CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 marzo 2014
200.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 10.20.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
C. 2162 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in sostituzione del relatore per la VI Commissione, Bernardo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come le disposizioni del decreto – legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze siano contenute negli articoli 1, 2, 6 e 7.
  L'articolo 1, comma 1, modifica alcune disposizioni in materia di TARI e TASI introdotte dalla legge di stabilità del 2014 (legge n. 147 del 2013): in primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e si incrementa il contributo statale in favore dei comuni di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni).
  Al riguardo ricorda che la legge di stabilità 2014 ha previsto, ai commi da 639 a 721, il riordino della tassazione immobiliare comunale mediante l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:
   uno, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), la quale ha natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
   l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente Pag. 7riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
    a) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
    b) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

  Più in dettaglio, il comma 1, lettera a), aggiunge un periodo al comma 677 della legge di stabilità 2014, consentendo ai comuni, per il 2014, di superare il limite del 2,5 per mille previsto per la determinazione delle aliquote della TASI per il 2014, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
  La facoltà di aumentare l'aliquota è espressamente condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta o altre misure sulle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011).
  In forza di tale modifica le nuove aliquote massime della TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari a 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi. Per le altre tipologie di immobili, per le quali l'aliquota non poteva superare l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU (10,6 per mille) tale limite viene ora innalzato all'11,4 per mille.
  In merito alla disciplina generale della TASI ricorda che essa è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività. Soggetto passivo dell'imposta è il possessore o il detentore dell'immobile; la base imponibile è il valore dell'immobile rilevante a fini IMU.
  L'aliquota base dell'imposta è fissata all'1 per mille e può essere azzerata o modificata dai Comuni. In ogni caso, tale aliquota, sommata a quella dell'IMU, dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d'immobile).
  Per il solo 2014 l'aliquota massima sulle abitazioni principali non può superare il 2,5 per mille.
  La normativa recata in materia dalla legge di stabilità 2014 affida alla potestà regolamentare del comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria; il regolamento comunale deve anche ripartire la quota di tributo tra detentore dell'immobile e titolare di diritto reale su di esso.
  In tale contesto rammenta inoltre che il sistema di detrazioni delineato dall'IMU, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, ha fatto sì che nel 2012 circa un quarto delle abitazioni principali è risultato esente dall'imposta e ha garantito una maggiore progressività dell'imposta rispetto all'ICI: in particolare, l'85 per cento dei contribuenti ha effettuato versamenti compresi entro i 400 euro, per un gettito complessivo pari a circa il 54 per cento dell'imposta, mentre il 6,8 per cento dei contribuenti ha versato oltre 600 euro, con un gettito complessivo di poco inferiore al 30 per cento dell'imposta.
  Nell'audizione preliminare all'esame della manovra economica per il triennio 2014-2016, tenutasi il 29 ottobre 2013 al Senato, la Banca d'Italia ha fatto presente che nel 2012 l'aliquota media dell'IMU è stata pari al 4,6 per mille sulla prima casa, ma che l'applicazione di detrazioni ha portato ad una aliquota media effettiva pari a circa il 2,2 per mille. Per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, l'aliquota media è stata pari al 9,5 per mille.
  Per quanto riguarda il regime dell'abitazione principale e degli immobili assimilati, ricorda che il legislatore ha introdotto una normativa stringente per l'individuazione dell'abitazione principale del contribuente, alla quale l'IMU nel 2012 è stata applicata – ex lege – con aliquota ridotta allo 0,4 per cento (modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino Pag. 8a 0,2 punti, di modo che la misura minima è 0,2 per cento e la massima è 0,6 per cento).
  La disciplina IMU prevedeva una detrazione pari a 200 euro da quanto dovuto per l'abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Ove l'immobile costituisse «prima casa» per più soggetti passivi, la detrazione spettava a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Nel 2012 e 2013 è stata prevista una maggiorazione della detrazione «prima casa», commisurata alla presenza di figli del soggetto passivo: essa era pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente ed avente la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non poteva superare l'importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base.
  Dal 2014 l'IMU a regime non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate dalla legge. Il decreto- legge n. 102 del 2013 ha infatti esentato dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1o gennaio 2014, i cosiddetti «beni merce», ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (ai sensi dell'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011) e gli immobili destinati alla ricerca scientifica (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992). Sono inoltre esenti dall'imposta (ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014):
   a) gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale;
   b) gli alloggi sociali;
   c) la casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   d) un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

  L'IMU continua invece ad applicarsi agli immobili «di lusso», classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), con l'aliquota ridotta (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
  L'abitazione principale è invece assoggettata a TASI, secondo le norme sopra indicate.
  Con riferimento alla formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, segnala come essa, anche in considerazione dell'articolata disciplina IMU in materia di esenzioni e detrazioni, non chiarisca se l'effetto equivalente sul carico d'imposta debba ritenersi riferito a ciascun immobile (che cioè ciascun contribuente deve trovarsi nelle medesime condizioni rispetto all'IMU) o a ciascuna tipologia di immobili (vale a dire che l'equivalenza riguarda analoghe «tipologie di immobili» e, conseguentemente, gli effetti sul singolo contribuente potrebbero essere diversi rispetto al carico impositivo IMU).
  Segnala inoltre come la lettera della disposizione sembri rimettere a ciascun comune la scelta relativa alle categorie di immobili sulle quali concentrare le detrazioni.
  In relazione al rinvio all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 operato Pag. 9dalla disposizione per la definizione delle detrazioni, occorrerebbe anche chiarire se il rinvio include alcuni regimi specifici contenuti in tale articolo e non espressamente richiamati (ad esempio il regime delle pertinenze e la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili).
  La lettera b) del comma 1 modifica il comma 688 della legge di stabilità 2014, riguardante le modalità di pagamento della TASI e della TARI.
  In particolare, le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale compatibile con le norme concernenti i versamenti unitari), eliminando le altre modalità di pagamento – vale a dire servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali – previste dalla norma originaria. Ciò anche al fine di consentire, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione, la disponibilità immediata dei dati anche in funzione delle regolazioni finanziarie previste nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale.
  Le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali restano invece possibili per il pagamento della TARI.
  Inoltre, in forza della modifica recata dalla lettera b), rispetto alla previgente formulazione del predetto comma 688 il decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono definite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, non dovrà più essere sottoposto al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali e delle principali associazioni rappresentative dei comuni.
  Resta invece confermato che il pagamento della TARI e della TASI avviene secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
  La lettera c) del comma 1, modificando il comma 691 della legge di stabilità 2014, introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti (in considerazione della continuità tra la TARI e la precedente TARES).
  In particolare, i comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della vecchia TARES.
  È invece eliminata la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. Ciò al fine di consentire il predetto affidamento mediante svolgimento di una gara ad evidenza pubblica.
  La lettera d) sostituisce il comma 731 della legge di stabilità 2014, disponendo, per l'anno 2014, un contributo di 625 milioni di euro per i comuni (in luogo dei 500 milioni originariamente attribuiti dalla legge di stabilità 2014).
  Le modalità di ripartizione di tale contributo, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali, devono tenere conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.
  Al riguardo ricorda che il testo originario del citato comma 731 assegnava per l'anno 2014 ai comuni 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI Pag. 10a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali risorse possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all'AIRE.
  La ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune, nel limite dei 500 milioni assegnati al Fondo, era effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 28 febbraio 2014.
  La norma precisava che la quota del contributo di spettanza di ciascun comune è stabilita tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune.
  Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera d) del comma 1, ai quali si provvede:
   quanto a 118,156 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione (per il 2014, benché ciò non sia espressamente precisato) della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili istituito dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;
   quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione (anche in tal caso per il 2014, benché non espressamente precisato) del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  Il comma 3 disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.
  Al riguardo ricorda che presupposto d'imposta per la TASI, ai sensi dell'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità 2014, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge in esame, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti:
   fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU;
   aree edificabili definite a fini IMU.

  Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.
  In tale contesto il comma 3 precisa che sono esenti dal tributo:
   gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi), nonché gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
   gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioè: b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche); c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; i) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali.

  Al riguardo segnala come la mancata riproposizione della lettera h) (terreni agricoli ubicati in zone collinari e di montagna) dipende dal fatto che l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge in esame esplicitamente esclude dal presupposto d'imposta i terreni agricoli.
  La disposizione precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali, resta ferma la specifica disciplina già dettata in Pag. 11materia di IMU (ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012); di conseguenza tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU.
  Rammenta inoltre che l'articolo 9, comma 6-quinquies del decreto-legge n. 174 del 2012 ha escluso gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività. Di conseguenza, anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni.
  Dal momento che la disposizione non richiama espressamente la suddetta esclusione, rileva l'opportunità di chiarire se gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come «commerciali» siano o meno esenti dalla TASI.
  Il comma 4 dispone l'estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista in caso di erronei versamenti dell'IMU dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014: conseguentemente vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.
  In merito ricorda che i richiamati commi da 722 a 727 della legge di stabilità 2014 disciplinano le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l'anno 2012 (versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta; versamenti per importi superiori al dovuto; versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa) e recano la disciplina delle regolazioni contabili tra i comuni e l'erario nel caso di erronei versamenti dell'IMU.
  Tali norme si pongono dunque in deroga alla vigente disciplina generale in materia di erronei versamenti di imposta, che prevedono l'applicazione di interessi e sanzioni nei confronti del contribuente. Rammenta in materia che con la circolare n. 27/E del 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità ed i termini per sanare gli erronei versamenti delle imposte.
  L'articolo 2 apporta una serie di modifiche ad altre disposizioni di natura tributaria recate dalla legge di stabilità 2014.
  In particolare, il comma 1, lettera a), abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità on line ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  In merito rammenta che il predetto comma 33 della legge di stabilità 2014 aveva introdotto nella disciplina IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 un nuovo articolo 17-bis, il quale, al comma 1, prevedeva che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 17-bis, dovevano altresì essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana anche gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cosiddetti servizi di «search advertising»), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili. La norma indicava, tra i soggetti obbligati ad avere partita IVA italiana – in quanto venditori di spazi pubblicitari on line – gli editori, le concessionarie pubblicitarie, i motori di ricerca o un altro operatore pubblicitario. Dal tenore letterale della disposizione, tuttavia, sembra che tale elencazione fosse esemplificativa. La disposizione fa riferimento a tutti gli spazi pubblicitari visualizzabili Pag. 12su territorio italiano. Come tuttavia è stato rilevato dalla stampa specializzata, tutta la rete internet è visibile dall'Italia (salvo specifici provvedimenti dell'Autorità giudiziaria); l'applicazione letterale della disposizione in esame sembrava quindi obbligare, in teoria, qualsiasi azienda (di qualsiasi parte del mondo) che pubblichi una pubblicità su qualsiasi sito internet (visibile dall'Italia) ad acquistare lo spazio pubblicitario attraverso una partita IVA italiana.
  Ricorda inoltre che il decreto-legge n. 151 del 2013 (articolo 1, comma 1) – non convertito – aveva previsto il rinvio dell'applicazione del comma 33 al 1o luglio 2014, allo scopo di verificarne la compatibilità comunitaria.
  Nel medesimo contesto rammenta altresì che i commi 177 e 178 della legge di stabilità 2014 recano norme in materia di transfer pricing per le società operanti nella raccolta di pubblicità on line.
  In particolare, al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle operazioni con società non residenti collegate, tali soggetti devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale.
  In pratica la norma ha introdotto una limitazione degli indicatori del livello di profitto (profit level indicators) che possono essere utilizzati nel calcolo dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali operanti nel settore della pubblicità on line. Per tali imprese non è più consentito l'uso di indicatori di profitto sulla base del costo. Le aziende possono utilizzare gli indicatori basati sui costi solo nel caso in cui raggiungano un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (il cosiddetto ruling di standard internazionale) con le autorità fiscali italiane. Tale modifica riguarda solo la metodologia dei prezzi di trasferimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione.
  È inoltre previsto l'obbligo di utilizzare, per l'acquisto delle predette tipologie di servizi, il bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario ovvero altri strumenti di pagamento tracciabili e in grado di veicolare la partita IVA del beneficiario.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge dispone l'ulteriore proroga dal 1o maggio 2014 al 1o gennaio 2015 del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono procedere alla cessione delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.
  Ricorda che il predetto termine è stato inizialmente fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) in 36 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, e dunque scaduto il 1o gennaio 2011.
  Successivamente il comma 569 della legge di stabilità 2014 ha prolungato il citato termine di quattro mesi oltre la data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità, e dunque al 1o maggio 2014, disponendo contestualmente che, decorso tale tempo, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.
  Rimane invece ferma l'ulteriore previsione del citato comma 569 della legge di stabilità 2014, secondo la quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione (e dunque, ora, entro il 1o gennaio 2016) la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso (articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile).
  Le lettere c) e d) del comma 1 modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.
  In particolare sono differiti dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 i termini indicati dai commi 620 e 623 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Conseguentemente Pag. 13viene differito al 15 aprile 2014 il termine di sospensione della riscossione dei relativi carichi.
  Al riguardo ricorda che i commi da 618 a 624 della legge di stabilità 2014 consentono di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi, inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.
  A tal fine il debitore deve pagare in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 (ora 31 marzo 2014) una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza dunque corrispondere eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo né interessi di mora).
  Il comma 623 della stessa legge di stabilità 2014 dispone che, al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 (ora 31 marzo 2014) e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014 (ora 15 aprile 2014). Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
  Segnala al riguardo come, secondo quanto comunicato da Equitalia, alla data del 7 marzo 2014, i contribuenti i quali finora hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali siano circa 75.000, per un importo complessivo che sfiora i 300 milioni di euro.
  Ricorda che tale proroga al 31 marzo 2014 era già stata inserita nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, non convertito.
  Nel testo del decreto-legge in esame, tuttavia, non figura la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-quater) del predetto decreto-legge n. 151, la quale, modificando il comma 624, specificava che le disposizioni relative alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo di cui ai commi da 618 a 623 si applicavano, oltre che per i cosiddetti avvisi di «accertamento esecutivo» emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale.
  La lettera e) del comma 1, attraverso l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 649 della la legge di stabilità 2014, esenta della tassa sui rifiuti (TARI) i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
  Al riguardo ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l'applicazione della TARI (che costituisce un'articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale – IUC) e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata).
  Analogamente a quanto previsto per la TARES, il primo periodo del comma 649 prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
  La precedente formulazione del comma 649 stabiliva inoltre, al secondo periodo, che per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, potesse prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero.
  Tuttavia, il successivo comma 661 stabilisce che la tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
  La norma è volta quindi ad eliminare l'incongruenza tra il secondo periodo del comma 649 (ora abrogato) e il comma 661 della legge di stabilità 2014.
  Alla luce delle modifiche apportate dalla e) del comma 1 appare quindi superata l'interpretazione ufficiale del Ministero Pag. 14dell'ambiente che, stante il contrasto normativo, con la circolare 13 febbraio 2014, n. 1/2014 aveva suggerito la vigenza del comma 649 (TARI ridotta) piuttosto che quella del comma 661 (TARI esclusa).
  La lettera f) del comma 1, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione di tale imposta per i terreni agricoli.
  In particolare, la disposizione modifica l'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità 2014 che, nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto-legge, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU, di aree scoperte e di aree edificabili.
  Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI sia a IMU.
  In dettaglio, per effetto della modifica recata dalla lettera f):
   rimane ferma l'applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale);
   si specifica che l'imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU;
   sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

  La lettera g) del comma 1, abrogando l'articolo 1, comma 670, della legge n. 147 del 2013, assoggetta alla TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.
  In merito ricorda che il richiamato comma 670 escludeva dalla TASI:
   le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, intendendosi per «aree non operative» quelle destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale;
   le aree comuni condominiali individuate ai sensi delle norme del codice civile (articolo 1117) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio l'appartamento condominiale locato).

  La lettera h) del comma 1 modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni dalla TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
  A tal fine è abrogata la lettera f) dell'articolo 1, comma 679, della richiamata legge di stabilità 2014.
  Per effetto di tale soppressione resta ferma la possibilità per il comune di disporre agevolazioni nelle ipotesi, indicate dalle lettere da a) a e) del citato comma 679, di:
   abitazioni con unico occupante;
   abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
   locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
   abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anni, all'estero;
   fabbricati rurali ad uso abitativo.

  L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell'imposta municipale propria di propria spettanza, per l'anno 2014 e successivi.
  In particolare, la disposizione prevede che i comuni iscrivono in bilancio la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale, trattenuto dall'Agenzia delle Entrate e destinato all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie Pag. 15di cui alla lettera a) comma 380-ter, dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).
  Ricorda che i commi 380 e seguenti della legge n. 228 del 2012, come modificati ed integrati dalla legge di stabilità per il 2014, hanno profondamente innovato l'assetto della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU e, conseguentemente, sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell'ambito del quale si è disposta l'abrogazione di numerose disposizioni. In particolare:
   è stato attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che rimane destinato allo Stato;
   è stato soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali «fiscalizzati» per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), prevedendo l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati;
   è stata soppressa la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

  L'articolo 6 prevede, altresì, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, che i comuni si adeguino al principio normativo suindicato, consentendo ad essi di effettuare eventuali rettifiche contabili in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013.
  L'articolo 7 introduce disposizioni finalizzate ad una verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, fermo restando la dotazione del Fondo medesimo come prevista a legislazione vigente.
  A tal fine viene novellato l'articolo unico della legge di stabilità per il 2014, introducendovi i nuovi commi da 729-bis a 729-quater.
  In particolare, ai sensi del nuovo comma 729-bis, la verifica del gettito IMU dell'anno 2013 viene effettuata dal Ministero dell'economia e finanze entro il mese di marzo 2014, sulla base di una metodologia da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tale verifica è funzionale ad assicurare una più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.
  La Reazione illustrativa indica come la norma intervenga, come già lo scorso anno, ad introdurre un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato, che risulta indispensabile al fine di evitare che in talune situazioni (in particolare nei comuni di piccole dimensioni demografica con basi imponibili da fabbricati di categoria D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (gettito IMU ad aliquota standard e assegnazione a titolo di Fondo di solidarietà comunale).
  Il nuovo comma 729-ter dispone che le variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma precedente, sono effettuate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro il 31 marzo 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  Il nuovo comma 729-quater prevede, per i comuni interessati dalle variazioni di Pag. 16assegnazioni, il differimento al 30 giugno 2014 del termine per la deliberazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 da parte del Consiglio comunale, ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).
  Nel caso in cui, all'esito della verifica, il comune sia tenuto a versare importi al Fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.

  Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, segnala preliminarmente che riferirà in merito al contenuto degli articoli di competenza della Commissione Bilancio, ossia gli articoli da 3 a 5 e da 8 a 20.
  Rileva quindi come l'articolo 3 detti disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine i commi da 1 a 3, da un lato prevedono la sospensione delle eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente, in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, dall'altro consentono agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte. Inoltre il comma 4 stabilisce, in deroga alle norme vigenti, un termine triennale, anziché biennale, per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati.
  Segnala inoltre come l'articolo 4 preveda una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. In particolare i commi 1 e 2 dispongono l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione – rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale – le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Inoltre, nei predetti casi le regioni e gli enti locali devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale attraverso misure di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche del personale. Il comma 3 prevede che la sanzione della nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa non trovi applicazione con riferimento ai soli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati entro una certa data – che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi – a condizione che le regioni e gli enti locali abbiano rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha recato una serie di interventi volti al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.
  L'articolo 5, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti fissati dall'articolo 204, comma 1, del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.
  Fa altresì presente che l'articolo 8 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni Pag. 17a statuto ordinario e ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 15 marzo 2014. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, a tal fine considerando validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.
  L'articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte, per gli anni 2010, 2011 e 2012, dall'articolo 2, comma 183, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009). Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province e di 118 milioni di euro per i comuni – ossia gli stessi importi della riduzione disposta dal comma 183 per l'anno 2012 – da applicarsi a tutti gli enti in proporzione alla popolazione residente. Conseguentemente, si provvede a sopprimere il quinto e il sesto periodo del menzionato comma 183, che rinviavano alla legge dello Stato la determinazione dell'ammontare della riduzione del contributo ordinario per i successivi anni 2013, 2014 e 2015.
  Evidenzia come l'articolo 10 rechi alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2014, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio, alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di spending review, ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, fatta salva la provincia de L'Aquila, e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna. In particolare il comma 1 conferma, per l'anno 2014, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate per gli anni precedenti con decreto del Ministro dell'interno del 4 maggio 2012. La disposizione rinvia quindi ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse del Fondo da assegnare per l'anno 2014 a ciascuna provincia. La ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio tra le province è effettuata al netto delle riduzioni della spending review di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012. In particolare, con riferimento ai tagli derivanti dalla spending review, la norma stabilisce direttamente gli importi delle riduzioni di spesa da applicare a ciascuna provincia, ai sensi del citato comma 7, nell'apposito allegato 1 al provvedimento, per un importo complessivo pari a 1.200 milioni di euro. La disposizione chiarisce inoltre che nell'allegato 1 non sono considerati i tagli di spesa nei confronti della provincia de L'Aquila, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, del provvedimento in esame, che esclude, appunto, la suddetta provincia – nonché il comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere interessati dal sisma dell'aprile 2009 – dalle riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, fermo restando, tuttavia, l'importo complessivo delle riduzioni previste.
  Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che, per l'anno 2014, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana – sebbene tali enti siano in via di soppressione – e alla regione Sardegna, sono determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute. Come precisato nella relazione illustrativa, tale disposizione è volta a confermare espressamente, per l'anno 2014, per le province appartenenti a queste due regioni, il diritto ad ottenere i trasferimenti cosiddetti non fiscalizzati, ai sensi dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, necessari a finanziare i bilanci e le funzioni ad esse attribuiti.Pag. 18
  Segnala inoltre come l'articolo 11 modifichi la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, organismo che ora non viene più previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 4 recata dalla norma. Vengono altresì rideterminati i termini per la predisposizione e pubblicazione della relazione, assegnando agli enti più tempo per i necessari adempimenti.
  Evidenzia altresì come l'articolo 12 disponga che il contributo straordinario decennale per le fusioni di comuni di cui all'articolo 15, comma 3, del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) sia erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo del comune risultante dalla fusione. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario è invece erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione. Segnala quindi che la disposizione in esame in sostanza anticipa l'erogazione del contributo straordinario per i comuni la cui fusione decorre da gennaio.
  L'articolo 13 stabilisce che il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a 1.421.021,13 euro, viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.
  Osserva quindi come l'articolo 14 intervenga sull'applicazione dei fabbisogni standard ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, attraverso la sostituzione del comma 380-quater della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) e l'inserimento del comma 380-quinquies. In particolare, la lettera a) dispone la modifica del comma 380-quater, stabilendo che la quota accantonata del 10 per cento sia ridistribuita tra i comuni anche sulla base delle capacità fiscali oltre che dei soli fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, come invece previsto in precedenza. La lettera b) inserisce nella predetta legge di stabilità 2013 il comma 380-quinquies, specificando che, ai fini dell'applicazione di quanto disposto del comma 380-quater – riparto del 10 per cento in base alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard – le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per il 2014 con la medesima metodologia prevista in linea generale dal comma 380-ter per il riparto del Fondo di solidarietà comunale e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater (capacità fiscali e fabbisogni standard).
  Fa presente che l'articolo 15 reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che definisce le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, al fine di considerare come tali anche le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.
  L'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma Capitale, affidando all'ente il compito di redigere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e di predisporre entro il medesimo termine un piano triennale per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito DPCM (commi da 1 a 4). L'articolo, inoltre, al comma 5, riproponendo parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti-legge nn. 126 e 151 del 2013, interviene in ordine alla Gestione commissariale di Roma Capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-bis dell'articolo 2 Pag. 19della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010). Le nuove disposizioni inserite autorizzano, al primo periodo, il Commissario straordinario a inserire nella massa passiva prevista nel Piano di rientro, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. Le disposizioni in commento, poi, consentono (secondo periodo) a Roma Capitale di «riacquisire» l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva, verso le società dalla medesima partecipate, anche mediante compensazione degli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva, compensazione che, precisa la norma, può essere operata «totalmente o parzialmente». In relazione a tale facoltà di utilizzo dei crediti, Roma Capitale viene autorizzata (in base alla disposizione di cui al terzo periodo) ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Inoltre, si autorizza (quarto periodo) il Commissario straordinario a iscrivere nella massa passiva della gestione commissariale le somme introitate dalla gestione medesima in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2008, con il quale è stato approvato il Piano di rientro. La disposizione precisa che tale contratto deriva da quanto prescrive il comma 12-octies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, che attribuisce al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, il fondo, istituito con il decreto-legge n. 78 del 2010, finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario. Le somme suddette, in tal modo introitate dal Commissario ed ammontanti a 570 milioni di euro, sono inserite nella massa passiva della gestione «ai fini del loro reintegro» a favore di Roma Capitale, dedotte le somme già introitate, anche esse ai fini del reintegro all'ente locale, «a qualsiasi titolo inserite» dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, pari a 485 milioni di euro, come precisa la relazione tecnica: somme che pertanto restano, precisa il quarto periodo in commento, nella disponibilità della massa medesima. Da ultimo, con il quinto periodo si stabilisce che gli importi che derivano dall'applicazione dei suddetti periodi (vale a dire dal quarto al settimo) aggiunti al comma 196-bis non sono considerati tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014.
  L'articolo 17, ai commi da 1 a 3, consente il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze in materia di rete ferroviaria interessata dai contratti di servizio nazionale, consentendo al tempo stesso a Trenitalia la riduzione del servizio, fermi restando i servizi minimi essenziali, in caso di mancato completamento del trasferimento delle competenze alla regione Valle d'Aosta entro il 31 luglio 2014. Al riguardo osserva che il riferimento, al comma 1, al «trasporto pubblico locale ferroviario» della Valle d'Aosta potrebbe risultare non univoco nella sua interpretazione, in quanto potrebbe intendersi riferito al trasporto ferroviario regionale e che risultano trasferiti alla competenza regionale – analogamente a quanto avviene nelle regioni a statuto ordinario – ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 194 del 2010, mentre la disposizione in commento richiama l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, che fa riferimento ai «servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insista su territorio regionale». Apparirebbe allora opportuno fare riferimento piuttosto ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale effettuati nella regione. Osserva inoltre come il Pag. 20comma 4 dell'articolo 17 autorizzi il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale. Evidenzia quindi che il comma 5 dell'articolo 17 prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.
  L'articolo 18 reca disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia. Rileva, in particolare, che l'articolo dispone in favore dei suddetti comuni di Venezia e Chioggia – individuati dalla norma come quelli assegnatari dei contributi pluriennali stanziati per la salvaguardia di Venezia, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 – che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato relativo all'anno 2013, una applicazione limitata nell'anno 2014 delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente. Nello specifico, la norma intende, in favore dei predetti comuni: ridurre l'applicazione della sanzione relativa alla riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, limitandola ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo); in caso di incapienza dei fondi, i comuni sono comunque tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; disapplicare la sanzione che prevede il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Resta comunque ferma, nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia, l'applicazione delle altre misure sanzionatorie.
  Con riferimento all'articolo 19, rileva come il comma 1 differisca al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dall'articolo 1, comma 748, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente. Più specificamente, le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data), sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione. Per l'acquisto dei suddetti servizi, il comma autorizza una deroga al limite di spesa disposto dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche. Fa presente, quindi, che per le finalità di cui al comma 1, il limite di spesa di 34,6 milioni di euro previsto per l'acquisto dei citati servizi dall'articolo 1, comma 748, della legge n. 147 del 2013, è incrementato di 20 milioni di euro, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Rileva, infine, che il comma 2 del medesimo articolo differisce dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici – previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 69 del 2013 –, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data. La modifica, peraltro, non ha effetti sul termine, già prorogato al 30 giugno Pag. 212014, per le regioni in cui gli effetti delle graduatorie sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
  Per quanto concerne l'articolo 20, osserva come esso rechi alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L'Aquila, nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario. In particolare, il comma 1 è volto ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2013. Il comma 2 dispone la non applicazione, per l'anno 2014, dei tagli derivanti dalla spending review, di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, nei confronti della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del «cratere» interessati dal sisma dell'aprile 2009, come individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. La norma precisa, inoltre, che la mancata applicazione delle riduzioni ai suddetti enti deve avvenire fermo restando il complessivo importo dei tagli previsto dalla citata normativa per il complesso dei comuni e delle province.

  Francesco BOCCIA, presidente, informa che nelle sedute di giovedì e di venerdì prossimi si procederà alle audizioni informali previste ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento: in particolare, nella seduta di giovedì si procederà alle audizioni dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, mentre nella seduta di venerdì si svolgeranno le audizioni del Sindaco di Roma Capitale e dei rappresentanti della Corte dei conti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.45.