CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 aprile 2014
210.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 12.25.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
C. 2162 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

   Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che la competenza della Commissione Giustizia si concentra sui primi tre commi dell'articolo 3 del decreto legge in relazione al coinvolgimento della Corte dei conti nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali.
  In particolare, l'articolo 3, ai commi da 1 a 3, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine esso, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, consente agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte. Inoltre stabilisce, in deroga alle norme vigenti, un termine triennale per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, qualora ne ricorrano specifici presupposti.
  In riferimento alla procedura di riequilibrio finanziario, il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce, modificando il comma 5 dell'articolo 243-quater, che fino alla scadenza del termine (di 30 giorni) per impugnare innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti la delibera di approvazione o di diniego del piano emessa dalla sezione regionale di controllo della Corte stessa, nonché, nel caso di presentazione di ricorso, fino alla relativa decisione (che deve intervenire entro 30 giorni dal deposito del ricorso) sono sospese le Pag. 39procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale interessato. Secondo quanto riferito da un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la norma in commento concernerebbe il comune di Napoli.
  Il comma 2 interviene invece sulla legge di stabilità 2014 (legge n.147/2013), introducendo, dopo il vigente comma 573, un nuovo comma 573-bis, volto a consentire l'accesso, in caso di esito negativo del primo giudizio, ad un nuovo giudizio presso il giudice contabile. Il comma dispone in proposito che in caso di diniego di approvazione da parte della Sezione regionale di controllo del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, l'ente locale interessato potrà riproporre, per l'esercizio 2014, un nuovo piano entro i successivi 90 giorni. Tale facoltà è condizionata all'avvenuto miglioramento della situazione finanziaria (in termini di miglior avanzo di amministrazione ovvero di minore disavanzo), registrato nell'ultimo disavanzo approvato.
  Nelle more del termine di 90 giorni previsto per la presentazione del nuovo piano vengono inoltre sospese le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto e per lo scioglimento del consiglio dell'ente: l'ultimo periodo del comma 2 in esame stabilisce infatti che, in pendenza del termine suddetto, e fino alla conclusione della relativa procedura, non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 7, del TUEL, che reca le procedure in questione.
  Il comma 3 infine stabilisce che l'ente locale non possa attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (come prevista dal comma 1 dell'articolo 243-bis) qualora per l'ente medesimo sia decorso il termine ad esso assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto, secondo quanto dispone in proposito l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 12.35.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Testo unificato C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa.
(Parere alla VIII Commissione).

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.