CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2013
145.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 139

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Ulteriore nuovo testo C. 362.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Massimo PARISI (FI-PdL), relatore, ricorda che la Commissione è Pag. 140chiamata a rendere alla VII Commissione della Camera il parere sull'ulteriore nuovo testo elaborato in sede referente della proposta di legge C. 362, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali». Segnala che sul precedente testo della proposta di legge, inviato dalla Commissione di merito per il parere, questa Commissione si è pronunciata il 6 novembre scorso, esprimendo parere favorevole con una osservazione.
  Ricorda brevemente che l'articolo 1 della proposta di legge in esame novella il codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendovi un nuovo articolo, il 9-bis. Tale articolo individua le figure dei professionisti ai quali possono essere affidati gli interventi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione degli stessi. Più precisamente, si prevede che tali interventi debbano essere affidati, secondo le rispettive competenze, ad archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Oltre ai relativi titoli di studio, la norma in esame prevede che i predetti specialisti debbano possedere adeguata formazione ed esperienza professionale.
  Fa presente che, rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, le modifiche apportate all'articolo 1 riguardano sia l'ambito di estensione degli interventi che devono essere affidati agli specialisti individuati dal provvedimento, sia il novero di questi specialisti.
  Per quanto riguarda l'ambito di estensione degli interventi, il precedente testo vi comprendeva gli «interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda» del codice dei beni culturali; il nuovo testo vi comprende invece gli «interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda» del medesimo codice. È quindi venuto meno il riferimento agli interventi di vigilanza e ispezione, mentre per i rimanenti tipi di intervento si è precisato che si tratta di interventi «operativi».
  Per quanto riguarda invece il novero degli specialisti cui possono essere affidati gli interventi in questione, il precedente testo vi comprendeva, oltre alle figure professionali sopra elencate, anche gli «operatori delle altre professioni già regolamentate». Il nuovo testo non include invece gli operatori delle altre professioni già regolamentate tra coloro che possono svolgere gli interventi di cui si parla, ma prevede comunque che «siano fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate».
  Con un'altra modifica all'articolo 1 è stato precisato che l'affidamento degli interventi di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali agli specialisti sopra indicati deve avvenire in conformità con gli articoli 4 e 7 del codice dei beni culturali, vale a dire in conformità con le disposizioni del codice che regolano i rapporti tra lo Stato e le regioni in relazione alle funzioni, rispettivamente, di tutela del patrimonio culturale e di valorizzazione dello stesso patrimonio. In particolare, per quanto riguarda le funzioni di tutela dei beni culturali – che è materia attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato – l'articolo 4 del codice prevede che per i beni statali queste funzioni siano esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, salvo conferimento alle regioni. Per quanto riguarda invece le funzioni di valorizzazione dei beni culturali – che è materia attribuita dall'articolo 117, terzo comma, alla legislazione concorrente di Stato e regioni – l'articolo 5 del codice prevede che il codice stesso fissi i principi fondamentali cui le Pag. 141regioni devono attenersi per l'esercizio della potestà legislativa concorrente su questa materia.
  Passando all'articolo 2 del provvedimento in esame, questo prevede l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di elenchi nazionali degli specialisti sopra richiamati i quali siano in possesso degli ulteriori requisiti che dovranno essere stabiliti con decreto del ministro per i beni e le attività culturali. Il medesimo decreto deve stabilire le modalità di tenuta degli elenchi in collaborazione con le associazioni professionali. Sul decreto in questione è previsto che siano sentiti il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Conferenza Stato-regioni e le Commissioni parlamentari competenti. È prevista inoltre l'intesa con le rispettive associazioni professionali, a condizione che queste posseggano i requisiti di rappresentatività nazionale stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007. Fin qui si tratta dello stesso testo dell'articolo 2 già esaminato da questa Commissione il 6 novembre scorso, salvo che le disposizioni descritte non sono più formulate come novella al codice dei beni culturali.
  Le differenze del nuovo articolo 2 rispetto al testo già esaminato sono le seguenti.
  In primo luogo, è stabilito che, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi anzidetti, il decreto ministeriale sopra citato debba prevedere il possesso, da parte dei professionisti, della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI prevista dall'articolo 9 della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4). Il precedente testo prevedeva invece che l'iscrizione ai registri fosse comunque consentita ai soggetti in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, a condizione che si trattasse di un'associazione riconosciuta rappresentativa ai sensi delle due fonti citate (l'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e la legge 14 gennaio 2013, n. 4).
  In secondo luogo, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, il quale non deve recare oneri per le finanze.
  Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali il 6 novembre scorso, questo è stato favorevole con un'osservazione, con la quale si invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il decreto del ministro per i beni e le attività culturali che dovrà stabilire i requisiti per l'iscrizione agli elenchi nazionali degli specialisti e le modalità di tenuta degli stessi sia adottato «d'intesa» con la Conferenza Stato-regioni, anziché semplicemente «sentita» la stessa. L'osservazione non è stata tuttavia recepita dalla Commissione di merito.
  In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1), che ripropone il contenuto dell'osservazione già formulata in occasione dell'esame del precedente testo.

  Il senatore Roberto COTTI (M5S) rileva che l'articolo 1, stabilendo i requisiti delle figure professionali che possono operare – oltre che nel campo della tutela dei beni culturali – anche in quello della valorizzazione e della fruizione degli stessi, rischia di incidere sulle guide turistiche, il cui profilo e la cui attività è in molte regioni disciplinata con legge regionale. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe ribadire anche nel nuovo parere il richiamo già fatto nel precedente parere alla necessità di salvaguardare le competenze regionali in questa materia.

  Il deputato Massimo PARISI (FI-PdL), relatore, dopo aver premesso di considerare importante la salvaguardia delle competenze regionali in materia di guide turistiche e di non aver ripreso il passaggio contenuto nel precedente parere cui ha fatto riferimento il senatore Cotti soltanto al fine di prospettare il problema in termini più generali, atteso che in materia di valorizzazione dei beni culturali le regioni potrebbero aver previsto e disciplinato anche altre figure professionali, oltre a Pag. 142quella di guida turistica, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 2) nei termini auspicati dal senatore Cotti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo formulata.

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renato BALDUZZI, presidente, sostituendo il relatore nominato, senatore Caridi, il quale ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione della Camera il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013, con il quale sono state adottate disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
  Ricorda che il decreto-legge è stato adottato dal Governo con l'obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari della Campania, messa a rischio da sversamenti e interramenti di illegali di rifiuti tossici e scorie industriali, sanitarie e di vario genere, che hanno riguardato porzioni non ancora completamente individuate del territorio regionale. Il decreto-legge reca peraltro anche altre misure, finalizzate – tra l'altro – a rendere possibili interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto, nonché misure per la salvaguardia di imprese di interesse strategico nazionale.
  Venendo ad una illustrazione più dettagliata del contenuto, riferisce che l'articolo 1 prevede sostanzialmente la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, allo scopo di localizzare quelli che sono interessati da contaminazioni causate da sversamenti o smaltimenti abusivi di rifiuti, anche conseguenti alla combustione dei rifiuti stessi, e che non possono quindi essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse.
  Al fine di realizzare la mappatura in questione, l'articolo 1 prevede il coinvolgimento di diversi enti statali e regionali, che già dispongono di dati e di elementi di conoscenza tecnica sulle aree da monitorare: si tratta, in particolare, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania. Gli enti predetti sono chiamati a svolgere le indagini tecniche finalizzate alla mappatura del territorio, operando secondo gli indirizzi e le priorità che dovranno essere stabilite entro il 25 dicembre con apposita direttiva dei ministri competenti (politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa) d'intesa con il presidente della regione Campania.
  Al riguardo osserva che la scelta di basare la mappatura dei terreni su indagini tecniche che accertino lo stato di effettivo inquinamento delle diverse aree del territorio è senz'altro condivisibile, atteso che – come ha avuto modo di appurare in qualità di ministro della salute nel Governo Monti – uno dei problemi che le istituzioni si trovano a dover affrontare quando vogliono intervenire per la salvaguardia della salute è quello della incertezza degli effettivi livelli di inquinamento, legata alla proliferazione di fonti che riportano dati contrastanti a questo riguardo. È quindi senz'altro opportuno che gli interventi siano basati sulla previa acquisizione di dati certi in merito al tipo e alla diffusione dell'inquinamento dei terreni. Pag. 143
  È previsto che i predetti organismi possano avvalersi delle forze dell'ordine e delle strutture e degli organismi della regione Campania. In particolare, l'ausilio delle forze dell'ordine serve a garantire agli enti citati l'accesso nei terreni privati necessario per le verifiche tecniche. I proprietari dei terreni sono, a loro volta, obbligati a permettere l'accesso sui propri fondi. I terreni per i quali sia impedito agli enti di procedere agli accertamenti sono inseriti tra quelli che non possono essere destinati a coltivazioni agroalimentari, salva la possibilità di rivedere la classificazione del terreno all'esito delle necessarie verifiche.
  L'articolo 2 istituisce un Comitato interministeriale e una Commissione, con il compito di individuare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché per quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari.
  Il Comitato interministeriale ha compiti di supervisione e di indirizzo rispetto al lavoro della Commissione, alla quale è affidato anche il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori. Al Comitato interministeriale è previsto che partecipi anche il presidente della regione Campania, mentre alla Commissione – che è composta di rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri competenti – partecipa anche un rappresentante della regione Campania.
  L'articolo 3 introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cosiddetto codice ambientale) una specifica figura di reato – relativa alla «combustione illecita di rifiuti» – attualmente non prevista dall'ordinamento. In particolare, il nuovo articolo 256-bis prevede per i roghi illeciti di rifiuti la reclusione da 2 a 5 anni. Sono previste specifiche ipotesi aggravate e la confisca dei mezzi usati per il trasporto dei rifiuti da bruciare, nonché la confisca delle aree dove è commesso il reato. È appena il caso di ricordare che l'emergenza cui il Governo intende fare fronte è quella che riguarda la cosiddetta «terra dei fuochi», locuzione con la quale si fa riferimento al territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta interessato dai frequenti roghi di rifiuti anche tossici.
  Sempre l'articolo 3 prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle forze armate.
  L'articolo 4 aggiunge nell'articolo 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale un comma 3-ter che estende anche ai reati ambientali previsti dal citato codice ambientale e dal codice penale gli obblighi di informazione gravanti sul pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. In particolare, si prevede che l'informazione vada trasmessa, oltre che al Ministero dell'ambiente, come già previsto, anche alla regione interessata dal reato ambientale, questo anche al fine di permettere gli interventi di competenza. Se il reato comporta un concreto pericolo alla tutela della salute, il pubblico ministero deve informare dell'azione penale il Ministero della salute; ove il pericolo riguardi, invece, la sicurezza agroalimentare, l'informazione va trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Al riguardo, pur non trattandosi di un profilo di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, segnala che la sicurezza agroalimentare è materia di competenza del Ministero della salute, e non di quello delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale spetta la competenza sulla qualità dei prodotti agroalimentari.
  L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti Pag. 144l'UTA: in particolare, il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico del personale dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni, riguardanti, rispettivamente, la disciplina dei versamenti contributivi per il personale assunto a tempo determinato per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma, e la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle gestioni commissariali per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle aree di Giugliano (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta), nonché la situazione di inquinamento dello stabilimento Stoppani del comune ligure di Cogoleto.
  L'articolo 6 innova la disciplina sui commissari straordinari per il dissesto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 195 del 2009. Le modifiche sono volte a introdurre un termine per l'espressione dei pareri previsti dal decreto citato sulla proposta di nomina dei commissari. Si tratta in particolare dei pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Protezione civile e della regione o provincia autonoma interessata: tali pareri, in base al decreto-legge in esame, devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta. Per altro verso, le modifiche tendono a consentire la nomina a commissari straordinari per il dissesto idrogeologico anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Si consente inoltre ai commissari in questione, nell'espletamento dei propri compiti, di avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e dell'ANAS.
  L'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013, che prevede una disciplina generale per il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché una disciplina speciale riguardante lo stabilimento ILVA di Taranto.
  In particolare, il comma 1, lettera a), dell'articolo 7 modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e interviene anche sulla disciplina di approvazione del cosiddetto «piano industriale», per il quale viene prevista semplicemente l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico e si elimina quindi il termine originariamente previsto per l'approvazione (15 giorni dalla presentazione). Si prevede inoltre che sulla proposta del comitato di esperti istituito dal decreto-legge n. 61 per le attività preparatorie del piano industriale di risanamento degli stabilimenti in questione il commissario straordinario e la regione competente debbano esprimersi entro sette giorni, decorsi i quali il piano può essere approvato anche senza i pareri.
  La lettera b) del comma 1 precisa il rapporto tra il piano di tutela ambientale e sanitaria di cui al citato decreto-legge n. 61 e l'autorizzazione integrata ambientale. In particolare viene chiarito che il decreto di approvazione del piano conclude i procedimenti di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e costituisce integrazione della medesima. Inoltre si prevede che il contenuto del piano possa essere modificato con le procedure previste dal codice ambientale (di cui al già citato decreto legislativo n. 152 del 2006) per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.Pag. 145
  Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 7 definiscono i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'autorizzazione integrata ambientale da parte del commissario straordinario.
  La lettera g) prevede una procedura che consente al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali.
  La lettera e) interviene sull’iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'autorizzazione integrata ambientale o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale.
  L'articolo 8 introduce una procedura speciale per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'articolo 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.
  L'articolo 9 integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza con un articolo contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale nei casi di vendita in pendenza ricorsi giurisdizionali avverso atti dell'amministrazione straordinaria. In particolare si prevede che nelle more della definizione del giudizio i termini di durata del programma redatto dal Commissario straordinario siano prorogati; viene inoltre attribuito al commissario il potere di negoziare con l'acquirente modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.
  In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3). Con riferimento, in particolare, all'osservazione di cui alla lettera b), chiarisce che essa tende a garantire un coordinamento tra la disciplina dettata dal decreto-legge in esame in merito alle attività di programmazione ambientale e sanitaria e la disciplina dettata sulla stessa materia dalla regione interessata.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) chiede chiarimenti sul significato dell'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere.

  Renato BALDUZZI, presidente, spiega che l'osservazione di cui alla lettera a) è semplicemente volta a fare introdurre nel testo una precisazione di carattere formale: infatti, essendo il Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, un organo interministeriale per definizione, non appare corretto indicare il presidente della regione Campania – che non è un ministro – come un componente dello stesso e sarebbe invece preferibile dire che il presidente della regione «partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale».

  Il senatore Roberto RUTA (PD), dopo aver premesso di condividere il provvedimento in esame, che risponde ad una emergenza drammatica, osserva che tuttavia il problema dell'inquinamento dei terreni agricoli conseguente a sversamenti o smaltimenti illegali di rifiuti e alla combustione dei rifiuti tossici non riguarda soltanto la Campania, ma – come emerge chiaramente dalle rivelazioni del collaboratore di giustizia Schiavone – anche porzioni del territorio del Molise confinanti con la «terra dei fuochi» campana. Reputa pertanto necessario che nel parere che la Commissione si appresta ad esprimere vi sia un richiamo esplicito all'esigenza che il Governo prenda con solerzia anche per il Molise misure urgenti del tipo di quelle adottate con il decreto-legge in esame per la Campania.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCMpI) ritiene che la mappatura dei terreni agricoli dovrebbe riguardare l'intero territorio nazionale, atteso che il problema degli inquinamenti derivanti da fatti illeciti commessi nel riciclaggio dei rifiuti non riguarda soltanto la Campania o il Molise, ma un numero imprecisato di siti localizzati in ogni parte del Paese. A suo avviso, le misure adottate con il provvedimento in esame dovrebbero costituire la falsariga per una disciplina di carattere Pag. 146più generale nell'interesse di tutte le regioni italiane.

  Renato BALDUZZI, presidente, riformula la sua proposta di parere favorevole alla luce del dibattito svolto (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente, come da ultimo formulata.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Nuovo testo unificato C. 100 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Laura CANTINI (PD), relatore, dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XII Commissione della Camera il parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 100 e abbinate come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, riferisce che oggi, in mancanza di una normativa di legge specifica, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il cui Capo VI (articoli 40-43) tratta del rilascio di cadaveri a scopo di studio. Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano a loro volta su una norma del 1933, vale a dire l'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Tale articolo prevede che siano riservati all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti entro il sesto grado o a cura di confraternite o sodalizi e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali, esclusi i suicidi, che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (cioè fino al sesto grado). Ai sensi del regolamento citato, la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche può avvenire in ogni caso solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria (articoli 8-10). I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti i cui corpi sono messi a loro disposizione, indicando per ciascuno di essi lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca negli istituti anatomici o nei musei anatomici debitamente autorizzati o presso altri istituti universitari e ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.
  L'ordinamento non prevede attualmente norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione del proprio corpo post mortem a fini di ricerca scientifica e di studio. Il profilo della manifestazione di volontà è infatti disciplinato soltanto limitatamente alla donazione post mortem di organi e tessuti a fini di trapianto: a ciò provvede, in particolare, la legge 1o aprile 1999, n. 91.
  Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 chiarisce che esso ha per oggetto l'utilizzo a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame. L'articolo 1 stabilisce inoltre che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem deve informarsi ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, e che tale utilizzo deve avvenire con modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.Pag. 147
  L'articolo 2 incarica il ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza della possibilità di manifestare il consenso per la donazione del proprio corpo post mortem. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.
  L'articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla donazione del proprio corpo post mortem, prevedendo che questa avvenga mediante una dichiarazione redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l'utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti, costituito nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale dall'articolo 7, comma 2, della citata legge sulla donazione di organi (1o aprile 1999, n. 91). Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio – di questi centri si dirà tra un attimo – che deve a sua volta comunicarla all'ufficio di stato civile del comune di residenza della persona. I comuni sono quindi chiamati a tenere, presso gli uffici di stato civile, appositi elenchi speciali dei donatori del corpo.
  L'articolo 4 prevede che la conservazione e l'utilizzazione delle salme oggetto di donazione avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità individuate dal ministro della salute quali centri di riferimento per queste attività.
  L'articolo 5 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla data della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all'eventuale cremazione sono a carico – entro il limite massimo stabilito dall'articolo 8 – delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.
  L'articolo 6 chiarisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l'uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento anzidetti.
  L'articolo 7 prevede che il ministro della salute adotti un regolamento di attuazione della legge per stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non devono comunque essere superiori a un anno. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione; deve indicare le cause di esclusione dell'utilizzo di salme ai fini di ricerca; e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge.
  L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria delle già menzionate spese per il trasporto della salma e per la tumulazione o la cremazione, di cui all'articolo 5; per queste spese vengono stanziati 2 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2014.
  L'articolo 9, infine, abroga il citato articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

  Renato BALDUZZI, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, esprime l'avviso che sia opportuno un approfondimento delle questioni poste dal testo, anche per verificare se lo stesso rispetti il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, la mancata attenzione al quale rappresenta spesso un ostacolo alla effettiva attuazione del regionalismo in Italia.Pag. 148
  Quindi, non essendovi ragioni di urgenza per l'espressione del parere, propone di aggiornare la discussione, in modo da poter approfondire le questioni poste dal testo. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
(C. 1836 Governo).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
(C. 1864 Governo).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole sul disegno di legge C. 1836 Governo, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge C. 1864 Governo, recante la legge europea 2013 bis).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Il deputato Mariano RABINO (SCpI), relatore, dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIV Commissione della Camera il parere sul disegno di legge C. 1836 – che reca la legge di delegazione europea 2013 per il secondo semestre – e sul disegno di legge C. 1864, che reca la legge europea bis per il 2013, riferisce che i due disegni di legge sono stati adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 29, commi 5 8, della recente legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Tale legge prevede che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Per il 2013, il parlamento ha già approvato sia la legge di delegazione europea (legge n. 96 del 2013), sia la legge europea (legge n. 97 del 2013).
  L'articolo 29, comma 8 citato, prevede però che in caso di necessità, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge delegazione europea con la specificazione «secondo semestre». Nessuna previsione esplicita è contenuta invece nella citata legge in merito alla possibilità di un secondo disegno di legge europea nello stesso anno. In ogni caso, come emerge dalle relazioni di accompagnamento ai due disegni di legge in esame, il Governo ha ritenuto che nell'anno in corso sussistessero le ragioni per adottare sia una legge di delegazione europea per il secondo semestre, sia una seconda legge europea. In particolare, la presentazione di un secondo provvedimento di delegazione europea è motivato dal Governo con il fatto che dopo la presentazione al Parlamento del primo provvedimento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di essere recepite con norme di rango primario e hanno un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al prossimo disegno di legge di delegazione europea, quello per il 2014. Per quanto riguarda invece la legge europea 2013, la scelta di presentare un secondo provvedimento europeo per il 2013 nasce dal fatto che l'obiettivo prioritario del Governo – come spiega la relazione di accompagnamento – è di far sì che l'Italia arrivi nel 2014 al semestre di presidenza dell'Unione europea con il minor numero possibile di infrazioni a proprio carico per mancata attuazione di atti europei.Pag. 149
  Venendo al contenuto del disegno di legge di delegazione europea, riferisce che questo consta di 7 articoli e due allegati, i quali elencano rispettivamente 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nei due allegati; rinvia per le procedure di attuazione e per i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.
  L'articolo 2 conferisce al Governo, come previsto dall'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché per il recepimento del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.
  L'articolo 4 detta i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013.
  L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).
  L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea.
  L'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (quindi status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea.
  Nell'allegato A sono comprese 2 direttive: la direttiva 2012/35/UE, in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e la direttiva 2013/37/UE, in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico.
  Nell'allegato B sono elencate 13 direttive. La direttiva 2009/138/UE interviene in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta Solvency II).
  La direttiva 2013/11/UE è volta a garantire che i consumatori possano presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, per ottenere rapide ed eque forme di risoluzione alternativa delle controversie.
  La direttiva 2013/14/UE apporta modifiche ad alcune disposizioni comunitarie già vigenti in relazione all'eccessivo affidamento ai rating del credito.
  La direttiva 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori e la protezione ambientale.
  La direttiva 2013/30/UE detta disposizioni per ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze, intervenendo sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, sia dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio delle operazioni in mare.Pag. 150
  La direttiva 2013/31/UE che riguarda le norme sanitarie relative agli scambi e alle importazioni nella Unione europea di cani, gatti e furetti.
  La direttiva 2013/32/UE reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (comprendente il riconoscimento dello status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria).
  La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta.
  La direttiva 2013/34/UE riguarda i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dell'Unione europea.
  La direttiva 2013/36/UE riguarda l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e si collega al regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento recepiscono a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche.
  La direttiva 2013/38/UE interviene in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, tra l'altro per definire meglio i poteri degli ispettori delle navi battenti bandiera di Paesi che non abbiano sottoscritto nessuna delle convenzioni internazionali a tutela della sicurezza e delle condizioni di vita e di lavoro a bordo. La direttiva prevede anche la possibilità del fermo della nave anche nel caso di violazioni dei diritti dei marittimi, oltre che nei casi già previsti in precedenza di pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente.
  Le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE introducono nuovi strumenti di contrasto alle frodi Iva, rese sempre più complesse e difficili da individuare grazie anche all'utilizzo di mezzi elettronici.
  La direttiva 2013/42/UE prevede un meccanismo «di reazione rapida» (detto «Quick Reaction Mechanism» – QRM) per permettere agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile (e quindi designare il cessionario/committente quale debitore dell'Iva) su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, per un tempo massimo di nove mesi, in casi di particolare urgenza nei quali si profili il rischio di perdite finanziarie gravi e irreparabili. A tale scopo la misura deve essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri.
  La direttiva 2013/43/UE dispone, in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema Iva più resistente di fronte a casi di frode in materia di Iva, l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.
  Per quanto riguarda invece il disegno di legge europea 2013-bis (atto C. 1864), questo consta di 25 articoli.
  L'articolo 1 è finalizzato all'adeguamento della legislazione italiana vigente alla normativa comunitaria in materia di concessione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero: si prevede che il laureato aspirante alla borsa debba avere una laurea presso università italiane e non più necessariamente anche la cittadinanza italiana. Si prevede inoltre che l'attività di perfezionamento del borsista debba svolgersi in istituti che siano in uno Stato diverso da quello di residenza.
  L'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea.
  L'articolo 3 interviene sul cosiddetto codice ambientale (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) sostituendo la richiesta dell'obbligo di marcatura CE per i camini con il concetto di idoneità degli Pag. 151stessi all'uso previsto, come richiamato dalla direttiva comunitaria sui prodotti da costruzione.
  L'articolo 4 reca norme in materia di servizi trasfrontalieri e temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali delle imprese.
  L'articolo 5 estende le agevolazioni fiscali in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti «minimi» previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia.
  L'articolo 6 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, equiparando gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni istituite in uno Stato UE o SEE a quelli italiani ai fini del godimento del regime fiscale agevolato riconosciuto dalla legge in relazione alla predetta imposta ed esentando dall'imposta i titoli del debito pubblico e gli altri titoli similari emessi da altri Stati aderenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
  L'articolo 7 restringe l'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta sia dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, mentre in precedenza l'imposta era prevista genericamente sulle «attività finanziarie».
  L'articolo 8 dispone che, per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e dell'Iva all'importazione fino a mille euro non si applichi la sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive, decorrenti dall'invio al debitore delle comunicazioni concernenti il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
  L'articolo 9 è volto a recepire alcune norme in materia di autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012 (EMIR – European Market Infrastructure Regulation) in capo ai soggetti già vigilati dalle medesime autorità, nonché per l'applicazione delle sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza previste dall'ordinamento vigente.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'oggetto ed alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione di lavoro.
  L'articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro.
  L'articolo 12 disciplina le modalità attraverso le quali l'autorità competente all'elaborazione ed all'approvazione di taluni piani o programmi in materia ambientale assicura la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame dei medesimi piani o programmi.
  L'articolo 13 prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli tutelati debba essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.
  L'articolo 14 reca modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire) con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati.
  L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), al fine di Pag. 152superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano la definizione di «progetto»; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS.
  L'articolo 16 reca una delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
  L'articolo 17 modifica in più punti la disciplina in materia di danno ambientale, incidendo sulle fattispecie giuridiche di riferimento e sulla qualificazione del danno, sull'azione risarcitoria e sulle misure preventive e di ripristino, nonché sulla riassegnazione delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale medesimo. In particolare, le modifiche si traducono in una serie di novelle alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, alcune delle quali già modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013.
  L'articolo 18 modifica la disciplina della progettazione nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica là dove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.
  L'articolo 19 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011 (cosiddetto REMIT), concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.
  L'articolo 20 interviene sulla disciplina della rete di distribuzione dei carburanti al fine di liberalizzare maggiormente i distributori self-service.
  L'articolo 21 riduce a 5 anni, rispetto ai 13 attualmente vigenti, il periodo transitorio di sospensione della protezione del diritto d'autore per i modelli di design industriale divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001.
  L'articolo 22 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.
  L'articolo 23, senza novellare la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, disciplina gli obblighi risarcitori dello Stato per il caso di pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive, conseguente alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado. Indica inoltre alcuni elementi che dovranno essere valutati per stabilire se possa parlarsi di violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea: ad esempio il grado di chiarezza e di precisione della norma violata; il carattere intenzionale della violazione; la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto; la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea; la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
  Gli articoli 24 e 25 dispongono in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.
  Prima di concludere, ritiene utile precisare che sugli schemi dei due disegni di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.
  In data 17 ottobre 2013, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione e parere favorevole con una condizione sullo schema del disegno di legge europea bis. La condizione è stata recepita dal Governo nel testo del disegno di legge presentato al Parlamento. Più precisamente, le regioni hanno chiesto una modifica Pag. 153in relazione all'articolo 15 del disegno di legge. Tale articolo, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006). Le modifiche alla disciplina vigente – come anticipato – riguardano la definizione di «progetto»; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. In particolare la lettera d) dell'articolo 15, comma 1, prevede che per le tipologie di progetti ivi previsti un decreto del ministro dell'ambiente stabilisca in quali casi i progetti sono assoggettati alla procedura di screening. Sul contenuto di questo decreto ministeriale le regioni hanno chiesto e ottenuto che sia prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge. L'articolo 41 in questione stabilisce che i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  In conclusione, dopo aver sottolineato come la molteplicità delle materie toccate dalla normativa europea dovrebbe indurre ad una riflessione su cosa significhi oggi la sovranità nazionale, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) (vedi allegato 5) e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo) (vedi allegato 6).

  Renato BALDUZZI, presidente, ritiene che non si possa che essere soddisfatti dello sforzo che il Governo profonde nella fase discendente del diritto europea, e quindi per l'attuazione dello stesso, ed auspicherebbe che lo stesso impegno fosse messo dal Parlamento e dalla politica nella fase ascendente, e quindi nella formazione degli atti normativi europei.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che se il Governo è solerte nell'attuare nell'ordinamento interno le direttive europee, non lo è altrettanto nell'attuare le disposizioni dell'ordinamento interno. Si riferisce, in particolare, all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, che ha dettato una disciplina per il trasferimento dei servizi di trasporto ferroviario alla Valle d'Aosta, prevedendo adempimenti da parte dello Stato che dal 2010 ad oggi non sono stati ancora posti in essere.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCMpI) esprime perplessità sulla natura cedevole della disciplina statale adottata nelle materie di legislazione concorrente o residuale delle regioni al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti Pag. 154dall'appartenenza all'Unione europea. A suo avviso, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di escludere che una regione che non abbia provveduto per tempo a disciplinare una materia in attuazione della disciplina europea possa farlo in un secondo momento, sostituendo con la propria la legislazione statale nel frattempo intervenuta.

  Renato BALDUZZI, presidente, ritiene che prevedere la cedevolezza della disciplina statale – nel senso di permettere che questa venga adottata quando necessario anche su materie di competenza legislativa regionale, nel contempo stabilendo che si ritragga quando interviene la legge regionale – sia più consono al disegno costituzionale, che delinea un sistema nel quale lo Stato collabora e coopera con le autonomie territoriali, anziché imporsi su di esse.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).

  La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

Pag. 155