CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 luglio 2014
273.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono il viceministro della giustizia Enrico Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 19.35.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
C. 2496 Governo.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti.
  La I Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione e una osservazione. Nella condizione, in particolare, si chiede alla Commissione Giustizia di valutare se i criteri per la determinazione del quantum delle previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia) ed al principio di proporzionalità di matrice costituzionale.
  La III Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione che invita la Commissione Giustizia a valutare l'opportunità di escludere la concessione degli arresti domiciliari in caso di reato di stalking concomitante con la convivenza della vittima alla luce dei principi applicativi della Convenzione di Istanbul.
  Sulla base di tale osservazione, il relatore ha presentato l'emendamento 8.500 (vedi allegato), che è volto a sostituire, nel testo dell'articolo 8, comma 1, capoverso, Pag. 37secondo periodo, il rinvio ai delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale, con la dettagliata esplicitazione dei delitti richiamati da quella disposizione. A tale proposito sottolinea l'opportunità di non inserire in disposizioni normative il rinvio ad altre disposizioni che sono collocate nella materia dell'esecuzione penale e che sono soggette ad autonome modifiche legislative.
  In particolare, l'articolo 656, comma 9, lettera a) richiama gli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, e 624-bis del codice penale.
  Tali delitti vengono richiamati integralmente, al fine di escludere l'applicazione della norma in questione anche i delitti di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) e stalking (612-bis c.p.) nella forma non aggravata (mentre il citato articolo 656, comma 9), lettera a) richiama le forme aggravate dell'articolo 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma)
  Avverte, infine, che hanno inoltre espresso parere favorevole la Commissione XI e il Comitato per la legislazione, mentre la V Commissione esprimerà il parere all'Assemblea.

  David ERMINI (PD), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.500.

  Il viceministro Enrico COSTA esprime parere favorevole sull'emendamento 8.500 del relatore.
  Con riferimento alla condizione apposta al parere della I Commissione, in merito alla quantificazione del risarcimento in forma pecuniaria, chiarisce che dall'esame delle sentenze della Corte Edu in tema di condizioni detentive configurabili come trattamento inumano o degradante è emerso che la determinazione dell'equa riparazione si assesta, in media, nella misura di circa 20 euro pro die. Su tale premessa si è poi preso atto che, nella materia della cosiddetta legge Finto (legge 24 marzo 2001 n. 89), ossia l'equa riparazione per il danno conseguente all'irragionevole durata del processo, la Corte Edu ha valutato positivamente la decisione del giudice nazionale di determinare l'ammontare dell'indennizzo nella misura del 45 per cento di quanto, sempre in media, assegnato dalla stessa Corte, tenendo conto anche del fatto che il rimedio risarcitorio interno interviene necessariamente con maggiore tempestività, ben prima che si possa esercitare il rimedio sussidiario del ricorso a Strasburgo. Si è così ritenuto di poter determinare in 8 euro pro die la misura dell'equo risarcimento in favore dei detenuti, commisurata appunto a quanto comunemente stabilito dalla Corte Edu.
  Per quel che attiene al quantum di riduzione di pena in rapporto al numero dei giorni trascorsi in condizioni di detenzione inumane o degradanti, è da osservare che la Corte Edu, pur evidenziando l'opportunità di tale misura nella sentenza Ananyev c. Federazione Russa (sentenza 10 gennaio 2012, paragrafo 225), non ha mai avuto modo di fissare un parametro. Si è pertanto ritenuto che la considerazione di un 10 per cento del periodo di detenzione costituisca adeguata riparazione di carattere non pecuniario (ai sensi di quanto previsto dalla Corte di Strasburgo nel contesto della riparazione). I quindici giorni minimi previsti per poter considerare il trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione rispondono, invece, all'esigenza che si consolidi quella soglia di gravita che la Corte Edu ritiene indispensabile perché si possa riconoscere una violazione di un principio inderogabile della Convenzione. La Corte Edu, infatti, nella sua giurisprudenza, esclude le situazioni transitorie e di brevissima durata.
  Non si è poi ritenuto di prevedere una forbice, con un minimo e un massimo, della possibile misura risarcitoria, in ragione del fatto che la violazione di un diritto fondamentale – assistito dal divieto di trattamento inumano o degradante – non è valutabile secondo un metro di gradazione se non in relazione alla durata temporale della violazione medesima.

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  David ERMINI (PD), relatore, ritiene che, anche alla luce dei chiarimento del Governo, possa essere considerato congruo il quantum delle misure risarcitorie previste dal provvedimento in esame.

  Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la I Commissione, il relatore ha rilevato come il quantum del risarcimento pecuniario sia in realtà il triplo rispetto a quello riconosciuto dalla Corte EDU.

  La Commissione approva l'emendamento 8.500 del relatore (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ermini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) comunica che il deputato Nicola Molteni ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza a nome del gruppo della Lega Nord e Autonomie.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 19.55.

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