CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2014
246.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 212

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 12.45.

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
C. 2365 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 74 del 2014, recante «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali» (C. 2365), per il parere alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).
  Da, quindi, la parola alla relatrice, on. Paola Bragantini, per lo svolgimento della relazione.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, fa presente che il decreto-legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla VIII Commissione per Pag. 213le parti di propria competenza, si compone di tre articoli.
  L'articolo 1 autorizza il presidente della regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione a seguito del terremoto del maggio 2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 (individuati dall'articolo 3 del recente decreto-legge n. 4 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014), nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013.
  L'articolo 2 integra il Fondo per le emergenze nazionali con le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali, mentre l'articolo 3 dispone sull'entrata in vigore del decreto.
  Per quanto concerne specificamente la competenza della XII Commissione, richiama la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 1, laddove si prevede che il Commissario delegato autorizzi la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subìto danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5. Quest'ultima norma consente al presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, di destinare la somma complessiva di 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per una serie di interventi tra cui, appunto, quelli previsti dal comma 8 dell'articolo 1.
  Rileva altresì che, mentre il comma 1 dell'articolo 1 ricomprende tra i territori interessati dalle disposizioni del decreto anche quelli colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, nei commi 3, 4, 7 e 8 del medesimo articolo si fa riferimento solo agli «eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014».
  Dopo aver fatto presente che presso la Commissione di merito è in corso un dibattito afferente all'opportunità di estendere la normativa prevista dal decreto-legge in oggetto anche ad altri eventi atmosferici oltre a quelli espressamente considerati, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, che tenga conto delle considerazioni svolte nonché degli ulteriori rilievi che dovessero emergere dalla discussione.

  Andrea CECCONI (M5S), dopo aver precisato di non avere obiezioni da esprimere per quanto riguarda il provvedimento in esame, nella parte in cui prevede il rifinanziamento di interventi volti a fare fronte alle conseguenze dannose derivanti da alcuni eventi calamitosi, fa notare tuttavia come a suo avviso sarebbe stato opportuno predisporre una normativa di carattere organico, in modo da ricomprendere anche altri eventi atmosferici, come ad esempio l'alluvione che ha colpito Senigallia.
  Ritiene, pertanto, che il testo del decreto-legge dovrebbe essere modificato nel senso indicato, attraverso l'approvazione di emendamenti presso la Commissione in sede referente ovvero nel prosieguo dell'esame in Assemblea.

  Gian Luigi GIGLI (PI) rileva che, poiché il decreto-legge prende in considerazione, oltre al terremoto dell'Emilia-Romagna, anche alcuni eventi calamitosi, sarebbe opportuno richiamare l'attenzione della Commissione di merito su altri eventi, che hanno colpito regioni diverse, come l'alluvione ricordata dal deputato Cecconi ovvero le nevicate eccezionali che hanno colpito la regione Veneto.
  Ricorda che in tal senso sono state approvate anche delle mozioni da parte dell'Assemblea, presentate da vari gruppi parlamentari.Pag. 214
  Ravvisa pertanto l'esigenza di inserire, nel parere che la Commissione affari sociali sta per approvare, un'osservazione volta a rappresentare alla Commissione di merito l'opportunità di considerare la necessità di seguire un approccio organico rispetto al tema delle calamità naturali che si sono abbattute di recente su varie zone del Paese.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, formula una proposta di parere che tiene conto delle considerazioni svolte nella relazione introduttiva nonché dei rilievi emersi dagli interventi svoltisi nella successiva discussione. Procede, quindi, a illustrare tale proposta (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Ricorda quindi che nella seduta di ieri, la Commissione ha votato gli emendamenti riferiti all'articolo 8 del testo unificato, per cui si procederà ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.
  Da, quindi, la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

  Paola BINETTI (PI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Vita 9.1 e Grillo 9.2, a condizione che sia riformulato nel senso di riferirlo al comma 2 anziché al comma 1 dell'articolo 9.
  Invita poi al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Silvia Giordano 9.3 e Di Lello 9.4.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Di Vita 9.1 (vedi allegato 2).

  Andrea CECCONI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Grillo 9.2, avanzata dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Grillo 9.2, come riformulato (vedi allegato 2).

  Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 9.3, teso a ridurre a sei mesi il termine entro il quale i tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino all'entrata in vigore della legge in esame possono essere comunque posti in vendita.

  La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 9.3, identico all'emendamento Di Lello 9.4.
  Procede, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

  Paola BINETTI (PI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Taglialatela 10.1, Silvia Giordano 10.4, Capone 10.2, Nicchi 10.3, Gigli 10.6 e Silvia Pag. 215Giordano 10.9. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Lenzi 10.5, invitando pertanto al ritiro i presentatori dei seguenti emendamenti, che risulterebbero preclusi dall'approvazione del primo: Nicchi 10.8, Di Lello 10.7, Grillo 10.11 e 10.10.
  Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Basso 10.12 e sull'articolo aggiuntivo Beni 10.01. Invita quindi al ritiro il presentatore dell'articolo aggiuntivo Capone 10.02.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore, osservando inoltre che molte delle proposte emendative presentate non siano di stretta competenza della XII Commissione e che, comunque, in materia di pubblicità del gioco d'azzardo la normativa vigente prevede già diversi limiti, oltre alle disposizioni introdotte in materia dall'articolo 14 della legge n. 23 del 2014, recante la delega fiscale.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Taglialatela 10.1: si intende che vi abbia rinunciato.

  Andrea CECCONI (M5S), con riferimento alle precisazioni fornite dal sottosegretario De Filippo, rileva che, nonostante i limiti alla propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo introdotti soprattutto con il decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), esistono ancora diverse forme di pubblicità, come chiunque può facilmente verificare.
  Per quanto riguarda, poi, il rilievo per cui le disposizioni in materia di propaganda non rientrano strettamente nella sfera di competenza della XII Commissione, fa notare come la tutela dei minori e dei soggetti più vulnerabili nei confronti della pubblicità sia strettamente connessa all'obiettivo di realizzare le condizioni per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
  Fa notare altresì come, per analogia, nei confronti dei prodotti derivanti dal tabacco si è scelta la via del divieto di ogni forma di pubblicità.
  Per le suddette ragioni, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 10.4 e di altre proposte emendative presentate dal MoVimento 5 Stelle, nell'ottica di rendere più incisivo il divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo.

  Paola BINETTI (PI), relatore, replica alle considerazioni svolte dal deputato Cecconi, facendo presente che il contenuto del comma 1 dell'articolo 10 del testo unificato in esame è estremamente chiaro nel prevedere un divieto generale di pubblicità del gioco d'azzardo nel territorio nazionale.
  Evidenzia altresì come la predetta formulazione sia più ampia e incisiva di quella recata dalla richiamata legge recante delega in materia fiscale, all'articolo 14, comma 2, lettere aa) e bb).

  Matteo DALL'OSSO (M5S), a fronte dei chiarimenti forniti dal relatore, chiede a quest'ultimo di modificare il comma 1 dell'articolo 10, nel senso di specificare che il divieto vale per qualsiasi forma di pubblicità, «diretta e indiretta».

  Paola BINETTI (PI), relatore, accogliendo la richiesta formulata dal deputato Dall'Osso, modifica il parere precedentemente reso sull'emendamento Capone 10.2, esprimendo quindi parere favorevole.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, conformemente al relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Capone 10.2, modificando così il proprio orientamento originario.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Silvia Giordano 10.4 e approva l'emendamento Capone 10.2 (vedi allegato 2).

  Pierpaolo VARGIU, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Nicchi 10.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Pag. 216

  Gian Luigi GIGLI (PI) chiede al relatore e al Governo un ripensamento circa il parere espresso sul proprio emendamento 10.6, che mira a escludere la propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo «con qualsiasi mezzo di diffusione». Attraverso tale formulazione, a suo avviso, il divieto sarebbe tale da escludere la diffusione sul territorio nazionale anche di quelle forme di pubblicità che sono prodotte all'estero.

  Raffaele CALABRÒ (NCD) ritiene che una soluzione possibile sarebbe quella riformulare l'emendamento Gigli 10.6, nel senso di prevedere che «non può essere prodotta né diffusa nel territorio nazionale» la propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo.

  Paola BINETTI (PI), relatore, non modifica il parere precedentemente espresso sull'emendamento Gigli 10.6, ribadendo come il divieto disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 sia a suo avviso sufficientemente chiaro e onnicomprensivo, per cui ogni ulteriore precisazione potrebbe rivelarsi superflua, se non addirittura fuorviante.

  La Commissione respinge l'emendamento Gigli 10.6.

  Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento Silvia Giordano 10.9, volto a precisare che la sanzione, in caso di infrazione del divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo, si applica tanto nei confronti del committente del messaggio pubblicitario tanto del proprietario del mezzo di diffusione.

  La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 10.9.
  Approva altresì l'emendamento Lenzi 10.5 (vedi allegato 2).

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Lenzi 10.5, risultano assorbiti gli identici emendamenti Nicchi 10.8 e Di Lello 10.7, nonché gli emendamenti Grillo 10.11 e 10.10.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Basso 10.12 e l'articolo aggiuntivo Beni 10.01 (vedi allegato 2).

  Salvatore CAPONE (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 10.02.

  La Commissione procede, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

  Paola BINETTI (PI), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11, ad eccezione degli emendamenti Lorefice 11.12 e Nicchi 11.23.
  Fa presente, inoltre, che il tema delle distanze delle sale da gioco da una serie di luoghi sensibili è particolarmente delicato, ricordando che esso è stato già trattato dal decreto-legge n. 158 del 2012 e che anche la legge recante delega in materia fiscale è intervenuta sul punto, non prevedendo direttamente delle distanze minime – diversamente dalla previsione di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo in discussione – ma garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica (ex articolo 14, comma 2, lettera e), della legge n. 23 del 2014).

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

  Lorenzo BASSO (PD) ritira il proprio emendamento 11.1, riservandosi di riproporlo in fase di esame del provvedimento in Assemblea, essendo tale proposta emendativa volta a ricondurre alle competenze del questore e ai regolamenti comunali la disciplina dell'esercizio di nuove sale da gioco.

Pag. 217

  Pierpaolo VARGIU, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Taglialatela 11.3: si intende che vi abbia rinunciato.

  Salvatore CAPONE (PD) ritira il proprio emendamento 11.4.

  Elena CARNEVALI (PD) ritira il proprio emendamento 11.5.

  Donata LENZI (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo un ripensamento a proposito del parere espresso sull'emendamento Miotto 11.6, che ha l'obiettivo di rendere la normativa che si vuole introdurre attraverso il provvedimento in discussione compatibile con il contenuto della legge di delega in materia fiscale. Infatti, tale emendamento prevede il parere vincolante del comune che indica la distanza minima delle nuove sale da gioco dai luoghi sensibili.

  Gian Luigi GIGLI (PI), pur comprendendo le argomentazioni del deputato Lenzi, fa notare tuttavia come sia poco opportuno affidare un tema così delicato all'esclusiva competenza dei comuni, senza fissare un criterio generale che sia valido per l'intero territorio nazionale.

  Paola BINETTI (PI), relatore, osserva che anche la citata legge n. 23 del 2014, pur prevedendo un ruolo vincolante del comune per quanto riguarda la procedura per l'apertura di nuove sale da gioco, salvaguardia tuttavia le competenza statali, soprattutto con riferimento alla necessità di salvaguardare esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.

  Lorenzo BASSO (PD) fa presente che il proprio emendamento 11.1, per come è strutturato, è funzionale nel senso di conciliare le contrapposte esigenze, di salvaguardare le competenze statali assicurando, al tempo stesso, la posizione vincolante del comune competente per territorio.

  Paolo BENI (PD), in considerazione della delicatezza della materia, emersa dai vari interventi che si sono svolti nonché dal fatto che esiste già una normativa in vigore, contenuta nella legge n. 23 del 2014, propone di procedere all'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite al comma 1 dell'articolo 11.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO fa presente che, se si procede all'accantonamento, si potrebbe pensare alla formulazione di una nuova proposta emendativa che, pur prevedendo direttamente le distanze minime, mantenendo così l'impianto del testo attuale del comma 1 dell'articolo 11, faccia salvi gli eventuali regolamenti comunali adottati in questa materia.

  Teresa PICCIONE (PD) evidenzia l'esigenza di prevedere criteri uniformemente applicabili nell'intero territorio nazionale, dal momento che i comuni non sempre hanno dato una buona prova, per cui non concorda con la soluzione di affidare loro l'intera regolamentazione della materia.

  Gian Luigi GIGLI (PI) osserva che, qualora fosse accolta la proposta avanzata dal sottosegretario De Filippo, si dovrebbe specificare che i regolamenti comunali devono comunque osservare le distanza minime stabilite a livello nazionale, essendo ammissibili, quindi, esclusivamente normativa più restrittive in ambito locale.

  La Commissione delibera, quindi, di accantonare gli emendamenti Miotto 11.6, Beni 11.7, Di Lello 11.9, Nicchi 11.10, Lorefice 11.11 e Gigli 11.8.
  Approva, dunque, l'emendamento Lorefice 11.12 (vedi allegato 2).

  Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 11.13, volto a prevedere che le sale da gioco siano dotate di finestre atte a vedere l'esterno, in modo tale che il giocatore non perda completamente la cognizione del tempo, e che sia vietata in tali luoghi la somministrazione di bevande e alimenti.

Pag. 218

  La Commissione respinge l'emendamento Mantero 11.13.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti: Latronico 11.14, Taglialatela 11.15 e 11.16 e Nicchi 11.17: si intende che vi abbiano rinunciato.
  Avverte altresì che l'emendamento Lorefice 11.18 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Lorefice 11.12.

  Paolo BENI (PD) ritira il proprio emendamento 11.19.

  Elena CARNEVALI (PD) ritira il proprio emendamento 11.20.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che l'emendamento Iori 11.2 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beni 5.10, come riformulato e approvato nel corso delle precedenti sedute.

  Donata LENZI (PD) ritira il proprio emendamento 11.21.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Nicchi 11.22: si intende che vi abbia rinunciato.

  Paola BINETTI (PI), relatore, in assenza del presentatore dell'emendamento Nicchi 11.23, lo fa proprio.

  La Commissione approva l'emendamento Nicchi 11.23 (vedi allegato 2).

  Andrea CECCONI (M5S) fa notare che l'emendamento Mantero 11.24, riguardando anch'esso il tema delle distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili, dovrebbe essere accantonato, analogamente alle proposte emendative riferite al comma 1 dell'articolo 11 del testo in esame.

  La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Mantero 11.24.

  Marco RONDINI (LNA), sulla base delle decisioni precedentemente adottate, chiede alla presidenza che sia accantonato anche il proprio articolo aggiuntivo 11.01, in quanto anch'esso affronta, tra gli altri, il tema della distanza tra l'esercizio ove sono collocati gli apparecchi da intrattenimento e i luoghi sensibili.

  La Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo Rondini 11.01.

  Vanna IORI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 11.02.

  Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Mantero 11.03, fa notare che tale proposta emendativa è affine all'emendamento Miotto 8.25, sul quale il relatore e il Governo avevano espresso parere favorevole.

  Paola BINETTI (PI), relatore, precisa di avere espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mantero 11.03 in quanto nella seduta precedente è stato approvato l'emendamento Miotto 8.25, di analogo contenuto, a suo avviso preferibile come formulazione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mantero 11.03.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

Pag. 219

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE LEGISLATIVA

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 245 del 3 giugno 2014, a pagina 76, prima colonna, nona riga, la parola «Bobba» è soppressa.

Pag. 220