CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2014
269.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli.
Testo unificato C. 360 Garavini ed abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore, fa presente che il testo unificato in esame, composto da 7 articoli, modifica la vigente disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli. In particolare, anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si prevede la possibilità di attribuire a questi ultimi il cognome materno.
  Ricorda che il diritto al nome trova riconoscimento a livello costituzionale nell'articolo 22 della Costituzione, secondo cui «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome», da leggersi in combinazione con l'articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all'identità personale. Il nome, secondo la Corte costituzionale, «assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione (...) accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare» (sentenza n. 13 del 1994). L'articolo 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome – definito come l'insieme di prenome e cognome – che le è per legge attribuito e che non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità indicati dalla legge.
  Ai sensi dell'articolo 7 del codice civile, la persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno. L'articolo 8 del codice civile stabilisce poi che le azioni previste dall'articolo 7 del codice civile possono essere promosse anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette. Le medesime azioni possono infine essere esperite a tutela dello pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquisito l'importanza del nome (articolo 9 del codice civile).
  Attualmente, l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno non risulta oggetto di esplicita previsione normativa primaria risultando, tuttavia, norma consuetudinaria saldamente radicata nella realtà sociale. Il codice civile, in effetti, disciplina i soli casi di attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli adottati. L'attribuzione al figlio del cognome paterno si desume dal solo Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000), il cui articolo 33 stabilisce tale regola in relazione al figlio legittimato. Tale distinzione è peraltro caduta in seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2013 che ha eliminato dall'ordinamento la distinzione tra figli legittimi e figli naturali. La norma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica citato va quindi letta in relazione a tutti i figli.
  Fa presente che l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 stabilisce che il figlio assume il cognome del padre, ma se è maggiorenne alla data della legittimazione può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il Pag. 28cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha riconosciuto. Stessa facoltà di scelta è concessa al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio nato fuori dal matrimonio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.
  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 relative alla scelta del cognome sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta e vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.
  Per il figlio nato fuori dal matrimonio, l'articolo 262 del codice civile – recentemente modificato dal citato decreto legislativo n. 154 del 2013 – prevede che il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre (comma 1). Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (comma 2).
  La disciplina prevista dai primi due commi si applica anche se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile. Quando, poi, il cognome precedentemente attribuitogli sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, il figlio può conservarlo aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi (comma 3). Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (comma 4).
  L'attribuzione del cognome al figlio adottato è invece disciplinata dall'articolo 299 del codice civile, che prevede che questi assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio (primo comma); analoga disciplina si applica nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione (secondo comma). Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito (terzo comma) mentre se ad adottare è una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (quarto comma).
  A livello di fonti sovranazionali, la Carta di Nizza (2000) sui diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso (articolo 21) nonché l'obbligo di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (articolo 23). Più specificamente – per quanto riguarda l'attribuzione del cognome – si deve richiamare la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132).
  L'articolo 16 della Convenzione ha impegnato gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (lettera g).
  Segnala, inoltre, le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 (e ancor prima con la risoluzione n. 37 del 1978), del Consiglio d'Europa che hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, Pag. 29ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due partners, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.
  Ricorda, poi, le disposizioni della Convenzione EDU la cui violazione ha portato a una recente condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione; tali disposizioni riguardano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. La sentenza 7 gennaio 2014 della CEDU (Cusan e Fazio c. Italia) ha definito la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna.
  Quanto al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 introduce nel codice civile l'articolo 143-ter, rubricato «Cognome del figlio nato nel matrimonio» che stabilisce, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre; il cognome della madre; il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). Al mancato accordo consegue l'attribuzione, in ordine alfabetico, di entrambi i cognomi dei genitori. I due ulteriori commi dell'articolo 143-ter stabiliscono: – che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); – che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma).
  L'articolo 2 del testo unificato riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al «Cognome del figlio nato fuori del matrimonio» dettando una diversa disciplina in ragione del momento di riconoscimento del figlio. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina appena illustrata del nuovo articolo 143-ter (articolo 1) per il figlio di genitori coniugati (primo comma). Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome (secondo comma), ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, volontariamente come nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso (terzo e quarto comma).
  Due ulteriori disposizioni dell'articolo 262 del codice civile prevedono – nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori – che il genitore che abbia un doppio cognome possa trasmetterne al figlio soltanto uno (quinto comma).
  Estendendo la disciplina dell'articolo 143-ter del codice civile viene, infine, stabilito che nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio (sesto comma).
  L'articolo 3, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile, relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina conferma come regola generale che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere (primo comma). Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, diversamente da quanto ora previsto (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) ai sensi dell'articolo 143-ter; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico (secondo comma). Il comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato Pag. 30sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983), relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato.
  Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo) il nuovo articolo 27 fa riferimento ora allo stato di figlio degli adottanti estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopradescritta disciplina di cui all'articolo 143-ter del codice civile.
  Risultano abrogati, quindi, i commi 2 e 3 dell'attuale articolo 27 che prevedono, rispettivamente: che se l'adozione è disposta nei confronti di moglie separata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei; che, a seguito dell'adozione, cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
  L'articolo 4 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne in deroga alle previsioni dell'articolo 6 del codice civile – norma che, sancendo il principio dell'immutabilità del nome (ovvero l'insieme di prenome e cognome) – precisa che «Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati». L'articolo 4 garantisce al figlio maggiorenne, cui sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. La procedura prevede, a tal fine, una dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile oralmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che abbia un riconoscimento di paternità o maternità riconosciuto in giudizio.
  L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome e/o cognome prevista dal titolo X del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).
  L'articolo 5 prevede che, con un regolamento attuativo da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame vadano apportate le conseguenti, necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 7 condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 5. Le nuove disposizioni sul cognome del figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio nonché sul cognome dell'adottato (articoli 1, 2 e 3 del testo unificato) si applicheranno, infatti, alle dichiarazioni di nascita rese successivamente alla data di vigenza del citato regolamento così come alle sole adozioni pronunciate con decreto emesso dopo tale data. Analogamente, la nuova disciplina sulla modifica del cognome del figlio maggiorenne (articolo 4) sarà applicabile solo alle dichiarazioni rese agli uffici di stato civile in data successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il testo unificato interviene su una materia – l'ordinamento civile – di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, evidenzia che la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sull'attribuzione ai figli del solo cognome paterno nella sentenza n. 61 del 2006, nella quale ha affermato che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra Pag. 31uomo e donna. La Corte richiama altresì “il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall'articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome...”».
  La sentenza ricorda infine le raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Unal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Finlande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz c. Suisse). Ciononostante la sentenza dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto l'intervento invocato dal giudice a quo richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte, in quanto «viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, [...] la scelta tra le quali non può che essere rimessa al legislatore.»
  Tenuto altresì conto del vuoto di regole che determinerebbe la mera caducazione della disciplina denunciata, la Corte non ritiene ipotizzabile nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia. Identiche considerazioni emergono dalla successiva ordinanza n. 145 del 2007.
  Con riferimento alle specifiche disposizioni, ricorda che il testo unificato prevede una disciplina identica per l'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio e ai figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, secondo l'ottica di completa equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio che ha ispirato la recente riforma della filiazione.
  Evidenzia, tuttavia, al riguardo, che il nuovo articolo 262, quinto comma, del codice civile – come sostituito dall'articolo 2 del testo unificato – detta una disciplina sulla trasmissione del cognome in caso di doppio cognome di uno dei genitori valida solo per i figli nati fuori del matrimonio. In particolare, per questi ultimi, in caso di doppio cognome di uno dei genitori, questi trasmette al figlio un solo cognome a sua scelta. Sottolinea, inoltre, che nel testo in esame manca una disposizione transitoria volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni. La prima finalizzata a richiedere una valutazione della Commissione di merito circa l'opportunità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 1, capoverso Art. 143-ter, comma quarto, con quella di cui all'articolo 2, capoverso Art. 262, comma quinto, al fine di evitare differenze di disciplina suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio. La seconda finalizzata a sollecitare una riflessione della Commissione di merito sull'opportunità di introdurre nel testo una disposizione transitoria volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO e del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

   Maria Alessandra SANDULLI, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Roma Tre, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia la professoressa Sandulli per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).
(Svolgimento e conclusione).

  Dario FOCARELLI, direttore generale dell'ANIA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Francesco Paolo SISTO, presidente.

  Dario FOCARELLI, direttore generale dell'ANIA, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il direttore generale Focarelli per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.
(Svolgimento e conclusione).

  Umberto DI PRIMIO, sindaco di Chieti e componente dell'ANCI, Daniele BOSONE, membro dell'ufficio di presidenza dell'UPI, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD) e Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD).

  Daniele BOSONE, membro dell'ufficio di presidenza dell'UPI, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).
(Svolgimento e conclusione).

  Paolo BUZZETTI, presidente dell'ANCE, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD), Francesco Paolo SISTO, presidente, e Dorina BIANCHI (NCD).

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  Paolo BUZZETTI, presidente dell'ANCE e Francesca OTTAVI, direttore legislazione opere pubbliche dell'ANCE, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confcooperative.
(Svolgimento e conclusione).

  Tony DELLA VECCHIA, capo segreteria dell'ufficio legislativo di Confcooperative, e Milena CANNIZZARO, rappresentante di Confcooperative, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Francesco Paolo SISTO, presidente.

  Tony DELLA VECCHIA, capo segreteria dell'ufficio legislativo di Confcooperative, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP).
(Svolgimento e conclusione).

  Alfredo RICCIARDI, segretario generale dell'UNSCP, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Francesco Paolo SISTO, presidente, e i deputati Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Nazzareno PILOZZI (Misto).

  Alfredo RICCIARDI, segretario generale dell'UNSCP, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il segretario generale Ricciardi per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di: CGIL(FP), CISL(FP), UIL(PA), ANQUAP, CONFSAL, COSMED, CONFEDIRSTAT, CONFEDIR, CIDA, Co.Dir.P., AGDP e DIRPUBBLICA.
(Svolgimento e conclusione).

  Stefano BIASIOLI, segretario generale Confedir, Giorgio GERMANI, presidente ANQUAP, Giorgio CAVALLERO, segretario generale aggiunto COSMED, Marinella PERRINI, dirigente sindacale CGIL – Funzione pubblica, Chiara SEVERINO, CISL – Funzione pubblica, Gerardo ROMANO, UIL – Pubblica amministrazione, Fedele RICCIATO, segretario generale CONFSAL, Giancarlo BARRA, segretario generale Dirpubblica, Pompeo SAVARINO, presidente AGDP, Giorgio REMBADO, presidente CIDA, Barbara CASAGRANDE, segretario generale Co.Dir.P., Pietro Paolo BOIANO, vicesegretario generale DIRSTAT, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Elena CENTEMERO (FI-PdL).

  Giorgio REMBADO, presidente CIDA e Gerardo ROMANO, UIL – Pubblica amministrazione, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del direttore generale dell'INPS, Mauro Nori.
(Svolgimento e conclusione).

  Mauro NORI, direttore generale dell'INPS, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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  Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Silvia GIORDANO (M5S).

  Mauro NORI, direttore generale dell'INPS, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il direttore generale Nori per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).

  Marcella PANUCCI, direttore generale Confindustria, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD) e Francesco Paolo SISTO, presidente.

  Marcella PANUCCI, direttore generale Confindustria, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il direttore generale Panucci, per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono.
(Svolgimento e conclusione).

  Felice SCALVINI, assessore della giunta del comune di Brescia, in sostituzione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, impossibilitato a partecipare, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Teresa PICCIONE (PD).

  Roberta AGOSTINI, presidente, ringrazia l'assessore Scalvini per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BENATO, vicepresidente dell'ordine dei medici, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Dorina BIANCHI (NCD) e Francesco Paolo SISTO, presidente.

  Maurizio BENATO, vicepresidente dell'ordine dei medici, e Giuseppe RENZO, presidente della commissione nazionale iscritto all'Albo odontoiatri, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, Giovanni Tria.
(Svolgimento e conclusione).

  Giovanni TRIA, presidente della scuola nazionale dell'amministrazione, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Elena CENTEMERO (FI-PdL).

  Giovanni TRIA, presidente della scuola nazionale dell'amministrazione, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il presidente Tria per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

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Audizione di rappresentanti di FederUtility.
(Svolgimento e conclusione).

  Massimiliano BIANCO, direttore generale della Federutility, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene per formulare osservazioni, Francesco Paolo SISTO, presidente.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il direttore generale per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(Svolgimento e conclusione).

  Angelo Marcello CARDANI, presidente dell'AGCOM, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Emanuele FIANO (PD) e Francesco Paolo SISTO, presidente.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Emanuele FIANO (PD), Tino IANNUZZI (PD), Francesco Paolo SISTO, presidente e Nazzareno PILOZZI (Misto).

  Angelo Marcello CARDANI, presidente dell'AGCOM, e Francesco SCLAFANI, segretario generale dell'AGCOM, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 18.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 18.30.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o luglio 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni, Affari esteri, Difesa, Trasporti, Attività produttive, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Quindi, dopo aver ricordato che il termine degli emendamenti scade domani 11 luglio 2014 alle ore 13, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 10 luglio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.35 alle 18.40.

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