CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2014
259.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 2 LUGLIO 2014

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SEDE REFERENTE

  Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Andrea MANCIULLI, presidente, comunica che l'onorevole Maria Chiara Carrozza è entrata a far parte della Commissione per il gruppo del Partito democratico, in sostituzione della collega Marietta Tidei, che ringrazia per il contributo dato ai lavori della Commissione stessa.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.
C. 2279 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità Pag. 50dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Fucsia FITZGERALD NISSOLI (PI), relatore, rileva che il Protocollo all'esame della Commissione si compone di tre paragrafi: il paragrafo A modifica l'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Messico del 1991 contro le doppie imposizioni, introducendo un'innovazione di carattere formale e definitorio relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il paragrafo B dispone la sostituzione dell'articolo 25 (scambio di informazioni) della Convenzione del 1991, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi comprensiva, tra l'altro, dell'inopponibilità del segreto bancario, del rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e dell'adesione agli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia. Fa presente che le norme contenute nel nuovo articolo 25 rappresentano l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale. Esse, infatti, definiscono una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione fiscale nonché agli standard dell'OCSE.
  Evidenzia che i risultati derivanti dall'applicazione di tale nuovo quadro normativo costituiranno elementi utili al fine dell'inclusione del Messico nelle white lists (che verranno emanate dall'amministrazione finanziaria italiana ai sensi delle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2008) dei Paesi che rispettano gli standard finanziari internazionali.
  Rileva che il paragrafo C stabilisce, infine, che il Protocollo in esame entrerà in vigore, e le relative disposizioni diverranno efficaci, trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti. Il Protocollo resterà in vigore sino a quando lo sarà la Convenzione.
  Intende richiamare conclusivamente la circostanza, già evidenziata nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, che il complesso delle modifiche apportate dal Protocollo in esame non è idoneo a generare effetti diretti di perdita gettito per l'erario italiano; piuttosto, in ragione della più efficace azione anti-elusiva e anti-evasione derivante dalle modifiche introdotte dal nuovo articolo 25 della Convenzione italo-messicana del 1991, si ritengono prevedibili positivi effetti di gettito, peraltro non quantificabili nella loro entità.
  Evidenzia che l'accordo consentirà di perfezionare ulteriormente la cornice giuridica di supporto ad un sistema di relazioni economico-commerciali bilaterali che è sensibilmente cresciuto negli ultimi anni anche se le potenzialità restano ancora notevolissime. L'interscambio commerciale bilaterale è comunque superiore a quello che l'Italia ha con qualsiasi altro Paese latinoamericano. Osserva che la seconda economia dell'America Latina sta attraversando una fase congiunturale favorevole e si propone, con sempre maggiore successo, come la piattaforma manifatturiera del continente Nord America. Fa notare che alla base di quest'evoluzione positiva ci sono le opportunità offerte dalle politiche economiche del Messico, in particolare il livello di apertura economica e la legislazione in materia di investimenti esteri diretti. Segnala anche la significativa complementarietà economica che si registra fra i due Paesi, specificamente nel settore manifatturiero. Il commercio bilaterale quindi è stato accompagnato da un processo di internazionalizzazione delle imprese italiane verso il Messico: ricorda che sono attualmente un migliaio le imprese italiane che vi operano.
  Evidenzia che l'Italia è in un periodo della propria storia economica che vede lo sviluppo di un nuovo approccio all'esportazione mediante la dislocazione, nel territorio di destinazione, della produzione. Ricorda inoltre il crescente intercambio Pag. 51commerciale che nel periodo 2011-2012 ha raggiunto il valore di 3.744 milioni di euro, con un incremento rispetto all'anno precedente del 15,8 per cento secondo i dati Istat. Ritiene, pertanto, di chiara evidenza l'importanza di accordi come quello in esame che permettono una più stretta e coordinata cooperazione fiscale senza ulteriore aggravio per l'erario ed anzi con ricadute positive in termini di aumento del gettito fiscale.
  Conclude auspicando una celere adozione del provvedimento, già approvato dal Senato, per dare continuità ad una significativa e stimolante ripresa di attenzione da parte del Parlamento nei riguardi delle economie e dei paesi dell'America latina e caraibica, che ha portato pochi giorni fa all'istituzionalizzazione, con cadenza biennale, della Conferenza Italia-America latina e Caraibi nell'ambito del disegno di legge finalizzato a garantire il sostegno finanziario dell'Italia a due importanti banche multilaterali quali la Banca di sviluppo dei Caraibi e la Banca interamericana di sviluppo.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Fabio PORTA (PD) esprime, anche a nome del Partito democratico, la totale condivisione delle dichiarazioni svolte dal relatore sottolineando l'importanza degli accordi stipulati, come quello in esame, sul tema della doppia imposizione fiscale, forieri di grandi benefici in termini di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero. Segnala, poi, la sua particolare soddisfazione per l'istituzionalizzazione della Conferenza Italia-America latina, ricordando il legame particolare che l'Italia ha con i Paesi di quell'area. Ritiene, pertanto, che l'accordo in esame rivesta un particolare valore politico oltre che tecnico.

  Carlo SIBILIA (M5S) segnala l'approccio positivo del MoVimento 5 Stelle rispetto al provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che gli accordi sul tema delle doppie imposizioni fiscali comportino numerosi vantaggi sia in termini di gettito fiscale, sia in termini di garanzia di trasparenza bancaria e di lotta all'evasione fiscale. Tuttavia, richiamando quanto già evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento di ratifica dell'accordo sulle doppie imposizioni stipulato con il Lussemburgo, raccomanda particolare cautela onde fronteggiare eventuali fenomeni di treaty shopping. Rileva la necessità di seguire un orientamento analogo anche con altri Stati dell'area come le Isole Cayman con l'obiettivo di riportare ulteriori Paesi nelle white lists.

  Vincenzo AMENDOLA (PD), associandosi alle parole del collega Porta, esprime apprezzamento per il provvedimento in esame. Segnala, peraltro, che saranno presentati al Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi sulle doppie imposizioni, sottoscritti con altri Paesi tra i quali Hong Kong. Suggerisce, qualora possibile, di trattare congiuntamente, anche con il Governo, tutti i provvedimenti di questo tenore.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 30 giugno prossimo. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.
C. 2419 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Francesca LA MARCA (PD), relatore, rileva che il Protocollo si compone di sei articoli. L'articolo I sostituisce il paragrafo 3 b) dell'articolo 2 della Convenzione del 1989, onde aggiornare l'elenco delle imposte italiane considerate nella Convenzione, che nella nuova formulazione saranno: l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive – proprio il riferimento all'IRAP costituisce la ragione dell'aggiornamento dell'elenco – ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
  Fa presente che l'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, al fine di aggiornare alcune definizioni, nonché l'individuazione delle Autorità competenti.
  Segnala che l'articolo III sostituisce il paragrafo 2 e sopprime il paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, allo scopo – come specifica la relazione introduttiva al provvedimento – di aggiornare i meccanismi di imputazione delle imposte tra i due ordinamenti giuridici, eliminando altresì il riconoscimento di crediti d'imposta nello Stato di residenza anche per imposte non pagate nello Stato di effettiva produzione del reddito, con effetti peraltro neutri sulla finanza pubblica in quanto la norma soppressa aveva già esaurito la propria efficacia.
  Rileva che l'articolo IV sostituisce integralmente l'articolo 26 della Convenzione del 1989, dedicato allo scambio di informazioni di carattere tributario tra le competenti Autorità delle due Parti, onde estendere le sfere di cooperazione reciproca: il paragrafo 5 della nuova formulazione dell'articolo 26 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Segnala che, tuttavia, vi saranno casi in cui sarà consentito il rifiuto di ottemperare ad una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sarebbe contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.
  Osserva che l'articolo V aggiunge un paragrafo nel Protocollo alla Convenzione, al fine di prevedere la possibilità che le Autorità competenti degli Stati contraenti stipulino un accordo per la migliore attuazione della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 26 della Convenzione, in mancanza del quale tuttavia ciascuno dei due Stati rimane vincolato ai propri impegni.
  Rileva, infine, che l'articolo VI prevede la reciproca notifica tra le due Parti del completamento delle rispettive procedure giuridiche interne per l'entrata in vigore del Protocollo in esame, entrata in vigore che avverrà alla data di ricezione della seconda di queste notifiche.
  Fa notare che si parla spesso di analogie tra l'economia italiana e quella coreana, entrambe dotate di una forte impronta manifatturiera, e di differenze dei tessuti produttivi, quello coreano dominato dai grandi conglomerati e quello italiano caratterizzato dalla diffusione della piccola e media impresa: la ratifica del Protocollo in oggetto potrà sicuramente concorrere a consolidare un quadro giuridico più favorevole a nuove forme di collaborazione tra le realtà imprenditoriali dei due paesi.
  Segnala che si registra una tendenza assai costante e positiva degli scambi commerciali italo-coreani che si è particolarmente rafforzata nel corso del 2013, con un exploit delle esportazioni italiane, in crescita dell'11,5 per cento rispetto all'anno precedente, pari a 5,38 miliardi di dollari, nuovo record storico. Rileva che le esportazioni coreane verso l'Italia sono state pari a 3,13 miliardi di dollari, in calo del 4,17 per cento. Il surplus commerciale dell'Italia nei confronti della Corea è pertanto ammontato a 2,25 miliardi di dollari, in aumento del 44 per cento rispetto all'anno precedente.
  Evidenzia che l'interscambio complessivo tra i due Paesi ha toccato nel 2013 la cifra di 8,5 miliardi di dollari, in aumento del 5 per cento rispetto al 2012. In ambito Pag. 53UE, l'Italia rappresenta il quarto Paese fornitore, preceduta nell'ordine da Germania, Regno Unito e Francia, e il settimo cliente della Corea del Sud.
  Conclude auspicando una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge di autorizzazione, già approvato dal Senato il 27 maggio scorso, che non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che anzi, secondo la relazione tecnica allegata, potrebbe favorire un potenziale recupero di gettito a favore dell'erario italiano, grazie alla possibile emersione di una maggiore base imponibile.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 30 giugno prossimo. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Franco CASSANO (PD), relatore, preliminarmente segnala di essere particolarmente lieto di esordire come relatore presso la Commissione Affari esteri per il protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla sede dell'Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze, che ha potuto conoscere durante gli anni del suo insegnamento universitario.
  Ricorda che, sotto il profilo giuridico-internazionale, l'accordo di sede disciplina i rapporti tra uno Stato (ospitante) ed un'organizzazione la cui sede è ospitata nel territorio del primo. Osserva che questa particolare convenzione bilaterale (per la cooperazione e il raggiungimento di scopi comuni), generalmente, riprende il contenuto proprio delle missioni diplomatiche e si propone di garantire non tanto il luogo fisico-sede in sé quanto, piuttosto, l'attività dell'organizzazione attribuendo a essa e ai suoi componenti immunità e privilegi tipici, riservati al personale delle ambasciate.
  Fa notare che la vicenda storica dell'Università europea riassume in un certo senso in sé tutti i problemi che hanno agitato il processo d'integrazione: dalle questioni ricorrenti sull'insediamento delle istituzioni comunitarie, all'opposizione tra una visione federale dell'Europa federale e l'idea dell’«Europa della patrie».
  Ricorda che il progetto di un ateneo europeo, con sede a Firenze fu lanciato originariamente dal ministro tedesco Hallstein e concretizzato con la sigla della convenzione istitutiva dell'IUE, nel 1972, da parte dei sei Stati membri dell'allora «piccola Europa»: nel 1976-1977 si svolgeva il primo anno accademico dell'Istituto.
  Segnala che, pur tra difficoltà, l'Istituto universitario europeo di Firenze è cresciuto ed ha prosperato, riuscendo a precisare la sua missione e ad inserirsi ormai in modo efficace e riconosciuto nello spazio culturale europeo ed extra europeo. Evidenzia che oggi rappresenta un centro accademico di eccellenza e di prestigio con 600 studenti post-graduate, 78 docenti, 147 tra fellows ed assistenti di ricerca, si articola in quattro dipartimenti, in un centro di studi avanzati, dedicato a Robert Schuman ed ospita gli archivi storici dell'Unione europea.
  Rammenta che, parallelamente all'allargamento dell'Europa comunitaria prima Pag. 54e dell'Unione europea dopo, sono fortemente aumentate le dimensioni dell'Istituto che si avvale oltre che della sede di Badia fiesolana, di numerosi immobili, messi gratuitamente a disposizione da parte del nostro Paese; tra questi ricorda Villa Salviati, acquistata e restaurata dallo Stato italiano.
  Rileva che l'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo, stipulato nel 1975, è stato modificato nel 1985 tramite la firma di un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 505.
  Fa presente che nel 2007 l'Istituto ha proposto al Governo italiano di stipulare un nuovo Protocollo aggiuntivo al fine di estendere le previsioni del testo originario alle nuove sedi dell'IUE. Si sono svolte pertanto una serie di riunioni di coordinamento tra le varie amministrazioni interessate, con la partecipazione del Segretariato generale dell'IUE, per appurare i margini di accoglimento delle proposte dell'Istituto sia sul piano giuridico che finanziario e per definire conseguentemente il testo del Protocollo. Quest'ultimo, concluso nell'aprile 2011, approvato dal Consiglio superiore dell'Istituto il 3 giugno 2011 e firmato il 22 giugno 2011 dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri e dal Presidente dell'IUE riveste un rilievo particolare sia per le attività dell'IUE, poiché ne amplia le potenzialità organizzative, che per l'Italia, in quanto rafforza ulteriormente il rapporto di collaborazione con la prestigiosa istituzione accademica europea con sede a Firenze.
  Segnala che il Protocollo prevede l'estensione a tutti gli immobili acquisiti dall'Istituto europeo delle norme sull'applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto e sulle modalità attuative del principio di inviolabilità. Il Protocollo prevede inoltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, conformemente a quanto disposto dall'Accordo di sede del 1975, siano a carico dell'Italia e che al Presidente dell'Istituto siano accordati i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi ai capi di missione diplomatica.
  Intende segnalare che, tra gli immobili acquisiti dall'IUE, figura – accanto al complesso di Villa Schifanoia – anche il complesso immobiliare di Villa Salviati che sarà utilizzato dall'Istituto quale sede degli archivi storici dell'Unione europea e per le attività istituzionali dell'Istituto, come ad esempio la formazione del Servizio europeo per l'azione esterna.
  Conclude auspicando una rapida approvazione del provvedimento, che ha una ridotta incidenza in termini di oneri di attuazione (30.000 euro annui) ed è stato approvato dal Senato il 27 maggio scorso, poiché con la ratifica del presente protocollo l'Italia non si limita ad offrire una location all'università europea ma crea le migliori condizioni per poter sviluppare ulteriori attività istituzionali dell'IUE, tra le quali, sicuramente qualificanti, la formazione del personale diplomatico europeo.
  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 30 giugno prossimo. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
C. 2421 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Eleonora CIMBRO (PD), relatore, rileva che la Commissione Affari esteri è chiamata ad esaminare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-estone di cooperazione sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di droga, sottoscritto nella capitale dello Stato baltico nel settembre 2009.
  Osserva che l'Accordo mira a rafforzare, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli accordi internazionali sottoscritti dai due Paesi, la collaborazione fra l'Italia e l'Estonia nell'azione di contrasto alla criminalità transnazionale e al terrorismo.
  Fa notare che, in sostanza l'intesa italo-estone, modellata su altri analoghi strumenti pattizi, è volta ad uno scambio strutturato, sia di tipo telematico che attraverso il secondment di funzionari di collegamento fra i due Stati, nell'intento di costruire una rete di rapporti, sia a livello di Unione europea che a livello multi e bilaterale, con la quale rispondere alle minacce, sempre più aggressive, portate avanti dalle centrali terroristiche e della criminalità transazionale, soprattutto in due realtà di cerniera e di confine sul quadrante mediterraneo come il nostro Paese e sull'area baltica ed ex sovietica, come l'Estonia.
  Rileva che il testo si compone di un preambolo e di sedici articoli e si basa sulla previsione di un costante scambio informativo fra le autorità competenti dei due Paesi.
  Fa presente che l'articolo 1 prevede che le Parti intraprendano ogni attività finalizzata a intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo ed il narcotraffico, con regolari consultazioni tra i rappresentanti dei Ministeri dell'interno dei due Paesi e individuando in modo puntuale le autorità responsabili dell'attuazione dell'Accordo. Segnala che i successivi articoli prevedono procedure di comunicazione per un rapido scambio di informazioni anche attraverso ufficiali di collegamento e collegamenti telematici, che possano promuovere procedure di indagine su attività relative alla criminalità organizzata ed alla prevenzione di atti terroristici e che si impegnino a consultarsi in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate nelle sedi internazionali ove si discutano problematiche afferenti alla criminalità organizzata.
  Rileva che l'articolo 5 individua le modalità di effettuazione della lotta al terrorismo, consistenti nello scambio di informazioni, dati ed esperienze in materia, e nel costante e reciproco aggiornamento sulle rispettive conoscenze in tema di minacce, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative preposte all'azione di contrasto, prevedendo anche la programmazione di corsi di formazione congiunti.
  Segnala che l'articolo 6 precisa come la cooperazione bilaterale debba includere anche la ricerca delle persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.
  Osserva che ai sensi dell'articolo 7, la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata deve includere l'aggiornamento costante e reciproco delle minacce da essa poste e delle tecniche atte a contrastarla, anche attraverso lo scambio di esperti e la condivisione di analisi ed esperienze, con esplicito riferimento alla gestione dei flussi migratori e lo svolgimento di corsi di formazione congiunti. Fa notare che tra le attività illecite della criminalità organizzata oggetto della cooperazione, sempre all'articolo 7 vengono fra le altre individuate l'immigrazione illegale, il traffico di essere umani, l'induzione alla prostituzione, il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, materiale strategico e nucleare, il riciclaggio di denaro, nonché la falsificazione di documenti, denaro e valori.
  Rileva che l'articolo 8 detta disposizioni in materia di collaborazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, riferendosi esplicitamente, per la definizione di tali sostanze, alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite in materia.
  Fa presente che gli articoli 9, 10 e 11 stabiliscono, rispettivamente, che qualsiasi Pag. 56richiesta di informazione debba contenere una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano, che debba essere assicurata adeguata protezione dei dati sensibili scambiati e che, infine, il rifiuto alla collaborazione, anche parziale, sia ammesso quando le richieste possano essere suscettibili di compromettere la sovranità e la sicurezza dello Stato della parte contraente richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza.
  Segnala, infine, che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame consta a sua volta di quattro articoli che si riferiscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria del provvedimento e alla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda la copertura, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo sono valutati in circa 120.000 euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014.
  Conclude con l'auspicio di una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge, già adottato dall'Assemblea del Senato il 27 maggio scorso e che si riferisce ad un accordo siglato quasi cinque anni fa.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Daniele DEL GROSSO (M5S), nel condividere nel complesso il contenuto del provvedimento in esame, chiede quale sia l'utilizzo dello stanziamento previsto, considerata – peraltro – l'esiguità dello stesso.

  Eleonora CIMBRO (PD), relatore, rispondendo al collega Del Grosso, osserva che l'importo di 120.000 euro annui verrà utilizzato per le attività oggetto dell'accordo, illustrate nella relazione.

  Daniele DEL GROSSO (M5S), replicando alla relatrice Cimbro, chiede in particolare se il finanziamento sia diretto a finanziare strutture o formazione del personale o per le «solite» attività di consulenza.

  Andrea MANCIULLI, presidente, ricorda che sono già stati approvati diversi provvedimenti aventi il medesimo contenuto, alcuni con stanziamenti anche più consistenti come nel caso della Turchia, e ribadisce che la cooperazione tra Paesi nella lotta alle criminalità rende indispensabile la predisposizione di strutture tecniche e supporti telematici che necessitano di sistematici aggiornamenti oltre, naturalmente, all'attività di personale specializzato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 30 giugno prossimo. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.