CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 maggio 2014
230.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 15

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 8 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.
Atto n. 89.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Assunta TARTAGLIONE (PD), relatore, osserva come lo schema di decreto legislativo in esame recepisca, ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.
  La direttiva in parola è stata adottata, secondo la cosiddetta tabella di marcia indicata dal Consiglio europeo nel Programma di Stoccolma del 2009, al fine di rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. La stessa si riferisce alla misura B della tabella di marcia e stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all'accusa, da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
  Come si legge nella relazione illustrativa, il nostro ordinamento riconosce rilievo costituzionale al diritto della persona accusata di un reato di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, ai sensi dell'articolo 111, commi primo e terzo. È evidente come il cosiddetto giusto processo non possa prescindere dal diritto della persona accusata di essere tempestivamente Pag. 16informata dei diritti e delle facoltà concesse dall'ordinamento processuale, al fine di comprendere appieno l'addebito e di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa.
  Deve peraltro sottolinearsi come tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto difesa, è garantito in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell'articolo 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
  Le previsioni che il provvedimento in esame si propone di introdurre sono indirizzate a rendere effettivo tale diritto individuale, in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 6, lettera a).
  Tanto premesso, con lo schema di decreto legislativo all'esame si dà attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare il codice di procedura penale e la legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
  Il provvedimento consta di quattro articoli.
  L'articolo 1, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4 ed 8 della direttiva 20l2/13/UE, prevede la modifica degli articoli 293 (lettera a) e 386 (lettera d) del codice di procedura penale, al fine di introdurre nell'ordinamento interno l'obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione, redatta per iscritto, volta ad informare la persona fermata o arrestata (in flagranza di reato o perché destinataria di una misura cautelare custodiale) di un elenco di diritti a lui spettanti.
  Al fine di garantire l'informazione sui diritti e renderne effettivo l'esercizio, si prevede la redazione della comunicazione in forma chiara e precisa e, nel caso in cui il destinatario non conosca la lingua italiana, la traduzione in una lingua a lui comprensibile.
  Allo stesso fine, si introduce l'obbligo di verbalizzazione dell'attività informativa e la sanzione di nullità degli atti successivi, in caso di omessa consegna all'arrestato o al fermato della comunicazione dei diritti per iscritto.
  In attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 della direttiva 2012/13/UE, si interviene modificando l'articolo 369-bis del codice di procedura penale (articolo 1 lettera c), al fine di assicurare all'indagato o all'imputato, che non siano in stato di arresto o fermo, di ricevere prima dell'interrogatorio o, al più tardi, al termine della conclusione delle indagini preliminari, l'informazione sui diritti.
  L'intervento normativo, che incide sull'articolo 369 del codice di procedura penale, è volto ad informare l'indagato e la persona offesa del diritto di conoscere le eventuali modifiche dell'addebito (articolo 1, lettera b).
  L'articolo 2, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 2012/13/UE, interviene apportando una modifica all'articolo 12 della legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
  L'intervento si limita a prevedere che la comunicazione delle informazioni, già indicate dall'articolo 12, avvenga per iscritto.
  L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 prevede un differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo in ragione della necessità di provvedere alla predisposizione dei modelli informativi e di procedere alla relativa traduzione quantomeno nelle lingue più diffuse.

  Andrea COLLETTI (M5S) osserva che lo schema di decreto legislativo si propone di rendere effettivo il diritto all'informazione in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella carta dei diritti Pag. 17fondamentali della Unione Europea e nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
  Consta di quattro articoli ma quello che disciplina aspetti sostanziali è l'articolo 1 che modifica gli articoli 369 e 369-bis del codice di procedura penale, disponendo che all'indagato o all'imputato che non sia in stato di arresto o di fermo, debba essere assicurato di ricevere, prima dell'interrogatorio, o, al più tardi, al termine delle conclusioni delle indagini preliminari, l'informazione sui diritti per iscritto e in maniera chiara. Qualora si tratti di persona straniera che non comprenda l'italiano, detta comunicazione deve essere tradotta per iscritto.
  Di tutte le operazioni suddette deve anche essere redatto apposito verbale. Tutti gli atti successivamente disposti, se manca detta comunicazione o la relativa verbalizzazione, sono nulli.
  Nel provvedimento si fa riferimento, per la eventuale traduzione della comunicazione, al fatto che l'indagato o il fermato non comprendano l'italiano. Tale presupposto ha scarso margine di certezza o di obbiettività e, pertanto, sarebbe più opportuno si facesse riferimento al fatto che l'avente diritto non sia cittadino italiano, a prescindere dal grado di conoscenza della lingua. Ciò anche alla luce della gravissima sanzione comminata (nullità di tutti gli atti successivi).
  Ritiene opportuno, anche, prevedere che al verbale appositamente redatto, sulle operazioni di informazioni svolte sia apposta la sottoscrizione di parte. Ciò al fine di garantire che, almeno pro forma, il soggetto passivo del provvedimento sia stato informato di tutto quanto indicato nel provvedimento.
  All'articolo 7, comma cinque, della direttiva, inoltre, è precisato che tutta la documentazione viene fornita gratuitamente al soggetto passivo del provvedimento laddove invece, per prassi, le copie della documentazione non sono gratuite. Quindi, occorre precisare necessariamente anche questo punto.
  Ultimo ma fondamentale rilievo riguarda la sanzione della nullità per tutti gli atti successivi di cui non vi è traccia nella direttiva, trattandosi, dunque, di un'iniziativa del Governo averla prevista. Il che, se da un lato rende più tutelato colui il quale viene sottoposto a indagini o imputato, si presta a troppo facili abusi del sistema procedurale, soprattutto se si considera che la traduzione della comunicazione, ove manchi, ai sensi della direttiva potrebbe avvenire anche in forma orale mentre nell'atto in esame non viene concessa.

  La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 aprile 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.40.