CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 273

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda quindi che il 29 maggio scorso sono stati presentati gli emendamenti (vedi allegato) riferiti al nuovo testo unificato scelto come testo base nella seduta del 27 maggio e che, nella successiva seduta dell'11 giugno, l'esame è stato rinviato per consentire una più approfondita valutazione degli stessi.

  Stefania COVELLO (PD), relatore, per favorire il più ampio consenso sul testo, ritiene utile che si apra un dibattito sugli emendamenti, nel quale i presentatori illustrino le motivazioni e gli obiettivi di ciascuna proposta.

  Chiara GAGNARLI (M5S) fa presente che l'emendamento 2.1, a sua prima firma, intende restringere l'ambito dell'agricoltura Pag. 274sociale alle attività di inserimento socio-lavorativo o di prestazione di servizi in favore di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008. Il testo unificato fa invece riferimento anche ai lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui, rispettivamente, ai numeri 18) e 19) del medesimo articolo 2, che comprendono numerose categorie per le quali non sembra sempre giustificato il regime dell'agricoltura sociale.

  Mino TARICCO (PD), illustrando l'insieme degli emendamenti presentati, fa presente che con gli stessi intende porre due questioni, sulle quali chiede che il Governo compia le dovute verifiche.
  In primo luogo, ritiene necessario «mettere in sicurezza» il regime giuridico dettato per le cooperative sociali volte all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991. In particolare, ritiene che tale regime debba rimanere distinto da quello dell'agricoltura sociale, che si rivolge ad una platea ben più ampia di soggetti, e che si debba quindi evitare una concorrenza indebita tra di essi.
  In secondo luogo, osserva che le cooperative sociali che svolgono prevalentemente attività agricola (con il codice ATECO «agricoltura») dovrebbero in base alla normativa vigente essere considerate imprese agricole a tutti gli effetti. Ciò premesso, chiede chiarimenti al Governo sul regime che, in base al testo in esame, sarebbe applicabile alle cooperative sociali di tipo «B» che svolgono attività agricola, ma non con il carattere di prevalenza, in quanto svolgono anche altre attività, per esempio classificabili con il codice ATECO «lavoro». In particolare, chiede se le stesse si possano considerare come imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e, quindi, rientrare nella nozione di agricoltura sociale. Al riguardo, non vorrebbe infatti che l'attuale formulazione del testo finisse per escludere dall'agricoltura sociale soggetti che oggi stanno svolgendo attività di agricoltura sociale, per il solo fatto di svolgere attività non prevalentemente agricola.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) fa presente che il suo emendamento 2.4 e gli altri emendamenti del suo gruppo riferiti al comma 1 dell'articolo 2 hanno lo stesso obiettivo dell'emendamento 2.1, illustrato dalla collega Gagnarli, ovvero quello di restringere il campo dell'agricoltura sociale alle attività in favore dei disabili.

  Massimo FIORIO (PD) fa presente che il suo emendamento 2.10 affronta il problema del necessario coordinamento delle attività di agricoltura sociale che è possibile svolgere sul territorio, da attuarsi con la predisposizione di piani territoriali di sostegno e promozione da parte degli enti pubblici e dei distretti socio-sanitari.

  Franco BORDO (SEL) fa presente che il suo emendamento 2.11, che riprende una precedente formulazione del testo, è diretta a ricomprendere nell'ambito dell'agricoltura sociale anche altri soggetti diversi dalle imprese agricole, che svolgono comunque attività agricola.

  Chiara GAGNARLI (M5S) osserva che la modifica di cui all'emendamento 2.12 prevede che possano essere considerati quali soggetti dell'agricoltura sociale anche i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 328 del 2000, qualora conducano a qualsiasi titolo aziende agricole.

  Paolo COVA (PD) fa presente che la modifica proposta nell'emendamento Nicoletti 3.1, di cui è cofirmatario, è tesa a eliminare un superfluo richiamo alle province autonome di Trento e Bolzano.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) sottolinea che è inopportuno dare la possibilità agli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, organizzazioni che hanno finalità e natura del tutto diversa rispetto a quelle che deve avere l'agricoltura sociale. Per questi motivi, il suo gruppo propone con l'emendamento Pag. 2754.1 la soppressione dell'articolo 4, sottolineando le diverse e più adeguate forme di sostegno previste dall'accordo di partenariato relativo all'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei.

  Chiara GAGNARLI (M5S) fa presente che il suo emendamento 6.1 intende escludere l'ipotesi di alienazione dei terreni demaniali agricoli, che favorirebbe i soli grandi operatori, in quanto preferisce che si faccia ricorso sempre solo alla locazione degli stessi.

  Massimo FIORIO (PD) ritiene necessario, con il suo emendamento 6.2, introdurre nel testo un esplicito riferimento all'accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale, che offrono interessanti opportunità per l'agricoltura sociale.

  Franco BORDO (SEL) sottolinea che il suo emendamento 6.3 prevedere che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno delle attività di agricoltura sociale. Con tale norma si potrebbe lasciare aperta tale possibilità anche se allo stato non sono disponibili le necessarie risorse finanziarie.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S), illustrando il suo emendamento 7.1, ritiene non utile la rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole nell'osservatorio di cui all'articolo 7, ritenendo sufficiente che vi partecipino i rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO, condividendo l'intento indicato dalla relatrice, desidera precisare alcuni orientamenti di fondo, riservandosi di fornire in una prossima seduta ulteriori indicazioni più dettagliate.
  Per quanto riguarda l'ambito dei soggetti che possono rientrare nella definizione di agricoltura sociale, questione oggetto di diversi emendamenti, ritiene importante, da un lato, evitare possibili abusi e quindi richiedere la presenza di connotati specifici che valgano ad escludere soggetti del tutto estranei all'agricoltura sociale. Dall'altro lato, tuttavia, occorre anche evitare che vi sia una totale sovrapposizione con le cooperative sociali, soggetti principali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, che svolgono una funzione meritoria che va salvaguardata in maniera specifica, laddove siano presenti i requisiti di cui alla legge n. 381 del 1991. Sottolinea invece che le persone svantaggiate prese in considerazione dall'articolo 2 del testo riguardano categorie del tutto diverse. In questo senso, ritiene che si possa venire incontro alle preoccupazioni del deputato Taricco.
  A tale proposito, desidera rimarcare che l'agricoltura sociale costituisce una leva straordinaria non solo per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate dal punto di vista fisico o psichico, soprattutto nell'attuale fase economica, ma anche come strumento di sviluppo sociale in aree critiche per la coesione sociale. Da questo punto di vista, far riferimento alle numerose figure di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili indicate dal regolamento europeo n. 800/2008 può apparire un ampliamento notevole; vanno tuttavia anche considerati i benefici che l'agricoltura sociale, in quanto attività a forte connotazione sociale, può produrre soprattutto nelle aree marginali.
  Ritiene quindi opportuno non limitare eccessivamente i soggetti che possono praticare agricoltura sociale, ma precisare meglio il regime delle cooperative sociali, che hanno vincoli maggiori e quindi diritto a ulteriori elementi di tutela. Per quanto riguarda le cooperative sociali che non svolgono prevalentemente attività agricola, osserva che la relativa istanza potrebbe essere presa in considerazione, tenuto conto del connotato sociale che caratterizza tale organismo e prevedendo in ogni caso un parametro quantitativo.
  Per quanto riguarda in generale il tema delle risorse per l'agricoltura sociale, ricorda che il testo in esame configura tale Pag. 276attività come connessa a quella agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con le relative ricadute sul piano del trattamento fiscale. Ciò potrebbe comportare oneri, fermo restando che la nuova legge potrebbe comportare anche complessivi benefici di natura economica. In ogni caso, si dichiara determinato a individuare una soluzione, nel confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze e valutando le risorse a disposizione. A tal fine, sarebbe tuttavia necessario disporre di un testo definito, sulla cui base effettuare le necessarie valutazioni e quantificazioni.
  Rilevato poi che sarebbe altresì legittimo ipotizzare un finanziamento specifico, come prospettato dal deputato Bordo, ritiene che si possa prevedere una norma di principio e che ulteriori misure di sostegno potrebbero essere previste anche dalle regioni.
  In merito alla possibilità di costituire organizzazioni di produttori (OP) prevista dall'articolo 4, comprende i dubbi sollevati, ma rileva che l'agricoltura sociale vuole essere pienamente un settore economico e un soggetto agricolo. In questo senso, l'articolo 4 potrebbe costituire un importante aiuto per il settore, soprattutto in fase iniziale. Infatti, la presenza di OP favorirebbe la riconoscibilità del prodotto che ha alle spalle un'impresa di agricoltura sociale. Inoltre, costituirebbe un beneficio non per le singole imprese, ma per quelle che si associano per affrontare i mercati. Infine, lo strumento potrebbe svolgere in fase iniziale un utile funzione promozionale, che peraltro si rende operativa in tempi brevi.

  Luca SANI, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 18 giugno 2014.

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri, UeCoop, Assoenologi, Federdoc, Federazione italiana vignaioli indipendenti (FIVI), Federvini e Unione italiana vini (UIV), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2236 Sani, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

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