CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 14 aprile 2014
217.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE REFERENTE

  Lunedì 14 aprile 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 19.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che in data 11 aprile ha cessato di fare parte della Commissione il deputato Umberto Bossi ed è tornato a farne parte il deputato Massimiliano Fedriga.

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
C. 2208 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile 2014.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che sono state presentate circa 320 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
  Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale Pag. 20n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Osserva che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge.
  Rileva che il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».
  Da ultimo, ricorda che il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  In tale contesto, osserva che la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei predetti criteri, fa presente che sono dunque da considerarsi inammissibili le proposte emendative che, pur intervenendo sulla disciplina dei contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente, non incidono sugli istituti considerati dal decreto e, in particolare, sul contratto di lavoro a tempo determinato e sul contratto di apprendistato. Analogamente sono ritenute inammissibili disposizioni di carattere previdenziale, fiscale o di finanziamento di interventi sociali, qualora non siano direttamente riferibili alle misure oggetto del decreto.Pag. 21
  Fa presente che devono, pertanto ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente attinenti a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Sibilia 1.4, che reca disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate;
   Rizzetto 1.23, che recano disposizioni per il finanziamento degli asili nido;
   Rizzetto 1.24, che rimodula le aliquote contributive per favorire il reinserimento delle lavoratrici madri;
   Cominardi 1.25, 1.26, 1.27 e Di Lello 1.01, che intervengono sulla disciplina del lavoro a progetto;
   Rostellato 1.62, 1.63 e 1.64, che intervengono sulla disciplina del periodo di prova del contratto a tempo indeterminato
   Rizzetto 1.104, che introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che comportino un incremento occupazionale netto;
   Coscia 1.135, che proroga di un anno i contratti a tempo determinato degli asili nodo e delle scuole dell'infanzia comunali;
   Schullian 1.175, che introduce deroghe all'orario massimo di lavoro per specifiche attività;
   Schullian 1.176, che interviene sulla disciplina di lavoro accessorio;
   Baldelli 1.193, che interviene in materia di vigilanza sulle politiche formative dei fondi interprofessionali degli enti bilaterali;
   Tinagli 1.02, che introduce il contratto a tempo indeterminato a protezione crescente;
   Polverini 2.90, che detta norme in materia di tirocini non curriculari;
   Polverini 2.92, che interviene sui criteri per l'iscrizione dei ruoli dei mediatori, inserendo la possibilità di essere titolare di un contratto di apprendistato professionalizzante;
   Arlotti 2.01, che equipara la contribuzione relativa alle attività lavorative svolte da studenti minorenni nel periodo delle vacanze estive a quella prevista per gli apprendisti;
   Fedriga 2.02 e 2.03, che prevedono una riduzione dell'IRPEF per l'assunzione, rispettivamente, di lavoratori con meno di 30 anni e più di 50 anni di età;
   Marzana 2.04, che disciplina la possibilità per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori di svolgere esperienze professionali all'interno dei catasti;
   Bechis 3.4, che fissa un termine per l'adozione del decreto ministeriale che definisce il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro;
   Bechis 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, che rivedono il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego;
   Fedriga 3.01, che prevede il riordino della normativa sui centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro;
   Luigi Di Maio 4.39, volto a prevedere che anche i consulenti del lavoro possano depositare i bilanci in via telematica;
   Senaldi 4.01, che introduce semplificazioni in materia di acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata;
   Schullian 4.02, che interviene in materia di sanzioni per il contrasto al lavoro sommerso;
   Fedriga 4.03, che introduce l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito ai fini IRPEF e delle relative addizionali, pari al 10 per cento, a favore delle imprese che impiegano un massimo di 5 lavoratori con un fatturato annuo massimo di 250.000 euro;Pag. 22
   Rizzetto 4.04, Rostellato 5.02 e 5.04, che modificano la disciplina del decreto-legge n. 76 del 2013, in materia di incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani e di borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano;
   Rizzetto 5.01, che sopprime l'articolo 1 del decreto-legge n. 76 nel 2013, recante incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani;
   Della Valle 5.05, che aggiunge la professione di estetista all'elenco delle attività per le quali è consentita per il personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro;
   Mucci 5.06, in materia di promozione di percorsi formativi e di tirocinio nel settore turistico;
   Mucci 5.07, che rese disposizioni in materia di imprese start up nel settore turistico;
   Rizzetto 5.08, che prevede la soppressione della Società Italia Lavoro.

  Preso atto delle richieste anticipate dai componenti della Commissione di una nuova valutazione circa l'ammissibilità di talune proposte emendative, chiede che eventuali istanze in tal senso vengano presentate alla presidenza entro le ore 20 della giornata odierna.
  Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.15.

Pag. 23