CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 maggio 2014
235.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 15 maggio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 13.45.

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella mattinata, nella seduta odierna verrà svolta la relazione introduttiva e sarà avviata la discussione generale sul provvedimento in attesa di conoscere le decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo in ordine alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare il decreto legge n. 47 del 2014 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, approvato in prima lettura dal Senato.Pag. 62
  Prima di passare all'illustrazione del contenuto del provvedimento, svolge tre brevi considerazioni. La prima è relativa al fatto che, al di là delle questioni politiche che in queste ore stanno sempre più monopolizzando il confronto e la dialettica fra le forze parlamentari, ancora una volta la Commissione è chiamata ad esaminare un decreto-legge in tempi strettissimi, in conseguenza del fatto che il Senato ha impiegato tre quarti dell'intero tempo a disposizione del Parlamento per la conversione in legge. Si tratta di un fatto increscioso, che pregiudica in modo grave la possibilità di svolgere un'accurata e adeguata attività istruttoria e che già altre volte il presidente della Commissione – credo che tutti dobbiamo riconoscerglielo – si è fatto carico di denunciare, a tutela del ruolo e delle prerogative della Commissione e di ognuno dei suoi componenti.
  La seconda considerazione riguarda il contenuto complessivo del provvedimento d'urgenza in esame che, dopo anni di vera e propria crisi delle politiche abitative, segna a mio avviso una positiva inversione di tendenza, dando il segnale di una rinnovata volontà nell'affrontare in maniera organica il fenomeno grave dell'emergenza casa, riattivando, ad esempio, strumenti importanti come il Fondo per la morosità incolpevole o il Fondo sostegno affitti, praticamente azzerato negli ultimi anni, cercando di ridare slancio e incisività al settore della locazione rafforzando le misure esistenti o introducendo nuove misure a sostegno degli affitti a canone calmierato.
  In terzo luogo, formula un'aperta critica di metodo, peraltro già prospettata al Ministro Lupi in occasione della sua audizione in Commissione del 20 marzo scorso, alla scelta del Governo di inserire nel provvedimento d'urgenza in esame norme di modifica del Codice degli appalti.
  Ritiene, infatti, e in questo senso spera di interpretare i sentimenti di tutti i gruppi presenti in Commissione, che il Codice degli appalti abbia certamente bisogno di essere sottoposto a un'accurata opera di revisione e di semplificazione legislativa, ma questa opera non può più essere condotta con interventi sporadici e emergenziali, come purtroppo è accaduto anche in questa occasione. Al contrario, proprio per la delicatezza e la complessità dei temi che affronta una corretta revisione deve essere portata avanti in modo organico e mettendo le competenti Commissioni parlamentari in condizione di lavorare a un provvedimento che abbia come finalità esclusiva quella della riforma organica del Codice degli appalti. A questo fine segnala che già in occasione dell'ufficio di presidenza del 7 maggio scorso aveva proposto di svolgere un esame dettagliato delle principali criticità del codice degli appalti e del suo regolamento sia nell'ottica del recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e di concessioni sia a seguito della dichiarata volontà del Governo di inserire nella riforma della Pubblica Amministrazione anche il capitolo dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
  Ritiene che, tanto più in un momento come questo, occorre assegnare al Parlamento il ruolo centrale che gli compete anche nella revisione efficiente ed efficace di norme che riconducano alla chiarezza, alla trasparenza ed alla massima tutela della concorrenza l'intero sistema degli appalti pubblici. È un impegno che occorre prendere e si augura che dalla Commissione venga un deciso contributo.
  Passando all'esame in dettaglio delle disposizioni, rileva che l'articolo 1 aumenta di complessivi 325,92 milioni di euro gli stanziamenti di bilancio per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015) e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (15,73 milioni di euro per l'anno 2014, 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2020), recentemente autorizzati dal decreto-legge n. 102 del 2013.Pag. 63
  L'articolo 2, al comma 1, modifica in più punti la disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione contenuta nell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 (e precisamente ai commi 3, 6 e 7) al fine di: prevedere il finanziamento, con le risorse del Fondo, di iniziative non solo comunali ma anche delle Regioni; aggiungere, al novero delle iniziative (comunali o regionali) finanziabili dal Fondo, la costituzione di fondi di garanzia; rendere possibile la stipula delle convenzioni, con le quali attuare le iniziative regionali/comunali, anche con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali (sulla base di una modifica inserita al Senato); chiarire che gli alloggi da concedere in locazione devono essere affittati a canoni concordati oppure, in base ad una apposita modifica introdotta al Senato, che si proceda alla rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza della proprietà e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore (sulla base di una modifica inserita al Senato); demandare alle regioni la definizione delle finalità di utilizzo del Fondo, sentiti i comuni (sulla base di una modifica inserita al Senato), anche in forma coordinata con il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, al fine di ottimizzarne l'efficienza; modificare i criteri che le regioni devono seguire nel ripartire le risorse ai comuni; prevedere l'applicazione delle procedure previste per gli sfratti per morosità alle locazioni degli alloggi reperiti con le risorse del Fondo, precisando che tale applicazione opera anche nei casi di rilascio per finita locazione.
  Il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'applicazione, da parte dei comuni, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 431 del 1998, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.
  Il comma 1-ter dell'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina le modalità di erogazione dei contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli (a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 102/2013 rifinanziato dal decreto in esame), al fine di prevedere che tali contributi siano erogati dai Comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità.
  L'articolo 3, comma 1, contiene una serie di disposizioni finalizzate, da un lato, ad accelerare il processo di definizione delle nuove regole di alienazione delle «case popolari» (vale a dire degli immobili di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati che li hanno sostituiti), dall'altro a concedere contributi per l'acquisto di tali alloggi. Le nuove regole, introdotte mediante una riscrittura del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, prevedono, infatti, l'emanazione di un decreto interministeriale, entro il 30 giugno 2014, che dovrà definire le nuove procedure di alienazione. La norma precedente affidava ai Ministri delle infrastrutture e per i rapporti con le regioni il compito di promuovere (entro il 31 dicembre 2011), in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione. Nel corso dell'esame al Senato la lettera a) è stata modificata al fine di ampliare il suo campo di applicazione anche alla vendita degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici anche territoriali. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono destinate ad un programma straordinario di realizzazione e di manutenzione straordinaria di alloggi di ERP. Nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito che tale destinazione deve avvenire in via esclusiva al citato programma, il quale può anche riguardare, oltre alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria, anche l'acquisto di alloggi.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un periodo in base al quale il suddetto piano di alienazione dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi collocati nei condomini Pag. 64misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento, oppure in situazioni abitative estranee all'ERP.
  La finalità della disposizione, secondo quanto in essa esplicitato, è il conseguimento di una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 introduce tre nuovi commi dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, il comma 2-bis istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati, venduti in base alle regole di alienazione previste dal nuovo comma 1. Segnala che la platea degli immobili interessati da tale disposizione è stata ampliata nel corso dell'esame al Senato. Nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito che i contributi sono destinati a finanziare l'acquisto degli alloggi da parte dei conduttori. Nel corso dell'esame al Senato è stato altresì introdotto un periodo in base al quale ai citati contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. Il fondo istituito dal comma 2-bis opera attraverso un conto corrente di tesoreria, secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabilite da un apposito decreto interministeriale, ed ha una dotazione massima di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il nuovo comma 2-quater dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine esplicitato nella norma di aumentare le disponibilità del Fondo e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso, prevede la stipula di apposite convenzioni, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, per disciplinare forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo. Il nuovo comma 2-ter amplia invece la platea dei beneficiari del Fondo di garanzia per la prima casa, includendovi anche i conduttori di alloggi di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti.
  Il comma 1-bis dell'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplinano i casi e le condizioni per cui è consentito, all'assegnatario degli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di continuare ad usufruire di detti alloggi, per un periodo di ulteriori 3 anni dalla cessazione del servizio.
  Il comma 1-ter dell'articolo 3, introdotto durante l'esame al Senato, consente agli enti proprietari di vendere agli assegnatari gli alloggi finanziati in tutto o in parte nell'ambito del programma di ERP destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, prima del termine di 12 anni attualmente previsto. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile, esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione.
  L'articolo 4 prevede l'emanazione, con decreto interministeriale, di criteri per la formulazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche. Il Programma è finalizzato al recupero e alla razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili. Nel corso dell'esame al Senato il comma 1 dell'articolo 4 è stato modificato al fine di ampliare la portata del programma, oltre che agli immobili di proprietà degli IACP, anche agli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. Pag. 65
  Viene altresì previsto uno stanziamento di ulteriori 67,9 milioni di euro (che vengono prelevati da un nuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni programmi di edilizia residenziale) per il recupero di alloggi da assegnare agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti (con priorità come è stato precisato nel corso dell'esame al Senato). Nel corso dell'esame al Senato l'ambito applicativo della norma è stato ristretto ai soggetti delle categorie sociali citate, collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di ERP.
  Mi sembra, inoltre, importante che lo stesso articolo disciplini le procedure di monitoraggio sull'attuazione del Programma prevedendo che il Governo riferisca alle competenti commissioni parlamentari.
  L'articolo 5 introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l'allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.); la norma stabilisce la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa.
  Si prevede, inoltre, il divieto, per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi sociali per i successivi cinque anni. È inoltre prevista una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione già registrati presso l'Agenzia delle entrate (articolo 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011), nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio.
  L'articolo 6 dispone che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento. Tale previsione è valida fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni.
  L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, ai commi 1 e 2 reca agevolazioni fiscali per il triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. Per effetto delle modifiche del Senato, i commi 2-bis e 2-ter intervengono sulla disciplina delle detrazioni IRPEF spettanti per le ristrutturazioni edilizie e l'acquisto di mobili, consentendo di usufruire della detrazione per le spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013-31 dicembre 2014 per l'acquisto di mobili, anche ove dette spese superino quelle sostenute per i connessi lavori di ristrutturazione.
  L'articolo 8 prevede la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche, nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, alle condizioni previste nella norma (comma 1). È specificata la disciplina fiscale applicabile nelle ipotesi di riscatto dell'alloggio sociale (commi 2 e 3). In particolare, il comma 2 concede al conduttore di imputare i corrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e in parte in conto affitto. In tali ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, i corrispettivi si considerano fiscalmente quali canoni di locazione; ricorrendone le condizioni, tali corrispettivi sono parzialmente esenti da imposte sui redditi e da IRAP. Il comma 3 stabilisce che, ai fini fiscali (imposte dirette), in caso di riscatto dell'unità immobiliare, l'esercizio di competenza in cui si considerano conseguiti i corrispettivi derivanti dalla cessione è quello in cui avviene l'effetto traslativo della proprietà del bene; inoltre, le eventuali imposte correlate agli «acconti-prezzo» costituiscono un credito di imposta. Il comma 5 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in questione Pag. 66ai contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, a partire quindi dal 29 marzo 2014.
  L'articolo 9 stabilisce l'applicazione, per il quadriennio 2014-2017, di un'aliquota ridotta al 10 per cento (in luogo del 15 per cento) per la cosiddetta «cedolare secca» per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa (comma 1). Il comma 2 estende il regime della cedolare secca anche per le abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione (la specificazione «edilizie per la locazione» è stata aggiunta durante l'esame al Senato) o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (sulla base di un'ulteriore modifica inserita nel corso dell'esame al Senato). Il comma 2-bis dell'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, consente l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10 per cento della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni (la norma precisa «precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Il comma 2-ter dell'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, impone al CIPE di provvedere all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Il comma 2-quater dell'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina la copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 2-bis e 2-ter, che sono valutati in 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dal 2015.
  L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, assoggetta ex lege, dal 2015, al regime IMU previsto per l'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locata o data in comodato d'uso. Su detti immobili la TARI e la TASI sono applicate nella misura agevolata. In sostanza detti immobili godranno ex lege dell'esenzione da IMU, se non si tratta di immobili «di lusso» (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9); altrimenti usufruiranno dell'aliquota agevolata allo 0,4 per cento e della detrazione di 200 euro prevista dalla legge.
  L'articolo 10 reca – al comma 1 – le finalità, alla base delle sue disposizioni, coincidenti con il perseguimento della riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale. Il comma 5-bis, inserito durante l'esame al Senato, dispone che il presente articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.
  Il comma 3 reca una nuova definizione di alloggio sociale, che è l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale quando sia realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, e da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che gli alloggi sociali sono altresì destinati alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 93/2013.
  Il comma 4 stabilisce che l'articolo in esame si applica, nei comuni ad alta Pag. 67tensione abitativa (di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003), al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge (tale termine è stato modificato durante l'esame al Senato; nel testo pubblicato del decreto-legge figura la data del 31 dicembre 2013) ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  Il comma 5 elenca gli interventi urbanistico-edilizi ammessi per la realizzazione di alloggi sociali, mentre il comma 8 stabilisce che tali interventi non possono riguardare edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità assoluta e non sono ammessi nei centri storici qualora ricadenti nelle tipologie citate nella norma.
  Il comma 6 affida alle regioni – entro il termine di 90 giorni (erano 60 nel testo iniziale del decreto-legge) dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – per gli ambiti non disciplinati da norme o da convenzioni già stipulate, la definizione dei requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, nonché dei criteri di regolamentazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita.
  Il comma 7 affida una serie di compiti ai comuni, che devono essere assolti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio.
  Dal punto di vista degli stanziamenti, il comma 10 destina fino a 100 milioni di euro delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto, al finanziamento di alcuni interventi citati nella norma.
  Il comma 10-bis, introdotto durante l'esame al Senato, si propone di contribuire ad assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali. Per tale finalità viene consentita, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, la cessione o il conferimento ai fondi immobiliari o agli altri soggetti contemplati dal comma 3, lettera a) dell'articolo 11 del decreto legge 112/2008, di immobili (ultimati o in corso d'opera) residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali.
  Il decreto contiene alcune disposizioni che riguardano gli alloggi destinati ai dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si tratta, in particolare, del comma 1-bis dell'articolo 3, che consente all'assegnatario degli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di continuare ad usufruire di detti alloggi, anche in seguito alla cessazione del servizio, nei casi e per i periodi di tempo indicati nella norma. Il comma 1-ter del medesimo articolo, inoltre, consente, agli enti proprietari, di vendere agli assegnatari gli alloggi finanziati in tutto o in parte nell'ambito del programma di ERP destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, prima dei termini ivi previsti.
  Il comma 10-ter dell'articolo 10, inserito durante l'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo, per la realizzazione di alloggi sociali, di aree o diritti edificatori che dovevano servire per la costruzione di alloggi, nell'ambito del Programma di ERP destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (avviato dall'articolo 18 della L. 152/1991), ma per i quali non si è avuta una copertura finanziaria.
  L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede alcuni casi di revoca dei finanziamenti del Programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e disciplina il riutilizzo delle risorse. In particolare, si dispone la revoca del finanziamento statale qualora i soggetti attuatori non intendano concorrere al finanziamento Pag. 68medesimo ai fini della completa realizzazione dell'intervento di edilizia sovvenzionata. Si prevede, inoltre, che le risorse così revocate sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento, per la realizzazione di interventi di ERP.
  Viene altresì previsto che, qualora per l'intervento di edilizia agevolata il titolo abilitativo non sia stato rilasciato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il relativo finanziamento statale decade.
  Lo stesso articolo dispone che gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.
  L'articolo 10-ter, introdotto durante l'esame al Senato, modifica la lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico dell’ edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere (quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.
  L'articolo aggiuntivo 10-quater, introdotto durante l'esame al Senato, novella gli articoli 5, 9 e 10 del decreto legislativo n. 122 del 2005, recante la disciplina a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. È, in particolare, integrato il contenuto dell'articolo 5 che, prevedendo l'irrinunciabilità del diritto alle tutele apprestate dal decreto legislativo 122/2005, sancisce la nullità di ogni clausola contraria,da intendersi eventualmente come non apposta. Le modifiche agli articoli 9 e 10 estendono, inoltre, specifiche tutele (in materia di diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile all'incanto nonché in tema di sottrazione all'azione revocatoria fallimentare dei contratti di trasferimento di immobili da costruire) anche quando sia stato il coniuge e non il titolare del contratto a stabilire nell'immobile l'abitazione principale o la residenza.
  L'articolo 11 prevede che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 1), del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (articolo 1), del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari (articolo 4), nonché del Fondo per il piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 10) siano stabilite: le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio degli interventi e di applicazione delle misure di revoca. La norma dispone che le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto interministeriale. In merito all'attuazione dei provvedimenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari (sulla base di una modifica inserita al Senato), entro il 31 dicembre 2014.
  I commi da 1 a 7 dell'articolo 12 recano disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d'ora in avanti regolamento) da parte del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013. Le disposizioni, in sintesi, provvedono a ridurre il numero delle categorie cosiddette «superspecialistiche» (comma 1) e delle categorie a qualificazione obbligatoria (comma 2), riproducendo di fatto nella sostanza le norme del decreto ministeriale 24 aprile 2014, che hanno individuato le categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da Pag. 69parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione e che pertanto assurgono a norme di rango primario. Ulteriori norme recate dall'articolo 12 attengono all'applicabilità delle nuove disposizioni, all'abrogazione di alcune norme del Regolamento su cui incidono le disposizioni medesime, alla salvaguardia dei rapporti giuridici, dei bandi e degli avvisi pubblicati nei mesi passati.
  I commi da 8 a 10 dell'articolo 12, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) volte, per un verso, a sopprimere il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori affidati a un raggruppamento (di cui al comma 13 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici) e, per l'altro, a ridefinire la disciplina dei requisiti minimi di qualificazione che devono essere posseduti dagli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo o in un consorzio estendendola al settore dei servizi e delle forniture (modificando l'articolo 92 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici). Ulteriori modifiche di carattere generale consentono, per un verso, di stabilire le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio entro i limiti permessi dai requisiti di qualificazione e, per l'altro, di far eseguire i lavori da parte dei concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.
  Il comma 11 dell'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di due anni la norma transitoria, di cui al comma 19 dell'articolo 357 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, in base alla quale è consentito comprovare i requisiti di partecipazione alle gare richiesti alle società operanti nell'attività di verifica dei progetti anche con attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
  L'articolo 13 prevede una serie di misure riguardanti la realizzazione del grande evento EXPO 2015, al fine di prorogare al 2015 la disciplina concernente l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni (comma 1) e di consentire alla società EXPO 2015 S.p.A. (purché senza intermediazioni come è stato specificato nel corso dell'esame al Senato) di derogare alla disciplina vigente sui contratti pubblici, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione e alle concessioni di servizi (comma 2).
  Con il comma 3, modificando l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, si confermano le agevolazioni fiscali già previste dalla legge n. 3 del 2013 di ratifica dell'accordo internazionale stipulato tra Italia e Bureau International des Expositions (BIE), sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.
  Il comma 4, infine, prevede un contributo per l'anno 2014 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, a titolo di concorso agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell'EXPO 2015. Tale contributo è escluso dal patto di stabilità interno per l'anno 2014 del comune di Milano.
  L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la cosiddetta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguentemente, le disposizioni della stessa legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. La norma fa inoltre riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione.
  L'articolo 14 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi previsti nel decreto-legge (articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9), che ammontano complessivamente a: 97,71 milioni di euro per l'anno 2014; 184 milioni di euro per l'anno 2015; 152,70 milioni di euro per l'anno 2016; 129 milioni di euro per l'anno 2017; 86,85 milioni di euro per l'anno 2018; 83,52 milioni di euro per 2019; 46,92 milioni di euro per l'anno 2020;18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (comma 1). È previsto il definanziamento dei programmi straordinari Pag. 70di edilizia agevolata assegnatari di risorse ai sensi delle disposizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 per i quali non sono stati attivati i relativi mutui (comma 2).
  L'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto, che è avvenuta il 29 marzo 2014, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

  Federica DAGA (M5S), nel denunciare il fatto che ai deputati è stato concesso soltanto poche ore per approfondire i contenuti del testo approvato dal Senato, rileva anzitutto che il decreto-legge in esame non risolve affatto la grave emergenza abitativa in atto nel Paese. A suo avviso, anzi, il provvedimento si muove nella stessa linea che da 30 anni caratterizza l'azione dello Stato, un'azione tutta incentrata sulle logiche di mercato, incapace di dare risposta ai problemi sempre più gravi di tutti coloro che, per ragioni economiche, non sono in grado di accedere al bene casa. Osserva, inoltre, che il decreto-legge persegue l'obiettivo inaccettabile di una svendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, condotta senza reali garanzie di una contestuale realizzazione di interventi per la costruzione di nuovi alloggi popolari e con il rischio di trasferimenti forzati nelle zone periferiche dei centri urbani di tutti gli attuali inquilini che non saranno in grado di acquistare gli alloggi messi in vendita. Denuncia, quindi, la gravità delle norme che, favorendo la trasformazione degli attuali rapporti di locazione degli inquilini delle case popolari in rapporti di locazione a canone concordato (che a differenza dei primi hanno una durata temporale limitata), rischiano di creare una nuova categoria di inquilini a rischio di perdita del diritto fondamentale all'abitazione. Allo stesso tempo giudica negativamente le disposizioni che consentono, non solo agli inquilini, ma anche ai costruttori di accedere alle risorse messe a disposizione dal decreto-legge per le politiche abitative.
  Individua, quindi, fra le norme più odiose del decreto-legge quelle contenute nell'articolo 5 che, di fatto, negano il diritto alla residenza ai cittadini e alle famiglie che per necessità hanno occupato immobili inutilizzati e, insieme al diritto alla residenza, negano a questi cittadini e a queste famiglie la possibilità di esercitare i diritti politici e di godere di diritti fondamentali come quello all'assistenza sanitaria.
  Avviandosi alla conclusione, deplora il fatto che con il decreto-legge in esame si è persa l'ennesima occasione di fare un censimento completo di tutti gli immobili pubblici vuoti e degli immobili privati invenduti al fine di destinarli all'ampliamento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, contenendo contestualmente i gravi fenomeni di consumo del suolo inedificato.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'associarsi a quanto appena detto dalla collega Daga, esprime sconcerto per il fatto che, incurante dei gravissimi episodi di corruzione emersi in queste settimane, il provvedimento assegna ulteriori, ingenti risorse alla realizzazione di EXPO 2015. Richiama, per questo, i gruppi di maggioranza, se proprio non vogliono far decadere un provvedimento dannoso come il decreto-legge in esame, a stralciare almeno le indicate norme per EXPO 2015 e quelle più gravi dal punto di vista del consumo del suolo.

  Martina NARDI (SEL) ritiene che il decreto-legge in esame presenti luci ed ombre che si riflettono in un giudizio necessariamente articolato. In tal senso, valuta anzitutto in modo positivo il fatto che, dopo anni di completa assenza di politiche abitative, il decreto-legge affronta con convinzione almeno le questioni più gravi dell'emergenza abitativa. Sotto questo profilo, ritiene importante che nuove risorse vengano indirizzate per riattivare il Fondo nazionale di sostegno alle locazioni e per istituire il nuovo e non meno importante Fondo a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli. Allo stesso modo giudica positivamente, a differenza della collega Daga, le norme del decreto-legge che Pag. 71promuovono e sostengono interventi di ristrutturazione e di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  Per converso, giudica negativamente le disposizioni del decreto-legge dirette ad accelerare i processi di alienazione delle case popolari, le quali rischiano di rappresentare la parte preponderante della nuova normativa, in assenza di un'adeguata disciplina che assicuri, accanto alla vendita degli alloggi esistenti, la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica da porre a disposizione delle famiglie e dei cittadini che sempre più numerosi rischiano di rimanere esclusi dal mercato delle locazioni e della proprietà immobiliare. Del resto, l'esperienza più recente, caratterizzata da ingenti operazioni di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ha ampiamente dimostrato che, a fronte delle vendite effettuate, non si è mai riusciti a produrre più di un quarto di nuove costruzioni.
  Avviandosi alla conclusione, mette in guardia dalla effettiva applicabilità della nuova disciplina a sostegno delle locazioni a canone concordato. Ritiene infatti che l'aver lasciato ai soli accordi territoriali fra le organizzazioni rappresentative degli inquilini e dei proprietari la possibilità effettiva di utilizzare lo strumento del canone concordato rischia, nel caso in cui tali accordi non dovessero essere conseguiti, di provocare l'inapplicabilità in concreto delle nuove norme.
  Conclude quindi esprimendo un giudizio critico sulle modifiche apportate dal Senato al testo iniziale dell'articolo 5 del decreto-legge che, nella sua versione attuale, rischia di produrre effetti negativi in un ambito fin troppo ampio di situazioni.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO chiede di potersi allontanare per improrogabili impegni istituzionali, e segnatamente per partecipare ai lavori della Conferenza unificata in programma oggi pomeriggio alle ore 15.

  Ermete REALACCI, presidente, nel prendere atto della richiesta formulata dal sottosegretario Del Basso De Caro, rileva, tuttavia, che, data l'importanza e la delicatezza del decreto-legge all'esame della Commissione, sarebbe senz'altro opportuno che un rappresentante del Governo sia comunque presente ai lavori della Commissione.

  Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), anche in ragione dei tempi strettissimi dati alla Commissione per l'esame del decreto-legge, ritiene che la richiesta del sottosegretario Del Basso De Caro sia fuori luogo e che, in ogni caso, il Governo non debba far ricadere sui lavori parlamentari le conseguenze di concomitanti impegni istituzionali dei propri rappresentanti.

  Enrico BORGHI (PD), senza nulla togliere alla serietà dei doveri istituzionali ai quali il sottosegretario Del Basso De Caro ha fatto riferimento, fa presente come sia opportuno che all'impegno dei deputati nell'esame di un provvedimento rilevante, qual è quello all'attenzione della Commissione, corrisponda, da parte del Governo, una presenza costante ai lavori parlamentari e una piena disponibilità al confronto.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO, annuncia che continuerà ad assicurare la presenza ai lavori della Commissione, essendo stata valutata la priorità di tale presenza rispetto ad altri impegni istituzionali.

  Roberto MORASSUT (PD) esprime un giudizio complessivamente positivo sul decreto-legge in esame che, pur non avendo una portata strategica, affronta in modo positivo le questioni più gravi dell'emergenza casa e pone le basi per un rilancio serio e organico delle politiche abitative. In tal senso, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza di almeno tre punti qualificanti del decreto-legge.
  Il primo è quello relativo al reperimento di nuove e ingenti risorse a sostegno del diritto dei cittadini all'accesso alle abitazioni in locazione e a tutela delle morosità incolpevoli. Sotto questo aspetto, anzi, ritiene che la richiesta del gruppo M5S di far decadere il decreto-legge vada Pag. 72contro le esigenze di ampie fasce di cittadini che hanno, oggi più che mai, bisogno di politiche pubbliche incisive ed efficaci.
  Il secondo punto che, a suo avviso, merita di essere sottolineato positivamente è quello che riguarda la vendita delle case popolari e degli immobili di proprietà degli enti territoriali. Osserva, infatti, che intervenendo in questa direzione, il decreto-legge consente di superare realtà in molti casi non più rispondenti alle originarie finalità di concessione degli alloggi popolari. Ritiene inoltre che, favorendo l'alienazione degli alloggi in questione, lo Stato vada nella direzione positiva dell'attuazione delle norme costituzionali che favoriscono l'accesso dei cittadini alla proprietà dell'abitazione. Rileva, anzi, che se una lacuna si deve rinvenire nel testo del provvedimento è quella di non aver ampliato l'ambito di applicazione delle misure a favore della vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche agli immobili di proprietà degli enti previdenziali.
  Il terzo punto, infine, che intende mettere in evidenza è quello relativo alle norme dirette alla realizzazione di un significativo programma di recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato con ingenti risorse (500 milioni di euro) provenienti da vecchie e mai avviate opere rientranti nel piano delle infrastrutture strategiche della «legge obiettivo». A suo avviso, infatti, è quanto mai necessario procedere alla riqualificazione di questo importante patrimonio pubblico sotto il profilo del suo efficientamento energetico, del miglioramento della sua dotazione impiantistica e della sua messa in sicurezza dal rischio sismico.
  Conclude, quindi, riconoscendo che certamente, come già detto, il decreto-legge in esame non risolve tutti i problemi, a partire da quelli derivanti dalla mancata riforma della legge urbanistica e dalla mancata attivazione di tutte le risorse necessarie per mettere in campo, con il concorso indispensabile di soggetti come la Cassa depositi e prestiti, una nuova e organica politica di sviluppo e di sostegno dell'edilizia residenziale pubblica. Ribadisce, tuttavia, che il decreto-legge costituisce un importante segnale di inversione di tendenza e pone le basi per affrontare con rinnovata efficacia ed incisività alcune delle questioni più importanti oggi all'attenzione della politica nazionale e locale.

  Chiara BRAGA (PD) fa notare come il decreto-legge in esame costituisca l'occasione per un confronto dialettico su un tema importante quale quello delle politiche abitative. Segnala come sarebbe sicuramente stato preferibile poter svolgere un'ampia discussione su tali tematiche prima dell'esame del decreto-legge, per esempio in occasione della discussione sulle risoluzioni in materia di emergenza abitative iscritte all'ordine del giorno delle Commissioni riunite VI e VIII, in modo da poter utilizzare gli esiti di quella discussione per migliorare il testo del provvedimento d'urgenza in esame. Nell'esprimere, a nome del gruppo PD, un giudizio positivo sul testo del decreto-legge, richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulla natura variegata della domanda abitativa, considerato che emergenze in materia di casa si riscontrano sia nelle grandi città sia in realtà urbane più piccole. Evidenziato come il numero di famiglie che chiedono accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica si aggiri intorno ai 600 mila, segnala come il provvedimento in esame provi a dare una risposta a tale fenomeno.
  Aggiunge che gli strumenti introdotti dal provvedimento d'urgenza, quali il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, si muovono nella medesima direzione più volte auspicata dalla VIII Commissione. Dopo aver poi evidenziato l'importanza di rivedere la convenzione in ordine agli alloggi a canone concordato, sottolinea come la riduzione dell'aliquota sulla «cedolare secca» risponda alla esigenza di ridurre il numero di case non locate in molti centri abitati. Ritiene poi che il decreto fornisca anche una risposta efficace in ordine alla questione Pag. 73della tracciabilità degli affitti in relazione alla quale la norma originaria era stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, determinando così una serie di problematiche per molti inquilini. A tale riguardo osserva che al Senato la questione è stata risolta prevedendo una clausola di salvaguardia esclusivamente fino al dicembre 2015, senza quindi nulla disporre sul periodo futuro. Auspica, pertanto, che su tale aspetto possa comunque intervenire la Commissione con specifici strumenti procedurali.
  Quanto poi alle risorse derivanti dalla alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, evidenzia come per la prima volta tali risorse siano destinate alla manutenzione e alla riqualificazione degli alloggi medesimi. Con riferimento invece alla disposizione di cui all'articolo 10, rileva come l'aumento di offerta di alloggi sociali sia prevista comunque nel rispetto del principio di contenimento del suolo, oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione. Infine si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 5, evidenziando come esse offrano una risposta a coloro che, pur essendo titolari legittimi di alloggi, non possono prenderne possesso a causa dell'occupazione degli stessi da parte di coloro che non ne hanno alcun diritto. Ritiene comunque fondamentale intraprendere azioni che aumentino il numero degli alloggi evitando così fenomeni di occupazione.
  In ordine poi alle disposizioni sull'Expo, rileva che esse non recano alcuna possibilità di dare spazio a fenomeni di corruzione quali quelli che la cronaca ha messo in luce. Conclude invitando il Governo a prendere atto della netta contrarietà dell'VIII Commissione alla modalità, ormai frequente, con la quale si procede all'inserimento di disposizioni incidenti sul codice degli appalti in provvedimenti aventi oggetto diverso.

  Ermete REALACCI, presidente, propone di sospendere l'esame del decreto-legge in modo da poter svolgere la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per le ore 15,30, che dovrà decidere in ordine al prosieguo dei lavori in sede referente sul decreto-legge n. 47 del 2014, alla luce delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

  La Commissione concorda.

  Ermete REALACCI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame al termine dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 15 maggio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 15.45.

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso prima della riunione dell'Ufficio di Presidenza.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza testé conclusasi, la Commissione concluderà l'esame preliminare del provvedimento prima dell'inizio Pag. 74dei lavori pomeridiani dell'Assemblea. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà quindi fissato alle 17.30 e l'esame degli stessi si svolgerà nella seduta che sarà convocata per le ore 19.

  La Commissione prende atto.

  Tino IANNUZZI (PD) ringrazia anzitutto il relatore per l'esaustiva relazione svolta, della quale condivide pienamente i contenuti, a partire dalla critica rivolta al Senato per avere impiegato tre quarti dell'intero tempo a disposizione del Parlamento togliendo, di fatto, alla Commissione e, in generale, alla Camera ogni possibilità concreta di approfondire i contenuti del provvedimento e di migliorarne il testo. Quanto al decreto-legge in esame, esprime un giudizio positivo sulle misure da esso recate, le quali segnano un punto di svolta importante in materia di politiche abitative, a partire dal rifinanziamento del Fondo a sostegno delle locazioni, dall'istituzione del Fondo a sostegno delle morosità incolpevoli e dallo stanziamento di importanti risorse a beneficio degli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che intendono accedere alla proprietà degli immobili. Altrettanto importanti sono, a suo avviso, le norme del decreto-legge che danno avvio a un programma straordinario di recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica e che, considerate unitamente a quelle in materia di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, danno vita ad un programma di interventi di indubbio rilievo e di assoluta novità, capace di contrastare la grave crisi in atto dell'edilizia, di dare risposta alle più urgenti questioni dell'emergenza abitativa e di riqualificare e rinnovare il patrimonio edilizio pubblico. Dopo aver segnalato, inoltre, l'opportunità di estendere agli interventi di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica le agevolazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (cosiddetto ecobonus), si sofferma infine sulla norma recata dall'articolo 10-ter del provvedimento, introdotto al Senato. Al riguardo, rileva come tale norma costituisca l'ennesimo esempio negativo di interventi sporadici e incoerenti sul corpo delle norme edilizie che, al pari della normativa in materia di appalti, è certo bisognosa di interventi di revisione e di semplificazione da realizzare, però, nell'ambito di provvedimenti organici e riconoscendo il ruolo fondamentale delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi sulla impossibilità di esaminare in modo congruo il decreto-legge in esame considerati i tempi a disposizione della Commissione. Entrando nel merito del provvedimento, fa notare come il decreto-legge affronti per la prima volta il tema dell'edilizia sociale, evidenziando quindi la problematica delle amministrazioni locali che si trovano a dover decidere sulle modalità con cui rientrare in possesso degli immobili da parte di chi non ne ha diritto. Invita infine i membri della Commissione a valutare l'opportunità di strumenti procedurali che consentano di esercitare un controllo sull'attuazione delle disposizioni recate dal Governo, in modo da verificare l'effettiva volontà del Governo medesimo di collocare tale attuazione in una cornice comunque di contenimento del consumo del suolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO si riserva di intervenire nel seguito dell'esame.

   Ermete REALACCI, presidente, dichiara quindi concluso l'esame preliminare. Comunica che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 17.30.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

Pag. 75

SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 20.05.

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che sono state presentate circa duecentoventi proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative al decreto-legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013, con la quale si ripropone in modo netto la necessità di verificare con rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, questione già precedentemente oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della successiva lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2012.
  Pertanto, alla luce di quanto testé detto, la presidenza non può che applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:Caparini 2.01, in quanto reca novelle alla legge n. 431 del 1998 in materia di locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; Lombardi 3.21, in quanto reca disposizioni di carattere generale in materia di enti previdenziali privatizzati; Grimoldi 5.02, in quanto reca norme di semplificazione in materia di conferenza di servizi; Grimoldi 5.03, che reca disposizioni per la trasparenza e la semplificazione dell'attività edilizia; Ottobre 6.20, che reca disposizioni in materia fiscale destinate all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa; Caparini 6.01, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale; Dorina Bianchi 8.2, in quanto relativa alla trascrizione del contratto locativo con patto di futuro riscatto; Dorina Bianchi 8.01 e Grimoldi 8.03, in quanto relativo alla disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione degli immobili; Grimoldi 8.05, volto a modificare il regime fiscale della Pag. 76locazione con patto di futura vendita; Grimoldi 9.02, in quanto reca una disciplina di incentivazione all'acquisto di abitazioni in locazione;Grimoldi 9.04, recante disposizioni sul regime speciale per la cessione di aree e di opere a scomputo; Zan 9.bis.01, volto a sopprimere la norma che esenta dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita; Zan 10.27, che reca una disciplina concernente la dismissione del patrimonio degli immobili dell'INPS; Dorina Bianchi 10.01, in materia di prestito vitalizio.

  Roberta LOMBARDI (M5S) chiede al presidente della Commissione di riesaminare il giudizio di inammissibilità sull'emendamento da lei presentato 3.21, ritenendo che anche le disposizioni in esso previste rispondano all'esigenza di fronteggiare l'emergenza abitativa.

  Ermete REALACCI, presidente, si riserva, alla luce di un supplemento di istruttoria, di far conoscere alla collega Lombardi l'esito del riesame.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, in considerazione dell'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione, derivata dai tempi di trasmissione del provvedimento dal Senato, e dall'ormai prossima scadenza del termine per la conversione in legge del decreto, ritiene che non vi siano le condizioni per un esame accurato delle proposte emendative. Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, chiedendone la reiezione ai fini dell'esame in Assemblea.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

  Marco RONDINI (LNA), stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza che, di fatto, impedisce di approfondire i contenuti del provvedimento e di apportare al testo eventuali modifiche. Annuncia pertanto il ritiro di tutti gli emendamento presentati dai deputati del gruppo della Lega Nord, denunciando il carattere sterile e improduttivo del dibattito in corso.

  Dorina BIANCHI (NCD) annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal gruppo NCD.

  Andrea CECCONI (M5S) giudica molto negativamente le posizioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo che, di fatto, impediscono, di entrare nel merito del provvedimento in esame e di apportare al testo del decreto-legge anche le modifiche che appaiono a tutti indispensabili; denuncia, inoltre, che anche in questa occasione la maggioranza parlamentare voglia reiterare un atteggiamento di totale chiusura che finisce per mortificare lo stesso ruolo della Commissione e dei singoli deputati.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busto 1.1, Nardi 1.2, De Rosa 1.3, Busto 1.4, De Rosa 1.9, Cancelleri 1.6 e 1.7, Pesco 1.8, De Rosa 1.10, Piazzoni 1.11, De Rosa 1.12 e 1.13, Busto 1.14, De Rosa 1.15, Busto 1.16 e 1.17, De Rosa 1.18 e 1.19, Nardi 1.20, De Rosa 2.1 e Busto 2.2.

  Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.4, raccomandandone l'approvazione. Ricorda, quindi, che l'intento del suo gruppo è quello di evitare che si crei, con il presente provvedimento, una nuova classe di poveri, composta da coloro che non possono accedere ad una dignitosa abitazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge quindi l'emendamento Daga 2.4. Respinge poi, con distinte votazioni, l'emendamento Zolezzi 2.5 e gli identici emendamenti Nardi 2.6 e Busto 2.7.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.8, raccomandandone l'approvazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento De Rosa 2.8. Respinge, poi, con distinte votazioni, gli emendamenti De Rosa 2.10 e 2.12, Daga 2.14, De Rosa 2.15, Daga 2.17, Pag. 77Busto 2.18 e 2.19, De Rosa 2.20, Zolezzi 2.23, gli identici emendamenti Pellegrino 3.1 e Busto 3.2, nonché l'emendamento Daga 3.3.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 3.4, identico all'emendamento Daga 3.5, raccomandandone l'approvazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti De Rosa 3.4, Nardi 3.6 e Daga 3.7.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.8, raccomandandone l'approvazione. Rileva poi come l'approvazione del presente provvedimento sia in contrasto con quanto la Commissione sta esaminando in tema di contenimento del consumo del suolo.

  Chiara BRAGA (PD) ritiene che quanto affermato dal collega De Rosa non risponda a verità, visto che la norma di cui all'articolo 3 è finalizzata a incrementare la dotazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge quindi l'emendamento De Rosa 3.8. Respinge, altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti De Rosa 3.9, 3.10 e 3.11.

  Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.12, raccomandandone l'approvazione.

  Andrea CECCONI (M5S) rileva come il decreto-legge oggi in esame dovrebbe andare incontro alle esigenze dei cittadini, in particolare assicurando agli stessi il diritto all'abitazione. Constata, comunque, che con la partecipazione alla costruzione di opere pubbliche – finanziata con soldi della collettività – di soggetti privati, si rischia di alimentare il fenomeno del malaffare e della corruzione, come dimostrano anche i recenti eventi connessi ai mondiali di nuoto svoltisi in Italia e al recentissimo caso concernente la gestione degli appalti pubblici per Expo 2015.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 3.12. e De Rosa 3.13.

  Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 3.14, ricordando come attraverso la previsione in esso contenuta si intenda estendere alle alienazioni degli alloggi degli enti previdenziali le stesse norme previste per l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Chiede quindi che si proceda alla votazione nominale sul predetto emendamento, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda all'onorevole Lombardi che la votazione nominale non è consentita per le votazioni in sede referente, come nel presente caso, in quanto trattasi di deliberazioni che non hanno carattere definitivo. Richiama, quindi, a tale proposito, la recente pronuncia del Presidente della Camera che ha confermato, con lettera dell'8 maggio, indirizzata al presidente dell'XI Commissione, onorevole Damiano, tale indirizzo procedurale.

  Roberta LOMBARDI (M5S) fa notare come la lettera testé indicata dal presidente non dimostri che il precedente in esso richiamato sia l'unico precedente sulla questione della votazione per appello nominale in sede referente.
  Chiede, quindi, di conoscere tutti i precedenti in materia, al fine di poter valutare la possibilità di procedere alla votazione qualificata sul suo emendamento Lombardi 3.14.

  Ermete REALACCI, presidente, chiarisce che la richiamata lettera del Presidente della Camera evidenzia come la questione della possibilità di svolgere votazioni nominali in Commissione sia pacificamente risolta in senso negativo da univoche interpretazioni provenienti da precedenti parlamentari.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Lombardi 3.14. Respinge successivamente l'emendamento Daga 3.15.

Pag. 78

  Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Gioia 3.16: si intende che vi abbia rinunciato.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 3.18, Piazzoni 3.19 e Daga 3.22.

  Ermete REALACCI, presidente, con riferimento alla richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità in riferimento all'emendamento Lombardi 3.21, fa presente che, a seguito di un supplemento di istruttoria, ritiene di dover confermare la pronuncia di inammissibilità, in quanto l'emendamento Lombardi 3.21, pur rispondendo alla finalità di fronteggiare l'emergenza abitativa, non incide sugli specifici ambiti presi in considerazione dal decreto medesimo in ordine a tale emergenza.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti De Rosa 4.2 e 4.3, Daga 4.4 e De Rosa 4.5, Daga 4.6 e 4.7, De Rosa 4.8, Zolezzi 4.9, De Rosa 4.10 , Paglia 4.11, Zolezzi 4.12, Daga 4.13 e 4.15, Zaratti 4.16, nonché l'articolo aggiuntivo 4.01 Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Lombardi 5.1 e Daga 5.2.

  Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zaccagnini 5.4; si intende che vi abbia rinunciato.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piazzoni 5.3, De Rosa 5.5, 5.6 e 5.7, Zan 5.8, Busto 5.9 e Zan 5.10.

  Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Zaccagnini 5.12 e 5.14; si intende che vi abbia rinunciato.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.13, Daga 5.16, nonché l'articolo aggiuntivo Daga 5.01; respinge quindi, con distinte votazioni , gli emendamenti, Zolezzi 6.1, Zan 6.2, Busto 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19.

  Martina NARDI (SEL) illustra l'emendamento Zan 7.1, di cui è cofirmataria raccomandandone l'approvazione.

  Enrico BORGHI (PD) dichiara la disponibilità del gruppo del Partito Democratico a sottoscrivere un eventuale ordine del giorno sulla questione evidenziata dall'emendamento della collega Nardi.

  Andrea CECCONI (M5S) giudica paradossale che i deputati del Partito democratico, pur riconoscendo la fondatezza della proposta emendativa della collega Nardi, mantengano un giudizio negativo sulla medesima proposta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti, Zan 7.1, Segoni 7.2, Busto 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11, Zan 7.12, Busto 7.13, 7.15, 7.16 e 7.17.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.1, raccomandandone l'approvazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge, gli emendamenti De Rosa 8.1 e Lombardi 8.3.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.4, raccomandandone l'approvazione.

  Martina NARDI (SEL) osserva che la proposta emendativa del collega De Rosa presenta un contenuto ridondante rispetto alla legislazione vigente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Rosa 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7, Daga 8.8, Cancelleri 9.2, Zan 9.3, Busto 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, De Rosa 9-bis.1 e 9-bis.2.

  Martina NARDI (SEL) chiede chiarimenti in ordine alla pronuncia di inammissibilità Pag. 79dell'articolo aggiuntivo Zan 9-bis.01.

  Ermete REALACCI, presidente, precisa che la proposta emendativa non è ammissibile in quanto estranea alla materia del decreto, essendo volta a sopprimere la norma che esenta dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Zan 9-bis.02, gli emendamenti Daga 10.3, Pellegrino 10.4, Daga 10.5, gli identici emendamenti Daga 10.7 e Zan 10.8, gli emendamenti Pellegrino 10.10 e 10.11, Daga 10.14, Pellegrino 10.17 e 10.19, Daga 10.20, Pellegrino 10.22 e 10.25 , Nardi 10.26, De Rosa 10-bis.1 e 10-bis.2 e Busto 10-bis.3.

  Martina NARDI (SEL), pur comprendendo le ragioni alla base delle disposizioni in materia di urbanistica dettate dall'articolo 10-ter, evidenzia che la formulazione della norma presenta maglie troppo larghe e, pertanto, potrebbe favorire comportamenti opportunistici. Nel raccomandare, quindi, l'approvazione della proposta normativa 10-ter.3, a sua prima firma, invita la Commissione a valutare l'opportunità di porre rimedio a tale problematica.

  Claudia MANNINO (M5S), nel condividere le considerazioni della collega Nardi, aggiunge che anche l'edilizia per la costruzione dei villaggi turistici viene spesso utilizzata a scopi abitativi. Nel rimarcare, quindi, come sia fondamentale predisporre una normativa in tale materia, evidenzia che la norma in esame appare vanificare il lavoro svolto dalla Commissione nel tentativo di valorizzare i centri storici.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), in considerazione del fatto che l'articolo aggiuntivo in esame è stato introdotto durante l'esame al Senato dal Partito Democratico, richiama i colleghi del gruppo del PD ad assumersi la responsabilità dell'approvazione di una simile norma che, peraltro, appare essere in contrasto con la sentenza n. 278 del 2010 della Corte costituzionale.
  Sottolinea, quindi, come con tale disposizione si introduca una forma di abusivismo mascherato dando spazio a forme di speculazione edilizia.

  Ermete REALACCI, presidente, fa presente che i rischi testé indicati sono ben presenti alla Commissione che vigilerà attentamente.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, quindi, gli identici articoli aggiuntivi De Rosa 10-ter.1 e Nardi 10-ter.3. Respinge, quindi, con distinte votazioni l'articolo aggiuntivo De Rosa 10-ter.2, gli emendamenti Zolezzi 11.1, Busto 11.3, De Rosa 11.4, Micillo 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10. 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20 e 12.21.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 13.1, richiama l'attenzione dei colleghi sulla assenza di omogeneità delle norme in materia di EXPO con le restanti norme del provvedimento in esame e invita a riflettere sull'opportunità di evitare di concedere deroghe sugli appalti per l'EXPO, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti. Esprime, inoltre, perplessità sulle coperture finanziarie previste, tenendo conto che si tratta di risorse già impegnate per altre finalità.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, quindi, l'emendamento De Rosa 13.1. Respinge, altresì, con distinte votazioni gli emendamenti De Rosa 13.2, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 14.1.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, della I Commissione (Affari costituzionali) e della Commissione per le questioni regionali. Comunica altresì che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea. Pag. 80
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Mariani il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2373, nel testo trasmesso dal Senato. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Ermete REALACCI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 21.35.

Pag. 81