CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 aprile 2014
225.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 29 aprile 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
C. 2309 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, segnala preliminarmente che il termine di conversione del decreto-legge scadrà il 13 maggio prossimo e che, molto probabilmente, l'avvio della discussione in Assemblea sullo stesso avrà luogo nella seduta di lunedì 5 maggio prossimo. In tale contesto ricorda che, fin dalla giornata di giovedì 24 aprile scorso, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 9 di domani.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 2309, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2014, recante conversione del decreto-legge n. 25 del 2014, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
  In estrema sintesi, il decreto-legge, che si compone di tre soli articoli, consente alla Banca d'Italia, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita (comprehensive assessment) condotto dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari.
  In tale contesto rammenta che l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa, volta a dare vita a un quadro finanziario integrato per salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche.
  Tale sistema di vigilanza bancaria unica è disciplinato da due regolamenti: il regolamento (UE) n. 1024/2013, che conferisce Pag. 20alla Banca centrale europea (BCE) poteri per la vigilanza di tutte le banche della zona euro e il regolamento (UE) n. 1022/2013, che allinea al nuovo assetto della vigilanza bancaria il regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea (EBA).
  Per quanto riguarda in particolare il regolamento n. 1024/2013, esso attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, mantenendo le competenze residue in capo alle autorità nazionali di vigilanza.
  In tale quadro l'avvio del meccanismo di vigilanza unico, con la conseguente assunzione, da parte della Banca centrale europea, a decorrere dal 4 novembre 2014, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento, richiedono preliminarmente una valutazione approfondita degli enti creditizi. Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, dello stesso regolamento, in vista dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 (enti creditizi, società di partecipazione finanziaria), di fornirle tutte le informazioni utili per effettuare tale valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale degli enti creditizi dello Stato membro partecipante.
  La BCE, con una Nota del 23 ottobre 2013, ha reso note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità nazionali competenti, indicando che la predetta valutazione approfondita del sistema bancario si concluderà nell'ottobre 2014, anteriormente all'assunzione dei nuovi compiti di vigilanza nel novembre 2014.
  La valutazione approfondita deve essere effettuata almeno per gli istituti creditizi che – ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento n. 1024/2013 – sono considerati «significativi»: in particolare la valutazione approfondita si applica qualora:
   il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro;
   il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro in cui l'istituto è stabilito supera il 20 per cento (a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro);
   l'ente creditizio è uno dei tre maggiori istituti di uno Stato membro partecipante.

  In base a tali criteri, vengono coinvolti circa 130 enti creditizi di 18 Stati membri, che rappresentano circa l'85 per cento delle attività bancarie dell'area dell'euro.
  La predetta valutazione approfondita si sviluppa in tre fasi complementari:
   analisi dei rischi a fini di vigilanza, che riguarda i fattori di rischio fondamentali insiti nei bilanci bancari (inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento);
   esame della qualità degli attivi, che verifica i bilanci bancari dal lato dell'attivo al 31 dicembre 2013: l'esame comprende le esposizioni creditizie e le esposizioni ai mercati, le posizioni sia in bilancio sia fuori bilancio e le esposizioni nazionali e sull'estero, coprendo tutte le classi di attività (inclusi i prestiti in sofferenza, i prestiti ristrutturati e le esposizioni verso debitori sovrani);
   prova di stress, basata sull'esame della qualità degli attivi e finalizzata ad offrire una visione prospettica della capacità di assorbimento degli shock da parte delle banche in condizioni di stress.

  La citata Nota del 23 ottobre 2013 specifica che la BCE si avvarrà dell'apporto del «gruppo di consulenza gestionale internazionale Oliver Wyman, che fornirà pareri indipendenti sulla metodologia, nonché contribuirà all'impianto e alla realizzazione della valutazione sul piano esecutivo, ivi inclusa l'applicazione delle misure di assicurazione della qualità».
  Quanto alle autorità nazionali competenti, anch'esse potranno ricorrere alla stessa società per ricevere «sostegno nell'organizzazione del progetto a livello nazionale e consulenza sugli aspetti attuativi». Pag. 21Viene altresì sottolineato come le autorità nazionali competenti per condurre la valutazione «si rivolgeranno a esperti del settore privato (consulenti, revisori e/o altri) per ricevere assistenza in relazione a compiti quali l'esame dei fascicoli in loco, analisi e accertamenti».
  Quanto alla tempistica, conclusa la fase di analisi dei rischi, è in fase di svolgimento la seconda fase di esame della qualità degli attivi, che, come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, comprende le attività in cui sono coinvolti i soggetti terzi e tale da comportare la condivisione di informazioni confidenziali.
  Successivamente la BCE, con una Nota del 3 febbraio 2014 («Note on the comprehensive assessment february 2014»), ha evidenziato come l'esame della qualità degli attivi si articoli a sua volta in tre momenti: selezione del portafoglio (da concludersi nel mese di febbraio); esecuzione, ossia l'analisi effettiva del patrimonio (da avviare nel mese di marzo e preceduto dalla raccolta dei dati e dalla convalida della loro integrità); comunicazione dei risultati (nel mese di ottobre 2014).
  In tale sede la BCE ha peraltro specificato che, conclusa la selezione dei portafogli, «le autorità nazionali competenti e le parti terze specializzate di cui queste si avvarranno (revisori, consulenti, esperti di valutazione delle attività) eseguiranno l'analisi dei processi, delle politiche e delle prassi contabili degli istituti bancari, ne esamineranno esposizioni creditizie e accantonamenti e ne valuteranno garanzie e attività immobiliari.
  La BCE ha evidenziato come il generale ricorso a società del settore privato si renda necessario non soltanto data la complessità dell'esercizio, ma anche allo scopo di rafforzarne l'indipendenza e la credibilità»; nella Nota viene altresì sottolineato come «per l'esame della qualità degli attivi e la prova di stress la BCE metterà in campo i propri gruppi di esperti, che parteciperanno e sovrintenderanno alle ispezioni presso le banche locali contribuendo ai riscontri di coerenza dei dati, conducendo analisi comparative sul portafoglio, nonché eseguendo una verifica accurata dei dati e delle ipotesi integrati nei modelli».
  La BCE ha anche fornito alcuni dati statistici fondamentali sulla seconda fase per le 128 banche soggette alla valutazione approfondita. In particolare, l'ammontare totale delle attività ponderate per il rischio relative ai portafogli selezionati per l'esame è stimato in 3,72 mila miliardi di euro, che corrispondono al 58 per cento del totale delle attività ponderate per il rischio delle banche sottoposte all'esercizio. Inoltre, il numero stimato delle posizioni esaminate in media per banca è di 1.250.
  In tale contesto, in merito alla scelta di avvalersi di consulenti per lo svolgimento delle valutazioni sulle banche merita ricordare che nel corso dell'audizione svoltasi il 1o aprile scorso presso la 6a Commissione Finanze del Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, ha affermato che la Banca d'Italia, data la sua tradizione ed esperienza, avrebbe, in linea teorica, potuto scegliere di non avvalersi di parti terze nell'espletamento dell'esercizio, ma che questa scelta si è rivelata non praticabile per due motivi:
   in primo luogo, l'impegno non ha precedenti per profondità ed estensione e comporta un simultaneo, massiccio impiego di risorse esperte mai verificatosi prima; se avesse scelto di operare da sola, non sarebbe riuscita a garantire il rispetto dei tempi previsti e degli standard richiesti;
   in secondo luogo, avrebbe potuto indebolire, agli occhi del mercato e degli investitori, la percezione di imparzialità dell'esercizio; è questa una ragione per la quale anche gli altri Paesi – compresi quelli dotati, come l'Italia, di un adeguato corpo ispettivo – hanno deciso di avvalersi di esperti esterni indipendenti.

  Una diversa decisione, incidendo sulla credibilità dell'esercizio, avrebbe potuto Pag. 22indebolire le banche italiane riflettendosi sulla loro capacità di finanziare l'economia, cruciale per sostenere la ripresa: pertanto, a giudizio della Banca d'Italia, la scelta di ricorrere a parti terze è dettata da motivi di opportunità e necessità operativa.
  Il Capo del Dipartimento ha inoltre specificato che la quantità di risorse esterne da coinvolgere è stata determinata sulla base di un'accurata pianificazione delle attività richieste e dei carichi di lavoro che ne derivano. Al riguardo è stato segnalato come il rilevante impiego di risorse interne alla Banca d'Italia abbia consentito di contenere il ricorso a terze parti, rispetto ad altre realtà europee. Per quanto specificamente attiene alla fase dell’Asset Quality Review, l'apporto dei revisori esterni è di circa un terzo (65 professionisti) delle risorse impiegate dalla Banca d'Italia (180 circa); per l'intero progetto, il numero di dipendenti della Banca d'Italia complessivamente mobilitati si ragguaglia a oltre 250; il numero complessivo delle terze parti non è al momento quantificabile, in quanto dipenderà dal numero di esperti immobiliari necessari per la redazione delle perizie (ad oggi previste in circa 18.000).
  Passando al contenuto specifico del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, consente alla Banca d'Italia, quale autorità nazionale competente, di avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, ai fini del sopra descritto esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE.
  La Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa che la nozione di soggetti terzi di elevata professionalità si riferisce a «consulenti (ad esempio revisori contabili e valutatori)».
  La consulenza dei soggetti terzi avrà ad oggetto l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari, previste dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
  In merito al contenuto di tali disposizioni rammenta che:
   l'articolo 51 (Vigilanza informativa sulle banche) impone alle banche di trasmettere alla Banca d'Italia i bilanci, inviare le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto, nonché comunicare le informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   l'articolo 54 (Vigilanza ispettiva sulle banche), consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l'esibizione di documenti e atti, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite in detto Stato;
   l'articolo 66 (Vigilanza informativa sui gruppi bancari), consente, tra l'altro, alla Banca d'Italia di richiedere ad alcuni soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile per l'esercizio di tale vigilanza;
   l'articolo 68 (Vigilanza ispettiva sui gruppi bancari), consente, tra l'altro, alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i predetti soggetti stabiliti in detto Stato.

  Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato anche da esponenti del gruppo M5S, il comma 1-bis, il quale stabilisce che i suddetti consulenti in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. La disposizione specifica che qualora, nel corso del mandato loro affidato, dovessero insorgere situazioni di Pag. 23conflitto di interessi, i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico.
  In merito alla selezione dei consulenti segnala come la Banca d'Italia abbia pubblicato un bando con procedura accelerata per la conclusione di un Accordo Quadro per l'acquisizione di servizi di supporto all'attività di Analisi della Qualità degli attivi a livello nazionale nell'ambito della valutazione approfondita dei gruppi bancari da effettuare in vista dell'avvio del meccanismo di vigilanza unico presso la BCE. Nei bandi di gara la stipula dei contratti è necessariamente subordinata al superamento dei limiti normativi in materia di partecipazione dei soggetti terzi alle verifiche ispettive e di segreto d'ufficio.
  I servizi di supporto oggetto dell'Accordo quadro saranno forniti indicativamente nel periodo marzo – luglio 2014 e potranno essere svolti anche al di fuori dell'Italia. L'affidamento di un accordo quadro prevede al massimo cinque operatori economici che soddisfano specifici requisiti. Il valore stimato per l'intera durata dell'accordo quadro è di 7 milioni di euro. Gli operatori economici non potranno essere affidatari degli appalti specifici relativi ai gruppi bancari nei confronti dei quali si trovano nelle situazioni di conflitto d'interesse specificate nel disciplinare di gara.
  Nel corso della predetta audizione svolta il 1o aprile scorso presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, ha reso noto che la gara per i servizi di «revisione» a supporto all’Asset Quality Review si è conclusa; a seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 25 gli accordi quadro e gli appalti sono stati stipulati con le società aggiudicatarie e i professionisti designati sono stati 12 aggregati ai team ispettivi. La gara per la selezione degli esperti di valutazione degli immobili è in corso.
  Il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria ha altresì precisato che nella selezione delle società per la revisione della qualità degli attivi è stata posta la dovuta attenzione a evitare potenziali conflitti di interesse. Tali società sono – per ciascuna delle 25 banche coinvolte – diverse da quelle che ne certificano i bilanci; gli esperti di valutazione immobiliari sono diversi da quelli che le banche utilizzano stabilmente per svolgere le perizie sugli immobili ricevuti in garanzia dai debitori. Non vi è, quindi, il timore da taluno avanzato che l'uso di esperti esterni possa tradursi in un circolo vizioso.
  Ai sensi del comma 2, tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita sono coperti da segreto d'ufficio ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del TUB.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 7 del TUB, dedicato al segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità, stabilisce al comma 1 che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni (a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). Esso prevede altresì l'inopponibilità del segreto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
  Sempre in tema di segreto d'ufficio, il comma 3 prescrive l'obbligo per i soggetti terzi in parola di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza. Nel corso dell'esame al Senato il riferimento all'attività di vigilanza è stato sostituito con il riferimento all'attività di cui al comma 1.
  La disposizione ricalca quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, del TUB con riferimento ai dipendenti della Banca d'Italia, i quali, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali aventi Pag. 24l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.
  Il comma 4 prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le modalità di condivisione delle informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anche in deroga a quanto disposto sul segreto d'ufficio dal già citato articolo 7 del TUB.
  L'articolo 2 del decreto-legge reca una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala al riguardo come secondo la Relazione tecnica, gli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in circa 25 milioni di euro, saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia, in virtù della autonomia di bilancio e finanziaria dell'Istituto, e come pertanto l'attuazione del provvedimento non comporterà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva preliminarmente come il suo gruppo, pur comprendendo i limiti temporali posti all'esame del provvedimento, avrebbe ritenuto utile disporre di più spazio per approfondire i contenuti del decreto- legge.
  Passando quindi a taluni profili di merito, evidenzia, rispetto alle due modalità previste per l'individuazione dei soggetti terzi ai quali attribuire le attività di vigilanza, ossia attraverso procedure di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto a soggetti selezionati dalla Banca Centrale Europea, come sarebbe stato preferibile prevedere la sola modalità di selezione con bandi di gara pubblici, sottolineando come le attività oggetto delle suddette procedure di selezione coinvolgano direttamente l'indipendenza e l'autonomia della Banca d'Italia.
  Inoltre, con riguardo alla norma del comma 1-bis dell'articolo 1, la quale prevede la decadenza dall'incarico di consulenza per i soggetti terzi che si trovino in situazione di conflitto di interessi con l'esercizio di tale attività, evidenzia come tale previsione, non contenendo alcuna casistica alla quale fare riferimento, rischi di essere concretamente inattuabile.
  Ritiene altresì che le argomentazioni addotte dal Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia nel corso della sua audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, secondo cui la scelta di avvalersi di parti terze per l'espletamento dell'esercizio della valutazione approfondita sulle banche sarebbe motivata dall'esigenza di non indebolire, agli occhi del mercato e degli investitori, la percezione di imparzialità dell'esercizio di vigilanza da parte della stessa Banca, siano inaccettabili, anche alla luce del fatto che recentemente la maggioranza e il Governo hanno giustificato la discutibile operazione di rivalutazione delle quote di partecipazione della Banca d'Italia disposta dal decreto-legge n. 133 del 2013 proprio con la necessità di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della medesima Banca.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come il comma 1-bis dell'articolo 1, il quale reca una norma in materia di eventuali conflitti d'interesse in capo ai soggetti terzi consulenti, sia stato inserito nel testo a seguito dell'approvazione al Senato di un emendamento sottoscritto dal gruppo M5S.

  Giovanni PAGLIA (SEL) domanda se sia corretta, come ritiene, l'interpretazione in base alla quale il decreto-legge autorizza la Banca d'Italia ad avvalersi di soggetti terzi esclusivamente nell'ambito delle attività di vigilanza da svolgersi ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE ai sensi del regolamento dell'Unione europea n. 1024 del 2013. Chiede altresì un chiarimento in relazione al fatto che la Banca d'Italia abbia già avviato una procedura di selezione per la conclusione di un Accordo Quadro per l'acquisizione di servizi di supporto a tali attività di vigilanza informativa e ispettiva.

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  Michele PELILLO (PD), relatore, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Villarosa, precisa come la Nota emanata dalla Banca centrale europea il 23 ottobre 2013, in combinato disposto con il regolamento n. 1024 del 2013, indichi che le autorità nazionali di vigilanza potranno avvalersi, come la stessa BCE, del gruppo di consulenza internazionale Oliver Wyman, nonché rivolgersi ad esperti del settore privato, in relazione alle attività di vigilanza da loro svolte, ma come tali indicazioni costituiscano una facoltà, e non un obbligo, per le stesse autorità di vigilanza nazionali.
  Per quanto riguarda la problematica degli eventuali conflitti d'interesse in capo ai soggetti terzi consulenti, sottolinea come, nel corso della sua audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia abbia affermato che la stessa Banca d'Italia, nel corso della selezione dei consulenti, ha posto la massima attenzione ad evitare potenziali conflitti d'interesse. In particolare, in quella sede si è chiarito che le società di consulenza sono, per ciascuna delle 25 banche coinvolte, diverse da quelle che ne certificano i bilanci e che gli esperti di valutazione immobiliare sono, a loro volta, diversi da quelli che le banche utilizzano per svolgere le perizie sugli immobili ricevuti in garanzia dai debitori.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come, a fronte dell'unico emendamento approvato al Senato, il gruppo del Movimento 5 Stelle avesse presentato numerose altre proposte emendative, volte a precisare ancora meglio tale aspetto del decreto-legge.

  Marco CAUSI (PD sottolinea come la Banca d'Italia, nella predisposizione del bando di gara per la selezione dei soggetti terzi consulenti, abbia inserito clausole molto stringenti, basate su parametri oggettivi, volte ad evitare la sussistenza di conflitti d'interesse in capo ai soggetti selezionati. In tale contesto ritiene che la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2, la quale interviene a sua volta su tale materia, non sarebbe stata, a rigore, indispensabile.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI condivide l'affermazione del deputato Causi, sottolineando come, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento al Senato, il Governo, al fine di venire incontro alla sensibilità emersa al riguardo in seno alla Commissione Finanze e Tesoro, abbia espresso parere favorevole su un emendamento volto a inserire nell'articolo 1 del decreto-legge il comma 1-bis, il quale contiene una specifica previsione in materia di conflitti d'interesse dei soggetti terzi chiamati a collaborare all'attività di vigilanza, sebbene tale norma avrebbe potuto ritenersi superflua, in considerazione delle cautele già approntate sotto questo profilo dalla Banca d'Italia nel bando di gara per la selezione dei consulenti.
  Per quanto riguarda invece la procedura di selezione dei predetti soggetti terzi, rileva come essa sia già stata avviata dalla Banca d'Italia, subordinatamente all'emanazione del decreto-legge in esame.

  Daniele PESCO (M5S) esprime perplessità in merito al comma 3 dell'articolo 1, il quale prescrive l'obbligo, per i soggetti terzi, di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza. Ritiene infatti opportuno introdurre nella norma l'obbligo, o quantomeno la possibilità, per i soggetti terzi che vengano a conoscenza di irregolarità, di informarne l'autorità giudiziaria, oltre che il Governatore della Banca d'Italia, qualora tali irregolarità assumano la veste di reato, come previsto del resto per qualunque cittadino che sia a conoscenza di reati.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, sottolinea come i soggetti che svolgono attività Pag. 26di vigilanza sulle banche non possano essere equiparati a privati cittadini, ma rivestano, nella loro funzione, il ruolo di pubblici ufficiali.

  Renzo CARELLA (PD) ritiene che, qualora i soggetti terzi cui saranno affidate le attività di vigilanza siano equiparati a pubblici ufficiali, essi siano tenuti a riferire all'Autorità giudiziaria le notizie di reato di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento del loro incarico; qualora invece essi debbano essere considerati solo come consulenti, sarebbero tenuti a riferire tali notizie solo al soggetto che ha attribuito loro l'incarico consulenziale.

  Michele PELILLO (PD), relatore, con riferimento al rilievo del deputato Pesco, evidenzia come la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1, in base alla quale i soggetti terzi devono riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività, riprenda quasi letteralmente il disposto dell'articolo 7, comma 2, del Testo unico bancario, ai sensi del quale i dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate anche quando assumono la veste di reati. Pertanto, qualora si intendesse innovare tale aspetto della disciplina bancaria, occorrerebbe intervenire sul testo del predetto TUB.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in relazione alle considerazioni del relatore, sottolinea come le citate previsioni del comma 2 dell'articolo 7 del TUB debbano essere lette in combinato disposto con la norma del comma 1 del medesimo articolo 7, il quale stabilisce che tutte le notizie, informazioni e dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza, devono essere poste a disposizione del Ministro dell'economia e delle finanze, nella sua veste di Presidente del CICR.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in merito ai rilievi del deputato Villarosa, rileva come, nel corso dell'esame al Senato, fossero state avanzate perplessità circa il fatto che le informazioni acquisite nel corso della valutazione approfondita sulle banche prevista dal comma 1 dell'articolo 1 siano condivise anche con il Ministero dell'economia e delle finanze, ma come tali perplessità siano state fugate a seguito dell'audizione del Capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia. Precisa, inoltre, che i soggetti terzi consulenti non svolgeranno, comunque, la loro attività da soli, ma saranno inseriti in team di cui faranno sempre parte anche funzionari della Banca d'Italia.

  Daniele PESCO (M5S) considera opportuno comprendere quale sia la posizione di tutte le forze politiche rispetto al coinvolgimento dell'autorità giudiziaria qualora emergano profili di reato nel corso dell'attività di vigilanza cui saranno chiamati i soggetti terzi, ricordando che anche nel recente passato diversi operatori bancari siano incorsi in vicende di rilievo penale, quale quella che ha coinvolto il gruppo Monte dei Paschi di Siena.
  In tale contesto ribadisce la propria convinzione circa la necessità di prevedere l'obbligo, per i soggetti terzi coinvolti nelle attività di vigilanza, di comunicare le informazioni relative a irregolarità integranti ipotesi di reato anche all'autorità giudiziaria, oltre che al Governatore della Banca d'Italia.

  Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno chiarire, al fine di evitare ogni strumentalizzazione di tipo politico, come la disciplina vigente, che ha trovato sempre puntuale applicazione, comprese le recenti vicende relative al gruppo MPS, non esima in alcun modo il Governatore della Banca d'Italia dal trasmettere all'Autorità giudiziaria le notizie di reato acquisite dai funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio della loro attività ispettiva. Pertanto, la ratio della richiamata previsione di cui all'articolo 7, comma 2, del TUB, secondo Pag. 27cui i dipendenti della Banca d'Italia hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al medesimo Governatore, è quella di evitare la diffusione di notizie che, se non coordinate con provvedimenti di natura strutturale adottate dalla stessa Banca d'Italia, potrebbero pregiudicare la stabilità delle banche oggetto dell'attività di vigilanza, creando fenomeni di panico nel mercato e tra i risparmiatori, in evidente contrasto con gli interessi pubblici tutelati dalla disciplina in materia. Non crede inoltre che il provvedimento in esame costituisca la sede per intervenire sulla normativa del TUB, ricordando, peraltro, che la vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia costituisce uno degli elementi di eccellenza dell'assetto normativo italiano sul settore bancario.
  Concorda, quindi, con le considerazioni espresse dal Capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, in occasione della sua audizione al Senato, circa il fatto che la rinuncia, da parte della Banca d'Italia, ad avvalersi di soggetti terzi nell'espletamento dell'esercizio di valutazione approfondita sulle banche, potrebbe suscitare, in altri Paesi dell'UE, dubbi sull'assoluta imparzialità di tale valutazione da parte delle Autorità italiane, le quali potrebbero essere sospettate impropriamente di voler rappresentare alla BCE un quadro del sistema bancario nazionale migliore di quello reale. Considera pertanto del tutto opportune le previsioni contenute nel decreto-legge.

  Carla RUOCCO (M5S) nel contesto dell'esame del provvedimento considera opportuno sollecitare l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione della proposta di legge C. 1123, presentata dal suo gruppo, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto finanziario della banca Monte dei Paschi di Siena.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 9 della giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.