CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 gennaio 2014
152.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 203

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
Atto n. 56.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione da parte del relatore e che, a tutt'oggi, non risulta pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni.
  Pertanto, non potendo la Commissione pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato, e ricordato altresì che il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare viene in scadenza il prossimo 13 gennaio 2014, il rappresentante del Governo ha espresso la disponibilità a non procedere alla definitiva emanazione del provvedimento prima che sia stato espresso il parere parlamentare.Pag. 204
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.
Atto n. 63.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2013.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione da parte del relatore e che, a tutt'oggi, non risulta pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni.
  Pertanto, non potendo la Commissione pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato, e ricordato altresì che il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare viene in scadenza il prossimo 13 gennaio 2014, il rappresentante del Governo ha espresso la disponibilità a non procedere alla definitiva emanazione del provvedimento prima che sia stato espresso il parere parlamentare.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il prescritto parere sulle parti di competenza riguardanti il provvedimento in titolo.
  Fa presente inoltre che tale provvedimento potrebbe essere calendarizzato per l'avvio dell'esame in Assemblea per gli inizi della prossima settimana e che comunque ciò sarà stabilito nella riunione della Conferenza dei rappresentanti di gruppo che avrà luogo domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 17,40.

  Paola BRAGANTINI, relatore, evidenzia che il provvedimento in titolo è un decreto-legge di particolare rilevanza, che reca, da una parte, misure volte a fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato «Terra dei fuochi», e, dall'altra, norme tese a fornire una soluzione a taluni problemi applicativi del decreto-legge n. 61 del 2013 relativamente al commissariamento dell'ILVA di Taranto.
  Si sofferma, quindi, specificamente sulle disposizioni che in qualche misura incidono sulle competenze della XII Commissione, richiamando innanzitutto l'articolo 1, recante interventi per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania attraverso la mappatura e il monitoraggio dei terreni agricoli. Al riguardo, rileva che lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato ai seguenti enti: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); Istituto superiore per la protezione Pag. 205e la ricerca ambientale (ISPRA); Istituto superiore di sanità (ISS); Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania. Si prevede che con una direttiva interministeriale – da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, siano definiti gli indirizzi comuni e le priorità sulla base dei quali si procederà allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei territori campani, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione.
  Fa presente che la predetta direttiva è stata effettivamente emanata dai ministri competenti in data 23 dicembre 2013.
  Rileva quindi che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, gli enti precedentemente citati possono avvalersi della collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Istituto geografico militare oltre che di ulteriori soggetti non specificamente individuati dalla norma, ossia di organismi scientifici pubblici competenti in materia e di strutture e organismi della regione Campania. Osserva poi che, in particolare, l'accesso ai terreni privati da parte degli enti preposti alle indagini è assicurato dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari e dal Comando carabinieri per la tutela della salute.
  Fa presente che i commi 3 e 4 stabiliscono, poi, obblighi, finalizzati alla realizzazione della mappatura dei terreni, rispettivamente a carico delle amministrazioni centrali e locali e dei privati; la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma a colture diverse, può essere disposta in due casi: con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia consentito l'accesso al fondo e sia accertata, a seguito delle indagini, l'idoneità dei terreni alla produzione agroalimentare; con decreti dei citati ministri su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare.
  Osserva altresì che il comma 5 prevede la presentazione, da parte dai suddetti enti preposti all'attività di svolgimento delle indagini tecniche di mappatura dei terreni, di due diverse relazioni ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute: la prima deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale; la seconda relazione deve contenere le conclusioni relative ai restanti terreni oggetto dell'indagine.
  A conclusione dell'attività di mappatura, il comma 6 stabilisce che, entro quindici giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti dei suddetti ministeri, siano indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, e quelli inoltre che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari.
  Richiama poi l'articolo 2, laddove si prevede l'istituzione di una Commissione con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, Pag. 206ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari. Si prevede che tale Commissione sia composta da rappresentanti dei diversi Ministeri interessati tra cui il Ministero della salute (articolo 2, comma 2).
  Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, alla predetta Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori.
  Un'altra disposizione che reputa opportuno citare è quella recata dall'articolo 4, che aggiunge all'articolo 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale un comma 3-ter, che estende anche in relazione ai reati ambientali previsti dal Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) e dal codice penale gli obblighi di informazione del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. In particolare, l'informazione va trasmessa, oltre che al Ministero dell'ambiente, anche alla regione interessata dal reato ambientale. Se il reato comporta un concreto pericolo alla tutela della salute, il PM deve informare dell'azione penale il Ministero della salute; ove il pericolo riguardi, invece, la sicurezza agroalimentare, l'informazione va trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Evidenzia come tale disposizione sia finalizzata a garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche interessate dal reato ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.
  Ricorda altresì le altre disposizioni volte ad affrontare sotto vari profili l'emergenza sanitaria, ambientale, economica e della legalità nella regione Campania, che concernono rispettivamente: l'introduzione del reato di combustione illecita dei rifiuti e il ricorso a personale militare delle Forze armata (articolo 3); la proroga al 31 dicembre 2015 dell'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania (articolo 5); ulteriori emergenze ambientali in Campania (articolo 5, commi 4 e 5). L'articolo 6, poi, contiene norme sui commissari straordinari per il dissesto idrogeologico.
  Come già accennato, fa presente che gli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge riguardano soprattutto l'emergenza connessa con lo stabilimento ILVA di Taranto.
  In particolare, l'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 recante in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Più dettagliatamente, il comma 1, alla lettera a) modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e interviene anche sulla disciplina di approvazione del cosiddetto «piano industriale». Ricorda che tale piano è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente su proposta di un comitato di tre esperti nominati dallo stesso Ministro, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso: conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A.; costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima; il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento Pag. 207dell'A.I.A. Ulteriori disposizioni di cui alle lettere c), d) ed f) sono volte a definire i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull’iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lettera e).
  Quanto all'articolo 8, esso introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto. L'articolo 9, infine, con norma di carattere generale, integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza con un articolo contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base delle considerazioni svolte nonché dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

  Andrea CECCONI (M5S) fa presente che il gruppo MoVimento 5 Stelle reputa tutt'altro che soddisfacente il provvedimento in esame, che reca interventi di carattere localistico, riferiti soprattutto alla cosiddetta «Terra dei fuochi» e all'ILVA di Taranto, anziché predisporre misure dirette a fronteggiare in maniera organica e programmatica le diverse emergenze ambientali e industriali esistenti nel Paese. Evidenzia, inoltre, come il Governo in un arco temporale assai ristretto sia intervenuto più volte nei confronti dell'ILVA, segno evidente dell'inadeguatezza delle misure già approvate per fare fronte ai pericoli, per l'ambiente e per la salute, connessi all'attività del predetto stabilimento industriale.
  Per quanto concerne specificamente le competenze della XII Commissione, ritiene che il coinvolgimento del Ministero della salute non sia affatto sufficiente, tenuto conto della gravità della situazione, anche sotto il profilo della tutela della salute, venutasi a creare nelle suddette aree territoriali.
  Per le ragioni esposte, ribadisce la contrarietà del suo gruppo al decreto-legge in oggetto, a meno che il testo non sia modificato in modo sostanziale presso la Commissione di merito.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2013.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, comunica che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha richiesto di poter essere audita presso la Commissione affari sociali sul tema della responsabilità professionale del personale sanitario. Al riguardo rileva che, pur essendosi concluso il ciclo delle audizioni programmate senza che la predetta Conferenza, nonostante sia stata inviata, vi abbia preso parte in quanto non aveva ancora avuto modo di approfondire questo tema – ciò che è poi effettivamente accaduto in seguito –, sarebbe Pag. 208in ogni caso opportuno accogliere la richiesta avanzata, considerato quanto sia importante conoscere l'opinione delle regioni su tale materia.
  Pertanto, in assenza di obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta – che sarà individuata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nel corso della quale saranno auditi rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

  La seduta termina alle 14.55.