CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 marzo 2014
196.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 46

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 11 marzo 2014.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.

TESTO AGGIORNATO AL 1º APRILE 2014

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Intervengono il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli e il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2014.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che – in esito ai lavori, appena conclusi, del Comitato ristretto nominato per lo Pag. 47svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame – è stata elaborata una nuova proposta di testo unificato dei progetti di legge nn. 224, 387, 727, 946, 1014, 1045 e 1336 (vedi allegato), che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI, preso atto del nuovo testo unificato delle proposte di legge in oggetto elaborato dal Comitato ristretto, dichiara che il Governo si riserva di manifestare il proprio orientamento nel prosieguo dell'esame, concordando sulla rilevanza delle questioni affrontate dal provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone, di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  La Commissione delibera di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 224, 387, 727, 946, 1014, 1045 e 1336, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Cesare DAMIANO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato per le ore 12 di giovedì 13 marzo 2014.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede alla presidenza se sia possibile differire il termine per la presentazione di emendamenti alla giornata di lunedì 17 marzo 2014, al fine di mettere i gruppi nelle migliori condizioni di svolgere adeguate riflessioni di merito sul testo in esame, in vista di eventuali modifiche.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto della richiesta testé formulata, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato in oggetto è fissato per le ore 12 di lunedì 17 marzo 2014.

  La Commissione prende atto.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che, una volta che sarà conclusa la fase di esame degli emendamenti, si potrà valutare l'opportunità di procedere alla deliberazione circa la richiesta di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, al fine di acquisire, in tempi brevissimi, elementi in ordine alla quantificazione dei relativi oneri e di poter valutare conseguentemente la copertura finanziaria del provvedimento.
  Fatto notare che lo svolgimento di tali ulteriori fasi procedurali potrebbe richiedere tempi e modalità di esame da conciliare con l'attuale calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, preannuncia altresì la sua intenzione di sottoporre all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di domani, la proposta di procedere all'audizione, in via informale, degli attuali vertici dell'INPS al fine di fare il punto sulla situazione complessiva dei cosiddetti «esodati». Fa notare che in quella occasione sarà inoltre possibile acquisire ulteriori informazioni anche in merito ad altri temi di natura previdenziale – anche se non direttamente connessi a quello in oggetto – come ad esempio il tema della definizione della soglia oltre la quale contemplare interventi sulle pensioni di importo elevato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.
C. 2157 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 23 gennaio 2014, n. 3, già approvato, con modificazioni, dal Senato, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. Al riguardo, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione dei tempi di esame del disegno di legge, al fine di consentire alla Commissione di riferire all'Assemblea a partire da lunedì 17 marzo. In particolare, fa presente che nella seduta di oggi sarà svolta la relazione introduttiva e avrà inizio l'esame preliminare, che si concluderà nella seduta delle ore 9 di domani, mentre il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato per le ore 12 della giornata di domani.

  Antonella INCERTI (PD), relatore, osserva che il decreto-legge n. 3 del 2014, approvato dal Senato in prima lettura, è volto a dare soluzione alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013 a fronte del perdurante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Fa presente che il provvedimento, inoltre, con una disposizione introdotta al Senato, interviene sulla questione del personale ATA che ha beneficiato di posizioni economiche legate allo svolgimento di nuove funzioni nel periodo 2011-2014.
  In via preliminare ricorda, per quanto riguarda la vicenda degli scatti stipendiali del personale scolastico, che il decreto-legge si inserisce all'interno di un articolato quadro normativo, che prende avvio con il blocco degli stipendi per il personale pubblico disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 1 di tale disposizione ha previsto il blocco degli stipendi per il triennio 2011-2013, incluso il personale scolastico, nonché il blocco delle progressioni economiche legate ai percorsi di carriera, mentre il comma 23, con specifico riferimento al personale scolastico, ha previsto la non utilità, ai fini della progressione stipendiale, del triennio 2010-2012.
  Al riguardo, fa presente, inoltre, che l'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, aveva destinato una quota pari al 30 per cento delle economie di spesa derivanti dalle misure di razionalizzazione scolastica adottate in attuazione del medesimo provvedimento, ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010. In particolare, l'articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha consentito di destinare queste risorse anche al recupero degli scatti bloccati ai sensi del comma 23 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 112 del 2008. Successivamente, l'articolo 4, comma 83, della legge n. 183 del 2011 ha previsto che a tale finalità potessero essere destinate anche «risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».
  Per quanto concerne, specificamente, il recupero delle utilità ai fini della progressione di carriera del personale scolastico, fa presente che l'utilità del 2010 è stata recuperata con il decreto ministeriale 14 gennaio 2011, attraverso le risorse del cosiddetto «fondo del 30 per cento», per un totale di 351 milioni di euro, mentre l'utilità del 2011 è stata recuperata, ai sensi di quanto previsto nel Contratto collettivo di lavoro nazionale del 13 marzo 2013, in parte (31 milioni) con le risorse del cosiddetto «fondo del 30 per cento» e in parte (350 milioni) attraverso la riduzione della retribuzione accessoria del personale scolastico; per quanto concerne, invece, l'utilità 2012, la maggior parte delle organizzazioni sindacali ne ha richiesto il Pag. 49recupero sempre attraverso la riduzione delle risorse delle somme destinate alla contrattazione collettiva nazionale integrativa.
  In assenza dell'intervento legislativo, l'anno 2013 non sarebbe quindi utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, mentre l'anno 2014 sarebbe utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, il cui pagamento sarebbe tuttavia sospeso nel medesimo anno in ragione del blocco degli stipendi previsto, per tutti i dipendenti pubblici, dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, come prorogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, che ha esteso al 2014 il blocco. Il medesimo decreto ha inoltre sancito il mancato riconoscimento per il personale scolastico, dell'utilità del 2013 ai fini della progressione di carriera e stipendiale.
  Per quanto attiene all'articolato del decreto-legge in esame, osserva che l'articolo 1, comma 1, prevede che, nelle more della conclusione di una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento dell'annualità 2012, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, non siano adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla richiamata sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nel 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati, fino al 30 giugno 2014, i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.
  Segnalato che il comma 2 accantona, fino alla conclusione della sessione negoziale, la somma di 120 milioni di euro, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul cosiddetto Fondo del 30 per cento, fa presente che il comma 3 prevede una specifica clausola di salvaguardia, consistente nel versamento della somma di 120 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato, nel caso in cui l'apposita sessione negoziale non si concluda entro il 30 giugno 2014.
  Rappresenta, poi, che il comma 4 contiene una disposizione volta ad evitare che il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per il 2014. Senza tale intervento, di fatto, vi sarebbe il rischio che al personale della scuola si applicasse un blocco quinquennale, a fronte di quello quadriennale previsto per la generalità dei dipendenti pubblici. Fa presente che il comma 5, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto concerne la questione del personale ATA che ha beneficiato di posizioni economiche legate allo svolgimento di nuove funzioni nel periodo 2011-2014, osserva che il Senato è intervenuto introducendo nel testo del decreto-legge l'articolo 1-bis. Anche a tale proposito ricorda, in via preliminare, che in attuazione dell'articolo 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 29 novembre 2007, la sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 ha disposto l'attribuzione al personale ATA appartenente alle aree A e B, di posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale; il riconoscimento dei benefici è avvenuto in modo progressivo e sulla base dell'esito favorevole della frequenza di appositi corsi di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati.
  Fa presente che il 12 maggio 2011 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo volta a regolare i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione in favore del personale ATA delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, ma il riscontro sulla compatibilità economico-finanziaria è stato negativo. Prendendo atto del riscontro negativo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha quindi chiesto di procedere al recupero diretto delle somme già erogate a favore del personale ATA con Pag. 50decorrenza 1o settembre 2011 ed annualità successive, procedendo, altresì, al blocco di ogni ulteriore mensilità.
  Osserva che l'articolo 1-bis del decreto prevede l'avvio di una specifica sessione negoziale per il riconoscimento di un emolumento una tantum, avente carattere stipendiale, a favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che ha beneficiato, negli anni scolastici 2011-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. Fa notare che, nelle more della conclusione della sessione negoziale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici 2011-2014 al personale ATA interessato. Osserva, infine, che, per la copertura dell'onere, quantificato in 38,87 milioni di euro, si fa ricorso al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

  Cesare DAMIANO, presidente, stante l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame preliminare ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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