CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2014
251.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 1589 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 febbraio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 16 giugno prossimo.
  Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, XII e XIV. La V Commissione esprimerà il suo parere nel corso dell'esame in Assemblea, mentre la Commissione Parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazioni.
  Avverte, inoltre, che è stato presentato dai relatori l'emendamento 5.50, che apporta al testo talune modifiche meramente formali e conseguenti alle modifiche apportate dagli emendamenti già approvati dalle Commissioni.

  Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano l'emendamento 5.50 dei relatori (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

  Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Ferranti e Pag. 4Nicoletti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, anche a nome del Presidente della III Commissione, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
C. 1460 Verini.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, prima di passare all'esame dei profili più strettamente attinenti alle competenze della II Commissione, illustra brevemente, in sostituzione del collega Marazziti, relatore per la III Commissione, gli aspetti di competenza della Commissione Affari esteri e comunitari, premettendo che la mancata ratifica di questa importante Convenzione da parte del nostro Paese – a quattordici anni dalla sua sottoscrizione – è stata a più riprese stigmatizzata dalle Istituzione europee, poiché impedisce lo svolgimento di una serie di doverose rogatorie internazionali presentate dalla magistratura italiana come, a titolo esemplificativo, quella relativa all'inchiesta sull'abbattimento del DC9-Itavia del 27 giugno 1980.
  La Convenzione mira infatti a semplificare e rendere più efficaci le formalità e le procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione «rafforzata» con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei.
  Essa contempla, ad esempio, la possibilità di svolgere audizioni mediante videoconferenza e teleconferenza, di creare squadre investigative comuni, di effettuare intercettazioni di telecomunicazioni, operazioni di infiltrazione e consegne sorvegliate e altro.
  Risponde, sostanzialmente, a una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale, al fine di garantire un'efficace azione di contrasto alla criminalità.
  Occorre tenere presente che le considerevoli disparità di regime, in materia di diritto sia sostanziale che processuale, esistenti fra i quindici Paesi membri dell'Unione hanno reso particolarmente difficile codificare in un unico strumento giuridicamente vincolante i possibili metodi di cooperazione giudiziaria.
  L'interesse comune dei Paesi membri ha portato tuttavia alla creazione di uno strumento di grande utilità nella lotta contro la criminalità organizzata.
  La finalità concreta della Convenzione risponde all'esigenza di «completare», quindi integrare e non sostituire, strumenti convenzionali preesistenti e appartenenti ad altri ambiti giuridici (Consiglio d'Europa, Schengen, ecc.), allo scopo di migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale attraverso un'assistenza giudiziaria rapida, efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1950.
  La Convenzione risulta attualmente ratificata 24 dei 28 Stati membri dell'Unione europea: oltre all'Italia, manca ancora la ratifica da parte di Grecia, Croazia e Irlanda.
  Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato esso è composto di un preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli.
  Particolare rilievo assumono le disposizioni di cui al Titolo II, che comprende gli articoli dall'8 al 16 e disciplina le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria. In particolare, gli Pag. 5articoli 10 ed 11 disciplinano il ricorso all'audizione di testimoni, periti o degli stessi imputati. Nel primo è prevista l'audizione mediante videoconferenza, sempre che ciò non sia contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto e che questi abbia a disposizione gli strumenti tecnici necessari.
  All'audizione, condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, è presente anche un'autorità dello Stato membro richiesto. La persona da ascoltare, assistita se necessario da un interprete, può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dei due Stati membri interessati. Sempre a garanzia del corretto svolgimento dell'audizione, l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto redige al termine un processo verbale, che viene poi trasmesso allo Stato membro richiedente. Le audizioni di imputati possono invece essere effettuate soltanto a determinate condizioni, concordate dagli Stati membri interessati, e previo consenso dell'imputato stesso.
  Anche per lo svolgimento dell'audizione mediante conferenza telefonica è necessario, ai sensi dell'articolo 11, il consenso del testimone o del perito; le modalità pratiche per effettuare l'audizione sono stabilite di comune accordo dagli stessi Stati interessati.
  Nell'ambito di indagini penali relative a reati passibili di estradizione, l'articolo 12 prevede che possano effettuarsi, su richiesta di uno Stato membro, consegne sorvegliate secondo le disposizioni e le procedure vigenti nello Stato membro richiesto, che mantiene il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo delle operazioni.
  L'articolo 13 stabilisce infine che due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune per lo svolgimento di indagini di natura penale in uno o più degli Stati membri che compongono la squadra, in particolare nel caso di inchieste difficili e che esigono un'azione coordinata e concertata.
  Conclude l'esame dei profili giuridico-internazionali della Convenzione ricordando che è stata approvata prima dell'adozione del Trattato di Lisbona, e rientrava pertanto nell'ambito del cosiddetto «Terzo pilastro» dell'architettura dell'UE: a seguito dell'entrata in vigore del Trattato, il 1o dicembre 2009, tutta la materia della cooperazione giudiziaria penale rientra invece pleno iure nella competenza dell'Unione europea, rispetto alla quale le decisioni non vengono più assunte attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale.
  Conseguentemente, in base alla normativa transitoria prevista dal Trattato di Lisbona, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al Trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati: ciò vale anche per le convenzioni internazionali concluse tra Stati membri in base al Trattato sull'Unione europea, come quella al nostro esame.
  Passando all'esame della proposta di legge A.C. 1460, osserva come questa si componga di 4 articoli.
  L'articolo 1 autorizza la ratifica della Convenzione e l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa.
  L'articolo 3 delega il Governo ad emanare – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi.
  In particolare, in base alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo-CEDU.
  Più nel dettaglio, i decreti legislativi dovranno: garantire l'assistenza giudiziaria anche nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (lettera c)), in Pag. 6attuazione dell'articolo 3 della Convenzione; disciplinare la procedura per l'esecuzione delle rogatorie (di cui agli articoli da 1 a 7 della Convenzione); consentire di poter utilizzare le informazioni trasmesse spontaneamente dalle autorità straniere; prevedere l'irrevocabilità del consenso prestato nell'ambito della procedura di cooperazione (lettera d)); disciplinare la restituzione delle cose pertinenti il reato, in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione; disciplinare la procedura per il trasferimento, a fini investigativi, di persone detenute, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione; disciplinare gli effetti processuali delle audizioni compiute mediante videoconferenza in attuazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione; prevedere la possibilità per PM e polizia giudiziaria di ritardare provvedimenti di competenza, in indagini relative a delitti per i quali è consentita l'estradizione, al fine di poter procedere alla cattura dei responsabili (lettera e)); disciplinare i gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati UE (lettera f)), in attuazione dell'articolo 13 della Convenzione; disciplinare le intercettazioni in attuazione degli articoli da 17 a 22 della Convenzione.
  Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
  L'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10

Pag. 7