CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 198

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, comunica che la deputata Luisa BOSSA ha cessato di far parte della Commissione ed è entrata a farne parte la deputata Tea Albini.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
C. 2433 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in Pag. 199sede consultiva, sul disegno di legge di conversione in oggetto, per l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI.
  Ricorda altresì che al momento il provvedimento è calendarizzato per il successivo esame in Assemblea a partire da venerdì 13 giugno. L'esame presso le Commissioni di merito dovrebbe pertanto concludersi entro giovedì 12 giugno.
  Dà quindi la parola al relatore, deputato Casati, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Ezio Primo CASATI (PD), relatore, si sofferma sulle disposizioni afferenti alle competenze della XII Commissione contenute nel decreto-legge in oggetto, evidenziando innanzitutto l'articolo 34, che introduce una norma transitoria nella disciplina che prevede anticipazioni di liquidità da parte dello Stato in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012, di cui decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013. In particolare, si ammette che le risorse già stanziate e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti (cumulati al 31 dicembre 2012) che erano stati già effettuati nel periodo 1o gennaio 2013-8 aprile 2013. In tal modo, come emerge dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica allegate al disegno di legge di conversione del decreto, si consente alla regione (o alla provincia autonoma) di ripristinare le risorse di cassa, che erano state impiegate per il pagamento dei debiti suddetti. Resta fermo che, ai fini in oggetto, il pagamento deve aver riguardato debiti sanitari certi, liquidi ed esigibili (nonché, come detto, maturati entro il 2012).
  Si prevede che le regioni presentino istanza di accesso alla liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al riguardo, ricorda che le anticipazioni in oggetto devono essere restituite, insieme con gli interessi, secondo le modalità stabilite dal contratto sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata e, in ogni caso, in un periodo non superiore a 30 anni, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 35 del 2013.
  Fa presente che un'altra disposizione rilevante è quella recata dall'articolo 35 del decreto-legge, recante disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari.
  I commi da 1 a 6 recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla predetta disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.
  In particolare, i commi da 1 a 3 prevedono eventuali procedure di diffida e di successiva nomina di commissario ad acta per le regioni che, nonostante la sussistenza di «mancate erogazioni per competenza e/o per cassa» al relativo Servizio sanitario regionale (in relazione a debiti sanitari – certi, liquidi ed esigibili – cumulati al 31 dicembre 2012), non abbiano richiesto le anticipazioni di liquidità, secondo i termini ed il riparto previsti dalla disciplina summenzionata, né le richiedano con istanza entro 15 giorni dalla conversione in legge del decreto.
  Sottolinea che i commi 4 e 5 contemplano analoghe ipotesi di diffida e di successiva nomina di commissario ad acta per le regioni che, pur in presenza di problemi di liquidità derivanti da ammortamenti non sterilizzati, precedenti l'applicazione del decreto legislativo n. 118 del 2011, non abbiano richiesto le anticipazioni di liquidità, secondo i termini ed il riparto previsti dalla suddetta disciplina.
  Rileva, poi, che il comma 6 pone una norma di chiusura, intesa a garantire l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi anche alle regioni che non abbiano partecipato alle verifiche presso il Tavolo tecnico.
  Il successivo comma 7 incrementa, nella misura di 770 milioni di euro, le Pag. 200risorse per il 2014 relative alle anticipazioni di liquidità per i debiti sanitari.
  Il comma 8 modifica la disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.
  Al riguardo, fa presente che la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che escludeva integralmente la possibilità di avviare o proseguire, fino al 31 dicembre 2013, procedure esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e assoggettate a piani di rientro dai disavanzi sanitari, dichiarando, altresì, estinti di diritto i pignoramenti e le prenotazioni a debito effettuati sulle somme trasferite dalle regioni alle predette aziende.
  Tali disposizioni, tuttavia, erano già state ritenute parzialmente incostituzionali dalla stessa Corte con una precedente sentenza (n. 285 del 1995) nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevedeva le condizioni che: a) l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantificasse preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate; b) dall'adozione della predetta delibera non fossero emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, in assenza di prescrizione della fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente.
  Le modifiche introdotte dal comma 8 specificano che la disciplina vigente si applica, oltre che alle aziende sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche alle aziende ospedaliere e chiariscono – in conformità al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995 – che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata. In secondo luogo, si prevede che tale deliberazione, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della comunicazione, il tesoriere sia obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale.
  Ritiene utile richiamare, inoltre, il comma 4 dell'articolo 32, che, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, consente anche alle regioni sottoposte ai piani di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi di poter accedere alle anticipazioni di liquidità. L'importo massimo dell'anticipazione è quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per tale finalità specifica, sono destinati 600 milioni di euro, a valere sull'incremento complessivo della dotazione del Fondo (6.000 milioni) previsto al comma 1 dell'articolo in esame.
  Segnala altresì, nell'ambito dell'articolo 41, il comma 4, ai sensi del quale le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini: la trasmissione di tale relazione, nonché l'adozione delle misure necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo nel rispetto della direttiva europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali rientrano tra gli adempimenti – da parte delle regioni – ai quali è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  Fa presente, infine, che alcuni altri profili del testo che possono rivestire interesse Pag. 201per la Commissione sono contenuti nell'articolo 5, il cui comma 1 modifica la normativa sull'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, prevedendo che: la relativa determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia adottata entro il 15 luglio 2014 (anziché entro il 20 aprile 2014); l'incremento decorra dal 1o agosto 2014 (anziché dal 1o maggio 2014); la misura delle conseguenti maggiori entrate sia pari a 23 milioni di euro per il 2014 (anziché a 33 milioni), restando fermo, a decorrere dal 2015, l'incremento a regime delle entrate, pari a 50 milioni di euro.

  Andrea CECCONI (M5S) rileva che, oltre alle disposizioni il cui contenuto è stato dettagliatamente illustrato dal relatore, un'altra norma che interessa la competenza della Commissione affari sociali è costituita a suo avviso dal comma 12-bis dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che interviene sulla disciplina concernente i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali. Al riguardo, dissente rispetto all'esclusione dai limiti concernenti le assunzioni di personale, che si prevede nel testo in favore delle aziende speciali, delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e delle farmacie.
  Per quanto riguarda, poi, le disposizioni esaminate dal relatore, ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire l'aspetto della congruità dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, con riferimento all'esigenza di assicurare la tutela della salute, pur trattandosi di una norma volta a incidere solo sotto alcuni profili sulla sfera di competenza della XII Commissione.
  Infine, relativamente agli articoli 34 e 35, ritiene che la disciplina ivi prevista sia eccessivamente farraginosa e, quindi, poco funzionale rispetto all'obiettivo di garantire l'effettività del pagamento dei debiti sanitari. Si riserva, pertanto, di effettuare ulteriori approfondimenti sul punto, al fine di tradurre tali perplessità in una proposta concreta, di cui si potrebbe tenere conto nel parere che la Commissione approverà nel corso della prossima seduta.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE LEGISLATIVA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata, da ultima, nella seduta del 29 maggio 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso
  Ricorda quindi che nella seduta del 29 maggio scorso la Commissione ha approvato, in linea di principio, gli emendamenti 1.1, 1.4, 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1 del relatore.
  Su tali emendamenti, trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) per l'espressione del parere di competenza, è stato espresso parere favorevole. Pag. 202
  Avverte inoltre che sono stati presentati tre nuovi emendamenti del Governo e un nuovo emendamento del relatore (vedi allegato 1). Propone pertanto di passare ora all'esame di tali nuovi emendamenti, ricordando che si tratterà di votazioni in linea di principio ai fini della trasmissione alla I Commissione per l'espressione del relativo parere, e che nella successiva seduta si procederà, quindi, alla votazione definitiva di tutti gli emendamenti.

  Gero GRASSI (PD), relatore, dopo aver raccomandato l'approvazione del suo emendamento 1.5, esprime parere contrario sull'emendamento 3.3 del Governo, nonché parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 7.2 del Governo.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5 del relatore e sugli emendamenti 7.3 e 7.2 del Governo. Si rimette, invece, alla Commissione sull'emendamento 3.3 del Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva, in linea di principio, gli emendamenti 1.5 del relatore e 7.3 e 7.2 del Governo (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento 3.3 del Governo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, dopo aver ricordato che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alla competente Commissione, rinvia il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Ricorda quindi che nella precedente seduta del 4 giugno la Commissione ha votato gli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10 e 11 e ha, altresì, deliberato di accantonare gli emendamenti Miotto 11.6, Beni 11.7, Di Lello 11.9, Nicchi 11.10, Lorefice 11.11, Gigli 11.8, Mantero 11.24 e l'articolo aggiuntivo Rondini 11.01.
  Pertanto, si riprenderà ora dall'esame delle proposte emendative accantonate.

  Paola BINETTI (PI), relatore, annuncia la presentazione degli emendamenti 11.50 e 11.51 (vedi allegato 2), che tengono conto dei numerosi emendamenti accantonati che si riferiscono, in particolare, alle questioni dell'ubicazione delle case da gioco rispetto ai luoghi cosiddetti sensibili, al numero massimo degli apparecchi che è consentito installare, agli orari e alle altre modalità di svolgimento del gioco d'azzardo, al fine di garantire che quest'ultimo non rechi danni alla salute dei cittadini.
  Evidenzia inoltre che lo scopo di tali emendamenti è anche quello di contemperare le due contrapposte esigenze, di salvaguardare le competenze comunali e, al tempo stesso, di prevedere disposizioni applicabili in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
  Annuncia altresì la presentazione dell'emendamento 12.50, recante disposizioni finanziarie (vedi allegato 2).

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  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.50, 11.51 e 12.50 del relatore.

  Andrea CECCONI (M5S), dopo avere espresso il proprio apprezzamento per lo spirito che è alla base degli emendamenti 11.50 e 11.51 del relatore, ritiene tuttavia che sia necessario approfondirne dettagliatamente i contenuti. Per tali ragioni, chiede alla presidenza della Commissione la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, accogliendo la richiesta formulata dal deputato Cecconi, comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 11.50, 11.51 e 12.50 del relatore è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

  Donata LENZI (PD) raccomanda a tutti i componenti della Commissione di prestare maggiore attenzione alla terminologia utilizzata, in quanto nel testo in discussione si parla talvolta di «gioco d'azzardo patologico», in altri casi invece di «gioco con vincita in denaro». Ritiene, quindi, che sarebbe opportuno utilizzare criteri di uniformità.

  Gian Luigi GIGLI (PI), apprezzando il lavoro svolto dal relatore, si riserva di presentare alcuni subemendamenti volti a precisare ancora meglio alcune parti specifiche degli emendamenti del relatore.

  Elena CARNEVALI (PD), ritenendo che gli emendamenti 11.50 e 11.51 del relatore rappresentino senz'altro un importante passo in avanti nella regolamentazione delle modalità di svolgimento del gioco d'azzardo, evidenzia come tali proposte emendative si riferiscano in maniera indistinta alle «sale da gioco» ed ai «punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi», mentre l'articolo 11 del testo unificato prende in considerazione espressamente le «nuove» sale da gioco e i «nuovi» punti di vendita.
  Dopo aver precisato che personalmente sarebbe propensa ad estendere al massimo gli obblighi e i divieti concernenti l'esercizio del gioco d'azzardo, esprime tuttavia perplessità sul fatto che una disposizione così formulata, tale da essere applicabile anche nei confronti delle concessioni in atto, possa essere realisticamente approvata.

  Lorenzo BASSO (PD), esprimendo apprezzamento per il contenuto dei nuovi emendamenti presentati dal relatore, evidenzia come i suddetti obblighi trovino applicazione senz'altro, in via interpretativa, nei confronti delle nuove sale da gioco e dei nuovi punti d vendita.

  Girolamo PISANO (M5S) rileva l'opportunità di modificare il comma 2, lettera e), dell'emendamento 11.51, nella parte in cui reca un criterio a suo giudizio ondivago relativo al numero massimo di apparecchi da intrattenimento installabili in ciascun comune. Reputa preferibile, al riguardo, prevedere delle percentuali anziché degli scaglioni sul modello delle aliquote Irpef.

  Paolo BENI (PD), intervenendo anch'egli sulla lettera e) del comma 2 dell'emendamento 11.51, fa presente che la disposizione ivi recata, oltre ad essere formulata in modo pedissequo, dovrebbe trovare una collocazione più idonea, in quanto il comma 2 elenca una serie di obblighi che si riferiscono al singolo esercizio ove si svolge come attività principale il gioco d'azzardo, mentre la lettera e) ha come destinatari tutti gli esercizi collocati in uno stesso comune.

  Andrea CECCONI (M5S), posto che gli emendamenti del relatore trovano applicazione nei confronti dei nuovi esercizi presso i quali si svolge come attività principale il gioco d'azzardo, si domanda cosa accade per quanto riguarda i concessionari i cui contratti non siano ancora scaduti, qualora abbiano raggiunto il numero massimo di apparecchi installabili.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), sempre con riferimento alla lettera e) del Pag. 204comma 2 dell'emendamento 11.51, ritiene che si dovrebbe specificare che si tratta di apparecchi da intrattenimento per uso singolo, in modo da evitare impropri aggiramenti della norma da parte degli esercenti le sale da gioco.

  Paola BINETTI (PI), relatore, esprime apprezzamento per il contenuto degli interventi svolti dai colleghi, da cui si evince uno spirito costruttivo, di collaborazione, rispetto alla ratio che è alla base dei nuovi emendamenti da lei presentati.
  Per quanto riguarda, poi, il dubbio formulato dal deputato Cecconi, assicura che il numero massimo degli apparecchi installabili vale anche per le concessioni in essere.

  Girolamo PISANO (M5S) rileva come vi siano delle questioni non affrontate dagli emendamenti del relatore, concernenti in particolare l'etichettatura, la tracciabilità delle giocate nonché l'istituzione del cosiddetto registro di autoesclusione.

  Paola BINETTI (PI), relatore, invita il deputato Pisano a prendere in considerazione il testo completo, risultante dagli emendamenti approvati fino alla seduta odierna, in modo da verificare che molti aspetti sono stati affrontati in altri articoli, diversi da quelli attualmente in esame.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 11.50, 11.51 e 12.50 del relatore è fissato alle ore 18 di oggi.

  La seduta termina alle 15.20.

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