CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2014
173.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 133

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
Nuovo testo C. 1092.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), relatore, rileva che il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla Commissione di merito, della proposta di legge di iniziativa parlamentare istitutiva del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno. La proposta prevede, altresì, disposizioni per il potenziamento della biblioteca, per il potenziamento dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno e per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
  Osserva che il testo del provvedimento è sostanzialmente analogo a quello, avente il medesimo oggetto, approvato dalla Commissione cultura in sede legislativa e trasmesso al Senato nel corso della XVI legislatura (C. 4333). L'approvazione definitiva non è poi intervenuta entro il termine della legislatura. Evidenziato che il nuovo testo in esame non è corredato di relazione tecnica, passa quindi all'esame dei profili finanziari riguardanti il provvedimento, facendo presente di non avere osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che l'effetto finanziario delle norme appare limitato all'entità degli stanziamenti. Segnala che il contributo di 100.000 euro previsto dalla proposta riguarda una serie di finalità tra le quali alcune che presentano carattere potenzialmente permanente (dotazione di risorse umane, apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione) e che la norma dispone peraltro che il contributo sia erogato per un solo anno.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva come la norma preveda che per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missioni «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno del 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Sottolinea, quindi, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che appare necessario, in considerazione dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014, aggiornare dal 2013-2015 al 2014-2016 il triennio cui i fondi speciali si riferiscono. Segnala, inoltre, che l'imputazione agli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2013, e del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2014, non è allineata con la formulazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al primo periodo del comma 1, che autorizza la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2016. Al fine di assicurare tale allineamento, si potrebbe, a suo avviso, imputare l'onere di 140.000 euro, per l'anno 2014, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze come già previsto a decorrere dall'anno 2016. Rileva che tale accantonamento, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Per quanto riguarda poi la quantificazione dell'onere, segnala l'opportunità di precisare, in coerenza con l'autorizzazione di spesa contenuta all'articolo 4, comma 1, primo periodo, che il contributo straordinario una tantum, previsto all'articolo 1, comma 6, sia concesso nell'anno 2014.
  Infine, nel ricordare che Giuseppe Di Vagno fu il primo parlamentare italiano vittima del fascismo, sottolinea l'importanza di istituire il Premio biennale di ricerca oggetto del provvedimento in esame, al fine di incoraggiare e di sostenere la ricerca, da parte di giovani studiosi, Pag. 135un tema fondamentale della storia del nostro Paese, qual è quello del socialismo italiano.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa preliminarmente che il contributo una tantum, pari a 100.000 euro, di cui all'articolo 1, comma 6, debba essere riferito all'anno 2014. Fa presente, inoltre, che la clausola di copertura finanziaria, prevista all'articolo 4, debba essere riferita al bilancio triennale 2014-2016, provvedendo ad allineare, dal punto di vista temporale, l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente alle spese autorizzate dal provvedimento. Nel rilevare come l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca, per l'anno 2014, sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, segnala l'opportunità di imputare anche gli oneri relativi all'anno 2014 all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'articolo 4 per gli oneri che decorrono dall'anno 2016.

  Luigi GALLO (M5S) ricorda come la Fondazione Di Vagno disponga già di risorse finanziarie assegnate da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed esprime perplessità in ordine al fatto che, per il tramite di una proposta di legge, si intenda aumentare tale stanziamento al fine di istituire il premio biennale di ricerca di cui si discute. Ritiene, inoltre, che il presidente di tale Fondazione, il quale ricopre anche la carica di presidente del partito socialista nella regione Puglia, oltre a trovarsi in una condizione di conflitto di interessi, in quanto gestisce i fondi pubblici connessi alle attività della Fondazione Di Vagno pur esercitando un ruolo politico attivo, non disponga dei requisiti richiesti per stare a capo della predetta Fondazione, atteso che avrebbe subito una condanna in sede giurisdizionale. Infine, esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, secondo cui il Comitato scientifico, per ogni edizione, decide il tema del Premio Di Vagno ispirandosi, tra l'altro, alle tematiche del socialismo in Italia e nel mondo e del socialismo e Mezzogiorno. Al riguardo, rileva come, ai fini della definizione del tema del predetto premio, il Comitato scientifico dovrebbe, invece, ispirarsi non solo alla storia del socialismo, ma, più in generale, a quella dell'intero Paese e delle istituzioni democratiche.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione è tenuta a valutare i soli profili di carattere finanziario, senza entrare nel merito del provvedimento.

  Laura CASTELLI (M5S), allo scopo di consentire alla Commissione di esaminare in maniera approfondita i profili finanziari del provvedimento in titolo, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi informativi da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, replicando alle osservazioni dell'onorevole Castelli, ribadisce che, alla luce delle valutazioni tecniche effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca, per l'anno 2014, sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento e che pertanto anche gli oneri relativi all'anno 2014 potrebbero essere imputati all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Evidenzia pertanto come, con queste modifiche, il provvedimento in esame non presenti profili problematici sul piano finanziario.

  Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), relatore, rileva come, in questa sede, sia inopportuno esprimere valutazioni in ordine a eventuali e supposte situazioni di incompatibilità in cui si troverebbe, ad avviso di alcuni deputati del MoVimento 5 Stelle, il presidente della Fondazione Di Vagno. Nel sottolineare la meritoria attività di stimolo allo studio e alla ricerca posta in essere Pag. 136costantemente dalla predetta Fondazione, ribadisce l'importanza, dal punto di vista culturale, dell'istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno.
  Ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1092, recante istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921;

   rilevata la necessità di:
    precisare, all'articolo 1, comma 6, che il contributo una tantum, pari a 100.000 euro, si riferisce all'anno 2014;
    riferire la clausola di copertura finanziaria, prevista all'articolo 4, al bilancio triennale 2014-2016, provvedendo ad allineare, dal punto di vista temporale, l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente alle spese autorizzate dal provvedimento;
   rilevato, altresì, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca, per l'anno 2014, sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;
   valutata pertanto l'opportunità di imputare anche gli oneri relativi all'anno 2014 all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'articolo 4 per gli oneri che decorrono dall'anno 2016,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 6, primo periodo, dopo le parole: una tantum aggiungere le seguenti: per l'anno 2014;
   all'articolo 4, comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente: Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

  Rocco PALESE (FI-PdL), nel ricordare come spetti alla Commissione esprimersi solo sugli aspetti di carattere finanziario del provvedimento in esame, tralasciando le questioni che attengono al merito, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, in considerazione dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo e dell'esiguità delle somme di cui è autorizzata la spesa. Quanto alle presunte vicende giudiziarie, precedentemente richiamate, riguardanti il presidente della Fondazione Di Vagno, nell'osservare come non sia questa la sede in cui affrontare tali questioni, sottolinea come la fondazione sia ogni anno meta di numerose scolaresche.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Nuovo testo unificato C. 249.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 137

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, fa presente che il progetto di legge reca modifiche al decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di regime pensionistico del personale della scuola e che la seduta odierna ha per oggetto l'esame dell’«ulteriore testo unificato» delle proposte di legge C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana, elaborato dalla Commissione di merito e successivamente modificato dagli emendamenti approvati.
  Ricorda che la Commissione di merito aveva in precedenza adottato, in data 9 luglio 2013, un testo unificato, che è stato esaminato dalla V Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2013 e che, in quest'ultima seduta, accogliendo la proposta del relatore, il presidente ha annunciato l'invio alla Commissione di merito di una lettera al presidente della Commissione di merito per informarlo circa gli esiti del dibattito svolto presso la V Commissione riguardo ai profili di onerosità del provvedimento. Ricorda poi che successivamente la Commissione di merito, in data 13 novembre 2013, ha adottato un nuovo testo base, richiedendo contestualmente al Governo una relazione tecnica. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, con nota del 2 dicembre 2012, ha fatto pervenire una relazione tecnica, vidimata negativamente, trasmessa dal Ministero del lavoro e predisposta dall'INPS. Rileva che alla Commissione di merito sono inoltre pervenuti dei dati elaborati sulla base di una procedura di monitoraggio svolta presso gli istituti scolastici e richiamata espressamente dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta in esame.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti salvaguardia pensionistica del personale della scuola, rileva preliminarmente che le norme in esame introducono una deroga all'applicazione della recente riforma pensionistica per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa entro l'anno scolastico 2011/2012. La deroga è disposta, dal comma 1 dell'articolo unico della proposta il esame, sotto forma di novella all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui tale norma prevede eccezioni all'applicazione del nuovo regime pensionistico non espressamente subordinate al rispetto di specifici limiti di spesa. Segnala, peraltro, che il comma 2 della proposta dispone, al di fuori della novella legislativa, che il beneficio possa essere riconosciuto soltanto entro specifici limiti relativi sia al numero massimo di beneficiari (4.000 unità) sia agli oneri annuali derivanti dal provvedimento. A tal proposito, andrebbe verificato se le disposizioni introdotte siano idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei predetti limiti finanziari, sia per quanto attiene alla formulazione letterale del testo, sia dal punto di vista sostanziale con riguardo all'effettiva riconducibilità a limiti di spesa prefissati di posizioni giuridiche costituite in capo ai potenziali beneficiari che, in un ambito come quello pensionistico, sembrano assumere caratteri tendenzialmente non comprimibili. Sempre con riferimento a tale profilo, appare utile acquisire altresì chiarimenti in merito alla «procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola», espressamente richiamata dal comma 2. In particolare andrebbe precisato se la platea di soggetti così individuata riguardi tutti i potenziali destinatari del beneficio previsto dal testo in esame ovvero soltanto coloro che hanno manifestato l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento e risultano altresì in possesso dei requisiti previsti dal medesimo testo. Osserva che, ove risulti confermata quest'ultima interpretazione – che sembrerebbe peraltro coerente con i dati inizialmente forniti dall'INPS circa la platea dei potenziali destinatari del provvedimento – l'effettivo rispetto dei limiti di spesa indicati andrebbe valutato tenendo conto anche di possibili contenziosi qualora il numero effettivo delle domande dovesse eccedere il limite massimo di 4.000 unità indicato dal testo per effetto di un eventuale cambiamento nelle scelte dei potenziali beneficiari.
  In merito all'entità dei limiti finanziari individuati dal provvedimento, appare necessario Pag. 138acquisire chiarimenti, alla luce delle proiezioni di spesa da ultimo fornite dall'INPS con riferimento ad un numero massimo di 4.000 unità. Dette stime infatti superano i limiti indicati dal testo con riguardo all'esercizio 2018. Ritiene, inoltre, che andrebbe chiarito se i minori contributi per trattamento di fine servizio indicati dall'INPS siano o meno già conteggiati nella maggiore spesa pensionistica annuale. In caso contrario gli oneri stimati supererebbero i limiti di spesa riportati nel testo anche con riferimento agli esercizi 2015 e 2016.
  Sempre in merito ai profili finanziari del testo, rileva inoltre quanto segue.
  Il comma 2 individua la procedura di monitoraggio per il rispetto dei limiti finanziari stabiliti. In particolare, si prevede che l'INPS definisca un elenco numerico delle domande dei lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e delle decorrenze previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011, basato, ai fini dell'ordine di priorità, sul criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Anche in merito a tale aspetto andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre l'intera disciplina entro specifici tetti di spesa tenuto conto che il criterio previsto, basandosi su specifici requisiti soggettivi, appare maggiormente suscettibile di dar luogo a pretese difficilmente comprimibili all'interno di un limite complessivo finanziario, con possibili conseguenze in termini di contenzioso. Per quanto attiene agli oneri derivanti dal trattamento di fine servizio, andrebbero meglio precisati gli elementi sia alla base delle proiezioni finanziarie dell'INPS che dei limiti di spesa introdotti.
  Infatti, il comma 3 dell'articolo unico della proposta in esame non reca un'espressa previsione che faccia salve le scadenze nell'erogazione del trattamento già previste in base alla vigente normativa, ma rinvia in proposito alle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 «in quanto compatibili». Andrebbe quindi verificato se la predetta formulazione del testo sia idonea a garantire che l'erogazione del trattamento di fine servizio avvenga in ogni caso secondo le scadenze già previste dalla vigente normativa e già scontate nei tendenziali (senza quindi tener conto dell'anticipo dell'accesso al pensionamento) ovvero se possano verificarsi eccezioni a tale principio suscettibili di dar luogo ad oneri non scontati nei limiti di spesa predefiniti. Andrebbe inoltre chiarito se detti limiti tengano conto di quanto disposto nella legge di stabilità 2014, all'articolo 1, commi 484 e 485, circa le modalità di erogazione del trattamento di fine servizio. Rileva, infine, che ai predetti oneri si provvede utilizzando parzialmente i risparmi conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. In proposito, nel rinviare alle specifiche considerazioni riguardanti i profili di copertura, rileva la necessità di chiarimenti riguardo: alla natura delle risorse da utilizzare al fine di accertare se si tratti di risparmi il cui conseguimento presenti carattere di sufficiente certezza rispetto agli oneri da coprire, che appaiono comunque certi nell’ an e di ammontare predeterminato (almeno fino a concorrenza dei limiti stabiliti); se l'utilizzo di dette risorse per le finalità in esame possa pregiudicare la copertura degli altri interventi già previsti dalla vigente normativa a valere sul Fondo medesimo e connessi alle finalità indicate dalla legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria (articolo 1, comma 4), con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, recante il fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012, rileva che il capitolo di bilancio in cui confluisce la predetta autorizzazione di spesa, come risulta dalla legge di bilancio 2014-2016, non reca uno specifico stanziamento (capitolo 4362 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Pag. 139A tale proposito segnala, infatti, che il medesimo comma 235 prevede che il suddetto fondo è finanziato, tra l'altro, dalle economie di carattere pluriennale accertate a consuntivo rispetto agli oneri già programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1o giugno e del 5 ottobre 2012 concernenti i lavoratori salvaguardati ai fini dell'accesso ai requisiti pensionistici. Al riguardo, anche al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 4, appare opportuno che il Governo chiarisca se tali economie siano state accertate e se stia procedendo allo loro iscrizione nell'apposito fondo. Segnala, inoltre, che la spesa autorizzata dal provvedimento sebbene formulata in termini di previsione appare riferita ad oneri configurati, almeno formalmente, come tetti di spesa ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Qualora, il Governo confermi che l'autorizzazione di spesa debba essere formulata in termini di previsione di spesa, rileva che la stessa andrebbe corredata, come previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, della relativa clausola di salvaguardia finanziaria. Rileva, infine, che la clausola di copertura finanziaria prevede l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, come rideterminato da ultimo dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.126 del 2013. Si segnala, tuttavia, che tale formulazione appare impropria dal momento che l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n.126 del 2013 prevedeva una riduzione della suddetta autorizzazione di spesa relativamente all'anno 2013. Segnala, inoltre, che successivamente all'approvazione di tale disposizione da parte della Commissione di merito, il suddetto decreto-legge è decaduto e il suo contenuto è stato trasfuso nell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 150 del 2013.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Rocco PALESE (FI-PdL) auspica che il Governo possa fornire i chiarimenti richiesti nel più breve tempo possibile, acquisendo i necessari elementi informativi dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Laura CASTELLI (M5S) sottolinea come vi sia la volontà di tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento. Auspica pertanto che l’iter di esame della proposta di legge in titolo possa celermente concludersi.

  Stefano BORGHESI (LNA) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di espressione del parere di competenza da parte della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel condividere le osservazioni dell'onorevole Castelli, assicura che l'esame del provvedimento da parte della Commissione riprenderà la prossima settimana. Evidenzia comunque come, ove non fossero individuate idonee soluzioni alle criticità rilevate sul piano finanziario, i gruppi parlamentari potrebbero valutare la possibilità di presentare una mozione che impegni il Governo al reperimento delle risorse necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla proposta di legge in titolo.

  Antonella INCERTI (PD) auspica che la Commissione possa essere presto nelle condizioni di esprimere il previsto parere.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.50.

Pag. 140

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 64.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 1 ed allegato B della legge n. 96 del 2013 (Legge di delegazione europea 2013), reca il recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Fa presente, altresì, che lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, osserva preliminarmente che le norme in esame appaiono suscettibili di determinare oneri in relazione, in parte, alle maggiori spese conseguenti l'ampliamento delle circostanze che implicano lo svolgimento di attività di interpretariato e traduzione; in parte, in relazione alle minori entrate derivanti dall'impossibilità di porre a carico di coloro che soccombono in giudizio gli oneri già sostenuti dallo Stato per lo svolgimento delle medesime attività di traduzione e interpretariato. Per quanto concerne le maggiori spese da sostenere per l'ampliamento della platea dei beneficiari, rileva che la relazione tecnica ipotizza un raddoppio della spesa senza indicare sulla base di quali elementi sia stata espressa tale valutazione. Al fine di riscontrare la correttezza della stima proposta appare utile che siano forniti i dati ad essa sottostanti. Tali elementi appaiono necessari considerato che la nuova formulazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale non lascia margini di discrezionalità con riferimento all'obbligo di dover disporre la traduzione di una pluralità di atti e documenti, quali l'informazione di garanzia, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna. Rileva, inoltre, che la stima della maggiore spesa è stata effettuata prendendo in considerazione lo stanziamento iniziale relativo all'anno 2012. Non appaiono evidenti i motivi per cui la stima dell'onere non sia stata determinata prendendo come importo di riferimento lo stanziamento per l'anno 2013 che, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, sarebbe stato integrato con ulteriori dotazioni in corso d'anno. L'utilizzo di tale base di partenza di importo superiore determinerebbe, applicando lo stesso procedimento di stima dell'onere descritto dalla relazione tecnica, una ulteriore spesa di circa 370.000 euro, non valutata dalla relazione tecnica. Ritiene che su tale aspetto sia necessario acquisire l'avviso del Governo anche al fine di evitare che da una eventuale sottostima degli oneri possano derivare ulteriori rifinanziamenti a valere sul Fondo spese obbligatorie e d'ordine. Rileva, infine, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le eventuali minori entrate che si determinerebbero per la non ripetibilità delle spese sostenute per le attività di interpretariato e traduzione rese nei casi previsti dall'articolo 143 del codice di procedura penale. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione in proposito. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4, fa presente che il previsto utilizzo nel triennio 2014-2016 del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493 – Ministero dell'economia e delle finanze) appare conforme al disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 96 del 2013, che stabilisce che, alla copertura di eventuali spese previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della legge di delegazione europea, possa provvedersi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi Pag. 141già assegnati alle competenti amministrazioni, con le risorse iscritte nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Ciò premesso, considerato che le amministrazioni interessate devono provvedere innanzitutto agli oneri su di esse gravanti con i fondi già ad esse assegnati e solo in subordine con il citato Fondo di rotazione, non appare chiaro per quale ragione sia prevista l'imputazione degli oneri sulle risorse dell'Amministrazione solo a partire dal 2017, anno dal quale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, è disposta la riduzione delle spese rimodulabili iscritte nel programma Giustizia civile e penale della missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Infine, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali missioni e programmi faccia riferimento la clausola di salvaguardia ai fini dell'eventuale riduzione delle spese rimodulabili prevista dal comma 3. Segnala, infine, con riferimento alla formulazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, l'opportunità di integrare la quantificazione degli oneri specificando che gli oneri annui pari a euro 6.084.833,36 decorrono dal 2014, e, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, di specificare che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento sono quelli di cui agli articoli 1 e 2.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Atto n. 58.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, che definisce il quadro normativo comunitario ai fini della gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. La medesima direttiva istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Fa presente, altresì, che il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo l della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 8, che prevedono l'istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e recano norme in materia di combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi, rileva che il quadro complessivo delle competenze e dei poteri attribuiti dalle norme in esame al nuovo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nonché l'assetto organizzativo e funzionale del medesimo Ispettorato, sembrano riprodurre in gran parte quelli dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN) che, limitatamente al settore della sicurezza degli impianti nucleari, venne istituita dalla legge Pag. 142n. 99 del 2009 per essere poi soppressa – senza mai divenire operativa – in virtù del decreto-legge n. 201 del 2011. Invita quindi a valutare con particolare attenzione la necessità di prevedere l'istituzione di un nuovo organismo (ISIN), giacché nel 2011 si era provveduto a sopprimere l'Agenzia per la sicurezza nucleare.
  Rileva altresì che l'Ispettorato consta di quattro componenti (direttore e tre membri della consulta), il cui trattamento economico viene demandato ad un decreto interministeriale con copertura a valere: sulle risorse disponibili a legislazione vigente già destinate all'avvio delle attività dell'ASN; sulle risorse assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, al quale l'ISIN succede nello svolgimento delle funzioni in materia di sicurezza nucleare; sulle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN è autorizzato ad applicare agli esercenti sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione di servizi in loro favore.
  Riguardo al funzionamento dell'ISIN, ricorda che è previsto che si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la necessaria dotazione di personale sia reperita – con un meccanismo simile a quello disciplinato dall'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 per l'ASN – mediante l'utilizzo (nel limite massimo di 60 unità) di personale ISPRA e di personale in posizione di comando proveniente da altri enti di ricerca e pubbliche amministrazioni. A questo riguardo invita il Governo a valutare se non sia opportuno attribuire le competenze e i poteri disciplinati dal decreto in esame direttamente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, senza procedere all'istituzione del nuovo Ispettorato.
  Ritiene quindi opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi rispetto a quelli già indicati nella relazione tecnica, al fine di verificare l'effettiva disponibilità a legislazione vigente delle risorse finanziarie e strumentali a cui la relazione tecnica fa riferimento.
  In particolare, infatti, ritiene che andrebbero chiariti i seguenti aspetti:
   quale sia l'entità delle risorse di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2011. Tale decreto, infatti, prevedeva la ripartizione di 2,4 milioni di euro per garantire l'avvio delle attività dell'ASN, mentre il decreto-legge n. 201 del 2011, che ha successivamente disposto la soppressione dell'ASN, ha scontato a tale riguardo – presumibilmente in considerazione della data di entrata in vigore del provvedimento – effetti di risparmio pari ad euro 1,2 milioni nel 2012, che devono quindi intendersi non più disponibili a legislazione vigente;
   quali risorse, fra quelle indicate dalla relazione tecnica e dal testo, dovrebbero essere finalizzate alla fase di avvio e quali allo svolgimento delle attività previste a regime;
   per le spese di avvio, quale soggetto amministrativo – e a valere su quali risorse – dovrebbe farsi carico delle incombenze logistico-organizzative (sede dell'ISIN e relative dotazioni strumentali);
   per la fase a regime (emolumenti del direttore e dei membri della consulta; svolgimento delle attività ispettive di cui si prevede un ampliamento rispetto a quanto stabilito a legislazione vigente), se la specifica fonte di finanziamento prevista risulti idonea a fornire una copertura ad oneri che non appaiono comprimibili;
   sempre per la fase a regime, quali attività dovrebbero essere finanziate tramite i «diritti» versati dagli esercenti per i servizi resi dall'ISIN. In particolare, non appare chiaro se tali entrate abbiano carattere tariffario, nel qual caso andrebbe valutata, a fronte di oneri permanenti, l'idoneità di tale meccanismo in termini sia quantitativi sia di corretto allineamento temporale fra oneri e mezzi di copertura.

  Con riferimento, inoltre, alla copertura del fabbisogno di personale ISIN con unità Pag. 143provenienti dall'ISPRA (con particolare riferimento a quello in servizio presso il Dipartimento nucleare), rileva che non appare chiaro se a fronte dell'istituzione dell'Ispettorato si provvederà ad una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche e delle autorizzazioni di spesa relative all'organismo chiamato a cedere personale.
  Riguardo, infine, all'impiego, presso l'Ispettorato, di personale in posizione di comando proveniente da amministrazioni ed enti di ricerca diversi dall'ISPRA, ritiene che andrebbero valutate le possibili conseguenze finanziarie connesse sia ad un eventuale riconoscimento al personale di trattamenti economici accessori sia all'impatto sugli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni di provenienza.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica, la clausola di neutralità finanziaria, che l'articolo 6, comma 20, limita alla sola istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), andrebbe più correttamente riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni recate dal provvedimento.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, preso atto delle richieste di chiarimento del relatore, si riserva di fornire risposte sugli aspetti di carattere finanziario in altra seduta, fermo restando che le questioni di merito vanno affrontate nell'ambito delle Commissioni competenti.

  Laura CASTELLI (M5S), invitando a leggere la sentenza del TAR del Lazio sul trasporto di scorie nucleari, per rendersi conto del mancato recepimento di numerose normative comunitarie in materia di sicurezza nucleare, per quanto riguarda gli aspetti di carattere finanziario ritiene non condivisibile quanto affermato dalla relazione tecnica del Governo riguardo ad una presunta neutralità finanziaria del provvedimento in esame.

  Rocco PALESE (FI-PdL) osserva che non sempre le Commissioni di merito approfondiscono adeguatamente e criticamente i vari aspetti implicati dai provvedimenti al loro esame, per cui quando si passa, in sede di Commissione bilancio, alla valutazione degli aspetti relativi alla finanza pubblica, possono emergere perplessità sull'effettiva neutralità finanziaria dei medesimi provvedimenti. Auspica pertanto un approfondimento da parte del Governo sull'effettiva mancanza di profili problematici per la finanza pubblica per quanto riguarda il provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Atto n. 72.

(Rilievi alle Commissioni IX e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Dore MISURACA (NCD), relatore, premette che lo schema di decreto in esame reca il regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 21 del 2012.
  In merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento – che è corredato di relazione tecnica –, con riferimento ai componenti del gruppo di coordinamento previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), osserva che l'esclusione di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese è indicata dalla relazione tecnica, ma non è espressamente stabilita dal testo Pag. 144del provvedimento. Sul punto considera opportuno acquisire una valutazione del Governo.
  Quanto alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse, da parte delle amministrazioni interessate, per l'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla disciplina in esame, ritiene inoltre che andrebbe confermato che le dotazioni strumentali – con particolare riguardo a quelle informatiche – già in possesso delle amministrazioni siano idonee allo svolgimento delle funzioni richieste, nel rispetto delle modalità prescritte per il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che, con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c), appare opportuno riformulare la disposizione aggiungendo, infine, il seguente periodo: «Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati». Ciò al fine di escludere – in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento – l'insorgenza di eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo di coordinamento.
  Con riferimento all'articolo 10, osserva che la norma di autorizzazione all'adozione del regolamento – articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 21 del 2012 – prevede che alle disposizioni attuative, con riferimento anche alla definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, si provvederà «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Al riguardo ritiene opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria concernente l'interno provvedimento (di cui all'articolo 10 dello schema di regolamento), nel seguente modo: «Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
  Segnala altresì che, qualora il Governo convenisse su tale proposta di riformulazione, andrebbero soppresse, per finalità di coordinamento, le parole «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» attualmente recate dall'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, dello schema di regolamento in relazione all'istituzione del gruppo di coordinamento.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del provvedimento possono effettivamente svolgere le nuove funzioni loro assegnate nell'ambito delle dotazioni strumentali già disponibili a legislazione vigente. Concorda inoltre con le modifiche proposte dal relatore alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, in merito all'espressa esclusione di compensi, indennità e rimborsi spese per i partecipanti ai gruppi di lavoro, e condivide infine l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10, specificando che dall'attuazione dello schema non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sopprimendo, conseguentemente, la medesima clausola prevista all'articolo 2, comma 2, lettera c).

  Dore MISURACA (NCD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto n. 72);

Pag. 145

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   appare opportuno modificare la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo esplicitamente, in analogia a quanto indicato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto, che ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non siano corrisposti compensi, indennità e rimborsi spese;
   le amministrazioni coinvolte nelle procedure per l'attivazione dei poteri speciali dello Stato nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni possono effettivamente svolgere le funzioni loro assegnate nell'ambito delle dotazioni strumentali già disponibili a legislazione vigente;
   rilevata l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10, specificando che dall'attuazione dello schema non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, conseguentemente, di sopprimere la medesima clausola prevista all'articolo 2, comma 2, lettera c),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
   all'articolo 2, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Laura CASTELLI (M5S), in considerazione della delicatezza delle materie affrontate dal provvedimento e delle numerose criticità da esso presentate, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, per poterlo adeguatamente approfondire. Evidenzia che l'adozione del provvedimento è propedeutica all'attuazione di ulteriori operazioni poco trasparenti di notevole rilevanza.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione è tenuta a valutare i soli profili di carattere finanziario, senza entrare nel merito del provvedimento.

  Rocco PALESE (FI-PdL) concorda sull'opportunità di un rinvio, anche breve, per esprimere il parere eventualmente nella seduta di domani. Entrando più nel merito, osserva che la formula «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sta sempre più diventando una vacua formula di stile, che spesso viene aggirata o comunque non rispettata. Per garantire invece un effettivo rispetto di tale previsione di invarianza finanziaria, andrebbe espressamente previsto che in caso di sua inosservanza i soggetti responsabili della pubblica amministrazione ne rispondano per danno erariale.

  Paola DE MICHELI (PD), non rilevando motivi per rinviare il seguito dell'esame e in considerazione della necessità di dare seguito al provvedimento, ritiene che sia opportuno procedere immediatamente alla votazione della proposta di parere del relatore.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), concordando con il deputato De Micheli, ritiene che, poiché la Commissione è in grado già nella seduta odierna di esprimersi compiutamente, andrebbe evitato che, con un eventuale rinvio dell'esame, la cui richiesta appare meramente pretestuosa, Pag. 146si determini di conseguenza un rallentamento dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito.

  Rocco PALESE (FI-PdL) prende atto della posizione della maggioranza, ma giudica inaccettabile non accedere alla richiesta delle opposizioni di un breve rinvio dell'esame, anche di una sola giornata.

  Francesco BOCCIA, presidente, considerati l'orientamento prevalente dei gruppi e le richieste delle Commissioni di merito che sollecitano l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio – il cui termine, peraltro, è già scaduto –, ritiene che si possa procedere all'espressione del parere già nella seduta odierna.

  Laura CASTELLI (M5S), evidenziando che lo schema in esame non è scevro da aspetti problematici dal punto di vista finanziario, ritiene che le considerazioni del deputato De Micheli valgono a confermare l'impressione che l'approvazione del provvedimento in esame è propedeutica all'attuazione di una serie di operazioni poco trasparenti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) N. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Atto n. 75.

(Rilievi alle Commissioni II e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario effettuato su tutta la rete sia nazionale sia regionale e locale. Avverte che il testo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  In merito ai profili di carattere finanziario, concernenti il regime sanzionatorio per violazioni nel trasporto ferroviario, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ossia che le amministrazioni coinvolte provvederanno a svolgere le funzioni ad esse attribuite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene che andrebbe comunque confermato che tutte le attività previste dalla disciplina in esame siano già oggi da queste effettivamente esercitate e che possano quindi essere svolte, anche sulla base delle nuove disposizioni, nell'ambito delle risorse disponibili.
  In particolare, ritiene necessario acquisire una conferma in merito al fatto che dall'assegnazione di personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante procedure di mobilità interna, all'Organismo di controllo dei nuovi compiti, individuato nella Direzione generale per il trasporto ferroviario, non derivino pregiudizi alle attività attualmente svolte dagli uffici ai quali le predette risorse di personale verrebbero ad essere sottratte.
  Ritiene infine che andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità ed i tempi di trasferimento delle funzioni dalla Direzione generale per il trasporto ferroviario all'Autorità per la regolazione dei trasporti, attesa la delibera dell'Autorità del 9 gennaio 2014 in merito all'entrata in operatività, al fine di escludere la sopravvenienza di diseconomie nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rispondere alle osservazioni richiamate dal relatore, fa presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in grado di assolvere ai compiti ed alle funzioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame, provvedendo a reperire Pag. 147le unità di personale nell'ambito di quelle già in servizio, senza pregiudizio per le altre attività. Precisa, inoltre, che il subentro dell'Autorità di regolazione dei trasporti nell'esercizio delle medesime funzioni avverrà senza soluzione di continuità, facendo in modo che tale passaggio non pregiudichi l'effettività della tutela sanzionatoria attuata con lo schema di decreto legislativo in esame. Rileva al riguardo che, anche al fine di risolvere eventuali problematiche che potrebbero insorgere nel passaggio dei compiti e delle funzioni dalla Direzione generale alla neo istituita Autorità di regolazione dei trasporti, sarà avviato un confronto tra tutti i soggetti interessati nelle sedi competenti.

  Guido GUIDESI (LNA) chiede maggiori chiarimenti in ordine alle funzioni assegnate all'Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riferimento agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del predetto ente, che la normativa vigente autorizza, per l'anno 2014, in una misura pari a 2,5 milioni di euro. Considera, infatti, tale cifra spropositata rispetto agli effettivi compiti che l'Autorità medesima sarà chiamata a svolgere.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel sottolineare come l'onorevole Guidesi potrebbe presentare sulla questione un apposito atto di sindacato ispettivo, sottolinea che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, come individuata dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, appare pienamente idonea e conforme ai vigenti principi contabili.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) N. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 75);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   le attività previste dallo schema in esame sono già effettivamente esercitate dalle amministrazioni interessate e pertanto le amministrazioni stesse potranno provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   dall'assegnazione di personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 non deriverà alcun pregiudizio alla funzionalità degli uffici di provenienza del personale medesimo;

  considerato che:
   con delibera n. 2/2014, in data 9 gennaio 2014, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha costituito un apposito gruppo di lavoro per la ricognizione dei procedimenti in itinere curati dalle strutture ministeriali e di competenza della medesima Autorità;
   come risulta dalla citata delibera, si darà corso all'entrata in operatività dell'Autorità all'esito della predetta attività di ricognizione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   si valuti l'opportunità, in considerazione dei tempi necessari ad assicurare l'effettiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, di prevedere la diretta assegnazione delle funzioni di cui all'articolo 4 alla medesima Autorità – anziché alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come Pag. 148invece previsto dall'articolo 3 – provvedendo al contestuale trasferimento delle occorrenti risorse umane alla stessa Autorità.».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Rocco PALESE (FI-PdL) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che tende ad escludere eventuali sovrapposizioni tra l'attività della Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quella dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Atto n. 52.