CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 maggio 2014
241.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.
C. 2080 Governo e C. 996 Bueno.

(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fabio PORTA (PD), relatore, osserva che l'Accordo in esame è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra Italia e Brasile nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese, secondo un modello di intesa bilaterale già sperimentata con il Regno Unito, il Canada e la Spagna.
  Venendo sinteticamente ai contenuti dell'intesa, ricorda che, mentre l'articolo 1 è dedicato alle definizioni terminologiche, l'articolo 2 esplicita i termini dell'Accordo, in base al quale una persona condannata nel territorio di uno Stato, potrà essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.
  Segnala che l'articolo 3, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente (o vi abbia la residenza permanente), che gli atti per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che il condannato debba scontare ancora come minimo un anno di pena privativa della libertà, che alla persona condannata non sia stata comminata la pena di morte, che via sia accordo in merito al provvedimento di trasferimento tra Stato mittente e Stato trasferente. L'articolo 5 individua le Autorità centrali di ciascuna Parte: per l'Italia è designata la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia. L'articolo 6 delinea la procedura per il trasferimento, che può essere richiesto da ogni persona condannata rivolgendo una petizione all'autorità competente della Parte mittente o di quella ricevente. Ai sensi dell'articolo 7 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato. L'articolo 8 prescrive che le Autorità competenti, ai fini della decisione sul trasferimento, tengano in conto alcuni fattori tra i quali la gravità del reato, gli eventuali precedenti penali, le condizioni di salute e l'esistenza di rapporti socio-famigliari nel paese di origine.
  Rileva che, per effetto del trasferimento, come chiarito all'articolo 9, l'esecuzione della pena è sospesa nella Parte mittente. Parallelamente, l'Autorità competente della Parte ricevente dovrà garantire l'applicazione della pena così come determinata dalla Parte mittente (articolo 10). Il trasferimento non potrà avere luogo, salvo il consenso delle due Parti, se la natura o la durata della pena siano incompatibili con l'ordinamento della Parte ricevente. In base all'articolo 12, solo lo Stato di condanna potrà decidere in ordine a ricorsi per la revisione della condanna, mentre entrambe le Parti sono titolate a concedere misure di clemenza quali la grazia, l'amnistia o l'indulto (articolo 13). L'articolo 15 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, precisando che le spese derivanti dall'applicazione dello stesso sono a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente. Ai sensi dell'articolo 16, l'Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l'entrata in vigore del medesimo.
  Precisa poi che i progetti di legge in esame, d'iniziativa l'uno della collega Bueno e l'altro del Governo, si compongono di quattro articoli: stante la sostanziale convergenza dei due testi – che differiscono soltanto sul piano della valutazione degli oneri finanziari – propone l'adozione del disegno di legge C. 2080, d'iniziativa governativa, quale testo base da parte della nostra Commissione.
  Tali oneri solo valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, da ricondurre alle spese di missione, e ulteriori spese pari ad euro 6.000 annui a decorrere dal 2015. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Pag. 28Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
  Rammenta che, più volte, in passato, ha chiesto al Governo di uscire dall'immobilismo e presentare la ratifica: si dice pertanto certo che questa volta, grazie anche allo stimolo rappresentato dalla presentazione della proposta di legge della collega Bueno, si potrà arrivare ad una rapida approvazione di un accordo che semplificherebbe i complessi problemi legati al trattamento dei detenuti italiani nei penitenziari brasiliani (la cui assistenza pesa sulle ridotte risorse dei consolati italiani) e dei detenuti brasiliani in Italia, il cui rimpatrio consentirebbe – come recentemente riportato dalla stampa – un consistente risparmio per l'erario pubblico.

  Il viceministro Lapo PISTELLI sottolinea l'importanza della ratifica in oggetto alla luce del grande sviluppo dei rapporti italo-brasiliani, pur rilevando che la controparte non ha ancora concluso l’iter di sua competenza. Manifesta comunque la gratitudine del Governo per l'attenzione parlamentare.

  Renata BUENO (Misto-MAIE-API) ribadisce la necessità di procedere celermente a ratificare un accordo di indubbia utilità al fine di far scontare la pena nei rispettivi paesi d'origine. Quanto al ritardo da parte brasiliana, fa presente che quel Governo ha trasmesso il provvedimento al Parlamento. Al riguardo, lamenta che purtroppo anche su tale argomento le relazioni bilaterali hanno risentito degli echi del noto caso Battisti, anche se oggi è il momento di riprendere e portare avanti le intese raggiunte in ogni campo.

  Carlo SIBILIA (M5S) dichiara l'orientamento tendenzialmente favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo, chiedendo tuttavia rassicurazioni al Governo circa il fatto che non dia spazio alcuno ad eventuali salvacondotti, menzionando in particolare il caso del rifugio in Italia dell'ex banchiere brasiliano Pizzolato.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone che la Commissione adotti come testo base il disegno di legge C. 2080, come indicato dal relatore.

  La Commissione conviene.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 3 giugno prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.
C. 1923 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.
C. 2086 Governo.

(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Renata BUENO (Misto-MAIE-API), relatore, osserva che gli accordi italo-brasiliano e italo-argentino in esame disciplinano Pag. 29la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente, su base di reciprocità.
  Fa presente che le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi (non separati), e in secondo ordine i figli non coniugati minori, per il Brasile di 21 anni (o minori di 25 anni, se studenti a tempo pieno), per l'Argentina di 26 anni. Si prescinde dal requisito dell'età in caso di disabilità fisica o mentale come definite dalla normativa locale. Per quanto concerne la procedura da seguire in Italia, e con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, a seguito dell'autorizzazione il soggetto interessato potrà iscriversi nelle liste di collocamento di uno dei Centri territoriali per l'impiego. Le richieste riguardanti autorizzazione al lavoro autonomo dovranno contenere una descrizione della natura di tale attività. Previo accertamento della sua posizione, il soggetto interessato conseguirà l'autorizzazione richiesta, che non potrà eccedere il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo – in caso di improvvisa cessazione della missione verrà tuttavia concesso un periodo di grazia non superiore a tre mesi. L'autorizzazione non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavorato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le nome fiscali o di sicurezza sociale, o che destino perplessità con riferimento a profili di sicurezza nazionale.
  Segnala che le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività. Viene al proposito esplicitato che gli accordi in esame non costituiscono in alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi e le loro relazioni.
  Sottolinea come si convenga che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base ad accordi internazionali vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo. Per quanto riguarda le eventuali immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia – in mancanza della quale l'autorizzazione al lavoro potrà essere revocata.
  Rileva poi che, con i successivi Scambi di lettere del 2012, le Parti hanno concordato sull'interpretazione autentica di determinate disposizioni di entrambi gli accordi.
  Conclusivamente auspica una rapida conclusione dell’iter di approvazione dei provvedimenti di ratifica che non comportano oneri finanziari, né tantomeno la necessità di istituire nuove strutture burocratiche.

  Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente che i provvedimenti in titolo seguono un modello standard la cui esigenza si va diffondendo al fine di consentire l'inserimento nel contesto lavorativo dei familiari del personale che si reca all'estero, oggi non più limitabile a funzioni di mera rappresentanza. Segnala che sono in via di negoziato analoghi accordi con molti altri Paesi.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare dei provvedimenti, che saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 3 giugno prossimo.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.
C. 2083 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile scorso.

  Andrea MANCIULLI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea, mentre le Commissioni Attività produttive e Agricoltura hanno espresso parere favorevole con osservazioni.
  Comunica altresì che è emersa la necessità di apportare una correzione formale al titolo del provvedimento. Avverte che, pertanto, la collega Quartapelle Procopio, nella sua qualità di relatore, ha predisposto l'emendamento Tit. 1 (vedi allegato).

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatore, illustra l'emendamento Tit. 1 a sua firma.

  Il viceministro Lapo PISTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Tit. 1 del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Tit. 1 del relatore e delibera di conferire il mandato al relatore stesso, onorevole Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Andrea MANCIULLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2270 Governo approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario MARAZZITI (PI), relatore, osserva che l'accordo in titolo mira ad introdurre un'effettiva prevede la parità di trattamento in materia previdenziale tra lavoratori italiani e lavoratori turchi, al di là delle rispettive nazionalità, attraverso adozione di una normativa uniforme e la tutela dei diritti acquisiti, semplificando le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese. L'intesa semplifica le procedure amministrative per le imprese, favorendo il trasferimento dei lavoratori italiani in Turchia, mercato particolarmente significativo per l'Italia: attualmente sono circa un migliaio le imprese italiane operanti in Turchi.
  Segnala che l'accordo – che è modellato sulla Convenzione europea di sicurezza sociale ed è fondato sul principio della lex loci laboris – regolamenta gli istituti in materia di invalidità, di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia, l'assicurazione contro la disoccupazione e, per la Turchia, l'indennità di decesso, mentre restano al di fuori dell'ambito applicativo dell'intesa, come richiesto dalla controparte turca, le prestazioni non contributive e tutte quelle prestazioni supplementari a garanzia del reddito.
  Particolare rilievo assumono, a suo avviso, le previsioni di cui alla Parte III riguardanti l'introduzione di una serie di fondamentali istituti del diritto della previdenza sociale, dall'indennità di malattia, di disoccupazione, fino alle e prestazioni sanitarie e pensionistiche, disponendo l'esenzione da qualsiasi onere amministrativo ed abolendo le autentiche e legalizzazioni per le domande di prestazione presentate nei due Paesi.Pag. 31
  Conclude con l'auspicio di una pronta approvazione del provvedimento, già votato dal Senato il 2 aprile, anche per venire incontro alle sollecitazioni che ha espresso recentemente una delegazione della Grande Assemblea Nazionale turca che il Comitato permanente sui diritti umani ha incontrato il 15 maggio scorso.

  Il viceministro Lapo PISTELLI sottolinea il carattere di urgenza della ratifica in titolo, già approvata dalla controparte, ricordandone la sottoscrizione in occasione del Vertice italo-turco del 2012, anche alla luce del notevole incremento degli scambi bilaterali.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S), pur dichiarando in linea di massima l'orientamento favorevole del suo gruppo, segnala alcune criticità relative ai dati statistici riportati nell'analisi tecnico-normativa, a talune imprecise formulazioni prive di portata legislativa forse a causa della traduzione, nonché al rinvio, ai sensi dell'articolo 28, ad accordi amministrativi ed organismi di collegamento in termini piuttosto generici. Formula pertanto la richiesta di un'audizione di rappresentanti dell'INPS per ricevere i necessari chiarimenti.

  Mario MARAZZITI (PI), ringraziando delle osservazioni il collega Scagliusi, condivide l'opportunità di procedere ad audire i rappresentanti dell'INPS, suggerendo però di non limitarsi ad un singolo accordo.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nel condividere il suggerimento del relatore, dichiara che sottoporrà tale eventualità all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 3 giugno prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2276 Governo approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea MANCIULLI (PD), presidente e relatore, osserva che l'Accordo italo-turco al nostro esame è inteso a rafforzare l'impegno dei due Paesi ad intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi al fine di prevenire e combattere i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo. L'intesa si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per meglio regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e ricalca nel contenuto altri intese della stessa natura, come quello siglato con gli Stati Uniti e recentemente esaminato dalla nostra Commissione.
  Segnala che l'Accordo fissa, in primo luogo, l'obbligo alla cooperazione bilaterale in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e ai trattati internazionali vigenti (articolo 1); individua poi i settori nei quali la cooperazione si renderà operativa, ossia nella prevenzione e nella lotta a: criminalità organizzata transnazionale (compreso il riciclaggio del denaro, il cyber crime ed il traffico di oggetti d'arte); produzione illecita e traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici; tratta di esseri umani e traffico di migranti; terrorismo e relative attività di finanziamento. L'elencazione non ha il carattere della esaustività, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata (articolo 2).Pag. 32
  Precisa che l'Accordo definisce inoltre le forme attraverso le quali verrà attuata la cooperazione bilaterale, quali lo scambio e l'analisi delle informazioni sulle organizzazioni criminali, sul modus operandi, sulle strutture e sui contatti; l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte e di speciali tecniche investigative; le misure per prevenire e combattere la produzione illecita e il traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici; lo scambio di informazioni di carattere operativo per l'identificazione e la localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ai reati previsti dall'Intesa; l'esecuzione delle richieste di assistenza.
  Sottolinea che l'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi del rifiuto (articolo 4); particolare attenzione viene posta alla tutela ed ai limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti (articolo 5). L'articolo 6 individua quali sono le Autorità preposte alla applicazione dell'Accordo: per la Parte italiana, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; per la Parte turca, il Ministero dell'interno.
  Rileva poi che il testo pattizio prevede l'effettuazione di riunioni e consultazioni al fine di agevolare l'esecuzione e l'osservanza dell'Accordo (articolo 7); le modalità di composizione delle eventuali controversie (articolo 8); le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 10). Per quanto riguarda tali oneri, come precisato all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, essi sono determinati in 72.482 euro per l'anno 2014, in 66.947 euro per l'anno 2015 e in 72.482 euro a decorrere dall'anno 2016. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Sollecita una rapida conclusione dell’iter di approvazione del provvedimento, già adottato dall'altro ramo del Parlamento, in considerazione della rilevanza delle nostre relazioni politiche, economiche e commerciali con la Turchia e, più in generale, del rilevantissimo ruolo di stabilizzazione degli equilibri strategico-militari svolto da Ankara nel quadrante del Mediterraneo e del Medio Oriente, in ragione della sua convinta adesione all'Alleanza atlantica.

  Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente che l'Accordo in esame segue uno schema standard per sviluppare la cooperazione interstatale nella lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo, a fronte del fenomeno della globalizzazione. Nel segnalare la particolarità della posizione geo-strategica della Turchia, anche per quanto concerne il contrasto all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, ricorda come anche il presente Accordo sia stato siglato in occasione del Vertice italo-turco del 2012. Conclude facendo riferimento al fatto che la materia non è trattata soltanto a livello bilaterale, ma anche nel quadro dell'Unione europea.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 3 giugno prossimo.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

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