CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2013
145.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 dicembre 2013 — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo, avvertendo che il relatore ha conseguentemente predisposto una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge (vedi allegato 1).

  Floriana CASELLATO (PD), relatore, illustra la propria proposta di relazione.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Casellato quale relatore presso la XIV Commissione.

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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che non sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, avvertendo che il relatore ha conseguentemente predisposto una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge (vedi allegato 2).

  Floriana CASELLATO (PD), relatore, illustra la propria proposta di relazione.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Casellato quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.
C. 225 Fedriga e C. 929 Gnecchi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Davide BARUFFI (PD), relatore, nel fare presente che le proposte di legge in esame intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, ricorda in via preliminare che la ricongiunzione è l'unificazione, presso un'unica gestione previdenziale, dei diversi periodi di assicurazione maturati dal lavoratore presso casse o gestioni differenti: lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati e la ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.
  Segnala che l'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici: in particolare, il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal 1o luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge n. 29 del 1979, ponendo a carico dei richiedenti un onere determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativa al riscatto dei corsi universitari di studi. Sottolinea che, in base alle richiamate disposizioni della legge n. 29, è stata quindi posta a carico del richiedente la ricongiunzione il 50 per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione assicurativa.
  Rileva come a seguito di tale modifica della disciplina siano emersi non pochi problemi: il controverso sistema di calcolo ha fatto sì che numerosi lavoratori si vedano chiamati al versamento di somme ingenti per accedere all'istituto della ricongiunzione, prima gratuito: queste le Pag. 115ragioni che, a suo avviso, hanno portato il legislatore a tornare sulla materia in occasione della legge di stabilità per il 2013; l'articolo 1, commi 238, 239 e 247, della legge n. 228 del 2012, ha infatti tutelato i soggetti per i quali sia venuto a cessare (entro il 30 luglio 2010) il rapporto di lavoro e quindi l'iscrizione alle diverse casse pensionistiche. Più specificamente, ricorda che è stata prevista la facoltà (comma 238) – esercitabile esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia – di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) per coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni e non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico (comma 239); solo per questi soggetti (cosiddetti «cessati») è fatta salva la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo; possibilità preclusa, viceversa, per tutti coloro che già si trovino in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.
  Tornando al contenuto dei provvedimenti all'esame, osserva che la proposta di legge C. 225 dispone l'abrogazione dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78; per quanto concerne gli effetti dell'abrogazione viene altresì specificato che le disposizioni previgenti riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e cioè dal 31 luglio 2010; per quanto attiene alla disciplina delle somme già versate nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della proposta di legge, se ne prevede la restituzione da parte dell'INPS. Evidenzia, infine, che il provvedimento prevede una clausola di copertura degli oneri, quantificati in 475 milioni di euro annui, derivanti dall'abrogazione della disciplina sulla ricongiunzioni onerose, a cui si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  Pone, quindi, in risalto che la proposta di legge C. 929, nel prevedere anch'essa l'abrogazione dei commi da 12-septies a 12-novies e del comma 12-undecies del decreto-legge n. 78 del 2010, con contestuale ripristino, con efficacia dal 31 luglio 2010, delle norme da essi abrogate e modificate (articolo 1, commi 1 e 4), detta ulteriori norme in materia previdenziale, volte a: prevedere che i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità siano gli stessi per gli iscritti all'INPS e all'ex INPDAP; disciplinare l'istituto della pensione supplementare; prevedere la possibilità di restituzione dei contributi versati o la riliquidazione della pensione per i soggetti interessati.
  Più specificamente, fa presente che la proposta di legge dispone il rimborso da parte dell'INPS, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, degli oneri già versati dai soggetti (iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi e agli ex fondi speciali di previdenza) che dal 1o luglio 2010 abbiano avviato o completato procedure di ricongiunzione o trasferimento oneroso verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), anche se titolari di trattamento pensionistico (articolo 1, comma 2). Osserva, inoltre, che è prevista la riliquidazione della pensione, se richiesta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da parte di soggetti (iscritti a specifici fondi speciali gestiti dall'INPS) che abbiano richiesto, con decorrenza dal 1o luglio 2010, un trattamento pensionistico a carico degli stessi fondi. La riliquidazione opera dalla decorrenza del trattamento a carico del FPLD (se più favorevole), previa istanza di trasferimento gratuito della posizione assicurativa verso quest'ultima gestione (articolo 1, comma 3). Fa notare, altresì, che la proposta di legge prevede la riliquidazione della pensione per specifici soggetti (iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o autonomi e degli iscritti alla gestione separata INPS dei cosiddetti «parasubordinati», e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima) che, con effetto dal 1o luglio 2010, abbiano presentato domanda di totalizzazione Pag. 116(ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006) anche se già titolari di trattamento pensionistico; la riliquidazione opera (dietro presentazione di domanda entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge), previa rinuncia alla domanda o alla totalizzazione, con la decorrenza originaria, previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi, qualora riammessi, verso il regime generale dell'AGO (articolo 1, comma 5).
  Rileva poi che la proposta di legge C. 929 dispone che l'importo della pensione maturata ed erogata dall'INPS per gli iscritti a fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi (fatti salvi la gratuità della ricongiunzione dei contributi e il trasferimento della posizione assicurativa da fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi verso l'INPS) secondo le regole dei medesimi fondi, non possa comunque essere superiore all'importo di pensione che l'interessato avrebbe maturato versando tutti i contributi al FPLD (articolo 1, comma 6), prevedendo peraltro l'equiparazione tra i requisiti contributivi pensionistici INPS e ex INPDAP ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità; si prevede, poi, con una norma transitoria, l'accesso al pensionamento (a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame) per specifiche categorie di lavoratrici (autonome iscritte all'AGO, dipendenti iscritte ai fondi esclusivi, iscritte alla gestione separata INPS «parasubordinati») con i requisiti anagrafici richiesti per le lavoratrici dipendenti private (ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, e cioè 63 anni e 6 mesi dal 1o gennaio 2014, 65 anni dal 1o gennaio 2016 e 66 anni dal 1o gennaio 2018). Evidenzia che la medesima proposta prescrive che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possano costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo ed erogata dal fondo in cui siano stati versati (in pratica da qualsiasi cassa previdenziale), indipendentemente dal fondo che ha provveduto alla liquidazione della pensione (articolo 3), essendo previsto il divieto, ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 1, comma 2, per ciascun fondo sostitutivo (cioè il fondo gestito dall'INPS che riguarda particolari categorie di lavoratori in sostituzione dell'AGO) o esclusivo (concernente i pubblici dipendenti), di erogare trattamenti superiori a quelli che sarebbero stati erogati a carico dell'AGO, nonché l'obbligo di pagare l'importo della pensione derivante dai contributi già versati nella propria gestione, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei fondi (articolo 4).
  Ritiene, dunque, che la Commissione possa approfondire il contenuto di due proposte di legge in larga parte coincidenti o comunque convergenti, per quanto attiene alla modifica della disciplina della ricongiunzione, e alcune previsioni ulteriori contenute nella proposta di legge C. 929: si tratta, nello spirito e nella lettera di entrambe le proposte, di porre rimedio a distorsioni oggettive che si sono generate nella situazione contributiva di una platea non marginale di lavoratori. A suo giudizio, costoro si vedono oggi costretti, volendo addivenire a una pensione ragionevolmente coerente con la propria storia contributiva, ad optare per una delle seguenti strade: o scegliere una ricongiunzione onerosa, arrivando a versare somme molto ingenti e comunque spesso al di fuori della loro capacità reddituale; o optare per la totalizzazione dei contributi, vedendosi però decurtata in modo significativo e permanente la pensione; o proseguire nella propria attività lavorativa, pur avendo magari maturato già da tempo gli anni di contributi necessari per accedere alla pensione.
  Ricorda che il provvedimento in oggetto fu introdotto contestualmente ad altri, che pure modificavano la disciplina previdenziale «ante-Fornero»: in particolare, il comma 12-sexies dell'articolo 12 del decreto n. 78 ha determinato un brusco innalzamento per l'età pensionabile di molte lavoratrici del pubblico impiego; il combinato disposto di queste due novità – innalzamento dell'età per le donne del pubblico impiego e fine del regime della ricongiunzione gratuita – certamente non occasionale, ha prodotto una situazione Pag. 117discriminatoria per molti di coloro che hanno avuto una carriera contributiva segmentata. È a questi problemi che, a suo avviso, le due proposte di legge intendono porre rimedio, posto che la parziale correzione introdotta con la legge di stabilità dello scorso anno, prima richiamata, pur apprezzabile nello spirito e negli effetti, non ha potuto che risolvere una parte modesta della questione.
  Intende, infine, rammentare come il problema abbia visto da subito legislatore e Governo dover prendere atto di effetti negativi, probabilmente non ponderati nel momento del varo del decreto: a parte l'intervento normativo di un anno fa, ricorda, da ultime, altre due iniziative, ossia l'ordine del giorno approvato contestualmente alla legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, firmato da deputati della Commissione di tutti i gruppi, in cui veniva riproposto il problema delle ricongiunzioni onerose, nonché un emendamento alla legge di stabilità proprio oggi in discussione alla Camera. Fa notare che sono iniziative che si sono scontrate fino ad ora con il problema, non secondario, della copertura finanziaria. Rimette, pertanto, questi elementi e queste valutazioni al dibattito e a un percorso che probabilmente non sarà né breve né semplice, ravvisando le condizioni generali perché la Commissione, a partire naturalmente dai presentatori delle proposte di legge, possa in ogni caso produrre un lavoro unitario.

  Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che sul tema delle ricongiunzioni onerose la Commissione si batte con determinazione sin dalla scorsa legislatura, laddove furono approvati anche importanti atti di indirizzo, sottoscritti da tutti i gruppi, che fecero emergere la vera motivazione di tale sbagliata scelta legislativa operata dal Governo pro tempore. Fa notare che lo stesso Ministro Sacconi, autorevole rappresentante del Governo che introdusse le disposizioni richiamate dal relatore, ammise a suo tempo che la decisione di rendere onerose le ricongiunzioni fu motivata dal timore che vi fossero pensionamenti «in massa» delle donne del pubblico impiego – a seguito dell'innalzamento del limite di età per l'accesso alla pensione delle dipendenti pubbliche – con conseguenti trasferimenti verso l'INPS, al fine di beneficiare di un regime previdenziale più favorevole. Rilevato che, grazie all'impegno del Parlamento, si è riusciti almeno a tutelare la categoria dei cosiddetti «cessati», si tratta ora di intervenire, a suo avviso, a salvaguardia di tutti gli altri soggetti, atteso che, nella maggior parte dei casi, si tratta di lavoratori con pensioni basse che non otterrebbero alcuna trattamento privilegiato con la ricongiunzione dei contributi.
  Osserva che la gratuità della ricongiunzione è sempre stata una caratteristica portante del sistema previdenziale e la sua messa in discussione ha penalizzato tante categorie di lavoratori, costrette a pagare due volte i contributi per il medesimo periodo di riferimento. Rilevato che in passato vi sono state accese discussioni con la Ragioneria Generale dello Stato, che ha spesso proposto quantificazioni discutibili di un eventuale intervento riparatore, si augura che questa volta si possano compiere preventive verifiche di natura tecnica con gli uffici competenti, con i quali confrontarsi seriamente sui numeri.
  Osserva, quindi, che la sua proposta di legge interviene anche in materia di pensione supplementare, nel presupposto di valorizzare ogni contributo versato in termini di reciprocità, sia che si tratti di giacenza contributiva pregressa presso l'INPS o presso l'INPDAP, trattandosi, peraltro, di garantire la liquidazione di trattamenti pensionistici con il semplice calcolo contributivo.
  Si augura, in conclusione, che anche in questa legislatura si possa giungere a un'ampia condivisione del testo, al fine di fornire una risposta efficace in favore dei numerosi lavoratori coinvolti.

  Cesare DAMIANO, presidente, nell'auspicare che la Commissione sappia fornire risposte convincenti entro la fine della Pag. 118corrente legislatura, con il proficuo contributo di tutti i gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2013.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto svoltisi nella scorsa settimana dopo l'acquisizione della relazione tecnica trasmessa dal Governo sul precedente testo, è stato elaborato un ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge nn. 249 e 1186, che il relatore prospetta di adottare come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato 3).

  Antonella INCERTI (PD), relatore, nell'illustrare il contenuto dell'ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, fa notare che esso mira a superare i rilievi formulati dalla Ragioneria Generale dello Stato nella relazione tecnica inviata alla Commissione, dal momento che il limite di 4.000 domande da ammettere viene legato alla ricognizione da poco effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; si prevede, inoltre, un ordine di priorità nell'accoglimento delle domande, accanto a una specifica clausola di salvaguardia, che sarà applicata rigorosamente sulla base di un monitoraggio da parte dell'INPS e di un percorso telematico che non potrà ammettere deroghe. Segnala, altresì, che l'ulteriore nuovo testo unificato ripropone la copertura degli oneri attraverso l'apposito fondo dedicato ai salvaguardati della «riforma Fornero», la cui consistenza sarà accertata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla fine dell'esercizio finanziario 2013: per tale ragione, sarà necessario differire il seguito dell'esame del provvedimento al mese di gennaio, in modo da svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, considerata l'esigenza di valutare, a consuntivo dell'anno 2013, eventuali residui nel predetto fondo. Fa presente infatti che, in caso di carenza di risorse, sarà indispensabile proporre una modifica della clausola di copertura finanziaria.

  Maria MARZANA (M5S) osserva anzitutto che dalla lettura del contenuto della relazione tecnica si evincono considerazioni sul merito delle proposte in esame, che trascendono il ruolo stesso della Ragioneria Generale dello Stato, la quale, piuttosto che preoccuparsi, ad esempio, di presunti effetti di «trascinamento» della norma su altri comparti del pubblico impiego, dovrebbe limitarsi a esprimere valutazioni di natura tecnica sui profili di copertura finanziaria, evitando di sconfinare in settori di pertinenza esclusiva del Parlamento: a suo avviso, peraltro, contrariamente a quanto ritiene la Ragioneria Generale dello Stato, non si sta favorendo la nascita di ulteriori categorie di esodati, ma si sta tentando di riparare a un palese errore della «legge Fornero», che ha escluso arbitrariamente la categoria dei docenti della scuola dalla clausola di salvaguardia prevista per altri lavoratori, soltanto per una ragione legata a termini temporali di uscita dal lavoro, caratteristici del solo settore della scuola. Ritiene evidente, pertanto, come non vi siano problemi di copertura finanziaria, atteso che appare sufficiente utilizzare gli stanziamenti originariamente previsti per quella clausola di salvaguardia all'interno della quale tali lavoratori hanno il diritto di rientrare.
  Soffermandosi, infine, sul contenuto dell'ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, si domanda se non sia preferibile modificare la data del 30 aprile 2014 come termine per la presentazione delle domande di pensionamento, Pag. 119anche in considerazione del presumibile allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento, prospettando altresì l'opportunità di riflettere sin d'ora su forme alternative di copertura finanziaria, nel caso in cui il fondo richiamato dal relatore non dovesse risultare capiente.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel condividere le considerazioni testé svolte dal deputato Marzana a proposito dello sconfinamento della Ragioneria Generale dello Stato in valutazioni che non appaiono di natura squisitamente contabile, ritiene che ulteriori approfondimenti sul testo potranno essere svolti nelle prossime sedute e, in particolare, nella fase emendativa che la Commissione dovrà affrontare nel mese di gennaio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  La Commissione delibera di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 249 e 1186, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto degli elementi emersi nel corso della seduta odierna, avverte che nella prima settimana di gennaio 2014 la Commissione sarà nuovamente convocata sull'argomento, al fine di definire i termini di prosecuzione dell'iter e di procedere, se necessario, alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, in considerazione del complesso andamento dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana, la seduta della Commissione prevista per domani sarà anticipata alle ore 9.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 15.10.

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