CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2014
268.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.55.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Emendamenti C. 2426-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che l'emendamento 16.300 delle Commissioni e l'articolo aggiuntivo Mucci 11.015 (Nuova formulazione), nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
Emendamenti C. 1752-A Causi.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
Emendamenti C. 2299 Cancelleri.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Pag. 20

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 2247 Causi ed abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge sulla quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla Commissione Finanze intende sostanzialmente riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che recava disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché alcune misure per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Tale articolo era stato soppresso durante l'esame del provvedimento presso la VI Commissione e trasfuso, quindi, nella proposta di legge esame.
  Rileva, quindi, che l'articolo 1, comma 1, della proposta in oggetto introduce gli articoli da 5-quater a 5-septies nel decreto-legge n. 167 del 1990, che individuano gli elementi principali della procedura di disclosure. Ai sensi dell'articolo 5-quater, il destinatario della procedura è l'autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990. In particolare, potranno accedere alla voluntary disclosure le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate. Sono dunque esclusi dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.
  Osserva, poi, che la procedura prevede (comma 1, lettera a), dell'articolo 5-quater)) che il contribuente indichi spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo i relativi documenti e informazioni. L'amministrazione finanziaria procede dunque ad accertare il quantum dovuto e invia al contribuente un invito a comparire. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito e versare in un'unica soluzione le somme dovute (escludendosi quindi il beneficio della rateazione, nonché quello della compensazione con eventuali crediti fiscali).
  Il comma 2 dell'articolo 5-quater disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. In particolare, la procedura non può attivarsi se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata. La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
  Al comma 3 si dispone poi che, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo delle informazioni ai fini dell'applicazione delle esimenti, degli sconti di pena e delle riduzioni sanzionatorie previsti dal successivo articolo 5-quinquies. Al comma 4, il termine per usufruire della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel 30 settembre 2015.
  Per quanto concerne gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, evidenzia che l'articolo 5-quinquies (comma 1, lettera a)) dispone che, sul piano penale nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è Pag. 21esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto.
  La lettera b) del comma 1 prevede, nei confronti di chi aderisce alla disclosure, la diminuzione fino a un quarto delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000).
  Il comma 3 chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie: per chi aderisce alla voluntary disclosure, le predette sanzioni sono determinate nella metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente.
  Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segue le regole di cui articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (comma 5).
  Il comma 6 dell'articolo 5-quinquies disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.
  Inoltre, l'Agenzia delle entrate notifica un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.
  L'articolo 5-sexies demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte.
  Osserva, quindi, che l'articolo 5-septies istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
  I nuovi commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 1 estendono anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia la procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013. Si applicano, sostanzialmente, le procedure sopra descritte.
  Il nuovo comma 1-quinquies prevede che l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena illustrate operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento.
  Il nuovo comma 1-sexies interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria per una serie di procedimenti indicati dalle disposizioni in commento.
  Il nuovo articolo 1-bis eleva da 10.000 a 15.000 euro il valore massimo complessivo al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.
  Rileva, quindi, che il nuovo articolo 1-ter introduce il reato di autoriciclaggio, volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all'articolo 648, solo il riciclaggio, Pag. 22che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto.
  L'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni illustrate prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo, per le seguenti finalità, indicate nel comma 2 medesimo: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014). È, inoltre, prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali (articolo 1, comma 3). L'articolo 2 reca, infine, la copertura finanziaria.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la proposta di legge in esame è riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» di cui al secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Deliberazione di una proroga e di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.
(Deliberazione).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, sulla base di quanto convenuto nella riunione di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva deliberata nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza con l'audizione di rappresentanti del Governo.
  Ricorda altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche in considerazione dell'integrazione del programma, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in oggetto, la cui scadenza era fissata alla fine del mese di giugno. Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone, quindi, di deliberare la proroga al 31 luglio 2014 del termine dell'indagine.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 23

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

  Marcello CLARICH, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Roma LUISS Guido Carli, Aldo TRAVI, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Pierluigi PORTALURI, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università del Salento, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Francesco Paolo SISTO, presidente, e Renato BALDUZZI (SCpI).

  Pierluigi PORTALURI, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università del Salento, Aldo TRAVI, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Marcello CLARICH, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Roma LUISS Guido Carli, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i professori per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
(Svolgimento e conclusione).

  Andrea CAMANZI, presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, e Guido BORTONI, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Andrea GIORGIS (PD), Emanuele FIANO (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Mariastella GELMINI (FI-PdL) e Francesco Paolo SISTO, presidente.

  Guido BORTONI, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e Andrea CAMANZI, presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Catania, Enzo Bianco, del sindaco di Lecce, Paolo Perrone e del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
(Svolgimento e conclusione).

  Enzo BIANCO, sindaco di Catania, Paolo PERRONE, sindaco di Lecce, Vincenzo DE LUCA, sindaco di Salerno, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Angelo ATTAGUILE (LNA) e Francesco Paolo SISTO, presidente.

Pag. 24

  Enzo BIANCO, sindaco di Catania, Paolo PERRONE, sindaco di Lecce, e Vincenzo DE LUCA, sindaco di Salerno, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i sindaci per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).
Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

Pag. 25