CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 novembre 2013
130.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 173

SEDE REFERENTE

  Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI. — Interviene il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

  La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, illustra sinteticamente i contenuti del provvedimento, ricordando che il disegno di legge in esame è stato presentato alla Camera il 22 novembre 2013 sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, che prevede che nel caso in cui, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge.
  Evidenzia quindi che il provvedimento consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.
  L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.
  L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.Pag. 174
  L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi. La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Bankitalia e Consob, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti.
  L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013. In particolare il legislatore, all'atto del recepimento, dovrà prevedere – ove opportuno – il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito.
  L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). I due regolamenti, entrati in vigore il 22 luglio 2013, richiedono in particolare agli Stati membri di designare le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori nonché per sanzionare le violazioni degli obblighi posti dagli stessi regolamenti.
  L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea, riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88) che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.
  L'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza indicare princìpi e criteri direttivi di delega. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B del presente provvedimento.
  Ricorda infine che l'ultimo comma degli articoli da 3 a 7 reca una clausola di neutralità finanziaria.
  Richiama quindi i contenuti delle 2 direttive incluse nell'allegato A. La direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare modificando la precedente direttiva 2008/106/CE per tenere conto delle modifiche (c.d. «emendamenti di Manila») introdotte nel 2010 alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare (STCW). Le modifiche riguardano principalmente i profili dei certificati di competenza della gente di mare. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 4 luglio 2014. La direttiva 2013/37/UE interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/CE, la c.d. direttiva PSI (Public Sector Information), ed è finalizzata a favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea. La nuova direttiva PSI, salvo eccezioni specifiche, obbliga gli enti pubblici a rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali e non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati. Inoltre, è stato esteso, l'ambito di applicazione della direttiva anche alle biblioteche, comprese quelle universitarie, ai musei e agli archivi, in precedenza escluse, purché questi detengano i diritti di proprietà intellettuale. Il termine di recepimento della direttiva è il 18 luglio 2015.Pag. 175
  Nell'allegato B sono elencate 13 direttive.
  La direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cd. Solvency II) armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa. Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 30 giugno 2013, ma si ricorda che il 21 novembre 2013 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di modifica della direttiva 2009/138/CE: la modifica riguarda in particolare il termine di recepimento e la data di entrata in vigore della nuova disciplina, che sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2015 e al 1o gennaio 2016.
  La direttiva 2013/11/UE è volta a garantire che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione. Il termine di recepimento della direttiva è il 9 luglio 2015.
  La direttiva 2013/14/CE apporta modifiche ad alcune disposizioni comunitarie già vigenti in relazione all'eccessivo affidamento ai rating del credito. In particolare sono modificate le direttive 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM) e 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi). La direttiva impone ai predetti investitori istituzionali l'obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito o di non utilizzarli come unico parametro ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti da essi realizzati. Il termine di recepimento della direttiva è il 21 dicembre 2014.
  La direttiva 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 giugno 2015.
  La direttiva 2013/30/UE – della quale sottolinea il rilievo – al fine di ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, e di limitarne le conseguenze, interviene sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio alla prosecuzione delle operazioni in mare. Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, lo Stato membro si assicuri che il soggetto autorizzato sia in possesso della capacità finanziaria necessaria per garantire operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo al contempo prove adeguate sulla capacità di adottare le misure idonee a coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi. Si richiede al contempo che, nello svolgimento di ogni attività legata alle operazioni in mare, l'operatore adotti le più idonee misure di riduzione del rischio. La direttiva deve essere recepita entro il 19 luglio 2015.
  La direttiva 2013/31/UE modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie relative agli scambi ed alle importazioni nella UE di cani, gatti e furetti. Il termine di recepimento è il 28 dicembre 2014.
  La direttiva 2013/32/UE reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (comprendente il riconoscimento dello status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria): la presentazione della domanda, l'individuazione delle autorità Pag. 176competenti a ricevere ad esaminare le domande, le procedure di esame, le garanzie e gli obblighi dei richiedenti, nonché le procedure di revoca, cessazione e rinuncia della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni. La nuova direttiva (cosiddetta direttiva «procedure»), che fa parte, come la direttiva 2013/33/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, è finalizzata ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze.
  La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta. La direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva 2003/9/CE (la c.d. direttiva accoglienza) del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005). La nuova direttiva accoglienza fa parte, come la direttiva 2013/32/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo; il termine per il recepimento della direttiva scade il 20 luglio 2015.
  La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, riguarda i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dell'Unione europea. La direttiva, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, tende principalmente a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio. Il recepimento di tale direttiva dovrà avvenire entro il 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.
  La direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e il regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento recepiscono a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche. Il termine di recepimento della direttiva è il 31 dicembre 2013.
  La direttiva 2013/38/CE apporta modifiche alla precedente direttiva 2009/16/CE, in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, per richiamare espressamente le disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, attribuire alla Commissione europea competenze di esecuzione di alcune disposizioni, definire meglio i poteri degli ispettori delle navi battenti bandiera di Paesi che non abbiano sottoscritto nessuna delle convenzioni internazionali a tutela della sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo e prevedere infine la possibilità del fermo della nave anche nel caso di violazioni dei diritti dei marittimi, oltre che nei casi già previsti in precedenza di pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 novembre 2014.
  Le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE introducono, con l'approvazione di alcune modifiche della Direttiva 2006/112/CE (direttiva di rifusione della normativa europea in materia di IVA), nuovi strumenti di contrasto alle frodi Iva, rese sempre più complesse e difficili da individuare grazie anche all'utilizzo di mezzi elettronici. Per il recepimento delle due direttive non è fissato alcun termine.
  Sottolinea, in conclusione, la delega al Governo ampia e significativa che il provvedimento reca, affrontando direttive anche di notevole rilievo.

  Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI ritiene innanzitutto doveroso esprimere l'apprezzamento del Governo per i tempi estremamente rapidi con i quali la Camera, ed in particolare la XIV Commissione, ha esaminato il disegno di legge di delegazione europea per il primo semestre Pag. 177del 2013, consentendone l'approvazione prima dell'estate. Ciò ha permesso di recuperare, almeno in parte, i ritardi accumulati nella scorsa legislatura con la mancata approvazione delle leggi comunitarie per gli anni 2011 e 2012, ritardi che manifestano ora i loro effetti con l'apertura di numerose nuove procedure di infrazione, determinate dal mancato recepimento di direttive. Ad ulteriori esigenze di adeguamento risponde l'impegno del Governo alla presentazione del disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre dell'anno 2013, come anche di una nuova legge europea – che nella giornata odierna dovrebbe essere presentata al Parlamento – e che auspica possano essere tempestivamente esaminate dalla Camera.
  Come emerso dalla relazione dell'onorevole Alli, le norme contenute nel disegno di legge in esame sono estremamente capillari, affrontano settori disparati e con valenza diversa. Alcune delle direttive oggetto di disposizioni di delega intervengono su questioni di particolare rilievo – è il caso, ad esempio, della direttiva 2013/14/UE riguardante le agenzie di rating del credito – che possono avere ricadute significative sul sistema economico nel suo complesso.
  Coglie quindi l'occasione per sottolineare come in alcuni settori – quali ambiente, salute, economico-finanziario – vi sia ormai una predominanza quantitativa e qualitativa della normativa europea rispetto a quella nazionale e come in tale situazione sia fondamentale che il Parlamento intervenga sin dalla fase di formazione della legislazione europea, la cosiddetta fase ascendente. In realtà, in una situazione per così dire “normale”, la XIV Commissione dovrebbe già conoscere i contenuti delle direttive oggetto di recepimento contenute nella legge di delegazione europea, per averle esaminate in fase di elaborazione. Ricorda peraltro che proprio al fine di mettere il Parlamento in condizione di conoscere e di intervenire nella fase ascendente, la legge n. 234 del 2012 ha posto numerosi obblighi informativi in capo al Governo, anche prevedendo che i Ministri riferiscano alle Commissioni parlamentari prima e dopo gli incontri europei di maggior rilievo. Ritiene che il Parlamento italiano debba attivare questo meccanismo di partecipazione al processo legislativo europeo; si tratta di un dovere verso i cittadini e verso il Paese intero.
  Auspica che, al di là delle date di scadenza delle direttive contenute nel disegno di legge di delegazione, l'approvazione del provvedimento possa avvenire in tempi rapidi, affinché ci si possa mettere in regola quanto prima con le disposizioni recate dalle direttive europee che, lo ricorda, sono già applicabili.
  Segnala infine che entro il prossimo mese di febbraio 2014 saranno presentate alle Camere le nuove leggi di delegazione europea ed europea, sulla cui predisposizione il Governo sta già lavorando.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, ringrazia il Ministro Moavero per la presenza e per la puntualità del suo intervento. Condivide pienamente la necessità di un'azione più incisiva del Parlamento nella fase di elaborazione della normativa dell'Unione europea, rispetto alla quale ritiene necessario che il Parlamento possa avere a disposizione ampi elementi di conoscenza.

  Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede chiarimenti in ordine all’iter del provvedimento, con particolare riferimento ai tempi di esame. Chiede inoltre al Ministro come si combinino le disposizioni recate dalle direttive in materia di richiedenti di protezione internazionale con quelle della direttiva 2011/51/UE, della quale proprio in questi giorni la XIV Commissione ha esaminato lo schema di decreto legislativo di recepimento.

  Paolo TANCREDI, presidente, con riferimento ai tempi di esame del disegno di legge di delegazione europea, ricorda che le norme regolamentari prevedono che le Commissioni di settore dispongano di quindici giorni dall'assegnazione per l'esame delle parti del disegno di legge di loro competenza e che la XIV Commissione disponga di ulteriori trenta giorni Pag. 178per concluderne l'esame. Si tratta in ogni caso di termini non perentori e non ritiene in ogni caso che, nell'attuale situazione, vi siano problemi di compressione dei tempi di esame del provvedimento.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) osserva come l'esame del provvedimento dovrebbe concludersi nell'arco di 45 giorni che, tenuto conto del prossimo avvio della sessione di bilancio e delle festività natalizie, si riducono notevolmente, anche considerato che la legge europea deve ancora essere presentata. Esprime quindi la preoccupazione che, come già avvenuto per i disegni di legge europei presentati prima dell'estate, anche in questo caso l'esame si riduca a poche sedute.

  Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI segnala che il disegno di legge europea sarà presentato oggi stesso alla Camera.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) ritiene che i due provvedimenti debbano essere esaminati congiuntamente e che non sia in alcun modo opportuno comprimere i tempi di esame. Non è questo il modo di procedere se si vuole un Europa più condivisa e partecipata.

  Vega COLONNESE (M5S) ringrazia il Ministro per la disponibilità dimostrata e sottolinea come il lavoro affannoso che le Commissioni della Camera hanno dovuto svolgere sul precedente disegno di legge di delegazione europea è stato senz'altro un elemento negativo. Ritiene indispensabile che la Commissione possa avere il tempo per discutere e lavorare con maggiore approfondimento ed invita quindi a consentire tempi di esame adeguati.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, ricorda che il precedente disegno di legge di delegazione arrivava alla Camera in seconda lettura, a seguito di un lungo esame da parte del Senato. La celerità di approvazione ha dimostrato il senso di responsabilità della Camera, al fine di non aggravare la situazione già difficile, legata alle numerose procedure di infrazione in corso. La situazione attuale è invece invertita, poiché la Camera affronta il provvedimento in prima lettura. Condivide, in ogni caso, le esigenze di approfondimento manifestate dai colleghi.

  Paolo TANCREDI, presidente, ritiene opportuno affrontare il provvedimento nel merito e ribadisce come si possano prevedere tempi adeguati di esame.
  Ricorda quindi ai colleghi che tutti i progetti di atti normativi dell'Unione europea trasmessi alla Camera sono annunciati all'Assemblea e assegnati alle Commissioni competenti.

  Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI ricorda che il Governo invia settimanalmente alle Camere tutti i progetti di atti normativi dell'Unione europea e gli atti preordinati, corredati da tabelle informative. È poi responsabilità del Parlamento fare l'uso che ne ritiene opportuno di tali documenti, sin dalla fase ascendente.
  Invita poi i componenti della Commissione a non prestare eccessiva attenzione alla dilatazione dei tempi di esame del provvedimento, anche al fine di garantire un ritmo legislativo che sia consono ai tempi delle istituzioni dell'Unione europea.
  Con riferimento alla richiesta dell'onorevole Spessotto, precisa quindi che le direttive in materia di protezione internazionale oggetto di recepimento si affiancano alle precedenti.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, evidenzia l'importanza e l'utilità per la Commissione – al di là dell'effettiva trasmissione al Parlamento dei tutti i progetti di atti normativi e della relativa documentazione da parte del Governo – di uno scambio regolare e costante di informazioni con il Ministro, anche al fine di individuare i dossier di rilievo prioritario in discussione a livello europeo. Ritiene che in tal modo il Parlamento potrebbe essere messo nelle condizioni di meglio intervenire nella fase ascendente, individuando con maggiore facilità gli atti dei quali avviare l'esame.

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  Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI dichiara la sua piena disponibilità in tal senso. Si dichiara altresì disponibile – come anticipato con lettera inviata ai Presidenti delle Commissioni politiche dell'Unione europea – ad illustrare alle Commissioni dei due rami del Parlamento le priorità legislative a livello europeo.

  Paolo TANCREDI, presidente, ringrazia ancora una volta il Ministro, sulla cui disponibilità non vi sono dubbi; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.