CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 giugno 2014
245.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. – Intervengono il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 13.55.

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 109 Cirielli, C. 145 Cicu e C. 2295, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Marco DI MAIO (PD), relatore per la I Commissione, illustra le proposte di legge C. 145, 109 e 2295, quest'ultima approvata dal Senato nel corso della seduta dello scorso 8 aprile 2014, evidenziando che le stesse sono finalizzate a sostituire l'attuale requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle forze armate e di polizia con un diverso parametro che tenga in considerazione la più generale idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio.
  Le proposte di legge in esame, di contenuto sostanzialmente identico, riproducono in massima parte il testo unificato delle proposte di legge n. 3160-4084-4113-A, approvato nel corso della precedente legislatura dalla Camera dei deputati (475 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti) e successivamente trasmesso al Senato dove l’iter del provvedimento si è interrotto a seguito dello scioglimento anticipato della XVI legislatura.Pag. 4
  Quanto agli aspetti di competenza della I Commissione, segnala, in via preliminare, che l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987, riguardante l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne. Il medesimo articolo 3 prevede che per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65. Per quanto riguarda, invece l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della guardia di finanza, l'articolo 4 dispone: per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri una altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne; per gli ufficiali una altezza non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne. Con riferimento al Corpo della polizia penitenziaria, l'articolo 4, comma 1 lettera e) del decreto ministeriale 16 marzo 2006 richiede un'altezza non inferiore a metri 1, 65 per gli uomini e 1,61 per le donne.
  Al fine di realizzare la predetta ratio di sostituire l'attuale requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle forze armate e di polizia, le proposte di legge novellano la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), disponendo che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza (articolo 1, comma 1, capoverso lettera d)). Le proposte inoltre prevedono che – con apposito regolamento di esecuzione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame – siano adottate le opportune modifiche alle norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle Forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo (articolo 1, comma 2).
  Ricorda che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 1 delle proposte di legge in discussione, il regolamento dovrà essere adottato entro sei mesi, per la proposta di legge C. 2295 (ed entro tre mesi per le altre due proposte C. 109 e C. 145) dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con il Ministro della salute nonché, per la proposta C. 2295, con il Ministro delegato per le pari opportunità, mentre per le proposte C. 109 e C. 135 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo schema di regolamento dovrà essere previamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato.
  Le proposte affidano al medesimo regolamento di cui al comma 2 il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato (comma 3).
  I testi recano inoltre (comma 3) l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento, degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, che recano i requisiti minimi di altezza Pag. 5per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le analoghe disposizioni relative al personale delle Forze armate i provvedimenti autorizzano il Governo ad apportare al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le opportune modificazioni (comma 2).
  Le proposte di legge in esame recano, infine (articolo 1, comma 4), una disposizione di natura transitoria in base alla quale fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua a trovare applicazione la normativa attualmente vigente che fissa i richiamati limiti di altezza. La medesima disposizione stabilisce, altresì, il principio della contestuale entrata in vigore della nuova disciplina per il personale appartenente ai richiamati comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
  Riguardo ai tempi di entrata in vigore delle disposizioni in esame, evidenzia, peraltro, che, al fine di assicurare una maggiore chiarezza normativa, si potrà valutare, nel prosieguo dell’iter, l'opportunità di evidenziare, al comma 1 (anziché al comma 4 come previsto dalle proposte di legge), che la modifica alla lettera h), del comma 1, dell'articolo 635, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, entrerà in vigore dal momento in cui avrà efficacia il regolamento di cui al comma 2.
  Quanto al rispetto dei principi costituzionali, fa presente che le proposte di legge in esame intervengono sulle materie «difesa e Forze armate», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «ordine pubblico e sicurezza» riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d), g) e h) della Costituzione.
  In relazione alla previsione del comma 3 delle proposte di legge – che dispone la facoltà di differenziare i parametri fisici solo in relazione al sesso maschile o femminile del candidato – segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 163 del 1993, ha ritenuto che «l'adozione di un trattamento giuridico uniforme – cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, – è causa di una «discriminazione indiretta» a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso». La Corte ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale – per contrasto con l'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, e con gli articoli 37 e 51, che stabiliscono il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei rapporti di lavoro e nell'accesso ai pubblici uffici, della Costituzione – dell'articolo 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3, nella parte in cui prevedeva, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne.
  Secondo la Corte, «nel condizionare la partecipazione al concorso pubblico al possesso del requisito fisico di una determinata statura minima, identica per gli uomini e per le donne, il legislatore provinciale ha individuato come destinataria del precetto normativo contestato una generalità di cittadini, senza distinguere all'interno della categoria le persone di sesso femminile da quelle di sesso maschile. Tale classificazione risponde evidentemente a una valutazione legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale. Nel primo caso, la violazione del principio di eguaglianza, stabilito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, è indubitabile, per aver il legislatore classificato Pag. 6una categoria di persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica. Non meno evidente è la violazione dello stesso principio costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti, l'aver previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la donna – mediamente consistente, come risulta da rilevazioni antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle persone di sesso femminile – comporta la produzione sistematica di effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso».

  Rosanna SCOPELLITI (NCD), relatore per la IV Commissione, illustra i provvedimenti in titolo con riferimento agli specifici aspetti di competenza della Commissione difesa, ringraziando il collega Di Maio per la compiuta illustrazione, testé svolta.
  In via di premessa segnala che l'impegno dei colleghi Cirielli e Cicu, di cui il collega ha correttamente dato conto all'inizio della sua esposizione, è stato da loro riconfermato sin dall'avvio di questa legislatura. Infatti, le loro due proposte di legge in esame, tempestivamente ripresentate il 15 marzo 2013 e assegnate a queste due Commissioni, allora appena ricostituite, nel successivo mese di maggio, sono state fin da subito oggetto di sollecitazioni ai fini di una dichiarazione di urgenza da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento.
  Nelle more di una deliberazione in tal senso, il 3 luglio 2013 ebbe inizio l'esame in sede referente presso la 4o Commissione del Senato degli abbinati disegni di legge S. 615 e 733, vertenti su identica materia, circostanza che, conformemente alle norme regolamentari, ha di fatto precluso l'avvio dell'esame delle citate proposte di legge da parte di queste Commissioni.
  Richiama questa circostanza per evidenziare l'approfondito lavoro, già svolto da questo ramo del Parlamento nella XVI legislatura e riconfermato in quella attuale, sulla questione dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi, che attiene alla valorizzazione del merito e della competenza e alla rimozione di ogni possibile elemento di discriminazione nell'accesso alle carriere presso le Forze armate, in una fase di delicata riduzione dello strumento militare, anche dal punto di vista della dotazione di personale.
  Ciò premesso, evidenzia che la disciplina vigente in ordine all'accesso alla carriera militare nelle Forze armate (articolo 635, lettera d), comma 1, del Codice dell'ordinamento militare) prevede che per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa occorra rientrare nei limiti di altezza stabiliti da un apposito regolamento.
  Tali limiti – originariamente fissati dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal 16 marzo 2000, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici – sono adesso contenuti nell'articolo 587 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010).
  Ai sensi della citata disposizione per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono, dunque, previsti i seguenti limiti di altezza:
   a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;
   b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;Pag. 7
   c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.

  Sottolinea che le proposte di legge in esame – anche in considerazione della disciplina in materia di requisiti minimi di altezza per l'arruolamento nelle Forze armate vigente nel Regno Unito, in Germania e in Francia, dove sono previsti limiti di altezza più bassi di quelli prescritti in Italia (in Francia il limite minimo di statura, identico per uomini e donne, è di metri 1,50 per l'Esercito; in Germania il limite minimo è di metri 1,55; nel Regno Unito è previsto il limite di metri 1,48 per l'Esercito e di metri 1,51 per la Marina), ma anche rapportati a determinati indici di massa corporea – intendono ribadire il principio secondo cui occorre eliminare l'ostacolo che pregiudica di fatto l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur intenzionati a servire la Patria, hanno un'altezza inferiore al requisito attualmente vigente per l'ammissione ai concorsi di reclutamento del personale delle Forze armate. Pertanto, le iniziative in esame: novellano la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorra rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza; rinviano ad un apposito regolamento di esecuzione – da emanarsi entro sei mesi, secondo quanto previsto dalla proposta di legge C. 2295, ed entro tre mesi per le proposte C. 109 e C. 145 – il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle Forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo; infine, affidano al citato regolamento il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.
  Inoltre, le proposte autorizzano il Governo ad apportare al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare le opportune modificazioni.
  In conclusione, nell'evidenziare che alla luce delle moderne esigenze della Difesa le ragioni storiche che diedero vita al «deficit staturale» appaiono ormai anacronistiche e che rispetto a determinate mansioni (si pensi, per esempio, alle operazioni all'interno dei carri armati o al paracadutismo da elicottero) e in talune condizioni operative (si pensi agli spazi ristretti di aerei da combattimento e da ricognizione, come o anche navi e sommergibili ovvero alle funzioni, ad esempio del personale medico) appaiono più adatte persone di piccola statura, ritiene che possa sicuramente affermarsi che non discendano pregiudizi alla funzionalità delle Forze armate, qualora fosse ammesso anche personale di statura inferiore a quella adesso richiesta.
  Nel sottolineare, quindi, la necessità di perseguire la strada di sfruttare al meglio le potenzialità di ciascun cittadino, in una cornice regolamentare certa, ma dai contenuti flessibili e derogabili, auspica che il provvedimento possa aver un rapido e positivo iter. A tal fin rappresenta l'orientamento già preannunciato in sedi informali da taluni gruppi, affinché, sussistendone le condizioni, il provvedimento possa essere trasferito alla sede legislativa.

  Domenico ROSSI (PI) si riserva di intervenire nel prosieguo dell’iter.

  Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) ringrazia i relatori per la sensibilità manifestata nei confronti di un tema assai delicato. Ricorda, peraltro, che nella precedente legislatura, in cui ha rivestito la qualità di presidente della Commissione difesa, i provvedimenti richiamati avevano per riferimento Pag. 8i colleghi Schirru e Cicu, anche in quanto di origini sarde e, dunque, legati ad una regione per la quale la materia oggetto delle proposte di legge riveste una specifica rilevanza sul piano demografico. Ricorda, poi, che, dopo circa due anni di dibattito, alla scadenza della legislatura si poté giungere ad un'approvazione ad ampia maggioranza da parte di questo ramo del Parlamento.
  Rappresenta, infine, che il lasso di tempo ormai intercorso ha contribuito a penalizzare ulteriormente coloro che guardano ai provvedimenti in titolo con l'auspicio di una evoluzione normativa. Preannuncia, infine, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, l'assenso al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

  Emanuele FIANO (PD) ricorda il dibattito svolto sull'argomento nella passata legislatura. Concorda con il collega Cirielli sulla necessaria attenzione e sensibilità che meritano le proposte in esame, in quanto si occupano di una questione etica, che riguarda i diritti delle persone e il principio di non discriminazione. Ritiene, infatti, giusto l'allargamento del diritto di accesso alle Forze Armate, sul quale è regolato quello alle forze di Polizia.
  Ma proprio con riferimento alle forze di Polizia avanza una riserva, che gli risulta sia stata avanzata anche dai dirigenti quei Corpi, di cui tra l'altro, riterrebbe utile un'audizione da parte delle Commissioni. Infatti la difesa dell'ordine pubblico richiede oggettivamente alcuni requisiti fisici che non possono essere sottovalutati nell'impiego in campo operativo. Diverso è, a suo avviso, il discorso per mansioni e ruoli tecnici dove è necessario il possesso di determinati parametri fisici.
  Invita, quindi, nel rispetto totale dell'obiettivo di superare ogni tipo di discriminazione, a trovare una misura di equilibrio che contemperi anche il mantenimento di indispensabili requisiti fisici, necessari nello svolgimento del compito del mantenimento dell'ordine pubblico.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente che il tema oggetto dei provvedimenti in esame è molto delicato ed evidenzia che le proposte di legge intervengono esclusivamente sui limiti di altezza minimi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza occuparsi della previsione di un limite massimo che, ad esempio, sarebbe opportuno relativamente alla Marina e alla Aeronautica militare. Evidenzia che il Governo dovrebbe disciplinare, attraverso un apposito regolamento, le caratteristiche fisiche da possedere per accedere ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia differenziando le stesse in ragione dei ruoli che i soggetti andranno a ricoprire successivamente. Rileva, infine, che si potrebbe introdurre anche un criterio di accesso ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, che valorizzi la provenienza territoriale dei partecipanti.

  Giuditta PINI (PD) ribadisce l'orientamento favorevole del suo gruppo ad un iter sollecito, che dovrà registrare il dato secondo il quale il fattore dell'altezza deve essere considerato concorrente e non più escludente ai fini dell'accesso ai concorsi. Ricorda, quindi, che in occasione della sospensione del servizio di leva obbligatorio il legislatore intervenne sui previgenti limiti di altezza, a dimostrazione dell'esigenza di sottoporre la normativa su tale materia a verifiche periodiche. Preannuncia, infine, l'assenso del suo gruppo al trasferimento alla sede legislativa.

  Antonio LEONE (NCD) nel condividere la finalità dei provvedimenti in discussione e nel valutare positivamente la richiesta dei relatori di accelerarne l’iter di esame, sottolinea che dovrebbero essere approfondite alcune questioni poiché la discriminazione tra uomo e donna nell'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco potrebbe derivare dagli altri parametri di legge diversi da quello dell'altezza sul quale intervengono le proposte di legge in Pag. 9titolo. Condivide le osservazioni del collega Fiano circa la necessità di individuare concretamente parametri di accesso differenti in ragione dei diversi ruoli che i soggetti svolgeranno una volta entrati nell'organico delle Forze armate e delle Forze dell'ordine.

  Roberta AGOSTINI, presidente, prende atto della richiesta del collega Fiano di svolgere audizioni per approfondire le tematiche sottese ai provvedimenti in esame, rinviando l'esame della richiesta medesima ad una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

PETIZIONI

  Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. – Intervengono il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Petizione n. 521 del 2014 del sig. Simone Donazio, da Roma, che chiede di equiparare coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia a coloro che hanno svolto il medesimo servizio nelle Forze armate.
(Esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Roberta AGOSTINI, presidente, fa presente che il diritto di petizione, garantito dall'articolo 50 della Costituzione, consiste nella richiesta da parte dei cittadini di provvedimenti legislativi al Parlamento, ovvero per esporre comuni necessità. Tale diritto rappresenta uno strumento di sollecitazione nei confronti dell'attività legislativa e di indirizzo politico del Parlamento. La petizione può essere esercitata da tutti i cittadini, sia individualmente sia collettivamente, senza limiti di numero, e non richiede particolari formalità, eccetto l'autenticazione della firma del proponente. Evidenzia che il Regolamento della Camera dei deputati prevede che le petizioni siano esaminate dalle Commissioni competenti e che l'esame possa concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione oppure con una decisione di abbinamento ad un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno. Ricorda che la petizione è stata assegnata, in data 12 febbraio 2014, alle Commissioni riunite I e IV.

  Roberta LOMBARDI (M5S), relatore per la I Commissione, osserva che la petizione n. 521 del 2014 del sig. Simone Donazio, da Roma, propone l'equiparazione di coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia a coloro che hanno svolto il medesimo servizio nelle Forze armate. Il sig. Donazio è il portavoce nazionale del Comitato Carabinieri Ausiliari.
  La petizione è centrata sulle figure del carabiniere ausiliario, istituita già 1917, dell'agente di polizia di Stato ausiliario, del finanziere ausiliario, e dell'agente di polizia penitenziaria ausiliario. Si tratta di ruoli non più ricoperti in seguito alla sospensione del servizio militare obbligatorio con la legge 23 agosto 2004, n. 226.
  Con la sua petizione il presentatore chiede di sanare la posizione di quegli ausiliari delle forze di polizia che non sono potuti transitare in servizio effettivo per la carenza di posti messi a disposizione e per l'intervento della citata legge n. 226 del 2004, tesa, come, detto, a sospendere la leva obbligatoria e a professionalizzare il personale delle forze armate attingendolo esclusivamente dai volontari. In sostanza il presentatore della petizione ritiene che sia stata operata una Pag. 10discriminazione nei confronti di coloro che hanno ricoperto il ruolo di ausiliario delle forze di polizia e chiede che siano equiparati alla figura di volontario delle Forze Armate. La petizione indica anche un percorso normativo con una novella del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 331 del 2000, modificato dall'articolo 20 della legge n. 226 del 2004, tesa ad agevolare l'inserimento degli ausiliari nei ruoli effettivi. A tal proposito, si fa presente che occorrerebbe valutare la correttezza dei riferimenti normativi citati alla luce dell'approvazione del Codice dell'ordinamento militare.
  Dà quindi lettura della petizione.

«PROPOSTA DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE CHE HA SVOLTO VOLONTARIAMENTE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA IN QUALITÀ DI AUSILIARIO NELLE FORZE DI POLIZIA A QUELLA DELL'ATTUALE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE.

  Premessa: La figura del Carabiniere ausiliario venne istituita nel 1917 (Decreto Luogotenenziale n. 357 del 25 febbraio 1917) di seguito 12.000 caporali e soldati di tutte le Armi e Corpi destinati ad assicurare all'Arma dei Carabinieri una forza numerica adeguata alle molteplici necessità di servizio determinate dallo stato di guerra. Essi vennero ripartiti tra i comandi territoriali dell'Arma, previa selezione basata sui requisiti richiesti dall'attestato di idoneità morale rilasciato come per ogni arruolamento nei Carabinieri, a firma di un ufficiale.
  Con Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1917 ne vennero reclutati altri 6.000. Con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 857 del 9 novembre 1945 venne disposto il reclutamento «Volontario» di Carabinieri ausiliari, per la ferma di leva di 18 mesi tra i giovani appartenenti alla classe chiamata alle armi. Con esplicito richiamo al suddetto Decreto, la successiva legge 18 febbraio 1963 mantenne l'arruolamento di giovani aspiranti a compiere la ferma di leva nell'Arma dei Carabinieri stabilendo che essi, dopo avere frequentato con esito positivo un corso d'istruzione di 3 mesi e mezzo presso le Legioni Allievi, godessero del trattamento economico previsto per i carabinieri effettivi (L. 50.000). La legge 11 febbraio 1970 n. 56 aggiunse alla condizione preesistente di arruolamento dei Carabinieri ausiliari nei limiti delle vacanze nei quadri organici, quella «dei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio». Per quell'anno infatti essi furono solamente 1.300. Di seguito a fine degli anni 1970 e inizi anni 1980 sorsero altre forme Volontarie che si ispirarono chiaramente alla Figura principale quale quella del Carabiniere ausiliario quali «Agente di Polizia di Stato ausiliario», «Finanziere ausiliario» e «Agente di Polizia Penitenziaria ausiliario» che assieme appunto della sopra citata figura furono spina dorsale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare.
  In seguito alla sospensione del servizio di leva con la legge n. 226 del 2004 con il giuramento del 21 gennaio 2005 alla scuola di Fossano, e del successivo 28 gennaio in quella di Benevento, sotto terminati i corsi dei Carabinieri ausiliari, e i relativi corsi di Finanziere ausiliario Agente di Polizia di Stato ausiliario e Agente di Polizia Penitenziaria ausiliario.
  A metà degli anni ’90 con il progetto di «Militare Professionista» vennero create altre forme di volontariato come il VFA e VFB riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti Volontari, oggi tali forme sono state a sua volta sostituite rispettivamente con la legge precedentemente citata 226/2004 dalle figure del VFP1 e VFP4. Analizzando lo «status» di Volontario si attesta che tale figura accede a pieno diritto come previsto dalla legge 14 novembre 2000 n. 331 articolo 5 alle «Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro» che di seguito illustreremo:
   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una Pag. 11struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontaria e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 469, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
   2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1996, n. 958, e successive modificazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

  Successivamente con la legge n. 226 del 2004 si andrà a modificare l'articolo 5 della legge n. 331 sopra citata:

Capo V
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 20.
(Modifica all'articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331).

  1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: «dei militari volontari congedati senza demerito» sono sostituite dalle seguenti: «dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata».

  Facendo un'analisi dettagliata e soffermandoci sulla figura del VFP1 si denota come le procedure di arruolamento e incorporamento di tale figura siano del tutto similari a quella del Carabiniere Ausiliario, infatti il decreto del 1o settembre 2004 in particolare l'articolo 5 cita testualmente:

Art. 5.
(Procedure di arruolamento).

  1. Le procedure di arruolamento si svolgono secondo le seguenti fasi:
   a) selezione degli aspiranti da ammettere alla valutazione dei titoli di merito;
   b) valutazione dei titoli di merito;
   c) accertamento dell'idoneità fisico-psico-attitudinale a accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso di sostanze stupefacenti; nonché all'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g), della legge n. 226 del 2004.

  2. Con provvedimento motivato la Direzione generale per il personale militare può disporre in ogni momento, anche successivamente all'incorporazione, l'esclusione dall'arruolamento per mancanza dei requisiti prescritti.

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  Lo stesso tipo di incorporamento e arruolamento venne perpetuato nell'Arma dei Carabinieri per il personale arruolatosi in base al decreto legge n. 198 del 12 maggio 1995 che al comma 4 definisce «arruolamento volontario» in qualità di Carabiniere Ausiliario sino all'anno 2005, per la figura in questione bisognava recarsi nella propria stazione ove si risiedeva e inoltrare domanda, la domanda veniva correlata dai titoli di merito «dell'Aspirante» e con l'albero genealogico antecedente di 4 generazioni. Una volta valutata la domanda e in caso di accettazione della stessa l'aspirante si presentava nelle Scuole Allievi dove veniva sottoposto a visite mediche e psico attitudinali e in caso di non conformità con i requisiti richiesti veniva il giorno stesso incorporato nelle liste di leva in un'altra Forza Armata. Il Personale in questione svolse da 1 a 3 anni di servizio direttamente nell'Arma dei Carabinieri con la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, Agente di Pubblica Sicurezza e compiti di Polizia Militare e in alcuni casi in assenza della Guardia di Finanza compiti di Polizia Tributaria, la formazione di tale personale avveniva direttamente nelle Scuole Allievi Carabinieri operative sino all'anno 2005 con sede in: Fossano, Torino, Chieti Scalo, Benevento e Reggio Calabria. Il corso di formazione prevedeva 3 mesi e mezzo di indottrinamento nella Scuola Allievi ove il personale veniva addestrato in merito all'uso delle Armi da Fuoco Corte e Lunghe, Codice di Procedura Penale, Codice di Procedura Militare, Tecniche di O.P. e tutte le attività inerenti alla pubblica Sicurezza con esame finale a fine corso, le stesse analogie di addestramento e di servizio le si ritrovano nelle figure sopra citate come «Agente di Polizia di Stato ausiliario» «Agente di Polizia Penitenziaria ausiliario» e «Finanziere ausiliario» che vedono la stessa durata di corso e gli stessi incarichi giurisdizionali. Oggi l'attuale figura professionale del «volontario» VFP1 prevede un corso di 10 settimane al termine delle quali il personale viene mandato a destinazione fino a fine ferma annuale ove potrà scegliere se passare un altro anno in qualità di VFP1 o tentare la carriera come VFP4 o nelle Forze di Polizia. Facendo un raffronto e sottolineando la similitudine sia nell'incorporamento e sia nella durata della ferma appare illogico non aver equiparato una figura come quella di chi ha svolto servizio sostitutivo volontario in qualità di Ausiliario nelle Forze di Polizia a quella del «volontario» visto che ad esempio con la legge antecedente al 2004 l'arruolamento in qualità di Carabiniere ausiliario avveniva su base «Volontaria» come sopra citato e che il corso di addestramento e indottrinamento superava le attuali 10 settimane della figura del VFP1, considerando anche gli standard qualitativi tecnici e professionistici del personale che è stato impiegato in servizio sino a 3 anni nell'Arma dei Carabinieri sino a 2 anni nella GdF e negli altri Corpi di Polizia risulta logico che a tale figura venga riconosciuto lo status di «Volontario» con opportuna modifica dell'articolo 20 della legge n. 226 del 2004 che così cita:
  «dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata»;
opportunamente modificato risulterebbe fattibile come di seguito si ipotizza:
  «dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata e del personale congedato senza demerito che ha svolta servizio sostitutivo di leva volontario in qualità di ausiliario delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare».

  Tale modifica porterebbe giovamento a quei giovani che ormai si vedono esclusi per raggiunti limiti di età dai concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia sia a ordinamento Militare che Civile, potendo far loro usufruire dei giovamenti che lo Stato ha riservato alla figura del volontario quali:Pag. 13
   l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa),
   le riserve di posti nei concorsi pubblici riservate appunto ai volontari (come nelle amministrazioni comunali in particolar modo nelle Polizie locali),
   il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo la loro partecipazione anche in corsi di formazione e apprendistato, ovvero altre forme di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata non transitano in servizio permanente,
   il riconoscimento mediante l'ultima revisione dell'Ordinamento Militare ai volontari di truppa congedati senza demerito dei «titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui l'articolo 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, per poter aspirare alla nomina di Guardia particolare Giurata e per l'iscrizione all'albo prefettizio di cui articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 ottobre 2009 del Ministero dell'Interno».

  In conclusione la modifica dell'articolo 20 della legge n. 226 del 2004 potrà dare un segnale di presenza da parte dell'attuale esecutivo portando una stabilizzazione nei confronti di migliaia di Carabinieri Finanzieri e Agenti Ausiliari in congedo che a termine della rafferma non sono transitati in servizio effettivo per carenza di posti messi a disposizione, inoltre la legge n. 226 del 2004 come è noto, è ispirata con la volontà di snellire i ranghi delle forze armate e al contempo, di professionalizzare il relativo personale attingendolo esclusivamente dai volontari e non più dagli ascritti alla leva obbligatoria. In quest'ottica è ragionevole e congruo sospendere la leva militare obbligatoria, ma non certo discriminare coloro che frattanto hanno svolto servizio ausiliario nell'Arma dei Carabinieri nella Guardia di Finanza nella Polizia di Stato e Penitenziaria arruolandosi volontariamente e che, in base alla precedente normativa, avrebbero avuto titolo per aspirare al reclutamento delle sopra citate Forze di Polizia in servizio permanente effettivo. Tale trattamento palesemente deteriore, che colpisce paradossalmente proprio chi ha già svolto servizio presso queste Forze di Polizia si palesa sicuramente illogico ed incongruo. Considerata alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le disposizioni impugnate, e ora descritta, si rivela palesemente irragionevole in quanto comporta un bilanciamento dei valori arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto dalla Costituzione all'articolo 3, riguardo al divieto di discriminazione e al principio di uguaglianza».

  Rosanna SCOPELLITI (NCD), relatore per la IV Commissione, integrando quanto già rappresentato dalla collega Lombardi, ritiene opportuno sottolineare che, ai fini delle competenze della IV Commissione, una modifica dell'ordinamento nel senso auspicato dai presentatori della petizione potrebbe produrre degli effetti di «spiazzamento» a danno di coloro che, ai sensi della normativa vigente, avendo completato il periodo di ferma prefissata nelle Forze armate, devono essere immessi nel servizio permanente delle Forze di polizia. Inoltre, appare opportuno verificare la compatibilità di quanto auspicato dalla petizione con l'esigenza delle Forze armate di disporre di personale volontario con requisiti di età compatibili con i compiti a cui esso deve essere preposto. Ricorda che la questione in esame è stata oggetto al Senato, nel corso della precedente legislatura, dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-05417 alla quale l'allora Ministro della difesa diede risposta rappresentando, tra l'altro, che «una simile previsione risulterebbe evidentemente incompatibile con gli attuali criteri ispiratori dell'attività di reclutamento dell'amministrazione, la quale per poter corrispondere adeguatamente alle molteplici e variegate esigenze funzionali ed operative in territorio nazionale e, in particolare, nell'ambito delle Pag. 14missioni internazionali di pace all'estero deve contare sulla ampia disponibilità di personale giovane nei ruoli iniziali, idoneo ad espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, che richiedono un'adeguata capacità psico-fisica-attitudinale».
  Rileva, conclusivamente, che la questione sollevata con la petizione si inquadra oggi nel contesto della riforma in senso riduttivo dello strumento militare e delle problematiche connesse ai meccanismi – stipendiali, pensionistici e previdenziali – che hanno evidenziato fin dall'avvio della legislatura come l'invecchiamento del personale delle Forze armate rappresenti un rischio concreto, da affrontare e risolvere in quanto incompatibile con le esigenze di operatività ed efficienza richieste a Forze armate professionali, flessibili e sempre più interoperabili.
  Sottolinea, infine, che non risultano assegnati a queste Commissioni proposte di legge o altri provvedimenti vertenti sulla materia della petizione, da abbinare ad essa.

  Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) osserva che il tema oggetto della petizione attiene al rispetto del principio di eguaglianza e, in generale, di diritti, in quanto riguarda il riconoscimento del medesimo status a condizioni sostanzialmente equivalenti: si tratta infatti di volontari che hanno raggiunto i limiti di età e che non hanno potuto avvalersi delle norme di favore, ad oggi previste per i soli ausiliari delle Forze armate. Questa esclusione è da considerare, a suo avviso, incongruente e gravemente lesiva di diritti e di interessi dei soggetti coinvolti, che hanno assolto il servizio volontario senza demerito e che si vedono preclusi sbocchi professionali, quali ad esempio quello di guardie giurate.
  Il sottosegretario Domenico ROSSI, nella prospettiva di eventuali provvedimenti che potranno essere presentati in recepimento dei contenuti della petizione in titolo, ritiene necessario evidenziare che la petizione affronta temi che muovono da un'ottica di immissione ope legis di personale nel servizio permanente ad un'altra ottica che si riferisce a possibili accessi dello stesso personale in ambienti amministrativi diversi da quello della Difesa. Dichiarando la piena apertura ad ulteriori approfondimenti sulla questione, evidenzia la necessità di distinguere tra l'impossibile opzione, relativa all'inserimento di personale troppo anziano negli organici delle Forze armate, e quella relativa ad altri contesti, caratterizzati da diverso genere di esigenze specifiche.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.