CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2014
259.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 57

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.
C. 2447-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 2014, in materia di misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 giugno 2014, che ha espresso su di esso parere favorevole. Ricorda, altresì, che in pari data la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare modificazioni Pag. 58al testo. Rileva come resta pertanto fermo il parere favorevole già espresso in precedenza sul provvedimento in esame.
  Fa presente inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Grimoldi 2.4, il quale, ferma restando la proroga del Commissario ad acta di cui all'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 sino al 31 dicembre 2016, sopprime la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga medesima per le annualità 2014-2016.
  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Sibilia 1.3, sostitutiva dell'articolo 1 del provvedimento, che prevede il subentro, nelle competenze della gestione commissariale relativa alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale di personale in servizio presso il medesimo Ministero ovvero appartenente ad altra pubblica amministrazione. Ai relativi oneri si provvede, come già previsto dell'articolo 1 del provvedimento, con le risorse stanziate per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità dell'apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fare fronte alle attività previste dalla proposta emendativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
   Grimoldi 1.4, sostitutiva dell'articolo 1 del provvedimento, che prevede che la Regione Puglia provveda alla conclusione dei lavori di completamento della Galleria Pavoncelli, in qualità di stazione appaltante, provvedendo ai relativi oneri anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della Regione Puglia a fare fronte alle attività previste dalla proposta emendativa con le risorse previste dalla medesima proposta emendativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
   Grimoldi 2.15, sostitutiva dell'articolo 2 del provvedimento, che prevede che l'ANAS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provveda al completamento delle opere inerenti alla viabilità dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda. Ai relativi oneri si provvede, come già previsto dal testo dell'articolo 2, a valere sulle risorse residue della contabilità speciale n. 3250, già intestata al Commissario ad acta di cui all'articolo 86 della legge n. 289 del 2002. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità dell'ANAS a fare fronte alle attività previste dalla proposta emendativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
   Mannino 2.40, che prevede che la proroga della gestione commissariale di cui all'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 sia disposta sino alla data di ultimazione dei lavori, anziché sino al 31 dicembre 2016, come stabilito dal testo del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sull'emendamento Mannino 2.40, richiamato dal relatore, dal momento che lo stesso, rinviando la chiusura della gestione commissariale alla data di fine dei lavori, senza dunque prevedere un termine certo, è suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, altresì, parere contrario sulle restanti proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Sibilia 1.3, sul quale, attesa l'insussistenza di profili Pag. 59onerosi dal punto di vista finanziario, esprime nulla osta. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Mannino 3.4, non segnalato dal relatore, in quanto lo stesso – rinviando ad apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la previsione di forme di controllo di adeguatezza, efficienza ed efficacia dell'azione condotta dall'amministrazione ordinaria individuata per il subentro alla struttura commissariale – appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2447-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 73 del 20104, recante Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche (fascicolo n. 1);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.4, 2.15, 2.40, 2.4, 3.4 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.
C. 1743-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Federico FAUTTILLI (PI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 aprile 2014. Segnala che, in quella occasione, la stessa Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che, nella seduta del 9 aprile scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Fa presente che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda come nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario recati dal provvedimento in titolo.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), nonché due note del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze (vedi allegato 2) ed una nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (vedi allegato 3).
  Ritiene che il complesso delle informazioni contenute nella documentazione testé presentata sia idoneo a fornire puntuali risposte all'insieme delle questioni sollevate dal relatore nella seduta del 18 giugno 2014, con riferimento ai profili di carattere finanziario recati dalle disposizioni del provvedimento in esame. Precisa infine che, a seguito di specifico approfondimento istruttorio, le risorse disponibili sul bilancio della Sopraintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia consentono di far fronte agli oneri previsti per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 5, senza pregiudicare gli equilibri di bilancio della medesima Sopraintendenza.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2426 Governo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
   preso atto dei chiarimenti e della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, da cui si evince che:
    all'individuazione delle apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico di cui all'articolo 1, comma 6, potrà provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare necessario modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, indicando esplicitamente gli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta previsto, pari a 2,7 milioni di euro nel 2015, 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2019;
    l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 2, non appare suscettibile di determinare disfunzioni all'ordinario svolgimento delle attività delle amministrazioni cedenti, in considerazione dell'esiguità del contingente di personale interessato (pari a 20 unità);
    appare necessario coordinare i commi 5 e 6 dell'articolo 2, specificando al comma 5 che il limite massimo di spesa previsto per la realizzazione del Progetto Grande Pompei, pari a 900 mila euro, è ripartito nella misura di 400 mila euro nell'anno 2014 e di 500 mila euro nell'anno 2015;
    le risorse disponibili sul bilancio della Sopraintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia consentono di far fronte agli oneri previsti per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 5, senza pregiudicare gli equilibri di bilancio della medesima Sopraintendenza;Pag. 61
    il Commissario straordinario per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta, di cui all'articolo 3, potrà avvalersi del personale già in servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    dal progetto di riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a far fronte ai necessari adempimenti che ne conseguono;
    per l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura», di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono sufficienti le risorse assegnate al fondo previsto a legislazione vigente;
    i procedimenti di riesame delle concessioni di suolo pubblico, che gli uffici competenti possono avviare ai sensi dell'articolo 4, non determineranno alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni interessate, in quanto inerenti a facoltà già previste a legislazione vigente in capo ai medesimi soggetti;
    la facoltà concessa alle amministrazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), di procedere alla stipula di nuovi contratti integrativi aziendali, nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva, non determina, sulla base di quanto previsto dalle regole del sistema di contabilizzazione europea, la contabilizzazione dei relativi effetti in anni diversi da quelli già previsti nei tendenziali di finanza pubblica in quanto i contratti integrativi mantengono immutato il riferimento al relativo periodo contrattuale;
    la procedura di riassorbimento delle eccedenze di personale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ha un impatto finanziario neutrale, posto che la maggiore spesa pensionistica determinata dall'anticipo del pensionamento è compensata dalla minore spesa per retribuzioni riferite al personale interessato e che le assunzioni presso ALES spa avverranno nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
    la contabilità economico-patrimoniale adottata dalle fondazioni lirico sinfoniche consente la stima degli investimenti, oggetto delle misure finanziarie attivabili attraverso il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, sulla base della competenza economica;
    la dotazione vigente del fondo di rotazione per le fondazioni lirico sinfoniche, di cui all'articolo 5, comma 6, non risulta ancora utilizzata dal momento che sono tuttora in corso le procedure per la concessione delle anticipazioni e, in particolare, per l'approvazione da parte delle fondazioni dei piani di risanamento;
    l'incremento del suddetto fondo, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si rende necessario alla luce delle richieste di anticipazioni effettivamente pervenute;
    il fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione-Sezione regioni e province autonome, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche, di cui all'articolo 5, comma 6, reca le necessarie disponibilità e non pregiudica le richieste già pervenute dalle amministrazioni in ordine alle originarie finalità del fondo;
    all'articolo 6, comma 2, appare necessario modificare la novella introdotta all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, prevedendo che l'incremento di 5 milioni di euro delle risorse destinate al tax credit nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva decorre solo dal 2015, coordinando conseguentemente la disposizione di cui al successivo comma 3;
    appare necessario eliminare, in quanto ultroneo, il riferimento alla tabella B della legge n. 147 del 2013 per indicare l'utilizzo dei fondi speciali di conto capitale previsto dall'articolo 7, comma 1, Pag. 62recante disposizioni per l'attuazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali», e riferire al Ministro dell'economia e delle finanze, anziché al Ministero, come previsto dalla legislazione vigente, l'adozione dei decreti di variazione al bilancio;
    la destinazione, nella misura fissa del 3 per cento, delle risorse aggiuntive destinate ad infrastrutture agli interventi per i beni culturali di cui all'articolo 7, comma 2, non determinerà effetti negativi sui saldi di cassa dal momento che l'assegnazione della predetta quota sarà disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili;
    le procedure, da definire con apposito decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 9 e 10, in materia di credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, e per la riqualificazione e l'accessibilità delle medesime strutture, saranno idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dal comma 5 dei suddetti articoli;
    la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici a imprese o associazioni per la promozione di percorsi pedonali ciclabili e moto turistici di cui all'articolo 11, comma 3, non determinerà oneri aggiuntivi, in quanto le spese per interventi di manutenzione e riparazione graveranno sui concessionari;
    l'ampliamento delle ipotesi di mancata corresponsione del canone nell'ambito delle disposizioni di semplificazione delle procedure per la riproduzione dei beni culturali di cui all'articolo 12, non determinerà effetti apprezzabili rispetto ai flussi di entrate attesi dalle amministrazioni concedenti;
    le retribuzioni medie annue lorde di base del personale docente e ATA assunte come base per la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 1, ammontano per il suddetto personale, rispettivamente, a 33 mila e 24 mila euro, per un onere complessivo di 3.150.000 euro relativo all'assunzione di 92 docenti supplenti e di 5 unità di personale ATA;
    il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 2, che disciplinerà il passaggio di personale soprannumerario in servizio presso le pubbliche amministrazioni al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, sarà adottato nei limiti numerici e finanziari previsti dal decreto medesimo, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame;
    appare necessario modificare l'articolo 15, comma 3, recante misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, indicando esplicitamente la spesa autorizzata, pari a 1,05 milioni di euro per il 2014 e 2,10 milioni di euro per il 2015;
    dalla nomina e dall'attività del commissario straordinario, di cui all'articolo 16, comma 4, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 12;
    ai componenti del Consiglio federale rappresentativo degli organismi amministrativi regionali competenti per il turismo, di cui all'articolo 16, comma 6, non spetterà alcun compenso, anche di natura non retributiva;
    il trasferimento di personale da Promuovi Italia S.p.A. all'ENIT, previsto ai sensi dell'articolo 16, avverrà a seguito di specifiche procedure individuate nell'ambito del piano di riorganizzazione previsto dal comma 8 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
    la procedura di liquidazione di Promuovi Italia S.p.A., di cui all'articolo 16, non determinerà riflessi negativi per la finanza pubblica, dal momento che le disposizioni recate dal codice civile, prevedono che i soci delle società di capitale rispondano nei confronti dei creditori non soddisfatti nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;Pag. 63
    agli oneri connessi alla nomina del commissario straordinario dell'ENIT di cui all'articolo 16, comma 4, si provvederà, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 13, con i risparmi di spesa derivanti dalla sostituzione dell'organo collegiale di amministrazione;

   rilevata la necessità di:
    indicare esplicitamente che la spesa di 50 mila euro, prevista per la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta dall'articolo 3, comma 3, sia relativa all'anno 2014;
    riformulare, in maniera conforme alla prassi vigente, le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 7, 11, comma 5, 12, comma 5, 13, comma 3, 14, commi 4, e 16, comma 12, riferendo tale clausola, in quest'ultimo caso, al più ampio aggregato della finanza pubblica;

   sottolineata, infine, l'esigenza di avviare un'attenta riflessione sull'introduzione di un'organica e puntuale disciplina sui livelli di governo, al fine di evitare che una definizione non puntuale della ripartizione delle competenze tra Stato e enti territoriali possa giustificare continui interventi normativi su tale materia – come nel caso dell'articolo 4, in materia di decoro dei siti culturali – rendendo incerto il quadro delle responsabilità e delle connesse dotazioni finanziarie attribuite a ciascun ente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.;
   all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: 900.000 euro, aggiungere le seguenti: di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015,;
   all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 50.000 euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2014;
   all'articolo 4, comma 2, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;
   all'articolo 5, comma 7, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;
   all'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 3, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro per il 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015»;

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17».;
   all'articolo 7, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero con le seguenti: . Il Ministro;
   all'articolo 11, comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;
   all'articolo 12, comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;Pag. 64
   all'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;
   all'articolo 14, comma 4, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;
   all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015;
   all'articolo 16, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: emolumento, indennità o rimborso spese.;
   all'articolo 16, comma 12, sostituire la parola: derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Nuovo testo C. 219.

(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che la proposta di legge è volta a introdurre talune modifiche alla normativa vigente in tema di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contratti per i quali, in ragione delle loro peculiarità, è possibile derogare alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara e dei controlli.
  Segnala che, in assenza di un'espressa previsione di neutralità finanziaria, appare opportuno che il Governo fornisca elementi volti a chiarire se l'istituzione e il funzionamento dell'apposito ufficio previsto presso la Corte dei conti – che dovrà espletare il controllo preventivo di legittimità e regolarità sui contratti in esame entro 45 giorni dalla richiesta – possano avvenire effettivamente nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo alle altre disposizioni del provvedimento, stante il loro contenuto prevalentemente ordinamentale e procedurale.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
Emendamenti C. 1927-A Governo, approvato dal Senato.

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