CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 aprile 2014
209.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 162

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Testo unificato C. 68 Realacci e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

  Luca PASTORINO (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, in sede consultiva, del Testo Unificato delle proposte di legge C. 68, C. 110 e C. 1945, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
  Prima di passare alla descrizione sintetica del contenuto, ricorda che la proposta di legge C. 68 riproduce, in larga parte, il testo della proposta C. 55 della scorsa legislatura, che a sua volta riprendeva il testo della proposta C. 1561 della XV legislatura. Si tratta quindi di una proposta di legge nata in un quadro normativo precedente l'istituzione dell'ISPRA (avvenuta nel 2008) o comunque prima della sua regolamentazione (emanata nel 2010). La proposta di legge C. 110 invece riproduce, nella sostanza, il testo unificato di proposte (C. 55 e C. 3271) adottate dalla Commissione di merito in esito all'istruttoria svolta nel corso della XVI legislatura, anche sulla base delle audizioni svolte. La proposta di legge C. 1945, infine, è stata presentata nell'attuale legislatura, il 10 gennaio 2014.
  Il testo unificato, adottato come testo base dalla Commissione Ambiente, è stato emendato nella seduta dello scorso 27 marzo.Pag. 163
  Il provvedimento in esame è volto a riformare il sistema delle agenzie ambientali, attraverso sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento. In particolare, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, viene attribuito rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente, che, a seguito degli emendamenti approvati, assume la denominazione «Sistema nazionale a rete delle agenzie per la protezione ambientale» (articolo 1). Del «Sistema nazionale» fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), disciplinato dall'articolo 4, e le agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente, disciplinate dall'articolo 6.
  Intende brevemente ricordare che l'ISPRA è stato istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo 28), accorpando in un unico ente l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). Il regolamento di organizzazione è stato emanato nel 2010 con Decreto del Ministero dell'ambiente n. 123. Fa quindi osservare che L'ISPRA è integrata nel Sistema delle agenzie ambientali, un sistema a rete (anche informativa, attraverso il SINAnet) che ricomprende 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) costituite con apposita legge regionale. Si tratta di «un esempio di sistema federativo consolidato», in cui l'ISPRA garantisce la coesione del Sistema. Presso l'ISPRA opera il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'Istituto e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA.
  L'articolo 2 del provvedimento contiene una serie di definizioni funzionali ad una migliore comprensione del testo. In particolare viene puntualizzata la definizione di «Sistema nazionale», inteso come l'insieme composto da ISPRA e dalle agenzie regionali e provinciali, quale rete che attua i Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA), disciplinati dall'articolo 7.
  Le funzioni del Sistema nazionale sono disposte dall'articolo 3, che contiene un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti, tra i quali si evidenziano: il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle «pressioni sull'ambiente»; l'attività di ricerca, di produzione, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale, i cui elementi conoscitivi costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le pubbliche amministrazioni; il supporto tecnico-scientifico all'esercizio di funzioni amministrative in materia; il supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; la collaborazione in relazione ad attività di divulgazione, di educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale; la partecipazione ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale; il monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali; il supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.
  L'articolo 4 disciplina specificamente l'ISPRA, attribuendogli personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinandone i profili di autonomia e sottoponendola alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (comma 1). Il comma 2, come emendato, prevede che l'ISPRA adegui la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge e, a tal fine, prevede l'adeguamento dei regolamenti di funzionamento e di organizzazione e dello statuto. I commi 3 e 4 attribuiscono all'ISPRA funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione Pag. 164e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale; adozione, anche con il concorso delle agenzie, di norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, e l'omogeneità dei sistemi e della gestione dei controlli sul territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali. Il comma 5 dispone che l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. Il comma 6 prolunga di un anno la durata degli organi dell'ISPRA (presidente; consiglio di amministrazione; consiglio scientifico; collegio dei revisori dei conti), stabilendo che i relativi componenti rimangono in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato, analogamente a quanto disposto per il direttore generale.
  L'articolo 4-bis, inserito in sede emendativa, prevede il trasferimento all'ISPRA delle funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente (articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012).
  Al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del «Sistema Nazionale», l'articolo 5 disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento affidate all'ISPRA. Tali funzioni ricomprendono la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che sono il parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie, al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale e del Catalogo nazionale dei servizi; la definizione degli strumenti e dei criteri operativi per l'esecuzione delle attività di controllo, raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi; la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati; lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale; la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale; il rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale e l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi; il coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine di uniformarsi ai medesimi standard internazionali.
  L'articolo 6 attribuisce, anche alle agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA) la personalità giuridica di diritto pubblico, nonché l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile (comma 1). La disciplina della struttura, del funzionamento, del finanziamento e della pianificazione delle attività delle agenzie è demandata alle regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) mediante modifica alle leggi regionali istitutive delle agenzie. Nei commi da 3 a 7 si disciplina lo svolgimento delle attività da parte delle agenzie, prevedendo che svolgano le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza e che possano svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando tariffe definite con decreto ministeriale Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di Pag. 165consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del «Sistema nazionale».
  L'articolo 7 disciplina i requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali, che vengono nominati secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale. Presso l'ISPRA è costituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie costantemente aggiornata, con le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione patrimoniale.
  L'articolo 8 disciplina la determinazione dei LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria. I LEPTA fissano gli standard funzionali, operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del Catalogo nazionale dei servizi. I LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi, nonché i criteri per il finanziamento per il raggiungimento dei livelli essenziali, sono definiti con apposito DPCM (su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale dell'ISPRA, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni). I LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati non oltre i cinque anni.
  L'articolo 9 prevede una procedura di programmazione delle attività, mediante predisposizione, da parte dell'ISPRA (previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 12), del programma triennale delle attività del Sistema nazionale, individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale. Il comma 3 impone al presidente dell'ISPRA l'obbligo di rendicontazione annuale delle attività svolte dal Sistema nazionale, diretta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 10 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET. Il comma 4 prevede l'obbligo di trasmissione a SINANET di tutti i dati ambientali raccolti da amministrazioni dello Stato, altri enti pubblici e società concessionarie.
  L'articolo 11 prevede la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali.
  L'articolo 12 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA), con funzioni consultive (parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o coordinamento per il governo del Sistema, ivi compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale) e funzioni di segnalazione, al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni, dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.
  L'articolo 13 demanda ad apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per il mantenimento della qualifica e per lo svolgimento delle attività ispettive, favorendo il principio di rotazione del personale rispetto agli impianti al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. Alle richieste di dati, informazioni e documenti necessari per l'espletamento delle funzioni del personale incaricato degli interventi Pag. 166ispettivi non può essere opposto il segreto industriale, e spetta al Presidente dell'ISPRA e ai legali rappresentanti delle agenzie, individuare e nominare, tra il personale ispettivo, quanti, nell'esercizio delle loro funzioni, quali operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
  L'articolo 14 disciplina le modalità di finanziamento dell'ISPRA e delle agenzie regionali. All'ISPRA è concesso un contributo statale per le spese relative alle funzioni previste dalla legge, aggiuntivo rispetto a quello ordinario. Tale contributo è quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività. Per il finanziamento delle agenzie è vincolata una quota pari all'1 per cento del fondo sanitario regionale. Le attività istituzionali ulteriori rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei LEPTA sono invece oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente, in favore dell'ISPRA, e da parte delle regioni, in favore delle agenzie. I commi da 4 a 7 disciplinano invece la copertura delle spese relative al rilascio di pareri e ai successivi controlli mediante tariffazione a carico dei gestori degli impianti o opere. La determinazione delle tariffe nazionali, nonché l'assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dalla tariffazione e dalle sanzioni comminate nei casi di inottemperanza alla normativa ambientale, sono demandate ad appositi decreto ministeriale Ambiente.
  Infine, nell'articolo 15, contenente disposizioni transitorie e finali, si prevede la possibilità per l'ISPRA e per le agenzie di procedere all'assunzione di personale e all'acquisizione di beni strumentali necessari, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 14.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) dichiara l'orientamento tendenzialmente favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame; si riserva quindi di valutare la proposta di parere del relatore al fine di proporre eventuali integrazioni.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.
C. 2213, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, la proposta di legge C. 2213 e abb., già approvata dal Senato. Prima di procedere alla illustrazione sintetica del provvedimento, che si compone di due articoli, intende soffermarsi sui caratteri del sistema elettorale per il Parlamento europeo, che – in Italia – è disciplinato dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti successivi, tra cui dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 che ha introdotto una soglia di sbarramento.
  Ricorda, in sintesi, che si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4 per cento e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell'ambito di 5 circoscrizioni molto ampie. Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l'età minima è di 25 anni.
  Le candidature si presentano nell'ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovra regionale; un candidato può presentarsi in più circoscrizioni. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Ogni regione che compone la circoscrizione deve essere rappresentata da almeno 3.000 sottoscrittori. Sono esonerati dall'obbligo di sottoscrizione i partiti politici che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, eletti con il proprio Pag. 167contrassegno, e i partiti costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali.
  La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.
  Segnala, inoltre, che le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno luogo ogni cinque anni, nello stesso arco temporale (compreso tra il giovedì mattina e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina, nell'ambito di tale periodo, le date e le ore destinate alla consultazione elettorale (articolo 9 dell'Atto di Bruxelles). L'Atto di Bruxelles (firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976) prevede che le elezioni abbiano luogo nell'ultimo anno della legislatura nello stesso periodo delle prime elezioni del 1979, ossia tra il 7 e il 10 giugno. Quando questo non è possibile, il periodo in cui svolgere le elezioni è determinato dal Consiglio dell'Unione, che delibera all'unanimità, previo parere dell'Assemblea (articolo 10 dell'Atto di Bruxelles).
  Ricorda che il Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 2013 (con la decisione n. 2013/299/UE, Euratom) ha fissato l'arco temporale di svolgimento delle prossime elezioni europee nel periodo 22 – 25 maggio 2014. I comizi da svolgersi in Italia sono convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014 (decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014).
  Passando all'esame del contenuto del provvedimento, per i profili di interesse della Commissione concernenti la compatibilità comunitaria, richiama, innanzitutto, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 4 luglio 2013 relativamente allo svolgimento delle elezioni europee del 22-25 maggio 2014, nella quale, tra le altre cose, si invitano gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria.
  A livello sovranazionale, richiama l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – che dopo il trattato di Lisbona ha assunto valore vincolante per l'ordinamento italiano – in cui si prevede che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
  Tale principio è ribadito, nel nostro ordinamento dal codice delle pari opportunità (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articolo 1). Faccio osservare che l'articolo 56 del codice delle pari opportunità reca una disposizione per favorire la rappresentanza di genere nelle elezioni del Parlamento europeo. Tale disposizione tuttavia ha natura transitoria, essendo valida solo per le elezioni del 2004 e del 2009, e non può pertanto trovare applicazione nelle elezioni successive.
  La proposta di legge in esame (C. 2213), approvata dal Senato, è volta ad introdurre nella legge elettorale europea disposizioni volte a rafforzare la rappresentanza di genere, sulla falsariga della normativa introdotta nel 2012 per le elezioni dei consigli comunali (legge 23 novembre 2012, n. 215).
  In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, già indette per il 25 maggio prossimo, la proposta di legge in esame reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del 2014 ed una più incisiva disciplina a regime che troverà applicazione dalle successive elezioni del 2019.Pag. 168
  Per quanto concerne la disciplina transitoria, l'articolo 1, comma 1, introduce, limitatamente alle elezioni europee del 2014, la cosiddetta tripla preferenza di genere, prevedendo che, nel caso in cui l'elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. In base alla normativa vigente, infatti, nelle elezioni europee è consentito all'elettore esprimere fino a tre preferenze (articolo 14 legge n. 18/1979).
  La norma di garanzia della rappresentanza di genere prevista dalla disposizione in esame riguarda solo il caso in cui l'elettore manifesti tre preferenze, lasciando impregiudicata la possibilità per l'elettore che decide di esprimere due preferenze di attribuirle a candidati dello stesso sesso.
  Nel corso dell'esame al Senato, sono state espunte le disposizioni che prevedevano norme per il riequilibrio di genere nella formazione delle liste di candidati già a decorrere dalle prossime elezioni, in considerazione del fatto che i termini per la raccolta delle sottoscrizioni sono già aperti.
  Ricorda in proposito che una norma sul riequilibrio di genere nelle liste elettorali, applicabile anche alle elezioni del Parlamento europeo, è stata introdotta dal recente decreto-legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che prevede una riduzione delle risorse spettanti ai partiti sulla base della disciplina del cd. ’due per mille’ quando nel numero complessivo dei candidati uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. In particolare, l'articolo 9 del decreto-legge n. 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) prevede che qualora nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera, del Senato o del Parlamento europeo, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito a titolo di ’due per mille’ sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.
  La disciplina a regime è definita dall'articolo 1, comma 2, che reca modifiche alla legge elettorale europea (legge n. 18/1979) che troveranno applicazione (comma 3), a partire dalle seconde elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, ossia dalle elezioni del 2019.
  Al fine di assicurare l'equilibrio di genere nella composizione delle liste elettorali, la lettera a) prevede che: all'atto della presentazione, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all'unità; i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso.
  La lettera b) disciplina le verifiche dell'ufficio elettorale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere nelle liste, assicurando al tempo stesso, ove possibile, la conservazione della lista. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sulla presenza paritaria di candidati nelle liste, l'ufficio elettorale procede dunque alla cancellazione dei candidati del sesso sovrarappresentato, partendo dall'ultimo, fino ad assicurare l'equilibrio richiesto. Se, all'esito della cancellazione, nella lista rimane un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista è ricusata e non può conseguentemente partecipare alle elezioni. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sull'alternanza di genere tra i primi due candidati, l'ufficio elettorale modifica la lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di genere diverso.
  Viene inoltre introdotta (lettera c)), la «tripla preferenza di genere», con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria per le elezioni del 2014. Le preferenze devono infatti riguardare candidato di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre preferenze, sono annullate sia la seconda Pag. 169che la terza preferenza, e non solamente la terza, come nella disciplina transitoria per il 2014.
  L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo a quello della pubblicazione ed escludendo dunque l'ordinaria vacatio legis di 15 giorni.
  Richiama da ultimo, le proposte di legge abbinate (Mosca C. 792, Balduzzi C. 1878, Pisicchio C. 1916, Migliore C. 1933, Bruno Bossio C. 1473), che prevedono norme per promuovere l'equilibrio di genere nelle elezioni del Parlamento europeo. Tutte le 5 proposte introducono una «quota di lista», in base alla quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste elettorali in misura superiore ai due terzi. Le proposte Mosca A.C. 792, Balduzzi A.C. 1878 e Pisicchio A.C. 1916 introducono altresì la «tripla preferenza di genere», in base alla quale, nel caso di espressione di due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza, con una disciplina corrispondente a quella introdotta a regime dalla proposta approvata dal Senato. Le proposte Migliore A.C. 1933 e Bruno Bossio A.C. 1473 prevedono invece la «doppia preferenza di genere», riducendo dunque da tre a due il numero di preferenza che ciascun elettore può esprimere. In caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Queste due proposte prevedono altresì, a fini di coordinamento formale, l'abrogazione dell'articolo 56 del codice delle pari opportunità, recanti la disciplina transitoria applicabile nel 2004 e nel 2009. Le proposte Pisicchio A.C. 1916 e Migliore A.C. 1933 introducono un'ulteriore modifica al sistema per le elezioni del Parlamento europeo, disponendo l'abrogazione della soglia di sbarramento del 4 per cento per l'accesso al riparto dei seggi.

  Gea SCHIRÒ (PI) richiama la risoluzione approvata dal Parlamento europeo lo scorso 4 luglio 2013 relativa allo svolgimento delle prossime elezioni europee, nella quale, tra l'altro, si invitano gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, ad incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria. Si tratta di una indicazione di particolare rilievo, che riterrebbe opportuno richiamare espressamente nel parere della XIV Commissione. Ricorda infatti che in Italia la media della presenza femminile nelle istituzioni parlamentari è del 21 per cento, contro il 31 per cento della media europea, ciò che colloca il nostro paese al quinto peggior posto tra tutti gli Stati membri dell'Unione.
  Osserva quindi che occorrerebbe anche affrontare il problema, che meriterebbe di essere segnalato nel parere, del rapporto tra le disposizioni che prevedono che i primi due candidati di ciascuna lista debbano essere di sesso diverso, e quelle che consentono di collocare la restante quota dello stesso sesso tutta in fondo alla lista, con evidenti effetti discriminatori in termini di elezione.

  Adriana GALGANO (SCpI) si associa alle richieste avanzate dalla collega Schirò.

  Michele BORDO, presidente, sottolinea una ulteriore questione che – sebbene non rientri tra le dirette competenze della XIV Commissione – potrebbe essere opportuno richiamare nel parere da rendere alla Commissione Affari costituzionali. Fa riferimento al problema determinato dal fatto che nel sistema elettorale per il Parlamento europeo l'assegnazione dei seggi, basandosi il computo su un collegio unico nazionale, non rispetta la proporzione con il numero dei residenti nelle diverse circoscrizioni. Si tratta di una incongruenza che dovrebbe essere sanata.
  Ricorda infatti in proposito come alla scelta di un sistema elettorale proporzionale con assegnazione dei seggi nell'ambito di un collegio nazionale unico, introdotto con legge n. 18 del 1979, è seguita la previsione introdotta con la legge n. 61 del 1984, che assegna preventivamente un numero Pag. 170di seggi in proporzione alla popolazione residente, senza tuttavia nel contempo modificare il sistema di computo basato sul collegio unico.
  Nelle scorse elezioni europee ci si è quindi scontrati con l'effetto discorsivo determinato dalla convivenza di tali disposizioni, sul quale la stessa Corte costituzionale si è pronunciata, e che il legislatore avrebbe dovuto provvedere a correggere, cosa che tuttavia non è avvenuta.
  Si tratta di un tema di notevole rilievo, sul quale occorre a suo avviso svolgere un approfondimento, anche acquisita sul punto una valutazione della Commissione di merito.

  Adriana GALGANO (SCpI) condivide le valutazioni del Presidente, anche con riferimento alle norme riguardanti la soglia di sbarramento. Si tratta di disposizioni che andrebbero ripensate, anche in considerazione del fatto che per le elezioni europee, diversamente da quanto avviene in ambito nazionale, non occorre garantire la governabilità.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, condivide le osservazioni della collega Schirò, rilevando tuttavia come – con riferimento alle quote nelle liste e alla presenza alternata di candidati di sesso diverso – occorra tenere conto del fatto che, per quanto riguarda le prossime elezioni europee, si definisce nel provvedimento in esame una disciplina transitoria, essendo già stati convocati i comizi elettorali. Ricorda in ogni caso che il decreto legge n. 149 del 2013 in materia di finanziamento pubblico ai partiti incoraggia a garantire la proporzionalità tra candidati di sesso diverso all'interno delle liste. Quanto all'ordine dei nominativi, sottolinea come essendo previsto nel sistema elettorale europeo il voto di preferenza, la collocazione del nome nella lista appare assai meno rilevante che nel sistema elettorale nazionale.
  Con riferimento poi alla questione sollevata dal Presidente Bordo, si tratta di una materia di particolare rilievo, che richiederebbe un intervento di revisione dell'intera disciplina di riparto dei seggi, e che sarà oggetto di richiamo nel parere che si riserva di formulare.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 205 del 25 marzo 2014, pagina 111, prima colonna, trentesima riga, le parole: «Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione delibera» sono sostituite dalle seguenti:

  «Michele BORDO, presidente, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti approvati.
  Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  La Commissione delibera».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 206 del 26 marzo 2014, pagina 138, seconda colonna, ventunesima riga, le parole: «Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione delibera» sono sostituite dalle seguenti:

  «Michele BORDO, presidente, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti approvati.
  Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  La Commissione delibera».