CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.30

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Audizione delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Felice ROMANO, Segretario Generale SIULP; Gianni TONELLI, Segretario Generale SAP; Giuseppe TIANI, Segretario Generale SIAP, Daniele TISSONE, Segretario Generale nazionale SILP CGIL, Domenico PIANESE, Segretario Generale Aggiunto Federazione COISP, Mario GAGLIARDI, Dirigente nazionale CONSAP – ADP, Vincenzo CHIANESE, Segretario Nazionale UIL Polizia e Lorena LA SPINA, Segretario nazionale Associazione nazionale funzionari di polizia.

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  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.
C. 2080 Governo ed abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2080 concernente il Trattato bilaterale sul trasferimento delle persone condannate, che è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale con il Brasile, Paese con il quale sono in vigore il Trattato sull'estradizione ed il Trattato relativo all'assistenza giudiziaria, fatti a Roma il 17 ottobre 1989.
  Il Trattato regola il trasferimento, nello Stato di cittadinanza, dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, intendendo dare la possibilità a tali persone di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini, favorendone il reinserimento, una volta scontata la pena.
  Il trasferimento dei detenuti potrà avvenire qualora il condannato che richiede di essere trasferito, esprima volontariamente il proprio consenso nella consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Il trasferimento, inoltre, deve ottemperare ad alcune condizioni: il condannato sia cittadino dello Stato ricevente; la sentenza sia passata in giudicato; la parte della condanna da espiare sia almeno di un anno; gli atti per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente; vi sia accordo tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sul trasferimento.
  I condannati detenuti presso le carceri dell'altro Paese dovranno essere informati delle competenti autorità carcerarie, della possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza, nonché delle decisioni prese in merito alla richiesta di trasferimento.
  Per l'adozione della relativa decisione, le Autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto ed il legame da esso mantenuto con lo Stato d'origine.
  La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato di condanna.
  Dalla relazione tecnica si evince che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane 168 cittadini brasiliani e che il numero dei detenuti italiani presenti in istituti penitenziari brasiliani è di 70 unità. A scopo prudenziale si prevede che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni per ottenere il trasferimento in Italia, 10 detenuti, che avranno la possibilità di evitare quella «pena nella pena» rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori del proprio Paese.
  Il Trattato non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea ed è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.
  Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate apparendo in linea con i Pag. 118modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea e con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo.
  I soggetti responsabili dell'attuazione del Trattato sono le rispettive amministrazioni giudiziarie dei due Stati.
  Propone, quindi, di esprimere, per i profili di competenza, parere favorevole.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.
C. 2273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2273 riguardante l'Accordo firmato a Londra il 13 marzo 2012, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Jersey, sullo scambio di informazioni in materia fiscale che ha lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti al fine di intensificare la loro cooperazione, con risvolti positivi sulla lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.
  L'Accordo è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002 ed è finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto scambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  Il testo si sviluppa in 13 articoli che saranno analizzati per quanto di competenza ed interesse della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.
  L'articolo 2, in ordine alla giurisdizione, stabilisce che le informazioni siano fornite senza considerare se le persone cui si riferiscono, o quella che le detiene, abbia la residenza o la nazionalità di una delle due Parti, mentre l'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per Jersey si fa riferimento alle imposte sui redditi ed all'imposta sui beni e servizi.
  L'articolo 4 riporta le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle parti e fornite dall'altra e prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione. Le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno necessità ai fini della propria imposizione o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della parte interpellata.
  Il comma 3 stabilisce che se specificamente richiesto dall'Autorità competente della Parte richiedente, l'Autorità competente della parte interpellata fornisce le Pag. 119informazioni nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
  L'articolo 6 tratta delle verifiche fiscali all'estero.
  Il successivo articolo 7 concerne della possibilità di rifiutare una richiesta laddove la stessa non sia conforme all'Accordo oppure se la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata. L'articolo 7 prevede, inoltre, che le disposizioni dell'Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni soggette a legal privilege oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale.
  Appare salvaguardata la riservatezza (articolo 8) laddove si prevede che tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti sono tenute segrete. Le informazioni fornite non possono, inoltre, essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.
  Gli ulteriori articoli (9-13) concernono aspetti non di pertinenza della Commissione Giustizia.
  Il disegno di legge di ratifica è corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea in quanto esso è basato sul modello TIEA dell'OCSE. Per quanto concerne l'ordinamento nazionale l'Accordo può costituire una delle basi per poter inserire la Parte estera contraente nella white list dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.
C. 2274 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2274 riguardante l'Accordo firmato a Wellington il 17 maggio 2011, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo delle Isole Cook, sullo scambio di informazioni in materia fiscale che ha lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti al fine di intensificare la loro cooperazione, con risvolti positivi sulla lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.
  L'Accordo è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002 ed è finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto scambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  Il testo si sviluppa in 13 articoli che saranno analizzati per quanto di competenza ed interesse della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.Pag. 120
  L'articolo 2, riguarda la giurisdizione mentre l'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per le Isole Cook si fa riferimento alle imposte sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società, alla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi e canoni, all'imposta sul valore aggiunto.
  L'articolo 4 riporta le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle parti e fornite dall'altra per le finalità indicate all'articolo 1 e prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione. Le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della parte interpellata.
  Il comma 3 stabilisce che se specificamente richiesto dall'Autorità competente della Parte richiedente, l'Autorità competente della parte interpellata fornisce le informazioni nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
  L'articolo 6 tratta delle verifiche fiscali all'estero.
  Il successivo articolo 7 concerne della possibilità di rifiutare una richiesta laddove la stessa non sia conforme all'Accordo oppure se la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata. L'articolo 7 prevede, inoltre, che le disposizioni dell'Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto, al fine di esercitare una consulenza legale o per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti, oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale.
  Appare salvaguardata la riservatezza (articolo 8) laddove si prevede che tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti sono tenute segrete. Le informazioni fornite non possono, inoltre, essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.
  Gli ulteriori articoli (9-13) concernono aspetti non di pertinenza della Commissione Giustizia.
  Il disegno di legge di ratifica è corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea in quanto esso è basato sul modello TIEA dell'OCSE. Per quanto concerne l'ordinamento nazionale l'Accordo può costituire una delle basi per poter inserire la Parte estera contraente nella white list dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.35 alle 15.40.