CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2014
166.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI, indi del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. – Intervengono i sottosegretari di Stato per lo Sviluppo economico Claudio De Vincenti e Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 14.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio scorso.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, informa che sono state presentate circa 1.600 proposte emendative (pubblicate in un fascicolo a parte), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con Pag. 4riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente e di questa Legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente, in una missiva del 27 dicembre scorso inviata sempre ai Presidenti delle Camere il Presidente della Repubblica ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano Pag. 5disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   De Lorenzis 1.143, che istituisce agevolazioni per le start up innovative che presentino progetti per migliorare il dispacciamento in rete delle fonti rinnovabili non programmabili;
   Mazzoli 1.155, che estende le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici alle spese per l'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri;
   Bargero 1.100, che prevede disposizioni dettagliate per l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi;
   Allasia 1.176, Bernardo 1.82, Abrignani 1.61, Lacquaniti 1.60, in materia di stoccaggio di gas naturale;
   Benamati 1.163, in materia di stoccaggio di gas naturale e che disciplina la partecipazione al mercato a termine del gas naturale per i soggetti la cui quota di mercato supera il 10 per cento;
   De Menech 1.162, che prevede l'individuazione delle province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica per consumi relativi a forniture superiori a 200 Kw;
   De Menech 1.160 e 1.161, in materia di sovracanoni degli impianti idroelettrici;
   gli identici Minardo 1.83 e Abrignani 1.63, che concedono un contributo quindicennale in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino crediti a fronte dei rimborsi effettuati per conto dello stato in favore delle radio e delle emittenti locali per le agevolazioni tariffarie concesse;
   Minardo 1.109, che sottrae a taluni oneri gravanti sulle tariffe elettriche connessi con il servizio di dispacciamento i contratti relativi ad utenze ad altissima tensione;
   Latronico 1.58, che integra le disposizioni della legge di stabilità per il 2014 in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione;
   Latronico 1.57, che riduce l'accisa per l'emulsione stabilizzata di gasolio usata come carburante;
   Faenzi 1.56, che vieta l'installazione di impianti di biogas e biometano in prossimità degli impianti per la produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti DOP o IGT;
   Latronico 1.55, che elimina attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore tra quelle che danno diritto alle regioni di partecipare alle agevolazioni di cui al Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti;
   Pagano 1.77, che proroga i termini di decadenza di cui al Quinto conto energia per gli agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche;
   Della Valle 1.178, che integra le definizioni previste dal decreto legislativo n. 28 del 2011 sulle fonti rinnovabili, in particolare con riguardo all'energia dal vento ad alta quota;
   Della Valle 1.177, in materia di promozione del trasporto ibrido ed elettrico;
   Crippa 1.111, che sopprime le disposizioni della legge di stabilità per il 2014 relative all'esclusione delle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione;
   Vitelli 1.121, in materia di accesso al fondo di garanzia per le PMI da parte delle società di gestione del risparmio;
   Causin 1.118, che autorizza l'utilizzo di prodotti da potature da coltivazioni di provenienza biologica per la produzione di pellet e similari da impiegare in centrali termiche o termoelettriche;
   Latronico 1.37, in materia di incentivi alle fonti rinnovabili, e in particolare agli impianti costituiti da un unico generatore Pag. 6elettrico di potenza non superiore ad un MW realizzati da pubbliche amministrazioni;
   Fiorio 1.36, che stabilisce l'apertura di uno o più registri per impianti a biomasse e biogas;
   Fantinati 1.94, in materia impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione;
   Vitelli 1.119, che interviene sull'allegato riguardante il contratto di servizio energia al decreto legislativo n. 115 del 2008 sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
   Mucci 1.133, che modifica le coperture del decreto IMU (decreto-legge n. 102 del 2013), utilizzando le entrate da apparecchi di intrattenimento in alternativa alle risorse prelevate dalle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
   Ferraresi 1.154, che modifica numerose disposizioni riguardanti l'incentivazione delle fonti rinnovabili contenute nel decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel decreto ministeriale 6 luglio 2012;
   Petraroli 1.107, che reintroduce le utenze relative ad attività di servizio pubblico (scuole, ospedali, carceri, ecc.) tra quelle che possono fruire del servizio di maggior tutela;
   Busin 1.170, che modifica il decreto- legge 201 del 2011, prevedendo la possibilità per il conduttore di pagare i canoni di locazione abitativa indifferentemente in contanti o con strumenti elettronici;
   Peluffo 1.152 e Pagano 1.87, che prorogano i termini relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
   Peluffo 1.146, che – per gli ambiti territoriali minimi che rientrano nel territorio delle province con meno di tre milioni di abitanti alla fine del 2011 che diventeranno città metropolitane – porta a 42 mesi dall'entrata in vigore del regolamento «criteri» (decreto ministeriale n. 226 del 2011) la data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante;
   Pagano 1.07, gli identici Busin 1.02, Minardo 1.04 e Ginato 1.05, che, integrando il Codice in materia di protezione dei dati personali, considerano concessione di credito i contratti di somministrazione con pagamento differito rispetto alla fornitura;
   Gallinella 1.06, il quale abroga le disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 che obbligano i produttori agricoli alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
   gli identici Bargero 1.101, Bargero 1.158, e Bernardo 1.75, che modificano il Regolamento «criteri» (decreto ministeriale n. 226 del 2011) relativamente ai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) addizionali richiesti ai partecipanti alle prossime gare per la distribuzione del gas;
   Della Valle 2.62, Della Valle 2.51 e Della Valle 2.52, in materia di contribuenti IVA minimi e marginali;
   Quintarelli 2.55, che esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa gli investimenti per acquisire non meno dell'80 per cento del capitale sociale di una start up innovativa;
   Leone 2.38, che introduce agevolazioni fiscali per le imprese che effettuano investimenti incrementali rispetto all'anno precedente in campagne pubblicitarie;
   Abrignani 2.30, che estende alle imprese di qualsiasi dimensione la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI;
   gli identici Pagano 2.76 e Abrignani 2.32, che disciplinano le procedure per la concessione della garanzia da parte del Fondo di garanzia per le PMI;
   Giulietti 2.61, che prevede un contributo per le finalità connesse agli interventi Pag. 7per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica;
   Cimmino 2.54, nonché gli identici Bernardo 2.33 e Bernardo 2.40, che intervengono sulla disciplina della liberalizzazione degli esercizi commerciali;
   gli identici Marti 2.29 e Marti 2.11, in materia di emergenza connessa al patogeno Xylella fastidiosa nel territorio salentino;
   gli identici Abrignani 2.31 e Pagano 2.34, sulla disciplina dei servizi di gestione dei fondi pubblici;
   Nardi 2.12, Nardi 2.13 e Nardi 2.14, che istituiscono il Fondo per il sostegno regionale nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale e di crisi;
   Ruocco 2.69, che rifinanzia il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
   Lacquaniti 2.17, che istituisce il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle piccole e micro imprese operanti nei settori del commercio, del turismo e dell'artigianato in difficoltà;
   Pizzolante 2.18, che integra la disciplina del Testo unico dell'edilizia, e in particolare la definizione di interventi di nuova costruzione, al fine di escludere le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento (roulotte, campers);
   Pizzolante 2.41, in materia di canoni demaniali marittimi;
   Pizzolante 2.20, che individua la nuova tipologia ricettiva alberghiera denominata condhotel;
   Moscatt 2.58, in materia di obblighi delle imprese beneficiarie delle agevolazioni del decreto-legge n. 415 del 1992 (disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), della legge 215/1992 (imprenditorialità femminile) e dei patti territoriali;
   Lacquaniti 2.02, che riserva una quota del Fondo per la crescita sostenibile allo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
   Lacquaniti 2.04, che istituisce il Fondo strategico in favore delle PMI femminili;
   Lacquaniti 2.05, che rifinanzia il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile e il Fondo asili nido;
   Lacquaniti 2.01, che prevede detrazioni forfettarie per l'avvio delle imprese da parte di donne con figli a carico;
   Lacquaniti 2.03, che istituisce un credito d'imposta per realizzare la parità tra i sessi nell'accesso alle attività d'impresa;
   Minardo 2.09, stanzia un contributo per i giovani imprenditori agricoli per la creazione di nuove imprese;
   Cani 2.08, in materia di impiego del Fondo per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy;
   Lacquaniti 2.06, che istituisce l'obbligo per il governo di presentare annualmente alle Camere un programma nazionale di politica industriale;
   Lacquaniti 2.07, che introduce disposizioni, anche tramite modifiche al Codice del consumo, di contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo;
   Busin 3.10, che esclude dal reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature;
   Busin 3.9, in tema di deducibilità dall'IMU propria degli immobili strumentali;
   Fragomeli 3.38, concernente la disciplina del regime fiscale delle società tra professionisti;
   Garavini 3.28, nonché gli identici Quartapelle 3.29 e Laffranco 3.41, in materia di determinazione del volume di affari ai fini IVA;Pag. 8
   Senaldi 3.32, che prevede un'aliquota fiscale ridotta al 10 per cento per i redditi che originano dallo sfruttamento della proprietà intellettuale;
   Mucci 3.34, volto a escludere il credito di imposta per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano o a GPL dalla disciplina di razionalizzazione dei crediti di imposta di cui al comma 579 della legge di stabilità 2014;
   Lavagno 3.0.1, che estende al 2018 il credito di imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011;
   Bobba 3.0.2 e Bernardo 3.0.14 che novellano la disciplina in tema di impresa sociale;
   Castricone 3.0.3, in tema di credito di imposta per investimenti di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296 del 2006 (recanti un credito di imposta per nuovi investimenti in beni strumentali nelle aree svantaggiate);
   Marti 3.0.4 e 3.0.9, che istituiscono un credito di imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno;
   Marti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, che istituiscono un credito di imposta per le imprese nel Mezzogiorno;
   Cani 3.0.10, in tema di autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione nella gestione dei rifiuti;
   Cani 3.011, volto ad escludere le opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati dagli elenchi dei progetti di competenza statale e regionale da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale (Allegati II e III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006);
   D'Uva 3.0.15, relativo all'istituzione di corsi universitari di dottorato industriale;
   Zanetti 3.0.13, che novella la disciplina in materia di società di investimento immobiliare quotate (SIIQ);
   gli analoghi Lacquaniti 4.24 e 4.25, Dorina Bianchi 4.42, Cominelli 4.03 e Cani 4.0.5, volti a introdurre una disciplina per l'accelerazione delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) di Crotone e Brescia-Caffaro, mediante la nomina di commissari straordinari, di cui vengono disciplinati compiti e funzioni e/o mediante appositi stanziamenti;
   Lavagno 4.26, che introduce una disciplina volta ad escludere le risorse finalizzate alla bonifica dei SIN dal saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno;
   Bernardo 4.44, che modifica la disciplina in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione, con riferimento alla quota di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, destinata a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico;
   Bratti 4.6, volto a disciplinare il trasferimento di funzioni da organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'ambiente all'ISPRA;
   Venittelli 4.7, che introduce norme per la mappatura dei terreni agricoli della Regione Molise al fine di accertarne l'eventuale contaminazione;
   Bratti 4.15, che reca norme modificative dell'organizzazione interna del Ministero dell'ambiente;
   Fiorio 4.27, contenente disposizioni in materia di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli imprenditori agricoli;
   Fiorio 4.28, che introduce disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra;
   Moscatt 4.30, che istituisce gli uffici geologici territoriali di zona per il monitoraggio e il supporto agli enti locali in materia di rischio idrogeologico;
   Causin 4.45, che novella la disciplina in materia portuale, con riferimento al Pag. 9risarcimento danni derivante dall'esposizione ad amianto di lavoratori portuali;
   Da Villa 4.50, volto a prevedere la predisposizione ed il finanziamento di un programma di interventi destinato alla rimozione dell'eternit;
   gli analoghi Marzana 4.58, 4.59 e 4.60, finalizzati a dettare norme per il monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, anche attraverso la creazione di una rete di denominata SIMAGE;
   Burtone 4.01, volto a prevedere che le imprese impegnate nei lavori di bonifica dei siti di interesse nazionale procedano all'impiego di personale iscritto nelle liste di mobilità;
   Garavini 5.56, che finanzia gli istituti Italiani di Cultura con 2 milioni di euro;
   Liuzzi 5.49, che prevede l'acquisto di servizi di pubblicità online esclusivamente con bonifico bancario o carta di credito;
   Liuzzi 5.48, che sopprime le norme in materia di acquisto di pubblicità online;
   Pagano 5.28 e Caruso 5.9, identico a Nardi 5.1, che prevedono norme per i dipendenti di Reteitalia Internazionale s.p.a. (società in-house dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero, per il quale progetta sistemi informatici);
   Amendola 5.57, che istituisce l'ufficio di coordinamento della conferenza Italia-America latina e Caraibi;
   Oliaro 5.35, che disciplina il termine delle procedure di controllo ai fini delle formalità doganali;
   Oliaro 5.36, che abroga le disposizioni in materia di controlli militari della guardia di finanza ai valichi di confine;
   Fiorio 5.16, che modifica la normativa dei contratti di rete;
   Senaldi 5.54, che modifica le norme in materia di iscrizione al Registro delle imprese;
   Abrignani 5.17 e 5.18, che modificano la disciplina in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» per i prodotti ottenuti da lavorazioni in paesi esteri;
   Mucci 5.45 e Della Valle 5.46, in materia di requisiti che deve possedere la start up innovativa;
   Baldassarre 5.58, che interviene nell'ambito di applicazione della documentazione antimafia per le start up innovative;
   Vitelli 5.39 che istituisce un portale informatico nel quale raccogliere gli interventi normativi relativi al settore delle startup innovative;
   Busin 5.26, che attiva percorsi per far rientrare i giovani talenti;
   Paglia 5.7, che incentiva con sgravi fiscali il rientro di ricercatori italiani residenti all'estero;
   Moretti 5.59, che introduce nel codice civile disposizioni in materia di vendita di azienda e di partecipazioni sociali;
   Catanoso 5.61, che prevede norme in materia di produzione di latte di bufala;
   Catanoso 5.62, sulla disciplina del contratto di rete in agricoltura;
   Quintarelli 5.37, sulla determinazione del reddito imponibile di impresa in relazione ai redditi generati dalla cessione di beni e servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro e piccole imprese italiane;
   Alfreider 5.19, che estende ai fondi immobiliari istituiti in base alla legislazione di altri stati membri dell'UE le agevolazioni sulle imposte ipotecaria e catastale previste dall'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006;
   Quintarelli 5.38, in materia di pagamenti effettuati utilizzando carte di debito operanti su circuiti nazionali;
   Guerra 5.25, in materia di utilizzazione del Fondo per il finanziamento delle zone franche urbane della provincia di L'Aquila;Pag. 10
   Guerra 5.24, che prevede agevolazioni per la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia;
   Mosca 5.50, che proroga incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia;
   Senaldi 5.55, che semplifica il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle s.r.l. anticipandone gli effetti;
   Lavagno 5.01, che introduce misure per incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
   Leone 5.09, Pagano 5.06, Agostini 5.05, Laffranco 5.04, Mongiello 5.03, Lacquaniti 5.02, che introducono misure per favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca;
   Minardo 5.08, che introduce l'obbligo della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari;
   gli identici Ginefra 6.16 e Caparini 6.31, che recano una nuova disciplina dei blocchi trasmissivi per la radiofonia;
   gli identici Abrignani 6.24, Caparini 6.32, Minardo 6.52, i quali intervengono in materia di scavo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni;
   Oliverio 6.25, che inserisce le attività faunistico venatorie tra le attività connesse a quelle dell'impresa agricola;
   gli identici Abrignani 6.27 e Bernardo 6.51 che prorogano fino al 31 dicembre 2014 il contratto di programma con Poste Italiane Spa;
   gli identici Soleri 6.28 e Allasia 6.43, che prorogano al 2015 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di obbligo giuridico dell'accettazione di pagamenti tramite carte di debito introdotto dal decreto-legge n. 179 del 2012;
   Della Valle 6.29, che sopprime una serie di disposizioni legislative di spesa al fine di rifinanziare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
   Caparini 6.34 e 6.35, di contenuto analogo, che prevedono contributi per le emittenti televisive locali;
   Caparini 6.36, che destina alle regioni il 90 per cento dei proventi del canone RAI e della tassa di concessione governativa;
   Caparini 6.37, che riduce, per le emittenti televisive locali, l'importo delle sanzioni in materia di diritto di cronaca previste dal decreto legislativo n. 9 del 2008 (disciplina dei diritti audiovisivi sportivi);
   Caparini 6.38, che prevede una diversa disciplina della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per i fornitori di servizi di media in ambito locale in possesso di determinati requisiti;
   Caparini 6.39, 6.40, 6.41, di contenuto analogo, che autorizzano finanziamenti aggiuntivi per l'emittenza radiotelevisiva locale;
   Caparini 6.42, che modifica la disciplina in materia di pagamento delle sanzioni per le violazioni delle norme sul diritto d'autore da parte delle imprese radiotelevisive locali;
   gli identici Caparini 6.44 e 6.45, nonché l'analogo Caparini 6.46, i quali destinano al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale una quota pari ai tre quarti dei proventi della tassa di concessione governativa e dell'IVA versate all'interno del canone di abbonamento RAI;
   Bianchi 6.48, che prevede la cessazione dal 31 ottobre 2014 di tutti gli accreditamenti provvisori di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali;
   Quintarelli 6.57, che introduce la deducibilità fiscale della cessione a istituti scolastici, università e ONLUS di apparecchiature informatiche funzionanti, fisse o portatili;
   Quintarelli 6.59, 6.60, 6.61, che modificano disposizioni del codice dei beni Pag. 11culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004) in materia di canoni e corrispettivi per la riproduzione di beni culturali;
   Romano 6.71, recante il divieto di gioco on line presso pubblici esercizi;
   Bruno Bossio 6.74 e 6.75, di contenuto analogo, che disciplinano l'affidamento da parte dell'INPS delle attività di incasso e pagamento a un prestatore di servizi di pagamento;
   Bernardo 6.01, volto a riformare la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;
   Schullian 7.1, volto ad abrogare l'articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, che assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto «spesometro»);
   Colletti 8.143, limitatamente:
    al comma 3, recante l'abrogazione di norme che rinviano alle tabelle previste dal codice delle assicurazioni private per il risarcimento da danno biologico causato nell'esercizio di professioni sanitarie;
    al comma 5, che reca disposizioni in materia di composizione degli organi dell'IVASS;
   Peletti 8.434, il quale istituisce l'Osservatorio nazionale sui costi della riparazione dei veicoli soggetti all'assicurazione RC-auto;
   Benamati 8.372, che modifica la disciplina del diritto di recesso da contratti di assicurazione poliennali prevista nel codice civile;
   Ribaudo 8.608, che reca disposizioni sulla destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
   Colletti 8.547, che reca disposizioni in materia di composizione degli organi dell'IVASS;
   Minardo 8.181, volto a disciplinare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da attività sanitaria;
   Fregolent 8.433, in materia di indennizzi alle imprese per danni su beni strumentali in conseguenza di reati;
   Da Villa 8.209, relativo alla disciplina delle incompatibilità degli organi apicali delle imprese assicurative;
   Colletti 8.553, che abroga:
    il decreto ministeriale 3 luglio 2003, recante la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità;
    l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 158 del 2012 in materia di risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria;
   Pellegrino 8.02, che reca disposizioni in ordine all'estensione degli obblighi assicurativi per tutti gli esercenti professioni regolamentate;
   Abrignani 8.03, che inserisce la disciplina dell'attività di noleggio con conducente tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
   Carbone 8.04 e Bonomo 8.07, che recano disposizioni volte a ridurre i costi di gestione delle autovetture di servizio;
   Velo 8.08, che reca modifiche al Codice della strada in materia di massa minima consentita per autotreni e articolati;
   Bargero 8.09, che intende adeguare la normativa italiana ai parametri europei relativi alla velocità dei convogli europei in autostrada;
   Velo 8.010, che reca modifiche al Codice della strada in materia di operazioni di consegna dei rimorchi e semirimorchi;
   Giordano 9.7, che istituisce la Festa nazionale del libro e della lettura;Pag. 12
   Bernardo 9.14, che istituisce uno sgravio contributivo per promuovere l'occupazione nelle piccole librerie;
   9.0.3 Rampelli, che reca un finanziamento a favore della Società di studi fiumani;
   9.0.1 Capozzolo e 9.0.2 Abrignani, che recano misure di favore per le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo;
   Minardo 10.0.1, il quale introduce un articolo aggiuntivo che modifica il codice processuale civile in materia di condanna alle spese processuali;
   Pagano 11.26, che riduce l'ambito della vigilanza (revisione) sulle società cooperative;
   Murer 11.8 e Da Villa 11.35, che intervengono in materia di giochi a pagamento all'interno dei pubblici esercizi;
   Pagano 11.38, che include tra i soggetti abilitati a svolgere attività di vigilanza (revisione) nelle cooperative i dottori commercialisti e i contabili incaricati dal Ministero dello sviluppo economico;
   Sanna 11.14, che modifica la disciplina del codice civile in materia di vendita di azienda e di partecipazioni sociali;
   Sanna 11.42, che modifica i criteri di valutazione della redditività ai fini della vendita di aziende in crisi ancora in esercizio;
   Sanna 11.43, che modifica i termini per la proposizione dell'azione di invalidazione dell'atto di vendita dell'azienda;
   Faenzi 11.15 e 11.16, che intervengono sulle modalità di azione dell'Agenzia per la coesione territoriale e dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale (ANPACA);
   Faenzi 11.17, che introduce un contributo globale aggiuntivo in caso di rimodulazione di patti territoriali e di contratti d'area;
   gli identici emendamenti Maietta 11.40, Laffranco 11.18, Pagano 11.30 e Sberna 11.33, che intervengono sul trattamento economico del socio lavoratore nelle cooperative artigiane;
   gli identici Laffranco 11.19 e Pagano 11.29, che intervengono sulla emissione di strumenti finanziari da parte delle cooperative a responsabilità limitata;
   Venittelli 11.0.2, che prevede il richiamo in servizio di personale assunto a seguito di eventi sismici nelle Regioni Molise e Sicilia;
   Fantinati 11.0.3, che reca disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende;
   Pini 11.0.4, che reca disposizioni fiscali in relazione alla partecipazione agli utili di società;
   Nardella 12.2, Laffranco 12.21, Sberna 12.65 e Colaninno 12.85, che intervengono sulla lettera a) dell'articolo 1, comma 48, della legge di stabilità 2014 riguardante la composizione consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI;
   Nardella 12.3, Laffranco 12.23, Pagano 12.32 Sberna 12.50 e Maietta 12.86, che modificano l'articolo 1, comma 627, della legge di stabilità 2014, estendendo la disciplina fiscale degli interventi di sostegno del Fondo interbancario di tutela dei depositi ivi prevista ai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB);
   Sottanelli 12.5, che reca una norma interpretativa dell'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, in materia di incentivazione di interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione di aree urbane degradate attraverso la concessione di volumetrie aggiuntive, delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse, modifiche di destinazione d'uso;
   Laffranco 12.22 Bernardo 12.30 e Sberna 12.51, che concedono agevolazioni fiscali IRES alle banche di credito cooperativo;Pag. 13
   Minardo 12.29, che amplia le agevolazioni fiscali sulle auto storiche;
   Fantinati 12.45, che apporta modifiche alla disciplina IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali;
   Prodani 12.67, che modifica la disciplina del Testo unico bancario relativa alla pubblicità delle condizioni economiche dei servizi prestati da banche e intermediari finanziari;
   Paglia 12.0.1, istitutivo di un Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali;
   Bobba 12.0.2, che estende la garanzia dei Confidi agli interventi delle associazioni di promozione sociale;
   Pellegrino 12.05, recante agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia;
   Maietta 12.0.6, che, novellando il TUB, interviene in tema di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti;
   Abrignani 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9, recanti disposizioni in tema di semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore;
   Gitti 12.011, che integra la disciplina dell'ACE – Aiuto alla crescita economica;
   Gitti 12.0.12, in materia di distribuzione degli utili da partecipazione e alla deducibilità degli interessi passivi;
   Gitti 12.0.13, che esclude gli intermediari finanziari dalle disposizioni di cui al comma 158 della legge di stabilità 2014 relative all'inclusione nella base imponibile IRAP delle perdite e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti;
   Bernardo 12.0.15, in materia di reti di impresa;
   Bernardo 12.0.16, recante disposizioni per la semplificazione delle attività per lo sviluppo delle imprese in materia di SCIA;
   Bernardo 12.0.17, istitutivo della figura del tutor di impresa;
   Prodani 12.0.18, relativo alla tassazione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo;
   Distaso 13.8, 13.9, 13.10, volti ad autorizzare l'utilizzo di contributi pluriennali per la realizzazione di opere strategiche relativamente al completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno e a dettare disposizioni di carattere ordinamentale circa la natura giuridica del soggetto aggiudicatore autorizzato all'utilizzo dei predetti contributi;
   Schullian 13.24, volto a estendere talune disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, relative alle concessioni di lavori pubblici, anche alle concessioni di lavori già affidate;
   Piras 13.39, che destina risorse finanziarie al consorzio industriale del comune di Tossilo (Nuoro) per consentire la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti;
   Allasia 13.71, volto a stanziare risorse finanziarie per l'edilizia scolastica per le finalità di cui al comma 8-ter dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013;
   Allasia 13.72, volto a stanziare risorse finanziarie per il programma 6.000 campanili;
   Allasia 13.75 e 13.76, volti ad introdurre modifiche al Codice dei contratti pubblici relative rispettivamente al coinvolgimento delle piccole e medie imprese e all'attribuzione di criteri di premialità e quote di riserva nelle procedure di affidamento;
   Pagano 13.82, volto a introdurre modifiche al Codice dei contratti pubblici relativamente all'applicazione di talune disposizioni alle procedure di finanza di progetto concernenti le infrastrutture strategiche;
   Montroni 13.84, volto a introdurre modifiche al Codice dei contratti pubblici relativi alla partecipazione de consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro alle procedure di affidamento;Pag. 14
   Ribaudo 13.07, volto ad introdurre norme sui controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate;
   Morassut 13.6, il quale specifica che l'assunzione da parte della regione Lazio degli oneri derivanti dal contenzioso per la realizzazione di opere connesse al completamento del corridoio tirrenico meridionale (di cui al punto 4.1 della delibera CIPE n. 51/2013) non deve comportare nuovi impegni di spesa o assunzioni di responsabilità direttamente riferibili alla procedura di realizzazione dell'opera;
   Pellegrino 13.15, che consente ai lavoratori dipendenti o autonomi privi dei requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento e ai loro superstiti di richiedere la restituzione dei contributi previdenziali versati;
   Alfreider 13.25, che, attraverso una modifica dell'articolo 84 del codice della strada, eleva da 6 a 25 tonnellate il limite al di sotto del quale i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose possono essere destinati alla locazione senza conducente;
   Alfreider 13.26, il quale consente all'imprenditore iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi anche l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio senza il rilascio di apposita licenza;
   Fiorio 13.30, il quale prevede la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette a immatricolazione;
   Latronico 13.33, che istituisce un fondo finalizzato all'acquisto di biglietti aerei da parte di studenti per raggiungere l'università dal luogo di residenza familiare;
   Mucci 13.66, che destina dieci milioni di euro a un piano per lo sviluppo del trasporto pubblico elettrico nelle città;
   Vitelli 13.69, il quale prevede che le nuove misure dei canoni demaniali marittimi stabilite ai sensi della legge finanziaria 2007 siano applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007 unicamente a concessioni e zone destinate a strutture per la nautica da diporto;
   Caparini 13.85, il quale modifica i limiti di sagoma per il carico dei veicoli previsti dall'articolo 164, comma 2, del codice della strada;
   Bombassei 13.86, il quale introduce specifici limiti di massa per autotreni e autoarticolati con unità motrice «Euro 5» o successivi e dotati di controllo elettronico della stabilità;
   Bombassei 13.87, che modifica, per determinate categorie di veicoli, i limiti di velocità previsti dall'articolo 142 del codice della strada;
   Bombassei 13.88, che consente, attraverso una modifica dell'articolo 99 del codice della strada il trasferimento di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, muniti di foglio di via e targa provvisoria, dallo stabilimento di produzione alla sede dell'acquirente;
   Catalano 13.89, che prevede, attraverso una modifica dell'articolo 85 del codice della strada, che anche i velocipedi possano essere destinati al servizio di noleggio con conducente;
   Catalano 13.90, il quale prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli delle categorie L, M e N1 trasformati in veicoli a trazione elettrica;
   Catalano 13.91, che, da un lato, modifica i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione di autotrasportatore, e, dall'altro lato, prevede la pubblicazione in formato aperto dei dati della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
   Gnecchi 13.105, il quale esclude dall'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento stabiliti dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «decreto Salva-Italia») Pag. 15i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa;
   Vitelli 13.06, che istituisce una tariffa per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale;
   Galperti 13.17, che integra la disciplina del Testo unico dell'edilizia, e in particolare la definizione di interventi di nuova costruzione, al fine di escludere le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento (roulotte, campers);
   Martella 13.95, che istituisce uno sgravio contributivo per promuovere l'occupazione nelle piccole librerie;
   Bernardo 13.115, in materia di sportelli unici per le attività produttive;
   Minardo 13.124, Minardo 13.125 e Minardo 13.126, che autorizzano spese per interventi vari di ammodernamento stradale;
   Minardo 13.127, che autorizza una spesa per l'istituzione di una riserva naturale;
   Minardo 13.128, che promuove interventi volti a recupero, tutela e riqualificazione dei centri storici;
   Bini 13.129 e Busin 13.05, che recano disposizioni in materia di esercizio della professione di guida turistica;
   Bonavitacola 13.01, che introduce disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime;
   Bernardo 13.03, in materia di riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero;
   Ribaudo 13.04, in materia di rimborsi indebiti di imposte;
   Mariani 14.18 e 14.19, Allasia 14.27, Minardo 14.35, Matarrese 14.40, di contenuto analogo, i quali prevedono l'applicazione della normativa sulle indennità per trasferta e missione (di cui all'articolo 51, comma 5, del TUIR) per le attività lavorative svolte al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro;
   Abrignani 14.22, Pagano 14.42, il quale modifica la disciplina sugli obblighi di assunzione delle categorie protette da parte delle aziende in crisi che abbiano attivato la CIGS;
   Bargero 14.41, il quale introduce la possibilità di iscrizione alla gestione lavoro autonomo dell'INPS per i soci di cooperative artigiane che stabiliscano con esse un rapporto di lavoro autonomo;
   Moscatt 14.48, che introduce norme per prevenire il crollo di edifici in stato di abbandono nei centri storici;
   Russo 14.01 e identico Pagano 14.0.16, che recano una serie di disposizioni per il settore agricolo;
   Sani 14.05, che reca disposizioni per il settore agricolo;
   Mongiello 14.02, che reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
   Oliverio 14.03, che introduce norme di semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nel settore agricolo;
   Polidori 14.06, che interviene sulla disciplina del lavoro ambulante;
   Sandra Savino 14.07, che autorizza una spesa a favore delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia;
   Fiorio 14.04, che reca disposizioni ordinamentali in materia di espropriazione per pubblica utilità;
   Sandra Savino 14.09, che esclude le commissioni e le spese di gestione applicate da banche e istituti di credito nel caso di pagamenti effettuati con strumenti elettronici;
   Abrignani 14.010, che introduce norme per favorire le attività turistico-balneari;
   Laffranco 14.011, che interviene sulla disciplina delle guide turistiche;
   Centemero 14.0.12, che reca disposizioni a favore dei beni culturali;Pag. 16
   Moscatt 14.0.13, che reca disposizioni relative patto di stabilità nei comuni della Valle del Belice;
   Mucci 14.0.14, che consente il recesso dal contratto ai gestori di locali nei quali siano ubicati apparecchi per il gioco (slot machine) in presenza di giocatori che abbiano una dipendenza patologica dal gioco d'azzardo segnalate dal Servizio sanitario nazionale;
   L'Abbate 14.0.15, che reca disposizioni in materia di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.
   Avverto inoltre che il deputato Boccadutri ha ritirato gli emendamenti 6.7 e 6.8, i quali sono stati pertanto espunti dal fascicolo a stampa.
  Avverto altresì che l'emendamento Sanga 13.97 è stato sottoscritto anche dai deputati Caparini, Busin e Allasia.
  Sebbene della questione si tratterà più diffusamente nella riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite convocata al termine della seduta in sede referente, desidera quindi formulare alle Commissioni la complessiva proposta di lavoro che le Presidenze intendono suggerire per il proseguimento dell'esame.
  A tale riguardo propone di fissare il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé formulati entro le ore 16 della giornata odierna, per consentire di definire compiutamente la questione nella seduta di domani mattina. Le Presidenze ritengono quindi opportuno che, ai fini dell'esame degli emendamenti, i gruppi procedano alla segnalazione di un congruo numero di emendamenti – nella misura che sarà definita in Ufficio di Presidenza – sui quali le votazioni potranno aver luogo nelle giornate di giovedì, venerdì e lunedì prossimo. Resta inteso che le Presidenze si faranno carico di chiedere alla Presidenza della Camera uno slittamento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, attualmente previsto per la giornata di lunedì 3 febbraio prossimo.

  Andrea COLLETTI (M5S) non comprende i motivi per i quali è stato dichiarato inammissibile il suo emendamento 8.143, nella parte in cui interviene sulla disciplina per il risarcimento del danno biologico, evidenziando come altre proposte emendative sulla medesima materia siano state invece dichiarate ammissibili.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, assicura il deputato Colletti che il ricorso relativo all'emendamento 8.143 sarà attentamente valutato dalle Presidenze, come del resto tutti gli altri.

  Marco DA VILLA (M5S) esprime forti perplessità in merito alla prospettata volontà di procedere alla votazione solo di una quota delle proposte emendative presentate scelte mediante le segnalazioni dei gruppi. Rileva che l'Assemblea sembra in questi giorni impegnata nell'esame di una serie di provvedimenti che ritiene non consentiranno di rispettare la data del 3 febbraio per l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento oggi all'esame delle due Commissioni, con la ovvia conseguenza che ci sarà più tempo del previsto per concludere i lavori. Riterrebbe quindi preferibile procedere alla votazione di tutte le proposte emendative presentate.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, segnalando che ritiene opportuno sviluppare meglio la riflessione appena svolta nel corso dell'ufficio di presidenza, si limita a sottolineare come del decreto in oggetto non sia certo stato effettuato un esame affrettato, né tantomeno sommario. Concentrare il dibattito e le votazioni su un numero di proposte emendative più contenuto potrebbe consentire di affrontare in maniera più proficua i temi di maggior rilievo contenuti nel decreto dei quali si suggerisce una modifica.

  Marco CAUSI (PD) preannuncia che il suo gruppo presenterà ricorso avverso il giudizio di inammissibilità pronunciato sull'emendamento Fregolent 8.433 che, sebbene forse impropriamente riferito all'articolo 8, affronta una questione, quella degli indennizzi alle imprese per danni per Pag. 17i beni strumentali dovuti a reati, che appare del massimo interesse.

  Davide CRIPPA (M5S) solleva talune perplessità nei confronti dell'inammissibilità dichiarata in relazione agli emendamenti Petraroli 1.107 e Baldassarre 5.58, sui quali preannuncia la presentazione di un ricorso.

  Gianluca BENAMATI (PD) rileva l'opportunità di non sviluppare in questa sede un dibattito sul tema delle inammissibilità, concentrando i rilievi in materia nei ricorsi che saranno presentati al riguardo. Preannuncia quindi che si riserva di presentare alcuni ricorsi su taluni giudizi di inammissibilità.

  Daniele PESCO (M5S) considera antidemocratico il meccanismo di segnalazione degli emendamenti proposto dalle Presidenze, chiedendo se tale ipotesi procedurale sia stata decisa discrezionalmente dalle stesse Presidenze, o se invece al riguardo siano stati interpellati i gruppi.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in riferimento al rilievo del deputato Pesco, evidenzia come spetti alle Presidenze suggerire alle Commissioni una soluzione che consenta alle Commissioni stesse di svolgere e completare l'esame delle numerose proposte emendative presentate.

  Davide CRIPPA (M5S), fa notare che il tema delle segnalazioni doveva forse essere affrontato prima in un ufficio di presidenza e non direttamente nel corso dei lavori delle Commissioni riunite; al proposito non può comunque non rilevare che il numero delle proposte emendative presentate dall'insieme delle forze di maggioranza è notevolissimo, superiore a quello del complesso delle forze di opposizione. Non si può quindi sottovalutare che tale proliferazione di emendamenti sta avendo come effetto una sorta di contingentamento dei lavori e delle votazioni attraverso la tecnica delle segnalazioni, e sarebbe spiacevole se tale conseguenza non fosse casuale.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, rassicura il deputato Crippa sull'assenza di un disegno della maggioranza in tal senso. In un decreto-legge della complessità di quello in discussione è evidente che l'esigenza di presentare proposte emendative sorga in ogni parlamentare, a prescindere dalla sua appartenenza alle forze di maggioranza o alle forze di opposizione. Comprendendo comunque il senso politico dei suoi rilievi, assicura che nel corso dell'Ufficio di Presidenza saranno valutati i meccanismi utili alla maggiore tutela delle forze di opposizione e dei gruppi con meno rappresentanti.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che le proposte emendative presentate, sebbene numerose, possano essere raggruppate secondo una serie di questioni omogenee, e che pertanto non sia difficile per i gruppi segnalare quelle proposte emendative che ritengano prioritarie.
  Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Crippa, considera positivo che la maggioranza intenda migliorare il testo del decreto legge, sottolineando come ciò possa consentire ai gruppi di svolgere un'attività emendativa condivisa.
  Rileva quindi come il gruppo del PD ritenga opportuno lasciare alle Presidenze la scelta su quale metodo sia più idoneo per la ripartizione tra i gruppi degli emendamenti da segnalare, garantendo i diritti delle opposizioni.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) esprime la convinzione che, rispetto alla complessità del provvedimento e all'entità delle proposte emendative ad esso riferite che sono state presentate, il ricorso alle segnalazioni sia corretto, purché naturalmente sia garantita una adeguata quantità e rappresentatività delle stesse. A tale proposito chiede invece se sia possibile prevedere un breve slittamento dei termini per la presentazione dei ricorsi alle ore 17.

  Stefano ALLASIA (LNA) esprime piena condivisione per la richiesta avanzata dal deputato Abrignani, facendo presente che Pag. 18i parlamentari sono impegnati, già a partire dalle 14,30, in complessi lavori in Aula. Esprime comunque la convinzione che l'alto numero degli emendamenti sia dovuto non già ad un calcolo da parte di chicchessia, ma all'intrinseca natura del provvedimento, che rappresenta l'ennesimo decreto omnibus.

  Ferdinando ALBERTI (M5S), con riferimento alle modalità di esame degli emendamenti, sottolinea come occorra innanzitutto rammentare che le Commissioni sono chiamate a discutere un decreto legge assolutamente disomogeneo nei contenuti e che pertanto il numero di emendamenti presentati non può essere considerato troppo elevato. In tale contesto evidenzia come le proposte emendative presentate dal suo gruppo non abbiano in nessun modo natura ostruzionistica.

  Daniele PESCO (M5S) concorda con le considerazioni espresse dal deputato Alberti, ribadendo come le proposte emendative presentate dal gruppo M5S non abbiano natura ostruzionistica e sottolineando come il problema dell'elevato numero di emendamenti dovrebbe essere risolto sopprimendo alcuni articoli del provvedimento.

  Ivan CATALANO (M5S) chiede quali siano le motivazioni in base alle quali è stato giudicato inammissibile il suo emendamento 13.89, il quale interviene sul codice della strada relativamente alla disciplina del servizio di noleggio con conducente, evidenziando come l'articolo 13 del decreto legge intervenga, al comma 12, sul medesimo codice della strada.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta odierna è fissato alle ore 17 di oggi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi alla seduta di domani il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.40.