CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 12.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, illustra le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 2, comma 3, proroga di quattro mesi l'incarico – in scadenza il 31 dicembre 2013 – del Commissario liquidatore della Gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», in liquidazione coatta amministrativa.
  La proroga segue quella di sei mesi già disposta con l'articolo 12, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012 (L. 135 del 2012). Tale disposizione previde che, in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore di quel decreto-legge, qualora alla medesima data il commissario fosse in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessasse decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia subentrasse nella gestione delle residue attività liquidatorie. L'articolo 1, comma, 416, della legge di stabilità 2013 (L. 228 del 2012) previde, in seguito, la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
  La proroga della gestione commissariale fino al 30 aprile 2014 è volta ad evitare il subentro del Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione delle residue attività liquidatorie che, in ragione del diverso iter procedurale cui soggiace la pubblica amministrazione, soprattutto nella gestione del contenzioso (rappresentato sostanzialmente da due vertenze in fase conclusiva), potrebbe comportare tempi maggiori per la conclusione della liquidazione stessa.
  Anche in considerazione del fatto che le procedure di liquidazione risultano essere prossime alla conclusione, il termine quadrimestrale è stato ritenuto dal Governo sufficiente per la conclusione della liquidazione stessa.
  L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla recente disciplina della legge di stabilità 2014 (L. 247 del 2013) che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2014 di alcune disposizioni in materia di magistratura onoraria.
  Si ricorda che l'articolo 1, comma 290, della legge di stabilità 2014 ha disposto la proroga di un anno del mandato dei giudici onorari di tribunale, dei vice procuratori onorari e dei giudici di pace. La proroga è derivata dalla necessità di non ostacolare la riforma in corso della geografia giudiziaria di cui ai D.Lgs. n. 155 e n. 156 del 2012 assicurando, nelle circoscrizioni giudiziarie, la continuità delle funzioni svolte dalla magistratura onoraria.
  In primo luogo, il comma 290 prevede la proroga del mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 (e non ulteriormente confermabili sulla base delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, R.D. n. 12/1941), nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 (e per i quali non è consentita una ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991). Tale proroga opera fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
  L'articolo 2-bis in esame – novellando il citato articolo 1, comma 290 – proroga di un ulteriore anno i termini già differiti dalla legge di stabilità 2014.
  In particolare, per effetto della novella: il mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari è prorogato anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2014 (anziché entro il 31 dicembre 2013); il mandato dei giudici di pace è prorogato anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (anziché entro il 31 dicembre 2014). L'ulteriore proroga annuale opera fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 (anziché non oltre il 31 dicembre 2014).
  L'articolo 1, comma 290 della legge di stabilità 2014 ha, inoltre, modificato l'articolo 245, comma 1, del D.Lgs. n. 51 del 1998, con la proroga dell'applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario introdotte dal ricordato D.Lgs. 51, Pag. 72in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato, tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014.
  L'articolo 2-bis modifica l'articolo 245, comma 1, del D.Lgs. 51/1998 stabilendo che l'utilizzo di GOT e VPO presso tribunali e procure della Repubblica – previsto dall'ordinamento giudiziario – sia possibile fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015 (anziché fino al 31 dicembre 2014).
  L'articolo 3-bis (Modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti) si ricollega alle perduranti condizioni di inagibilità in cui versano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009.
  La disposizione – introdotta nel corso dell'esame al Senato – differisce infatti di ulteriori tre anni il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.
  L'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto legislativo ha già previsto, in considerazione delle indicate problematiche, che tale riforma delle circoscrizioni acquisti efficacia decorsi tre anni dalla sua data di entrata in vigore. Essendo il D.Lgs. 155 in vigore dal 13 settembre 2012, per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti nonché delle relative sedi distaccate, era previsto che la riforma entrasse in vigore il 13 settembre 2015.
  La proroga disposta dall'articolo 3-bis in esame sposta l'efficacia della riforma, con riguardo a L'Aquila e Chieti, al 13 settembre 2018.
  Alla copertura degli oneri conseguenti alla proroga di cui sopra, quantificati in 500 mila euro per il 2015, in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 1,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 9, comma 14 (Iscrizione al registro dei revisori legali) – modificato nel corso dell'esame al Senato – interviene sul decreto legislativo n. 39 del 2010 allo scopo di ristabilire, ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali, l'equipollenza tra l'esame di idoneità professionale previsto dal citato decreto e l'esame per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
  Il Senato ha riformulato il comma 14, aggiungendo un comma 4-bis all'articolo 4 del citato D.Lgs. 39 del 2010 con cui – ai fini dell'ammissione al Registro dei revisori legali – sono esonerati dall'esame di idoneità previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo coloro che abbiano superato le prove d'esame per l'iscrizione nelle sezioni A (articolo 46, D.Lgs 39) e B (articolo 47, D.Lgs 39) dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
  La norma in esame non ha carattere transitorio e ristabilisce l'equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali tra l'esame per l'iscrizione al citato Albo ed il nuovo esame di idoneità professionale previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 39/2010 per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
  Nonostante la ripristinata equipollenza, permane tuttavia l'obbligo di completare il tirocinio formativo (che per i dottori commercialisti ed esperti contabili è di diciotto mesi mentre per i revisori è di tre anni).
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo in esame.

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  Francesca BUSINAROLO (M5S) si sofferma sull'articolo 2-bis chiedendo se siano state fatte le verifiche opportune per accertare se le proroghe relative alla magistratura onoraria siano supportate dalla copertura finanziaria necessaria. Sottolinea inoltre l'esigenza di superare la logica delle proroghe annuali che da tempo caratterizza la disciplina relativa alla magistratura onoraria, non essendo più procrastinabile la riforma organica di tale magistratura.

  Andrea COLLETTI (M5S) si sofferma sull'articolo 3-bis relativo alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, sottolineando le condizioni di sostanziale inagibilità in cui versano gli edifici che ospitano i tribunali gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 e le obiettive difficoltà logistiche dei locali che attualmente ospitano gli uffici giudiziari. A tale proposito dichiara di aver presentato emendamenti relativi a tali circoscrizioni giudiziari, che riprendono parte della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo in riferimento allo schema di decreto legislativo sulla geografia giudiziaria (Atto n. 36) esaminato di recente dalla Commissione giustizia. A suo parere l'unica scelta possibile sarebbe quella di tornare indietro rispetto alla riforma della geografia giudiziaria, ripristinando tribunali e sezioni distaccate inopinatamente soppressi. Sottolinea inoltre la sostanziale inutilità delle disposizioni relative al Commissario straordinario di cui all'articolo 2 così come di tutte le disposizioni che prevedono organi straordinari ai quali viene demandato il compito di svolgere delle funzioni che dovrebbero essere ordinarie.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Businarolo in relazione all'esigenza di approvare quanto prima una riforma organica della magistratura onoraria. Presenta pertanto una nuova proposta di parere, che nella premessa tiene conto proprio di questa esigenza (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 100 Binetti ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che la Commissione giustizia ha già espresso un parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in esame. Oggi dovrà esprimere un nuovo parere su un nuovo testo.

  Gaetano PIEPOLI (PI), relatore, rileva che le modifiche apportate al testo sul quale la Commissione ha già espresso il parere attengono a profili finanziari e che pertanto, confermando il parere già espresso propone di esprimere il nulla osta al prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso le proposte emendative 1.01 Governo, 23.3 Di Maio, 23.4 Turco, 23.2 Di Maio e 23.5 del relatore, al testo del disegno di legge C. 1864 Governo recante la Legge europea 2013-bis, sulle quali la Commissione giustizia dovrà esprimere un parere. Pag. 74
  Ricorda che il parere espresso dalle Commissioni di settore sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione ha una particolare efficacia: a) qualora sia favorevole, la XIV Commissione potrà respingere l'emendamento solo per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale; b) qualora sia favorevole con condizioni, la XIV Commissione, una volta riformulato l'emendamento nel senso indicato dal parere, potrà respingere l'emendamento solo per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. È opportuno quindi che il parere approvato dalla Commissione non contenga osservazioni (eventuali considerazioni di carattere generale, per esempio, potrebbero essere riportate in premessa) e che, analogamente a quanto avviene per le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le eventuali condizioni contenute nei pareri siano formulate in termini direttamente modificativi del testo (se ciò non fosse possibile, è necessario segnalarlo subito al Capo Servizio e al Capo Ufficio competente); c) qualora sia contrario o la Commissione non abbia espresso alcun parere, invece, la XIV Commissione non porrà in votazione l'emendamento in quanto privo di una condizione essenziale di procedibilità (cioè la condizione che l'emendamento sia stato fatto proprio dalla Commissione).

  Danilo LEVA (PD), relatore, osserva che l'articolo aggiuntivo 1.01 presentato dal Governo è diretto a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante l'attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati, sostituendo il comma 1 nel senso di prevedere che la ragione della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a.
  Ricorda che il vigente comma 1, dell'articolo 18, prevede che «La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.»; rispetto alla normativa vigente, pertanto, non si fa più riferimento al nome ed al titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno di questi che devono essere richiamati nella ragione sociale. Inoltre si prevede che la forma abbreviata debba essere s.t.a. (acronimo di società tra avvocati) in luogo di s.t.p. (acronimo di società tra professionisti). Non è chiaro se secondo la nuova formulazione del comma 1 la ragione sociale della società tra avvocati debba essere costituita anche dal nome e dal titolo professionale dei soci.
  Si segnala a tale proposito che l'articolo aggiuntivo in esame non modifica il comma 1 dell'articolo 18 che contiene la disciplina relativa al caso in cui il socio avvocato il cui nome è inserito nella ragione sociale è cessato dalla sua appartenenza alla società. Il mantenimento di tale comma indurrebbe a ritenere che l'articolo aggiuntivo non sia volto ad eliminare la previsione contenuta dal vigente comma 1 secondo cui la società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci.
  Si ricorda infine che secondo l'articolo 4, comma 3, della legge n. 247 del 2012, che ha previsto la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo Albo. Inoltre la delega per l'esercizio della professione forense in forma societaria prevede come principio di delega (articolo 5, comma 2, lettera a)) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'Albo. Si tratta di disposizioni la cui ratio è quella di escludere che le società tra avvocati possano essere di proprietà di soggetti non iscritti all'Albo e che come tali possano seguire interessi finanziari non coincidenti con i principi deontologici ai quali deve ispirarsi ogni avvocato nell'esercizio della sua professione.Pag. 75
  Qualora si ritenga opportuno mantenere nella ragione sociale il riferimento al nome e al titolo professionale dei soci si dovrebbe riformulare il comma 1 dell'articolo aggiuntivo nel seguente modo: «1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a.».
  I restanti emendamenti sono diretti a modificare l'articolo 23 del disegno di legge europea 2013-bis in materia di responsabilità dei magistrati per violazione manifesta del diritto dell'Unione.
  L'emendamento 23.3 Di Maio è diretto a sostituire le parole «situazioni giuridiche soggettive» con le parole «situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo». Sembra preferibile la formulazione del testo del disegno di legge, considerato che nell'ambito della categoria di situazioni giuridiche soggettive rientrano gli interessi giuridici qualificati come diritto soggettivo o interesse legittimo.
  L'emendamento 23.4 Turco è volto a consentire il risarcimento del danno in esame anche quando non siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione inerenti alla decisione giurisdizionale ritenuta lesiva di situazioni giuridiche soggettive. Anche in questo caso l'emendamento non appare condivisibile in quanto appare opportuno che, quando ne ricorrano i presupposti, devono logicamente essere esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione che possano, in ipotesi, elidere il pregiudizio ed eliminare la violazione lamentata. Inoltre si segnala che la stessa giurisprudenza europea in merito prevede che il risarcimento del danno possa essere richiesto solo dopo che la sentenza sia definitiva.
  L'emendamento 23.2 Di Maio, che nella sua ottica dovrebbe modificare non solo il comma 2 ma anche il comma 1, è diretto a estendere la responsabilità in esame anche al caso in cui la violazione del diritto dell'Unione europea non sia grave, rimanendo sufficiente che sia manifesta. L'emendamento non è condivisibile oltre che nel merito anche per la ragione che va ben oltre a quanto sancito dalla giurisprudenza europea in materia di responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea.
  L'emendamento 23.5 del relatore va ad incidere sulla rubrica dell'articolo 23 facendo riferimento specifico alla sentenza dalla quale è poi scaturita la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Si tratta di un emendamento meramente formale che non ha alcun contenuto normativo sul quale si può esprimere parere favorevole in quanto comunque fa riferimento alla sentenza di cui i principi sono tradotti in disposizioni normative interne dai commi 1 e 2 dell'articolo 23.
  Propone pertanto una proposta di parere favorevole relativamente all'emendamento 23.5 del relatore e, a condizione che sia riformulato nei termini sopra espressi, all'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo nonché parere contrario sugli emendamenti 23.3 Di Maio, 23.4 Turco, 23.2 Di Maio (vedi allegato 2).

  La Commissione procedendo a votazioni per parti separate relativamente a ciascuna delle proposte emendative oggetto di esame, approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.45 alle 12.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 12.50.

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Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito, nella riunione appena svoltosi di anticipare alle ore 13 il termine di scadenza degli emendamenti e di anticipare alle ore 14 di oggi la convocazione della seduta già convocata oggi alle ore 16 per esaminare gli emendamenti.
  Dà conto di una lettera che le ha trasmesso ieri l'onorevole Dambruoso con la quale ha rimesso il mandato di relatore del provvedimento. Comunica che a seguito di tale lettera l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che l'onorevole Mattiello rimanga come unico relatore del provvedimento in esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti scade oggi alle ore 13. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 14 di oggi.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede al relatore ed alla maggioranza se vi siano ancora dei margini di miglioramento del testo ovvero se questi sia politicamente blindato.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, ritiene, a parer suo, che per quanto il testo possa presentare ancora dei margini di miglioramento, sia opportuno non affrontare una quarta lettura complessiva da parte di un ramo del Parlamento, in quanto ciò determinerebbe un ulteriore rallentamento dell'approvazione di una legge che per alcuni aspetti presenta delle novità di estremo rilievo per l'ordinamento penale sostanziale e processuale, le cui ricadute possono essere valutate positivamente anche in riferimento agli adempimenti che spettano all'Italia a seguito della cosiddetta sentenza Torreggiani della Corte Europea. Alcuni aggiustamenti potranno essere conseguiti, specialmente in riferimento alla delega relativa alla depenalizzazione, attraverso degli ordini del giorno che potranno orientare il Governo.

  Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di condividere le preoccupazioni del presidente in merito ad un rallentamento dei tempi di approvazione definitiva del provvedimento. Tuttavia, ritiene che tale preoccupazione non possa giustificare l'approvazione di disposizioni che potrebbero essere incongrue e pericolose.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 14.

  La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.15.

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Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati nove emendamenti al testo in esame (vedi allegato 3).

  Carlo SARRO (FI-PdL) nell'illustrare la ratio degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, ricorda come il testo approvato dalla Camera fosse equilibrato ed efficace al fine di contrastare condotte deprecabili che consentono alle organizzazioni criminali di influenzare e condizionare la vita democratica del Paese. Al contrario, il testo in esame, profondamente rivisitato dal Senato, richiede una profonda riflessione, perché offre alle organizzazioni criminali un formidabile strumento per condizionare a proprio piacimento la vita politica, anche selezionando gli esponenti politici che intenda condizionare e influenzare.
  Sottolinea come l'arretramento della soglia di punibilità al momento della promessa, unitamente all'introduzione di elementi di notevole indeterminatezza nella fattispecie, quale la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione», rendano lo svolgimento della campagna elettorale un'attività dalle conseguenze imprevedibili sul piano penalistico.
  Cita, a titolo esemplificativo, l'attività tipica del politico che, in campagna elettorale, incontri nella sede del partito o presso un circolo, una serie persone con le quali si intrattenga a conversare e che eventualmente acquisiscano anche della documentazione attinente al candidato e al suo programma politico. Ove, anche ad anni di distanza, si scoprisse che una di quelle persone era affiliata ad un'organizzazione criminale e questa dichiarasse di avere promesso sostegno al candidato e che costui si era messo a disposizione, sarebbe per il candidato praticamente impossibile fornire la prova contraria.
  Ritiene, dunque, che la scelta di anticipare la soglia di punibilità fino al momento della promessa dovesse essere quantomeno compensata dal riferimento all'indebito profitto e, comunque, dal mantenimento dell'esplicito riferimento alla consapevolezza, presente nel testo approvato dalla Camera. Sottolinea, infine, come sia particolarmente irragionevole aver previsto la stessa sanzione del primo comma dell'articolo 416-bis per una fattispecie completamente diversa e che prescinde dall'elemento del rafforzamento dell'associazione criminale.
  Si augura, sia pure senza spirito polemico, che il Parlamento non intenda licenziare una norma affetta da vizi di incostituzionalità tanto gravi e manifesti.

  Andrea COLLETTI (M5S) pur dichiarandosi soddisfatto di molte delle modifiche apportate dal Senato, dichiara di avere dei dubbi di carattere tecnico in relazione all'espressione «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione», ritenendo non chiaro se questa di applichi allo stesso mafioso che procura i voti.

  Walter VERINI (PD) ricorda come nel mese di luglio del 2013 la Camera abbia approvato all'unanimità un testo sul quale, ciononostante, non mancavano talune legittime perplessità e dubbi sull'insufficienza del contenuto della riforma. All'approvazione del testo, come è noto, seguì un vivace dibattito con posizioni diversificate: da una parte si sosteneva una tesi sostanzialmente sintetizzata dal collega Sarro e, dall'altra, si sostenevano posizioni che poi il Senato ha ritenuto di accogliere. Pur non essendo insensibile alle varie istanze rappresentate, ritiene che in questo momento sia primaria l'esigenza si rispettare il voto del Senato, di dare un segnale forte e compatto per evitare rallentamenti dell’iter di approvazione. Ribadisce, quindi, la proposta di trasferire l'esame del provvedimento alle sede legislativa.

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  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) dichiara di non condividere l'intervento del collega Verini, perché non ritiene si possa rinnegare tutto il lavoro, intenso ed estremamente approfondito, svolto dalla Camera per abdicare in favore di chi tale lavoro non ha svolto. Ricorda come il testo approvato dalla Camera non sia nato all'improvviso e casualmente, ma sia il frutto di un lungo e approfondito dibattito e di un ciclo di audizioni, nel corso dei quali si è analizzato ogni singolo elemento della fattispecie, con particolare riferimento all'elemento soggettivo, e si sono valutate le conseguenze di ogni singola scelta terminologica, tanto da ritenere di fondamentale importanza l'uso dell'avverbio «consapevolmente» riferito alla condotta del candidato che accetta il procacciamento di voti. La fattispecie delineata dal Senato deve essere cassata in quanto, evidentemente, non si basa su approfondimenti altrettanto solidi e, infatti, appare troppo generica, tanto da rendere sufficiente la condotta di un qualsiasi partecipante di un comitato elettorale per integrare la fattispecie.

  Gaetano PIEPOLI (PI) pur comprendendo che vi possano essere talune ragioni di opportunità, ritiene che il legislatore debba sempre e comunque essere leale ai principi di civiltà giuridica ed ai principi dello Stato di diritto. Dichiara, dunque, che occorre avere il coraggio di manifestare la contrarietà ad un testo, come quello del Senato, che tali principi non rispetta, anche se comprende come ciò possa non essere popolare.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore e il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, osserva come siano le mutate condizioni politiche ad avere permesso al Senato di spingersi oltre il punto di equilibrio che si era raggiunto alla Camera il 16 luglio scorso. Il nuovo punto di equilibrio raccoglie le preoccupazioni di quanti paventavano un eccessivo onere probatorio in capo alla magistratura inquirente e la volontà di quanti hanno inteso e intendono equiparare la condotta del politico che si rivolge alla mafia comportamento di chi la mafia la fa e la comanda. Personalmente nutre delle perplessità, in particolare sulla nuova descrizione della condotta, che rischia di essere considerata illegittima dalla Corte Costituzionale per eccesso di indeterminatezza. Ma queste perplessità non superano la convinzione che l'approvazione di questa norma sia un segnale atteso ed importante. Invita quindi al ritiro di tutte le proposte emendative presentate.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI fa presente come al Senato vi sia stato una grande discussione sulla condotta consistente nella «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione».
  Pur condividendo l'esigenza di dare un segnale forte, sottolinea come il problema giuridico su questa parte della fattispecie permanga e riterrebbe preferibile ricorrere ad un provvedimento legislativo ad hoc per tipizzare il concorso esterno. Il Senato ha scelto, invece, di tipizzarlo in questa fattispecie e ciò rende possibile che alcuni giudici sostengano che non vi sia il concorso esterno laddove il legislatore non l'abbia espressamente previsto. Inoltre, la condotta in questione non è priva di sanzione, giacché la giurisprudenza della Corte di cassazione la configura come concorso esterno nel reato di cui all'articolo 416-bis c.p.
  Ritiene che il Senato abbia compiuto un passa in avanti con l'anticipazione della soglia di tutela al momento della promessa, ma evidenzia come una simile anticipazione richieda una fattispecie più puntuale e determinata. Taluni emendamenti presentati, dunque, non sono privi di fondamento.
  In ogni caso il Governo tiene a che la norma sia approvata ed ha interesse alla sua approvazione e, pertanto, sulle proposte emendative esprime parere conforme a quello del relatore.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Chiarelli 1.2, 1.6, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e Costa 1.1.

  Carlo SARRO (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.8 e 1.9, volti, il primo, a rimuovere dalla norma l'elemento di grave indeterminatezza rappresentato dal riferimento alla «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione» e, il secondo, a sanare il grave elemento di irragionevolezza rappresentato dalla mancata differenziazione della sanzione rispetto a quella prevista dall'articolo 416-bis c.p.

  Andrea COLLETTI (M5S) dichiara il voto di astensione sull'emendamento Sarro 1.8 motivandolo, da un lato, con il riconoscimento dell'esistenza del problema giuridico evidenziato dalla proposta emendativa e, dall'altro, con la scarsa fiducia nella capacità del Senato di approvare il provvedimento in tempi ragionevoli ove questo fosse modificato dalla Camera. Preannuncia che il suo gruppo presenterà una proposta di legge volta a sopprimere la parte di norma in questione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.8 e 1.9.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alla I Commissione per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

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