CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2014
156.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
C. 362-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Maino MARCHI (PD), relatore, osserva che il provvedimento, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di professionisti dei beni culturali, è stato da ultimo esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 gennaio 2014. In quell'occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge, come elaborato dal Comitato ristretto della Commissione di merito. Ricorda che in data 9 gennaio 2014, la Commissione cultura ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, Pag. 62apportando ad esso talune modificazioni volte a recepire le condizioni formulate nei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nel far presente che le modifiche apportate non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, ritiene opportuno acquisire in merito l'avviso del Governo.
  Ricorda, inoltre, che in data 14 gennaio 2014 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala le seguenti proposte emendative: Luigi Gallo 1.20 e 1.21, volti ad includere tra i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, rispettivamente, i manager culturali e i professionisti di organizzazione e gestione del patrimonio culturale e ambientale, prevedendo conseguentemente l'istituzione e la tenuta dei relativi elenchi presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Simone Valente 2.24, che prevede genericamente l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali dei professionisti competenti ad intervenire sui beni culturali, secondo le rispettive competenze, senza specificare, a differenza di quanto disposto dal testo all'esame dell'Assemblea, le singole qualifiche professionali, prevedendo, tuttavia, che condizione sufficiente per l'iscrizione negli elenchi è il conseguimento di titoli di studio che conferiscano le competenze per gli ambiti di cui all'articolo 1. Con riferimento alle richiamate proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento, a far fronte all'eventuale incremento degli oneri derivanti dall'ampliamento del numero delle categorie di professionisti competenti da iscrivere nei relativi elenchi. Con riferimento, infine, all'articolo aggiuntivo Prodani 2.020, volto a sospendere l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013) in materia di svolgimento dell'attività di guida turistica, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle possibili conseguenze finanziarie derivanti da eventuali profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime nulla osta sulle proposte emendative Luigi Gallo 1.20 e 1.21 e Simone Valente 2.24, dal momento che le stesse non presentano, a suo avviso, profili di onerosità. Esprime, invece, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Prodani 2.020, concordando con le valutazioni espresse dal relatore e confermando i possibili effetti finanziari negativi derivanti dai profili di incompatibilità con la disciplina europea vigente in materia. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE;

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo aggiuntivo 2.020, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

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  Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in merito alle ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Prodani 2.020.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che, in linea generale, il Governo esprime parere contrario sulle proposte emendative che appaiono presentare profili di incompatibilità con la disciplina europea, dal momento che potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi a causa dell'eventuale avvio di procedure di infrazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.
C. 1363 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, fa presente che il testo unificato della proposta di legge in esame si compone di un solo articolo, non corredato di relazione tecnica, che dichiara monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza. Poiché la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in titolo.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di nulla-osta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo desinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Atto n. 66.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che sullo schema di provvedimento in esame erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che relativamente alla redistribuzione delle risorse residue di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, fa presente che essa avverrà nell'ambito delle risorse disponibili nel conto dei residui del capitolo n. 7258 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il corrente anno finanziario, al netto degli importi già liquidati ed impegnati.
  In merito, poi, ad eventuali richieste di reiscrizione in bilancio di somme cadute in perenzione, rileva che le stesse potranno essere valutate solo a seguito di specifica e puntuale richiesta da parte dell'amministrazione competente, compatibilmente con le altre esigenze segnalate e tenuto conto dell'ammontare del pertinente Fondo per le reiscrizioni in bilancio dei residui passivi perenti di conto capitale.Pag. 64
  Con riferimento, infine, al monte indennizzi di 198 milioni di euro indicato in relazione tecnica e ad ogni dettaglio di calcolo ad esso correlato, rinvia alle valutazioni che saranno effettuate dal competente Dipartimento del Tesoro.
  Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, per poter svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, nel prendere atto della richiesta del rappresentante del Governo, auspica comunque che l’iter di esame del provvedimento, attesa la sua rilevanza, possa rapidamente giungere a conclusione.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 47.

(Rilievi alla I Commissione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il recepimento della direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, sulla base di uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Ricorda che il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli l e 7 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). Osserva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Esaminando, per i profili di carattere finanziario, gli articoli da 1 a 4, sulla protezione internazionale per i rifugiati e per i titolari di protezione sussidiaria, evidenzia che, con riferimento alla stabilizzazione del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), al fine di suffragare le previsioni di invarianza della spesa – quella generale prevista dall'articolo 4 e quella specificamente riferita all'istituzione e al funzionamento dell'organismo – il Governo dovrebbe confermare che resta esclusa la corresponsione non solo dei gettoni di presenza, dei compensi e delle indennità, come indicato dal testo, ma anche di ogni altro emolumento, compresi i rimborsi spese. Quanto alle altre norme che intervengono nella disciplina degli istituti in esame, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che evidenziano l'assenza di oneri per la finanza pubblica. Con particolare riferimento alle disposizioni in materia di ricongiungimento – per le quali la relazione tecnica prevede, in caso di eventuali oneri, la possibilità di un ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio – ritiene opportuna una conferma, in base ad una valutazione prudenziale del complesso delle esigenze cui tali stanziamenti sono preordinati, che gli stessi presentino le necessarie disponibilità. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, all'articolo 1, Pag. 65comma 1, lettera t), il secondo periodo del capoverso del comma 3-bis, prevedendo che «la partecipazione alle sedute del Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno, non comporta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o indennità», non appare formulato in maniera pienamente conforme alla prassi vigente. Ritiene che la disposizione potrebbe essere, quindi, opportunamente riformulata nel seguente modo: «La partecipazione alle sedute del Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati». In proposito ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Conferma altresì, con riferimento alla disciplina dei ricongiungimenti familiari, di cui all'articolo 22 del provvedimento in esame, che i relativi oneri possono ritenersi coperti dagli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti. Concorda, infine, con il relatore in merito all'opportunità di riformulare il secondo periodo del capoverso 3-bis dell'articolo 1, comma 1, lettera t), in modo conforme alla prassi vigente.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (atto n. 47);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale alle disposizioni in materia di ricongiungimento familiare tra rifugiati e beneficiari di protezione internazionale, di cui all'articolo 1, comma1, lettera n), numero 2 dello schema di decreto, può provvedersi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
   rilevata l'opportunità di modificare, in conformità con la prassi vigente, l'articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso 3-bis, secondo periodo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario: all'articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: La partecipazione alle sedute del Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.»

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.
Atto n. 59.

(Rilievi alla X Commissione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto dispone l'attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e che il relativo testo presenta, all'articolo 2, comma 5, una clausola di invarianza ed è corredato di relazione tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito agli articoli 1 e 2, concernenti modifiche agli articoli da 45 a 67 del Pag. 66Codice del consumo, osserva che, secondo la relazione tecnica, i compiti sanzionatori attribuiti dal provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato saranno svolti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito, la relazione tecnica fa riferimento al solo articolo 66 del Codice del consumo, mentre non richiama i compiti di tutela amministrativa e giurisdizionale assegnati alla stessa Autorità in altra parte del testo, peraltro con un ambito applicativo non limitato a taluni settori, ma esteso a tutte le pratiche commerciali. Ritiene che andrebbero quindi meglio precisate le modalità di finanziamento sia delle nuove attività di controllo affidate all'Autorità sia degli ulteriori compiti di tutela amministrativa e giurisdizionale attribuiti alla medesima Autorità. Non formula osservazioni in ordine ai nuovi obblighi informativi posti a carico delle imprese, nel presupposto che anche nel caso di soggetti totalmente o parzialmente pubblici detti adempimenti possano essere effettuati nell'ambito degli ordinari mezzi di finanziamento e senza effetti onerosi per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, dal momento che essa non appare formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente laddove prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto «non derivano», anziché «non devono derivare», nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che le risorse già disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a far fronte a tutti i compiti attribuiti dal provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compresi quelli a carattere sanzionatorio. Concorda, inoltre, con il relatore, in merito all'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziari di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento in esame, in modo conforme alla prassi vigente.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (atto n. 59);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere i compiti sanzionatori attribuiti dallo schema di decreto nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
   rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 5, in maniera pienamente conforme alla prassi vigente

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario: all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.»

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.