CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 febbraio 2014
179.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, rileva come la Commissione inizi oggi l'esame, in sede referente, la proposta di legge C. 282-950-1122-1339-B, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, risultante dall'approvazione in un testo unificato, da parte della Camera, e quindi modificata dal Senato.
  Com’è noto, il Senato ne ha concluso recentemente l'esame in seconda lettura, con alcune limitate modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, che rispettano pienamente l'impostazione adottata alla Camera. A tale proposito desidera esprimere il proprio ringraziamento ai colleghi della Commissione Finanze e tesoro del Senato, in primo luogo nella persona del Presidente Marino, per l'estrema correttezza dimostrata nel rispettare le scelte assunte dalla Camera in occasione dell'esame in prima lettura, apportando al testo solo poche modifiche molto puntuali e del tutto accettabili.
  Per quanto riguarda il testo della proposta di legge, essa si compone di 16 articoli, recanti i principi generali e i criteri direttivi di delega, nonché le procedure di esercizio della stessa.
  In linea generale il provvedimento riguarda: la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa Pag. 49e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto delle singole disposizioni, con particolare riferimento alle modifiche sostanziali apportate dal Senato, evidenzia come l'articolo 1 – non modificato dal Senato – rechi una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale.
  Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo della proposta, ai seguenti principi generali, indicati dal comma 1:
   rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea;
   rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie;
   coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

  Il comma 1 prevede altresì ulteriori principi e criteri direttivi generali: tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie; coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio; tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.
  Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, il comma 5 prevede che le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì, al comma 7, una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  Ai sensi del comma 8 il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.
  Attraverso la riforma del catasto degli immobili di cui all'articolo 2 si intende intervenire a correzione delle sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate a seguito dell'introduzione dell'imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. È assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.
  La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE; è altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione e si attribuisce valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa.Pag. 50
  Nel corso dell'esame al Senato è stata riformulata la previsione, recata dalla lettera p) del comma 3, relativa all'introduzione di un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza degli immobili, nel senso di prevedere un regime agevolato per la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.
  Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso.
  A garanzia dei saldi di bilancio, dalla riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri: conseguentemente dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
  Al riguardo si segnala che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 286) autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto.
  Sottolinea quindi come il provvedimento di delega sia anche orientata ad attuare, con i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 3 e 4, una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures), ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale (previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f) e un rapporto sulle spese fiscali (previsto dall'articolo 4, comma 1).
  Sono altresì precisati i contenuti del rapporto sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), che deve contenere una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione, nonché per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
  Nel corso dell'esame al Senato, a seguito delle integrazioni apportate all'articolo 3, comma 1, lettera d), e all'articolo 4, comma 1, le associazioni familiari sono state inserite tra le rappresentanze che le predette Commissioni di esperti istituite dagli articoli 3 e 4 devono consultare in relazione alla redazione del rapporto sull'economia non osservata e del rapporto sulle spese fiscali.
  È quindi prevista, all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, al fine di favorire l'emersione di base imponibile.
  Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale (al netto di quelle necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio) e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.
  Accanto alla riforma dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base Pag. 51alle scelte espresse dai contribuenti, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta nel comma 2 dell'articolo 4 una norma che delega il Governo a riformare anche l'istituto della destinazione dell'8 per mille.
  Evidenzia inoltre come tra gli obiettivi delineati dal provvedimento emerga quello di migliorare la certezza del sistema tributario. A tal fine l'articolo 5 delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive, al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, del quale viene fornita, alla lettera a), una prima definizione normativa: costituisce abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
  Resta salvaguardata, alla lettera b), la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario. A tal fine si prevede, alla lettera c), che l'abuso del diritto si configuri nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulti come causa prevalente dell'operazione abusiva; al contrario, se l'operazione (o la serie di operazioni) è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura.
  Ai sensi della lettera d) la fattispecie abusiva è inopponibile all'amministrazione finanziaria, la quale può disconoscere immediatamente l'indebito risparmio d'imposta.
  Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali l'articolo 6 introduce norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata. In tale ambito si prevede che le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti, ai sensi del comma 2, minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.
  Il comma 3 prevede l'ampliamento del tutoraggio dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti, della predisposizione delle dichiarazioni e del calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti, e di restituzione da parte di questi ultimi, di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese. Nell'ambito della riforma del sistema del tutoraggio è prevista l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che vi aderiscano.
  Il comma 5 delega altresì il Governo ad ampliare l'ambito applicativo della rateizzazione dei debiti tributari, al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva e di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione. In particolare si prevede: la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali per accedere alla rateizzazione; la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione anche nel caso di accertamento esecutivo; la complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari; che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.
  Il comma 6 prevede la revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, anche procedendo all'eliminazione di forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.Pag. 52
  L'articolo 7, non modificato dal Senato, delega il Governo a riformare gli attuali regimi fiscali nell'ottica della semplificazione, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali. In base alla lettera b) dovranno essere semplificati anche gli adempimenti, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Ai sensi della lettera c) saranno oggetto di semplificazione anche le funzioni dei sostituti d'imposta, dei CAF e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell'utilizzo dell'informatica.
  L'articolo 8, a sua volta non modificato dal Senato, reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa. Per tali fattispecie non possono comunque essere ridotte le pene minime al di sotto di determinate soglie.
  Sono inoltre previste una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscali e delle relative conseguenze sanzionatorie nonché la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.
  Si dispone quindi che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria, in luogo degli organi della polizia giudiziaria, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative. Viene poi chiarita, al comma 2, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, in presenza di un reato tributario, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.
  L'articolo 9 indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carosello, gli abusi nelle attività di money tranfer o di trasferimento di immobili, i fenomeni di transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale.
  La norma intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, nel corso dell'attività di controllo, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente. Si stabilisce quindi che, nella riforma dell'attività dei controlli, siano espressamente previsti i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e che sia incentivato l'utilizzo della fatturazione elettronica.
  L'articolo 10 reca i principi di delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria. Quest'ultimo è da perseguire in particolare attraverso interventi riguardanti: la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie; la composizione monocratica dell'organo giudicante per controversie di modica entità, l'ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica, l'uso della posta elettronica certificata per comunicazioni e notificazioni, la semplificazione dell'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, la generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare in ogni stato Pag. 53e grado del processo tributario, la previsione dell'immediata esecutorietà delle sentenze delle commissioni tributarie.
  In tale ambito, nel corso dell'esame al Senato, è stato esplicitato, al comma 1, il principio di terzietà dell'organo giudicante. È stato inoltre previsto, al comma 1, lettera b), numero 3) l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie.
  In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone, al numero 1), lettera c), del comma 1, la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità.
  Si dispone quindi, alla medesima lettera c), numero 2), lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.
  Con riferimento alla tutela dei contribuenti richiama in particolare i profili, recati dalla lettera e) del comma 1, attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale, alle situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla pignorabilità dei beni e alla rateizzazione del debito.
  L'articolo 11, non modificato dal Senato, reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi.
  In particolare, ai sensi del comma 1 i decreti legislativi devono prevedere: l'assimilazione all'IRES dell'imposizione sui redditi d'impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, da assoggettare a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con un'aliquota proporzionale allineata all'IRES; le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci (da assoggettare a IRPEF) devono essere deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale; l'introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possibili forme di opzionalità per i contribuenti; semplificazione dell'imposizione su indennità e somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro.
  Il comma 2 attribuisce altresì al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'IRAP.
  L'articolo 12, a sua volta non modificato dal Senato, reca i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea.
  In particolare si prescrive l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale oggi previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi; la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà; l'armonizzazione Pag. 54del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso.
  L'articolo 13, anch'esso non modificato dal Senato, detta, al comma 1, i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali, nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA.
  Il comma 2 delega inoltre il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte cosiddette minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale.
  L'articolo 14 riguarda i giochi pubblici, prevedendo in primo luogo, al comma 2, lettera a) una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi.
  Inoltre il comma 2 reca numerosi altri criteri di delega volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive – secondo le modifiche introdotte al Senato alla lettera aa) del comma 2 – nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio.
  È inoltre prevista, alla lettera v) del comma 2, la definizione di un concorso statale mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione – secondo le modifiche introdotte al Senato – è stabilita annualmente con la legge di stabilità. Tale concorso è finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato, secondo quanto previsto al Senato, attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali.
  Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. È garantita l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.
  Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico, anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.
  In tale ambito il Senato ha specificato, alla lettera ff), numero 1), del comma 2, Pag. 55che il concorso statale all'istituzione e al funzionamento della Lega ippica è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria, a valere su quota parte del fondo di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico previsto dal numero 2) della medesima lettera ff), che è a sua volta da quote versate dagli iscritti alla Lega, da quote delle scommesse ippiche, dal gettito delle scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici svolti dentro gli ippodromi, dalla cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici e da eventuali contributi erariali straordinari.
  L'articolo 15 delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale; secondo le modifiche introdotte al Senato, tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili.
  Si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il gettito derivante dall'introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.
  In relazione alla destinazione del gettito, il Senato ha specificato che le risorse dovranno essere finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.
  Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.
  L'articolo 16, non modificato dal Senato, reca, al comma 2, una norma di rilevante pregnanza programmatica, ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti.
  Inoltre si specifica che dall'attuazione della delega non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.
  Desidera quindi sottolineare come la proposta di legge costituisca il primo provvedimento di origine parlamentare che, in questo inizio di Legislatura, ha la concreta possibilità di essere approvata in via definitiva. Tale risultato, di per sé significativo, appare tanto più importante ove si consideri l'ampio consenso di tutte le forze politiche su di esso, dimostrato dal fatto che, in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera, nessun gruppo politico ha espresso voto contrario.
  Sottolinea, quindi, come il lavoro svolto sul provvedimento rappresenti una scommessa vinta per il Parlamento, nonché, al tempo stesso, una sfida aperta, per lo stesso Parlamento e per il Governo, a portare a compimento un fondamentale intervento di riforma del sistema tributario.
  In tale contesto confida che l'esame in sede referente in Commissione possa concludersi in tempi molto rapidi, in modo da poter chiedere alla Presidenza della Camera di inserire quanto prima il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.
  Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione di ieri ha convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 17 febbraio prossimo, nella prospettiva di richiedere il parere alle Commissione competenti in sede consultiva già nella prossima settimana.

  Daniele PESCO (M5S) evidenzia positivamente il fatto che il Senato abbia apportato poche modifiche al testo approvato Pag. 56dalla Camera, introducendovi solo alcune integrazioni molto ponderate e sensate.
  In tale contesto sottolinea, in riferimento all'articolo 2, come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sia stata accolta la proposta, avanzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, di precisare, alla lettera c) del comma 3, che la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di impiegare tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali per le rilevazioni necessarie nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Si riserva quindi di verificare ulteriormente il testo, ritenendo comunque ipotizzabile di non apportarvi ulteriori modifiche.

  Marco CAUSI (PD) concorda con le considerazioni del Presidente, ritenendo che, alla luce del lungo lavoro svolto sulla delega per la riforma del sistema tributario, il quale ha impegnato la Commissione fin dalla scorsa Legislatura, si debba essere soddisfatti dei risultati conseguiti e che sia pertanto opportuno giungere all'approvazione definitiva del provvedimento nel più breve tempo possibile, al fine di realizzare un'importante riforma che il Paese attende da tempo.

  Carla RUOCCO (M5S), con riferimento alle tematiche dell'IVA, affrontate dall'articolo 13 del provvedimento e che hanno costituito oggetto delle mozioni approvate dalla Camera nella seduta di ieri, ritiene opportuno sottolineare come la razionalizzazione delle aliquote di tale imposta debba comunque prevedere il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta e di quella cosiddetta «super ridotta», evidenziando come la presenza di un regime agevolato per talune categorie di beni costituisca un fattore di civiltà.
  Ritiene quindi, in linea più generale, che ogni intervento di riforma del sistema tributario italiano debba comunque puntare alla riduzione della pressione fiscale.

  Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, ribadendo l'auspicio che il provvedimento possa essere approvato in via definitiva in tempi rapidi, sottolinea come tutti i gruppi debbano a suo giudizio accompagnare con attenzione il lavoro che dovrà essere compiuto dal Governo in sede di predisposizione dei decreti legislativi attuativi.

  Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento ad alcune questioni emerse nel corso della seduta, sottolinea come l'articolo 16 del provvedimento preveda esplicitamente, al comma 2, che la revisione del sistema fiscale prevista dall'intervento legislativo persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria: pertanto ogni intervento di razionalizzazione in questo campo dovrà necessariamente essere orientato a tale finalità.
  Ricorda inoltre di aver assunto, nel corso dell'esame al Senato, l'impegno a discutere in via preventiva con le Commissioni competenti i dettagli tecnici dei diversi schemi di decreto che saranno di volta in volta predisposti dal Governo in attuazione della delega. Rileva, infatti, come su molte tematiche sussista in Parlamento un orientamento quasi unanime, e come sia pertanto possibile realizzare una stretta collaborazione tra le Camere e l'Esecutivo in materia.

  Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.