CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 maggio 2014
230.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 8 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Aniello FORMISANO.

  La seduta comincia alle 11.35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
C. 2208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marilena FABBRI, relatore, illustra brevemente gli aspetti salienti del provvedimento, su cui il Comitato si è già espresso, in prima lettura, il 26 marzo 2014, e che viene ora esaminato solo limitatamente alle parti modificate dal Senato. Si sofferma dunque, in particolare, sulle modifiche di rilievo per l'attività del Comitato, che riguardano, da un lato, l'introduzione di una disciplina specifica per la durata dei contratti di ricerca – la quale ingenera possibili dubbi di coordinamento con il limite generale di 36 mesi posto all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dal provvedimento in esame – e, dall'altro, l'offerta formativa pubblica in materia di apprendistato, argomento che era stato specificamente oggetto di un'osservazione del Comitato.
  Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere
  «Il Comitato per la legislazione,
  esaminato il disegno di legge n. 2208-B e rilevato che:
   sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
    anche in seguito alle modificazioni introdotte al Senato, il provvedimento ha mantenuto il suo carattere di omogeneità;
   sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
    l'articolo 1, comma 1, alinea, nel testo modificato dal Senato – là dove dichiara, peraltro in un contesto, già introdotto alla Camera, che risulta di dubbia portata normativa, che le modificazioni in materia di contratti di lavoro a termine Pag. 4vengono introdotte “nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro....” – (con implicito riferimento al contenuto del disegno di legge di iniziativa governativa S. 1428), fa uso di una definizione atecnica dello strumento normativo ivi previsto;
  sul piano della corretta formulazione del testo:
   l'articolo 1, comma 1, lettera b-octies) introduce, nell'ambito dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, il nuovo comma 5-bis, il quale consente, per i contratti a termine che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di fissare una durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono, ingenerandosi così un dubbio se tale durata possa derogare o meno al limite massimo di 36 mesi fissato, in via generale, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001;
   nel corso dell'esame presso il Senato è stata modificata una disposizione – articolo 2, comma 1, lettera c) – concernente l'offerta formativa pubblica, la quale era stata oggetto di un'osservazione nel parere del Comitato, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, accolta dalla XI Commissione; nella formulazione introdotta al Senato non si esplicita se la mancanza di un'offerta formativa da parte della regione entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro comporti il venir meno dell'obbligo per il datore di lavoro di avvalersene;
  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:
    all'articolo 1, comma 1, lettera b-octies), per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se la durata dei contratti a termine che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, ivi disciplinati, possa derogare o meno al limite massimo di 36 mesi fissato, in via generale, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001;
    all'articolo 2, comma 1, lettera c), per quanto detto in premessa, valuti la Commissione se sia opportuno integrare la disposizione al fine di chiarire gli effetti derivanti dall'eventuale mancata comunicazione ai datori di lavoro delle modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica in materia di apprendistato».

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.45.