CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2013
135.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 414

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.40.

Sui lavori della Commissione.

  Il deputato Massimo PARISI (FI-PdL), dopo aver ricordato come al termine della seduta del 28 novembre scorso il presidente si fosse riservato di verificare la possibilità di tornare a convocare la Commissione per l'espressione del parere sul disegno di legge C. 1542 («Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni») nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali della Camera, chiede quale sia stato l'esito di questa verifica e come mai la Commissione non sia stata convocata su questo argomento.

  Renato BALDUZZI, presidente, informa i commissari che la Commissione affari Pag. 415costituzionali della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti al disegno di legge C. 1542 nella tarda serata di giovedì 28 novembre, dopo molte ore di seduta, procedendo direttamente a conferire ai relatori il mandato per riferire in Assemblea, e quindi a terminare i lavori in sede referente, senza chiedere né attendere il parere delle Commissioni in sede consultiva.
  Dopo aver ricordato che l'inizio della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera era previsto per lunedì 2 dicembre scorso, fa presente che in tale data l'Aula della Camera ha effettivamente iniziato l'esame, svolgendo la discussione sulle linee generali.
  Chiarisce quindi che, nel momento in cui il provvedimento è passato all'esame dell'Assemblea, non sussiste alla Camera la possibilità per le Commissioni in sede consultiva – con l'eccezione della Commissione bilancio – di pronunciare il proprio parere sul testo risultante dall'esame in sede referente; la medesima prerogativa è attribuita, a determinate condizioni, al Comitato per la legislazione.
  Si riserva peraltro, una volta che il provvedimento sia stato approvato dalla Camera, trasmesso al Senato e assegnato dalla Presidenza alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, di verificare la possibilità che quest'ultima esprima il proprio parere alla Commissione di merito sia sul testo iniziale – quello trasmesso dalla Camera – sia sul testo eventualmente emendato dalla Commissione di merito stessa.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
C. 1866 Governo, approvato dal Senato.
%

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.
(Pareri alla V Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1865 e parere favorevole sul disegno di legge C. 1866 e relativa Nota di variazioni C. 1866-bis).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Roberto RUTA (PD), relatore, riferisce innanzitutto sul disegno di legge di stabilità, che la Commissione esamina nel testo trasmesso dal Senato, che il 26 novembre scorso ha approvato con voto di fiducia un maxiemendamento del Governo, per effetto del quale il provvedimento consta di un solo articolo composto di 531 commi. Sottolinea che la sua esposizione sarà necessariamente sintetica ed illustrerà principalmente le parti che investono in modo più diretto la competenza di questa Commissione.
  Considerata l'attenzione con la quale la Commissione ha fin qui seguito il disegno di legge del Governo C. 1542, relativo a città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, reputa utile innanzitutto segnalare che il comma 205 del disegno di legge di stabilità prevede la proroga al 30 giugno 2014 delle disposizioni che consentono il commissariamento degli organi delle province giunti a scadenza naturale o anticipata.
  A sua volta, il comma 291 proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province i cui organi sono giunti a scadenza naturale o anticipata dopo l'entrata in vigore dei decreti legge n. 201 del 2011 e n. 95 del 2012, nonché della legge n. 228 del 2012.
  Il comma 353, poi, pospone di un semestre – dal 1o gennaio al 1o luglio 2014 – i termini attualmente previsti per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni. A tal fine il Pag. 416comma in questione interviene sull'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, che, nello stabilire la tempistica per la graduale attuazione, da parte dei comuni, dell'esercizio associato di funzioni, ha previsto due fasi: entro il 1o gennaio 2013 i comuni interessati devono svolgere in forma associata almeno 3 delle funzioni fondamentali indicate all'articolo 14, comma 27, del citato decreto-legge n. 78 del 2010; entro il 1o gennaio 2014 l'obbligo di esercizio associato deve coinvolgere anche le altre 7 funzioni. Con la disposizione in esame, il secondo dei termini sopra indicati, vale a dire quello del 1o gennaio 2014 stabilito per il completamento dell'esercizio associato delle funzioni in questione, viene differito al 1o luglio 2014. Sulla medesima materia – per inciso – interviene il citato disegno di legge C. 1542, nel testo stabilito dalla Commissione affari costituzionali della Camera, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera stessa, il quale, all'articolo 1, comma 6-bis, introduce un termine intermedio, fissato al 30 giugno 2014, entro il quale i comuni devono svolgere in forma associata altre tre funzioni, e sposta il termine ultimo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014.
  Il gruppo di disposizioni che riguardano in modo forse più marcato la Commissione, sono quelle relative al patto di stabilità interno (commi 332 e seguenti).
  Tali misure sono volte in primo luogo a ridefinire gli obiettivi del patto di stabilità per le regioni e gli enti locali per gli anni 2014-2017, e quindi il loro concorso finanziario al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Sia per le regioni sia per gli enti locali sono peraltro previste misure volte ad alleggerire gli obiettivi finanziari del patto, con l'esclusione dai vincoli di determinate tipologie di spese. Per gli enti locali, in particolare, vengono esclusi dai vincoli i pagamenti in conto capitale per incentivare gli investimenti. Specifiche deroghe ai vincoli del patto sono inoltre previste per le spese per interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici.
  Più in dettaglio, il provvedimento ridefinisce gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, sia per le regioni a statuto ordinario (commi 328-330) sia per le regioni a statuto speciale e le province autonome (commi 331-332), limitando ulteriormente – rispetto alla disciplina in vigore – il tetto di spese complessivamente consentito. Le norme individuano poi l'obiettivo da conseguire per ciascuna regione e provincia autonoma e modificano quindi in tal senso la disciplina vigente su questa materia, che è dettata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, commi 448-472).
  Il comma 333 abroga la particolare disciplina prevista dal comma 463 della legge di stabilità per 2013 nel caso in cui il superamento, da parte della regione, degli obiettivi del patto fosse determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea. La norma vigente prevede la non applicazione delle misure sanzionatorie nel caso in cui la regione stessa proceda ad applicare le prescrizioni di rigore finanziario.
  Il comma 334 posticipa al 2015 l'avvio del cosiddetto «patto regionale integrato», vale a dire la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e di quelli degli enti locali del proprio territorio. Conseguentemente il comma 334 estende al 2014 e 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto oggi vigenti.
  I commi 346-351 prevedono per il 2014 un ulteriore concorso delle regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica, pari complessivamente a 560 milioni di euro; nonché un ulteriore concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, pari complessivamente a 240 milioni di euro.
  Il comma 352 modifica la disciplina vigente sul limite all'indebitamento per le regioni a statuto ordinario (disciplina di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 281 del 1970), ampliando il complesso delle entrate che vengono prese a riferimento per il calcolo del 20 per cento posto Pag. 417come limite all'indebitamento regionale: in particolare, vengono comprese in questo complesso le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.
  I commi 354-356 introducono alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Le modifiche, che riguardano le modalità di aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali da applicare per la determinazione dei nuovi saldi obiettivo degli anni 2014-2017, sono finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro. Poiché il nuovo meccanismo di calcolo potrebbe determinare, per alcuni enti, una variazione molto consistente dell'obiettivo da conseguire nel 2014 rispetto a quello calcolato con riferimento alla attuale disciplina, si introduce per i comuni, per il solo esercizio 2014, una misura correttiva, volta a contenere entro un tetto massimo la distanza tra i due obiettivi (quello calcolato con il nuovo metodo e quello calcolato con le vecchie modalità). Vengono inoltre aggiornate le percentuali massime di penalizzazione da applicare agli enti locali non virtuosi negli anni 2014-2017 per il ricalcolo del loro saldo obiettivo, ai fini dell'applicazione del meccanismo di virtuosità introdotto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Il comma 357 introduce, per l'anno 2014, l'esclusione, dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità, dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro. Il comma 358 detta una particolare forma di esclusione dal computo del saldo finanziario in favore del comune di Campione d'Italia, per le spese riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave sostenute per ciascuno degli anni 2014-2016.
  Il commi 359-360 recano modifiche alla disciplina del patto di stabilità in vista dell'informatizzazione delle procedure di monitoraggio del rispetto del patto medesimo.
  Il comma 361 disciplina la decorrenza dell'assoggettamento degli enti locali di nuova istituzione alle regole del patto di stabilità, qualificando come tali gli enti istituiti a decorrere dal 2011. In particolare, per tali enti è prevista l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima.
  I commi 362-364 anticipano i termini per l'attivazione delle procedure relative ai cosiddetti patti di solidarietà tra enti territoriali, al fine di consentire agli enti locali coinvolti nelle procedure del patto regionale verticale, anche incentivato, ovvero del patto orizzontale nazionale, di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici.
  Il comma 365 interviene sulla procedura di emanazione del decreto del ministro dell'economia e delle finanze attuativo del sistema di premialità per gli enti locali soggetti al patto, delimitandone l'ambito soggettivo di applicazione.
  I commi da 366 a 368 disciplinano l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per l'anno 2014, per un importo pari a 500 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2014 da parte delle regioni, delle province e dei comuni. La deroga è concessa in via prioritaria agli enti locali e soltanto in via residuale alle regioni. Soltanto qualora residuassero spazi non utilizzati dagli enti locali, questi spazi potranno essere attribuiti alle regioni che ne abbiano fatto richiesta. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, questi comunicano entro il 14 febbraio 2014 gli spazi finanziari di cui hanno bisogno per sostenere i Pag. 418pagamenti ed effettuano poi i pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi.
  Il comma 369 prevede un intervento a titolo di accertamento – e, ricorrendone i presupposti, di sanzione – da parte della competente Procura regionale della Corte dei conti nei casi di inadempimento da parte degli enti territoriali agli obblighi stabiliti dai precedenti commi, ossia in caso di mancata richiesta degli spazi finanziari ovvero di mancata effettuazione dei pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi.
  Il comma 383 modifica la normativa che riguarda il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salve le ipotesi espressamente consentite dalla legge.
  Un altro pacchetto di disposizioni reca poi interventi sulle società partecipate locali.
  In sintesi, i commi 370-375 dettano una nuova disciplina dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e le società da esse partecipate, al fine di introdurre una migliore trasparenza e un più immediato collegamento tra i risultati delle società partecipate e il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria, che, in caso di perdite degli enti partecipati, si ripercuote anche sui bilanci delle amministrazioni partecipanti. Si dispone poi che a decorrere dal 2014 gli enti e società partecipati dalle amministrazioni locali debbano concorrere agli obiettivi di finanza pubblica.
  I commi 376-377 estendono alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante.
  Il comma 378 modifica alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in house sia sotto il profilo del patto di stabilità, a fini di coordinamento con le nuove misure introdotte, sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze.
  I commi 379-381, in relazione alla nuova disciplina così introdotta, modificano o sopprimono le disposizioni attualmente vigenti in materia, in particolare quella che impone ai comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti di mettere in liquidazione entro il 30 settembre 2013 le società partecipate e quella che dispone lo scioglimento, entro il 31 dicembre 2013, di società che prestano servizi nei confronti della pubblica amministrazione per oltre il 90 per cento del loro fatturato, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.
  Un altro pacchetto di norme da segnalare è quello che reca misure per le politiche di coesione. Il disegno di legge di stabilità appresta infatti le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 e stabilisce le procedure per l'utilizzo delle quote di cofinanziamento nazionale dei programmi europei di coesione.
  In sintesi, quanto alle risorse, il comma 5 assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, ex Fondo per le aree sottoutilizzate) 54,8 miliardi per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale. Il fondo è destinato ad essere ripartito in modo che l'80 per cento vada alle aree del Mezzogiorno e il restante 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Delle risorse stanziate, tuttavia, viene iscritta in bilancio soltanto una parte, pari all'80 per cento del totale (ossia 43.848 milioni). L'impiego della restante parte (di 10.962 milioni) viene subordinata ad una verifica, da effettuarsi a metà periodo del ciclo di programmazione, in merito all'effettivo impiego delle risorse assegnate. In bilancio vengono pertanto assegnati 50 milioni per il 2014, 500 milioni per il 2015 e 1 miliardo per il 2016. Si rinvia per il resto alla Tabella E delle successive leggi di stabilità la determinazione delle ulteriori quote annuali. Il CIPE viene inoltre autorizzato, in sede di ripartizione delle risorse del Fondo, a destinare determinate somme a specifici interventi (commi 32, 73, 121 e 202).Pag. 419
  Per quanto riguarda il cofinanziamento nazionale degli interventi dei fondi strutturali dell'Unione europea, la Tabella E allegata al disegno di legge in esame provvede a definire la dotazione di bilancio del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (di cui all'articolo 5, legge n. 183 del 1987) per il nuovo ciclo 2014 e 2020, assegnando 4,5 miliardi per il 2016 e 19 miliardi per le annualità successive.
  In merito al cofinanziamento, i commi da 151 a 158 introducono disposizioni in materia di modalità di utilizzo del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, a valere sul Fondo di rotazione. In particolare si introduce un limite agli oneri da porre a carico del Fondo di rotazione, attribuendo ad esso il cofinanziamento, nella misura massima del 70 per cento, dei programmi di titolarità delle Regioni e delle Province autonome, a carico delle quali è posto il restante 30 per cento. Si dispone altresì un ulteriore canale di accesso all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione, prevedendosi che questo potrà concorrere anche al finanziamento degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020. Si autorizza poi la concessione di anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi di titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nel limite di 500 milioni di euro annui. Infine viene posto in capo alla Ragioneria generale dello Stato il monitoraggio degli interventi cofinanziati.
  I commi da 6 a 9 autorizzano spese a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali. In particolare, viene autorizzata la spesa complessiva di 90 milioni nel triennio 2014-2016 per il finanziamento della «strategia per le Aree interne», predisposta dal ministro per la coesione territoriale, destinata a progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari. Inoltre, 60 milioni per ciascuna annualità del triennio 2014-2016 (per 180 milioni complessivi) sono destinati dal comma 159 alle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza e a completamento della politica di cooperazione dell'Unione europea.
  Un altro complesso di misure che merita segnalare in questa sede è quello relativo alla ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici.
  In particolare, il comma 163 disciplina l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, mentre il comma 224 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2014, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, destinato a garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle zone del terremoto, oltre che al concorso alla stabilità dell'equilibrio finanziario dei comuni interessati.
  Il comma 164 autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, disponendo nel contempo l'esclusione dei relativi pagamenti dal patto di stabilità interno. In relazione al medesimo sisma del 26 ottobre 2012 il comma 225 prevede l'estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini, la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero.
  Il comma 226 stabilisce le modalità di calcolo, per l'anno 2014, del complesso delle spese complessive per la regione Molise, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, in modo da escludere, dalla somma delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dal consuntivo, le spese effettuate per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre Pag. 4202002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
  I commi 227-228 prevedono un allentamento della disciplina del patto di stabilità, escludendo dall'ambito di riferimento del patto determinate spese effettuate in riferimento alle zone dei territori dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.
  Il comma 229 posticipa, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati.
  Il comma 230 consente l'estensione degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai comuni limitrofi alle zone medesime, come definite dalle disposizioni vigenti, a condizione che sia accertata l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti in tali comuni e gli eventi sismici.
  Il comma 231 estende l'applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari.
  Il comma 232 autorizza l'impiego delle risorse del «Fondo per la ricostruzione» per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa.
  Il comma 233 differisce – dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 – il termine previsto per taluni adempimenti posti in capo alle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma.
  I commi 234 e 235 modificano la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l'ambito di operatività.
  Il comma 236 autorizza la proroga per il 2015 della deroga alla normativa vigente, già prevista per il triennio 2012-2014 per consentire l'assunzione di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da impiegare per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.
  Il comma 237 esenta per l'anno 2013 le università aventi sede nei territori colpiti dal sisma dal divieto di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva.
  I commi 238-242 disciplinano la predisposizione di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo danneggiati dagli eventi sismici.
  Il comma 281 prevede che, alla scadenza di uno stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino, in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti. Il subentro riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi.
  Quanto alle misure di razionalizzazione della spesa, si farà qui riferimento prevalentemente o solo a quelle che coinvolgono le regioni in modo diverso dalle altre pubbliche amministrazioni.
  Rilevano innanzitutto i commi da 285 a 288, che recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica – formulate anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la spending review – volte ad assicurare una riduzione di spesa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017. È previsto che le misure di risparmio operino anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni, a decorrere dal 2016.
  Il comma 216 definisce le procedure per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri Pag. 421relativi agli accertamenti medico-legali, eseguiti dalle aziende sanitarie locali, sui dipendenti assenti per malattia.
  Il comma 280 estende la rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici – già prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici – anche agli oneri finanziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusi con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo. Tale estensione è effettuata con una disposizione che si qualifica come disposizione di interpretazione dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che peraltro si riferisce esplicitamente alle sole sentenze di condanna.
  Il comma 282 autorizza la spesa di 4 milioni annui per il triennio 2014-2016 per completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle regioni e degli enti locali.
  Il comma 260 interviene sulla geografia giudiziaria stabilendo che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, mediante convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi.
  Il comma 320 opera una riduzione del livello statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 540 milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni annui a decorrere dal 2016. Tale riduzione è esplicitamente posta in relazione ai commi 301, 302, 303, 304 e 305, relativi al trattamento economico del pubblico impiego e del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali). È pertanto confermato che le misure per l'indennità di vacanza contrattuale, e per il blocco della contrattazione, sono applicabili anche al personale convenzionato del SSN.
  La riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome, ad eccezione della Regione Siciliana, secondo criteri e modalità proposti dalle medesime, da definire entro il 30 giugno 2014 in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale. Qualora entro quest'ultimo termine non si sia avuta neanche la formulazione della proposta, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le Regioni a statuto speciale – ad esclusione della regione Sicilia – e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano il concorso alla riduzione mediante le procedure previste dall'articolo 27 (sul coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) della legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale). Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, il provvedimento in esame prevede che l'importo del concorso in esame sia annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
  In merito al livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, il Ministero della salute, con un comunicato del 27 novembre 2013, ha ribadito che in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha cancellato con effetto retroattivo la norma che istituiva le compartecipazioni (ticket) per due miliardi di euro a partire dal 2014, il Governo ha provveduto, in seguito al Documento di Economia e finanza, a rivedere a rialzo il fabbisogno del SSN per il 2014. Pertanto, resta confermato che il finanziamento dello Stato al SSN ammonta nel 2014 a oltre 109 miliardi di euro.
  Al riguardo, la Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio sottolinea che, al netto della Missione Debito Pubblico, tra gli incrementi più rilevanti in valore assoluto vi è quello relativo alla Pag. 422Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (+8,2 per cento), dove gli incrementi sono dovuti al Fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 e agli effetti della sentenza n. 187 del 2012 della citata Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legge n. 98 del 2011, che prevedeva misure di ulteriore compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria (ticket)».
  Merita infine ricordare alcune disposizioni sparse, tra cui il comma 135, che, nell'ambito di misure di misure a favore dell'occupazione dei giovani e dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, prevede che l'incentivo straordinario volto all'assunzione e alla stabilizzazione di giovani fino a 29 anni (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013) possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome – oltre che a valere sulle risorse dei POR 2007-2013 – anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cofinanziamento nazionale) già destinate ai programmi operativi per gli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione.
  Inoltre il medesimo comma 135 prevede che le province, per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico dell'Unione europea. La misura è stabilita dichiaratamente in vista della dell'avvio della cosiddetta «Garanzia per i giovani» (Youth Guarantee), ossia di quella proposta di raccomandazione della Commissione europea (COM(2013)729), fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013 (2013/C 120/01), che si prefigge di assicurare ai giovani fino a 25 anni di età – entro quattro mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall'inizio di un periodo di disoccupazione – un'offerta di lavoro, di prosecuzione dell'istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata.
  Passando al disegno di legge di bilancio, ricorda brevemente che questo è predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente – cioè corrisponde alla normativa in vigore e non tiene inizialmente conto degli interventi disposti con la manovra finanziaria che viene effettuata contemporaneamente al suo esame parlamentare.
  Il bilancio è impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi. I dati contabili sono quindi raggruppati in 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici. Le missioni sono a loro volta articolate in 174 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare. Alcune missioni di spesa e alcuni programmi sono condivisi tra più amministrazioni.
  Con riguardo in particolare ai profili di interesse di questa Commissione, è utile ricordare che le spese finali del bilancio dello Stato nella previsione per il 2014 sono pari a 548,6 miliardi e registrano quindi un incremento rispetto al dato assestato 2013, imputabile soprattutto a una crescita delle spese correnti di 14.408 milioni di euro rispetto al dato assestato del 2013. Tale incremento è dovuto principalmente all'andamento di due categorie di spesa: i trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni e gli interessi passivi.
  Quanto ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, il loro incremento – che nella previsione per il 2014 è di circa 11,4 miliardi di euro – è imputabile in parte all'aumento dei trasferimenti statali destinati agli enti di previdenza ed assistenza sociale (7 miliardi) e in parte all'aumento dei trasferimenti destinati alle amministrazioni locali (circa 4,5 miliardi), dovuto ai maggiori trasferimenti alle regioni. Tali maggiori Pag. 423trasferimenti sono dovuti agli effetti connessi alle sentenze della Corte costituzionale n. 241 del 2012, in materia di riserve erariali, e n. 187 del 2012, la quale ultima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale (il cosiddetto ticket) siano introdotte con regolamento da emanare ai sensi della legge n. 400 del 1988.
  I trasferimenti ai comuni registrano invece una contrazione, rispetto al dato assestato 2013, pari a 606 milioni, ascrivibile alla minor dotazione del fondo di solidarietà comunale.
  Quanto alla riduzione delle spese in conto capitale, per oltre 6 miliardi rispetto al dato assestato 2013, questa è ascrivibile a quasi tutti i comparti e, in particolare, ai contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche. Un decremento di 1.710 milioni riguarda gli investimenti delle amministrazioni locali e, in particolare, delle regioni per la realizzazione di interventi ricompresi nelle intese istituzionali di programma.
  Si segnala poi la riduzione – a legislazione vigente, e quindi al netto della legge di stabilità – del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che a legislazione vigente presenta circa 440 milioni di euro in meno rispetto al 2013. Peraltro il disegno di legge di stabilità per il 2014 – come già detto – prevede un rifinanziamento delle risorse del Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e una sua rimodulazione in Tabella E per gli anni successivi.
  È utile ricordare che i dati contabili del disegno di legge di bilancio – che, come detto, sono formati a legislazione vigente – sono corretti alla luce della manovra finanziaria in corso di esame parlamentare. A questo fine provvede la Nota di variazioni, di cui all'atto C. 1866-bis.
  Tenuto conto della Nota di variazioni approvata al Senato, le spese finali si attestano a 556,1 miliardi nel 2014, di cui circa 501,6 miliardi di spese correnti e 52 miliardi di spese in conto capitale. Rispetto al bilancio a legislazione vigente 2014, si evidenzia quindi un aumento delle spese finali di 7,45 miliardi, dovuta a un incremento di circa 5 miliardi delle spese correnti e di 2,5 miliardi di quelle in conto capitale.
  Per quel che concerne le spese di parte corrente, l'incremento è dovuto al fatto che il disegno di legge di stabilità per il 2014, contiene numerose disposizioni che determinano maggiori spese, tra le quali le più consistenti riguardano: il Fondo di solidarietà comunale, che risulta incrementato di circa 2 miliardi nel 2014 (rispetto ai 5,1 miliardi previsti a legislazione vigente) e la cui dotazione per gli anni successivi viene indicata in 6,5 miliardi (si veda, in particolare, il comma 522 del disegno di legge di stabilità); l'adeguamento Istat per le gestioni previdenziali (734 milioni per ciascuna annualità, ai sensi del comma 2); il Fondo missioni di pace (614 milioni per il 2014, di cui al comma 162); il Fondo sociale per l'occupazione per gli ammortizzatori in deroga (600 milioni, di cui al comma 122); i trasferimenti all'INAIL quale compensazione per la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (500 milioni nel 2014, 600 milioni nel 2015 e 700 milioni nel 2016, previsti dal comma 77); le modifiche alla disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti relativamente a enti creditizi, finanziari ed assicurativi (410 milioni nel 2014, 630 milioni nel 2015 e 852 milioni nel 2016, previste dai commi 103-106); l'applicazione anche all'esercizio finanziario 2014 delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF, stabilito dal comma 131 (400 milioni); i finanziamenti in favore dell'autotrasporto (330 milioni, di cui al comma 52, cui si aggiungono altri 326 milioni quale maggiori agevolazioni conseguenti alla conferma del credito d'imposta in favore degli autotrasportatori, comma 389).
  Venendo all'analisi delle spese finali per Missioni, va evidenziato che il disegno di legge di bilancio per il 2014 presenta una struttura contabile articolata in 34 Pag. 424Missioni e 174 Programmi. In termini di composizione, circa il 46 per cento della spesa complessiva dello Stato, al netto della missione debito pubblico, è concentrato in sole 2 missioni: «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (che rappresenta il 25,7 per cento) e «Politiche previdenziali» (20,1 per cento).
  In particolare, la missione di spesa «Relazioni finanziarie con le autonomie locali» aumenta da 107,9 a 119,2 miliardi per il 2014, in relazione, principalmente, alle disponibilità del fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, e agli effetti della citata sentenza n. 187 del 2012 della Corte costituzionale, che comporta trasferimenti alle regioni per 2 miliardi annui, conseguenti alla mancata introduzione dei ticket.
  Il disegno di legge di stabilità per il 2014, inoltre, dispone ulteriori trasferimenti agli enti locali, in particolare ai comuni, ad integrazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (circa 1 miliardo per il 2014, quale incremento della quota IMU di spettanza comunale da trasferire al Fondo e quale quota di risorse da trasferire ai comuni per finanziare la previsione di detrazioni dalla TASI).
  La missione «Politiche previdenziali» passa invece da 88,5 a 93,5 miliardi per l'anno 2014. La relazione illustrativa al disegno di legge iniziale evidenzia come, a seguito degli effetti della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero), che ha riformato il mercato del lavoro e, in particolare, a causa della revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e del relativo finanziamento, il peso della missione relativa alle «Politiche previdenziali» sull'intero bilancio dello Stato è destinato ad aumentare al 21,4 per cento nel 2015 e al 22 per cento nel 2016. Le misure introdotte con il disegno di legge di stabilità per il 2014, hanno ridimensionato tale missione, che, nel bilancio come integrato dalla Nota di variazioni, si mantiene pari al 20,1 per cento delle spese complessive nel triennio 2014-2016.
  In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge di stabilità (vedi allegato 1) e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di bilancio C. 1866 e sulla relativa Nota di variazioni C. 1866-bis (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge C. 1865, nonché la proposta di parere del relatore sul disegno di legge C. 1866 e sulla relativa Nota di variazioni C. 1866-bis.

DL 120/13: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
S. 1174 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, ricorda che la Commissione ha esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 13 novembre scorso, nel testo stabilito dalla Commissione bilancio della Camera a seguito dell'esame degli emendamenti (C. 1690) e che ha espresso su di esso un parere favorevole. Il provvedimento è stato successivamente modificato in parte dall'Assemblea della Camera ed è ora all'esame della 5a Commissione del Senato.
  Ciò premesso, riferisce che l'articolo 1 del decreto-legge incrementa per il 2013 il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (comma 1) e istituisce, sempre per il 2013, un Fondo per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale (comma 2). Questo secondo Fondo dovrà essere ripartito – secondo quanto precisato con le modifiche Pag. 425apportate dalla Camera al testo del Governo – tenendo conto anche delle esigenze di accoglienza delle donne immigrate in stato di gravidanza e dei comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri. La copertura finanziaria per le predette misure è rivenuta a valere sul Fondo rimpatri, sulle entrate dell'INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati e sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (comma 4). Le somme stanziate dai predetti commi che fossero non utilizzate nell'esercizio 2013 possono esserlo in quello successivo (comma 3).
  Il comma 2-bis – inserito dalla Camera – prevede che entro il 31 marzo 2014 il Ministro dell'interno riferisca al Parlamento sullo stato di utilizzo e sugli effettivi impieghi sia delle risorse previste dal citato comma 2 per le esigenze connesse all'eccezionale afflusso di stranieri, sia delle risorse assegnate dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 93 del 2013 (cosiddetto «decreto femminicidio») per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale per l'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa.
  Il comma 4-bis – inserito dalla Camera – prevede che non siano soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione (CIE): si tratta dei fondi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. Il medesimo comma 4-bis prevede pertanto che gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi siano nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati.
  Il comma 4-ter è stato inserito dall'Assemblea della Camera e concerne il finanziamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP). La disciplina vigente prevede un finanziamento pari – a regime, cioè a decorrere dal 2013 – a 10 milioni di euro annui. All'erogazione si provvede annualmente, a seguito di intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in merito alla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento.
  In base a questo comma 4-ter, a decorrere dal 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta la summenzionata intesa, il Ministero dell'economia e delle finanze può erogare all'istituto, a titolo di acconto, uno stanziamento pari al 90 per cento dell'importo spettante nell'anno di riferimento.
  L'articolo 2 del decreto in esame – nel testo risultante dall'esame in prima lettura alla Camera – dispone al comma 1, una integrazione della quota del Fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun comune per un importo complessivo di 125 milioni di euro per il 2013. Le relative risorse attribuite a ciascun comune non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013 (comma 2). Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.205 milioni di euro per l'anno 2013 in termini di saldo netto da finanziare. Il comma 4 quantifica in 1 milione di euro a decorrere dal 2014 gli oneri in termini di minori interessi attivi, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  L'articolo 2, comma 4-bis, introdotto dalla Camera, novella l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, il quale ha stabilito una deroga al patto di stabilità interno per l'anno 2013 concernente le spese per la ripresa delle attività in Molise e per la completa attuazione dei piani per la ricostruzione dopo gli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002.
  Più precisamente, la novella prevista dal decreto in esame individua espressamente nella sola regione Molise il soggetto beneficiario della deroga ai vincoli del patto di stabilità prevista dall'articolo 6-bis Pag. 426del decreto-legge n. 43 del 2013. Tale disposizione, nel testo vigente, prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2013 siano ridotti, per l'importo di 15 milioni di euro, con le procedure previste per il cosiddetto «patto regionale verticale», disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010. La norma vigente non individua quindi espressamente gli enti beneficiari della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità, anche se il rinvio alle procedure del patto regionale verticale fa supporre che si tratti sia degli enti locali della regione Molise sia della regione medesima. Con il «patto regionale verticale» infatti le regioni autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, attraverso un aumento dei loro pagamenti in conto capitale, e procedono contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, attraverso una riduzione delle proprie spese soggette ai limiti del patto, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati agli enti locali, al fine di garantire – considerando insieme il comparto regione-enti locali – il rispetto degli obiettivi finanziari. Secondo questa modalità, è la regione che deve compensare il peggioramento di obiettivo concesso agli enti locali. Con la novella in esame, invece, l'articolo 6-bis citato non fa più riferimento alle procedure previste per il patto regionale verticale e chiarisce che sono esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno per il 2013 le spese «della regione Molise» concernenti la ripresa delle attività e la ricostruzione in Molise.
  Il comma 4-ter dell'articolo 2, inserito dalla Camera, attribuisce per l'anno 2013 agli enti locali – ad integrazione di quanto ad essi già attribuito ai sensi del comma 1 con l'incremento del Fondo di solidarietà comunale – anche quota parte delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del ministro dell'interno 23 maggio 2012 che non risultano necessarie nell'anno 2013 per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali: si tratta di diritti di segreteria versati da comuni e province ai sensi della legge n. 604 del 1962, in materia di segretari comunali e provinciali, nonché di rimborsi dovuti da comuni e province per l'impiego dei segretari medesimi per supplenze e reggenze e delle somme trattenute dallo Stato a seguito della soppressione della Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e del relativo contributo a carico degli enti locali.
  Il medesimo comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge in esame attribuisce altresì agli enti locali le risorse derivanti dalle minori occorrenze di spesa connesse alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. La norma specifica che le relative risorse da attribuire agli enti locali saranno quantificate dal Ministero dell'interno.
  Il comma 4-quater autorizza il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il comma 4-quinquies dell'articolo 2, introdotto dall'Assemblea della Camera, prevede che la somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato – corrispondente al valore di mercato positivo che lo strumento presenta al momento dell'estinzione – possa essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari o all'estinzione anticipata del debito dell'ente, anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al decreto-legge n. 35 del 2013. Tale decreto – come si ricorderà – ha istituito un apposito Fondo, con obbligo di restituzione, per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 dalle amministrazioni locali.
  Il comma 5 dell'articolo 2 reca alcune modifiche all'articolo 31 della legge di stabilità 2012 relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali. Le modifiche inaspriscono, per il solo Pag. 427anno 2013, i vincoli del patto di stabilità interno, aumentando il contributo finanziario richiesto a ciascun ente locale e sospendendo al contempo l'applicazione del sistema di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari del patto tra gli enti medesimi.
  Il comma 5 in questione è stato modificato dall'Assemblea della Camera, la quale ha introdotto nel testo una disposizione che stabilisce che la predetta disciplina derogatoria non si applichi ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013. Per l'individuazione di tali comuni si rimanda ad un decreto del Ministero dell'interno, da adottare previa intesa in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
  Il comma 6 dell'articolo 2 consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario di evitare, in presenza di alcune condizioni finanziarie, le «massimizzazioni» delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF ovvero di destinare il relativo introito a determinate finalità extrasanitarie. Si ricorda che le regioni in questione sono attualmente Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia e Sicilia.
  In particolare, il comma 6 individua due fattispecie nelle quali è consentita alla regione, a decorrere dal 2013, la riduzione rispetto al livello massimo delle predette maggiorazioni o la destinazione del relativo introito a determinate finalità extrasanitarie. Le due fattispecie sono le seguenti: sussistenza, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, di un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio «e prima delle coperture», decrescente ed inferiore al gettito derivante dalla predetta massimizzazione delle aliquote, nonché di un programma operativo 2013-2015 approvato dai Tavoli tecnici ivi richiamati (Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti); sussistenza, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio dell'esecuzione summenzionata, di un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio «e prima delle coperture», non decrescente, ma inferiore rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione, nonché di un programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli tecnici.
  Nella prima ipotesi, la riduzione delle maggiorazioni o la destinazione alle finalità extrasanitarie è ammessa entro una misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Nella seconda ipotesi, la riduzione o il cambio di destinazione è consentito entro una misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. In entrambe le fattispecie, la sussistenza della condizione di ammissibilità, relativa all'andamento del disavanzo sanitario, è riscontrata dai suddetti Tavoli tecnici.
  Il comma 6, inoltre, fa salve le norme già vigenti che consentono ulteriori riduzioni delle aliquote in base a fattispecie relative a condizioni finanziarie più favorevoli.
  La Camera ha specificato che – in caso di destinazione delle risorse a finalità extrasanitarie – queste ultime devono riguardare lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle norme di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, vale a dire il decreto che ha dettato disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
  Il comma 7 dell'articolo 2 reca novelle e integrazioni al decreto-legge n. 35 del 2013, concernente il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.
  Come già visto in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera, il comma 7 in esame definisce la tempistica con la quale si procede alla assegnazione dell'intero ammontare per il 2014 delle risorse della Sezione debiti non sanitari di regioni Pag. 428e province autonome, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. Tale ammontare sarà assegnato entro il 31 marzo 2014, unitamente alle risorse non erogate nel 2013, per anticipazioni di liquidità richieste entro il 28 febbraio 2014 (lettera a)).
  Il comma 7 chiarisce che sono ammessi anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio (che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012) ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive stanziate sul Fondo anticipazioni dal decreto-legge n. 102 del 2013 e a valere sulle risorse (già esistenti) per il 2014 sulla Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome e sulle risorse già ripartite tra le regioni per i medesimi debiti di cui sopra, con il decreto ministeriale 14 maggio 2013, ma non ancora erogate (lettera b)). Con una modifica apportata dalla Camera a questa lettera b), sono considerati, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità, anche i debiti fuori bilancio relativi al trasporto pubblico regionale locale.
  Il comma 7 introduce inoltre la previsione che all'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede a sua volta all'immediata estinzione dei propri debiti (lettera c)). La disposizione è stata modificata dalla Camera dei deputati per quanto riguarda la certificazione da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni dell'avvenuto pagamento dei debiti: a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, tale certificazione deve essere resa alla Ragioneria dello Stato (e non più alla Regione). Inoltre, il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata è tenuto a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento non più alla regione, come previsto inizialmente, ma alla Ragioneria generale dello Stato. La certificazione deve intervenire entro il 30 novembre 2013 (anziché entro il 31 ottobre), in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013; ed entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi.
  Il comma 8 dell'articolo 2 introduce una modifica non testuale all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 102 del 2013, mediante la quale si correggono i termini ivi previsti ai fini dell'applicazione dell'istituto della cosiddetta «definizione agevolata» nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che proprio tale ultima disposizione ha esteso oltre le previsioni originarie. Il comma è stato modificato dalla Camera solo per inserire il riferimento alla legge di conversione del citato decreto-legge n. 102.
  Il comma 8-bis dell'articolo 2, inserito dalla Camera, autorizza il Ministero dell'interno a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro. Sono escluse dalla previsione le somme derivanti da rateizzazioni.
  La norma appare volta ad allineare le procedure di pagamento e di recupero somme da parte del Ministero dell'interno alle disposizioni in tal senso esistenti in tema di pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici economici, recate dall'articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
  L'articolo 2-bis, introdotto dall'Assemblea della Camera, consente alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali e, nell'ambito della propria autonomia, agli organi costituzionali di recedere dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Tale facoltà – prevista anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1 – va esercitata dalle amministrazioni in questione entro il 31 dicembre 2014.
  Viene fissato altresì, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal Pag. 429contratto, un termine di preavviso di trenta giorni per l'esercizio del diritto di recesso. Peraltro, l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (come modificato dall'articolo 49, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013) ha già concesso alle regioni e agli enti locali la facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2013, dai contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 7 luglio 2012), anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto. Tale facoltà di recesso è da mettere in relazione con quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 3, il quale ha previsto la possibilità che alle regioni e agli enti locali possa essere concesso, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato e che allo Stato, per i medesimi fini istituzionali, possa essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali.
  L'articolo 3 reca infine le disposizioni volte a consentire nel 2013 il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 3 per cento del PIL, definito in sede europea.
  L'articolo in questione è stato modificato dalla Camera soltanto nel comma 1, il quale dispone che siano accantonate e rese indisponibili le disponibilità di competenza e di cassa relative alle missioni di spesa del bilancio dello Stato di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nella tabella B, allegata al decreto-legge, tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche Amministrazioni nella misura di 590 milioni nel 2013: a seguito delle modifiche apportate dalla Camera il miglioramento in questione deve ammontare a 595 milioni.
  In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Renato BALDUZZI, presidente, ricorda che il provvedimento in esame prevede, all'articolo 2, comma 6, che, a determinate condizioni, le regioni che presentano un disavanzo sanitario decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possano ridurre le predette maggiorazioni ovvero destinare il relativo gettito a finalità extrasanitarie in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel biennio di riferimento.
  Rileva quindi con apprezzamento che la Commissione di merito della Camera – come evidenziato anche nella proposta di parere del relatore – ha precisato la natura delle finalità extrasanitarie cui può essere destinato il predetto gettito.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 126/13: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.
S. 1149 Governo.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, introduce il provvedimento in esame, riferendo che l'articolo 1, al comma 1, prevede che – nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (che è tra i decreti attuativi della delega per il federalismo fiscale) – gli enti che attuano la sperimentazione prevista dal citato decreto, concernente, tra l'altro, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, siano esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 Pag. 430del 2000), concernenti l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari ed il loro assoggettamento ad appositi controlli.
  I commi 2 e 3 recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella regione Campania. Sono attribuiti al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all'approvazione del piano di rientro. Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale.
  Il comma 4 dell'articolo 1 sopprime il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario – finalizzato al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria (cioè quelle in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009) ovvero, per la regione Campania, al finanziamento del piano di rientro – e nel contempo istituisce un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro.
  Il comma 5 autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito del comune, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.
  Il comma 6 consente al comune di Roma Capitale, a decorrere dal 1o gennaio 2014, di incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. Si ricorda al riguardo che l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998 ha stabilito, in termini generali, che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito appositamente individuato. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Successivamente il comma 14, lettera b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7813, ha previsto – in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma – la possibilità di istituire un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento. La norma in esame, pertanto, consente a Roma Capitale di superare il limite dello 0,8 per cento all'incremento dell'addizionale comunale previsto dal decreto legislativo n. 360 del 1998, prevedendo che l'incremento sino allo 0,4 per cento – che può essere disposto dal comune di Roma ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 – non rilevi ai fini del predetto limite massimo dello 0,8 per cento.
  In termini concreti, la norma attribuisce in definitiva al comune di Roma Capitale la possibilità di incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF – attualmente fissata allo 0,9 per cento – di ulteriori 0,3 punti percentuali.
  Il comma 7 rientra tra le disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano (Expo) e attribuisce al comune di Milano per il 2013 un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese. Il predetto contributo – attribuito al comune di Milano – è escluso dalle entrate finali dell'ente, considerate ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013. Al relativo Pag. 431onere si fa fronte attingendo in parte dal Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, in parte dalle risorse per l'assunzione del personale civile proveniente da organismi militari della Comunità atlantica, in parte dagli aumenti dell'aliquota di accisa.
  Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2016 la disposizione che consente assunzioni di personale a tempo determinato necessario per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere previste, nonché per la prestazione di servizi e altre attività strettamente connessi all'evento EXPO Milano 2015. Anche il riferimento ai soggetti beneficiari della previsione è modificato rispetto alla legislazione previgente: alle società in house degli enti locali soci di EXPO s.p.a. si aggiungono ora anche gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale.
  Il comma 9 destina alle finalità sotto indicate 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, nonché 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse del Fondo per la riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le predette risorse sono destinate a contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale; e all'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma» e dal programma di lavoro ivi contenuto «Raccolta differenziata».
  Il comma 10 destina al completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi 2 milioni di euro per il 2014, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione. La copertura dell'onere avviene utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo.
  Il medesimo comma 10 modifica, inoltre, l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009, che, riguardo agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, introduce la possibilità di nominare commissari straordinari, estendendo di tre anni il termine entro il quale i medesimi possono essere nominati. Identica disposizione è peraltro contenuta nell'articolo unico, comma 66, del disegno di legge di stabilità 2014 (C. 1865), in corso di esame alla Camera.
  Sempre il comma 10 dispone poi la compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione sia del comma 9, lettera a) – relativo ad una parte del finanziamento per la situazione di crisi nella gestione dei rifiuti nella provincia di Roma – sia dello stesso comma 10, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Il comma 11 dispone l'assegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, con priorità nell'area archeologica Kroton. Il comma demanda, inoltre, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la nomina di un Pag. 432Commissario straordinario, l'individuazione delle attività e la quantificazione del compenso dello stesso.
  I commi da 12 a 14 consentono agli enti locali con più di 60.000 abitanti che abbiano adottato misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione di organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, di raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e degli organismi partecipati e comunque entro tre anni.
  Il comma 15 modifica la disciplina a regime sulle somme di enti e aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata. Tale modifica – come è fatto osservare nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto – è connessa alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 3-12 luglio 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie che ponevano, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate.
  I commi 16 e 17 prevedono che, a decorrere dal 30 aprile 2014, le amministrazioni pubbliche, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, debbano comunicare l'importo dei singoli debiti, il numero identificativo e la data di emissione della fattura nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del creditore, la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale e l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012. Entro 15 giorni dal pagamento le pubbliche amministrazioni devono altresì comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei predetti crediti.
  Il comma 18 prevede che nelle società non quotate controllate da enti locali e nelle aziende speciali il primo rinnovo dell'organo interno di controllo avvenga, limitatamente ai revisori dei conti indicati dal soggetto pubblico, tramite estrazione da un apposito elenco in cui sono inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Tale secondo comma prevede che almeno un membro effettivo e uno supplente del collegio dei revisori siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
  Il comma 19, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, consente l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale in base della disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.
  Il comma 20 individua per l'anno 2013 le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, confermando – salvo diversa delibera in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali – i criteri già adottati per l'anno 2012. Si rimette ad un decreto interministeriale la ricognizione delle somme da ripartire. Si stabilisce altresì che le riduzioni previste per effetto della spending review siano effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al decreto.
  L'articolo 2, ai commi 1 e 2, autorizza spese per il ristoro parziale dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione delle opere.
  Il comma 3 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di Pag. 433avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.
  Il comma 4 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – Parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento.
  Il comma 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.
  Il comma 6 dispone il pagamento diretto, da parte della Regione Valle d'Aosta a Trenitalia S.p.A., del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società, escludendo il corrispettivo annuo dal patto di stabilità interno, fino alla piena attuazione del trasferimento alla regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale.
  I commi 7 e 8 concernono la cosiddetta «carta acquisti» destinata alle fasce di popolazione meno abbienti. Più precisamente, il comma 7 reca uno stanziamento in materia, pari a 35 milioni di euro per il 2013. In base al comma 8, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.
  I commi da 9 a 11 recano norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare il comma 9 è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi: viene rimosso l'adempimento della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni. Il comma 10, per semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il comma 11 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica.
  I commi da 12 a 15 sono diretti ad assicurare il mantenimento del cosiddetto Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993. Viene quindi disciplinata la composizione del Comitato, formato dal direttore generale del Tesoro e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza. Si prevede che l'incarico abbia durata triennale sia gratuito.
  Il comma 16 – con una novella all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2013 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) – fa confluire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo le risorse non impegnate giacenti sulle contabilità speciali individuate dal medesimo articolo 11, comma 9, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale del settore dei beni culturali, al fine del successivo utilizzo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in una situazione di carenza di liquidità.
  Il comma 17 attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro per il 2014 alla società Italia Lavoro S.p.A., come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura.Pag. 434
  Il comma 18 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di modificare le aliquote di accisa e di imposta di consumo sui prodotti da fumo e loro succedanei, nella misura massima dello 0,7 per cento, al fine di riequilibrare l'incidenza dei rispettivi carichi fiscali.
  I commi 19 e 20 modificano la disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali: in particolare si incrementa la misura massima dell'imposta (portata a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e si ampliano le finalità a cui può essere destinata agli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito.

  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (PdL) esprime perplessità sull'articolo 1, commi 2 e 3, che, per garantire l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo relativo alle società che eserciscono il trasporto ferroviario in Campania, attribuisce al commissario straordinario il potere, tra l'altro, di fissare le tariffe e di definire la dotazione di personale, stanziando nel contempo risorse per la struttura di supporto del commissario stesso. Esprime parimenti perplessità sul comma 4 del medesimo articolo, che sopprime il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario e istituisce un Fondo di rotazione finalizzato al finanziamento del piano di rientro della Campania. Conclude sottolineando come la Campania non sia l'unica regione che ha bisogno di finanziamenti speciali.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) ritiene che sarebbe opportuno inserire nel parere per la Commissione di merito un rilievo critico sulla eterogeneità del decreto-legge in esame, che contiene una pluralità di disposizioni diverse, unificate soltanto dalla finalizzazione generale di prevedere interventi localizzati sul territorio, il che impedisce, anche a causa della ristrettezza dei tempi di esame parlamentare, una discussione approfondita delle diverse questioni poste dal provvedimento.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, ritiene che il rilievo critico suggerito dal senatore Dalla Zuanna sia senz'altro meritevole di essere formulato, fermo restando che si dovrebbe forse inserirlo nelle premesse del parere, più che tra le osservazioni, atteso che esso attiene a un profilo che investe i profili di competenza delle Commissioni affari costituzionali, oltre che, alla Camera dei deputati, del Comitato per la legislazione.

  Il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut) dichiara che la Lega Nord è fortemente contraria al provvedimento in esame, non solo per l'eterogeneità degli interventi che contiene, ma anche perché manca di un'ispirazione unitaria: si tratta di un provvedimento che suscita l'impressione di una raccolta di interventi frammentari dietro ai quali non si intravede alcun disegno d'insieme.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 2, comma 6, che dispone che, fino alla piena attuazione del trasferimento alla regione autonoma Valle d'Aosta – ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 – dei servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale erogati sulle direttrici richiamate nella norma citata, la regione provveda al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella regione dalla predetta società, escludendo il corrispettivo annuo dal patto di stabilità interno. Pag. 435
  Al riguardo fa presente che l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, ha dettato una disciplina precisa per il trasferimento dei servizi di trasporto ferroviario alla Valle d'Aosta: una disciplina che prevede adempimenti da parte dello Stato e che è rimasta dal 2010 ad oggi inattuata.
  Chiede pertanto che nel parere sul provvedimento si faccia riferimento anche alla necessità che il trasferimento dei servizi ferroviari in questione avvenga nel rispetto delle garanzie costituzionali di autonomia della regione Valle d'Aosta e in conformità con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010.

  Il senatore Bartolomeo PEPE (M5S), nell'esprimere un giudizio complessivamente negativo sulla gestione commissariale relativa al trasporto regionale su ferro nella regione Campania, manifesta forti perplessità sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame, che in sostanza rafforza i poteri del commissario ad acta di cui dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) osserva che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tese sostanzialmente a garantire gli obiettivi del piano di rientro per la regione Campania in corso di approvazione, che costituisce un passaggio fondamentale anche in vista della riorganizzazione e della riqualificazione del sistema di mobilità regionale su ferro della regione Campania.

  Il deputato Umberto DEL BASSO DE CARO (PD), facendo riferimento all'articolo 1, comma 15, che interviene sulla disciplina relativa alle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata, fa presente che la disposizione è forse conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995, che viene richiamata nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in titolo, ma andrebbe valutata anche alla luce della più recente sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie che stabilivano fino al 31 dicembre 2013 il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate. Nel ricordare come nella regione Campania, ad esempio, il debito delle aziende sanitarie sia elevatissimo, esprime l'avviso che sarebbe grave impedire le azioni esecutive nei confronti di tali aziende, aggirando il deliberato della Corte costituzionale.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, ritiene che molte delle indicazioni emerse dal dibattito siano meritevoli di considerazione ai fini dell'inserimento nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sul decreto-legge in titolo.
  Considerato poi che diverse disposizioni del decreto appaiono contrastare con l'ultimo periodo dell'articolo 5 della Costituzione – a suo avviso una delle disposizioni più neglette della carta fondamentale – giudica opportuno richiamare all'attenzione della Commissione di merito anche il principio di cui alla citata disposizione, secondo la quale, com’è noto, la Repubblica «adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4), che tiene conto di quanto emerso dal dibattito.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

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