CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2013
145.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 dicembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 47.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, informa che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.
  Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
Atto n. 49.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, informa che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.
  Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Atto n. 61.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, informa che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.
  Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 67.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, informa che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.
  Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la I Commissione avvia oggi l'esame congiunto dei seguenti disegni di legge europei: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) e Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo) assegnati, a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti.Pag. 23
  Ricorda altresì che l'esame congiunto dei suddetti disegni di legge – la cui presentazione è stata prevista dalla legge n. 234 del 2012 recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea – si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento della Camera per il «disegno di legge comunitaria», in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione su ciascun disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima, ed allegando gli emendamenti eventualmente approvati.
  Le relazioni approvate sono trasmesse alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  Ricorda infine che l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Va peraltro ricordato che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata inoltre, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  In qualità di relatore illustra i provvedimenti in titolo. Il disegno di legge recante Pag. 24Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C 1836) è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013 sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  L'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012 prevede infatti che – nel caso in cui, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, – il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza Stato regioni, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: «secondo semestre». Il disegno di legge reca i medesimi contenuti del disegno di legge di delegazione previsti dall'articolo 30, comma 2 della stessa legge n. 234 del 2012.
  Il provvedimento all'esame consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Passa ad illustrare il contenuto dei singoli articoli. L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.
  L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.
  La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Bankitalia e Consob, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti.
  Peraltro, osserva che la delega appare più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria. Si recepisce la direttiva in relazione all'obiettivo di sanzionare in primo luogo l'ente e solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Si prevede poi una delega volta a estendere il principio del favor rei, individuare strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, escludere la sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. Il Governo è quindi delegato ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nella normativa antiriciclaggio, nonché ad assicurare il coordinamento dell'ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del medesimo articolo 3.
  L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di Pag. 25rating del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013.
  L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).
  L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea, riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88) che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.
  L'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza tuttavia indicare – neppure per relationem – princìpi e criteri direttivi di delega. Tale aspetto andrà evidenziato nella Relazione da trasmettere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
  Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B del provvedimento in esame. Si tratta della direttiva 2013/32, recante procedure comuni per il riconoscimento dello status di protezione internazionale (cosiddetta nuova direttiva procedure) e della direttiva 2013/33, recante disciplina dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (cosiddetta. nuova direttiva accoglienza), il cui termine di recepimento è per entrambe il 20 luglio 2015 (ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32 da recepire entro il 20 luglio 2018).
  Inoltre, è concessa una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e integrative del testo unico, da esercitarsi entro 24 mesi l'entrata in vigore del medesimo testo unico.
  Agli articoli da 3 a 7 è inoltre presente uno specifico comma che reca una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione delle rispettive deleghe non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni coinvolte devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Nell'allegato A sono comprese 2 direttive: la direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare e la direttiva 2013/37/UE, che interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/UE, la cosiddetta direttiva PSI (Public Sector Information), ed è finalizzata a favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea.
  La nuova direttiva PSI, salvo eccezioni specifiche, obbliga gli enti pubblici a rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali e non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati. Inoltre, è stato esteso, l'ambito di applicazione della direttiva anche alle biblioteche, comprese quelle universitarie, ai musei e agli archivi, in precedenza escluse, purché questi detengano i diritti di proprietà intellettuale. Il termine di recepimento della direttiva è il 18 luglio 2015.
  Nell'allegato B sono elencate 13 direttive: la direttiva 2009/138/UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta Solvency II), che armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno; la direttiva 2013/11/UE, volta a garantire che i consumatori possano, su base volontaria, presentare Pag. 26reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie; la direttiva 2013/14/UE, che apporta modifiche ad alcune disposizioni comunitarie già vigenti in relazione all'eccessivo affidamento ai rating del credito; la direttiva 2013/29/UE, che stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. La direttiva fissa inoltre i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 giugno 2015; la direttiva 2013/30/UE, finalizzata a ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, e di limitarne le conseguenze, intervenendo sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio alla prosecuzione delle operazioni in mare; la direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/UEE per quanto riguarda le norme sanitarie relative agli scambi ed alle importazioni nella UE di cani, gatti e furetti; la direttiva 2013/32/UE, che reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, comprendente il riconoscimento dello status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria: la presentazione della domanda, l'individuazione delle autorità competenti a ricevere ad esaminare le domande, le procedure di esame, le garanzie e gli obblighi dei richiedenti, nonché le procedure di revoca, cessazione e rinuncia della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni. Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/UE del 1o dicembre 2005 (la cosiddetta direttiva «procedure») recepita con il decreto legislativo 25/2008.
  La nuova direttiva procedure, che fa parte, come la direttiva 2013/33/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, è finalizzata ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze. A tal fine, viene in primo luogo stabilito un termine certo (6 mesi) per la decisione sulla domanda di protezione, derogabile solo in determinate circostanze (per un totale, al massimo, di 21 mesi). Inoltre, vengono ridefiniti e, in alcuni casi, rafforzati, gli istituti di garanzia che devono essere assicurati ai richiedenti nel corso della procedura, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle altre categorie di persone vulnerabili. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 20 luglio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative al termine di conclusione dei procedimenti, che devono essere recepite entro il 20 luglio 2018.
  La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta. La direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva 2003/9/UE (la c.d. direttiva accoglienza) del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005). La nuova direttiva accoglienza fa parte, come la direttiva 2013/32/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo. In particolare, viene prevista una nuova disciplina sul trattenimento del richiedente protezione che può essere disposto esclusivamente in presenza di determinate condizioni e con l'assicurazione di adeguate garanzie. Il termine per il recepimento della direttiva scade il 20 luglio 2015. Pag. 27
  Ricorda che sulla materia del diritto di asilo la I Commissione sta esaminando in sede referente alcune proposte di legge che intervengono sulla relativa disciplina.
  Passando ad illustrare il disegno di legge recante Legge europea 2013 bis, va ricordato che questo è stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 (C. 1864) in base alle disposizioni di cui alla richiamata legge n. 234 del 2012. La legge n. 234 del 2012 prevede infatti che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In particolare l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 prevede che la legge europea contenga le seguenti disposizioni: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 41 della stessa legge n. 234 per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato.
  Nel disegno di legge in esame, dunque, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, il Governo ha ritenuto necessario fare nuovamente ricorso, nel 2013, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia. L'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 prevede espressamente la possibilità per il Governo, nel caso in cui rilevi ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di presentare nel secondo semestre dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, mentre non vi è nessuna previsione esplicita per quanto riguarda un secondo disegno di legge europea.
  Con riguardo agli articoli che rientrano tra gli ambiti di competenza della I Commissione ricorda che l'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguarle al diritto comunitario. Con gli interventi stabiliti dalle lettere a), e b) si prevede che lo straniero, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro, sia espulso solo se si trattenga oltre 3 mesi, periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schenghen (attualmente la normativa italiana prevede l'espulsione dopo 60 giorni nel caso lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarare la propria presenza in questura).
  La lettera d) dispone l'inserimento del divieto di reingresso, irrogato dal prefetto con il decreto di espulsione, nel sistema informativo Schenghen. Gli interventi previsti dalle altre lettere adeguano il diritto interno alle norme comunitarie anche alla Pag. 28luce della loro interpretazione recata da alcune sentenze della Corte di giustizia europea.
  In particolare, la lettera c) adegua il testo unico in materia di immigrazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C- 430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva «rimpatri»). La novella operata al testo unico prevede che, nel caso dei reati di immigrazione illegale e di violazione all'ordine di allontanamento, qualora la pena dell'ammenda sia sostituita con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'espulsione amministrativa sia comunque eseguita celermente.
  La lettera e) prevede l'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione qualora non esista una ragionevole prospettiva che questa sia eseguita (sentenza CGUE del 30 novembre 2009, C-357-09).
  Le lettere f) e g) rimodulano la durata del divieto di reingresso a seguito di condanna per il reato immigrazione irregolare, attualmente di non meno 5 anni, equiparandola a quella del divieto di reingresso per altre ipotesi, ossia da 3 a 5 anni (sentenza CGUE 6 dicembre 2011, C-430/11).
  Nel nostro ordinamento, com’è noto, l'espulsione dello straniero è disciplinata dal testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 286/1998). Il testo unico contempla diversi tipi di espulsione riconducibili sostanzialmente a due categorie giuridiche: l'espulsione quale sanzione amministrativa, comminata, appunto, dall'autorità amministrativa (ministro o prefetto) in caso di violazione delle regole relative all'ingresso e al soggiorno e l'espulsione applicata dal giudice nell'ambito di un procedimento penale (l'espulsione a titolo di misura di sicurezza e l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale).
  Il regime dell'espulsione è stato notevolmente modificato nel 2011, a seguito del recepimento della direttiva 2008/115/CE (la cosiddetta «direttiva rimpatri») operato dal decreto-legge n. 89 del 2011 (articoli 3, 4 e 5). Per il mancato recepimento della direttiva, il cui termine di trasposizione era scaduto il 24 dicembre 2010, era stata avviata, da parte della Commissione, la fase prodromica all'apertura della procedura di infrazione. La direttiva 2008/115 ha introdotto norme comuni sul rimpatrio dei cittadini stranieri che, ai sensi del diritto interno, si trovano in condizioni di irregolarità e si basa sul principio che il rimpatrio deve avvenire ordinariamente in maniera volontaria e solamente in presenza di determinate condizioni può essere effettuato coattivamente.
  In conformità a tale principio il decreto-legge n. 89 del 2011, invertendo l'impostazione precedente risalente alla legge del 189 del 2002 (la legge Bossi-Fini) ha stabilito che l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera è disposta esclusivamente nei casi individuati dalla direttiva (pericolo di fuga, diniego della domanda di permesso di soggiorno in quanto infondata o fraudolenta, espulsione disposta dal giudice, ecc.). Negli altri casi l'espulsione è attuata con l'intimazione ad allontanarsi volontariamente il territorio nazionale, lasciando allo straniero (come previsto dalla direttiva) un congruo periodo di tempo (da 7 a 30 giorni) per adempiere.
  Ricorda che la Corte di giustizia, nella citata sentenza Sador, individua nella procedura penale connessa alla punizione del reato alcune misure che compromettono l'applicazione delle norme previste dalla direttiva, «privando quest'ultima del suo effetto utile». La prima risiede nella previsione, contenuta nella legge sulla competenza penale del giudice di pace, che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo oppure si sottrae ad esso si applica l'obbligo di permanenza domiciliare Pag. 29al massimo di 45 giorni (articolo 55 del decreto legislativo n. 274 del 2000). Secondo la Corte la previsione dell'obbligo della permanenza domiciliare applicata allo straniero irregolare contraddice il principio della direttiva secondo il quale l'allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità. Infatti, l'articolo 8 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (da 7 a 30 giorni). È vero che il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (articolo 16, comma 1 del testo unico). Ma in questo caso l'espulsione è immediata; infatti l'articolo 16, comma 2, del testo unico fa rinvio per le modalità di espulsione all'articolo 13, comma 4 del testo unico, espulsione con accompagnamento alla frontiera, e «immediata», come definita dal successivo comma 5. E sul punto interviene la seconda censura della Corte che ribadisce che la facoltà di sostituire l'ammenda con l'espulsione non è di per sé vietata dalla direttiva, ma tuttavia l'espulsione immediata, ossia senza la concessione di un periodo di tempo per la partenza volontaria, può essere disposta esclusivamente in presenza di precise condizioni (quali il pericolo di fuga ecc.) e che «qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato» e quindi non può applicarsi automaticamente allo straniero per il solo fatto di essere in posizione irregolare e condannato per il reato di immigrazione clandestina. L'articolo in esame interviene appunto a modificare il testo unico per superare le censure della Corte.
  La modifica operata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, consistente nell'inserimento di un comma 3-septies dell'articolo 13 del testo unico che disciplina l'espulsione amministrativa, precisa dunque che la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per il reato di immigrazione clandestina (ed anche per i reati connessi alla violazione dell'obbligo di allontanarsi dal territorio nazionale di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater) non ostano alla espulsione prevista dal medesimo articolo 13, e che questa «è eseguita in ogni caso»; i giorni residui dei domiciliari e o di lavoro di pubblica utilità si convertono in una corrispondente quota di pena pecuniaria.
  Tale modifica recepisce la prima censura della Corte, quella secondo la quale la pena detentiva dei domiciliari osta alla pronta esecuzione dell'espulsione. Occorre invece valutare se sia attuata pienamente la seconda censura, in quanto il riferimento è fatto genericamente all'espulsione di cui all'articolo 13, che comprende sia l'espulsione immediata per pericolo di fuga ed altre condizioni (comma 4), sia l'espulsione differita (comma 5). Anche per la modifica all'articolo 16 ad opera delle lettere f) e g) occorre valutare se vi è un pieno adeguamento alla giurisprudenza dell'Unione europea. Viene infatti previsto che, per il reato di immigrazione clandestina, l'espulsione che il giudice di pace può comminare a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione (articolo 16, comma 1) comporti il divieto di reingresso per una periodo da tre a cinque anni (attualmente non può essere inferiore a 5 anni), ma tuttavia non viene modificato il comma 2 dell'articolo 16 che dispone che l'espulsione è disposta secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4 (espulsione immediata). Andrebbe dunque valutata l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 16, escludendo il condannato per immigrazione clandestina dall'espulsione immediata a meno che non ricorrano le particolari condizioni previste dall'articolo 13, comma 4 del testo unico.
  L'articolo 4 prevede che, allo svolgimento in Italia di servizi trasfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali delle imprese legalmente autorizzate a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro, si applichi una procedura semplificata rispetto a quella prevista per le analoghe attività di vigilanza privata. La disposizione è finalizzata a superare le Pag. 30obiezioni mosse dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 3690/12/MARK e modifica di conseguenza l'articolo 134-bis del testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931).
  Ricorda che il suddetto articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza disciplina le attività di vigilanza e investigazione già autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione europea ed è stato introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. La disposizione è stata adottata in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 2007, causa C-465/05 cui era conseguita l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2000/4196).
  L'articolo 134-bis prevede che: l'esercizio delle attività di vigilanza privata da parte di un'impresa legalmente autorizzata a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro sia sottoposto alle medesime condizioni dell'imprese ed istituti stabiliti in Italia, tenendo altresì conto degli adempimenti già assolti nello Stato di stabilimento. L'adempimento degli obblighi e degli oneri, qualora non sia attestato dallo Stato rilasciante, deve essere verificato dal prefetto; il Ministro dell'interno sia autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti. Il comma 2 dell'articolo 134-bis in esame demanda invece al regolamento di esecuzione la disciplina delle condizioni e delle modalità di svolgimento dei servizi transfrontalieri e temporanei di vigilanza e custodia da imprese di altri Stati membri dell'Unione. Quest'ultima previsione è stata attuata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153 che ha introdotto un nuovo articolo (l'articolo 260-bis) nel regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 940 n. 635), in base al quale l'esercizio occasionale di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento è sottoposto al rilascio di una autorizzazione da parte del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare. La relativa domanda per il rilascio dell'autorizzazione va proposta almeno sessanta giorni prima dell'espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Entro tale termine il Dipartimento della pubblica sicurezza oppone il diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, oppure adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Qualora non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l'autorizzazione si intende rilasciata.
  Con l'intervento normativo in esame, tale procedura (autorizzazione da presentarsi almeno 60 giorni prima dell'inizio attività) permane nei confronti delle attività di vigilanza, ma per le attività di investigazione privata temporanee viene sostituita da quella semplificata (notifica di inizio attività) disposta direttamente con legge.
  La disposizione è volta a superare le obiezioni mosse dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 3690/12/MARK in considerazione del fatto che le attività di vigilanza privata e quelle di investigazione sono nettamente distinte. Mentre le prime, in quanto includono attività che comportano rischi per le persona coinvolte, compreso quelli derivanti dal ricorso all'uso delle armi, giustificano l'adozione di misure restrittive della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, le attività di investigazione, invece, rientrano nella sfera di applicazione della disciplina comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva 2006/123/CE, cosiddetta direttiva Pag. 31servizi recepita con il decreto legislativo n. 59 del 2010) in base alla quale un regime autorizzatorio per le attività di prestazione dei servizi può essere adottato solamente in presenza di specifiche condizioni: ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Diritto di asilo.
C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, informa che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.
  Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.
COM(2013) 197 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che il relatore, onorevole Balduzzi, ha chiesto lo svolgimento di alcune audizioni che saranno definite in sede di ufficio di Presidenza e che avranno luogo nel mese di gennaio.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, ricorda che il Comitato si era già espresso sul provvedimento, formulando un parere con due osservazioni. Successivamente la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo.Pag. 32
  Ricorda che la proposta di legge novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli. Essa reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti.
  Formula una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (vedi allegato 1).
  Ricordato che le osservazioni riprendono nella sostanza quelle già formulate nel precedente parere reso, si sofferma in particolare sulla prima condizione, con la quale si chiede la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, che stabilisce che il decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali preveda, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi, il possesso da parte dei professionisti della certificazione di conformità alla norma tecnica. Ricorda, in proposito che, in base alla normativa vigente, un professionista è libero di non iscriversi ad un'associazione e che la citata certificazione UNI non è obbligatoria.
  Con la seconda condizione proposta si chiede che all'articolo 2, sia specificato a quale «ministero» e a quale «ministro» si fa riferimento nel testo, considerato che il medesimo testo dell'articolo 2 non è più formulato come novella al codice dei beni culturali e del paesaggio.

  Danilo TONINELLI (M5S) chiede una breve sospensione al fine di poter valutare la proposta di parere.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sospende la seduta per cinque minuti.

  La seduta sospesa alle 13.45, riprende alle 13.50.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.
Testo base C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.40.

5-00703 Grillo ed altri: Sulle iniziative da adottare per far fronte ai problemi di sicurezza del territorio di Catania.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo, con particolare riferimento alla questione posta sull'individuazione dell'area delle nuova questura di Catania.
  Riguardo all'incremento del personale, prende atto della risposta del viceministro e si riserva di verificare la situazione con gli operatori del settore.Pag. 33
  Ricorda la criticità della questione della sicurezza nella città di Catania, criticità che si è ora estesa anche alle zone di campagna.
  Conclude sottolineando che continuerà nel monitoraggio della situazione e nella procedura di acquisizione di dati sulla questione oggetto dell'interrogazione.

5-00815 Carra: Sulla dotazione di auto di servizio delle sezioni della polizia stradale di Mantova ed Ostiglia.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Desidera inoltre sottolineare lo spirito di sacrificio del personale delle forze dell'ordine che ogni giorno deve supplire alla critica carenza, se non addirittura all'assenza, di mezzi e di strumenti tecnologici adeguati. È una situazione dovuta alla crisi economica ed auspica, quindi, una sua risoluzione in coincidenza con la ripresa economica.

  Marco CARRA (PD), replicando, concorda con quanto affermato da ultimo dal viceministro e si dichiara soddisfatto della puntuale risposta fornita dal Governo.
  Osserva che la sua interrogazione parte da un allarme lanciato nello scorso mese di luglio da un rappresentante di un sindacato della Polizia di Stato, in un momento in cui la situazione denunciata aveva raggiunto il suo apice. In base a informazioni assunte presso la questura di Mantova, può confermare che il problema è stato risolto e di questo ringrazia il Governo.

5-00983 Burtone: Sui presidi di sicurezza presso le strutture sanitarie regionali e sulla tutela degli addetti ai servizi di guardia medica notturna nei Comuni.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della puntuale risposta fornita dal Governo e anche per l'attività di tutela degli operatori del settore.
  Sottolinea che il caso specifico oggetto dell'interrogazione non è un caso isolato e che quindi va esteso un servizio di tutela degli operatori sanitari usando, per esempio, una parte delle risorse del fondo per la sicurezza.
  Osserva inoltre che spesso si parla dei medici solo in relazione ai casi di mala sanità, non sempre peraltro addebitabili a loro. Gli preme invece sottolineare come il medico vittima dell'aggressione oggetto dell'interrogazione in titolo abbia continuato a svolgere con senso di responsabilità il proprio lavoro.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda un episodio, simile a quello oggetto dell'interrogazione, avvenuto nella città di Bari e culminato nella tragica morte della psichiatra vittima dell'aggressione.

5-00994 Busin e Molteni: Sull'occupazione abusiva di un complesso immobiliare nel comune di Piacenza.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Filippo BUSIN (LNA), replicando, ringrazia il Governo per la risposta fornita.
  Osserva che la questione da lui posta con l'interrogazione in titolo concerneva sia l'ordine pubblico che la violazione dei una proprietà privata. Riguardo a quest'ultimo aspetto, sottolinea che il locale in questione non è stato ancora riconsegnato al legittimo proprietario.

  La seduta termina alle 15.05.

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