CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 febbraio 2014
187.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.45.

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio», la cui procedura di conversione in legge non si è conclusa per il ritiro dello stesso da parte del Governo.
  Ricorda quindi che l'articolo 1 del decreto-legge n. 151 del 2013 reca una serie di interventi concernenti disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147). In particolare, il comma 1 rinvia al 1o luglio 2014 (dal 1o gennaio 2014) l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 concernente l'acquisto di spazi pubblicitari Pag. 9on-line. Inoltre il medesimo comma rinvia al 30 aprile 2014 l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 529, della legge di stabilità 2014, che prevede la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni.
  La lettera 0a) del comma 2 modifica le disposizioni in materia di compensazione dei danni subiti dall'aeroporto di Trapani Birgi nel corso dell'operazione militare internazionale in Libia del 2011, disponendo che i diritti introitati dalla società di gestione aeroportuale rimangano nella disponibilità della società a fronte di certificazione circa il loro ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.
  La lettera a) elimina la disposizione, introdotta della legge di stabilità 2014, con la quale si prevede che le spese per l'acquisto di mobili, alle quali si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, non possano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione cui devono essere necessariamente collegate.
  La lettera a-bis) posticipa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (in luogo di quello in corso al 31 dicembre 2013) l'applicazione delle nuove modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, disciplinate dall'articolo 1, comma 160 e 161 della legge di stabilità 2014.
  Rileva che il Senato ha soppresso la disposizione contenuta alla lettera b), che – a sua volta – modificando il comma 434 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale), sopprimeva la previsione ivi contenuta secondo cui la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente. La lettera c) modifica il comma 514 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 in materia di fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna, precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale.
  La lettera c-bis) dispone che agli intermediari finanziari di cui al comma 550 della legge di stabilità 2014 non si applicano le vigenti disposizioni che limitano a non più di 3 i membri dei consigli di amministrazione di talune società pubbliche strumentali e quelle che determinano in tre o cinque membri il numero dei membri dei CDA di altre società a totale partecipazione pubblica; non si applica altresì la vigente disciplina sull'incompatibilità tra incarichi pubblici. La lettera d) modifica i termini per la riproposizione nell'anno 2014 della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che abbiano avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio, disciplinata dal comma 573 della legge di stabilità 2014, fissandoli in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità medesima (vale a dire dal 1o gennaio 2014).
  Le lettere d-bis), d-ter) e d-quater) modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, in particolare differendo dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 i termini indicati dai commi 620 e 623, nonché estendendo tali procedure anche in caso di debito tributario derivante da ingiunzione fiscale.
  La lettera e) interviene in tema di proroga del termine per il versamento della maggiorazione standard TARES, precisando che il versamento della maggiorazione, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.
  L'articolo 2, al comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali possono recedere dai contratti di locazione in corso al 15 dicembre 2013 comunicando entro il 30 giugno 2014 il relativo preavviso. Il recesso si perfeziona Pag. 10decorsi 180 giorni dal preavviso. Il comma 2, modificando il comma 389 della legge di stabilità 2014, prevede la possibilità di esercitare la facoltà di recesso anche per gli immobili dei fondi immobiliari.
  I commi da 3 a 5 recano norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare il comma 3 è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni. Il comma 4, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale. Il comma 5 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, il quale può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.
  Il comma 6 autorizza una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per concorrere al pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di vendita in blocco di immobili dello Stato. Il comma 6-bis dispone che il Ministero dell'economia e finanze si avvale, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni. La definizione dei programmi di dismissione di partecipazioni pubbliche spetta ad un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali Ministri competenti per materia. Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato dei Ministri si avvale del Comitato permanente.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 3 recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella regione Campania.
  In particolare sono attribuiti (comma 1) al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all'approvazione del piano di rientro. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. Il comma 3 sopprime il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, istituendo in suo luogo un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro.
  Il comma 4 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione. Il comma 5 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.
  Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di Pag. 11servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.
  Il comma 7 dispone il pagamento diretto per l'anno 2013 di 23 milioni di euro, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari disciplinati da contratti di servizio nazionale resi nel triennio 2011-2013 e svolti nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010 che ha attribuito alla regione la competenza su tali servizi. A decorrere dall'anno 2014 si prevede, per l'erogazione di tali servizi, la stipula di apposita convenzione tra regione e Trenitalia Spa e le relative somme non sono computate, nel limite di 23 milioni di euro annui, ai fini del patto di stabilità interno. Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria. Il comma 9 reca disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) da parte del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013. Le disposizioni, per un verso, prevedono che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le norme regolamentari sostitutive delle disposizioni annullate e, per l'altro, dispongono, che, nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.
  L'articolo 4, al comma 1, interviene in ordine alla Gestione commissariale di Roma capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), con i quali si consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo e si interviene sulla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate. I commi da 1-ter ad 1-quater, inseriti nel corso dell'esame presso il Senato, affidano al Comune di Roma la predisposizione di una documentazione illustrativa in ordine ai rapporti con la gestione commissariale nonché la redazione di un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio. Il comma 2 dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2013-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi del Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma), con le percentuali di realizzo ivi previste, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata» opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.
  Il comma 3 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.
  L'articolo 5 reca disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese. Tale contributo è escluso dai vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 del comune di Milano.
  L'articolo 6 reca alcune disposizioni di interesse per le province, relative: alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013; alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia nell'anno 2013 per effetto delle disposizioni di spending review, ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012; alla determinazione dei trasferimenti erariali non Pag. 12fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna per l'anno 2013.
  L'articolo 7 reca disposizioni in favore della Regione Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Nello specifico il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013 (che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna), siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai sensi del comma 2 i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni, per il pagamento dei tributi; a tal fine si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, fino ad un massimo di 90 milioni di euro. I commi da 4 a 8 disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa. I commi 9 e 10 recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il comma 11 prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, individuando la relativa procedura di verifica.
  Fa presente che il disegno di legge, presentato al Senato, è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica; non reca invece né la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
  Ricorda che nel preambolo del decreto-legge sono illustrate le ragioni di necessità ed urgenza muovono dalla considerazione della mancata conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, per il quale – viene rilevato – come l'eterogeneità delle disposizioni introdotte nell'iter di conversione dello stesso non ha consentito di portarne a conclusione il procedimento legislativo. Viene tuttavia osservato come sussistano nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità con riguardo alla originaria deliberazioni di alcune disposizioni di tale provvedimento e, conseguentemente, è stato ritenuto di dover adottare con il presente decreto-legge misure finanziarie necessarie ed urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché per operare interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
  Fa presente che il provvedimento appare nel suo complesso riconducibile alle materie: sistema tributario e contabile dello Stato, «tutela della concorrenza» e «perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento e organizzazione amministrativa», «ordinamento civile», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione, nonché alle materie «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto», di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
  Richiama altresì l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, relativo agli interventi speciali dello Stato in favore di determinati enti territoriali, e l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, sull'ordinamento speciale di Roma capitale.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1), volta a ribadire quanto evidenziato nel parere espresso dalla I Commissione in sede di esame del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 126 del 2013 (C. 1906), relativamente alle lettere e) ed f) del comma 5-ter dell'articolo 1 di tale decreto-legge, ora contenute nelle lettere d) ed e) del comma 1-ter dell'articolo 4, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.
  Nella proposta di parere viene ribadita quindi la necessità di una attenta valutazione, Pag. 13relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1-ter dell'articolo 4, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale, chiedendone quindi la soppressione.

  Fabiana DADONE (M5S) pur comprendendo la proposta di parere del relatore formulata all'interno di quelle che sono le competenze del Comitato, dichiara, come in altre occasioni, il voto di astensione del suo gruppo, in quanto la posizione sul merito del decreto-legge è di contrarietà.
  Desidera inoltre rilevare come molte disposizioni del decreto-legge derivino da una reiterazione di norme contenute nel decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito. Si tratta di un modo di legiferare la cui legittimità costituzionale è molto dubbia e che trova l'assoluta contrarietà del suo gruppo.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ribadendo la posizione espressa in occasione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, replicando a quanto affermato dalla collega Dadone, concorda in linea di principio con quanto da lei affermato sulla reiterazione di disposizioni di decreti-legge non convertiti.
  Ricorda però che, nel caso specifico, la mancata conversione del decreto-legge n. 126 del 2013 ha fatto seguito ad una lettera del 27 dicembre 2013 del Presidente della Repubblica ai Presidenti della Camere, in cui venivano avanzate forti perplessità sull'inserimento nel decreto, nel corso dell'esame parlamentare, di numerose ed eterogenee disposizioni, inserimento che avrebbe potuto determinare l'esercizio da parte del Capo dello Stato del potere di rinvio, con conseguente decadenza dell'intero decreto-legge. Ricorda altresì che nelle medesima lettera il Presidente della Repubblica esprimeva l'avviso che in un caso del genere fosse possibile una parziale reiterazione del decreto che tenesse conto dei motivi alla base della richiesta di riesame.

  Fabiana DADONE (M5S) ribadisce la posizione di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 20.40.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che il testo in esame si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema Pag. 14sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.
  Segnala che l'articolo 1 del provvedimento – non modificato dal Senato – reca una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo della proposta in esame, ai seguenti principi generali: rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea; rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie; coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. Il comma 1 prevede altresì ulteriori principi e criteri direttivi generali. Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.
  Passando all'articolo 2, fa presente che, attraverso la riforma del catasto degli immobili, si intende intervenire a correzione delle sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate a seguito dell'introduzione dell'imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. È assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socioeconomiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE; è altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione e si attribuisce valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa.
  Sottolinea che nel corso dell'esame al Senato è stata riformulata la previsione di un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza degli immobili, nel senso di prevedere un regime agevolato per la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica. Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le Pag. 15rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso. A garanzia dei saldi di bilancio, dalla riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri: conseguentemente dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo segnalo che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 286) autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto.
  La delega fiscale è anche orientata a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 3) e un rapporto sulle spese fiscali (articolo 4). Sono quindi precisati i contenuti del rapporto sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF, che deve contenere una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione, nonché per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. Nel corso dell'esame al Senato, le associazioni familiari sono state inserite tra le rappresentanze che le Commissioni di esperti devono consultare in relazione alla redazione del rapporto sull'economia non osservata e del rapporto sulle spese fiscali. La delega prevede quindi, per favorire l'emersione di base imponibile, l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale (al netto di quelle necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio) e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.
  Ricorda che accanto alla riforma dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, nel corso dell'esame al Senato il Governo è stato delegato a riformare l'istituto della destinazione dell'8 per mille. Tra gli obiettivi delineati emerge inoltre la certezza del sistema tributario. A tal fine l'articolo 5 delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, del quale viene fornita una prima definizione: costituisce abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Resta salvaguardata la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario. A tal fine si prevede che l'abuso del diritto si configuri nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulti come causa prevalente dell'operazione abusiva; al contrario, se l'operazione (o la serie di operazioni) è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura. L'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, è posto a carico dell'amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti. La fattispecie abusiva è inopponibile all'amministrazione Pag. 16finanziaria, la quale può disconoscere immediatamente l'indebito risparmio d'imposta. Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6). Le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata. È previsto l'ampliamento del tutoraggio dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti, della predisposizione delle dichiarazioni e del calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti, e di restituzione da parte di questi ultimi, di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese. Nell'ambito della riforma del sistema del tutoraggio è prevista l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che vi aderiscano.
  Evidenzia che il Governo è delegato, inoltre, ad ampliare l'ambito applicativo della rateizzazione dei debiti tributari, al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva e di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione. In particolare si prevede: la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali per accedere alla rateizzazione; la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione anche nel caso di accertamento esecutivo; la complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari; che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione. Infine si prevede la revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, anche procedendo all'eliminazione di forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.
  Segnala che l'articolo 7 delega il Governo a riformare gli attuali regimi fiscali nell'ottica della semplificazione, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali. Dovranno essere semplificati anche gli adempimenti, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Infine dovranno essere semplificate anche le funzioni dei sostituti d'imposta, dei Caf e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell'utilizzo dell'informatica.
  Passando all'articolo 8 ricorda che lo stesso reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa. Per tali fattispecie non possono comunque essere ridotte le pene minime al di sotto di determinate soglie. Sono inoltre previste una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione ed evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie nonché la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti. Si dispone quindi che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria al fine di utilizzarli direttamente Pag. 17per le proprie esigenze operative. Viene poi chiarita la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, in presenza di un reato tributario, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.
  Fa presente che l'articolo 9 indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carosello, gli abusi nelle attività di money transfer o di trasferimento di immobili, i fenomeni di transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale. Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, nel corso dell'attività di controllo, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio. Si prevede quindi che siano esplicitati i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e che sia incentivato l'utilizzo della fatturazione elettronica. L'articolo 10 reca la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria. Quest'ultimo è da perseguire in particolare attraverso interventi riguardanti: la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie; la composizione monocratica dell'organo giudicante per controversie di modica entità, l'ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica, l'uso della posta elettronica certificata per comunicazioni e notificazioni, la semplificazione dell'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, la generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare in ogni stato e grado del processo tributario, la previsione dell'immediata esecutorietà delle sentenze delle commissioni tributarie. In tale ambito, nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il principio di terzietà dell'organo giudicante e previsto l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie.
  Evidenzia che, in materia di riordino della riscossione delle entrate locali, il provvedimento dispone la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Si dispone lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali che rivestono ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.
  Passando all'articolo 11, ricorda che lo stesso reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi. In particolare i decreti legislativi devono prevedere: l'assimilazione all'IRES dell'imposizione sui redditi d'impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, da assoggettare a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con Pag. 18un'aliquota proporzionale allineata all'IRES; le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci (da assoggettare a IRPEF) devono essere deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale; l'introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possibili forme di opzionalità per i contribuenti; semplificazione dell'imposizione su indennità e somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro. Si attribuisce altresì al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'IRAP.
  Evidenzia che l'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea. In particolare si prescrive l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale oggi previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi; la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà; l'armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso. L'articolo 13 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA. Il Governo è inoltre delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale. Sottolinea che l'articolo 14 riguarda i giochi pubblici, prevedendo – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l'altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive – secondo le modifiche introdotte al Senato – nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. È quindi prevista la definizione di un concorso statale mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione – secondo le modifiche introdotte al Senato – è stabilita annualmente con la legge di stabilità; il concorso è finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato – secondo quanto previsto al Senato – attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali. Viene quindi confermato il Pag. 19modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. È garantita l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito. Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.
  Passando all'articolo 15, sottolinea che lo stesso delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale; secondo le modifiche introdotte al Senato, tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili. Si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il gettito derivante dall'introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. In relazione alla destinazione del gettito, il Senato ha specificato che le risorse dovranno essere finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili. Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo. Il testo si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti. Dall'attuazione della delega non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il disegno di legge in esame è riconducibile alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato. Allo Stato è altresì assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie. Fa altresì presente che le regioni – ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 – hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; hanno inoltre potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento. Ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 119, i Pag. 20Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Fabiana DADONE (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 20.45.

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