CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 aprile 2014
214.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 26

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.
C. 2081 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, osserva come i numerosi cambiamenti dello scenario internazionale abbiano contribuito in questi anni allo sviluppo di nuove relazioni tra Stati e di nuove politiche economiche internazionali. In questo contesto il Sud Africa, attestandosi come paese emergente all'interno di un'importante area strategica, ha attirato notevoli investimenti economici e finanziari e con essi una sempre maggiore attenzione della criminalità organizzata transnazionale. Si è ritenuto, pertanto, necessario un impegno congiunto nella ricerca di misure di prevenzione sempre più efficaci contro quei fenomeni criminali, compreso il terrorismo, che minano la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
  In assenza di intese bilaterali in materia di sicurezza tra l'Italia e il Sud Africa, è stato stipulato un Accordo per regolamentare la cooperazione di polizia e rafforzare i rapporti di collaborazione tra amministrazioni e strutture nazionali già impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale Pag. 27e al terrorismo internazionale, nonché per realizzare uno scambio formativo-professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle rispettive Forze di polizia.
  Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalcando nei contenuti altre recenti intese, in conformità a quanto previsto dal nostro ordinamento e dagli obblighi internazionali, tra i quali quelli discendenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il quadro normativo è, infatti, quello riferito all'attività delle Forze di polizia e non incide, in alcun modo, sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.
  L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali e con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali, e tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite (nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato), nonché nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale (firmata a Palermo dalla Repubblica italiana il 12 dicembre 2000 e dalla Repubblica del Sud Africa il 14 dicembre 2000) e nei Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone, in particolare donne e bambini, e la produzione illecita di armi, loro parti, componenti e munizioni. Tiene, altresì, conto delle disposizioni contenute nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite. Da ultimo, il testo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale e prevede una clausola di salvaguardia che rinvia alla legislazione nazionale vigente, entro la quale devono muoversi tutte le attività previste nell'intesa.
  L'Accordo individua come obiettivo una collaborazione Italia-Sud Africa per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine (articolo 2), indicando come autorità competenti (articolo 1), preposte all'applicazione dello stesso, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la Repubblica Italiana e il Dipartimento di polizia per la Repubblica del Sud Africa.
  Sempre all'articolo 2 del testo, si fa espresso riferimento all'attività di contrasto del crimine organizzato transnazionale, elencando a titolo esplicativo alcune attività tipiche delle organizzazioni criminali quali il traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico illegale di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare radioattivo e tossico, nonché il terrorismo internazionale.
  All'articolo 3 si definiscono, invece, le modalità della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, sulle loro strutture e sui loro modi operandi, sulle tecniche investigative utilizzate per il contrasto – tra le quali le speciali tecniche investigative delle consegne controllate – delle operazioni sotto copertura e di sorveglianza, nonché sui metodi impiegati per il controllo delle frontiere e documentale. Lo scambio delle informazioni riguarda, altresì, gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine – compresa l'analisi della minaccia criminale – e la formazione di funzionari di polizia (articolo 3) e, sulle procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, si stabiliscono precisi requisiti formali e sostanziali (articoli 4 e 6), prevedendo anche un'ipotesi di rifiuto di informazioni (articolo 5), nel rispetto della normativa sulla privacy (articolo 7).
  È poi sancita la possibilità di effettuare riunioni e consultazioni per valutare l'esecuzione dell'Accordo (articolo 8) e le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, dei Pag. 28relativi oneri finanziari occorrenti (articolo 9), stabilendo che nell'ambito della cooperazione venga utilizzata la lingua inglese (articolo 10).
  L'Accordo prevede, infine, sia disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, da risolversi in via amichevole, attraverso i canali diplomatici, con consultazioni negoziali (articolo 11), sia le procedure per l'entrata in vigore, per la cessazione e per l'adozione di emendamenti (articolo 12), nonché la sua permanenza in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi all'altra, attraverso i canali diplomatici, con almeno sei mesi di anticipo, la propria volontà di porvi fine.
  Gli oneri di attuazione dell'accordo, connessi allo svolgimento di missioni e di riunione congiunti sono valutati in euro 18.322 a decorrere dal 2014 e sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Il Ministero dell'interno procederà ad una verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche bilaterali e delle effettive richieste di assistenza svolte dai rappresentanti delle autorità competenti dei due Paesi, nonché degli eventuali risultati conseguiti in sede di attività di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata nelle sue varie forme.
  L'Accordo, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.
  La collaborazione tra i due Paesi è, infatti, fondamentale per l'adozione di strategie finalizzate a garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale. Sul punto, ricordo che il Sud Africa riveste un ruolo determinante sul piano regionale e, nel dicembre 2010, è stato inserito nel forum dei Paesi che costituiscono il «gruppo» delle principali potenze economiche emergenti (Paesi «BRICs»), ovvero quei Paesi che hanno capacità e risorse per divenire potenze regionali o globali. Occorre, quindi, rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza per consentire lo sviluppo di una analisi del rischio più accurata e per attuare un'efficace azione preventiva e di contrasto sia al crimine organizzato transnazionale sia al terrorismo internazionale.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dello scambio di Note tra Italia e UNIDROIT in esame consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione Pag. 29del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.
  L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
  Lo scambio di Note consta di una Nota del Ministero degli affari esteri italiano e di una Nota dell'Istituto. Le due Note, di identico contenuto, introducono due nuovi commi all'articolo 1 dell'Accordo Italia-UNIDROIT del 1967. In particolare, viene sancito, al comma 3, l'impegno dell'Italia a versare annualmente un contributo ordinario di base pari a quello dei Paesi di categoria 1.
  L'Italia potrà eventualmente integrare, come previsto dal nuovo comma 4, il versamento ordinario con contributi volontari sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.
  Il disegno di legge in esame trasferisce pertanto il contributo italiano a UNIDROIT dalle spese «volontarie» alle spese «obbligatorie» a carico del bilancio dello Stato, dando così certezza all'Istituto della continuità e della consistenza dello stanziamento italiano.
  L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) è un'organizzazione internazionale con sede a Roma. Istituito nel 1926 dalla Società delle Nazioni, nel 1940 fu ricostituito sulla base di un Accordo multilaterale fondato sul suo Statuto organico.
  Attualmente riunisce 63 Stati membri dei cinque continenti, con differenti sistemi giuridici, economici e politici.
  L'UNIDROIT ha la funzione di studiare i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o fra i gruppi di Stati e di predisporre gradualmente l'adozione di legislazioni uniformi di diritto privato.
  A tal fine provvede a predisporre disegni di legge o accordi internazionali di diritto uniforme e all'elaborazione di studi di diritto comparato; organizza inoltre conferenze e pubblica studi che ritiene degni di una ampia diffusione.
  I risultati di maggiore rilievo sono costituiti dai princìpi di uniformazione dei contratti e da numerosi progetti di convenzioni e stipule di atti internazionali multilaterali, tra cui la Convenzione sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, la Convenzione sui contratti di vendita internazionale, la Convenzione istitutiva di una legge uniforme sul testamento internazionale, la Convenzione internazionale sulla rappresentanza, nonché un corpus di Regole in materia di arbitrato internazionale.
  In materia di contratti commerciali internazionali, l'UNIDROIT ha elaborato, nel 1994, una serie di principi, revisionati nel 2004 e nel 2011, applicabili qualora sia così convenuto dalle parti di un contratto internazionale. Ciò consente di superare le differenze nella regolamentazione posta dalle diverse leggi nazionali. Nessuna disposizione dei principi UNIDROIT è intesa a limitare l'applicazione delle norme imperative di origine nazionale, internazionale o sopranazionale, applicabili secondo le norme di diritto internazionale privato. Ciò non toglie che i principi possano essere utilizzati per l'interpretazione o l'integrazione del diritto nazionale applicabile, ovvero che possano servire come modello per i legislatori nazionali e internazionali.
  Come ricordato dall'AIR che correda il disegno di legge, UNIDROIT dispone di una biblioteca che raccoglie attualmente più di 260.000 volumi e circa 450 periodici giuridici correnti da un ampio raggio di Paesi, riguardanti le principali aree del diritto privato e, seppure in misura minore, altre branche del diritto (proprietà intellettuale, diritto internazionale pubblico, diritto dell'economia, così come il diritto romano e canonico). Inoltre, sin dalla sua costituzione l'UNIDROIT ha elaborato circa settanta progetti e modelli di convenzioni internazionali, che hanno poi contribuito all'adozione di importanti Pag. 30strumenti internazionali di armonizzazione legislativa da parte degli Stati membri.
  L'Istituto è un'istituzione internazionale che dipende dai Governi partecipanti e gode, sul territorio di ciascun Governo partecipante, della capacità giuridica necessaria per esercitare la sua attività e per conseguire i suoi scopi.
  L'Istituto internazionale per l'Unificazione del diritto privato ha sede in Italia, a Roma, presso la Villa Aldobrandini.
  Gli organi dell'Istituto sono: l'Assemblea generale; il Presidente (che è nominato dal Governo italiano); il Consiglio di Direzione; il Comitato Permanente; il Tribunale amministrativo e la Segreteria.
  L'Assemblea generale si compone di un rappresentante di ciascun Governo partecipante, che coincide con l'agente diplomatico presso il Governo italiano o un suo delegato.
  Il Consiglio di Direzione si compone del Presidente e di venticinque membri. Il mandato del Presidente e dei membri del Consiglio di Direzione dura cinque anni ed è rinnovabile. Attualmente il Presidente è il prof. Alberto Mazzoni, nominato nel 2011 dal Governo italiano.
  I privilegi e le immunità dell'Istituto sono disciplinati dal sopraccitato Accordo di sede concluso in Roma il 20 luglio 1967 e successivamente emendato con scambio di Note verbali il 5-9 giugno 1995.
  La relazione illustrativa ricorda che, fino al 1984 il contributo dell'Italia era allineato a quello dei Paesi di categoria 1 (Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti d'America), trattandosi del Paese ospitante l'organizzazione; con la modifica dell'articolo 16 dello Statuto organico, a partire dal 1985, passava a 300 milioni di lire, da aggiornare ogni tre anni.
  Come riferisce la relazione illustrativa, tale importo era giunto a 470 milioni di lire nel 1995, fino a 258.000 euro nel 2008. A partire da quell'anno il contributo è stato via via ridotto fino ai 100.000 euro del 2011.
  La relazione riferisce che, a partire dal 2010, nelle sessioni dell'Assemblea generale dell'UNIDROIT, il nostro Paese è stato più volte oggetto di contestazioni da parte degli altri Stati membri, in particolare Canada, Stati Uniti d'America (USA), Regno Unito, Olanda e Messico, insoddisfatti sia dell'entità del nostro contributo degli ultimi anni sia dei tempi di inoltro delle comunicazioni ad esso relative. Il fatto che il contributo italiano fosse deciso annualmente è stata percepita infatti da molti Stati membri come un ostacolo alla programmazione di un'efficiente politica di bilancio e gestione finanziaria dell'Istituto.
  La medesima relazione rileva come, se l'Italia continuasse a non garantire un adeguato funzionamento dell'Organizzazione, si profilerebbe un concreto rischio di trasferimento dell'Istituto all'estero e come l'eventuale trasferimento della sede da Roma costituirebbe un evidente indebolimento del «polo giuridico romano» delle organizzazioni internazionali – elemento di prestigio nella politica estera del nostro Paese – a beneficio di altri Paesi.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Testo unificato C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, rileva come il testo unificato in esame sia volto ad istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione Pag. 31dell'ambiente, con il fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
  Al comma 2 dell'articolo 1 si dichiara espressamente che il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di riduzione del consumo di suolo, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.
  Naturalmente la Commissione Giustizia dovrà concentrarsi sulle disposizioni di propria competenza, spettando alla Commissione Ambiente le scelte di merito.
  Le funzioni del Sistema nazionale sono individuate dall'articolo 3 che prevede, tra l'altro, alla lettera d) le attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove sia necessaria la individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici ed alla lettera i) capacità autorizzative e sanzionatorie autonome, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente.
  Segnala che l'articolo 14 contiene disposizioni sul personale ispettivo, prevedendo che l'ISPRA, con il contributo delle agenzie, elabora, basandosi su principi di meritocrazia, uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale nazionale, regionale e dell'Unione europea, il codice etico e le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per il mantenimento della qualifica e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio di rotazione del medesimo personale rispetto agli impianti al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
  Con il regolamento sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali.
  L'articolo 15, avente ad oggetto le modalità di finanziamento, contiene una disposizione che recepisce una condizione della Commissione giustizia espressa in occasione dell'esame di un altro provvedimento che faceva comunque riferimento all'ISPRA. Si tratta, in particolare, del comma 7, secondo cui le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della giustizia. La ratio della norma è evidente, in quanto si tratta di costi legati ad attività rientranti nell'ambito giurisdizionale.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 12.50.