CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 marzo 2014
207.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 14.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
C. 2162 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono state presentate circa 620 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli Pag. 84-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, rileva come le Presidenze siano pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni Pag. 9regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, esso, in estrema sintesi, oltre a recare disposizioni tributarie in materia di TARI e TASI e di contabilizzazione delle entrate IMU, interviene sulla disciplina dei rapporti finanziari tra Stato e enti locali, sui vincoli finanziari relativi alla contrattazione collettiva del pubblico impiego, sulla situazione finanziaria di Roma Capitale, su alcuni aspetti della normativa del patto di stabilità interno, sul finanziamento di servizi ferroviari regionali, nonché sull'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole e sull'affidamento di lavori di edilizia scolastica.
  In particolare, l'articolo 1 reca modifiche alla disciplina sostanziale della TASI e della TARI ed alla relativa normativa per il versamento e la riscossione, nonché in materia di contributi statali ai comuni.
  L'articolo 2 modifica norme della legge di stabilità 2014 concernenti il regime IVA dei servizi di pubblicità on line, la definizione agevolata di somme iscritte a ruolo, la dismissione di partecipazioni azionarie della PA, nonché, ancora, il regime della TARI e della TASI.
  L'articolo 3 modifica la disciplina sulle procedure di riequilibrio finanziario degli enti locali.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa ai vincoli finanziari della contrattazione collettiva integrativa.
  L'articolo 5 modifica i limiti posti all'accensione di nuovi mutui da parte dei comuni.
  L'articolo 6 interviene sulla contabilizzazione in bilancio delle entrate IMU, mentre l'articolo 7 prevede norme per la verifica delle entrate IMU.
  Gli articoli da 8 a 10 incidono sui meccanismi di regolazione finanziaria tra Stato e comuni: in particolare l'articolo 8 prevede un anticipo delle risorse del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, l'articolo 9 rende permanenti alcune riduzioni del contributo ordinario agli enti locali, mentre l'articolo 10 modifica le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province.
  L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato cui sono tenuti gli amministratori comunali e provinciali.
  L'articolo 12 disciplina le modalità di erogazione del contributo straordinario previsto nel caso di fusioni di comuni.
  L'articolo 13 interviene sulle modalità di erogazione delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori per il Comune di Lampedusa.
  L'articolo 14 interviene sulle modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale.
  L'articolo 15 modifica le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle province di nuova istituzione.
  L'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria del Roma Capitale, prevedendo un piano per il riequilibrio strutturale, nonché incidendo sui rapporti finanziari tra Roma Capitale e la gestione commissariale.
  L'articolo 17 regola il pagamento a Trenitalia di somme per lo svolgimento del servizio ferroviario nella Regione Valle d'Aosta, nonché prevede il blocco delle azioni esecutive in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale in Campania.
  L'articolo 18 limita l'applicazione di taluni sanzioni previste dalla disciplina sul patto di stabilità nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia.
  L'articolo 19 differisce i termini per la prosecuzione di contratti di pulizia stipulati da istituzioni scolastiche statali, incrementando altresì il limite di spesa previsto per l'acquisto di tali servizi. Inoltre la disposizione differisce il termine per l'affidamento di lavori di edilizia scolastica.
  L'articolo 20 esclude l'applicazione di taluni sanzioni previste dalla disciplina sul patto di stabilità nei confronti del Comune de L'Aquila, oltre a prevedere la non applicazione delle riduzioni di stanziamenti previsti dalla disciplina della spending Pag. 10review per il Comune e la Provincia de L'Aquila, nonché per i comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009.
  Per quanto riguarda specificamente l'articolo 2, ricorda che esso reca modifiche ad alcuni commi della legge di stabilità 2014: pertanto le Presidenze hanno ritenuto di considerare ammissibili soltanto quegli emendamenti che riguardano strettamente le materie oggetto delle modifiche recate dal medesimo articolo 2.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Paglia 1.72, limitatamente al comma 3-ter, che modifica la disciplina relativa alla perdita della qualifica di ente non commerciale prevista a fini IRPEF dall'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
   Palese 1.06, che reintroduce la deduzione IRPEF del 15 per cento per i redditi da locazione;
   Palese 1.07, che esenta dall'imposta di bollo e di registro i contratti di locazione in caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del relativo canone;
   Caso 2.1, che abroga i commi da 18 a 21 della legge di stabilità 2014, relativi alle assunzioni di 120 unità di personale per la gestione dei fondi strutturali;
   Brugnerotto 2.3, che abroga il comma 43 della legge di stabilità 2014, relativo ai contributi in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici;
   Busin 2.4 e 2.5, che modificano il comma 50 della legge di stabilità 2014 relativamente al pagamento dei canoni di locazione con l'esclusione dell'uso del contante;
   Bruno Bossio 2.6, 2.7 e 2.10, concernenti l'efficacia temporale del contratto di programma con Poste italiane Spa;
   Bruno Bossio 2.8 e 2.9 concernenti il servizio postale universale;
   Cariello 2.11, che abroga il comma 99 della legge di stabilità 2014, relativo al pagamento dei debiti per le opere pubbliche ex Agensud;
   Ruocco 2.12, che abroga il comma 100 della legge di stabilità 2014, relativo al monitoraggio e alla analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche;
   Pesco 2.13, che abroga il comma 110 della legge di stabilità 2014, concernente il finanziamento della Fiera di Verona;
   Alberti 2.19, che abroga il comma 217 della legge di stabilità 2014, relativo al finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
   Castelli 2.20, che abroga il comma 221 della legge di stabilità 2014, il quale autorizza una spesa triennale in favore dell'Istituto Gaslini di Genova;
   Pesco 2.21, che abroga il comma 260 della legge di stabilità 2014, relativo al finanziamento delle scuole non statali;
   Villarosa 2.22, che abroga il comma 262 della legge di stabilità 2014, relativo al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale;
   Barbanti 2.23, che riduce il finanziamento di cui al comma 266 della legge di stabilità 2014, relativo al fondo per l'efficienza dello strumento militare;
   Brugnerotto 2.24, che abroga il comma 271 della legge di stabilità 2014, relativo ai contributi in favore di associazioni combattentistiche;
   Caso 2.25, che abroga il comma 272 della legge di stabilità 2014, relativo al fondo per le celebrazioni del 70o Anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione;
   Brugnerotto 2.26, che abroga i commi 308 e 309 della legge di stabilità 2014, Pag. 11relativi al finanziamento delle celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale;
   Alberti 2.27, che abroga il comma 328 della legge di stabilità 2014,relativo al finanziamento dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona;
   Ruocco 2.28, che abroga il comma 345 della legge di stabilità 2014,relativo al finanziamento in favore delle minoranze linguistiche slovene;
   Brugnerotto 2.29, che abroga il comma 374 della legge di stabilità 2014, il quale assegna risorse al Centro poliedrico per le donne de L'Aquila;
   Pesco 2.30, che abroga il comma 386 della legge di stabilità 2014, il quale assegna risorse all'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli;
   gli identici Borghesi 2.31 e Guerra 2.32 che, novellando il comma 530 della legge di stabilità 2014, posticipano i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associate delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;
   Galati 2.33 che, mediante modifiche al comma 550 della legge di stabilità 2014, estende l'ambito applicativo delle norme in materia di mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni e di dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate;
   Censore 2.34, che modifica le disposizioni di cui al comma 551 della legge di stabilità 2014, relativo ai vincoli imposti agli enti territoriali finalizzati al ripianamento delle perdite conseguite da aziende speciali, istituzioni e società da questi partecipati;
   Marco Di Stefano 2.35 e 2.36, che intervengono in materia di mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni;
   Causi 2.50, che impedisce alle società in house di deferire ad arbitri specifiche tipologie di controversie relative all'esecuzione di contratti pubblici;
   Laffranco 2.100 e 2.102, che posticipano di un anno il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito fondiario degli immobili «a disposizione»;
   Palese 2.101, che elimina il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito fondiario degli immobili «a disposizione»;
   Fragomeli 2.108, che estende l'ambito operativo delle agevolazioni disposte dal comma 737 della legge di stabilità 2014, in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni tra enti appartenenti alla stessa struttura organizzativa;
   Busin 2.109, che modifica il TUEL in materia di rieleggibilità, numero di mandati dei sindaci e composizione dei consigli comunali nei piccoli comuni;
   Busin 2.110, che intende rendere la TASI parzialmente deducibile ai fini IRAP;
   Carbone 2.111, che intende ridurre l'accisa sui prodotti da fumo e loro succedanei;
   Bargero 2.01, che reca un'articolata disciplina del pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati;
   Marchetti 2.02, che destina quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione degli immobili degli enti territoriali alla riduzione del debito degli stessi;
   Guerra 2.03, che assoggetta ad imposta di registro in misura fissa i trasferimenti immobiliari nei confronti dello Stato e degli enti territoriali;
   Lodolini 2.05, in materia di riparto dei proventi derivanti dalle multe per infrazione al codice della strada;
   gli identici Lavagno 3.35, Borghesi 3.36, Censore 3.37, che recano modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 102 del 2013 per le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;Pag. 12
   gli identici Palese 3.86 e Censore 3.87, che intervengono in materia di fondo svalutazione crediti degli enti locali, prevedendo: la soppressione del comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, volto a stabilire una dimensione minima di tale fondo per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti per il pagamento dei debiti commerciali scaduti; la modifica del comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di stabilire che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato per il finanziamento del fondo svalutazione crediti;
   Catalano 3.88, volto a prevedere la possibilità per gli enti locali, a determinate condizioni ed entro certi limiti, di accettare buoni emessi da associazioni senza scopi di lucro per il pagamento di tasse, tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, di canoni per l'utilizzazione del patrimonio comunale e di ogni altro servizio a pagamento;
   Fregolent 3.96, volto a prevedere la revoca per giusta causa per gli amministratori di società partecipate da enti locali che contabilizzino nel proprio conto economico ricavi superiori ai corrispondenti impegni di spesa assunti dall'ente;
   gli identici Paola Bragantini 3.97, Censore 3.98 e Palese 3.99, volti a ridurre per gli enti locali la dimensione minima del fondo svalutazione crediti, prevedendo che gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 10 per cento (e non più al 25 per cento come attualmente previsto dal comma 17 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012) dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni;
   Palese 3.102, che, con riferimento agli enti territoriali in sperimentazione per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevede, all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, che possono avvalersi dello stesso termine (30 settembre 2013) per presentare la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione anche gli enti già in sperimentazione che non abbiano ancora ultimato il riaccertamento dei residui;
   Rubinato 3.104, volto a prevedere, per i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e non abbiano fatto ricorso nello stesso periodo ad anticipazioni di tesoreria, la possibilità di utilizzare, per l'anno 2014, l'avanzo di amministrazione non vincolato, per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade;
   De Menech 3.105, che, con riferimento ai comuni in sperimentazione per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevede che non si applica il limite finanziario del patto di stabilità interno agli avanzi di amministrazione derivanti dall'adozione del nuovo sistema contabile;
   Palese 3.01, recante una serie di previsioni per gli enti locali in sperimentazione per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, tra cui: la non applicazione delle disposizioni sugli enti locali deficitari o dissestati; il ripiano, per una quota pari almeno al 10 per cento annuo, del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.
   Lodolini 4.1, limitatamente al comma 5, e gli identici Lodolini 4.26 e Carrescia 4.27, limitatamente al comma 3-ter, i quali recano una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 26, della legge n. 183 del 2011 riguardante il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali;
   Russo 4.31, il quale esclude dal computo della media della spesa corrente ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario del patto di stabilità interno le spese effettuate dalle province e dalla regione Campania per la gestione del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti;Pag. 13
   Palese 4.03, Parrini 4.04 e gli identici Censore 4.01 e Guerra 4.02, i quali recano disposizioni in materia di assunzioni di dirigenti a tempo determinato degli enti locali;
   Caso 5.8, il quale prevede l'obbligo per gli enti locali di pubblicare sul proprio sito internet le informazioni riguardanti tutte le operazioni finanziarie realizzate;
   Saltamartini 5.17, che individua l'ente nazionale per il Microcredito quale centro nazionale di competenza e coordinamento delle attività degli enti locali finalizzate ad attivare processi di sviluppo economico attraverso progetti di microcredito;
   Fabbri 5.01, che prevede l'esenzione da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'IVA, e l'assoggettamento in misura fissa alle imposte di registro, degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento delle società, delle aziende speciali e le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 1, commi 561 e 562, della legge n. 147 del 2013;
   Fabbri 5.02, che estende agli atti e alle operazioni poste in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 737, della legge n. 147 del 2013, aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale;
   Fabbri 5.03 e Fauttilli 19.02, che modificano il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, con riferimento, rispettivamente, ai trasferimenti in favore degli enti pubblici territoriali e dei consorzi e in favore delle ONLUS;
   Censore 5.04 e Fauttilli 9.01, i quali, nel modificare l'articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina in maniera diversa la destinazione delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali;
   Busin 7.8, volto a prevedere la deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a fini IRPEF e a fini IRAP;
   gli identici Borghesi 7.03 e Censore 7.04, i quali stabiliscono che per i trasferimenti immobiliari a favore dello Stato delle Regioni e degli enti locali, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 200 euro;
   Ginato 11.01, il quale modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 39 del 2013 prevedendo che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti anziché, come previsto dal testo vigente, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
   Arlotti 12.5, il quale dispone che le somme iscritte nel conto residui per l'anno 2014 del fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa siano destinate alla regione Emilia Romagna quale contributo straordinario da impiegare per il finanziamento di interventi connessi al passaggio dei comuni specificamente indicati dalla regione Marche alla regione Emilia Romagna;
   Palese 12.01, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa nel caso di trasferimenti in favore dello Stato, dei comuni, delle unioni dei comuni, delle province o delle regioni;Pag. 14
   Misuraca 13.7, il quale prevede la possibilità per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori di istituire, con regolamento, un'imposta di sbarco;
   Misuraca 13.8, il quale modifica l'articolo 6, comma 19, della legge n. 135 del 2012, che disciplina gli schemi di convenzioni di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa;
   Parrini 14.01, il quale prevede che l'ANCI si avvalga, per le proprie finalità istituzionali, dell'Istituto per la finanza e l'economia locale;
   Fragomeli 14.02, il quale conferisce all'ANCI la titolarità della rappresentanza istituzionale dei comuni e delle loro forme associative, nonché delle città metropolitane;
   Palese 14.04, il quale prevede l'istituzione di una nuova tassa sui servizi;
   Marco Di Stefano 16.79, volto a prevedere che al personale di Roma Capitale e al personale delle società partecipate che risulti eccedentario nell'ambito dei piani di razionalizzazione si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti per il pensionamento, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevedono, per le unità di personale delle pubbliche amministrazioni risultanti in soprannumero in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, la possibilità del pensionamento in base alla disciplina precedente alla cosiddetta «riforma Fornero»;
   Borghesi 16.110, che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non rilevi ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui alla suddetta imposta sul reddito;
   Palese 16.01, volto a prevedere che l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale delle Regioni e dei Ministeri a favore degli enti locali deve essere effettuata entro 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, stabilendo apposite sanzioni per i dirigenti che violini tale disposizione;
   Fragomeli 18.4, Censore 18.5, Lavagno 18.6, i quali prevedono che agli enti locali che non hanno rispettato nel 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, le sanzioni vigenti a legislazione vigente si applichino limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti;
   Dallai 18.7, volto a istituire un fondo per il finanziamento dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi ubicati nel territorio dei comuni medesimi;
   Dallai 18.8, volto ad escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione di interventi di bonifica nel sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo;
   gli identici emendamenti Censore 18.10, Pelillo 18.11 e Palese 18.15, i quali escludono l'applicazione delle sanzioni previste per gli enti locali dall'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 in caso di violazione delle regole del patto di stabilità interno, con riferimento alle spese finanziate attraverso i fondi pluriennali ed i mutui contratti per il completamento della diga foranea di Molfetta;
   Spessotto 18.13, il quale prevede che i comuni di Venezia e Chioggia possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;
   Gallo 19.1 e 19.2, limitatamente alla parte consequenziale, la quale prevede che a decorrere dal 1o aprile 2014 non possano essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA, nonché modifiche all'articolo Pag. 1529 della legge n. 488 del 2001, recante misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni, e misure di stabilizzazione del personale predetto;
   Giordano 19.8, il quale prevede che il Governo debba attivare entro il 30 aprile 2014 un tavolo di confronto tra le amministrazioni, gli enti locali, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati e dei lavoratori della scuola per individuare soluzioni ai problemi occupazionali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche;
   Antezza 19.7, il quale autorizza una spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
   Migliore 19.9, il quale destina al Fondo unico per l'edilizia scolastica le maggiori entrate relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi anche derivanti dalla distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo versati all'entrata del bilancio dello stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico;
   Taglialatela 19.01, il quale dispone una deroga al blocco del turn-over per il personale tecnico amministrativo delle Università;
   Fauttilli 19.03 e Ottobre 20.07, i quali modificano disposizioni in materia di coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa italiana;
   Basso 19.04 e De Micheli 19.05, recanti disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime;
   Ferraresi 20.2, il quale estende le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20, che escludono dai tagli derivanti dalla spending review la provincia e il comune de L'Aquila, nonché gli altri comuni del cratere interessati dal sisma del 2009, anche ai comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 e al Comune di Bastiglia colpito dall'alluvione del gennaio 2014;
   Sani 20.3, il quale prevede l'estensione dei benefici economici previsti dall'ordinanza del 31 dicembre 2012 anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti in seguito agli eventi alluvionali verificatesi nel novembre 2012 in alcuni comuni della Toscana;
   Carrescia 20.4, il quale modifica l'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 che prevede modalità per il riconoscimento di un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari site nel Comune de L'Aquila e danneggiate a causa del sisma del 2009;
   gli identici Palese 20.5, Marchi 20.6 e Censore 20.7, i quali prorogano di un biennio le disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis, del decreto-legge n. 135 del 2012, che consentono ai comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di incrementare le risorse per finanziare il trattamento accessorio del personale assunto con contratti di lavoro flessibile per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale;
   Pes 20.01, il quale dispone che i pagamenti di tributi e di adempimenti sospesi in seguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito la regione Sardegna, qualora effettuati entro il 30 giugno 2014, non sono soggetti all'applicazione di sanzioni e interessi;
   gli identici Fragomeli 20.03 e Censore 20.04 e 20.05, che recano disposizioni in materia di assunzioni e di mobilità del personale nelle società a partecipazione pubblica;
   Castricone 20.06, il quale prevede che il Fondo per le emergenze nazionali venga implementato con le risorse stanziate per alcuni interventi in materia di adeguamento di strade statali assegnate con delibere del CIPE e non impiegate.Pag. 16
   Sottolinea, quindi, come la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendativa sia stata svolta dalle presidenze, oltre che nel pieno rispetto dei predetti criteri regolamentari, seguendo un approccio di ragionevolezza.

  Avverte inoltre che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.
  Segnala altresì che le presidenze, alla luce dell'unanime avviso in tal senso emerso nel corso della riunione congiunta di ieri degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, hanno chiesto alla Presidenza della Camera di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea, attualmente previsto per lunedì 31 marzo, almeno al pomeriggio di giovedì 3 aprile: conseguentemente avverte che l'esame in sede referente del provvedimento riprenderà nel pomeriggio di lunedì 31 marzo.

  Marco CAUSI (PD), in relazione alla programmazione delle prossime sedute delle Commissioni, chiede se risulti fondata l'ipotesi che la Conferenza dei presidenti di gruppo intenda fissare l'inizio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 7 aprile, ritenendo che in tal caso occorra organizzare conseguentemente i lavori delle Commissioni, in termini tali da assicurare un sufficiente numero di sedute per l'esame delle numerose proposte emendative presentate.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento al quesito posto dal deputato Causi, rileva come, secondo notizie da lui informalmente acquisite, che tuttavia non sono ancora ufficiali, l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento dovrebbe aver luogo nella giornata di lunedì 7 aprile.

  Rocco PALESE (FI-PdL), concordando con il presidente ed evidenziando la necessità di consentire anche all'altro ramo del Parlamento di esaminare il provvedimento in tempi congrui, ritiene ragionevole riprendere l'esame in sede referente del provvedimento nel primo pomeriggio di lunedì 31 marzo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, considera opportuno mantenere l'organizzazione dei lavori già indicata, anche in ragione del fatto che, nel corso della prossima settimana, a causa della rilevanza dei provvedimenti in discussione in Assemblea, gli spazi di lavoro per le Commissioni potrebbero risultare non particolarmente ampi.

  Maino MARCHI (PD) osserva che, qualora l'avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea dovesse essere differito per decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo, sarebbe opportuno fissare la seduta delle Commissioni riunite per la mattina di martedì 1o aprile; ciò, anche allo scopo di consentire al Governo di valutare tutte le proposte emendative presentate al provvedimento in esame, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che le considerazioni del deputato Marchi possano essere ragionevoli, segnalando, tuttavia, come il numero delle proposte emendative ammissibili da discutere risulti pari a circa 500 e come appaia quindi prudente prevedere di iniziarne l'esame già nel pomeriggio di lunedì 31 marzo, al fine di assicurare alle Commissioni tempi adeguati, evitando di dover proseguire i lavori anche nel fine settimana compreso tra il 4 ed il 6 aprile.

  Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda che il rappresentante del Governo ha garantito di poter esprimere, già nella giornata del prossimo lunedì, il parere di competenza sulle proposte emendative presentate o, quanto meno, su di una parte consistente delle stesse. Ribadisce, pertanto, la necessità di iniziare l'esame delle proposte emendative già nella giornata di lunedì 31 marzo, come testé proposto dai presidenti Boccia e Capezzone.

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  Marco CAUSI (PD) ritiene importante sapere, prima di stabilire che l'esame del provvedimento proseguirà nel pomeriggio di lunedì prossimo, se il Governo e i relatori siano in grado di esprimere in quella data i pareri sulle proposte emendative presentate, o se non sia invece opportuno concedere loro più tempo per esaminare i numerosi emendamenti.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), condividendo le considerazioni del deputato Causi circa la necessità di verificare se il Governo e i relatori siano pronti a esprimere già nella giornata di lunedì il parere su almeno alcune delle proposte emendative, ritiene utile che i gruppi parlamentari stabiliscano fin d'ora l'ordine con cui intendono procedere all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, al fine di organizzare nel modo più razionale e produttivo il prosieguo dei lavori, evitando comunque di prevedere sedute nel fine settimana compreso tra il 4 ed il 6 aprile.

  Giovanni PAGLIA (SEL), pur non esprimendo alcuna contrarietà rispetto all'ipotesi di riprendere l'esame sul provvedimento nella giornata di lunedì prossimo, ritiene tuttavia opportuno affidare alle presidenze il compito di accertare se i relatori e il Governo siano effettivamente in condizione di esprimere in quella data i pareri sugli emendamenti, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, concorda con le considerazioni del deputato Paglia, ritenendo al momento opportuno mantenere l'indicazione di convocare le Commissioni riunite nel pomeriggio di lunedì 31 marzo e riservandosi comunque le presidenze di verificare se nel pomeriggio di lunedì i relatori ed il Governo saranno in grado di esprimere il parere almeno su alcune delle proposte emendative presentate.

  Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, fa presente che verosimilmente già nella giornata di domani i relatori ed il Governo saranno in grado fornire indicazioni sulle proposte emendative riferite ai primi articoli del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, convenendo con le affermazioni del presidente Capezzone, avverte che le presidenze, all'esito dell'incontro dei relatori e del Governo previsto per domani, verificheranno se sussistano le condizioni per avviare l'esame delle proposte emendative nel pomeriggio di lunedì 31.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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