CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 338

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 146/2013: Diritti detenuti e sovraffollamento carcerario.
S. 1288 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale, in occasione della sua lettura alla Camera, riferisce sommariamente sul testo trasmesso al Senato, sottolineando che il provvedimento affronta la questione del sovraffollamento carcerario nell'intento di garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti reclusi. Si tratta di una questione che – come noto – è affrontata anche dal messaggio inviato dal Presidente della Repubblica alle Camere Pag. 339il 7 ottobre 2013 (doc. I, n. 1). Il problema è stato posto in evidenza anche dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 279 del 2013 ha sottolineato di non potersi sostituire al legislatore, essendo possibili una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato, cui lo stesso legislatore dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile; e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
  In sintesi, il decreto prevede come regola generale la prescrizione da parte del giudice, nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, del cosiddetto braccialetto elettronico, nonché il ricorso allo stesso strumento nell'applicazione della detenzione domiciliare.
  È prevista una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.
  È prevista la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cosiddetta attenuante di lieve entità): si produce così l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità (per es. il piccolo spaccio).
  Viene insieme abrogato il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale.
  Sono introdotte più ampie garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello davanti alla magistratura di sorveglianza.
  Viene innalzato da tre a quattro anni il limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con più ampi poteri del magistrato di sorveglianza per la sua applicazione. Viene introdotta la liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre – per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 – la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria.
  Si prevede l'applicazione a regime della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena.
  Viene esteso l'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione, insieme con uno snellimento delle procedure di identificazione.
  Viene istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
  Viene previsto il differimento del termine di adozione dei regolamenti sugli specifici benefici fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti.
  Per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, appare interamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale) e – limitatamente all'articolo 8 – lettera e) (sistema tributario dello Stato).
  I profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali – come già ricordato in occasione dell'esame del decreto-legge alla Camera – sono in sostanza limitati alla previsione di cui all'articolo 3, che modifica l'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), il quale disciplina il diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati. Il testo previgente dell'articolo 35 prevedeva che questi ultimi potessero rivolgere istanze o reclami – tra gli altri – anche al presidente della Giunta regionale. Con la modifica introdotta dall'articolo 3 del decreto, è stato rivisto l'elenco dei soggetti cui i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami. In particolare, per quanto riguarda le regioni, è stato previsto che istanze o reclami possano essere inoltrati, oltre che al presidente della giunta regionale, anche ai garanti regionali o locali. Pag. 340
  In linea con l'articolo 3, che riconosce i garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – istituito, come detto, con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali.
  Risultano oggi essere 12 i garanti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale istituiti a livello regionale: le regioni interessate sono, secondo l'ordine cronologico dei provvedimenti istitutivi, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Sicilia. A livello provinciale risultano istituiti 7 garanti, mentre sono 25 i comuni che si sono dotati di un'analoga figura.
  Secondo la relazione tecnica del Governo, la previsione dell'articolo 3 «non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio».
  Le disposizioni in questione non sono state oggetto di modifica da parte della Camera.
  La Commissione ha espresso sul testo iniziale un parere favorevole con un'osservazione con la quale suggeriva alla Commissione di merito di valutare se chiarire espressamente che le previsioni del decreto non comportano l'obbligo per le regioni o gli enti locali di istituire garanti regionali o locali. La Commissione di merito della Camera non ha ritenuto di introdurre nel testo la precisazione.
  Presenta, in conclusione, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1), che riproduce il tenore dell'osservazione già formulata nel parere reso alla Commissione giustizia della Camera.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale, in occasione del suo esame presso la Commissione affari costituzionali del Senato, riferisce sommariamente che il provvedimento dispone la proroga di termini di varia natura stabiliti da disposizioni di legge riguardanti un'ampia pluralità di materie e che il testo è stato oggetto, nel corso della discussione al Senato, di numerose modifiche ed integrazioni. Nel complesso, si tratta di proroghe di termini recati da disposizioni in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; di interventi emergenziali; di giustizia e professioni regolamentate; di infrastrutture e trasporti; di agricoltura; di istruzione, università e ricerca; di salute; di lavoro e politiche sociali; economica e finanziaria; ambientale; di turismo; di comunicazioni e di servizi pubblici locali.
  Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala l'articolo 7, comma 1-ter, aggiunto dal Senato, il quale prevede che le regioni adottino provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 – anziché dal 1o gennaio 2013, come attualmente previsto – cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi. Il medesimo comma, innovando la disciplina vigente, stabilisce che, qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri – su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e sentito il ministro per gli affari regionali e le autonomie – nomini il presidente della Pag. 341regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione degli atti in questione.
  Al riguardo ritiene opportuna una valutazione, da parte della Commissione di merito, della compatibilità dei predetti poteri sostitutivi con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali.
  Segnala, altresì, l'articolo 9, comma 8-bis, aggiunto dal Senato, che prevede una nuova decorrenza per l'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome e negli enti locali ubicati in tali regioni e province. Più precisamente, il comma 8-bis proroga – per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ubicati nelle medesime regioni e province autonome – i termini di decorrenza previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per l'applicazione delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
  In particolare, ricorda che l'articolo 38 ha previsto – in generale – che le disposizioni del titolo I del decreto (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) si applichino a decorrere dal 2015 e che le disposizioni del Titolo II del decreto (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) si applichino a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi a decorrere dal 2014.
  L'articolo 37 del medesimo decreto ha dettato però una disciplina speciale per i termini di decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e negli enti locali ubicati nelle medesime regioni speciali e province autonome. In particolare, l'articolo 37 ha previsto che l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in questi territori decorra dai termini stabiliti con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi.
  Lo stesso articolo 37 prevedeva anche, al secondo periodo, che, qualora le procedure anzidette non si fossero concluse entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati a seguito della sperimentazione su questa materia – e recanti dunque la disciplina definitiva dell'armonizzazione, integrativa e modificativa di quella già contenuta nel decreto legislativo n. 118 – le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei predetti decreti legislativi avrebbero trovato immediata e diretta applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sino al completamento delle procedure medesime da parte delle stesse.
  Su questa disposizione (articolo 37, comma unico, secondo periodo) è però intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 178 del 2-11 luglio 2012, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. La Corte ha quindi chiarito che la legge statale non può prevedere una decorrenza della disciplina in questione per le regioni a statuto speciale e le province autonome che non sia stata definita con le procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, in quanto la legge di delegazione ha richiesto, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure «pattizie» di attuazione statutaria.
  Sembra quindi doversi ritenere che la decorrenza dell'applicazione della disciplina in questione alle regioni e alle province autonome non possa comunque determinarsi se non all'esito delle procedure previste per le autonomie speciali dal citato articolo 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
  Infine, richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 13, comma 2, del decreto in esame, in base al quale la mancata istituzione o designazione dell'ente Pag. 342di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
  Il citato comma 1 dell'articolo 3-bis ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.
  Il medesimo comma 1 dell'articolo 3-bis ha previsto che, decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, eserciti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
  Anche in questo caso ritiene opportuna una valutazione, da parte della Commissione di merito, della compatibilità dei poteri sostitutivi attribuiti al prefetto dall'articolo 13, comma 2, con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali.
  Al medesimo articolo 13 appare in ogni caso opportuno verificare il coordinamento tra il comma 1 (in base al quale, se l'ente di governo ha già «avviato» le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore già operante fino al subentro del nuovo gestore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014) e il comma 2 (in base al quale, se la «deliberazione dell'affidamento» del servizio – e non, quindi, la deliberazione di avvio del procedimento di affidamento – non avviene entro il 30 giugno 2014, interviene in via sostitutiva il prefetto).
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che tengono conto di quanto fin qui detto.

  Renato BALDUZZI, presidente, osserva che, essendo il parere destinato alla Commissione affari costituzionali, la quale è specificamente competente per i profili di costituzionalità, è corretto, a suo avviso, prospettare in forma di osservazioni rilievi che altrimenti potrebbero costituire condizioni.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2014.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, dopo aver ricordato che nella precedente seduta ha svolto alcune considerazioni sugli aspetti del provvedimento che, a suo giudizio, riguardano più da vicino la competenza della Commissione, preannuncia che sta preparando una proposta di parere e che si riserva di renderla nota ai commissari per le vie informali prima della seduta nella quale la Commissione sarà chiamata a deliberare su questo argomento, in modo che gli stessi possano avere modo di valutarne il contenuto con sufficiente anticipo. Fa quindi presente Pag. 343che la seduta in questione potrebbe anche essere la prossima, dipendendo questo dall'andamento dei lavori della Commissione di merito.

  Il deputato Massimo PARISI (FI-PDL), dopo aver ricordato che nella seduta precedente sono state manifestate, anche da parte di commissari appartenenti ai gruppi della maggioranza, forti riserve sul merito del provvedimento in esame ed aver sottolineato che si tratta di un provvedimento di grande rilevanza per le competenze della Commissione, esprime l'auspicio che la proposta di parere preannunciata dal presidente terrà conto anche delle voci critiche.
  A questo riguardo, rileva, per inciso, la paradossalità della situazione che si è venuta a creare: il Governo vuole portare avanti una riforma che nelle dichiarazioni programmatiche dovrebbe essere transitoria, in quanto destinata a valere solo fino alla definitiva soppressione delle province, e tuttavia il disegno di legge costituzionale del Governo per la soppressione delle province giace dimenticato e di soppressione delle province non si parla più nemmeno nel dibattito relativo alle riforme costituzionali da farsi. Esiste quindi concretamente il rischio, a suo giudizio, che la riforma Delrio, pensata per essere provvisoria, finisca con il diventare definitiva e per restare vigente a lungo, potenzialmente anche per decenni. Anche in considerazione di questa possibilità, è essenziale dedicare al provvedimento la dovuta attenzione, riflettendo su tutti i punti critici, alcuni dei quali toccano, a suo avviso, anche la legittimità costituzionale.
  Segnala, tra l'altro, che nel dibattito sulle riforme costituzionali preannunciate si parla anche di elezione indiretta del futuro Senato delle autonomie, con la conseguenza che, in caso di organi provinciali e delle città metropolitane eletti in secondo grado, si avrebbe una Camera delle autonomie eletta, almeno in parte, con elezione di terzo grado, il che è davvero insostenibile. Osserva, tra l'altro, che in questo modo, allentandosi il rapporto di rappresentatività tra elettori ed eletti, si rafforzerebbe il ruolo della politica e si indebolirebbe di contro la capacità di controllo dei cittadini sulla politica. Di fronte a questo scenario, ritiene che, pur con tutti i suoi difetti, la proposta di riforma del Governo Monti – con la revisione delle circoscrizioni provinciali e la riduzione del loro numero – fosse preferibile.
  Invita, ancora, a riflettere sul rischio che – potendo la provincia seguitare ad esistere accanto al comune capoluogo e alla città metropolitana – si moltiplichino gli enti locali chiamati ad amministrare una stessa porzione di territorio, con conseguenti difficoltà di coordinamento e di ripartizione delle funzioni, e quindi con costi aggiuntivi per le finanze pubbliche. Tra l'altro, il numero delle città individuate come metropolitane è davvero eccessivo, pari forse a quello delle città metropolitane di tutto il resto dell'Europa.
  Conclude ribadendo la convinzione che la Commissione parlamentare per le questioni regionali debba riflettere molto attentamente sul parere che esprimerà e riservandosi, una volta presa conoscenza della proposta di parere che sarà formulata dal presidente, di presentare eventualmente una proposta di parere alternativa.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, prende atto con soddisfazione del fatto che la forza politica cui appartiene il deputato Parisi ha cambiato idea in merito alla proposta di riforma in materia di province avanzata dal Governo Monti.

  Il deputato Massimo PARISI (FI-PDL) chiarisce che il suo commento era inteso a mettere in luce come il Governo in carica sia riuscito a fare su questa materia perfino peggio del precedente.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), premesso di essere in imbarazzo a doversi dichiarare in parte d'accordo con un collega Pag. 344di opposizione, rileva che in effetti il provvedimento in esame presenta diversi punti critici sui quali è difficile tacere. Senza entrare nel dettaglio, menziona il rischio di moltiplicazione di enti locali e di sovrapposizione della città metropolitana e della provincia.
  Rileva poi che non è necessario che in ogni regione esista una città metropolitana, considerato che le aree davvero metropolitane in Italia non sono più di tre o al massimo quattro.
  Osserva, ancora, che o si sopprimono le province oppure, se si sceglie di riformarle, occorre riflettere attentamente sul modo di farlo, perché a correre troppo si rischia – come accaduto in passato con riforme frettolose in materia di autonomie territoriali – di commettere errori le cui conseguenze per le imprese, per i cittadini, per la crescita del Paese, si faranno poi sentire per molti anni, e in modo drammatico.
  Ritiene che il Paese abbia oggi bisogno soprattutto di unità – non di accentramento, ma di unità – per riuscire a ripartire e a superare l'attuale situazione di difficoltà.
  Conclude dichiarando che è senz'altro importante, in questa cornice, che la proposta di parere del presidente sia da lui resa nota a tutti con congruo anticipo, in modo da permettere una adeguata riflessione su di essa.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), non volendo riprendere riflessioni già svolte da altri commissari intervenuti nel dibattito e da lui condivise, in particolare quelle del collega Ranucci, si limita ad osservare che non si può pensare di trasformare le province in «agenzie dei comuni» – come nella sostanza fa il provvedimento in esame – senza prevedere un ruolo delle regioni nella disciplina degli ambiti territoriali e delle funzioni degli enti locali; d'altra parte un coinvolgimento del potere legislativo delle regioni non è forse possibile a Costituzione vigente, atteso che questa oggi prevede che le funzioni fondamentali e i sistemi elettorali degli enti locali, comprese quindi le province e le città metropolitane, siano disciplinati con legge dello Stato. Si tratta, a suo avviso, di un punto rilevante sotto il profilo delle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, nel ringraziare tutti i commissari fin qui intervenuti nel dibattito per le loro riflessioni, assicura che sarà sua premura tenerne conto nella predisposizione della proposta di parere. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
Nuovo testo C. 1092 Distaso.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La deputata Giovanna MARTELLI (PD), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che l'articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge C. 1092 istituisce il Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno, intitolato alla memoria del deputato omonimo, vittima del fascismo. Il premio è conferito ogni due anni, il 25 settembre. Per l'organizzazione del premio è individuata quale ente responsabile la Fondazione Giuseppe Di Vagno, della quale è socio ordinario la regione Puglia. È previsto che la Fondazione agisca d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali. L'ammontare del premio è di 40.000 euro, ma la Fondazione può decidere di ripartire la somma in più premi.Pag. 345
  È previsto anche un contributo straordinario una tantum di 100.000 euro a favore della Fondazione, perché serva, tra l'altro, alla redazione degli inventari, al potenziamento della Fondazione e all'apertura al pubblico della sua biblioteca e del suo archivio storico.
  È previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri nomini il Comitato scientifico del Premio su proposta della Fondazione. Il comitato è composto da tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica. I componenti non percepiscono compenso. Il Comitato decide, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, il tema del Premio, ispirandosi alle seguenti tematiche: a) il socialismo nel XXI secolo in Italia e nel mondo; b) i conflitti sociali e lotte politiche tra passato e futuro; c) il socialismo e il Mezzogiorno; d) i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo; e) lo studio del fenomeno della violenza politica, sia verbale che fisica, del suo sviluppo, delle sue forme, degli strumenti per combatterla; f) gli ideali di giustizia, di solidarietà e di pace in Italia e nel mondo.
  I vincitori del Premio sono selezionati da un'apposita giuria, costituita da sei componenti, che non percepiscono compenso. Il presidente della giuria è scelto dal ministro dei beni e delle attività culturali tra studiosi di chiara fama di scienze politiche. Fanno poi parte della giuria un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e un rappresentante designato dal presidente della regione Puglia, nonché tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea.
  È previsto che le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione dei vincitori siano resi pubblici.
  Il provvedimento costituisce, a suo avviso, un riconoscimento dell'importanza del ruolo e della funzione che sono svolti dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno per la promozione delle competenze e dei talenti in una parte del Paese, il sud, nella quale il numero di enti attivi nel campo della promozione della cultura è minore rispetto ad altre parti del territorio. In questo senso, anche il premio biennale costituisce un utile contributo alla valorizzazione dei meriti nel campo della ricerca e della cultura.
  Nella stessa ottica, ritiene si possa valutare favorevolmente anche il contributo straordinario una tantum previsto a favore della Fondazione Di Vagno, il quale è destinato al potenziamento dell'attività della Fondazione. Il contributo è destinato in particolare alla valorizzazione del patrimonio documentale, bibliografico e archivistico, della Fondazione stessa e servirà quindi anch'esso alla promozione della cultura nel Paese e nel sud Italia.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3), con la quale si suggerisce alla Commissione di merito di prevedere un maggiore coinvolgimento della regione Puglia nell'organizzazione del Premio, e questo in considerazione del fatto che la promozione della cultura rientra comunque tra le materie di legislazione concorrente.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) esprime l'avviso che, per finanziare specifiche iniziative culturali a carattere locale, per quanto importanti, del tipo di quella oggetto del provvedimento in esame, non sia necessaria una legge dello Stato che ne disciplini il contenuto, potendosi provvedere con legge regionale, salvo il finanziamento statale a sostegno dell'iniziativa.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) concorda con il senatore Dalla Zuanna sul fatto che non dovrebbe essere necessaria una legge statale per disciplinare singoli eventi culturali di iniziativa locale, per quanto importanti, e che la legge dello Stato dovrebbe invece recare solo discipline valevoli per l'intero territorio nazionale, senza contare che iniziative meritevoli di finanziamento si rinvengono in tutto il territorio nazionale.

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  Renato BALDUZZI, presidente, pur condividendo in linea di principio le considerazioni dei senatori Dalla Zuanna e Ranucci, fa presente che per disporre un finanziamento a valere sul bilancio dello Stato è necessaria una legge statale e che il problema è quindi, in qualche modo, «a monte». Concorda poi sul fatto che iniziative culturali meritevoli di sostegno si rinvengono in tutto il Paese.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.
(Deliberazione).

  Renato BALDUZZI, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'utilità di svolgere un'indagine conoscitiva sul regionalismo ad autonomia differenziata.
  L'indagine si inserirebbe nell'ambito delle attività istruttorie connesse all'esame in sede consultiva dei progetti di legge costituzionale assegnati alla Commissione che prevedono la revisione dell'articolo 116 della Costituzione: si tratta, in particolare, dei progetti di legge S. 7 Calderoli, S. 574 Zanettin e altri, C. 582 Palmizio e C. 758 Giancarlo Giorgetti e altri, fermo restando che altri potrebbero esserne assegnati sulla stessa materia.
  Il regionalismo a statuto speciale è oggi messo da alcuni in discussione. Si sostiene che siano venute meno le ragioni storiche, politiche e sociali che nel 1948 giustificavano la previsione di un regime di autonomia differenziata in favore di alcune regioni ovvero, all'inverso, che siano maturate le condizioni per estendere a tutte le regioni il regime di autonomia speciale, mediante l'applicazione o addirittura il rafforzamento delle disposizioni di cui all'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  In questo quadro, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'opportunità di svolgere una breve indagine conoscitiva con la quale la Commissione possa approfondire le questioni connesse al regionalismo differenziato, in modo da prepararsi a rendere alle Commissioni di merito il proprio parere, in sede consultiva, sui predetti progetti di legge ovvero su altri progetti ad essa assegnati rilevanti per i profili anzidetti.
  L'indagine consisterebbe nell'audizione – in qualche caso nella stessa seduta – del ministro per gli affari regionali e le autonomie; di altri rappresentanti del Governo con competenza sulla materia oggetto dell'indagine; dei presidenti dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale e dei consigli provinciali delle province autonome, o di loro delegati; dei presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto speciale e delle giunte delle province autonome, o di loro delegati; di rappresentanti della Conferenza delle regioni e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome; e di rappresentanti di istituti di ricerca sulle regioni, studiosi, personalità accademiche o altri esperti della materia.
  L'indagine, strettamente connessa all'esame in sede consultiva dei menzionati progetti di legge, si concluderebbe in tempi rapidi e in ogni caso – ove le Commissioni permanenti assegnatarie dei provvedimenti in sede referente avviino l'esame di questi Pag. 347ultimi – in tempi tali da consentire che il parere sia utilmente reso alle medesime Commissioni.
  Al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa della Presidente della Camera; il Presidente del Senato ha preso atto.
  Propone, quindi, di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in questione nei termini su cui ha convenuto l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  La Commissione delibera di svolgere l'indagine conoscitiva nei termini indicati dal presidente.

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

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