CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2014
158.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 121

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
Atto n. 74.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, comunica che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere di competenza, il cui termine viene in scadenza il prossimo mercoledì 29 gennaio: l'esame dello schema di decreto proseguirà, pertanto, anche nella prossima settimana, mentre in quella successiva sarà prevista la presentazione della proposta di parere da parte del relatore e la deliberazione della Commissione.

  Teresa BELLANOVA (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame è emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, che ha demandato a un apposito decreto interministeriale la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riferimento: ai termini di presentazione delle relative domande; alle causali di concessione; ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito; alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Per quanto concerne la procedura di emanazione, fa presente che la citata disposizione prevede che il decreto ministeriale venga adottato previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sentite le parti sociali, entro Pag. 122sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 54: tale termine, peraltro di carattere non perentorio, risulterebbe quindi scaduto il 18 settembre 2013.
  Evidenzia che lo schema di decreto ministeriale è composto da 5 articoli, facendo notare che l'articolo 1 individua la finalità del provvedimento, che è appunto quella di disciplinare i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in una prospettiva di superamento dell'attuale sistema, ai sensi dell'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, che prevede l'entrata a regime del nuovo sistema di ammortizzatori sociali a partire dal 2017. In proposito, rileva che le disposizioni in esame trovano applicazione alle prestazioni individuate dallo stesso articolo 2, commi 64-66, della richiamata legge n. 92, restando altresì fermi i presupposti soggettivi di cui all'articolo 33, comma 22, della legge n. 183 del 2011.
  Osserva che l'articolo 2 definisce i criteri per la fruizione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Per quanto concerne l'ambito soggettivo, fa presente che i beneficiari sono gli operai, gli impiegati e i quadri che lavorino nelle sole imprese ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile (che definisce la figura dell'imprenditore, non includendo quindi i datori di lavoro in generale), a condizione che abbiano un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva. Per quanto concerne l'ambito oggettivo, segnala che vengono ridefinite le cosiddette «causali», prevedendo che la CIG in deroga possa essere concessa solamente in situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali e ristrutturazione o riorganizzazione; conseguentemente, viene espressamente sancito il divieto di fruizione del trattamento in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa. Inoltre, fa presente che le imprese possono usufruire dei trattamenti in deroga a condizione che abbiano previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione di ferie residue.
  Per quanto concerne la durata dei benefici, osserva che il provvedimento precisa che il trattamento possa essere concesso – per ciascuna unità produttiva – per un periodo non superiore a 8 mesi nell'arco di un anno (per il 2014) e per un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco di un anno e a 12 mesi nell'arco di un biennio mobile (per il biennio 2015-2016) per le imprese che non rientrino nella disciplina della cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) o di quella dei fondi di solidarietà bilaterali; per le imprese che rientrino nella disciplina della cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) o di quella dei fondi di solidarietà bilaterali, il superamento dei limiti disposti dalla normativa generale può avvenire unicamente in casi di situazione eccezionale, in relazione alla necessità di salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque l'erogazione del trattamento non può superare gli 8 mesi (per il 2014) o per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno e a 11 mesi nell'arco di un biennio mobile (per il biennio 2015-2016).
  Per quanto attiene alla procedura di concessione dei trattamenti, sottolinea che lo schema prevede che la domanda (di concessione o proroga) debba essere presentata in via telematica all'INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro; in caso di presentazione tardiva, il trattamento decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Evidenzia, altresì, che l'INPS verifica la regolarità della domanda entro 3 giorni dalla ricezione e procede alla quantificazione delle risorse necessarie per l'erogazione del trattamento, trasmettendo la domanda alla Regione o Provincia autonoma competente Pag. 123per territorio ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in caso di unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome (in tal caso spetta allo stesso Ministero effettuare l'istruttoria ai fini della verifica dei criteri da possedere per poter accedere alla concessione del trattamento in deroga).
  Fa notare, poi, che l'articolo 3 disciplina i criteri per la fruizione della mobilità in deroga. In particolare, segnala che lo schema prevede che le Regioni e le Province autonome in cui risiedano i lavoratori interessati possano concedere (con proprio decreto e nei limiti delle risorse assegnate) il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000 in possesso di specifici requisiti, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e che provengano dalle stesse imprese considerate ai fini della concessione della CIG in deroga. Spetta alle Regioni e Province autonome, nell'ambito delle risorse assegnate allo scopo, quantificare i limiti di spesa e trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS i relativi provvedimenti. Ai fini della fruizione del trattamento, fa notare che i lavoratori hanno l'obbligo, a pena di decadenza, di presentare istanza all'INPS entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o della scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione. Evidenzia che, per il 2014, il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso: ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per 3 anni o più, anche non continuativi, per un massimo di 5 mesi non ulteriormente prorogabili, con ulteriori 3 mesi in caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno; ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per meno di 3 anni. Segnala che il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, con ulteriori 3 mesi in caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno (per i richiamati lavoratori il periodo di fruizione non può comunque eccedere il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi, più ulteriori 3 mesi per quelli residenti nelle aree del Mezzogiorno). Rileva che, per il biennio 2015-2016, il trattamento non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per 3 anni o più, anche continuativi, facendo presente che, per i restanti lavoratori, il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, con ulteriori due mesi per i lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno; in ogni caso, per i lavoratori richiamati il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi. Ricorda peraltro che, a decorrere dal 1o gennaio 2017, non è prevista più alcuna concessione di mobilità in deroga.
  Osserva, infine, che l'articolo 5 dispone l'obbligo, per l'INPS, di effettuare un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni erogate e dei relativi flussi finanziari, con contestuale comunicazione dei dati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a quello dell'economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia autonoma interessata.
  Segnala, in conclusione, che le regioni hanno espresso parere negativo sullo schema di decreto, salvo l'accoglimento di una serie di sostanziali modifiche al testo. In particolare, fa osservare che le regioni chiedono: di includere tra i lavoratori beneficiari anche gli apprendisti e i somministrati; di prevedere, per la CIG in deroga, un'anzianità aziendale minima di 90 giorni (invece dei 12 mesi previsti dallo schema di decreto in esame), nonché di estendere l'applicazione delle norme a tutte le tipologie di datori di lavoro (non solo, quindi, alle imprese, ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile) e di includere tra le causali anche le cessazioni di attività lavorative, le riconversioni aziendali e le procedure concorsuali; di stabilire Pag. 124che l'invio delle domande da parte delle aziende venga fatto esclusivamente alle regioni (e non anche all'INPS).

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA fa presente che il provvedimento in esame è stato predisposto al termine di un lungo percorso di confronto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha condotto ad un risultato coerente con il quadro normativo attualmente vigente in materia di ammortizzatori sociali. Fa notare, infatti, che lo schema di decreto interministeriale si inquadra correttamente in un processo di trasformazione delle politiche passive – delineato dai recenti interventi normativi in materia – che condurrà inevitabilmente alla progressiva uscita di scena degli strumenti di sostegno al reddito in deroga, a favore dell'introduzione di soluzioni più strutturali (cita, ad esempio, i fondi di solidarietà bilaterali): il provvedimento in esame, quindi, sulla base degli indirizzi formulati dal Parlamento, non può che prendere atto di tale tendenza, definendo criteri di concessione della cassa integrazione in deroga dal punto di vista oggettivo e soggettivo che risultino in armonia con l'esigenza di assicurare una gestione il più possibile razionale di questa inevitabile fase di transizione, soprattutto per quanto concerne la quantificazione degli oneri finanziari, che sono stati dosati proporzionalmente nel tempo, a partire dal 2014 fino al 2017.
  Osserva, altresì, che il Governo ha cercato di predisporre un pacchetto di norme il più possibile organico ed omogeneo, proprio al fine di evitare l'insorgere di eventuali malfunzionamenti amministrativi, anche con riferimento alle singole realtà locali, che spesso possono caratterizzare la concessione dei relativi trattamenti, determinandone l'interruzione ai danni dei lavoratori, a seconda della zona territoriale coinvolta. Fa notare che il provvedimento, pur avendo proceduto in taluni aspetti a rendere più stringenti i criteri di concessione, nel rispetto dei vincoli di bilancio, non può che essere accolto con favore, in quanto mira a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni; sotto questo profilo, ritiene comprensibili i giudizi di critica insoddisfazione evidenziati da molte regioni e dalle parti sociali, ma ricorda anche che l'attuale quadro normativo regionale appare quanto mai disomogeneo e differenziato.
  Fa osservare, inoltre, che lo schema di decreto prevede che il nuovo sistema possa partire dal 1o gennaio 2014, per cui il suo dicastero – sino a quando il provvedimento non sarà definitivamente emanato – dovrà proseguire nella gestione di una fase di transizione, come quella in essere, che cerca di portare avanti, tra numerose difficoltà, un percorso di continuità nell'erogazione delle risorse che tuttavia non trova sostegno in un provvedimento ancora pienamente operativo: auspica, pertanto, che la Commissione possa rapidamente esprimersi sul testo, al fine di consentire un tempestivo sblocco dei vincoli procedurali ad oggi esistenti.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA), pur riservandosi di approfondire il contenuto del provvedimento e di svolgere in seguito un intervento di merito il più possibile ampio, ritiene che esso, già da una iniziale lettura, presenti talune evidenti criticità che attengono agli ambiti oggettivi e soggettivi di concessione dei trattamenti. Fa riferimento, anzitutto, al fatto che il provvedimento impedisce l'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale o di parte di essa, lasciando scoperte tutte quelle imprese che spesso sono costrette a ricorrere alle cessioni di rami aziendali per oggettive esigenze produttive. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento definisce un quadro di interventi differenziato tra Nord e Sud, non tenendo conto che la crisi economica ormai ha assunto una dimensione più grave ed estesa proprio nel settentrione, come risulta dai più recenti dati riferiti ai valori assoluti. Giudicato necessario, quindi, prevedere strumenti di sostegno al reddito omogenei per tutto il territorio nazionale, auspica che il Governo Pag. 125possa approfondire tali questioni, rivedendo il provvedimento in esame.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2013.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, a far data dalla precedente seduta, in cui la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in esame, è pervenuto esclusivamente il parere favorevole espresso dalla VII Commissione, mentre non risultano ancora espressi i pareri delle restanti Commissioni permanenti. Fa presente, pertanto, che la presidenza, anche facendo seguito a quanto richiesto da taluni gruppi nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, provvederà a sollecitare le Commissioni competenti affinché procedano all'espressione dei predetti pareri, in modo da consentire alla XI Commissione di proseguire nel proprio iter.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA), ringraziando la presidenza per gli impegni assunti, fa presente che nei prossimi giorni si farà carico di scrivere personalmente alla Presidente della Camera, in qualità di rappresentante del suo gruppo, al fine di sollevare con forza tale questione e assicurare che le Commissioni competenti in sede consultiva siano ulteriormente sollecitate ad esprimersi quanto prima, consentendo il completamento dell’iter di esame del testo.

  Titti DI SALVO (SEL) condivide l'esigenza di sollecitare le Commissioni in sede consultiva ad esprimere il proprio parere, sottolineando l'esigenza di giungere quanto prima ad una soluzione del problema oggetto del provvedimento in esame. Ricorda, peraltro, che, in materia di deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, l'Assemblea ha approvato uno specifico ordine del giorno, nell'ambito dell'esame dell'ultima legge di stabilità, con il quale impegnava il Governo a sanare le distorsioni normative ancora esistenti in materia di esodati, tra cui cita, ad esempio, quelle riguardanti il caso del personale ferroviario.
  Coglie, altresì, l'occasione del dibattito appena apertosi su una questione di natura procedurale, per rappresentare l'esigenza di una rapida prosecuzione dell'esame dei progetti di legge recanti disposizioni sulle cosiddette «dimissioni in bianco», che recano un intervento molto importante e delicato, rispetto al quale è stata anche deliberata l'urgenza e sul quale la Commissione ha già svolto un serio lavoro, che merita di essere portato a compimento.

  Renata POLVERINI (FI-PdL) si associa alla richiesta di sollecitare l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, nonché di riprendere l'esame dei provvedimenti sulle «dimissioni in bianco».

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  Walter RIZZETTO, presidente, assicura che rappresenterà al presidente Damiano la richiesta di inserimento nel calendario dei lavori della Commissione del provvedimento sulle «dimissioni in bianco», ai fini delle determinazioni di competenza.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, fatto presente che il testo unificato delle proposte di legge n. 224 e abbinate è stato trasmesso alle Commissioni in sede consultiva in una fase antecedente alla sessione di bilancio, fa notare che diversi decreti-legge nel frattempo convertiti dalle Camere e la stessa legge di stabilità hanno poi previsto taluni interventi in materia di esodati, pienamente coperti dal punto di vista finanziario, dei quali occorrerebbe ora tenere conto in un'ottica di alleggerimento del testo. Si domanda, pertanto, quale sia la strada procedurale da adottare per rendere il più possibile coerente l'intervento normativo proposto dalla Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, considerato che si è in una fase avanzata dell'esame del provvedimento, che ha già registrato la trasmissione di un testo unificato alle Commissioni competenti in sede consultiva, giudica ragionevole – al fine di evitare inutili appesantimenti procedurali, che obbligherebbero a riavviare sin dall'inizio l’iter parlamentare e renderebbero sostanzialmente inutile il sollecito dei pareri già preannunciato dalla presidenza – che si attenda l'espressione dei predetti pareri. Ritiene, infatti, che una volta acquisiti tutti i pareri la Commissione possa essere nelle condizioni di valutare in piena autonomia se modificare ulteriormente il testo, eventualmente deferendo al Comitato ristretto anche il compito di incidere sulle questioni di merito già risolte con la legge di stabilità o con gli altri interventi normativi richiamati dal relatore.

  La Commissione prende atto.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.