CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 aprile 2014
214.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 33

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 9 aprile 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla proiezione dell'Italia e dell'Europa nei nuovi scenari geopolitici. Priorità strategiche e di sicurezza.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricorda che lo scorso 8 ottobre la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla proiezione dell'Italia e dell'Europa nei nuovi scenari geopolitici. Priorità strategiche e di sicurezza. Successivamente nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 5 marzo scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine al 31 luglio 2014. Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 aprile 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, comunica che l'onorevole Massimiliano Fedriga è entrato a far parte della Commissione per il gruppo della Lega Nord e Autonomie, in sostituzione del collega Umberto Bossi.

Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo.
Atto n. 88.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Laura GARAVINI (PD), relatore, rileva che la relazione all'esame della Commissione dà conto della conclusione delle intese raggiunte con gli altri ventisette Stati membri dell'Unione europea al fine di garantire le condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo degli italiani residenti in tali Paesi nella prossima elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Alla relazione sono allegati i testi delle intese con i ventisette paesi. Osserva che le intese con gli altri Paesi membri della UE, sottoposte all'esame della Commissione Affari esteri, sono espressamente previste dall'articolo 25 della legge n. 18 del 1979 ed hanno lo scopo di garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto, il 23 e il 24 maggio prossimi, degli elettori italiani che risiedano presso uno dei Paesi dell'Unione europea. Fa presente, peraltro, che la normativa del 1979 è stata parzialmente novellata dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, che – in attuazione della direttiva comunitaria n. 109 del 1993, ha ribadito Pag. 34la possibilità per i cittadini italiani residenti o comunque presenti per motivi di studio o di lavoro negli Stati membri dell'Unione di non avvalersi del diritto di partecipare alla elezione dei rappresentanti dello Stato di residenza e di optare per la partecipazione all'elezione dei rappresentanti dell'Italia, esprimendo il proprio voto nel paese estero di residenza.
  Sottolinea che i princìpi che tali intese devono garantire sono la segretezza e la libertà del voto; la parità fra i partiti politici italiani; l'assenza di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda o alle operazioni elettorali; la libertà di riunione e di propaganda politica. Fa presente, inoltre, che devono essere garantiti: l'approntamento, se necessario, di sezioni elettorali anche fuori dai locali delle sedi di rappresentanze diplomatico-consolari; applicazione della legislazione italiana all'interno delle sezioni elettorali, al vigilanza esterna della polizia locale, la possibilità di affiggere manifesti di propaganda almeno 48 ore prima del giorno della votazione.
  Rileva che l'articolo 7, comma 3, della richiamata legge n. 18, prevede inoltre che la data e l'orario della votazione siano determinate dal Ministro dell'interno, previe intese con i Paesi ospitanti concluse dal Ministero degli affari esteri. Osserva che la norma citata prevede, per ciascuna consultazione elettorale, la seguente procedura, in verità piuttosto complessa ed articolata: 1. il Governo italiano dovrà raggiungere intese con quelli di ciascun Paese dell'Unione e tali intese dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi a quello italiano; 2. il Governo, sentito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, accerta che si siano verificate le condizioni previste dalla legge e conseguentemente autorizza il Ministro degli Affari esteri a procedere alla fase successiva; 3. il Ministro degli Affari esteri, a seguito dell'autorizzazione ricevuta, emanerà un comunicato attestante, per ciascun Paese dell'Unione, che sono state raggiunte le intese. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale comunicato è condizione necessaria all'esercizio del diritto di voto nel territorio degli altri Stati; 4. successivamente il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese citate.
  Osserva che da quanto sin qui detto, emerge dunque come per il cittadino italiano residente in altro Paese membro dell'Unione, che voglia esercitare il suo diritto di voto nel Paese di residenza, si ponga la seguente alternativa: a) ai sensi delle norme sulla cittadinanza dell'Unione, il cittadino residente in altro Stato membro ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto nel comune di residenza. A tal fine deve presentare al sindaco di quel comune domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta presso lo stesso comune. In questo caso l'elettore voterà per i rappresentanti al Parlamento europeo del Paese in cui risiede; b) chi non intenda avvalersi della predetta facoltà può votare per l'elezione di rappresentanti italiani al Parlamento europeo in sezioni elettorali appositamente istituite nel Paese di residenza. Come nel passato, questa seconda facoltà riguarda anche i cittadini che si trovino in altro Stato membro per ragioni di lavoro o di studio, e che facciano pervenire nei termini stabiliti apposita domanda al consolato competente. Le intese in esame si riferiscono evidentemente solo a questa seconda ipotesi.
  Fa notare che quasi tutti gli Stati membri si sono limitati ad accettare le condizioni indicate nella Nota verbale di parte italiana, sempre compatibilmente con le legislazioni nazionali, mentre alcuni hanno posto alcune condizioni ulteriori. In particolare, il Belgio ha raccomandato di evitare manifestazioni pubbliche in luoghi prossimi alle sezioni ed ha chiesto che non vengano utilizzati i media pubblici per la propaganda elettorale. La Lettonia non ha consentito l'istituzione di sezioni elettorali fuori dalle sedi diplomatico-consolari ed ha richiesto che la propaganda elettorale Pag. 35radiotelevisiva dei candidati italiani sia trasmessa in lingua lettone con sottotitoli italiani; la Lettonia permette inoltre manifestazioni e riunioni politiche soltanto previa autorizzazione. Il Lussemburgo ha raccomandato che la campagna informativa dell'Ambasciata italiana per il voto dei cittadini residenti in quel paese non generi confusione con quella svolta dalle autorità locali verso i cittadini lussemburghesi; lo stesso richiamo a evitare ogni possibilità di confusione è ribadito per quanto riguarda la propaganda elettorale dei partiti e dei candidati italiani. Il Portogallo raccomanda di evitare ogni possibilità di confusione tra la propaganda elettorale dei partiti e dei candidati italiani con quella nazionale. La Slovacchia ha autorizzato l'installazione di sezioni elettorali esclusivamente presso le sedi diplomatico-consolari. La Slovenia ha invece autorizzato l'installazione di sezioni elettorali esclusivamente presso l'ambasciata italiana a Lubiana ed il consolato a Capodistria; anche la propaganda elettorale può svolgersi soltanto nei locali delle due sedi diplomatico-consolari.
  Rileva come, sul piano delle valutazioni di carattere politico, non si possa non stigmatizzare – come già fatto dalla III Commissione nella precedente legislatura in occasione delle consultazioni europee del 2009 – il vulnus riguardante la comunità italiana in Svizzera, una comunità composta di oltre 500 mila concittadini che non potrà partecipare alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, votando in loco.
  Ritiene che sarebbe stato necessario un intervento del Governo presso il Governo di Berna per superare questo inaccettabile status di minorità politica in cui viene a trovarsi questa importante comunità di connazionali, tanto più se si considera che la Confederazione elvetica non si è mai opposta all'istituzione di seggi – mettendo a disposizione perfino strutture pubbliche – per le elezioni dei Comites prima del passaggio al voto per corrispondenza e che la Svizzera, pur non aderendo allo Spazio economico europeo, è un partner speciale dell'UE attraverso le due serie di accordi bilaterali firmati nel 1999 e nel 2004.
  Concludendo, ritiene opportuno sensibilizzare il Governo riguardo due aspetti che considera particolarmente importanti. Il primo è, appunto, quello appena richiamato della disparità di trattamento che penalizza la numerosa comunità italiana residente in Svizzera. Il secondo riguarda la richiesta, avanzata in numerose occasioni ed in sedi diverse – presso il Comitato permanente sugli italiani nel mondo, ma anche nell'Assemblea plenaria del CGIE – di non procedere alla costituzione dei seggi elettorali presso i consolati per il voto nei collegi nazionali. Fa notare, infatti, come il dato della partecipazione dei connazionali, residenti in Paesi membri dell'UE, alle precedenti tornate elettorali europee sia in visibile contrazione e ritiene che, considerato anche l'elevato costo che questa operazione comporta – stimata all'incirca in 11 milioni di euro – sarebbe utile non ripeterla alle prossime elezioni europee. Sottolinea, peraltro, che nel corso dell'esame al Senato del provvedimento recante disposizioni in tema di equilibrio di genere nelle elezioni del Parlamento europeo, il Governo ha accolto un ordine del giorno che andava esattamente in quella direzione.
  In considerazione dell'urgenza del provvedimento in esame per l'imminenza dell'appuntamento elettorale, preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole aperta in ogni caso ai suggerimenti che emergeranno dagli interventi del Governo e dei colleghi.

  Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice, confermando l'orientamento favorevole del Governo a modificare la normativa vigente in vista della prossima tornata elettorale europea.

  Alessandro DI BATTISTA (M5S) manifesta vive perplessità circa talune limitazioni poste da parte di alcuni Stati all'esercizio della campagna elettorale, riferendosi Pag. 36in particolare al Belgio, alla Slovenia ed alla Lettonia, lamentando per quest'ultimo Paese l'evidente discriminazione derivante dalla nota questione della minoranza russa. Contesta pertanto la passività del Governo nell'aver accettato tali condizioni che limitano l'espressione dei diritti civili e politici dei cittadini e dei movimenti, sottolineando come debba essere garantito nello specifico il diritto delle nuove formazioni che non dispongono dei canali tradizionali di propaganda all'estero, anche perché la propaganda è il sale della democrazia.

  Guglielmo PICCHI (FI-PdL), nell'approvare la relazione svolta, rassicura il collega Di Battista circa la possibilità di svolgere campagna elettorale in tutti gli Stati membri dell'Unione, criticando invece il fatto che ancora una volta siano sperequati i cittadini italiani residenti negli altri Paesi europei.

  Mario MARAZZITI (PI) condivide le osservazioni della relatrice, ispirate al buon senso ed all'esigenza che le regole europee si armonizzino con quelle nazionali, anche alla luce di particolari circostanze come quelle dei Paesi che sono nati dalla dissoluzione della monarchia asburgica.

  Daniele DEL GROSSO (M5S) esprime tutto il suo stupore per le clausole poste dal Belgio allo svolgimento della campagna elettorale europea. Ricorda come precedente negativo similare il periodo fascista.

  Vincenzo AMENDOLA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala l'esigenza del suo gruppo di procedere in modo tale da poter consentire la partecipazione alla riunione della direzione nazionale che sta per avere inizio.

  Carlo SIBILIA (M5S) giudica intollerabile il fatto che l'Italia subisca direttive da parte di Stati esteri che ledono la sfera dei diritti civili, dopo aver peraltro rinunciato a quote rilevanti di sovranità con il Fiscal Compact. Chiede pertanto che si apra sul provvedimento in esame una riflessione più approfondita manifestando altresì preoccupazione per la facilità con cui il Governo sembra ricevere tali lesioni.

  Laura GARAVINI (PD), relatore, ritiene di poter rassicurare i colleghi del Movimento 5 Stelle escludendo che vi siano limitazioni alla libertà di espressione. Segnala invece come siano garantiti tutti i principi democratici per l'esercizio del diritto di voto, fatte salve talune puntualizzazioni derivanti da specifici ordinamenti nazionali. Richiama infine l'urgenza di procedere con l'espressione del parere per consentire l'avvio delle procedure di allestimento dei seggi. Ribadisce pertanto la sua proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 aprile 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.
C. 2079 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 2 aprile scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Gentiloni, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.
C. 1743 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 marzo scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio, che ha tuttavia apposto una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che, pertanto, il collega Rabino, nella sua qualità di relatore, ha predisposto l'emendamento 3.1 (vedi allegato).

  Mariano RABINO (SCpI) illustra l'emendamento 3.1 a sua firma.

  Il sottosegretario Mario GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.1 del relatore e delibera di conferire il mandato al relatore stesso, onorevole Rabino, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
C. 1927, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 25 marzo scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.
C. 2085 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fucsia FITZGERALD NISSOLI (PI), relatore, rileva che il protocollo in esame, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2008 ed aperto alla firma degli Stati nel settembre dell'anno successivo, costituisce un ulteriore fondamentale elemento dell'architettura Pag. 38giuridica posta a salvaguardia dei diritti umani delineata a livello internazionale, poiché si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti economici, sociali e culturali (sui quali, in questo particolare frangente storico, è crescente l'attenzione a livello internazionale), garantendo i medesimi meccanismi di protezione già previsti per i diritti civili e politici.
  Osserva che il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali – al pari del coevo Patto internazionale sui diritti civili e politici – è un trattato dell'ONU, nato dall'esperienza della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel gennaio 1978. Ricorda che tra i princìpi fondamentali sanciti dal Patto figura il diritto all'autodeterminazione dei popoli, (articolo 1), il divieto di discriminazione (articolo 2), la parità fra uomo e donna (articolo 3), l'inderogabilità dei diritti definiti dal Patto (articoli 4 e 5), il diritto al lavoro (articolo 6), il diritto ad un'equa retribuzione (articolo 7), il diritto di libertà sindacale ed il diritto di sciopero (articolo 8), il diritto alla sicurezza sociale (articolo 9), la protezione della famiglia e della donna lavoratrice (articolo 10), il «diritto alla libertà dalla fame» (articolo 11), il diritto all'istruzione (articolo 13), la libertà di ricerca scientifica e dell'attività creativa (articolo 15).
  Fa presente che, diversamente dal Patto sui diritti civili e politici, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali non prevedeva in origine nessuno specifico comitato di controllo. Solo nel 1985 il Consiglio economico e Sociale delle Nazioni Unite decise di istituire il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR), composto da diciotto esperti indipendenti incaricati di monitorare l'implementazione del Patto da parte degli Stati, analizzando i rapporti periodici che questi ultimi sono tenuti a preparare ai sensi della parte IV, articoli 16-25 del Patto.
  Rileva che il 10 dicembre 2008, al termine delle celebrazioni per il 60o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, l'Assemblea Generale ha adottato all'unanimità, il Protocollo opzionale all'esame della Commissione che istituisce un meccanismo di comunicazioni individuali per gravi violazioni dei diritti sanciti nel Patto.
  Fa presente che il Protocollo impegna gli Stati a riconoscere la competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni provenienti da individui, o gruppi di individui, che si reputano vittime di violazioni di uno o più diritti sanciti nel Patto. Osserva che il Protocollo, inoltre, attribuisce altre competenze al Comitato, tra le quali, quella di ricevere e considerare comunicazioni inter-statali; richiedere ad uno Stato di adottare misure urgenti, in circostanze di eccezionale gravità, per impedire danni irreparabili per le vittime di presunte violazioni; in caso di violazioni grave e sistematiche, predisporre una missione di inchiesta sul campo.
  Segnala che particolare rilievo assume la procedura delineata dall'articolo 8 per l'esame delle comunicazioni da parte del Comitato che può avvalersi, oltre a tutta la documentazione ricevuta, anche di quella proveniente da altri organismi o meccanismi delle Nazioni Unite, da organizzazioni internazionali e regionali, nonché di osservazioni e commenti dello Stato Parte interessato. Osserva che, nell'esaminare le comunicazioni, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto (articolo 8). Esaminata la comunicazione, il Comitato invia le proprie osservazioni e, eventualmente, le proprie raccomandazioni alle Parti interessate, attendendo dallo Stato Parte, entro i successivi sei mesi, indicazioni sulle misure adottate. Fa notare che in questa fase, il Comitato può invitare lo Stato Parte a far pervenire ulteriori informazioni utili, anche in occasione della presentazione dei successivi rapporti periodici dello Stato Parte ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto (articolo 9).
  Rileva altresì che gli speciali meccanismi introdotti dagli articoli 10 (comunicazioni interstatali) ed 11 (procedure di inchiesta) del Protocollo, sono esperibili Pag. 39solo nei confronti degli Stati che abbiano riconosciuto, con dichiarazione esprimibile (e revocabile) in qualsiasi momento, la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni e informazioni previste dai predetti articoli. Parimenti, la procedura descritta dall'articolo 14 (assistenza tecnica e cooperazione internazionale) prevede il necessario consenso dello Stato Parte interessato.
  Segnala conclusivamente l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimenti di ratifica di un accordo, che il nostro Paese ha fortemente sostenuto, anche attraverso l'adesione ad un «Gruppo degli Stati amici del Protocollo», e che ha sottoscritto nel settembre 2009.

  Il sottosegretario Mario GIRO ringrazia la relatrice unendosi all'auspicio di una celere ratifica per dare efficacia all'equiparazione tra le diverse tipologie dei diritti umani, sottolineando l'impegno dell'Italia nel cosiddetto «Gruppo di Amici del Protocollo». Richiama infine l'importanza di tale ratifica anche ai fini della revisione periodica universale nell'ambito del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che avrà luogo nella seconda metà dell'anno.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di lunedì 14 aprile.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.
C. 2083 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatore, rileva che la cooperazione tra l'Unione europea ed Paesi del Continente africano, dei Caraibi e del Pacifico, avviata dalla prima Convenzione di Yaoundé nel 1963 e proseguita poi con le cinque Convenzioni di Lomé (tra il 1975 ed il 1995), è attualmente realizzata nel quadro dell'Accordo di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000. Fa presente che l'intento dell'Accordo (di durata ventennale) è quello di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi ACP, di contribuire alla pace, alla sicurezza, all'eliminazione della povertà, di favorire un clima politico stabile e democratico, di assicurare uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale, accordando un trattamento specifico ai Paesi meno avanzati. Osserva che, conformemente all'articolo 95 dell'Accordo, che prevede una revisione ogni cinque anni, nel 2005 è stata firmata a Lussemburgo una prima revisione dell'Accordo, incentrata sul perfezionamento della cooperazione politica e finanziaria, attraverso l'introduzione di misure volte a rafforzare e migliorare l'efficienza, la coerenza e la flessibilità nella programmazione e nell'uso delle risorse. Ricorda poi che nel 2010 a Ouagadougou è stata sottoscritta la seconda revisione che ha apportato modifiche volte ad adattare il partenariato alle nuove sfide e ai grandi cambiamenti occorsi negli ultimi anni in campo internazionale, ponendo attenzione, in particolare, sui temi della sicurezza, dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione regionale.
  Precisa che il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento finanziario tramite cui si realizza la cooperazione con i Paesi ACP. Esso è finanziato dagli Stati membri dell'UE, attraverso contributi obbligatori derivanti dall'Accordo di Cotonou. Segnala che l'Accordo interno tra i Governi degli Stati Pag. 40membri dell'UE stabilisce la ripartizione per Stato membro dell'ammontare del finanziamento degli aiuti dell'UE ai Paesi ACP e ai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il periodo 2014-2020, nonché le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a valere sulle risorse proprie. Osserva che l'Accordo fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, di destinare, nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020, 30.506 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con i Paesi ACP ed i PTOM. Si tratta di un incremento dello 0,2 per cento rispetto alle risorse del X FES (2008-2013). Rileva che tale volume di finanziamenti verrà veicolato dagli Stati membri attraverso l'XI FES, mantenuto autonomo dal bilancio dell'UE e pertanto formalmente fondo intergovernativo, con il caveat secondo cui, come disposto dal paragrafo 108 delle conclusioni del citato Consiglio europeo del febbraio 2013, la Commissione presenterà una proposta di inclusione del FES nel bilancio generale dell'Unione a partire dal 1o gennaio 2020.
  Segnala che l'Italia continuerà ad essere il quarto contribuente al FES dopo Germania, Francia e Regno Unito, con un contributo obbligatorio nazionale di 3.822.429.255 euro su sette anni (che corrispondono al 12,53009 per cento del volume totale dell'XI FES, con una diminuzione rispetto alla chiave di contribuzione italiana per il X FES che è pari al 12,86 per cento). Fa notare che le decisioni sull'uso delle risorse restano affidate al Comitato di gestione del FES, presieduto dalla Commissione, dove all'Italia è attribuito un voto ponderato corrispondente a 125 (Germania 206, Francia 178, Regno Unito 147). Rileva che, sotto il profilo istituzionale, viene formalizzata (articolo 2) la creazione delle cosiddette envelopes B di portata regionale, introdotte dalla seconda revisione dell'Accordo di Cotonou del 2010 allo scopo di far fronte ad eventi imprevisti e finanziare schemi di assorbimento degli shock esogeni. Osserva che viene invece resa meno stringente la previsione del sostegno strutturale agli organismi paritetici previsti dall'Accordo di Cotonou, come il CTA (agricoltura) e il CDE (sostegno alle imprese), alla luce delle problematiche emerse in materia di gestione in relazione a quest'ultimo organismo nell'ultimo quinquennio. Rileva che l'Accordo interno appare in linea con la Posizione Comune dell'UE per il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (Busan, 29 novembre – 1 dicembre 2011), adottata con Conclusioni del Consiglio dell'UE il 14 novembre 2011.
  Osserva che l'Accordo appare inoltre recepire le raccomandazioni espresse nelle Conclusioni del Consiglio dell'UE «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento», adottate il 14 maggio 2012.
  Fa presente che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, si pone l'esigenza di autorizzare la partecipazione italiana al FES per un contributo complessivo di euro 3.822.429.255. Dal momento che non è possibile stimare fin d'ora a quanto ammonterà lo stanziamento annuale necessario per far fronte alle richieste della Commissione (per la quota FES e BEI), l'ammontare della richiesta di stanziamento non viene quantificato nel disegno di legge e pertanto dovrà essere assegnato in sede di disegno di legge di bilancio. La relazione stima tuttavia che lo stanziamento medio annuo sia pari a 425 milioni annui per circa nove anni.
  Attesa la peculiare rilevanza che riveste, per l'Aiuto pubblico allo sviluppo, la cooperazione in ambito multilaterale e segnatamente europeo, più volte evidenziata anche nel corso delle sedute della Commissione dedicate ai temi della cooperazione allo sviluppo, auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice sottolineando l'importanza del FES come strumento finanziario della cooperazione Pag. 41allo sviluppo dell'Unione europea. Auspica pertanto una tempestiva ratifica dell'accordo in esame, anche per le ricadute positive che deriverebbero dall'Italia dalla possibilità della cooperazione delegata che consentirebbe di gestire le risorse europee in sede nazionale.

  Carlo SIBILIA (M5S), richiamando le analoghe considerazioni svolte sul rifinanziamento delle banche di sviluppo per l'America Latina ed i Caraibi, ritiene che il provvedimento in esame riguardi una questione politica di grande rilievo, se si pensa che sin dal 1975 l'allora Comunità economica europea si accordava con i Paesi ACP per instaurare un nuovo ordine economico mondiale. Denuncia al riguardo la persistente imposizione di un modello di sviluppo estraneo alle realtà locali, oggi aggravata dal principio di condizionalità. Ritiene infatti che la cosiddetta cooperazione allo sviluppo da parte dell'UE si traduca nello sfruttamento dei paesi e dei popoli apparentemente beneficiari che non hanno migliorato negli ultimi quarant'anni le loro condizioni, ma hanno invece dovuto affrontare guerre sanguinose e subire il dominio di élites finanziarie corrotte spesso colluse con multinazionali come l'ENI.
  Prendendo atto di tale fallimento soprattutto rispetto all'obiettivo della lotta alla povertà lamenta altresì che il FES non sia incluso nel bilancio ordinatario dell'Unione europea ma resti una sorta di fondo privato intergovernativo. Pur segnalando positivamente il calo percentuale della quota italiana, contesta poi la mancanza di un'adeguata rendicontazione sull'utilizzo delle risorse del predetto fondo la cui entità è pari a quella del fondo a sostegno delle piccole e medie imprese, a cui, come è noto, contribuiscono i parlamentari del Movimento 5 Stelle con le rilevanti eccedenze delle indennità di loro spettanza. Auspica pertanto un'ampia valutazione politica della materia anche in considerazione della durata del periodo di riferimento dell'accordo che giunge al 2020 e che rischierebbe di impegnare l'Italia anche quando sarà governata dalla sua parte politica.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di lunedì 14 aprile.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paolo ALLI (NCD). relatore, osserva preliminarmente che il provvedimento all'esame trae origine dal regolamento CE 550/2004 e successive modifiche, che riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. In particolare, l'articolo 9-bis di detto regolamento è dedicato ai blocchi funzionali di spazio aereo. Precisa che si tratta di una fattispecie volta a ridurre la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei, data dal fatto che ogni volta che un aereo entra in uno spazio aereo nazionale ricade nell'operatività di un diverso fornitore di servizi di navigazione, sulla base di differenti regole e requisiti operativi. Ognuno di questi fornitori dispone di particolari attrezzature, quando non addirittura di proprie sedi di formazione. Tale frammentazione ha impatto sulla sicurezza, limita le capacità e accresce i costi. Dando vita a blocchi funzionali di spazio aereo, gli Stati membri della UE contigui territorialmente, in una classica «cooperazione rafforzata» in base al diritto europeo, mirano ad accrescere la cooperazione per giungere ad una più razionale organizzazione dello spazio aereo e della fornitura dei servizi inerenti.
  Rileva, pertanto, che l'Accordo all'esame della Commissione fissa le condizioni Pag. 42per avviare all'interno dell'Unione europea una cooperazione rafforzata tra l'Italia, Malta, Grecia e Cipro per la creazione di un blocco funzionale di spazio aereo (Functional Airspace Block – FAB), nel rispetto delle disposizioni riguardanti la fornitura di servizi di navigazione aerea nel «Cielo unico europeo» disciplinato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009. Fa notare che l'Italia ha assunto un ruolo di leadership all'interno dell'iniziativa FAB Blue Med e, a seguito della Conferenza ministeriale del 2008 degli Stati interessati al Progetto, ha intrapreso, il 31 maggio 2012, la fase di definizione propedeutica all'implementazione del FAB.
  Osserva che, nella prospettiva di un miglioramento e di una progressiva armonizzazione della gestione del traffico aereo europeo, così come promossa dalla legislazione del «Cielo unico europeo», la predetta fase di definizione, coordinata dall'ENAV, ha prodotto una serie di risultati di rilievo, che hanno fornito l'evidenza dei benefici che potranno derivare dall'implementazione del FAB Blue Med.
  Evidenzia che, nel dettaglio, il Blue Med FAB ha lo scopo di facilitare il raggiungimento di livelli ottimali in termini di capacità, efficienza e di prestazione nella resa dei servizi all'interno dello spazio aereo indicato nell'articolo 3 dell'Accordo, mantenendo o migliorando gli attuali livelli di safety, il tutto in modo armonico con l'European Air Traffic Management Network (EATMN).
  Rileva inoltre che l'Accordo contiene alcuni indirizzi strategici per la definizione di possibili attività di ricerca, studi, gestione congiunta di programmi, nonché scambio di esperienze, specialisti e tecnologie, includendo anche principi programmatici che dovranno essere perseguiti dai vari soggetti indicati all'interno dell'Accordo.
  Fa presente che l'accordo si compone di ben 38 articoli, e di un allegato contenente la lista delle autorità nazionali di supervisione interessate (per l'Italia, si tratta dell'ENAC). Osserva che l'Accordo precisa gli impegni che gli Stati sono chiamati ad assumersi in termini di cooperazione e di attivazione di misure applicative e che riguardano, fra gli altri, l'organizzazione dello spazio aereo, la gestione del traffico, la cooperazione fra civili e militari, la supervisione normativa, la navigazione e la sorveglianza, le informazioni aeronautiche e la meteorologia. Sottolinea che l'intesa delinea pertanto un'architettura normativa volta all'armonizzazione di regole e procedure nazionali per la gestione della sicurezza e anche per le tariffe. Segnala che viene costituito un Consiglio di Governo Blue Med, composto da membri scelti in qualità di rappresentanti nazionali, che può esperire funzioni decisionali in comune fra i quattro Paesi per l'implementazione dell'operatività e l'ulteriore sviluppo dell'Accordo. Osserva che a quest'organo si affiancano, in funzione di assistenza tecnica, un Comitato di coordinamento civile e militare, un Comitato delle autorità nazionali di supervisione e un Comitato dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Segnala che altre norme sono dettate con riferimento alla gestione delle emergenze (articolo 23), della ricerca e del soccorso per la responsabilità civile di riferimento.
  Rileva che all'Accordo potranno accedere anche altri Stati, ai sensi dell'articolo 28, nonché partner degli associati Blue Med, ai sensi dell'articolo 34.
  Precisa che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo è composto di quattro articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le disposizioni a carattere finanziario e l'entrata in vigore. Osserva che l'Accordo, oltre che pienamente coerente con le norme del diritto comunitario, non presenta aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali e, come precisato nell'articolo 3, agli oneri che derivano dall'attuazione dell'Accordo provvedono le risorse dell'ENAC e dell'ENAV. Queste risorse vengono assegnate all'ENAC e all'ENAV a legislazione vigente. Sottolinea che soltanto nell'ipotesi contemplata dall'articolo 33 dell'Accordo, cioè il ricorso ad eventuali procedure arbitrali, potrebbero Pag. 43determinarsi oneri aggiuntivi, peraltro al momento imprevedibili e non determinabili ex ante.
  Segnalando che le previsioni del Regolamento CE550/2004 sono state finora recepite in nove diverse iniziative regionali, termina auspicando una celere conclusione dell’iter di approvazione della legge di ratifica, già approvata dal Senato il 3 aprile scorso. Evidenzia che tale approvazione è tanto più importante in quanto consentirebbe di interrompere una procedura comunitaria d'infrazione avviata nel settembre scorso dalla Commissione nei confronti del nostro Paese, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE proprio per la mancata ratifica dell'Accordo.

  Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore, sottolineando l'esigenza di procedere urgentemente alla ratifica in oggetto per evitare le conseguenze della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea dal momento che tutti gli altri paesi interessati hanno già provveduto in tal senso.

  Daniele DEL GROSSO (M5S), anche facendo riferimento a personali esperienze di pilota civile, manifesta forti perplessità sull'utilità dell'accordo in esame che non contribuisce in alcun modo ad elevare concretamente i livelli della sicurezza aerea e si limita a pochi paesi quando sarebbe invece necessaria l'unificazione dei cieli di tutta Europa. Si domanda altresì quali saranno gli oneri finanziari di un'intesa che si sostanzia di fatto in una cessione pro-quota dell'ENAV. A suo avviso, sarebbe più utile che l'Italia tornasse a dotarsi di quei Canadair che ha ceduto alla Spagna.

  Il sottosegretario Mario GIRO precisa che l'accordo in questione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

  Paolo ALLI (NCD). relatore, osserva come alcuni spazi aerei europei risultino già integrati e come la serie di accordi in itinere di cui fa parte il Blue Med mirino appunto a completare il quadro europeo.

  Daniele DEL GROSSO (M5S) ribadisce le sue obiezioni soprattutto per quanto concerne la sicurezza sui voli di linea auspicando che si ricorre invece al sistema di atterraggio controllato MLS. Ribadisce altresì l'opportunità di riacquisire i Canadair ponendo fine alla cattiva gestione della protezione civile.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di lunedì 14 aprile.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
C. 2099 Governo.

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