CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 maggio 2014
234.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 MAGGIO 2014

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.
C. 2344 Ermini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  David ERMINI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca un intervento normativo necessario per evitare che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell'imputato, introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha interamente sostituito il precedente rito contumaciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di processi celebrati in absentia.
  Le nuove disposizioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso, comportando per il giudice l'obbligo di verificare se la dichiarazione di contumacia, nel caso sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un'assenza consapevole Pag. 13dell'imputato o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale sia conseguita la mancata conoscenza del procedimento.
  Non è così qualora sia stata già emessa la sentenza conclusiva del processo in primo grado, perché in tal caso non v’è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri del processo nei confronti dell'irreperibile e la disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto.
  Le norme previgenti si applicano anche ai procedimenti che non si siano ancora conclusi in primo grado, a due condizioni: una – positiva – che alla data di entrata in vigore della nuova legge il giudice abbia già dichiarato la contumacia dell'imputato; l'altra – negativa – che nell'ambito del procedimento non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. In questo modo, mentre per gli imputati irreperibili la nuova disciplina – che rispetto a quella attuale risulta più garantista e rispettosa dei princìpi del «giusto processo» – verrà applicata a tutti i procedimenti non ancora definiti in primo grado, per gli imputati «contumaci» – nei cui confronti la notificazione è avvenuta in forme rispettose della necessaria conoscenza del processo – continueranno ad applicarsi le regole previgenti che peraltro, nei loro confronti, risultano per certi aspetti più favorevoli di quelle nuove.
  La legge n. 67 del 2014 ha mutato in maniera significativa il sistema di controllo della decisione di proseguire il giudizio nonostante la fisica assenza dell'imputato, introducendo anche un rimedio straordinario di competenza della Corte di cassazione, la cosiddetta rescissione del giudicato di condanna, affine al giudizio di revisione oggi affidato alla corte di appello quale giudice del merito. Tali istituti, invero, si innestano nel nuovo procedimento e non sono agevolmente esperibili se il giudizio di primo grado si è conformato ad una disciplina affatto diversa. Per questa ragione, risulta quanto mai opportuno che il nuovo apparato di controllo trovi applicazione soltanto per i procedimenti che già in primo grado si siano interamente svolti secondo le nuove regole.
  La proposta di legge si compone di due articoli.
  L'articolo 1 è volto ad inserire nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, l'articolo 15-bis, recante norme transitorie.
  Il comma 1 prevede che le disposizioni di cui al capo in questione «si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado».
  Il comma 2 dispone che, «in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».
  L'articolo 2 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In considerazione della particolare importanza e della necessaria tempestività dell'intervento normativo, riterrebbe opportuno valutare la possibilità di trasferirne l'esame in sede legislativa.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 aprile 2014.

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  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 26 maggio prossimo e avverte che sullo stesso sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 1).
  Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, invita i relatori ed il Governo ad esprimere il pareri sulle proposte emendative.

  Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL), relatore, anche a nome della correlatrice, onorevole Alessandra Moretti esprime parere favorevole sugli emendamenti Verini 1.3 e Bonafede 1.6, ove riformulati nel senso di prevedere che il periodo di tempo necessario per proporre la domanda di divorzio decorra dalla data di notificazione della domanda di separazione; parere favorevole sull'emendamento Bonafede 1.7; parere favorevole sugli emendamenti Amoddio 1.9 e Locatelli 1.10, ove riformulati come l'emendamento Bonafede 1.7; parere favorevole sugli emendamenti Marzano 1.11, Bonafede 1.12 e 1.13; parere favorevole sugli identici emendamenti Bonafede 2.2 e Verini 2.3, nonché sull'articolo aggiuntivo Zampa 2.01.
  Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Locatelli 1.02 e Marzano 1.03, poiché il tema del divorzio diretto, pur condiviso in linea di principio dai relatori, richiede ulteriori approfondimenti che potranno essere compiuti in vista dell'esame in Assemblea.
  Esprime, infine, parere contrario su tutte le ulteriori proposte emendative.

  Il viceministro Enrico COSTA si rimette alla Commissione, trattandosi di un provvedimento di iniziativa parlamentare sul quale il Governo ha intenzione di intervenire solo per contribuire a risolvere eventuali questioni di carattere tecnico.

  Alessandro PAGANO (NCD) nell'illustrare il proprio emendamento 1.15, sottolinea come la ratio in base alla quale i relatori hanno espresso i pareri sulle proposte emendative appaia contraria al buon senso e non sia assolutamente condivisibile. Fa presente come i dati ISTAT dimostrino che circa il quaranta per cento delle separazioni non si trasformano in un divorzio, sottolineando come moltissimi coniugi preferiscano permanere in uno stato di separazione caratterizzato spesso da rapporti civili e costruttivi. La riduzione del termine per la presentazione della domanda di divorzio ad un solo anno, dunque, non tiene conto di questa realtà sociologica e del fatto che, con un termine più ampio, vi sarebbe comunque la possibilità che intervenga una riconciliazione. Ritiene inoltre inaccettabile che dal testo, quale risulterebbe dall'approvazione degli emendamenti sui quali i relatori hanno dato parere favorevole, venga espunto il riferimento ai figli, senza tenere conto di quanto la separazione dei genitori sia per costoro traumatica e penosa.
  Si appella conclusivamente al buon senso dei relatori e dell'intera Commissione, auspicando che si possa svolgere una riflessione nuova e più ampia sui temi in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento 1.15 Pagano.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.2, 1.1, 1.4 e 1.5, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

  Walter VERINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.3.

  Andrea COLLETTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Bonafede 1.6, del quale è cofirmatario.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Verini 1.3 (nuova formulazione) e Bonafede 1.6 (nuova formulazione) (vedi allegato 2), risultando precluso l'emendamento Bonafede 1.13.

  Donatella FERRANTI, presidente, evidenzia come gli emendamenti Verini 1.3 (nuova formulazione) e Bonafede 1.6 Pag. 15 (nuova formulazione) siano stati approvati dalla Commissione all'unanimità.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.10.

  Walter VERINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Amoddio 1.9, del quale è cofirmatario.

  Alessandro PAGANO (NCD) ritiene che la Commissione dovrebbe riflettere con maggiore attenzione su una eccessiva riduzione del termine per proporre la domanda di divorzio, anche con riferimento alle separazioni consensuali. Un termine più ampio, infatti, garantirebbe maggiormente il coniuge più debole sotto il profilo economico e psicologico.

  Franco VAZIO (PD) dichiara di non condividere l'intervento del collega Pagano.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Bonafede 1.7, Amoddio 1.9 (nuova formulazione) e Locatelli 1.10 (nuova formulazione) (vedi allegato 2), restando preclusi gli emendamenti Zampa 1.8, Pagano 1.20 e Marzano 1.11.

  Alessandro PAGANO (NCD) ritiene che l'emendamento Bonafede 1.12 contenga una precisazione tecnica superflua, in quanto già contenuta nella legge sul divorzio.

  Donatella FERRANTI, presidente, rileva come l'emendamento Bonafede 1.12 costituisca un'utile norma di coordinamento tra la disciplina recata dal provvedimento in esame e la disciplina vigente sul divorzio.

  La Commissione approva l'emendamento Bonafede 1.12 (vedi allegato 2).

  Alessandro PAGANO (NCD) illustra il proprio emendamento 1.16 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando l'importanza di una più approfondita riflessione al fine di tutelare maggiormente il coniuge più debole e i figli, anche nascituri.

  La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.16.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici articoli aggiuntivi Locatelli 1.02 e Marzano 1.03, nonché l'emendamento Zampa 2.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Bonafede 2.2 e Verini 2.3, nonché l'articolo aggiuntivo Zampa 2.01 (vedi allegato 2), risultando precluso l'articolo aggiuntivo Bonafede 2.02.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alla Commissione Affari costituzionali per l'espressione del parere di competenza.

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.50.

5-01809 Colletti: Sulla situazione degli interventi di ristrutturazione del carcere milanese di San Vittore.

  Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Andrea COLLETTI (M5S), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, dalla quale emerge il comportamento gravemente inerte del Governo e del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie.

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5-02616 Cani: Sul carcere di Iglesias.

  Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Emanuele CANI (PD) replicando, ritiene che la risposta fornita dal Governo non sia assolutamente collimante con la situazione reale dell'istituto penitenziario in questione, avendo avuto modo di visitarlo personalmente. Invita il Ministero ad attivarsi per una complessiva riorganizzazione del sistema carcerario in Sardegna, tenendo conto che vi sono carceri, come quello di Iglesias, che non sono idonei ad ospitare esseri umani.

5-02253 Lauricella: Sulla carenza di personale amministrativo degli uffici giudiziari.

  Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giuseppe LAURICELLA (PD) replicando, ritiene che si possa essere soddisfatti dell'impegno assunto dal Governo nell'ambito della risposta fornita. Sottolinea l'importanza di adeguati investimenti, anche in termini di assunzione di personale amministrativo, per rendere più funzionale il servizio giustizia e rendere di conseguenza più attrattivo il nostro Paese per gli investitori stranieri.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

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