CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 maggio 2014
234.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 NOVEMBRE 2017

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.40.

  Michele PELILLO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

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5-02781 Gebhard: Aggiornamento del software necessario per elaborare le opzioni concernenti la destinazione ai partiti politici del due per mille dell'IRPEF.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che le informazioni fornite dal Sottosegretario siano quanto prima rese note anche ai CAF e agli altri intermediari abilitati a effettuare l'invio delle dichiarazioni fiscali e delle schede per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF, in particolare per quanto riguarda la disponibilità sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate del software gratuito di compilazione e invio delle dichiarazioni stesse.

5-02782 Causi: Ragioni del maggior gettito IVA registrato nel periodo gennaio-marzo 2014.

  Marco CAUSI (PD), illustrando brevemente la propria interrogazione, evidenzia come essa sia volta a conoscere i fattori che hanno determinato l'aumento delle entrate tributarie erariali nel primo trimestre del 2014, quantificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura tendenziale dell'1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
  In particolare l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo di chiarire se l'aumento del gettito IVA dipenda unicamente dall'incremento dell'aliquota ordinaria dal 21 al 22 per cento, entrato in vigore il 1o ottobre 2013, ovvero se abbiano a tal fine inciso anche altre cause, quali lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione fin qui realizzato.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando peraltro che il Sottosegretario si attivi per integrare gli elementi di informazione indicati, fornendo alla Commissione qualche dato ulteriore, anche prima di avere a disposizione quelli relativi all'intera annualità.

5-02783 Busin: Problematiche relative al pagamento della prima rata della TASI.

  Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, rilevando come essa sottoponga al Governo l'opportunità intervenire con un atto normativo sulla disciplina relativa alle modalità di versamento del tributo per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TASI). In particolare, ritiene che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di estendere agli immobili locati lo stesso regime previsto per le prime case, consentendo, nei comuni che non deliberano l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni entro il 23 maggio 2014, di pagare l'intero importo del tributo in occasione del versamento del saldo, previsto per il 16 dicembre 2014.
  Sottolinea come tale intervento del Governo sia, a suo avviso, necessario in considerazione di alcuni elementi di criticità insiti nella disciplina. In primo luogo il fatto che il termine per l'approvazione dei bilanci previsionali da parte dei comuni è stato posticipato al mese di luglio, quindi tre mesi dopo il termine di scadenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni, previsto per maggio; in secondo luogo l'impossibilità di richiedere il versamento dell'aliquota TASI minima sulle seconde case, pari all'1 per mille, per gli enti locali dove l'aliquota IMU è già fissata nella misura massima; in terzo luogo l'incertezza gravante sulla quota della TASI dovuta per gli immobili locati, in relazione alla determinazione della quota di tributo a carico del proprietario e della quota a carico del locatario, la cui fissazione è rimandata ai regolamenti comunali.

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  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Filippo BUSIN (LNA) si dichiara parzialmente soddisfatto, riservandosi peraltro di valutare se la circolare illustrativa preannunciata nella risposta sarà effettivamente in grado di risolvere le problematiche sollevate nella propria interrogazione, in particolare al fine di verificare l'idoneità della stessa a fornire chiare indicazioni ai contribuenti circa le modalità di versamento del tributo.
  Ribadisce comunque la propria contrarietà nei confronti di una normativa che ritiene formulata in termini assolutamente non adeguati, auspicando quindi un intervento correttivo del Governo in materia.

5-02784 Paglia: Orientamento del Governo rispetto all'ipotesi di un condono tributario.

  Giovanni PAGLIA (SEL), illustra brevemente la propria interrogazione, la quale assume un rilievo più politico che tecnico, in quanto è volta a conoscere se sia veritiera la notizia, recentemente riportata da numerosi organi di stampa, circa l'intenzione del Governo di adottare interventi normativi che contengano misure di tipo condonistico, attraverso l'introduzione di procedure per la definizione agevolata dei rapporti con il fisco per i contribuenti che detengono illecitamente attività finanziarie all'estero.
  Evidenzia infatti come l'adozione di un'iniziativa del Governo in questa direzione si porrebbe in contrasto con i principi ispiratori dei provvedimenti in tema di voluntary disclosure attualmente all'esame della Commissione Finanze.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esclude che il Governo abbia l'intenzione di adottare alcun provvedimento avente natura condonistica.

  Giovanni PAGLIA (SEL) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-02785 Cancelleri: Esenzione delle associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi rilevanti a fini IVA.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra la propria interrogazione, evidenziando come essa sia volta a ottenere chiarimenti circa gli obblighi di trasmissione dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi a carico delle associazioni sportive dilettantistiche che aderiscano al regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991. Al riguardo fa presente come l'Agenzia delle entrate abbia reso noto che anche tali soggetti devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta, estendendo quindi agli stessi il predetto obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (cosiddetto «spesometro»).
  Rileva come l'imposizione di tale ulteriore adempimento determini la necessità, per gli enti in questione, di dotarsi di un impianto contabile per la registrazione delle fatture di acquisto, sebbene il regime forfetario a cui le stesse associazioni hanno aderito le esenti espressamente da tale incombenza, evidenziando come tale obbligo comporti un notevole aggravio degli oneri a carico delle associazioni interessate, sebbene tali dati risultino sostanzialmente inutili per l'Amministrazione finanziaria.
  In tale contesto l'interrogazione pone anche una questione di metodo, considerando censurabile la scelta dell'Agenzia delle entrate di rendere pubblica tale discutibile interpretazione con una nota in risposta ad una FAQ (frequently ask question) sul proprio sito internet, oltretutto pubblicata solo pochi giorni prima del termine di scadenza stabilito per tale obbligo di comunicazione telematica.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
  Condivide quindi quanto rilevato dal deputato Cancelleri circa l'inadeguatezza Pag. 54dello strumento utilizzato dall'Agenzia delle entrate per rendere pubblica, a pochi giorni dalla scadenza del relativo termine di trasmissione, l'interpretazione della norma in questione. Dichiara inoltre l'intenzione del Governo di accertare la rilevanza e l'entità, nonché l'utilità, dei dati che deriveranno dall'estensione di tale obbligo di comunicazione telematica alle associazioni che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991, riservandosi, all'esito di tale verifica, di adottare eventuali iniziative per intervenire ulteriormente sulla problematica.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario.

  Michele PELILLO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.

7-00282 Ribaudo: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00055).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 7 maggio scorso.

  Michele PELILLO, presidente, ricorda che, all'esito della precedente seduta, si era stabilito di rinviare il seguito della discussione sulla risoluzione, per consentire ai presentatori e al Governo di concordare una nuova formulazione dell'atto di indirizzo.

  Francesco RIBAUDO (PD), nel sottolineare l'utilità della risoluzione, ricorda che, già in precedenza, il Governo aveva suggerito informalmente l'opportunità di riformulare l'atto di indirizzo, nel senso di impegnare l'Esecutivo a stabilire un termine certo di 6 mesi entro cui l'Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, all'esito dei controlli previsti ai sensi del comma 586 della legge di stabilità 2014, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione, i sostituti d'imposta sono autorizzati a procedere al rimborso. Al riguardo concorda con l'opportunità di riformulare in tali termini l'ultima parte dell'impegno, ma ritiene altresì necessario impegnare il Governo anche a valutare l'opportunità di rivedere la formulazione del citato comma 586, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione. Evidenzia, infatti, come i citati controlli riguarderanno, in sostanza, i contribuenti che espongano, nel modello 730, detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia, le quali devono essere ripartite per un periodo di 10 anni, e come pertanto sia opportuno evitare che l'allungamento dei tempi di rimborso conseguente ai controlli previsti dal comma 586 si ripeta lungo tutto l'arco temporale di detraibilità di dette spese.
  Riformula pertanto la risoluzione nei predetti termini (vedi allegato 5).

  Daniele PESCO (M5S) ritiene necessario chiarire meglio il contesto normativo nel quale si inserisce l'atto di indirizzo, sottolineando come il comma 586 della legge di stabilità 2014 preveda che l'Agenzia delle entrate effettui controlli preventivi solo sulle detrazioni per carichi di famiglia, qualora il rimborso conseguente risulti complessivamente superiore a 4.000 euro.

  Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea come, in sede di attuazione della delega Pag. 55per la riforma del sistema fiscale, si dovrà procedere ad una complessiva semplificazione degli adempimenti tributari, che potrà certamente coinvolgere anche le previsioni recate dal predetto comma 586, ma ritiene comunque utile, nelle more di tale processo di semplificazione, fornire al Governo un indirizzo politico chiaro circa la necessità di rivedere tali previsioni, che oggettivamente possono costituire un elemento di aggravio nei confronti dei contribuenti interessati.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come il meccanismo di silenzio-assenso sostanzialmente ipotizzato dalla risoluzione, nel testo riformulato, rischi di risultare poco utile, se non addirittura fonte di discriminazioni tra i contribuenti. Sottolinea, infatti, come, stante il termine di 6 mesi per il completamento dei controlli indicato dalla risoluzione, i contribuenti che per primi saranno oggetto dei controlli si troveranno in una posizione oggettivamente deteriore rispetto a quei contribuenti nei confronti dei quali i controlli saranno avviati nelle vicinanze della scadenza predetto termine, non potendo pertanto essere conclusi tempestivamente. Ritiene invece più opportuno prevedere che il controllo previsto dal comma 586 abbia luogo solo nel primo anno di fruizione delle detrazioni per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, rilevando, del resto, come sia altamente improbabile che in tale ambito si registri un numero significativo di dichiarazioni infedeli.
  Considera altresì sbagliato eliminare l'ipotesi, prevista nel testo originario della risoluzione, di sopprimere completamente il citato comma 586, sul quale ribadisce le perplessità già espresse in occasione della precedente seduta di discussione della risoluzione.

  Girolamo PISANO (M5S) rileva come la risoluzione, limitandosi, per sua natura, a indicare un impegno politico per il Governo, rischi di avere scarsa efficacia, ritenendo invece preferibile approvare un emendamento che intervenga sul dettato del comma 586 della legge di stabilità 2014.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) suggerisce di integrare ulteriormente il testo della risoluzione, nel senso di far riferimento anche alla possibile soppressione del comma 586, ricordando come uno degli obiettivi fondamentali della delega per la riforma del sistema fiscale sia costituito dalla semplificazione del quadro tributario e sottolineando, in tale ambito, come il citato comma 586 possa rappresentare un ulteriore elemento di complicazione per i contribuenti e per le stesse imprese.

  Marco CAUSI (PD), nel ricordare come la risoluzione costituisca un atto di indirizzo e non contenga, pertanto, norme direttamente applicabili, considera comunque molto interessante la disponibilità espressa dal Sottosegretario sulla tematica in discussione.
  Concorda quindi con il deputato Villarosa circa il fatto che uno dei primi passi dell'attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale debba essere costituito dalla semplificazione dell'ordinamento tributario, rilevando come, in quella sede, si potrà certamente intervenire anche sulla previsione del comma 586. Ritiene quindi utile, in tale contesto, che la Commissione approvi un atto di indirizzo politico volto ad orientare tale azione di semplificazione.

  Michele PELILLO, presidente, alla luce degli elementi emersi nel dibattito, suggerisce ai presentatori di riformulare ulteriormente la prima parte dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative per sopprimere, o quanto meno rivedere, la formulazione del comma 586, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione.

  Francesco RIBAUDO (PD) accoglie il suggerimento del Presidente e riformula ulteriormente la propria risoluzione (vedi allegato 6).

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  La Commissione approva la risoluzione, come ulteriormente riformulata, che assume il n. 8-00055.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 2087 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2088, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 16 settembre 2013, sia basato sul modello di accordo in materia predisposto dall'OCSE e risulti in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.
  Al riguardo rileva inoltre come la stipula dell'Accordo costituisca il presupposto per inserire l'Isola di Man tra gli Stati cosiddetti white list, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE. A tale proposito evidenzia come l'Accordo, il quale è quasi identico all'Accordo con il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il cui disegno di legge di ratifica sarà esaminato in sede consultiva dalla Commissione nella stessa seduta odierna, corrisponda all'esigenza di superare i regimi fiscali privilegiati vigenti in alcune Isole britanniche (oltre che nell'Isola di Guernsey e nell'Isola di Man, anche nell'Isola di Jersey), le quali appartengono direttamente alla Corona Britannica e, non facendo parte a tutti gli effetti dell'Unione europea, costituiscono, in sostanza, dei paradisi fiscali nel territorio europeo. In tale contesto segnala quindi di aver domandato per le vie brevi al Sottosegretario di informare la Commissione se esista un analogo accordo anche con il Governo dell'Isola di Jersey, o se siano in corso trattative in merito, trattandosi anche in questo caso di un territorio a regime fiscale privilegiato.
  Sottolinea quindi come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile.
  Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione, anche coattiva, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.
  In tale contesto si specifica che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Pag. 57Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.
  L'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.
  L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.
  Per l'Isola di Man si fa invece riferimento alle imposte sui redditi o sugli utili e all'imposta sul valore aggiunto.
  Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.
  L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.
  In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.
  In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.
  Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.
  Il paragrafo 3 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.
  Il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo poteri sufficienti per ottenere le informazioni.
  In tale ambito la lettera a) prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Inoltre la lettera b) stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà nominale di società di capitali e di persone, fondazioni e Anstalten, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, guardiani e beneficiari di trust; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.
  La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.
  Il paragrafo 5 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto.
  In tale ambito, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, del nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera Pag. 58riceverla e alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione, è necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente ed una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.
  Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta. In tale contesto si prevede, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che la Parte debba informare la Parte richiedente, spiegando la natura delle difficoltà o del rifiuto.
  L'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
  In particolare, il paragrafo 1 regolamenta la possibilità che i rappresentanti della Parte richiedente interroghino persone o esaminino documenti nel territorio della Parte interpellata, previo consenso scritto delle persone interessate.
  I paragrafi 2 e 3 disciplinano invece il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presenzino, previo consenso della Parte interpellata, ad una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate dalla Parte interpellata.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.
  In particolare, il paragrafo 1 contempla i casi in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, o quando le informazioni richieste non avrebbero potuto essere ottenute dalla Parte richiedente in base alla sua legislazione.
  Il paragrafo 2 consente invece di rifiutare le informazioni quando le informazioni siano soggette a legal privilege o qualora esse potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.
  Il paragrafo 3 consente altresì di negare le informazioni se la loro divulgazione è contraria all'ordine pubblico, mentre il paragrafo 5 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.
  Il paragrafo 4 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia.
  L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni.
  In particolare il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute segrete, mentre il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni possono essere comunicate solo alle persone o autorità che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 e sono utilizzate, anche nel corso di udienze pubbliche o in giudizi, solo per le finalità medesime.
  Ai sensi del paragrafo 3 le informazioni non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate dall'articolo 1 dell'Accordo, salvo consenso scritto della Parte interpellata, mentre il paragrafo 4 esclude che esse possano essere comunicate ad altre giurisdizioni.
  L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte Pag. 59richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano straordinari.
  L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano di comune accordo eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. A tal fine il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a far data dalla ricezione dell'ultima notifica di completamento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni.
  In tale contesto il paragrafo 2 specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri tributari.
  L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte.
  In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Daniele PESCO (M5S) esprime una valutazione positiva sul contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, rilevando, tuttavia, come si tratti di un'iniziativa ancora parziale che non risolverà il problema dei regimi fiscali privilegiati, fino a quando esisteranno paradisi fiscali. Ritiene quindi indispensabile un forte impegno, a livello internazionale, per eliminare le gravi lacune ancora sussistenti in merito nella normativa, al fine di prevedere che gli Stati i quali vengono inseriti nella cosiddetta «white list» dei Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia tronchino ogni rapporto con i predetti paradisi fiscali, eliminando in particolare la possibilità di ricorrere ad ogni forma di triangolazione, strumento che consente, attualmente, di eludere la disciplina tributaria.
  Invita quindi il Sottosegretario a esprimere la posizione del Governo in merito a tale importante problematica.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con le considerazioni del deputato Pesco, rilevando, peraltro, come il problema debba essere affrontato a livello internazionale e non possa essere certamente risolto in via unilaterale solo dall'Italia. In tale prospettiva sottolinea come, non a caso, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale recentemente sottoscritti siano redatti nei medesimi termini, in quanto aderiscono al modello di accordo stabilito in sede OCSE, appunto al fine di uniformare a livello mondiale la normativa in materia.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Pag. 60gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando tuttavia come i singoli accordi bilaterali non potranno certamente risolvere da soli il problema dell'evasione e dell'elusione fiscale internazionale, le quali vengono, nella maggior parte dei casi, realizzate attraverso meccanismi di triangolazione che coinvolgono paradisi fiscali.

  Marco CAUSI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come ogni nuovo accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale costituisca un passo avanti positivo nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, nonché un segnale, nei confronti di tutti i contribuenti circa il fatto che ci si sta avviando a definire uno standard legale comune in materia valevole in tutti gli Stati.
  In tale contesto, considera opportuno che la Commissione possa compiere una riflessione complessiva su tale tematica, anche procedendo ad un'apposita audizione del rappresentante del Governo sulla situazione degli accordi stipulati ed alle trattative in materia, anche con riferimento ai rapporti in essere con la Confederazione Elvetica ed in vista del lavoro legislativo che la Commissione dovrà compiere sui provvedimenti in materia di voluntary disclosure.

  Daniele PESCO (M5S) auspica che il Governo informi preventivamente il Parlamento sulle posizioni che intende assumere in materia in occasione degli incontri in sede OCSE o in sede ECOFIN, al fine di garantire la massima trasparenza su tale delicata tematica.

  Michele PELILLO, presidente e relatore, condivide la proposta avanzata dal deputato Causi, invitando il Sottosegretario ad aggiornare la Commissione circa lo stato di fatto delle iniziative governative in materia, in primo luogo per quanto riguarda i rapporti con gli Stati europei.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 2088 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO, presidente e relatore, ribadendo le considerazioni già espresse in riferimento al disegno di legge C. 2087, appena esaminato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, rileva come anche l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato il 16 settembre 2013, di cui il disegno di legge C. 2088 propone la ratifica, sia basato sul modello di accordo in materia predisposto dall'OCSE e risulti in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.
  Anche in questo caso evidenzia come la stipula dell'Accordo costituisca il presupposto per inserire l'Isola di Man tra gli Stati cosiddetti white list, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.
  Sottolinea quindi come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile.
  Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.Pag. 61
  Passando al contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione, anche coattiva, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.
  In tale contesto si specifica che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.
  L'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.
  L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.
  Per l'Isola di Man si fa invece riferimento alle imposte sui redditi o sugli utili e all'imposta sul valore aggiunto.
  Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.
  L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.
  In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.
  In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.
  Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.
  Il paragrafo 3 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.
  Il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo poteri sufficienti per ottenere le informazioni.
  In tale ambito la lettera a) prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Inoltre la lettera b) stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà nominale di società di capitali e di persone, fondazioni e Anstalten, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, guardiani e beneficiari di trust; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.
  La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà Pag. 62di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.
  Il paragrafo 5 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto.
  In tale ambito, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, del nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla e alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione, è necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente ed una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.
  Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta. In tale contesto si prevede, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che la Parte debba informare la Parte richiedente, spiegando la natura delle difficoltà o del rifiuto.
  L'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
  In particolare, il paragrafo 1 regolamenta la possibilità che i rappresentanti della Parte richiedente interroghino persone o esaminino documenti nel territorio della Parte interpellata, previo consenso scritto delle persone interessate.
  I paragrafi 2 e 3 disciplinano invece il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presenzino, previo consenso della Parte interpellata, ad una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate dalla Parte interpellata.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.
  In particolare, il paragrafo 1 contempla i casi in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, o quando le informazioni richieste non avrebbero potuto essere ottenute dalla Parte richiedente in base alla sua legislazione.
  Il paragrafo 2 consente invece di rifiutare le informazioni quando le informazioni siano soggette a legal privilege o qualora esse potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.
  Il paragrafo 3 consente altresì di negare le informazioni se la loro divulgazione è contraria all'ordine pubblico, mentre il paragrafo 5 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.
  Il paragrafo 4 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia.
  L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni.
  In particolare il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute segrete, mentre il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni possono essere comunicate solo alle persone o autorità che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 e sono utilizzate, anche nel corso di udienze pubbliche o in giudizi, solo per le finalità medesime.
  Ai sensi del paragrafo 3 le informazioni non possono essere usate per finalità diverse Pag. 63da quelle indicate dall'articolo 1 dell'Accordo, salvo consenso scritto della Parte interpellata, mentre il paragrafo 4 esclude che esse possano essere comunicate ad altre giurisdizioni.
  L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano straordinari.
  L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano di comune accordo eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. A tal fine il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a far data dalla ricezione dell'ultima notifica di completamento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni.
  In tale contesto il paragrafo 2 specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri tributari.
  L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte.
  In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

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