CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 gennaio 2014
152.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando.

  La seduta comincia alle 13.35.

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 gennaio 2014.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, comunica che sono state presentate circa 350 proposte emendative al disegno di legge C. 1885 (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Pag. 119
  Osserva, quindi, che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013, con la quale si ripropone in modo netto la necessità di verificare con rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, questione già precedentemente oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della successiva lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2012.
  Pertanto, alla luce di quanto testé detto, con riferimento al provvedimento in esame, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.
  Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Zolezzi 1.22, in quanto reca disposizioni dirette a potenziare gli studi epidemiologici, con particolare riferimento all'approntamento dei registri tumori e dei registri per le malformazioni congenite, in tutte le aree che a livello nazionale presentano criticità ambientali; Marzana 1.83, che prevede l'approntamento da parte di tutte le regioni di specifici sistemi di monitoraggio ambientale e per la gestione delle emergenze; gli analoghi Venittelli 1.57 e Terzoni 1.68, che estendono al territorio della regione Molise le attività di monitoraggio sui terreni coinvolti dal fenomeno degli sversamenti illeciti di rifiuti; gli analoghi Zan 1.64, Micillo 3.22, Dorina Bianchi 3.32, Oliverio 3.34, nonché gli identici Catania 3.33 e Russo 3.41, che assegnano risorse allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e alimentari al fine di consentire il funzionamento della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato per le azioni di contrasto agli incendi boschivi; Zaratti. 1.65, che reca esoneri dal pagamento dei ticket sanitari per i residenti nelle aree interessate da particolari fenomeni d'inquinamento ambientale; Micillo 1.73, che reca il divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nel territorio delle province in cui vi sono aree a rischio ambientale; Tagliatela 1.01, che reca l'istituzione del sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia; Fico 1.05, che prevede l'ammissione al programma «Zone franche urbane» dei comuni appartenenti alla cosiddetta Terra dei Fuochi; Russo 1.06, che reca disposizioni dirette a consentire al Ministero per le politiche agricole la promozione di una misura nazionale a sostegno della competitività delle imprese agricole, con particolare riferimento alla promozione dell'imprenditoria giovanile; Russo 2.01 in quanto recante disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella esecuzione di contratti pubblici, nonché nella erogazione di provvidenze pubbliche connesse all'attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate; Russo 2.05, in quanto recante la deroga al Patto di stabilità interno per i comuni di Napoli e di Caserta e per le province di Napoli e di Caserta, limitatamente alle spese per l'attuazione dei piani di risanamento ambientale contro i rischi da inquinamento e per il pagamento degli straordinari al personale di polizia locale; Russo 2.07 , in quanto reca l'autorizzazione ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione e al contrasto delle attività criminali; Russo 2.08, in quanto reca l'autorizzazione per i comuni di Napoli e di Caserta e per le province di Napoli e di Caserta ad assumere personale di polizia locale in deroga alla normativa vigente per l'anno 2014 per esigenze di contrasto alla criminalità ambientale; gli identici Manfredi 3.100 e Di Lello 3.101, che recano novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) finalizzate a trasformare in delitti una serie di reati contravvenzionali in esso previsti; De Rosa 3.11, in quanto introduce l'istituto processualpenalistico del sequestro conservativo e preventivo in tutti procedimenti aventi ad oggetto i reati Pag. 120previsti dal Codice ambientale; gli identici Di Lello 3.19 e Manfredi 3.20, in quanto introducono nel Codice ambientale il reato di disastro ambientale; Borghi 3.21, in quanto elimina l'istituto del silenzio assenso della prefettura in caso di richieste di comunicazioni antimafia in materia di appalti o concessione di servizio per la raccolta dei rifiuti; Zolezzi 3.23, in quanto reca una modifica alla fattispecie sanzionatoria prevista dall'articolo 257 del Codice ambientale a carico di chi provoca l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee senza provvedere alla bonifica relativa bonifica; Manfredi 3.24, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 256-sexies, comma 1, lettere d), e), g) e h) e all'articolo 256-septies, in quanto incidenti su condotte criminose afferenti in termini generali alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti; Zolezzi 3.35, che introduce il reato di falsificazione della documentazione prescritta in materia di classificazione dei rifiuti; Russo 3.04, che modifica i criteri di ripartizione territoriale del Fondo sanitario nazionale, tenendo anche conto delle particolari situazioni di criticità ambientale e sanitaria che si registrano in alcune aree del Paese; Dorina Bianchi 4.01 e l'analogo Mariani 9.02, in quanto recanti disposizioni organizzative per rafforzare alcune attività del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare; Grimoldi 4.02, in quanto prevede l'utilizzo dei proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito di procedimenti penali per traffico e smaltimento illegale di rifiuti per la bonifica dei siti inquinati su tutto il territorio nazionale; Manfredi 5.11, che prevede la possibilità di assunzioni di specifico personale da parte della società in house della regione Campania che svolge attività nel settore della bonifica di siti contaminati; Nesci 5.12, che prevede a carico dei commissari straordinari per la gestione delle emergenze rifiuti particolari forme di rendicontazione nei confronti dell'istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti; Busto 5.13, in quanto reca modifiche al Codice ambientale in materia di responsabilità dei soggetti tenuti a conservare apposita documentazione delle attività svolte in tema di gestione dei rifiuti; De Rosa 6.8, che prevede la soppressione della gestione commissariale per l'emergenza socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno; Dorina Bianchi 6.9, in quanto affida all'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011, la realizzazione di progetti volti alla protezione dell'ambiente, alla conservazione del patrimonio naturale, alla protezione del suolo e alla decontaminazione delle aree dismesse; Marzana 7. 27, che prevede disposizioni di ampliamento della gamma di sostanze inquinanti per le quali è obbligatorio fissare per legge valori limite di concentrazione nell'aria a fini di prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico; Zan 7.01, che ripristina la figura del Garante dell'autorizzazione integrata ambientale già prevista da precedenti provvedimenti d'urgenza per lo stabilimento Ilva di Taranto; Zaratti 7.02, che reca disposizioni di carattere generale in ordine alla redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale; De Lorenzis 7.04, che reca disposizioni dirette a integrare i contenuti del piano industriale di conformazione delle attività produttive relativamente alle imprese di interesse strategico nazionale la cui attività abbia arrecato danni all'ambiente; Cominelli 8.01, in quanto reca misure per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nei siti contaminati di Crotone e di Brescia; De Lorenzis, 8.02, che prevede compensazioni a favore delle popolazioni di Taranto e di Statte; Burtone 8.03, in quanto reca misure in favore della riqualificazione urbana di centri abitati siti in prossimità delle aree SIN o di impianti industriali a rischio; Dallai 8.04, che esclude dal patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi; Dallai 8.05, che esclude dal patto di stabilità Pag. 121interno le spese sostenute dal comune di Abbadia S. Salvatore per la realizzazione di interventi di bonifica del sito minerario dismesso ubicato nel territorio comunale; Nesci 8.06, che detta norme dirette a definire i contenuti e ad accelerare le procedure per il rilascio degli atti autorizzatori necessari ad avviare gli interventi di bonifica del sito inquinato di Crotone-Cassano-Cerchiara; De Lorenzis 9.01 che reca disposizioni dirette a pianificare progetti di riconversione e di riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto; Nesci 9.03, che prevede l'obbligo per le regioni di istituire un registro complessivo dei tumori al fine di raccogliere dati sulla salute e sui fattori di rischio della popolazione.

  Alberto ZOLEZZI (M5S), in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dal presidente, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine all'emendamento a sua firma 1.22, soprattutto con riferimento alle disposizioni in esso contenute che consentono la pubblicazione dei dati epidemiologici riferiti a tutti i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) e relativi al periodo 2003-2009, peraltro già raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità. Ritiene, infatti, che nel momento in cui il Governo, con il provvedimento in questione, manifesta la volontà di rafforzare le misure a tutela della salute dei cittadini che risiedono nelle aree a forte criticità ambientale, la possibilità di disporre di un quadro aggiornato dei fenomeni epidemiologici è sicuramente importante anche per utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse pubbliche allo scopo stanziate. Chiede altresì che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse anche in ordine agli emendamenti a sua prima firma 3.23 e 3.35, dalla cui approvazione deriverebbe l'effettivo rafforzamento dell'azione di repressione di alcuni reati ambientali particolarmente pericolosi e diffusi, a partire dalle aree della regione Campania oggetto del decreto-legge.

  Filiberto ZARATTI (SEL) esprime perplessità sui criteri di giudizio usati dalla presidenza nel rendere la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti. Ritiene, infatti, che dal titolo del provvedimento d'urgenza in esame emerge in modo chiaro che esso non ha ad oggetto solo le specifiche e ben individuate aree a forte criticità ambientale della regione Campania (Terra dei Fuochi) e della regione Puglia (Taranto), ma le emergenze ambientali in via generale. Conclude, quindi, chiedendo che si proceda ad un radicale mutamento delle valutazioni di inammissibilità espresse, le quali non dovrebbero mai essere dettate, come sembrerebbe nel caso di specie, da ragioni politiche.

  Ermete REALACCI, presidente, in risposta al deputato Zaratti, sottolinea che, nel rendere la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti sopra riportati, la presidenza si è esclusivamente attenuta alla lettera e alla sostanza della norma di cui all'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento della Camera che, a tutela del principio della omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge, impone di dichiarare «inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge».

  Enrico BORGHI (PD), condividendo quanto dichiarato dal presidente della Commissione, richiama tutti i colleghi a farsi carico di interpretare con scrupolo e con rigore la funzione legislativa, dal cui coerente esercizio dipende in misura non irrilevante l'autorevolezza e la credibilità della politica e delle istituzioni rappresentative, sottolineando, in particolare, l'incoerenza di chi qualche settimana fa, legittimamente, ha espresso critiche sull'eterogeneità dei provvedimenti legislativi e oggi critica invece il rigore con cui la presidenza applica le norme regolamentari dirette a salvaguardare l'omogeneità di contenuto del provvedimento all'esame della Commissione.

  Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo per una precisazione, fa notare al collega Borghi che la responsabilità dell'eterogeneità Pag. 122di contenuto dei più recenti provvedimenti legislativi d'urgenza, a partire dal decreto-legge «Salva-Roma», non può che ricadere unicamente sulla maggioranza parlamentare e sul Governo.

  Paolo RUSSO (FI-PdL), intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalla presidenza, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine agli emendamenti a sua prima firma 1.06, 2.05 e 2.08, tutti coerentemente finalizzati a rafforzare le politiche di contrasto dei gravissimi fenomeni di sversamento illecito dei rifiuti nella Terra dei Fuochi e a realizzare concreti interventi a tutela di quelle aree e di sostegno alle produzioni agroalimentari.

  Patrizia TERZONI (M5S), nell'associarsi alle osservazioni precedentemente svolte dal collega Zaratti, invita la presidenza a rivedere i criteri di giudizio sull'inammissibilità degli emendamenti.

  Mirko BUSTO (M5S), intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalla presidenza, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine all'emendamento Terzoni 1.68, manifestando fin d'ora la disponibilità a rivederne i contenuti e a riferirlo alle aree oggetto del provvedimento d'urgenza.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) invita la presidenza a valutare l'opportunità di riconsiderare le pronunce di inammissibilità relative agli emendamenti riferiti all'articolo 3, sia in quanto riferiti a una norma a valenza generale e applicabile su tutto il territorio nazionale, sia perché particolarmente utili a rafforzare l'azione di contrasto della criminalità ambientale.

  Ermete REALACCI, presidente, nel prendere atto delle osservazioni svolte dai deputati intervenuti nel dibattito, avverte che la presidenza si riserva di effettuare comunque un supplemento di istruttoria sugli emendamenti per i quali sarà avanzata la richiesta di riesame. Al riguardo, propone di fissare alle ore 17 di oggi pomeriggio il termine per la presentazione delle richieste di riesame del giudizio di inammissibilità.

  La Commissione concorda.

  Il ministro Andrea ORLANDO ringrazia, anzitutto, i deputati per l'attenzione prestata al provvedimento d'urgenza emanato dal Governo, di cui è testimonianza anche la qualità e il contenuto delle proposte emendative presentate.
  Esprime, inoltre, pieno apprezzamento non solo per le valutazioni espresse dal presidente della Commissione in ordine all'ammissibilità degli emendamenti, ma anche e soprattutto per le ragioni che ne sono alla base e dalle quali non può prescindere chiunque abbia a cuore l'autorevolezza e la credibilità delle istituzioni e della politica. Aggiunge, quindi, che nel decreto-legge in esame vi sono disposizioni dirette, non a fronteggiare tutte le emergenze ambientali e industriali presenti sul territorio nazionale, ma solo quelle specificamente indicate nel preambolo e nel testo del provvedimento d'urgenza, fatta eccezione per la norma che introduce il reato di combustione illecita di rifiuti che non poteva che essere di portata generale per motivi di legittimità costituzionale.
  Quanto alle osservazioni di merito, manifesta fin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere, ove correttamente riferite all'oggetto del provvedimento d'urgenza, le proposte emendative coerenti con le misure in esso contenute e idonee a implementarne gli effetti positivi, a partire da quelle a sostegno delle produzioni agricole e a tutela della salute dei cittadini nei territori considerati dal decreto legge. Conclude, quindi, manifestando l'ulteriore disponibilità del Governo a prendere in attenta considerazione le proposte emendative più generalmente dirette a rafforzare le politiche ambientali, ove le stesse siano riproposte dai presentatori, in occasione dell'esame del disegno di legge in materia ambientale (cosiddetto «collegato ambientale») che il Governo si appresta a Pag. 123presentare in Parlamento, ovvero in occasione dell'ormai prossimo esame, da parte dell'Assemblea della Camera, del testo unificato predisposto dalla Commissione Giustizia per l'inserimento dei reati ambientali nel Codice penale.

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, con riferimento agli atti del Governo nn. 44, 53, 57, 69, all'esame della Commissione, per i quali il termine per l'espressione del parere è fissato al 13 gennaio prossimo, chiede al Ministro dell'ambiente l'impegno del Governo ad attendere il parere parlamentare entro la fine del mese di gennaio, anche in considerazione del fatto che su taluni di tali atti non si è ancora pronunciata la Conferenza Stato-regioni.

  Il ministro Andrea ORLANDO dichiara di accogliere la richiesta testè avanzata dal presidente, impegnandosi quindi a non adottare in via definitiva i richiamati atti del Governo in assenza del parere parlamentare.

  La seduta termina alle 14.30.

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