CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 10 febbraio 2014
176.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 10 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 16.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
Emendamenti C. 1864 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Pareri favorevoli e contrari).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli emendamenti Di Vita 10.1, Dall'Osso 10.2, Colonnese 10.5, Nesci 10.6, Mantero 10.3, Grillo 10.4, Giacobbe 11.2 e 11.3 e Baroni 11.4, presentati direttamente presso tale Commissione, che investono gli ambiti di competenza della XI Commissione. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che: qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

  Anna GIACOBBE (PD), relatore, fa presente che gli emendamenti presentati presso la XIV Commissione e trasmessi, per il parere di competenza, alla XI Commissione intervengono sugli articoli 10 e 11 del disegno di legge europea 2013-bis. Rileva che il primo blocco di emendamenti, in particolare, intende modificare l'articolo 10, che reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'oggetto ed alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova Pag. 7impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione di lavoro. Sotto questo profilo, osserva che gli emendamenti sembrano proporre interventi di carattere sostanzialmente formale, fermo restando che gli emendamenti De Vita 10.1 e Dall'Osso 10.2 risultano tra loro alternativi, al pari degli emendamenti Mantero 10.3 e Grillo 10.4, per cui un eventuale orientamento positivo andrebbe espresso esclusivamente su due dei quattro emendamenti presentati. Al contempo, fa notare che i due emendamenti a sua prima firma si riferiscono all'articolo 11, al pari dell'emendamento Baroni 11.4, promuovendo specifiche integrazioni alla delega contenuta in tale articolo, che prevede che il Governo adotti un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro.
  Al riguardo, rileva che le proposte emendative Di Vita 10.1, Dall'Osso 10.2, Mantero 10.3 e Grillo 10.4 – pur contenendo principi meritevoli di massima attenzione – incidono, tuttavia, su ambiti di intervento che, anche sotto un profilo formale, sembrerebbe opportuno non modificare rispetto al testo dell'articolo al quale fanno riferimento, mentre gli emendamenti Colonnese 10.5, Nesci 10.6, Giacobbe 11.2 e 11.3 e Baroni 11.4, per la loro portata normativa o per una motivazione di natura formale, sembrano meritevoli di un orientamento positivo da parte della Commissione.
  Per le ragioni esposte, propone di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti Colonnese 10.5, Nesci 10.6, Giacobbe 11.2 e 11.3 e Baroni 11.4 e un parere contrario sui restanti emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere sugli emendamenti formulata dal relatore.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, fa presente che il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, reca una ormai consueta serie di norme per la proroga di termini previsti da disposizioni legislative: il provvedimento, già approvato dal Senato, si compone di 17 articoli, 3 dei quali introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. In questo ambito, fa notare che il decreto persegue la finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti nelle seguenti materie: assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; interventi emergenziali; magistratura onoraria; termini di competenza del Ministero dell'interno; giustizia; infrastrutture e trasporti; fonti rinnovabili in edilizia; politiche agricole, alimentari e forestali; istruzione, università e ricerca; salute; lavoro e politiche sociali; economia e finanze; ambiente; turismo; comunicazioni; servizi pubblici locali.
  Preso atto del vasto contenuto del testo in esame, avverte che si soffermerà sulle parti riconducibili alla competenza della XI Commissione, che riguardano l'articolo 1, commi da 2 a 5 e comma 10, l'articolo 2, commi 6 e 7, l'articolo 8, commi da 1 a 2-ter, e l'articolo 9, comma 9.
  Nello specifico, rileva che l'articolo 1, comma 2, proroga taluni termini riguardo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione dei ministri e uffici della Presidenza del Consiglio; in particolare, si proroga a tutto il 2014 la disposizione che prevede che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resti (nei limiti delle risorse disponibili) a carico Pag. 8dell'amministrazione di appartenenza, che non vengano imputati all'amministrazione di destinazione il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativo al suddetto personale, che non sia applicabile il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere contemporaneamente collocato in posizione di comando o fuori ruolo.
  Fa notare, quindi, che il medesimo articolo 1, al comma 3, nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato, dispone che le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS, fatta eccezione per il personale del comparto scuola, possono essere «prorogate» di un anno, in deroga al limite massimo di 3 anni previsto dall'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato; la proroga opera nelle more della definizione della procedura di mobilità e, per ciò che concerne il personale impiegato presso l'INPS, del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, determinatasi a seguito della soppressione degli altri enti previdenziali (ENPALS, IPOST, ma soprattutto INPDAP) e del conseguente trasferimento del relativo personale e delle funzioni all'INPS.
  Segnala, poi, che il comma 4, lettere a) e b), e il comma 5 dello stesso articolo 1 prorogano al 31 dicembre 2014 sia il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, sia le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over previste dalla legislazione vigente. Osserva che, con una disposizione introdotta al Senato (comma 4, lettera b-bis), viene inoltre prorogata al 30 giugno 2015 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate. Rileva, quindi, che il comma 10 proroga al 31 dicembre 2014 il limite ai compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo in base al quale gli stessi compensi non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, diminuiti del 10 per cento. Segnala poi che l'articolo 2, commi 6 e 7, autorizza l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune de L'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, di un contingente di personale militare.
  Fa, quindi, presente che l'articolo 8, comma 1, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità (certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto, certificato di parto e certificato di interruzione di gravidanza); più specificamente, la disposizione, intervenendo sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001, posticipa il termine per l'adozione del decreto interministeriale chiamato a definire le modalità per la trasmissione dei suddetti certificati, che dovrà essere emanato entro nove mesi (in luogo dei sei originariamente previsti) dalla data di entrata in vigore della norma che lo prevede (quindi, entro il 22 marzo 2014). Segnala, quindi, l'articolo 8, comma 2, che proroga, per l'anno 2014, il finanziamento previsto dall'articolo 19, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, pari a 13 milioni di euro, in favore della società Italia Lavoro S.p.A., come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura, mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; alla copertura del suddetto onere si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Fa notare poi che il comma 2-bis del medesimo articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine per l'adeguamento dei fondi di solidarietà sperimentali di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della Pag. 9legge n. 662 del 1996, alle disposizioni della legge n. 92 del 2012, che ha definito un nuovo sistema di sostegno al reddito per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria, basato sull'istituzione di nuovi fondi di solidarietà bilaterali: la disposizione, in particolare, ai fini della stipula degli accordi finalizzati all'adeguamento dei fondi, dispone l'ulteriore proroga del termine al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data dell'effettivo adeguamento alla nuova disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 3, comma 42, della legge n. 92 del 2012.
  Rileva, quindi, che il comma 2-ter dello stesso articolo 8, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga per il 2014 di quanto previsto, per il solo anno 2013, dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in base al quale i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo.
  Infine, sottolinea che l'articolo 9, comma 9, prevede la facoltà di utilizzo di specifiche risorse anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
  In conclusione, preso atto delle parti di competenza e considerata la necessità di assicurare una proroga dei termini in relazione a disposizioni di assoluto rilievo anche in materia di lavoro e sostegno al reddito, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione. Si riserva, in ogni caso, di presentare nel prosieguo dell'esame una proposta di parere.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che la deliberazione sul provvedimento di competenza della Commissione avrà luogo nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 16.50.