CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 febbraio 2014
182.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 18 febbraio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sabrina De Camillis.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha deciso che la discussione in Assemblea del disegno di legge in esame abbia inizio domani, a partire dalle ore 11. Fa quindi presente che, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo è fissato alle ore 16.20 della giornata odierna e che gli stessi saranno esaminati dalla Commissione a partire dalle ore 17.30 di oggi.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 149 del 2013, nel testo adottato dal Governo e trasmesso al Pag. 4Senato, recepiva integralmente, ad eccezione delle disposizioni di delega, il testo del disegno di legge approvato dalla Camera in prima lettura nella seduta del 16 ottobre 2013 (C. 1154-A), al termine di una ampio lavoro svolto dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e trasmesso quindi al Senato (S. 1118). Il testo oggi all'esame della Commissione, suddiviso in quattro capi, è stato oggetto – in più punti – di modifiche approvate dal Senato nel corso del relativo esame. Evidenzia che il capo I, composto del solo articolo 1, indica la finalità dell'intervento normativo, individuata nell'abolizione dei contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati e la loro sostituzione con «forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini», di cui all'articolo 11 (detrazioni per le erogazioni liberali) e all'articolo 12 (destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF). Rileva che l'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato al rispetto dei requisiti di trasparenza e democraticità indicati nel capo II del disegno di legge, in cui si prevede tra l'altro l'istituzione di un registro dei partiti politici, ai fini dell'accesso ai benefici (articoli 3 e 4). Fa presente che il capo II (articoli da 2 a 9) reca disposizioni riguardanti la democrazia interna dei partiti, la trasparenza e i controlli. L'articolo 2, al comma 1, definisce i partiti come libere associazioni (non conferendo dunque ad essi personalità giuridica) attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Il comma 2 pone una espressa relazione tra l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto-legge e il rispetto del metodo democratico che, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, deve presiedere al concorso alla determinazione della politica nazionale. L'articolo 3 prevede che per fruire dei benefici previsti dal decreto-legge i partiti si dotino di uno Statuto nella forma dell'atto pubblico, nel quale è descritto il simbolo che, come specificato da una modifica approvata al Senato, deve essere chiaramente distinguibile da quelli degli altri partiti. Sono, quindi, individuati gli elementi necessari dello Statuto ai quali il Senato ha aggiunto l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato e le regole per assicurare la trasparenza, in particolare della gestione economico-finanziaria nonché il contenuto eventuale.
  Per quanto riguarda le minoranze interne, ricorda un emendamento approvato dal Senato che prevede che lo Statuto debba promuovere la loro tutela e non assicurarla, come previsto dal testo originario. Inoltre, viene prevista espressamente l'eventualità di mancanza di opposizione interna ai partiti. L'articolo 4 istituisce il Registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge, consultabile dal portale internet del Parlamento. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici di legge devono trasmettere – tramite il legale rappresentante, come specificato dal Senato – copia autentica del proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. La Commissione, previa verifica della presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, provvede all'iscrizione nel registro ovvero, in caso negativo, invita il partito ad apportarvi le necessarie modifiche entro un termine da 30 a 60 giorni. L'individuazione di tale termine per legge è stato introdotto dal Senato, mentre nel testo originario spetta alla Commissione stabilire il termine.
  Ricorda che sempre al Senato è stato introdotto l'obbligo di motivazione in caso di diniego e la possibilità di impugnare l'atto di diniego presso il giudice amministrativo. Nel registro sono evidenziate due sezioni, l'una relativa ai partiti che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato agevolato, l'altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse del due per mille dell'IRPEF. L'articolo 5 prescrive ai partiti politici la realizzazione di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai Pag. 5bilanci (compresi i rendiconti, come specificato dal Senato). Le informazioni relative a statuti e bilanci sono pubblicate (entro il 15 luglio di ogni anno) nel sito del partito e in quello del Parlamento dove deve essere resa nota, inoltre, la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari. Nel corso dell'esame del Senato è stata eliminata l'estensione di tale obbligo ai parlamentari europei. Vi sono ulteriori disposizioni relative ai casi in cui non è applicabile l'obbligo di presentare alla Presidenza della Camera la dichiarazione congiunta, da parte del finanziatore e del ricevente, prevista dall'articolo 4 della Legge n. 659 del 1981.
  Fa presente che il testo reca poi le sanzioni conseguenti e gli obblighi di pubblicità. L'articolo 6 prevede che ai bilanci dei partiti siano allegati i bilanci regionali (o corrispondenti a più regioni come specificato dal Senato) e quelli delle fondazioni e associazioni controllate dai partiti. Come disposto a seguito dell'approvazione di un emendamento al Senato, l'applicazione di tale disposizione è rinviata all'esercizio 2014. L'articolo 7 reca l'obbligo, per i partiti iscritti nel registro, ossia quelli che intendano usufruire dei benefici previsti dalla legge, di avvalersi di una società di revisione esterna per il controllo della gestione contabile e finanziaria. Anche le articolazioni regionali dei partiti iscritti al registro che siano dotate di autonomia amministrativa e abbiano ricevuto proventi di almeno 150 mila euro, sono tenuti alla certificazione esterna, a partire dal 2014. L'articolo 8 del decreto-legge ribadisce le funzioni di controllo della Commissione di garanzia sulla regolarità e sulla conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici e dei relativi allegati, già previste dall'articolo 8 della legge n. 2 del 1997. Viene, inoltre, delineato un articolato apparato sanzionatorio, che nei casi più gravi (inottemperanza dell'obbligo di certificazione esterna di cui all'articolo 7 e dell'obbligo di presentare il rendiconto ed il relativo verbale di approvazione) prevede la cancellazione per un anno, da parte della Commissione, del partito politico dal registro, cui consegue la perdita del diritto di accedere ai benefici previsti dalla legge. La cancellazione del partito politico comporta l'esclusione del tesoriere, per cinque anni, dalla possibilità di sottoscrivere i bilanci. Negli altri casi sono previste sanzioni consistenti nella decurtazione (fino ai due terzi) delle somme derivanti dalla destinazione volontaria dell'IRPEF loro spettanti. L'obbligo di presentazione dei bilanci grava sui partiti fino al proprio scioglimento, e comunque non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali.
  Passa poi all'articolo 9 che dispone in ordine alla parità di genere per l'accesso alle cariche elettive, prevedendo la riduzione delle risorse spettanti ai partiti che presentino nelle elezioni politiche ed europee meno del 40 per cento di candidati di uno dei due sessi. In particolare, la riduzione è pari allo 0,5 per cento per ogni punto percentuale al di sotto del 40 per cento, fino al massimo al 10 per cento. Inoltre, per i partiti che non hanno destinato almeno il 10 per cento delle risorse derivanti dalla disciplina del 2 per mille in iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un quinto delle somme loro spettanti a seguito della destinazione del 2 per mille. La sanzione è stata così aumentata nel corso dell'esame del Senato (nel testo vigente è pari ad un ventesimo). Le risorse eventualmente reperite a seguito delle sanzioni di cui sopra sono distribuite in maniera proporzionale tra i partiti che hanno rispettato la soglia del 40 per cento di rappresentanza di genere tra gli eletti.
  Ricorda che il capo III (articoli da 10 a 13) disciplina la contribuzione volontaria ai partiti politici. L'articolo 10 disciplina le modalità di accesso alle nuove forme di contribuzione previste dal decreto-legge. Definisce i requisiti per poter accedere al finanziamento privato agevolato di cui all'articolo 11. Sono, inoltre, previsti dei limiti ai finanziamenti privati i cui importi massimi sono stati ridotti dal Senato a 100.000 euro sia per le persone fisiche, sia Pag. 6per le persone giuridiche (la norma vigente prevede rispettivamente il limite di 300.000 e 200.000 euro). Tali limiti sono estesi anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a garanzie concesse a favore dei partiti e si applicano alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. L'erogazione di donazioni per importo superiori comporta una sanzione amministrativa pecuniaria sia per il donatore, sia per il partito. Il Senato ha soppresso la previsione del limite delle donazioni da parte di persone fisiche pari al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti al conto economico del partito. Parimenti è stata soppressa la disciplina transitoria che prevede solamente per gli anni 2014, 2015 e 2016 la possibilità di accettare donazioni di persone fisiche pari, rispettivamente al 15 per cento, 10 per cento e 5 per cento. Inoltre, il Senato ha introdotto l'obbligo di effettuare le donazioni liberali (sia da parte di persone fisiche, sia di persone giuridiche) tramite banca o ufficio postale o altere forme di pagamento che consentono la tracciabilità dell'operazione e l'identificazione dell'autore. L'articolo 11 modifica il regime vigente in materia di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici. La detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate a partire dal 2014 per i partiti iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 e, come aggiunto dal Senato, anche alle erogazioni effettuate ai partiti e alle associazioni promotrici dei partiti, prima della loro iscrizione nel suddetto registro, purché essi risultino iscritti entro la fine dell'esercizio.
  Evidenzia che, per le erogazioni liberali da 30 a 30.000 euro effettuate da persone fisiche, è prevista una detrazione del 26 per cento. Sono detraibili inoltre le erogazioni effettuate esclusivamente tramite bonifico bancario o postale tracciabili a decorrere dall'anno di imposta 2007. Le società possono detrarre un importo pari al 26 per cento per importi tra 30 e 30.000 euro, ad eccezione di alcune tipologie di enti, tra cui le società concessionarie dello Stato o di enti pubblici. I versamenti devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identificabilità dell'autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
  Sottolinea che L'onere derivante dal minor gettito dovuto alle detrazioni è valutato in 27,4 milioni per il 2015 e in 15,65 milioni dal 2016 e la relativa copertura è garantita dai risparmi di spesa disponibili con l'abrogazione graduale dei contributi ai partiti politici disposta dal provvedimento. In caso di insufficienza delle predette risorse si prevede la riduzione del tetto massimo delle risorse destinate alla devoluzione del 2 per mille IRPEF ai partiti politici. Viceversa, ove l'onere risulti inferiore, la differenza positiva andrà ad integrare le risorse destinate al 2 per mille. L'articolo 11-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, assoggetta a IMU gli immobili dei partiti politici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, in deroga alla disciplina generale dell'imposta applicabile agli immobili degli enti non commerciali. L'articolo 12 introduce, a decorrere dall'anno finanziario 2014, un meccanismo volontario di contribuzione ai partiti, riconoscendo a ciascun contribuente la facoltà di destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di un partito politico purché iscritto in apposita sezione del registro dei partiti politici. La facoltà è riconosciuta anche ai contribuenti esentati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L'articolo 13 sottopone la raccolta in via telefonica di fondi per campagne promozionali della partecipazione alla vita politica al codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici. Tale raccolta è qualificata erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle suddette campagne promozionali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.Pag. 7
  Ricorda che il capo IV (articoli da 13-bis a 19) contiene le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge e dispone che alle stesse si possa applicare il c.d. rito abbreviato. L'articolo 14 consente di mantenere la fruizione del sistema di contribuzione pubblica vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, per i partiti e i movimenti politici che se ne avvalgono, per l'esercizio finanziario in corso e i tre esercizi successivi. Tale fruizione è sottoposta a progressive riduzioni nel suddetto arco temporale per cessare completamente dal 2017 (commi 1-3). La progressione comporta la fruizione integrale nell'esercizio in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto e successive riduzioni per i restanti esercizi rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante. In ogni caso, non è previsto alcun finanziamento pubblico per le spese relative alle elezioni che si svolgano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La medesima disposizione elenca le disposizioni di legge abrogate in virtù della nuova disciplina introdotta (comma 4).
  Quanto all'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, osserva che lo stesso introduce due modifiche alla norme in materia di controllo delle spese elettorali. La prima di esse prevede che i rappresentanti di partiti che hanno presentato candidature alle elezioni politiche debbano presentare direttamente alla Corte dei conti il consuntivo delle spese elettorali, e non ai Presidenti delle rispettive Camere, che attualmente provvedono all'inoltro alla Corte, come richiesto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993. La seconda individua in un collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti il soggetto sanzionatore in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti. L'articolo 15 prevede che le norme in materia di anagrafe patrimoniale la cui applicazione è stata estesa ad opera della legge n. 96 del 2012, anche ai tesorieri dei partiti (che non sono anche parlamentari), si applichi a costoro solamente nel caso il partito di riferimento abbia almeno un rappresentante eletto alla Camera o al Senato. Con un emendamento approvato Senato, tali disposizioni sono, inoltre, estese al responsabile nazionale del partito, ai componenti dell'organo di direzione politica nazionale e al presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia. L'articolo 16 estende ai partiti politici purché iscritti nel registro nazionale la normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà, a prescindere, come specificato dal Senato, dal numero dei dipendenti. L'articolo 17 stabilisce un vincolo di destinazione residuale delle economie di spesa derivanti dalla riduzione del finanziamento pubblico ai partiti, disposta ai sensi dell'articolo 14 del decreto, in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'articolo 17-bis, introdotto dal Senato, attribuisce all'Avvocatura dello Stato il patrocinio e la rappresentanza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. L'articolo 18 al comma 1 individua i destinatari delle disposizioni del provvedimento Il comma 1-bis, aggiunto dal Senato, prescrive l'obbligo ai partiti di fornire i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento in formato aperto. Ricorda, infine, l'articolo 19 che dispone in ordine alla entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno stesso della sua pubblicazione.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL), fa presente che, pur consapevole della necessità prospettata dai gruppi della maggioranza di approvare in tempi rapidi e senza modifiche il provvedimento in discussione, alcune norme introdotte dal Senato recano errori che richiederebbero interventi correttivi, se non in questa sede, quantomeno in un prossimo futuro.
  Al riguardo, richiama, in particolare, l'articolo 10, comma 1, come modificato dal Senato, che esclude dalla contribuzione Pag. 8volontaria agevolata e dalla destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i partiti politici che non hanno più una rappresentanza in parlamento. Tale norma andrebbe, a suo avviso, necessariamente coordinata con quanto disposto dal medesimo articolo 10 che ammette, invece, alle forme di contribuzione volontaria e indiretta, i partiti politici che abbiano conseguito, nell'ultima consultazione elettorale, almeno un candidato eletto al Parlamento europeo.
  Ribadisce, quindi, l'esigenza di superare tale irragionevolezza ritornando a quanto aveva previsto la Camera nel testo del disegno di legge C. 1154, come risultante dalle modifiche approvate.
  Sottolinea, inoltre, la norma di cui all'articolo 11-bis in materia di applicazione dell'IMU agli immobili posseduti dai partiti. Al riguardo evidenzia che l'IMU, come introdotta dal Governo Monti non si applicava agli immobili posseduti dai partiti politici. Segnala, tuttavia, che i partiti politici in realtà hanno da sempre pagato l'ICI.

  Danilo TONINELLI (M5S) fa presente che non entrerà nel merito del provvedimento in quanto il suo gruppo ha deciso che concentrerà i propri interventi e le proprie proposte emendative nell’iter in Assemblea. Preannuncia dunque che in Commissione non saranno presentati emendamenti.

  Mariastella GELMINI (FI-PdL) rileva come una disamina delle modifiche approvate dal Senato non porta ad affermare che vi sono stati dei miglioramenti rispetto a quanto aveva definito la Camera al termine dell'esame del disegno di legge del Governo C. 1154. Tuttavia, sottolinea come su questo tema sia stato già perso troppo tempo e va considerato che il decreto-legge in esame scadrà il 26 febbraio prossimo. Per tale ragione, il suo gruppo non presenterà emendamenti essendo favorevole ad un'accelerazione dell’iter parlamentare che consenta di ottenere subito il risultato anziché rischiare di dover riprendere il percorso dall'inizio.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista alle 17.30 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sabrina De Camillis.

  La seduta comincia alle 17.50.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella giornata odierna.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che la II Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole. Fa presente che il Comitato per la legislazione e la V Commissione Bilancio esprimeranno il parere di competenza direttamente per l'Assemblea.
  Comunica quindi che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo in esame (vedi allegato). Con riguardo alle proposte emendative presentate al provvedimento in esame, fa presente che alcune presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non Pag. 9siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Ritiene pertanto, alla luce dei richiamati criteri e della costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che siano da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Boccadutri 1.01 in quanto reca, nella parte relativa alla copertura finanziaria, norme che appaiono eccedere la loro funzione compensativa e che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto del decreto-legge (si veda il parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013); gli emendamenti Matteo Bragantini 5.1 che estende alle organizzazioni sindacali le norme previsti dall'articolo 5 in materia di trasparenza e di semplificazione; Mazziotti di Celso 5.7 che reca divieti di finanziamento da parte di soggetti istituzionali in favore di soggetti che svolgono attività di elaborazione di politiche pubbliche e l'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 8.01 che detta disposizioni in materia di trattenute sindacali.

  Rocco PALESE (FI-PdL) ed Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrivono tutti gli emendamenti presentati dal collega Bianconi e successivamente li ritirano.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritira tutti gli emendamenti presentati dai colleghi appartenenti al suo gruppo.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i prescritti pareri.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, invita al ritiro, intendendosi altrimenti espresso parere contrario, i presentatori degli emendamenti Lauricella 1.3, Di Lello 3.1, Ottobre 5.6, Matteo Bragantini 5.2 e 5.3, Di Lello 10.2 e 10.3, Ottobre 10.4, Di Lello 10.5, Matteo Bragantini 11.1 e 14.1, Lauricella 14.2 e Mazziotti di Celso 16.1.

  Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS esprime parere conforme a quello del relatore.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede alla presidenza chiarimenti in ordine al giudizio di inammissibilità relativo al suo emendamento 5.7, che riproduce il contenuto di un identico emendamento dichiarato ammissibile durante l'esame svolto al Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, replicando al collega Mazziotti di Celso, ricorda che il vaglio di ammissibilità svolto alla Camera dei deputati sulle proposte emendative presentate ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge è, di norma, più restrittivo di quello svolto al Senato relativamente alla verifica della attinenza delle proposte emendative medesime rispetto alla materia oggetto dei provvedimenti.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), nel ritirare il proprio emendamento 1.3, fa presente che la sua finalità era quella di chiarire, nella rubrica dell'articolo 1, che il finanziamento pubblico ai partiti politici non è abolito dal provvedimento in discussione ma solo rimodulato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Ottobre 5.6 e lo ritira.

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  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Matteo Bragantini 5.2 e 5.3.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Di Lello 10.2 e 10.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Ottobre 10.4 e lo ritira.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 10.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Matteo Bragantini 11.1 e 14.1.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) illustra il proprio emendamento 14.2, evidenziando come egli resti fermo nell'opinione per cui l'abolizione del finanziamento pubblico equivalga ad una violazione del principio della partecipazione democratica che è a fondamento dell'articolo 49 della Costituzione. Rileva come la dipendenza da un finanziamento privato sacrifichi l'autonomia stessa dei partiti politici.
  Ritiene giusta una regolamentazione della materia ma non ne condivide una deriva in senso privatistico.
  Ricorda come ultimamente vi siano state varie iniziative che rischiano di attenuare il suddetto principio democratico, quali appunto le norme sul finanziamento pubblico dei partiti, sull'innalzamento delle soglie nell'ambito della legge elettorale: occorre a suo avviso riformare senza violare i principi fondanti e fondamentali. Rileva come anche nel richiamare l'esito del referendum sul finanziamento dei partiti, va considerato come questo, al pari di una legge, può non rimanere fermo nel tempo, tenendo conto delle modifiche richieste dalla diversa situazione storica.
  Evidenzia come il proprio emendamento 14.2, pur nel suo significato simbolico, tende a sancire la natura del finanziamento che non può non rimanere pubblica.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) sottoscrive l'emendamento Lauricella 14.2, concordando con le motivazioni testé espresse dal presentatore.

  Alfredo D'ATTORRE (PD), pur condividendo nel merito alcune delle argomentazioni esposte dal collega Lauricella, chiede al presentatore di ritirare l'emendamento. Ricorda, infatti, come in molti avessero delle perplessità sulla logica di questo provvedimento, anche alla luce dei principi sanciti dalla Costituzione e del fatto che si stanno introducendo disposizioni che non hanno riscontro in nessuna democrazia dell'Unione europea. Ritiene tuttavia importante che l'impegno assunto sia portato a termine, pur con le forti riserve esistenti nel merito, così da evitare la mancata conversione del decreto-legge in esame.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, intervenendo come componente della Commissione e non nella sua funzione di relatore, rileva come possa da alcuni ritenersi che vi siano profili di dubbia costituzionalità ma non si può arrivare ad affermare che si stia intervenendo in evidente contrasto con la Costituzione. Condivide lo spirito con cui il collega D'Attorre ha invitato il collega Lauricella a ritirare il proprio emendamento ed il richiamo alla peculiarità della disciplina in esame rispetto a quella di molti paesi dell'Unione europea. Ritiene peraltro che non possa essere trascurato il fatto che tale peculiarità deriva dalle patologie connesse al sistema dei partiti, dalla corruzione diffusa, e dall'invasività della politica in molti settori.
  Ribadisce quindi l'invito al collega Lauricella a ritirare l'emendamento 14.2.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) nel merito ritiene condivisibili le considerazioni del collega Fiano sul fatto che questa disciplina viene considerata come Pag. 11una necessità dopo i mali degli ultimi anni, ma ritiene importante ricordare come il referendum sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti sia stato considerato ammissibile e non si può dunque parlare di incostituzionalità.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) precisa di non aver parlato di incostituzionalità, ma di aver fatto presente come l'articolo 49 della Costituzione offre come strumento di partecipazione alla vita democratica del Paese il sostegno a quelle associazioni che sono i partiti politici. Il finanziamento si lega dunque al suddetto articolo 49 e quindi senza il finanziamento pubblico si assiste necessariamente ad un decremento del tasso di democraticità del Paese.
  Peraltro, alla luce del dibattito svolto, ritira il proprio emendamento 14.2.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 16.1.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) comunica il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame e preannuncia che il deputato Matteo Bragantini svolgerà, per il suo gruppo, la funzione di relatore di minoranza in Assemblea.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame per le ragioni già esposte in precedenza.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 18.20.

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