CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 gennaio 2014
153.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Itzhak Yoram GUTGELD (PD), relatore per la VI Commissione, rileva preliminarmente come il decreto-legge risulti piuttosto complesso ed importante, in quanto raggruppa in sé una serie di misure che si pongono complessivamente l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico del Paese e facilitare l'attività imprenditoriale.
  In tale orizzonte, un primo gruppo di misure è volta a ridurre il costo dei servizi, che pesano particolarmente sulle famiglie e le imprese italiane, in quanto risultano superiori rispetto ad altri Paesi. In particolare, l'articolo 1 interviene sul costo dell'energia elettrica, mentre l'articolo 8 interviene sul costo dell'assicurazione RC auto.
  Un secondo gruppo di disposizioni prevede incentivi diretti o crediti d'imposta in favore di alcuni fattori di sviluppo: segnatamente, l'articolo 2 reca misure di sostegno in favore delle nuove imprese; l'articolo 3 introduce un credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo, fruibile da parte delle piccole e medie imprese; l'articolo 4 reca un credito d'imposta per la riconversione e bonifica di siti inquinati; l'articolo 6 prevede incentivi, sempre in favore delle PMI, per investimenti nel settore dell’information e communication technology; l'articolo 11 amplia l'ambito di Pag. 13applicazione di talune agevolazioni tributarie relative ai finanziamenti in favore delle società cooperative.
  Un terzo aspetto del provvedimento riguarda le misure di facilitazione e semplificazione, soprattutto in un'ottica di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano. In tale ambito l'articolo 5 intende favorire la permanenza in Italia di lavoratori extracomunitari impiegati presso imprese in fase di start up, oltre a rafforzare l'operatività dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE. L'articolo 7 interviene a modificare la disciplina tributaria del ruling internazionale al fine di agevolare soprattutto l'operatività in Italia di imprese estere. L'articolo 10 intende semplificare l'accesso agli organismi di giurisdizione civile per le società estere, concentrando la competenza delle controversie civili in cui queste ultime sono parte presso taluni uffici giudiziari specificamente individuati sul territorio. L'articolo 12 contiene inoltre una serie articolata di misure volte ad incrementare la liquidità delle PMI, riprendendo molti spunti emersi nel corso dell'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita recentemente conclusa dalla Commissione Finanze. In particolare, le disposizioni recate dall'articolo intendono agevolare la cartolarizzazione dei crediti concessi alle imprese, incentivando inoltre l'investimento dei fondi pensione e delle compagnie assicurative in titoli obbligazionari emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.
  Tra le altre previsioni recate dal decreto-legge, segnala quindi l'articolo 9, che introduce un innovativo credito d'imposta per l'acquisto di libri, le misure per incrementare le risorse a sostegno delle esportazioni italiane, nonché le norme di cui all'articolo 14 che intendono rafforzare il contrasto all'evasione contributiva ed al lavoro nero.
  Passando quindi a illustrare in dettaglio gli aspetti del decreto-legge attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come essi siano contenuti negli articoli 3, 4, commi 2 e da 4 a 10, 5, commi 2 e 4, 6, commi da 10 a 13, 7, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12 e 13, commi da 16 a 18.
  L'articolo 3 istituisce, al comma 1, un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
  Le risorse per finanziare il credito d'imposta sono reperite a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea. Le modalità operative e la decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento, mediante norme di rango secondario.
  Ai sensi del comma 2 il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 2,5 milioni per ciascun beneficiario e già menzionato limite di spesa.
  Il credito d'imposta si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Esso spetta nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
  Condizione per la fruizione del credito è che nei periodi di imposta di riferimento siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.
  Il comma 3 disciplina le attività di ricerca e sviluppo ammissibili all'agevolazione, che sono:
   a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti Pag. 14di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
   b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;
   c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati: può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; lo sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
   d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Al riguardo, ricorda che le attività ammesse al beneficio sono sostanzialmente le stesse indicate dalle lettere da a) e c) dell'articolo 24, comma 3, del decreto – legge n. 83 del 2012 (che ha istituito un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili «altamente qualificati»); tuttavia tale provvedimento non considerava le «attività di ricerca e sviluppo».

  Il comma 4 reca l'indicazione delle attività non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo: trattasi in particolare delle modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  Il comma 5 indica le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta.
  Si tratta delle spese relative a:
   personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
   quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, che reca i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA;
   costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

  Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi, in base al comma 6 il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi Pag. 15passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
  La norma specifica che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  Il comma 7 impone che, per fruire del contributo, le imprese presentino un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto al comma 12.
  Il comma 8 affida la gestione della misura di agevolazione fiscale ad una convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e società in house ovvero società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al Codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2016). Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse stanziate a copertura.
  In merito alla formulazione della disposizione, segnala come essa contenga, ai fini della copertura finanziaria, un erroneo rinvio al comma 14, non presente nel testo dell'articolo, laddove invece la copertura finanziaria degli oneri determinati dalla misura agevolativa recata dall'articolo è indicata dal comma 1 a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
  Il comma 9 affida la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia delle entrate, che effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dalle norme attuative.
  Ai sensi del comma 10 i controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale (di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010). Tale certificazione va allegata al bilancio. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è fatto obbligo di avvalersi comunque della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nell'apposito registro (di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010).
  Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza e di obiettività elaborati ai sensi dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 39: si tratta, segnatamente, dei principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la CONSOB. In attesa della loro emanazione, la norma fa riferimento al codice etico dell'IFAC (Federazione internazionale dei revisori).
  Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro.
  La disposizione specifica, al comma 11, che, nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile: il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica inoltre la sospensione dall'esercizio della professione (ai sensi dell'articolo 35 del codice penale). In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
  Il comma 12 affida a successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del Pag. 16programma operativo nazionale di riferimento, l'adozione delle disposizioni applicative necessarie, ivi comprese:
   le modalità di iscrizione delle spese in bilancio;
   le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con i requisiti sopra descritti;
   le cause di decadenza e revoca del beneficio;
   le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni.

  Per quanto concerne la procedura telematica per usufruire del credito d'imposta, sono previste una verifica ex ante sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono e una ex post sull'effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.
  Il comma 13 reca le modalità di assegnazione delle risorse, disponendo che queste ultime, nei predetti limiti di 200 milioni di euro per ciascun anno dal 2014 al 2016, reperite nell'ambito del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico per il periodo di programmazione 2014-2020, approvato dalla Commissione europea, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'apposito Fondo di rotazione (di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987), gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
  Nell'ambito dell'articolo 4 segnala, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, il quale prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), contestualmente riscritto dal comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge. Al riguardo evidenzia come la nuova formulazione del citato articolo 252-bis preveda che i predetti accordi di programma possono essere stipulati con uno o più proprietari di aree contaminate o con altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, nonché di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426 del 1998.
  In particolare, il credito d'imposta previsto dal comma 2 è concesso a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.
  Lo stesso comma 2 vincola l'attribuzione del credito d'imposta al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) le imprese siano di nuova costituzione, cioè costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;
   b) le imprese abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;
   c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;
   d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in SIN localizzati nelle aree svantaggiate, o nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese, in quanto non tutti i SIN insistono in tali aree, ma anche per i SIN esterni alle aree comprese nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale sono comunque applicabili Pag. 17le discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e per la tutela dell'ambiente.
  Per quanto riguarda le modalità di attribuzione del credito di imposta, ai sensi del comma 3, il credito è riconosciuto nella misura massima consentita dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di aiuti «de minimis».
  In merito alla formulazione della norma segnala come essa rinvii al Regolamento CE n. 1998/2006 – cosiddetta disciplina de minimis – che aveva effetti fino al 31 dicembre 2013 e che è stato sostituito dal nuovo Regolamento n. 1407/2013.
  Ai sensi del comma 4, vengono considerati agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, la realizzazione di:
   a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale, nell'ambito di strutture produttive;
   b) macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive;
   c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

  In base al comma 5 il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
  Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
  Anche in questo caso, come già il credito d'imposta di cui all'articolo 3, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
  Il comma 7 demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione di modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti Pag. 18beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
  Ai sensi del comma 8, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza.
  Il comma 9 reca alcune esclusioni dall'agevolazione, mentre il comma 10 subordina l'efficacia delle agevolazioni al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.
  Il comma 14 disciplina la copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti di imposta di cui ai commi da 2 a 10, quantificati complessivamente in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni per il 2015.
  Nell'ambito dell'articolo 5 richiama, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, il quale integrando il dettato dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito. A tale tal fine è previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli siano individuati gli uffici doganali in cui l'operatività è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.
  Sempre relativamente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 4, nel prevedere che le Camere di commercio rilascino, su richiesta, i certificati camerali anche in lingua inglese, esclude dal pagamento dell'imposta di bollo tali certificati camerali rilasciati in lingua inglese, qualora utilizzati all'estero.
  Nel quadro dell'articolo 6 segnala, con riferimento ai profili di interesse della VI Commissione, i commi da 10 a 13, i quali introducono un credito d'imposta relativo a interventi su rete fissa e mobile che consentano l'attività di servizi di connettività digitale.
  In particolare il comma 10 prevede che il credito d'imposta sia pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese documentate e sostenute, entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2014-2016 da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relativi a interventi di rete fissa e mobile volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo (Mbps).
  Il comma 11 rimette a un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto al Ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le modalità di fruizione del decreto in modo che siano rispettati i limiti per l'erogazione di aiuti configurabili come legittimi ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis (regolamento n. 1998/2006). Il decreto dovrà anche prevedere le modalità di certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate, ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, nonché il regime dei controlli delle spese.
  Il comma 12 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la coesione sociale, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dello sviluppo economico, la definizione dello stanziamento complessivo per finanziare la detrazione, nella misura massima di 50 milioni di euro. Tali risorse sono recuperate dalle risorse complessive della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste dalla medesima. Esse saranno inoltre fruibili solo a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma operativo nazionale (PON) relativo alla competitività di competenza del Ministero dello sviluppo economico.Pag. 19
  Il comma 13 stabilisce la non cumulabilità della detrazione con il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 6, i quali prevedono l'erogazione alle PMI di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
  L'articolo 7 amplia l'accesso al cosiddetto ruling di standard internazionale, consentendo al contribuente di attivare la procedura di ruling anche con riferimento alla richiesta di accertamento, in via preventiva, circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dal TUIR e dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di ruling internazionale, vale a dire una procedura attraverso la quale possono essere determinati preventivamente, tramite accordo con l'amministrazione finanziaria, alcuni elementi rilevanti per la determinazione delle imposte, in particolare con riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
  La procedura di ruling si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra l'Amministrazione finanziaria e l'impresa con attività internazionale, che vincola entrambe le parti sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi.
  Sono ammesse al ruling le imprese con attività internazionale, qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:
   si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'articolo 110 del TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), ovvero in rapporto di controllo diretto o indiretto;
   il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
   abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties.

  Sono altresì ammesse al ruling le imprese non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
  La lettera a) dell'articolo 7, che sostituisce il comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 269, estende la procedura di ruling – oltre alle ipotesi già previste dalla disposizioni vigenti – anche alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 TUIR e dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.
  In estrema sintesi, rammenta che l'articolo 162 del TUIR reca i principi e i criteri per l'individuazione di una «stabile organizzazione» di impresa, concetto con cui si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
  La lettera b) estende da tre a cinque periodi d'imposta (compreso quello in cui lo stesso viene stipulato), la validità giuridica dell'accordo di ruling.
  La lettera c) sopprime il riferimento agli uffici di Milano o di Roma per la Pag. 20competenza all'inoltro delle richieste di ruling, in conseguenza della modifica organizzativa interna all'Agenzia delle entrate, con cui sono stati riorganizzati in un unico Ufficio competente alla trattazione delle richieste di ruling, l'Ufficio Ruling Internazionale, articolato nelle due sedi di Roma e Milano, i due precedenti uffici, l'Ufficio Ruling Internazionale Centro-sud e l'Ufficio Ruling Internazionale Nord.
  L'articolo 8 reca una serie di norme volte a contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005).
  In particolare, il comma 1 provvede a modificare il Codice delle assicurazioni private, incidendo sugli articoli 128 (relativo al risarcimento del danno), 132 (in materia di obbligo a contrarre), 135 (relativo banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati), nonché introducendo nel Codice un nuovo articolo 147-bis, in materia di risarcimento in forma specifica.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 1 introduce una nuova lettera c) nel comma 1 dell'articolo 128 del Codice, al fine di elevare i massimali, per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli) e di ampliare le coperture a garanzia dei danneggiati: in particolare, la norma stabilisce che i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
  La lettera b) del comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 132 del Codice della assicurazioni e inserendo in tale ambito i nuovi commi 1-bis e 1-ter, innova la disciplina relativa all'ispezione del veicolo e, soprattutto, della scatola nera introdotta dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012.
  La disposizione chiarisce, in primo luogo, che le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.
  Le imprese di assicurazione, prima della stipula del contratto di RC auto, devono inoltre richiedere l'ispezione volontaria del veicolo, che non costituisce più, come nella previgente formulazione della norma, una facoltà per le imprese stesse. Come precedentemente stabilito, nel caso in cui l'assicurato accetti l'ispezione, le imprese praticano una riduzione delle tariffe non prestabilita dalla norma.
  La norma definisce poi la percentuale di riduzione del premio connessa all'istallazione della scatola nera, ovvero del meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo, oppure degli ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5 (laddove la precedente formulazione si limitava a prescrivere una «riduzione significativa»). In particolare, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, in sede di prima applicazione, la riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RC auto incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione.
  Viene altresì confermata la previsione secondo cui i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità della scatola nera sono a carico dell'impresa assicurativa.
  In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, in sede di prima applicazione, non può comunque essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 132 del Codice Pag. 21delle assicurazioni, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
  La norma specifica, al comma 4 del predetto articolo 132, che il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 132 attribuisce efficacia di piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera (conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali previste dalla norma e dal citato articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012), salvo che la parte contro la quale tali risultanze sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo.
  Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 132 prevede che l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo sia garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale previsto dall'articolo 73 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992).
  A decorrere dal 1o ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono quindi trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro e successivamente trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni. I dati sono trattati dalle compagnie nel rispetto del Codice della privacy (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), vietando all'assicurato – nel contempo – di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante (ad esempio, attraverso l'interruzione temporanea del trattamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni ad opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni in commento, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti delle predette informazioni.
  La lettera c) del comma 1, integrando il dettato dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni, mira ad evitare la prassi volta a far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente.
  In particolare il nuovo comma 3-bis dell'articolo 135 del Codice prescrive che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inefficacia della prova testimoniale addotta.
  Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 135 prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dalla legge, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione.
  Il nuovo comma 3-quater dell'articolo 135 prevede, inoltre, che nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi Pag. 22in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese dagli ufficiali e dagli agenti delle autorità di polizia.
  La lettera d) del comma 1 inserisce un nuovo articolo 147-bis nel Codice delle assicurazioni, in tema di risarcimento in forma specifica, con il quale si attribuisce all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
  Nei contratti in cui è prevista tale facoltà deve essere prevista una riduzione del premio di almeno il cinque per cento rispetto alla media dei premi incassati su base regionale.
  Al fine di controllare che la riduzione dei costi di gestione dei risarcimenti da parte delle imprese si traduca in una contestuale riduzione dei premi di polizza offerti agli assicurati, le compagnie che intendano avvalersi di detta facoltà devono comunicare all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno (in sede di prima applicazione, entro il 30 gennaio 2014) l'entità delle riduzioni previste. Il nuovo comma 2 dell'articolo 147-bis prevede che, in assenza della citata comunicazione entro i predetti termini, l'impresa di assicurazione non può esercitare la facoltà di risarcire in forma specifica nell'anno successivo.
  Al fine di garantire una maggior tutela in alcune aree del Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate, sulla base di specifici criteri e di determinate variabili temporali (numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria), le zone territoriali in cui detta riduzione non potrà essere inferiore al dieci per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico gestito dall'IVASS.
  In merito, osserva come la norma non chiarisca se la riduzione del dieci per cento si applichi alle zone in cui gli elementi individuati con i suddetti criteri ricorrano con maggiore o minore frequenza.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha assegnato all'IVASS il compito di curare la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore RC auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. A tal fine l'IVASS mette in correlazione le banche dati gestite da enti diversi e si avvale di un archivio informatico integrato: i risultati delle analisi svolte sono segnalati alle imprese assicurative e all'autorità giudiziaria.
  Il nuovo articolo 147-bis precisa che il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica, per rivolgersi ad una carrozzeria di propria fiducia. In tal caso il risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante impresa convenzionata. La somma è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura.
  Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
  La lettera f) del comma 1 inserisce nel Codice delle assicurazioni un nuovo articolo 150-ter, il quale stabilisce che l'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in via contrattuale ed in deroga agli articoli dal 1260 al 1271 del codice civile, il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e Pag. 23dei natanti, senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Al fine di corrispondere con un immediato vantaggio economico a coloro i quali accettano la limitazione delle proprie facoltà contrattuali, è previsto che l'impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura non inferiore al quattro per cento del premio base applicato su base regionale nell'anno precedente.
  Il comma 2 dell'articolo 8 prevede l'obbligo, per le imprese assicurative, di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le medesime imprese. I nominativi dei professionisti devono essere pubblicati sul sito internet della compagnia. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento della media dei premi applicati su base regionale nell'anno precedente.
  Il comma 3 modifica la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32, comma 3-quater del decreto-legge n. 1 del 2012, prevedendo che tale tipo di danno è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l'esistenza della lesione e eliminando il riferimento alla diagnosi di tipo visivo.
  Ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio prevista dalle lettere b) (in materia di installazione della scatola nera), d) (in materia di risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate) e f) (in materia di divieto di cessione del diritto al risarcimento) del comma 1, nonché di cui al comma 2 (in materia di prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative), comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  Il comma 5 prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione che non propongono le clausole in tema di scatola nera, risarcimento in forma specifica e divieto di cessione del credito (comma 1, lettere b), d) ed f)) di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inosservanza del predetto obbligo, l'IVASS commina una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  Il comma 6 modifica il comma 2 dall'articolo 2947 del Codice civile, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, confermando il termine di prescrizione breve in due anni, ma aggiungendo un termine di decadenza di novanta giorni dal fatto dannoso per la presentazione della richiesta di risarcimento, fatti salvi i casi di forza maggiore, al fine di contrastare il fenomeno delle frodi in assicurazione in fase di accertamento e liquidazione del sinistro.
  Il comma 7 attribuisce all'IVASS poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8, vincolando altresì l’’IVASS a dare specifico conto dell'esito dell'attività svolta nella relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012.
  Il comma 8 dispone che, al fine di conseguire la massima trasparenza, le imprese di assicurazione devono pubblicare sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi che deriva dall'utilizzo delle clausole relative a scatola nera, risarcimento in forma specifica, divieto di cessione del credito e prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati. L'impresa deve altresì comunicare gli stessi dati al Ministero dello Pag. 24sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
  Il comma 9 prevede che l'inosservanza dei suddetti obblighi di informazione e di comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.
  Il comma 10 stabilisce che gli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
  Il comma 11, in correlazione con l'inserimento nel Codice delle assicurazioni del nuovo articolo 147-bis, abroga l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006 (in tema di risarcimento diretto), il quale subordinava la facoltà per la compagnia di offrire il risarcimento in forma specifica alla sottoscrizione da parte dell'assicurato di clausole che prevedessero espressamente tale possibilità, in cambio dell'applicazione di uno sconto sul premio.
  Il comma 12 stabilisce al 1o gennaio 2014 la decorrenza della disposizione (di cui all'articolo 128 del Codice delle assicurazioni, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 8) che prevede l'elevazione dei massimali per i veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere.
  Il comma 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione dell'articolo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
  In merito alle previsioni dell'articolo 8 segnala, in linea generale, come la Commissione Finanze abbia avviato, il 12 settembre 2013, la discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld e altri, relativa al meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché alle misure in materia di prezzi delle polizze. In particolare la risoluzione intende coniugare l'obiettivo di ridurre complessivamente i costi gravanti sul sistema assicurativo e sulla collettività con l'esigenza imprescindibile di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a vedersi pienamente riconosciuto un esaustivo risarcimento per il danno biologico subito. Un altro obiettivo dell'atto di indirizzo è orientare il Governo in ordine all'iter di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle per il risarcimento del danno biologico (ai sensi degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni); richiede, in particolare, di prevedere che le nuove tabelle siano omogenee rispetto agli orientamenti in materia adottati negli altri Paesi europei più avanzati, anche al fine di ridurre l'anomala sproporzione tra l'ammontare dei costi sopportati in Italia per le lesioni da incidentalità e quelli che si registrano nel resto dell'Europa.
  Nell'ambito dell'esame della risoluzione la Commissione ha svolto le audizioni informali dei rappresentanti dell'ANIA, dell'IVASS, dell'Autorità garante della Concorrenza del mercato, della Commissione per la responsabilità civile dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA), di Federcarrozzieri delle Associazioni vittime della strada (Sarà svolta il 14/11/2013, di CNA-Unione servizi alla comunità, Confartigianato-Autoriparazione e Casartigiani-Autoriparazione.
  L'articolo 9 introduce la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per le famiglie e le persone giuridiche che non usufruiscono già della detrazione IVA. Il finanziamento dell'agevolazione, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell'ambito di un apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
  In particolare, il comma 1 stabilisce che l'attivazione dell'agevolazione, la cui durata è prevista fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, avverrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari e previa individuazione di tale misura all'interno del pertinente programma operativo nazionale, a seguito Pag. 25della verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste e dell'approvazione della Commissione europea.
  Ai sensi del comma 2, il credito di imposta è stabilito in misura pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno per un importo massimo, per ciascun soggetto, di 2.000 euro, così ripartiti:
   1.000 euro per i libri di testo scolastici ed universitari;
   1.000 euro per tutte le altre pubblicazioni.

  Il comma 3 prevede che l'acquisto sia documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale nonché quelli già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
  In base al comma 4 le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, nonché il regime dei controlli sulle spese e la decorrenza dell'agevolazione sono definite sulla base delle risorse effettivamente assegnate dal Programma operativo nazionale di riferimento (PON), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del PON.
  In merito alla formulazione della disposizione, rileva anche in questo caso come essa faccia rinvio al Regolamento CE n. 1998/2006 – cosiddetta disciplina de minimis – che aveva effetti fino al 31 dicembre 2013 e che è stato sostituito dal nuovo Regolamento n. 1407/2013.
  Pertanto, la norma ha prevalentemente carattere programmatico, in quanto subordinata all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura agevolativa nell'ambito del pertinente programma operativo nazionale 2014-2020.
  Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
  Il comma 6 definisce la procedura per usufruire dell'agevolazione, prevedendo che:
   il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato;
   esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
   non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;
   è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

  Il comma 7 prevede che le risorse individuate per il credito d'imposta siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad un apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione (di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987) gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una Pag. 26società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia.
  In particolare il comma 1, modificando il dettato dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003, che ha istituito sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, concentra in modo inderogabile le controversie rientranti nella competenza funzionale delle suddette sezioni, in cui le imprese straniere siano parti presso le sezioni specializzate di nove Tribunali per le imprese, al fine di rendere più agevolmente raggiungibili per le predette imprese estere l'accesso agli organi giurisdizionali nazionali.
  In dettaglio rileva come si tratti delle sezioni specializzate di: Bari (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto e Potenza); Cagliari (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari); Catania (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria); Genova (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova); Milano (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano); Napoli (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno); Roma (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma); Torino (per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino); Venezia (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano, Trieste, Venezia).
  Ai sensi del comma 2 la nuova ripartizione competenza si radicherà sui giudizi instaurati a partire dal 22 febbraio 2014.
  Nell'ambito dell'articolo 11, il quale introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) che disciplina un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative, richiama, con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1.
  Più in dettaglio, al fine di favorire – in particolare per le piccole cooperative – l'accesso ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie disciplinate dalla citata legge n. 49 del 1985, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 9 della stessa legge n. 49, estendendo l'esclusione dall'imposta sostituiva sui finanziamenti prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 in favore di talune tipologie di finanziamenti pubblici, anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie a partecipazione pubblica costituite per il sostegno alla cooperazione, oltre a quelli erogati dal Foncooper (quest'ultimo è un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, che concede finanziamenti finalizzati all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione nonché alla ristrutturazione e riconversione degli impianti).
  La modifica ha lo scopo di equiparare il trattamento tributario dei finanziamenti erogati dalle predette società finanziarie a quelli erogati dal Foncooper.
  La lettera b) del medesimo comma 1 chiarisce che le società finanziarie possono sostenere, attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale, anche quelle che, ante riforma del 2003, erano denominate piccole cooperative e che, nella formulazione dell'articolo 2522, comma 2, del codice civile successivo alla riforma del medesimo codice, sono rappresentate dalle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci.
  Ricorda che la nuova formulazione dell'articolo 2522 del codice civile, dopo aver disposto, in linea generale, che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove, al comma 2 ammette la possibilità di costituire una società cooperativa composta da almeno tre soci, quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
  In tale contesto la lettera b) inserisce un nuovo periodo nell'articolo 17, comma 5, della legge n. 49 del 1985, al fine di precisare che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società Pag. 27finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.
  L'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, soprattutto, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese.
  In particolare, il comma 1 apporta significative modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni recata dalla legge n. 130 del 1999.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 1, introducendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 1 della legge n. 130 del 1999 (recante la disciplina delle cartolarizzazioni), estende l'ambito operativo di tale disciplina anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalle cosiddette «società veicolo» operanti ai sensi della medesima legge, con l'eccezione dei titoli partecipativi, ibridi e convertibili. Scopo della disposizione è quello di far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari.
  La lettera b), introducendo un nuovo comma 4-bis nell'articolo 2 della legge n. 130, specifica che, nel caso di collocamento di titoli «cartolarizzati» presso investitori qualificati (come definiti dalla CONSOB con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie), essi possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.
  Le modifiche di cui alla lettera c), aggiungendo i nuovi commi 2-bis e 2-ter nell'articolo 3 della legge n. 130, intendono integrare la disciplina sulla cartolarizzazione affinché, accanto al requisito della «segregazione» degli attivi cartolarizzati rispetto al fallimento della società di cartolarizzazione, detta segregazione patrimoniale sia estesa anche all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cosiddetto servicer e subservicer) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi.
  Segnatamente, ai sensi del nuovo comma 2-bis, le società veicolo possono aprire conti correnti segregati presso i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, nonché dei servizi di cassa e di pagamento (ad esempio istituti di credito), dove sono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti, nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione.
  Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi; tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai portatori dei titoli e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di crisi bancaria (di cui al titolo IV del testo unico bancario – TUB – di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993) nonché di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti.
  Ai sensi del nuovo comma 2-ter, i soggetti che svolgono, anche su delega delle banche o degli intermediari finanziari, i servizi di riscossione dei crediti ceduti e di cassa e di pagamento, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati, dove vengano accreditate le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti incaricati dei servizi di riscossione Pag. 28e di cassa/pagamento, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente.
  Inoltre, in caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi di riscossione dei crediti ceduti e di cassa e di pagamento.
  La lettera d) apporta numerose modifiche all'articolo 4 della legge n. 130 del 1999.
  Il numero 1 della lettera d) sostituisce i commi 1 e 2 del citato articolo 4: in particolare, ferma restando l'applicazione di alcune disposizioni del TUB in materia di cessione dei crediti (tra cui l'obbligo di dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; il mantenimento a favore del cessionario della validità e del grado di privilegi e garanzie esistenti a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione), per effetto di tali novelle alle cessioni aventi ad oggetto crediti di impresa effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, è possibile applicare le formalità per rendere opponibile la cessione dei crediti ai terzi previste dalla legge sul factoring (disciplinate dall'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge n. 52 del 1991) anche se la cessione non avviene in blocco, su espressa volontà delle parti. La modifica intende semplificare le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l'una dall'altra; in precedenza era richiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascuna cessione, incrementando quindi i costi e diminuendo l'efficienza dell'operazione. Le semplificazioni previste renderebbero, altresì, economicamente sostenibili cessioni di portafogli di dimensioni ridotte, aumentando notevolmente l'appetibilità delle operazioni di cartolarizzazione per le piccole e medie imprese (PMI) e quindi le possibilità per queste ultime di ottenere liquidità.
  Ai sensi del novellato comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 130, la predetta opponibilità decorre – come previsto già dalle norme previgenti – dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale oppure, per effetto delle modifiche apportate con le norme in esame, dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione.
  La norma precisa inoltre che, in deroga ad ogni altra disposizione, i debitori ceduti non possono esercitare il diritto a compensare i crediti acquistati coi crediti sorti posteriormente a tale data.
  Resta comunque fermo l'ambito soggettivo di opponibilità della cessione (dalle predette date essa è opponibile agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione).
  Il numero 2) della lettera d) modifica il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 130, al fine di disapplicare alcune disposizioni della legge fallimentare (in particolare l'articolo 65) con riferimento ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria. In particolare, attraverso tale modifica sono resi efficaci i pagamenti anticipati a estinzione dei crediti cartolarizzati, anche se effettuati da un soggetto fallito entro i due anni precedenti la dichiarazione di fallimento.
  Il numero 3) della lettera d) introduce un nuovo comma 4-bis nel predetto articolo 4, con lo scopo di semplificare le modalità di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, equiparando le stesse alle cessioni di crediti nei confronti di soggetti privati: ciò avviene anzitutto mediante la disapplicazione a tali operazioni delle formalità richieste (ai sensi degli articolo 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923) per la cessione di crediti verso la PA.Pag. 29
  Inoltre, alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla stessa legge n. 130.
  La disposizione specifica che l'affidamento o il trasferimento delle funzioni della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento a soggetti diversi dalla banca cedente devono essere resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale e mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.
  La lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 5 della legge n. 130, introducendovi un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari (esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili) anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private).
  La disposizione demanda a un regolamento dell'IVASS, da emanarsi entro il 23 gennaio 2014 (30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione) l'emanazione delle misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. La norma specifica inoltre che l'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.
  La previsione è volta a favorire l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante, da parte delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.
  La lettera f) del comma 1 apporta due modifiche all'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, in particolare introducendovi i commi 2-bis e 2-ter.
  Il nuovo comma 2-bis specifica che, per il caso di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, il soggetto incaricato del cosiddetto servicing (vale a dire il responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) può essere anche la società di gestione del risparmio che gestisce il fondo.
  Tale disposizione intende assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia senza incrementare i costi dell'operazione con il coinvolgimento di un servicer terzo.
  Viene precisato inoltre che trovano applicazione alcune agevolazioni fiscali previste nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie (come nel caso di cessione dei crediti a una società di cartolarizzazione), ovvero l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
  Ai sensi del nuovo comma 2-ter, sono computati negli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari (anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di rating), anche ai fini dell'investimento in quote di fondi comuni.
  Tale modifica mira a favorire l'investimento da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi nelle quote dei fondi comuni di investimento che investono prevalentemente in crediti cartolarizzati.Pag. 30
  Le disposizioni della lettera g) recano un coordinamento formale con le disposizioni introdotte, con lo scopo di estendere le modifiche apportate all'articolo 3 della legge sulla cartolarizzazione anche alle operazioni di emissione delle obbligazioni bancarie garantite.
  La lettera h) include le obbligazioni e i titoli similari e altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) tra quelli idonei a essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate: a tal fine viene inserito nella legge n. 130 un nuovo articolo 7-quater, che estende l'applicazione di alcune norme in materia di obbligazioni bancarie garantite (di cui agli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, della citata legge n. 130, nonché le disposizioni ivi richiamate) anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. La norma demanda alla fonte regolamentare l'attuazione della norma primaria, nonché l'individuazione delle categorie di crediti o titoli cui si applica tale disciplina.
  Il comma 2 incide sulla disciplina degli strumenti finanziari (cosiddetti mini-bond e obbligazioni) contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012. Viene in particolare introdotto in tale ambito un nuovo comma 26-bis, le cui disposizioni intendono incentivare l'investimento nei predetti strumenti finanziari da parte delle imprese assicurative e dei fondi pensione.
  Al riguardo, rammenta che il legislatore ha introdotto negli ultimi anni diversi strumenti volti a ridurre i vincoli normativi, civilistici e fiscali che hanno sinora limitato il ricorso al mercato dei capitali mediante l'emissione di tali strumenti, con l'intento di facilitare l'accesso alla raccolta del capitale di debito per le società non quotate, quale alternativa al canale di finanziamento bancario.
  In dettaglio, l'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012 (successivamente integrato e modificato dal decreto-legge n. 179 del 2012) ha in primo luogo semplificato e aggiornato la disciplina delle cosiddette cambiali finanziarie contenuta nella legge n. 43 del 1994. In particolare, la scadenza dei titoli non può essere inferiore ad un mese e superiore a trentasei mesi dalla data di emissione; le cambiali possono essere emesse da tutte le società di capitali, da società cooperative e mutue assicuratrici (diverse dalle banche e dalle micro-imprese). Tuttavia, le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati (regolamentati o non regolamentati) possono emettere i mini-bond subordinatamente alla presenza di determinati requisiti, tra cui l'assistenza di uno sponsor (una banca, un'impresa di investimento, una società di gestione del risparmio, una società di gestione armonizzata, una società di investimento a capitale variabile, purché con succursale costituita nel territorio dello Stato), che assista e supporti la società nella procedura di emissione e nella fase di collocamento dei titoli e mantenga nel proprio portafoglio, sino alla naturale scadenza, una quota dei titoli variabile in funzione dell'ammontare complessivo dell'emissione. È altresì previsto che i mini-bond emessi da società non quotate debbano essere emessi e girati esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. I mini-bond possono essere altresì emessi in forma dematerializzata. Per le emissioni dei mini-bond è stato creato l'apposito mercato ExtraMOT PRO, gestito dalla Borsa italiana; ad oggi sono classificati come mini-bond e, quindi, quotati all'ExtraMOT PRO, circa 1,5 miliardi di emissioni, concentrati soprattutto in due o tre emissioni.
  Il richiamato articolo 32 ha inoltre modificato la disciplina dell'emissione, da parte di società non quotate diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di obbligazioni e titoli similari che prevedono clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione. In particolare, i Pag. 31commi da 19 a 26 dell'articolo 32 hanno introdotto alcune disposizioni specificamente riferite alle emissioni di obbligazioni partecipative e subordinate da parte di società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (diverse dalle banche e dalle micro-imprese).
  Sono anzitutto disciplinate le caratteristiche civilistiche che i suddetti titoli devono possedere ai fini della loro qualificazione come vere e proprie obbligazioni (rientranti, quindi, nell'ambito dell'articolo 2411, primo e secondo comma, del codice civile). È prevista la possibilità per le società non quotate di emettere titoli obbligazionari che prevedano clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione, purché presentino alcune caratteristiche relative alla durata (non inferiore a trentasei mesi), alla clausola di postergazione (si deve prevedere il diritto al rimborso subordinatamente agli altri creditori della società, mantenendo la prelazione al rimborso soltanto rispetto agli azionisti) e alla remunerazione (la remunerazione deve essere necessariamente composta da una parte fissa e da una parte variabile, il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente, mentre la parte variabile del corrispettivo deve essere commisurata al risultato economico dell'impresa emittente).
  L'articolo 32 ha poi operato una revisione delle agevolazioni fiscali, in particolare allentando i vincoli normativi in tema di deducibilità degli interessi passivi corrisposti da parte dei soggetti emittenti cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari. Per quanto concerne il trattamento fiscale degli interessi percepiti dagli investitori, si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento a:
   cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche, società per azioni quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione comunitari, o di Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list;
   obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici trasformati in S.p.a. per effetto di disposizioni di legge;
   cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emesse da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, non quotate o non ex enti pubblici.

  In tale contesto il comma 2 dell'articolo 12, al fine di favorire l'investimento in obbligazioni e titoli similari da parte delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, precisa che l'investimento in obbligazioni e titoli similari, titoli finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i predetti strumenti finanziari e quote di fondi che investono prevalentemente nei predetti strumenti finanziari, è compatibile, anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating, con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione.
  La disposizione demanda alla normativa secondaria (un regolamento dell'IVASS da emanarsi entro il 23 gennaio 2014) il compito di delineare la disciplina di dettaglio.
  Viene precisato altresì che i suddetti investimenti sono altresì compatibili anche con le disposizioni in materia di limiti di investimento dei fondi pensione.
  In merito alla disposizione del comma 2, rileva come essa non faccia esplicito riferimento alla necessaria compatibilità della medesima rispetto alla disciplina europea in materia di attivi delle imprese assicuratrici (cosiddetto Pacchetto «Solvency»): potrebbe pertanto essere opportuno valutare l'opportunità di richiamare esplicitamente la necessità di tenere fermi i vincoli UE in materia di patrimonializzazione delle imprese assicurative.Pag. 32
  Il comma 3 semplifica, nel caso di cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul factoring, le formalità per l'ottenimento della data certa del pagamento e quindi per l'opponibilità della cessione ai soggetti terzi, rendendo meno onerosi gli adempimenti burocratici per le imprese cedenti.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 5 della n. 52 del 1991 reca la disciplina dell'opponibilità ai terzi della cessione, che si verifica qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa.
  In tale contesto la disposizione del comma 3 inserisce nel predetto articolo 5 un comma 1-bis, il quale consente di ottenere la data certa del pagamento del corrispettivo mediante annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente.
  I commi 4 e 5 apportano alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, in particolare volte a riformare il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine, attualmente sottoposti a imposta sostitutiva delle imposte indirette.
  Ricorda che, per effetto del combinato disposto degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, le operazioni relative ai finanziamenti e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, nonché alle relative garanzie (ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti) purché effettuati da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003) per finanziare opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. Tuttavia gli enti che effettuano le predette operazioni sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
  Tale imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati erogati in ciascun esercizio. Ove il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati erogati in ciascun esercizio.
  In questo contesto la lettera a) del comma 4 integra l'articolo 15, primo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, mentre la lettera b) del comma 4 integra il primo comma dell'articolo 17.
  Per effetto di tali modifiche, il versamento della citata imposta sostitutiva è reso opzionale, anziché obbligatorio: viene infatti reso possibile optare per iscritto, nell'atto di finanziamento, per il pagamento della predetta imposta sostitutiva; in mancanza di indicazioni nell'atto, verranno invece versate le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative in relazione alle operazioni di finanziamento.
  La lettera c) del medesimo comma 4 inserisce un nuovo articolo 20-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, mediante il quale la predetta imposta sostitutiva è estesa altresì alle operazioni di finanziamento strutturate.
  Più in dettaglio, le disposizioni in materia di imposta sostitutiva si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate, quali emissioni di obbligazioni Pag. 33o titoli similari alle obbligazioni, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.
  Per le operazioni di finanziamento strutturate, l'opzione per il pagamento di imposta sostitutiva è esercitata nella deliberazione di emissione. Essa è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento delle operazioni strutturate ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.
  La nuova disposizione specifica inoltre che gli obblighi dichiarativi degli intermediari finanziari e delle società emittenti tenute al pagamento dell'imposta in relazione all'ammontare delle obbligazioni collocate; viene esclusa l'applicazione, alle operazioni sottoposte a imposta sostitutiva, dell'obbligo di versare l'acconto per il semestre successivo (si tratta dell'obbligo, per gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento sottoposte ad imposta sostitutiva, di versare, contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90 per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio).
  Il comma 5 modifica il regime fiscale delle obbligazioni, dei titoli similari e delle cambiali finanziarie, di cui al richiamato articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, volta ad agevolare l'investimento dei soggetti qualificati nei predetti strumenti finanziari.
  In particolare la norma inserisce un nuovo comma 9-bis nel richiamato articolo 32, che esclude l'applicazione della ritenuta del 20 per cento agli interessi e ai proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.
  Il comma 6, alla lettera a), attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-bis nell'articolo 46 del TUB, intende agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte di società, favorendone l'accesso a forme di finanziamento alternative rispetto al canale bancario.
  In particolare la disposizione estende il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, previsto dal citato articolo 46 del TUB a garanzia dei finanziamenti a medio e lungo termine concessi dalle banche alle imprese, anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari emessi.
  La lettera b) del comma 6 modifica il comma 2 dell'articolo 46 del TUB, al fine di apportare gli opportuni adattamenti alla disciplina ivi prevista in caso di emissione di obbligazioni o titoli similari.
  In particolare la norma chiarisce che:
   tali strumenti possono essere sottoscritti da un unico soggetto;
   nell'atto con cui si costituisce il privilegio può essere indicato un rappresentante dei relativi titolari.

  In tal modo si intende favorire la circolazione di tali strumenti, consentendo la nomina di un security agent (figura nota alla prassi nelle emissioni di obbligazioni assistite da garanzie reali) per evitare di modificare le informazioni contenute nell'atto trascritto ai sensi dell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile a seguito della circolazione degli stessi.
  Il comma 7 reca la copertura finanziaria delle misure recate dall'articolo 12, il cui onere è quantificato in 4 milioni di Pag. 34euro a decorrere dall'esercizio 2014, prevedendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).
  Nell'ambito dell'articolo 13, segnala, in quanto attinenti ai profili di interesse della VI Commissione, i commi da 16 a 18, che intervengono in materia di addizionali comunali sui diritti aeroportuali dovuti dai passeggeri.
  In particolare, il comma 16 esenta dall'addizionale comunale i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.
  Al riguardo, rammenta che l'addizionale è stata istituita dalla legge finanziaria del 2004 (legge n. 350 del 2003) ed è dovuta dai passeggeri in transito in uno scalo nazionale, i quali sono altresì soggetti al pagamento del diritto di imbarco e relative addizionali anche nello scalo di origine nazionale, realizzando così una duplice tassazione a carico dei passeggeri che non siano in transito cosiddetto diretto (cioè con seconda tratta del volo in coincidenza con la prima e che erano espressamente esentati in base ad un provvedimento amministrativo del 1991). La misura delle addizionali al diritto di imbarco è attualmente pari a 6,5 euro, mentre per i passeggeri in transito negli aeroporti di Roma Capitale è prevista una ulteriore addizionale di 1 euro.
  Il comma 17 dispone invece l'esenzione dall'addizionale commissariale per Roma Capitale (pari ad 1 euro) per i passeggeri in transito negli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino aventi origine e destinazione nazionale, disponendo altresì che l'addizionale continui invece ad applicarsi per tutti gli altri voli originati o in transito a Roma Fiumicino e Roma Ciampino.
  Il comma 18 reca la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 16 e 17, stimate in 9 milioni di euro annui, alle quali si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato all'ENAC.
  In questa sede illustra anche il contenuto dell'articolo 14, sebbene esso non attenga alle competenze della Commissione Finanze.
  Tale disposizione reca una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  In particolare, il comma 1, alle lettere a) e b) incrementa sensibilmente (rispettivamente aumentandole del 30 per cento e decuplicandole) le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro.
  La lettera c) del predetto comma 1 destina le risorse derivanti dall'incremento delle sanzioni operato dalle lettere a) e b) al rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva, mentre la lettera f) prevede che siano individuate misure di implementazione e incentivazione dell'utilizzo del mezzo di trasporto proprio da parte del personale ispettivo, in un'ottica di ottimizzazione complessiva delle risorse.
  La lettera d) stabilisce che la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro, con l'obiettivo di incrementarne l'efficacia ed evitare sovrapposizioni di interventi.
  La lettera e) del comma 1 autorizza l'assunzione di 250 ispettori da parte del Ministero del lavoro, da destinare alle regioni del centro-nord.
  Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del comma 1, lettera e), quantificati in 5 milioni nel 2014, 7 milioni nel 2015 e 10,2 milioni a decorrere dal 2016, cui si fa fronte mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
  Esprime quindi fin d'ora la disponibilità della maggioranza ad avviare un confronto Pag. 35proficuo con tutte le forze politiche, al fine di migliorare il testo del provvedimento, ad esempio per quanto riguarda le norme dell'articolo 8, formulando, in particolare a tale riguardo, l'auspicio che il dibattito sia caratterizzato da uno spirito costruttivo, tale da valorizzare il lavoro già svolto su questi temi dalla Commissione Finanze.

  Raffaello VIGNALI (NCD), relatore per la X Commissione, osserva preliminarmente come il decreto-legge rechi disposizioni di notevole importanza e da tempo attese da cittadini e imprese. Si riferisce, in particolare, alle misure volte alla riduzione delle bollette elettriche, alle disposizioni in materia di energia geotermica, alle agevolazioni per l'accesso al credito a favore delle imprese, misure tutte caratterizzate da una forte funzione anticiclica. Nel decreto sono presenti inoltre ulteriori misure di rilievo, quali le disposizioni di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile, l'estensione alle imprese agricole del contributo pubblico previsto per i consorzi per l'internazionalizzazione, la velocizzazione delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture per Expo 2015.
  Illustra quindi le disposizioni più direttamente riconducibili agli ambiti di interesse della Commissione Attività produttive.
  L'articolo 1 contiene disposizioni eterogenee riguardanti il settore energetico, finalizzate per lo più alla riduzione delle bollette elettriche. In particolare, il comma 1 interviene dapprima direttamente sui prezzi dell'energia elettrica, adeguando le tariffe per il regime di tutela in base ai cambiamenti sui prezzi orari avvenuti nel mercato all'ingrosso in seguito all'espansione della fonte solare fotovoltaica In particolare si prevede che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, siano aggiornati da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento dell'energia elettrica per i clienti in regime di maggior tutela, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
  Il comma 2 parifica, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il regime di ritiro dedicato (che in pratica è il ritiro a prezzo amministrato dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete concesso ad alcune tipologie di impianti) al prezzo zonale orario per gli impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, allo scopo di diminuire l'incidenza sulle bollette della componente A3, riguardante il costo dell'incentivazione per le fonti rinnovabili.
  I commi da 3 a 6 mirano a ridurre la componente A3 cercando di agire direttamente sull'incentivazione alle fonti rinnovabili, senza effetti retroattivi su contratti già stipulati. In particolare, il comma 3 propone un'alternativa ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio. Essi possono scegliere tra due opzioni: a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, consistente nella fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga di 7 anni del periodo di incentivazione.
  La percentuale di riduzione, specifica per ciascuna tipologia di impianto, sarà definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.Pag. 36
  La specifica percentuale di riduzione è applicata: al coefficiente moltiplicativo, per gli impianti a certificati verdi (Tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 – legge finanziaria per il 2008); per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di ritiro dedicato, registrato nell'anno precedente; per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.
  Ai sensi del comma 4, la riduzione dell'incentivo viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile, dell'istituto incentivante ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito.
  Il comma 5 prevede che l'opzione debba essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che definisce la percentuale di riduzione, mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (GSE), resa con modalità definite dallo stesso GSE entro 15 giorni dalla medesima data. A decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di scadenza del periodo in cui è possibile esercitare l'opzione, i produttori accedono all'incentivo rimodulato, come disposto dal comma 3.
  Il comma 6 esclude dall'applicazione delle norme precedenti: gli impianti incentivati CIP6; gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (incentivi a fonti rinnovabili non fotovoltaiche), fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.
  I commi 7 e 8 intervengono in materia di certificazione energetica degli edifici, modificando le nuove norme introdotte con il decreto-legge n. 63 del 2013 sulla necessità di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) agli atti di trasferimento di immobili.
  In particolare, il comma 7 sostituisce i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 con le finalità principali di: eliminare la necessità di valutare la prestazione energetica degli edifici per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito; togliere l'obbligo di allegare l'APE ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari; sostituire, quale penalità per non aver allegato l'APE all'atto, la nullità del contratto con una sanzione amministrativa pecuniaria. Alla sanzione amministrativa pecuniaria introdotta (da 3.000 a 18.000 euro), in caso di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette in solido e in eguale misura.
  Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari (soggetti, in seguito alla modifica normativa intervenuta con il presente decreto, al solo obbligo di dichiarazione), la sanzione è ridotta (da mille a 4 mila euro) e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla metà. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti, dall'Agenzia delle Entrate che, per l'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto (ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981).
  Il comma 8 prevede una norma di tutela per i contratti a cui sia stata applicata la normativa precedente, e dunque per i contratti di vendita, gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o i nuovi contratti di locazione a cui non era stato allegato l'APE e soggetti pertanto a nullità.
  Per tali contratti, in luogo della nullità anteriormente prevista, si applica la sanzione amministrativa, su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
  Il comma 9 interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012. In particolare, si tratta di limitati Pag. 37interventi relativi alla formazione degli amministratori di condominio, al fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria, alle sanzioni per le infrazioni del regolamento condominiale e alla maggioranza richiesta per le innovazioni.
  Il comma 10 riguarda le competenze statali sugli impianti per l'estrazione di energia geotermica. In particolare, la norma integra il decreto di riassetto della normativa sull'energia geotermica (decreto legislativo n. 22 del 2010) per specificare che nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica.
  I commi da 11 a 14 riformulano le norme relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (CCS), da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente. La Regione Sardegna, entro il 30 giugno 2016, potrà bandire una gara per realizzare tale centrale. Al vincitore sarà assicurato il prelievo dell'energia a prezzi incentivati, con copertura degli oneri mediante prelievo sulle tariffe elettriche. In particolare, il comma 11 abroga l'articolo 11, comma 14, del decreto-legge n. 35/2005, che prevedeva l'assegnazione tramite gara da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, assicurando al concessionario l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente) le cui norme cessano di efficacia relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.
  Il comma 12 attribuisce alla regione autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici Spa dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, fino al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo stoccaggio, rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno.
  Per assicurare la compatibilità comunitaria dell'intervento, si dispone che il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato; nessun incentivo può essere concesso prima dell'approvazione da parte della Commissione europea.
  Viene poi penalizzata l'eventuale situazione di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2 incrementando in tal caso le emissioni di gas serra attribuite all'impianto del 30 per cento.
  Il comma 13 pone a carico del sistema elettrico italiano gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, con corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche.
  Le modalità di esazione della relativa componente tariffaria saranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas Pag. 38entro novanta giorni e basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione.
  Il comma 14 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la determinazione degli elementi e dei criteri per la valutazione delle offerte della gara; le modalità dell’audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni rispetto ai costi effettivamente sostenuti.
  L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse prelevate dalle tariffe elettriche sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici Spa.
  Con il comma 15 si congela la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti al 4,5 per cento per il 2014 (evitando così l'aumento previsto di mezzo punto percentuale, con conseguente riverbero sui prezzi dei carburanti). Con modalità successive verranno stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020. A decorrere dall'anno 2014, poi, si potranno utilizzare più biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti.
  In particolare, la norma interviene sul decreto legislativo n. 28 del 2011 per ridurre al 4,5 per cento (rispetto al 5 per cento) la quota minima di carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014; prevedere che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siano stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020.
  Si dispone inoltre che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, la predetta quota minima sia determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, verranno aggiornate le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, numero 3), della legge n. 296 del 2006.
  Il richiamato articolo 1, comma 368, numero 3), della legge n. 296 del 2006 prevede che tali condizioni siano determinate secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati. Viene inoltre ampliata la gamma dei residui, qualificati come sottoprodotti, ai fini della possibilità di adempiere all'obbligo di immissione in consumo della predetta quota minima. Si interviene a tal fine sul comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28/2011, che elenca i residui che, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alla maggiorazione secondo la quale i biocarburanti prodotti a partire da essi contribuiscono, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, per una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti. Tale elenco viene modificato per eliminare alcune limitazioni sull'uso di materie prime da utilizzare nella produzione dei biocarburanti che attenevano soprattutto alla provenienza di alcune tipologie di residui dagli stabilimenti di produzione del biodisel, e per prevedere anche l'estensione dell'utilizzo dei grassi animali di categoria 2. Infine, viene elevata al 40 per cento, a decorrere dal 2014, la soglia massima di utilizzo di materia prima rifiuti e sottoprodotti. In questo Pag. 39modo si intende incentivare l'impiego di tale materia prima, che non è in concorrenza con le materie prime utilizzate per la produzione di prodotti alimentari per l'uomo e per gli animali.
  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, si provvede ad aggiornare il valore di tale soglia massima.
  Il comma 16 interviene sulle norme che regolano le gare di ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, e in particolare sul calcolo del valore di riscatto che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente. A tal fine viene modificato l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, che rinviava, per il calcolo del rimborso dovuto dal nuovo gestore ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere, al regio decreto n. 2578 del 1925.
  L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000) con misure volte prevalentemente a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne. Le disposizioni introdotte vanno a modificare significativamente la disciplina vigente. Gli incentivi sono applicabili in tutto il territorio nazionale, in quanto viene infatti soppressa la disposizione che ne limitava l'applicazione alle aree svantaggiate del Paese.
  Per quanto riguarda i benefici, essi consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, per una durata massima di otto anni e per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile ai sensi della normativa comunitaria. Rispetto alla disciplina previgente, la principale novità consiste nella soppressione dei contributi a fondo perduto. Scompare inoltre dalla tipologia di benefici concedibili il riferimento all'assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e all'attività di formazione funzionale alla realizzazione del progetto. È invece esplicitato nella disposizione introdotta dall'articolo in esame che l'ammissibilità degli incentivi deve essere valutata nei sensi e nei limiti del Regolamento CE 1998/2006, in materia di aiuti di Stato di importanza minore (cosiddetti de minimis) nonché di eventuali modifiche successive al regolamento stesso. Tali modifiche sono peraltro intervenute con l'approvazione del nuovo regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, con effetto dal 1o gennaio 2014.
  Per quanto riguarda le garanzie per i mutui agevolati, resta sostanzialmente inalterata la disciplina previgente (ex articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000) la quale fa riferimento a quelle previste dal codice civile e da privilegio speciale. I soggetti che possono accedere ai benefici (ai sensi del nuovo articolo 3 inserito nel decreto legislativo n. 185 del 2000) devono possedere una serie di requisiti. Il primo è quello della novità dell'impresa: deve trattarsi di imprese costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il secondo requisito attiene alla dimensione dell'impresa: deve trattarsi di imprese di micro e piccola dimensione secondo la classificazione comunitaria, ossia un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (piccola impresa) oppure un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimpresa). Restano fermi i requisiti della costituzione in forma societaria e quello per cui la compagine societaria sia costituita, per oltre la metà numerica di soci e quote, da soggetti in età compresa tra 18 e 35 anni. Tra gli elementi di novità rispetto alla disciplina previgente vi è l'estensione dei benefici all'imprenditoria femminile. Scompare inoltre il riferimento alle cooperative di produzione e lavoro.
  Tra i beneficiari delle agevolazioni non sono più comprese le cooperative sociali.
  Sono finanziabili (ai sensi del nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 185/2000) le iniziative che prevedono investimenti Pag. 40non superiori a 1.500.000 euro relativi alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché iniziative relative ad ulteriori settori individuati dal decreto di attuazione.
  Nel calcolo di tale massimale occorre però tenere presente i limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato cosiddetti «de minimis». Al riguardo occorre ricordare che dal 1o gennaio 2014 è in vigore la nuova disciplina comunitaria sugli aiuti di stato di importanza minore (il citato Reg.1407/2013/UE), in relazione alla quale va valutata l'ammissibilità degli incentivi.
  Le disposizioni attuative delle nuove norme sull'autoimprenditorialità sono rimesse ad uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, essa è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 che definiva i criteri e le modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia Spa degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego. Si tratta di un fondo rotativo depositato su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.
  Il comma 2 dell'articolo 2 introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa (di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012). Una prima modifica riguarda l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa. Ai fini del riconoscimento da parte del Ministro dello sviluppo economico di tali situazioni di crisi, l'istanza della regione interessata è possibile, ma non è più indispensabile. È inoltre soppressa la disposizione che escludeva dall'ambito di intervento della disciplina sulla riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. Pertanto, in conseguenza di tale modifica, anche in relazione a tali situazioni potrà intervenire il riconoscimento ministeriale. Un'ulteriore modifica estende il regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale (di cui agli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989), alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale, diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione. La concessione delle agevolazioni, pur restando destinata in via prioritaria ai progetti di riconversione e riqualificazione nei casi di situazioni di crisi industriali complesse, può dunque estendersi ad altre situazioni, la cui individuazione è rimessa ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentita la conferenza Stato-regioni. Il medesimo decreto dovrà stabilire altresì le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare.
  L'articolo 4 reca due gruppi di disposizioni concernenti la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e gli interventi nell'area di crisi industriale complessa di Trieste.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), al fine di consentire la stipula di accordi di programma per l'attuazione di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei siti di interesse nazionale (SIN).
  Il comma 2 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese sottoscrittrici Pag. 41degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, alle condizioni definite nella norma. I commi da 3 a 10 dell'articolo 4 disciplinano, nel dettaglio, le modalità di attribuzione del citato credito d'imposta.
  Ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di aiuti «de minimis».
  Ai sensi del comma 4, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria e, limitatamente alla prima categoria di beni, la realizzazione di fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale, nell'ambito di strutture produttive; macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive; programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Ai sensi del comma 5 per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
  Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
  Il comma 7 demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione di modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali. Pag. 42
  Ai sensi del comma 8, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza.
  Il comma 9 reca alcune esclusioni, mentre il comma 10 subordina l'efficacia delle agevolazioni al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.
  Il comma 14 prevede le seguenti modalità di copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti di imposta di cui trattasi, quantificati complessivamente in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni per il 2015: 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 10 milioni di euro per l'anno 2015; 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Il comma 11 prevede la nomina, con DPCM, di un commissario straordinario, individuato nel Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro e la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste.
  Ai sensi dei commi 11 e 12, il Commissario non ha diritto ad alcun compenso, rimborso o altro emolumento, in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; è autorizzato ad esercitare i poteri previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67/1997 per i c.d. commissari «sblocca cantieri»; resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con apposito DPCM.; può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ultimo periodo del comma 12 fa salve, nelle aree demaniali marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, ma rientranti nella circoscrizione dell'Autorità portuale, le attribuzioni e le competenze dell'Autorità portuale medesima, individuate dalla legge n. 84 del 1994.
  In virtù del comma 13, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010, gli atti del commissario sono sottoposti all'obbligo di rendicontazione contabile.
  L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle start up innovative.
  In particolare, il comma 1 incrementa di 22.594.000 euro per il 2014 le risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. A tal fine vengono utilizzate le risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura, disposta dalla Commissione europea, del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2.
  Il comma 2, aggiungendo un periodo al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 374 del 1990, consente una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri, con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito.
  Il comma 3, attraverso modifiche all'articolo 42 del decreto-legge n. 83 del 2012, estende alle imprese agricole la possibilità di far parte dei Consorzi per l'internazionalizzazione e di partecipare ai Pag. 43relativi progetti ammessi a contributo pubblico. La lettera a) prevede che anche le piccole e medie imprese agricole possano far parte dei consorzi per l'internazionalizzazione, mentre la lettera b) stabilisce che ai contributi per i consorzi si applicano anche le modifiche al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis.
  Il comma 4 esclude dal pagamento dell'imposta di bollo i certificati camerali anche in lingua inglese richiesti dalle imprese per esser utilizzati all'estero.
  Il comma 5 amplia il quadro delle competenze delle camere di commercio attribuendo alle stesse, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, la potestà di rilasciare attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese.
  Ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico è demandata l'approvazione dei modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione di tali disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 6 abroga l'articolo 6-decies del decreto-legge n. 43 del 2013, in materia di modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia prevedendo contestualmente che gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.
  Il comma 7 prevede che, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
  Il comma 8, reca diverse disposizioni concernenti i lavoratori extracomunitari. Più specificamente, si prevede che il cittadino straniero non comunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di primo livello, possa chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (lettera a)); viene agevolato l'ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica prevedendo che la sussistenza delle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore e indicate nella convenzione di accoglienza tra il ricercatore medesimo e l'istituto di ricerca sia dichiarata da parte dell'istituto, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario di terzi (lettere b)); viene escluso per i ricercatori l'obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo ai fini del ricongiungimento familiare (lettera c)); viene elimina l'obbligo di corrispondenza tra titolo di studio e qualifica professionale per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati (lettere d) ed e)); viene liberalizzato l'ingresso in Italia degli studenti residenti all'estero che intendano accedere all'istruzione universitaria con la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno (lettera f)).
  Il comma 9 dispone che dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6, commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.Pag. 44
  Il comma 4 riduce la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, dalle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico.
  I commi da 5 a 7 prorogano dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2014 ovvero al 1o gennaio 2015 l'entrata in vigore di disposizioni concernenti l'obbligo di sottoscrizione in forma elettronica per gli accordi per l'esercizio in comune di attività di interesse comune da parte di amministrazioni pubbliche, nonché per i contratti pubblici. Vengono fatti salvi gli effetti dei contratti o accordi stipulati in altra forma fino all'entrata in vigore dell'obbligo.
  I commi 8 e 9 disciplinano il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che danno luogo ad accertate situazioni interferenziali.
  I commi da 10 a 13 prevedono una detrazione dall'imposta lorda nella percentuale del 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese documentate e sostenute, entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2014-2016 da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relativi a interventi di rete fissa e mobile volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo. Il comma 11 rimette a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto al Ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le modalità di fruizione del decreto in modo che siano rispettati i limiti, già sopra richiamati, per l'erogazione di aiuti configurabili come legittimi ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis (regolamento n. 1998/2006). Il decreto dovrà anche prevedere le modalità di certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate, ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, nonché il regime dei controlli delle spese. Il comma 12 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione sociale, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dello sviluppo economico, la definizione dello stanziamento complessivo per finanziare la detrazione, nella misura massima di 50 milioni di euro. Tali risorse sono recuperate dalle risorse complessive della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste dalla medesima. Esse saranno inoltre fruibili solo a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma operativo nazionale (PON) relativo alla competitività di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 13 prevede la non cumulabilità della detrazione con il contributo di cui ai commi da 1 a 3.
  Il comma 14 dispone la rassegnazione delle risorse individuate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 11 introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera a), mira ad estendere l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie che, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. La lettera b) del medesimo comma 1 è finalizzata a riconoscere la Pag. 45possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci.
  I commi 2 e 3 introducono un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende sottoposte a procedure concorsuale.
  Più in dettaglio, al fine di favorire – in particolare per le piccole cooperative – l'accesso ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie disciplinate dalla citata legge n. 49 del 1985, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 9 della legge al fine di equiparare il trattamento tributario dei finanziamenti erogati dalle predette società finanziarie a quelli erogati dall'altro strumento finanziario introdotto dalla legge, il Foncooper. La lettera b) intende chiarire che le società finanziarie possono sostenere, attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale, anche quelle che, ante riforma del 2003, erano denominate piccole cooperative e che, nella formulazione dell'articolo 2522, comma 2, del codice civile post riforma, sono rappresentate dalle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci. Viene quindi introdotto un nuovo periodo all'articolo 17, comma 5, della legge n. 49 del 1985, volto a precisare che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.
  Con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si introduce il diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongano per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'aziende o complessi di beni e contratti di proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 13 recano disposizioni concernenti l'Expo 2015. In particolare, il comma 1 prevede la revoca delle risorse assegnate con le delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010 (concernenti rispettivamente lo schema idrico Basento-Bradano e il potenziamento della linea ferroviaria Rho Arona), e la destinazione delle risorse revocate prioritariamente (per l'importo di 53,2 milioni di euro) alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 citate nella norma, nonché ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2 (per l'importo di 45 milioni di euro) e alla linea M4 della metropolitana di Milano (per l'importo di 42,8 milioni di euro). Il comma 2 destina, inoltre, l'importo di 42,8 milioni di euro (derivante dall'assegnazione disposta dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a favore della linea M4) alla realizzazione del collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B (incluso tra le opere cui verranno destinate le risorse revocate dal comma 1) e prevede la revoca del contributo statale di 172,2 milioni di euro per la linea M4 della metropolitana di Milano, assegnato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30 giugno 2014. Il comma 3 autorizza, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i soggetti attuatori ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, nei limiti delle risorse autorizzate dai predetti commi 1 e 2, e attribuisce funzioni di vigilanza sullo stato di attuazione delle opere al Commissario unico dell'Evento e al Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali. Si consente, inoltre, al Commissario Unico l'adozione di deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.
  L'articolo 13, commi da 4 a 7, destina a interventi immediatamente cantierabili per garantire la competitività dei porti italiani parte residua delle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1, fondi statali destinati all'accensione di mutui per la realizzazione di opere per le quali però, trascorsi due anni dall'assegnazione non siano stati pubblicati bandi di gare, nonché infine una quota di 20 milioni di euro dell'IVA riscossa nei porti Pag. 46e già assegnata ai porti medesimi ai sensi dell'articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994.
  Il comma 8 dell'articolo 13 è volto ad ampliare il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011) e fatte confluire in un apposito Fondo (cosiddetto «Fondo revoche» previsto dal comma 6 del medesimo articolo 32).
  Il comma 9 dell'articolo 13 autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza necessari per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, stabilita dagli articoli da 243-bis a 243-quater del Testo unico degli enti locali, per i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.
  Il comma 10 (novellando l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) consente alla stazione appaltante, in particolari condizioni (situazioni di urgenza o concordato preventivo), anche in deroga alle previsioni del bando di gara, di provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
  Il comma 11 estende a tutti i contratti pubblici l'applicazione delle norme sullo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (di cui all'articolo 237-bis del Codice dei contratti pubblici).
  Il comma 12 attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
  Il comma 13 novella la legge istitutiva delle autorità per i servizi di pubblica utilità (legge n. 481/1995), al fine di precisare l'ambito di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas includendovi anche le funzioni in materia di sistema idrico, funzioni già attribuite dalla normativa vigente e che l'Autorità sta svolgendo.
  I commi 14 e 15 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica da parte dell'ENAC del rispetto di tali procedure.
  I commi da 16 a 18 esentano dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci negli scali aeroportuali, nonché dall'addizionale commissariale per Roma capitale, i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici.
  I commi 19 e 20 dispongono che per il 2014 le indennità di volo (previste dalla legge o dal contratto collettivo) non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Alla copertura degli oneri, pari a 28 milioni di euro per il 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea civile.
  I commi da 21 a 23 sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014). A tal fine, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio del Fondo fino al 2018, è prolungata di 3 anni l'operatività delle norme che prevedono la devoluzione al Fondo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.
  I commi da 24 a 26 dettano norme per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali. A tal fine è previsto un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati Pag. 47dai comuni, ivi ricadenti, con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Più in particolare i progetti finanziati possono individuare uno o più interventi tra loro coordinati e ogni comune interessato potrà presentarne solo uno. La richiesta di finanziamento non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro. Inoltre è previsto che, in ordine agli interventi previsti nel progetto, l'impegno sia giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia possibile la conclusione entro i 15 mesi successivi. Infine, il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica ulteriore, che sarà a proprie spese, quando il costo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro. I criteri per l'utilizzo di queste risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione, stipulata tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, la quale sarà successivamente approvata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
  Il comma 27 individua la copertura degli oneri del finanziamento a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, nonché sulle risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.
  Infine, il comma 28 prevede un possibile innalzamento del tetto di 500 milioni, qualora dalle riprogrammazioni di cui sopra dovessero risultare disponibili ulteriori risorse, e nei limiti delle medesime.
  Conclude sottolineando l'unico profilo particolarmente critico del provvedimento, ovvero la presenza di un numero eccessivo di decreti attuativi dalla cui adozione dipenderà l'effettiva applicazione delle norme. Riterrebbe opportuno quindi procedere a correzioni del testo, al fine di rendere immediatamente efficaci le disposizioni recate dal decreto-legge.

  Girolamo PISANO (M5S) rileva un'incongruenza tra la norma di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge e la relazione illustrativa del provvedimento.
  Infatti, mentre la norma, che modifica ulteriormente la disciplina delle maggioranze richieste per l'approvazione delle innovazioni nei condomini di edifici, previste dall'articolo 1120 del codice civile, elimina le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale e comporta dunque la conseguenza che tali opere devono essere decise a maggioranza qualificata, la relazione illustrativa afferma, al contrario, che la disposizione avrebbe l'effetto di favorire gli interventi per il risparmio energetico, riducendo la maggioranza richiesta per l'adozione delle relative decisioni da parte dell'assemblea condominiale.

  Il sottosegretario Simona VICARI sottolinea come il Governo abbia iniziato l'approfondimento delle molteplici e rilevanti materie oggetto del decreto-legge in esame già prima della pausa estiva. Assicura che approfondirà la questione sollevata dal deputato Pisano in merito alla riforma del condominio degli edifici e manifesta sin d'ora disponibilità ad accogliere modifiche migliorative del testo adottato dal Governo.
  Con riferimento specifico alle precisioni dell'articolo 8, in materia di disciplina delle assicurazioni RC auto, evidenzia come le disposizioni ivi contenute costituiscano il frutto del tavolo di confronto svolto dal Governo nei mesi scorsi con tutti i protagonisti di tale settore, le cui risultanze sono state ampiamente riprese dal decreto-legge. Si dichiara comunque disponibile a un franco e costruttivo confronto parlamentare, al fine di verificare l'opportunità di migliorare ulteriormente le norme in materia. Pag. 48
  Concorda quindi con il relatore per la X Commissione relativamente all'eccesso di decreti attuativi previsti nel testo del decreto-legge, rilevando come nella maggior parte dei casi si tratti di procedure previste per legge e non di una scelta di natura politica. Si impegna tuttavia a trovare, in collaborazione con le Commissioni, soluzioni atte a semplificare le procedure e che possano consentire l'immediata applicazione delle norme recate dal decreto-legge.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.