CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 aprile 2014
218.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 15 aprile 2014. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. – Intervengono il viceministro della giustizia, Enrico Costa, e il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.
C. 2215 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente e relatore per la XII Commissione, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Avverte che sono stati presentati circa 200 tra emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato) riferiti al testo del decreto-legge n. 36 del 2014, alcuni dei quali presentano profili di inammissibilità. In proposito, ricordo che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai Pag. 18fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite a decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  Ricorda inoltre che nella seduta del 28 febbraio 2007 della Giunta del regolamento, il presidente della Camera, in relazione al regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, ha ricordato che «costituisce prassi consolidata quella di non ritenere ammissibili emendamenti che si pongano in contrasto con la legge n. 400 del 1988 e in particolare emendamenti che contengano deleghe legislative o vi incidano o si presentino privi del carattere di omogeneità».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012, nonché da ultimo della lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere del 27 dicembre 2013.
  Alla luce di quanto testé detto, sono da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: 3.16 D'Incecco, volto ad estendere la disciplina per i farmaci off-label ai farmaci orfani; 3.20 Lorefice, volto a sopprimere l'AIFA, trasferendo le relative funzioni al Ministero della salute; 3.02 Grillo, volto ad intervenire sulla disciplina dei farmaci generici; 3.01 Mario Borghese, che mira ad escludere tutti gli emoderivati dai meccanismi di contenimento della spesa.

  Donatella FERRANTI, presidente della II Commissione e relatore per la II Commissione, osserva come vi siano taluni emendamenti, talvolta riconducibili al medesimo Gruppo, che forse avrebbero bisogno di essere tra loro coordinati al fine di renderli espressivi di una ratio univoca. Altri emendamenti, invece, pongono delle questioni tecniche che richiederebbero dei chiarimenti come, ad esempio, gli identici emendamenti Lenzi 1.4, Lorefice 1.23 e Daniele Farina 1.514.

  Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 1.514, con il quale intende risolvere una questione sollevata nel corso delle audizioni anche dalla FederSerD. Evidenzia, in particolare, come nella tabella I, al punto 6), si indichino «i tetraidrocannabinoidi, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano a essi riconducibili per struttura chimica o per effetti farmacologico tossico». Rileva quindi, come questa formulazione possa ingenerare confusione, in quanto l'indicazione dei tetraidrocannabinoidi potrebbe far ritenere che all'interno della fattispecie e, quindi, nella tabella I, ancorché nelle tabellazioni non sia previsto, rientri la cannabis. L'emendamento in questione, dunque, è volto ad evitare questo problema interpretativo.

  Donatella FERRANTI, presidente della II Commissione e relatore per la II Commissione, chiede quindi dei chiarimenti sull'emendamento Gigli 1.563 che, all'articolo 1, comma 3, capoverso «Art. 14», numero 1), sostanzialmente sopprime la parola «notevole» ed introduce il concetto di «emivita», nonché sugli identici emendamenti Lenzi 1.7, Cecconi 1.27, Nicchi 1.516 e Chiarelli 1.579, che, con diverse formulazioni, sono anch'essi volti a sopprimere la parola «notevole».

  Gian Luigi GIGLI (PI) tiene a precisare, in merito all'emendamento 1.563 a sua prima firma, che la ratio si basa esclusivamente su ragioni di ordine farmacologico, poiché i farmaci che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica sono proprio quelli a emivita breve e media. Tale parametro farmacocinetico, che indica il tempo richiesto per ridurre del 50 per cento la quantità di un farmaco nel sangue, è scientificamente più misurabile rispetto all'aggettivo «notevole».

  Maria AMATO (PD) ritiene che la formulazione dell'emendamento Gigli 1.563 Pag. 19sia preferibile anche rispetto alla proposta emendativa 1.7, di cui è firmataria, volta a sopprimere la parola «notevole». Il suo gruppo sarebbe quindi disponibile anche a ritirarlo, ove si accogliesse l'emendamento 1.563.

  Paola BINETTI (PI), illustrando nel complesso gli emendamenti presentati dal suo gruppo, fa presente che i medesimi si basano sul principio di tenere nettamente distinti i tre diversi approcci biochimici alla cannabis, che va considerata in modo più severo se si tratta della versione potenziata, e meno rigido se si tratta della cannabis naturale; i suoi emendamenti, infine, tengono ferma la fruibilità della cannabis quale sostanza terapeutica.

  Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.526, con il quale intende prevedere che nella tabella II debbano essere indicati non la cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti, bensì la cannabis con principio attivo (THC) superiore allo 0,5 ed i prodotti da essa ottenuti. In questo modo la disciplina in questione sarà applicabile alla cannabis in generale, sia indica che sativa, ma con esclusione delle ipotesi in cui vi sia una quantità minima di principio attivo.

  Daniele FARINA (SEL) rileva come in effetti il riferimento alla cannabis indica sia fuorviante. Ricorda che comunque i relatori hanno presentato l'emendamento 1.49, volto ad escludere l'applicazione della normativa alla canapa coltivata per la produzione di fibre o altri usi industriali.

  Gian Luigi GIGLI (PI) fa presente che la finalità principale delle proposte emendative del suo gruppo è quella di evitare un alto contenuto di THC, ponendo l'accento sul principio terapeutico del cannabidiolo.

  Donata LENZI (PD), in merito all'emendamento 1.8 su cui sono stati chiesti chiarimenti dalla presidenza, dopo aver svolto alcune verifiche, ritiene che possa essere riformulato, nel senso di aggiungere alla fine del comma 2 dell'articolo 43 del TU stupefacenti, modificato dal comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge, le seguenti parole: «anche quando la prescrizione è fatta per la terapia della dipendenza da oppiacei».

  Donatella FERRANTI, presidente della II Commissione e relatore per la II Commissione, avverte che il Governo ha comunicato che presenterà oggi un emendamento volto ad incidere sull'articolo 73, comma 5, del Testo unico sugli stupefacenti e che quando tale emendamento sarà presentato, sarà anche fissato un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

  Il sottosegretario Enrico COSTA precisa come il preannunciato emendamento del Governo intenda incidere sulla pena prevista per i fatti di lieve entità di cui al citato articolo 73, comma 5, che il recente decreto Cancellieri ha trasformato in una fattispecie autonoma di reato. Mentre attualmente la norma prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni, con tale emendamento la pena verrebbe ridotta alla reclusione da 6 mesi a 4 anni.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che il Governo muova da un presupposto non condivisibile, non essendo assolutamente possibile parificare il trattamento delle sostanze previste dalle tabelle I e II e trattare allo stesso modo, ad esempio, il piccolo spaccio di cocaina e cannabis.

  Il sottosegretario Enrico COSTA dichiara di comprendere la valutazione politica del deputato Ferraresi. Sottolinea, tuttavia, come la sentenza della Corte costituzionale non sia intervenuta sul comma 5 dell'articolo 73, bensì sul comma 1 del medesimo articolo, con conseguente reviviscenza della legge Jervolino-Vassalli e come, dopo l'intervento del decreto Cancellieri, la punibilità dei fatti in questione sia indifferenziata. L'emendamento che il Governo intende presentare, pertanto, si limiterebbe a rimodulare le pene.

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  Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di non condividere assolutamente l'intervento del rappresentante del Governo e spiega le ragioni per le quali la legge Jervolino-Vassalli differenziava in generale la punibilità. Insiste, quindi, sulla necessità di differenziare la punibilità anche per i fatti di lieve entità.

  Il sottosegretario Enrico COSTA ritiene che quelle del deputato Ferraresi siano delle valutazioni politiche e non tecniche.

  Daniele FARINA (SEL) nel respingere con fermezza le argomentazioni addotte dal viceministro Costa, osserva come sia di tutta evidenza che le valutazioni del collega Ferraresi non siano affatto politiche.

  Pierpaolo VARGIU, presidente e relatore per la XII Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 10.

  La seduta termina alle 14.40.

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