CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 marzo 2014
193.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Danilo LEVA (PD), relatore, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il parere su un ulteriore articolo aggiuntivo presentato al disegno di legge Europea 2013-bis. Si tratta in particolare dell'articolo aggiuntivo 23.06 del relatore di attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia. L'articolo aggiuntivo ha in realtà natura meramente formale in quanto è diretto ad integrare gli allegati del decreto legislativo 9 novembre Pag. 162007, n. 206, l'articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, al fine di inserirvi in lingua croata un elenco di professioni già previsto nelle predette disposizioni nelle lingue degli Stati già facenti parte dell'Unione europea.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Decreto-legge 2/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2149 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo BIFFONI (PD), relatore, osserva come, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, l'articolo 6 rinvii, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 20088, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto legge n. 152 del 2009.
  Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e di una parte della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 451 del 2001.
  Tale rinvio al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata.
  Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo.
  Il rinvio comporta, inoltre: la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere; che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
  L'applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, sia eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti Pag. 17militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.
  Inoltre, l'articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.
  In particolare, prevede che: – al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta» 12 (articolo 5, comma 4); nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 421/2001 (articolo 5, comma 5); l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6); possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis).
  Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
  Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies): alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti.
  In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
  L'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge, stabiliti dalle direttive, stabiliti dalle regole di ingaggio, stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti, imposti dalla necessità delle operazioni militari. La disposizione richiama sostanzialmente l'articolo 45 del codice penale militare di pace (rubricato come Eccesso colposo).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Tancredi TURCO (M5S) dichiara di non poter condividere la proposta di parere del relatore. Pertanto, a nome del proprio gruppo, presenta ed illustra una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore. Avverte che in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 6 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.15.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 marzo 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, osserva preliminarmente che da notizie di stampa si apprende come il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ritenga insufficienti le misure finora adottate dall'Italia contro il sovraffollamento delle carceri, esprimendo preoccupazione per come il nostro Paese sta affrontando la questione in vista della scadenza del 27 maggio prossimo, fissata dalla sentenza Torreggiani. Sottolinea, quindi, come tali considerazioni rafforzino la convinzione circa l'importanza del provvedimento in esame e l'urgenza di portare a conclusione il relativo iter di approvazione.
  Avverte quindi che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 2.11, volto a sopprimere l'articolo 2 del provvedimento, e ne raccomanda l'approvazione. In subordine, ripropone la richiesta di stralcio della disposizione, ritenendo che la delicata materia delle depenalizzazioni meriti un esame autonomo e maggiormente approfondito. Contesta, in particolare, non solo la formulazione dell'articolo, che ritiene tecnicamente erronea, ma anche le scelte compiute, in particolare, in materia di reati tributari e sul reato di immigrazione clandestina. Quest'ultimo, a suo giudizio, non dovrebbe assolutamente essere depenalizzato.

  Vittorio FERRARESI (M5S) pur essendo favorevole ad alcune depenalizzazioni, ritiene comunque che il testo dell'articolo 2, nella formulazione disorganica e imprecisa licenziata dal Senato, sia inaccettabile. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Molteni 2.11.

  Daniele FARINA (SEL) ritiene sorprendente che il Senato abbia pensato di introdurre una disposizione sulle depenalizzazioni nel contesto del provvedimento in esame. Ciononostante il suo gruppo valuta favorevolmente l'articolo 2, pur ritenendo necessari alcuni correttivi e, in particolare, un intervento più radicale sul reato di immigrazione clandestina.

  Antonio MAROTTA (FI-PdL) ritiene importante che per la prima volta si affronti seriamente il tema delle depenalizzazioni in un testo normativo, atteso che il sistema giustizia non può più sostenere gli attuali tempi e costi dei processi. Esprime, quindi, l'auspicio che il Governo intervenga in maniera decisa anche in sede di esercizio della delega.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.65, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.11.

  Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 2.12 e ne raccomanda l'approvazione.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.12 e 2.13.

  Nicola MOLTENI (LNA) nell'illustrare il proprio emendamento 2.14, ribadisce la propria totale contrarietà alla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina, ricordando come molti paesi europei prevedano misure ben più repressive in materia. Fa presente come la depenalizzazione di questo reato farebbe venir meno l'unico strumento realmente necessario per eseguire efficacemente le espulsioni.

  Daniele FARINA (SEL) osserva come il reato in questione abbia un valore meramente simbolico e abbia trovato scarsissima applicazione nella pratica. Condivide quindi la norma che ne prevede la depenalizzazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.14 e 2.15.

  Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 2.16, ritenendo necessario che i reati tributari siano esclusi dalla depenalizzazione.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, ricorda all'onorevole Molteni che la delega interviene sulla materia dei reati tributari unicamente in relazione a quelli puniti con la sola pena pecuniaria, non rientrandovi pertanto i reati gravi.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Molteni 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, Ferraresi 2.1 e Sisto 2.72, fatto proprio dall'onorevole Sarro.

  Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento 2.2 diretto a trasformare in illecito amministrativo il reato di ingiuria, che il comma 3 dell'articolo 2, invece, si limita ad abrogare.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferraresi 2.2 e Sisto 2.73.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 2.71 e 2.70, si ritiene che lo stesso vi abbia rinunciato.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.10, diretto a trasformare in illecito amministrativo il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. La depenalizzazione opererebbe purché l'omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui. Chiede alla maggioranza delucidazioni in merito alla somma complessiva dei 10.000 euro annui al fine di comprendere se si riferisca agli omessi versamenti relativi, ad esempio, ai dipendenti di una determinata impresa ovvero a ciascuna omissione di versamento.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, ritiene che attraverso la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea si potranno dare al Governo i relativi chiarimenti in merito alla questione posta dal deputato Colletti.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Molteni 2.21, Ferraresi 2.10 e Chiarelli 2.80, gli identici emendamenti Molteni 2.23 e Ferraresi 2.3, Molteni 2.24, 2.25, 2.26, gli identici emendamenti Molteni 2.27 e Ferraresi 2.4 e Molteni 2.28.

  Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.29, diretto a sopprimere la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 che, tra l'altro, prevede che per i reati trasformati in illeciti amministrativi, come ad esempio il reato di immigrazione clandestina, si debba prevedere una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 50.000 euro. Si tratta di una disposizione che dimostra tutta l'incongruenza della maggioranza, che ha più volte giustificato la soppressione del reato di immigrazione clandestina in ragione della sostanziale impossibilità del condannato Pag. 20di pagare l'attuale sanzione pecuniaria, che è ben inferiore a quella che la delega prevede in relazione all'illecito amministrativo diretto a punire l'immigrazione clandestina.

  Alessia MORANI (PD) ricorda che le ragioni che stanno alla base della trasformazione del reato di immigrazione clandestina in illecito amministrativo non si limitano unicamente alla natura ed entità della pena prevista, ma riguardano i principi costituzionali dell'ordinamento in base ai quali la condotta di immigrazione clandestina non deve essere punita attraverso una sanzione penale, la quale è invece diretta a punire condotte che ledono o mettono in pericolo beni giuridici che meritano una tutela penale.

  David ERMINI (PD) ricorda all'onorevole Molteni che per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria può applicarsi il pagamento in misura ridotta e che comunque il legislatore delegato dovrà individuare una sanzione che sia adeguata e proporzionata alla gravità dell'illecito.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Molteni 2.9, Ferraresi 2.5, Molteni 2.32, 2.33, 2.35, 2.34, 2.30, 2.31 e 2.36.

  Vittorio FERRARESI (M5S) interviene per raccomandare l'approvazione del suo emendamento 2.6, diretto a sopprimere la lettera g) del comma 2, che prevede, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa. Ritiene che attraverso tale principio di delega si preveda la possibilità di un ulteriore sconto a favore di soggetti che in tal modo eludono la normativa vigente.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 2.37 e Ferraresi 2.6.

  Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.7 che prevede che lo sconto della sanzione non sia della metà della somma complessiva, bensì di un terzo.

  David ERMINI (PD) rileva come, da un lato, il Movimento 5 Stelle dichiari di essere contrario ad Equitalia e, dall'altro, sia contrario a disposizioni di legge la cui ratio è quella di venire incontro alle esigenze di chi è destinatario di cartelle esattoriali che potrebbe non essere in grado di pagare.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 2.7.

  Donatella FERRANTI, presidente, essendo imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI
5-02127 Turco: Sui reati in materia di stupefacenti
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