CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 novembre 2013
128.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 26 novembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Walter Ferrazza.

  La seduta comincia alle 9.40.

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Variazioni nella composizione della Commissione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che per il gruppo Forza Italia – Il popolo della libertà – Berlusconi Presidente, hanno cessato di far parte della I Commissione i deputati Annagrazia Calabria e Francesco Saverio Romano.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.
Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Gianclaudio BRESSA (PD), relatore, invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori degli emendamenti Allasia 1.1, Grimoldi 1.2, Pilozzi 1.3 e 1.4, Gelmini 1.5 nonché dei subemendamenti Dieni 0.1.125.1, Pilozzi 0.1.125.2, Gelmini 0.1.125.3, Russo 0.1.125.4, Bianconi 0.1.125.5, De Mita 0.1.125.6 e 0.1.125.7, Invernizzi 0.1.125.8, Bianconi 0.1.125.9, Matteo Bragantini 0.1.125.10, Russo 0.1.125.11, 0.1.125.12 e 0.1.125.13, Gelmini 0.1.125.14, Pilozzi 0.1.125.15, Bianconi 0.1.125.16, Gelmini 0.1.125.17, degli identici subemendamenti Gelmini 0.1.125.18 e Mazziotti Di Celso 0.1.125.19, Russo 0.1.125.20, D'Ambrosio 0.1.125.21, Pilozzi 0.1.125.22, Russo 0.1.125.23 e 0.1.125.24, Carrescia 0.1.125.25. Invita altresì i presentatori del subemendamento Matteo Bragantini 0.1.125.26 a ritirarlo, essendo più opportuno presentare un subemendamento all'emendamento che sarà presentato dai relatori – e che è in corso di definizione – sull'articolo 18 che disciplina le unioni di comuni, materia su cui verte il suddetto subemendamento Matteo Bragantini 0.1.125.26.
  Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.125 dei relatori.
  Invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori degli emendamenti Matteo Bragantini 1.6, Russo 1.7, degli identici emendamenti Capozzolo 1.8, Carrescia 1.9, Cirielli 1.10, D'Ottavio 1.11, Lodolini 1.12, Melilli 1.13, Russo 1.14, Matteo Bragantini 1.15, Palmizio 1.16, Pilozzi 1.17, De Mita 1.18 e Pastorelli 1.19, nonché degli emendamenti Gelmini 1.20, Matteo Bragantini 1.21, Bianconi 1.22 e 1.23, De Mita 1.24, Gelmini 1.25 – ricordando che la questione oggetto di tale emendamento è affrontata dall'articolo aggiuntivo 23.03 dei relatori –, degli identici emendamenti Invernizzi 1.26 e Dieni 1.27 nonché degli identici Capozzolo 1.28, Cirielli 1.29, D'Ottavio 1.30, Lodolini 1.31, Invernizzi 1.32, Pastorelli 1.33, degli identici emendamenti Russo 1.34, Palmizio 1.35, nonché degli emendamenti Russo 1.36 e 1.37, Fabbri 1.38, Gelmini 1.39, degli identici emendamenti Bianconi 1.40, Kronbichler 1.41, nonché degli emendamenti Russo 1.42 e 1.43, Matteo Bragantini 1.44, Gasparini 1.45, Bianconi 1.46, Gelmini 1.47, degli identici emendamenti Bianconi 1.48 e Gelmini 1.49, nonché degli identici emendamenti Bianconi 1.50, Gelmini 1.51 e Matteo Bragantini 1.52, nonché degli emendamenti Russo 1.53, Matteo Bragantini 1.54, Dieni 1.55, degli identici emendamenti Capozzolo 1.56, Cirielli 1.57, Carrescia 1.58, D'Ottavio 1.59, Melilli 1.60, Lodolini 1.61, Pastorelli 1.62, Russo 1.63, Palmizio 1.64 e Matteo Bragantini 1.65, nonché degli emendamenti Russo 1.66, degli identici emendamenti Bianconi 1.67, Russo 1.68 e Lavagno 1.69 nonché dell'emendamento 1.70, dei subemendamenti Borghi 0.1.126.1, Pilozzi 0.1.126.2, De Mita 0.1.126.3. Invita i presentatori del subemendamento Invernizzi 0.1.126.4 a ritirarlo essendo più opportuno presentare un subemendamento all'emendamento che Pag. 5sarà presentato dai relatori – e che è in corso di definizione – sull'articolo 18 che disciplina le unioni di comuni, materia su cui verte il suddetto subemendamento Invernizzi 0.1.126.4. Invita il presentatore a ritirare il subemendamento Matteo Bragantini 0.1.126.5.
  Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.126 dei relatori.
  Invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori dell'emendamento De Menech 1.71.
  Propone di procedere all'accantonamento degli emendamenti che vertono sui commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1, essendo in corso un'ulteriore riflessione dei relatori sul punto: si tratta degli emendamenti Russo 1.72, Matteo Bragantini 1.73, D'Ambrosio 1.74, Bianconi 1.75 – preannunciando sin d'ora l'intenzione di esprimere un parere favorevole sul suddetto emendamento Bianconi 1.75 – degli identici emendamenti Capozzolo 1.76, Cirielli 1.77, D'Ottavio 1.78, Lodolini 1.79, Pastorelli 1.80, Russo 1.81, Squeri 1.82, Invernizzi 1.83 nonché degli emendamenti Melilli 1.84, Gasparini 1.85, Gelmini 1.86, degli identici emendamenti Valiante 1.87, Gelmini 1.88, Guerra 1.89 nonché degli emendamenti Gelmini 1.90 – sul quale preannuncia sin d'ora l'intenzione di esprimere una valutazione favorevole a condizione che le parole «sostituire il terzo periodo con il seguente» siano sostituite dalle seguenti «aggiungere il seguente periodo» – Di Lello 1.91, degli identici Palese 1.92 e Distaso 1.93, degli emendamenti Fraccaro 1.94, Guerra 1.95, Capozzolo 1.96, Cirielli 1.97, D'Ottavio 1.98, degli identici Lodolini 1.99, Pastorelli 1.101, Russo 1.102, Squeri 1.103, De Mita 1.104, Matteo Bragantini 1.105 nonché degli emendamenti Bianconi 1.106, Dieni 1.107, degli identici Capozzolo 1.100, Cirielli 1.108, D'Ottavio 1.109, Lodolini 1.110, Pastorelli 1.111, Russo 1.112, De Mita 1.113, Squeri 1.114, nonché Invernizzi 1.115 e dei subemendamenti Balduzzi 0.1.127.1 e Palese 0.1.127.2, nonché dell'emendamento 1.127 dei relatori.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Giovanna Sanna 1.116 a condizione che sia formulato con un testo identico a quello dell'emendamento Distaso 1.118, vertente su analoga materia e sul quale esprime parere favorevole.
  Invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori degli emendamenti Giovanna Sanna 1.117, degli identici emendamenti Palese 1.119 e Distaso 1.120, dell'emendamento Carrescia 1.121 in quanto il suo contenuto è sostanzialmente ricompreso nell'emendamento 15.91 dei relatori, degli emendamenti Melilli 1.122 e Giannini 1.123.
  Propone di procedere all'accantonamento dell'emendamento Carrescia 1.124, tenuto conto del fatto che l'emendamento presentato dai relatori all'articolo 23 affronta la medesima tematica.

  Il sottosegretario Walter FERRAZZA esprime, sulle proposte emendative relative all'articolo 1, parere conforme a quello dei relatori, che ringrazia per il puntuale lavoro svolto.

  La Commissione respinge l'emendamento Allasia 1.1.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), relatore, illustra l'emendamento Grimoldi 1.2, evidenziando che si tratta di uno di quegli emendamenti che andrebbe a migliorare il testo, essendo volto a realizzare una riforma organica. Il testo in esame invece non dispone l'abolizione delle province limitandosi a svuotare le stesse di funzioni e poteri introducendo, al contempo, l'elezione di secondo livello, con evidenti problemi di democraticità.
  Rileva come appaia ormai chiaro che lo stesso Partito democratico non sia più intenzionato ad abolire le province ed è quindi necessaria una riflessione ampia sul sistema attuale dell'area vasta e di un meccanismo elettivo di secondo livello, che di democratico ha poco. Rileva quindi di aver presentato alcuni emendamenti, redatti in collaborazione con l'UPI, volti a rendere il provvedimento più strutturato. Ricorda inoltre come nella passata legislatura fosse in corso un lavoro finalizzato a definire una riforma complessiva e seria dei diversi organismi territoriali.

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  La Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 1.2.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.3, esprime l'avviso che sia assurdo prevedere – come fanno sia il disegno di legge del Governo sia l'emendamento 2.102 dei relatori – che sulle aree metropolitane possano insistere, oltre alle città metropolitane, anche le attuali province, sia pure con un territorio ridimensionato a seguito dell'iniziativa di un certo numero di comuni di non appartenere alla città metropolitana. Parimenti assurdo è prevedere che nella fase transitoria coesistano la città metropolitana e la provincia, e quindi che il presidente di provincia conviva a fianco del sindaco metropolitano. Ritiene che per questa via non si possa ottenere nessuna vera semplificazione della governance dei territori e non si garantisca la certezza del quadro normativo e delle scelte politiche sul territorio. Raccomanda pertanto l'approvazione del suo emendamento 1.3.

  Gianclaudio BRESSA (PD), relatore, replicando al deputato Pilozzi, sottolinea che le realtà metropolitane italiane sono molto diverse tra loro e che lasciare ai comuni la libertà di scegliere se partecipare o meno alla città metropolitana sia una garanzia di flessibilità del sistema e una attuazione del principio di tutela delle autonomie locali prescritto dalla Costituzione.

  Riccardo FRACCARO (M5S) preannuncia che il suo gruppo voterà contro l'emendamento in esame, ritenendo che il disegno di legge del Governo sia sbagliato e non suscettibile neanche di modifiche migliorative, in quanto costruito su un ragionamento propagandistico. Infatti, poiché le province non possono essere soppresse se non con una riforma costituzionale, il Governo ha scelto di svuotarle di contenuto e di funzioni, lasciandole però in vita. Si tratta di un provvedimento «spot», che serve unicamente alla maggioranza per poter affermare falsamente davanti all'opinione pubblica che si stanno sopprimendo le province, mentre l'unica strada possibile per ottenere questo risultato è, come detto, una legge di revisione costituzionale.

  La Commissione respinge l'emendamento Pilozzi 1.3.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.4, fa presente che le città metropolitane sono espressamente previste dalla Costituzione, per cui non c’è alcun impedimento costituzionale a prevedere che sulle aree effettivamente e oggettivamente metropolitane insistano unicamente le città metropolitane. Si può forse ammettere che in certe aree metropolitane – quelle che non hanno un carattere di forte ed effettiva conurbazione – un certo numero di comuni possa scegliere di non aderire alla città metropolitana. Non è però ragionevole ammettere questa possibilità per i comuni di quelle aree metropolitane che sono oggettivamente tali e nelle quali non avrebbe senso, e sarebbe anzi contrario allo spirito della riforma, permettere una lacerazione del territorio dell'area metropolitana. Si deve permettere alle aree metropolitane che sono effettivamente tali di costituirsi in città metropolitana a tutti gli effetti e di interloquire alla pari con le altre città metropolitane esistenti in Europa. La sua proposta emendativa ha unicamente lo scopo di stabilire una disciplina coerente e di impedire quindi che un piccolo gruppo di comuni possa, per un capriccio legato all'appartenenza a schieramenti politici diversi, impedire la nascita di città metropolitane effettive e credibili.

  Gianclaudio BRESSA (PD), relatore, sottolinea come le aree metropolitane esistenti in Italia siano profondamente diverse tra loro: si va da quella di Torino, cui afferiscono oltre 300 comuni medio-piccoli, a quella di Bari, cui afferiscono circa 40 comuni, la maggior parte dei quali con popolazione al di sopra dei 40 mila o 50 mila abitanti. Di fronte a una realtà territoriale così diversificata, reputa indispensabile introdurre misure di flessibilità che valorizzino l'autonomia locale; Pag. 7diversamente si rischia infatti di fare scelte centralistiche poco rispettose delle autonomie locali e poco funzionali.

  Renato BALDUZZI (SCpI) rileva come, a suggerire l'adozione di meccanismi di flessibilità che tengano conto della diversità dei territori, non ci siano soltanto ragioni di costituzionalità, ma anche di opportunità. Osserva che il nodo di fondo è quello di trovare il modo di contemperare due caratteri costituzionali dello Stato italiano, che è sia Stato delle autonomie, sia Stato regionale. Si tratta di un contemperamento che non è stato possibile attuare in modo completo neppure nelle regioni ad autonomia speciale, dove la disciplina delle autonomie locali è stabilita con legge costituzionale.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) ricorda come anche in precedenti legislature si sia discusso della costituzione delle città metropolitane, ammettendo che i comuni dell'area metropolitana non interessati a fare parte della relativa città metropolitana potessero dissociarsi. Si prevedeva però che questi ultimi confluissero nelle province circostanti, e non che mantenessero in vita la provincia dalla quale nasce la città metropolitana. La soluzione studiata in passato è a suo avviso preferibile perché più razionale e più idonea a contenere i costi per le finanze pubbliche e a promuovere una riorganizzazione della struttura amministrativa, sia di quella locale, sia di quella periferica dello Stato. Prevedere invece la facoltà dei comuni dell'area metropolitana di dissociarsi dalla città metropolitana per restare nella vecchia provincia significa, a suo giudizio, fare un provvedimento «bandiera», che forse permetterà al Partito democratico di assicurarsi, senza vere elezioni, che i sindaci delle città metropolitane appartengano alle sue fila, ma che non giova al Paese.

  La Commissione respinge l'emendamento Pilozzi 1.4.

  Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento Gelmini 1.5.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Dieni 0.1.125.1 e Pilozzi 0.1.125.2.

  Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Gelmini 0.1.125.3 e ne illustra il contenuto segnalando che il disegno di legge in discussione costituisce una norma di bandiera inefficace e risponde solo all'esigenza mediatica di abolire le province senza tuttavia contenere un'effettiva volontà di ridisegnare organicamente l'assetto degli enti territoriali. Nel preannunciare che il suo gruppo ritirerà gran parte delle proposte emendative presentate, insiste nella richiesta di porre in votazione il subemendamento Gelmini 0.1.125.3, dichiarando, altresì, che è sua intenzione presentare una proposta di legge mirata ad abolire definitivamente le province, garantendo ai cittadini una semplificazione dell'assetto istituzionale. Dichiara, infine, il suo giudizio vivacemente contrario sul contenuto del disegno di legge in esame.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) giudica negativamente il contenuto del subemendamento in discussione poiché, a suo avviso, dal punto di vista del metodo, le leggi devono essere formulate e approvate attenendosi alla Costituzione vigente e non determinate nel loro contenuto alla luce di una successiva riforma della medesima Costituzione. Auspica, infine, che il testo presentato dal Governo possa essere ulteriormente migliorato evitando che il disegno di legge in discussione divenga semplicemente un modo per ottenere un facile consenso mediatico dell'opinione pubblica.

  La Commissione respinge il subemendamento Gelmini 0.1.125.3 ed il subemendamento Russo 0.1.125.4.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, passando all'esame del subemendamento Bianconi 0.1.125.5, constatata l'assenza del presentatore, si intende vi abbia rinunciato.

  Giuseppe DE MITA (SCpI), illustrando il suo subemendamento 0.1.125.6 ne Pag. 8preannuncia il ritiro sollecitando, nel contempo, una riflessione dei relatori e del Governo sull'impianto complessivo della riforma proposta poiché, a suo avviso, sia nel corso della stesura del testo in esame sia nel corso delle audizioni svolte, si è colta una mancanza di razionalità nell'organizzazione complessiva delle funzioni degli enti territoriali. Al riguardo, fa presente che, pur avendo riposto molte aspettative sugli emendamenti dei relatori, deve prendere atto che tali emendamenti non hanno migliorato il provvedimento con riferimento, ad esempio, all'abnormità dei poteri attribuiti dall'articolo 15 del disegno di legge in discussione alle città metropolitane. Nel ricordare che ancora oggi le forze politiche fanno autocritica riguardo alla riforma, risalente a dieci anni fa, del Titolo V della Costituzione, approvata con troppa fretta e senza le necessarie approfondite valutazioni, esprime il timore che si possa cadere nello stesso errore in questa occasione. Evidenzia che il suo subemendamento mira a correggere le disposizioni del disegno di legge che si concentrano solo sulla tutela dei diritti dei cittadini che vivono nelle aree metropolitane, lasciando al caso l'organizzazione degli enti territoriali che dovranno tutelare i diritti dei cittadini che vivono nelle altre aree del Paese. Osserva, inoltre, che sarebbe opportuno perimetrare razionalmente i confini delle aree metropolitane utilizzando, ad esempio, i piani territoriali regionali, i piani territoriali di ordinamento provinciali nonché la mappatura presentata dal Governo nella legge di stabilità attualmente in discussione al Senato attribuendo allo Stato ed alle regioni il compito di individuare, caso per caso, le funzioni e i poteri da attribuire ai vari livelli territoriali di governo.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), condividendo l'intervento del collega De Mita, evidenzia che il disegno di legge in esame rischia di aumentare la differenza esistente tra i cittadini delle aree metropolitane e quelli che risiedono nelle province, specie se ubicate nell'entroterra del nostro Paese.
  Nel segnalare che il disegno di legge potrebbe comunque, se non nell'immediato quantomeno in futuro, permettere alle città metropolitane di divenire un volano per lo sviluppo complessivo delle comunità e del livello di benessere dei cittadini ivi residenti, ribadisce il rischio che le norme in discussione possano arrecare un duro colpo alla governance locale.

  Giuseppe DE MITA (SCpI) illustra il proprio subemendamento 0.1.125.7, ricordando come la parte del testo in esame alluda alla gestione dei servizi pubblici essenziali. Rileva che, se questa è l'intenzione, vi è un'espressione semantica molto precisa in materia. La formulazione attuale del testo è invece molto ambigua, non essendo chiaro quali siano le funzioni effettivamente allocate. Se vi è infatti la volontà di riferirsi ai servizi pubblici occorre parlare di «organizzazione, programmazione e individuazione delle forme di gestione integrata dei servizi» o di una formulazione equivalente derivante dalla giurisprudenza comunitaria.

  La Commissione respinge il subemendamento De Mita 0.1.125.7.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.125.8, ricordando come il disegno di legge faccia espresso riferimento al fatto che esso viene adottato in attesa della riforma costituzionale: si tratta dunque di un provvedimento che viene già qualificato chiaramente come «provvedimento ponte», come è stato definito dallo stesso ministro Delrio nel rispondere in Assemblea ad una interrogazione a risposta immediata presentata dal suo gruppo. Ricorda come lo stesso ministro Delrio abbia evidenziato la necessità di assicurare un ruolo fondante alle regioni nella ridefinizione delle funzioni di area vasta.
  Rileva come in Italia sia ben noto che nulla è più definitivo del provvisorio. Come è stato evidenziato dal collega Pilozzi, si porrà il problema rilevante di individuare l'interlocutore delle funzioni di area vasta.Pag. 9
  Evidenzia come i più recenti interventi legislativi che hanno riguardato le province hanno creato più danni che altro, come dimostra il commissariamento da lungo tempo di molte province.
  Ricorda come il disegno di legge in esame sia stato oggetto di molte critiche da parte dei professori di diritto costituzionale che sono stati ascoltati in Commissione, nonché di profonde puntualizzazioni della Corte dei conti sempre nel corso dell'istruttoria legislativa svolta. Ritiene dunque importante fare quanto meno in modo che il «mostro giuridico» che si sta creando dia luogo al minor numero possibile di problemi. Ricorda come anche l'intervento del collega De Mita abbia riguardato una serie di profili critici.
  Rileva come con il testo in esame ci si inserisca nella gestione di enti – comunità montane, province e regioni – molto diversi tra loro ed in una fase in cui i comuni sono già molto gravati dalle norme sul patto di stabilità. Continua dunque a non comprendere la fretta che si vuole imprimere all’iter legislativo di questo provvedimento, che si può comprendere solo come strumento volto a segnare un traguardo da un punto di vista politico.
  Rileva come, ad avviso del suo gruppo, sia pienamente condivisibile tagliare i costi della politica, ma questo deve corrispondere ad un riscontro per i cittadini in termini di riduzione delle tasse e della burocrazia, evitando una continua incertezza riguardo agli uffici competenti a cui rivolgersi.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ricorda come il dibattito in corso duri ormai da più di venti anni e l'intenzione ora è quella di realizzare un reale intervento di semplificazione di una filiera che, con l'attuale frammentazione, non assicura certezza nei percorsi.
  Ritiene che il limite del provvedimento in esame sia quello di esplicare i propri effetti in attesa di una riforma costituzionale, ma in ogni modo deve essere considerato un positivo passo avanti verso l'obiettivo di chiarezza, ponendo in capo ai sindaci e ai consigli comunali una responsabilità chiara.
  Auspica quindi che la riforma costituzionale venga adottata nel più breve tempo possibile. Sottolinea quindi l'inserimento nel testo di un numero di città metropolitane non limitato a due, le quali, per le competenze che hanno e per l'ambito internazionale di azione, si caratterizzano – come avviene per Roma – per un ruolo e per responsabilità unici. Occorre prendere atto che vi sono esigenze e richieste diverse per provare a competere con territori ulteriori rispetto a quello italiano. Sottolinea come le città metropolitane italiane non saranno mai in grado di competere con le altre se non verranno riconosciute loro adeguate forme di autonomia.
  Rileva, infine, come sia importante mantenere un atteggiamento positivo: chi pensa di fermarsi a questo punto sbaglia, in quanto ciò corrisponderebbe a non fare nulla per il ventiduesimo anno di fila.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) intende richiamare le disposizioni del testo che consentendo a coloro che, grazie al premio di maggioranza, sono diventati sindaci di un comune e che, in base al provvedimento in esame, andranno a ricoprire un incarico che nessun cittadino sapeva di affidargli nel momento in cui ha votato, creano un grande vulnus per la democrazia. Di fatto, una piccola parte della popolazione potrà decidere che il sindaco di un comune vada ad amministrare una intera provincia.
  Rileva altresì che, immancabilmente, il presidente della provincia eletto dai consiglieri comunali, nello svolgere il proprio mandato, farà principalmente gli interessi del comune dove è stato eletto.
  È nota inoltre la modalità di funzionamento degli ATO, dove si applica il voto ponderato ed in cui è emerso che questo non è certamente il sistema migliore per il territorio.
  Il suo gruppo chiede quindi di applicare l'elezione diretta, anche se questo ha un costo, ma che si spiega perché è volto Pag. 10a tutelare la democrazia. Altrimenti, lo stesso Parlamento costituisce un costo da superare, ma allora non vi sarebbe più democrazia.
  Sulle città metropolitane, premessi alcuni dubbi sull'attribuzione di tale qualifica a città come Reggio Calabria, rileva come sarebbe più opportuno ipotizzare l'istituzione di «aree metropolitane», pensando a quanto avviene in alcune parti del Veneto dove si registra un lavoro per sinergie: occorrerebbe dunque un ragionamento complessivo.
  Stigmatizza altresì la previsione in base alla quale il sindaco della città capoluogo diviene il sindaco della città metropolitana per molti anni: fino al 2017.
  Sottolinea dunque come ci si trovi di fronte ad un disegno di legge che può essere qualificato solo come «provvedimento spot». Considerato che per la definizione delle riforme costituzionali il Governo ha previsto un termine massimo di diciotto mesi e che proprio in questi giorni è all'esame della Commissione il disegno di legge che istituisce il comitato per le riforme costituzionali sarebbe molto meglio procedere ad una sola riforma costituzionale ben fatta senza questo provvedimento ponte, con il quale oltretutto non si incide in alcun modo su organismi quali gli ATO, i BIM, i consorzi per il turismo, la motorizzazione e le prefetture. Una riforma reale consisterebbe nel rivedere tutti questi soggetti, la loro organizzazione e le loro funzioni con concreti risparmi di costi che invece in questo caso sono pochi e non certi, come confermato anche dalla Corte dei Conti.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL), relatore, intervenendo a nome del suo gruppo, sottolinea come il provvedimento in esame, per come è stato pensato, non sembra andare nella auspicata direzione della abolizione totale delle province. Ci si trova di fronte ad un ente che viene definito come ente di secondo livello; al contempo, è ancora da ripensare profondamente la fase di start up delle città metropolitane che ora non sembra idonea a farle effettivamente partire.
  Fa presente che l'intento del suo gruppo è quello di riforma, ed occorre sempre valutare con serenità ed onestà intellettuali quali sono i passi avanti che concretamente vengono compiuti con questo provvedimento. Il rischio è quello di andare nella direzione di un aumento della complicazione nella prestazione dei servizi ai cittadini.

  La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.1.125.8.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto dell'assenza del presentatore del subemendamento Bianconi 0.1.125.9: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.1.125.10.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che sono stati ritirati i subemendamenti Russo 0.1.125.11, 0.1.125.12 e 0.1.125.13, nonché Gelmini 0.1.125.14.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), illustra il subemendamento 0.1.125.15 a sua prima firma.
  Evidenzia come il subemendamento vada nella direzione di escludere la possibilità di costituire province che siano alternative alle città metropolitane in un'ottica di semplificazione della governance degli enti territoriali.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) osserva che dal dibattito che si sta svolgendo non è più chiaro, a suo avviso, quale maggioranza ci sia sul disegno di legge e se i relatori siano tutti e due di maggioranza.
  Sottolinea poi che, al contrario di quello che pensano alcuni colleghi, con il provvedimento all'esame non si stiano facendo passi avanti, ma indietro. E se poi un passo avanti si sta facendo, è verso il baratro dove sta portando un provvedimento che dovrebbe essere provvisorio, ma il passato insegna che in Italia quello che è provvisorio diventa in realtà definitivo. Quella delineata dal disegno di legge rischia di essere, quindi, la vera riforma, Pag. 11come nel caso di quella attuata dal Governo Monti, fermata solamente dalla Corte Costituzionale.
  Ricorda come la maggior parte dei gruppi parlamentari si è dichiarata favorevole all'abolizione delle Province, mentre il disegno di legge in realtà, con l'intenzione di svuotare le Province, crea una duplicazione o addirittura una triplicazione di funzioni che creeranno problemi a cittadini e imprese. Visto inoltre che tutti i gruppi, ad eccezione del Partito democratico, sono scettici se non contrari al disegno di legge, sarebbe il caso di fermarsi e avviare una seria riforma e ridistribuzione delle funzioni degli enti territoriali, che è il vero problema al di là di quello dell'abolizione delle Province.

  La Commissione respinge il subemendamento 0.1.125.15 Pilozzi.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto che i subemendamenti 0.1.125.16 Bianconi, 0.1.125.17 Gelmini e 0.1.125.18 Gelmini sono stati ritirati.

  La Commissione respinge il subemendamento 0.1.125.19 Mazziotti di Celso.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto che il subemendamento 0.1.125.20 Russo è stato ritirato.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.125.21.
  Il subemendamento è teso a svuotare le funzioni affidate alle province commissariate. Esiste, infatti, a suo avviso una difficoltà a districarsi tra le funzioni affidate ai Commissari e quelle affidate ad altri enti.
  Proprio per questa ragione ritiene necessario varare una riforma definitiva e non una provvisoria come quella del disegno di legge che consegue solo il risultato, lo ribadisce, di creare confusione tra i cittadini.

  La Commissione respinge il subemendamento 0.1.125.21 D'Ambrosio.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), illustrando il proprio subemendamento 0.1.125.22, sottolinea di pensarla in maniera opposta al collega D'Ambrosio. A suo avviso, infatti, la confusione di funzioni deriva dal fatto che si vogliono trasformare le Regioni da enti con compiti legislativi e di coordinamento sulle materie di loro competenza a enti con funzioni amministrative. Proprio per questo è politicamente rilevante comprendere quale sia la direzione che si vuole intraprendere con il disegno di legge in esame. Si chiede inoltre perché sia stato accantonato lo studio del ministro Delrio propedeutico al disegno di legge.
  Reputa che l'azzeramento di tutte le province creerebbe numerosi problemi, dato che ci sono province, specialmente quelle interne, che svolgono un ruolo importante di governo del territorio.
  Concorda però sulla necessità di rivedere tutto l'assetto della governance locale, anche nell'ottica di ridimensionare il ruolo delle Regioni che spesso hanno invaso campi non di loro competenza. È necessario riflettere se sia necessario o meno un ente di governo di area vasta e che il Parlamento discuta in tempi non compressi su una grande opera di riordino ascoltando in modo congruo tutti i soggetti interessati. Nel frattempo, a suo avviso, possono anche rimanere le Province.
  Si rivolge ai colleghi del MoVimento 5 Stelle per invitarli a non stare sempre e solo sulla riva del fiume ma di considerare, ad esempio, che con gli emendamenti dei relatori si sono fatti passi importanti e ci sono le basi per una discussione non demagogica.
  Riguardo agli amministratori locali, gli preme rilevare che molti svolgono il loro lavoro in modo onesto e spesso a costo zero per lo stato.
  Comprende le esigenze delle aree più popolate di avere strumenti di Governo più al passo coi tempi, ma non serve eliminare del tutto organi come le Province che, specialmente con riferimento ad alcuni territori, hanno ancora la loro importanza.

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  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) annuncia il suo voto contrario sul subemendamento 0.1.125.22 e su tutti i subemendamenti non firmati da deputati del MoVimento 5 Stelle che manifestano l'esigenza di fermarsi un momento per riflettere sul provvedimento in esame. Ribadisce che, a suo avviso, non c’è più il sostegno di tutta la maggioranza al disegno di legge e non comprende, quindi, la necessità di una forzatura.
  Il suo gruppo è favorevole all'abrogazione per via costituzionale delle Province, mentre è contrario a riforme provvisorie che, lo ribadisce ancora una volta, rischiano di diventare definitive e che creano confusione.
  Concorda con quanto affermato dal collega Pilozzi in merito al ruolo invasivo delle Regioni su alcune competenze. Non è d'accordo, invece, sull'efficienza delle Province. Si tratta di enti inutili che sono anche un ricettacolo di corruzione, a causa proprio degli scarsi compensi.
  Il suo gruppo rimane sulla riva del fiume perché l'acqua è troppo sporca.
  In conclusione è contrario a soluzioni raffazzonate come quelle poco razionali del disegno di legge sul quale, ricorda, gran parte degli intervenuti alle audizioni si sono espressi in modo contrario.

  La Commissione respinge il subemendamento 0.1.125.22 Pilozzi.

  Paolo RUSSO (FI-PdL) annuncia il ritiro dei suoi subemendamenti 0.1.125.23 e 0.1.125.24.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, passando all'esame del subemendamento Carrescia 0.1.125.25, constatata l'assenza del presentatore, si intende vi abbia rinunciato.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo subemendamento 0.1.125.26.

  La Commissione approva l'emendamento 1.125 dei relatori (vedi allegato 1).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.125 dei relatori risultano preclusi gli emendamenti Matteo Bragantini 1.6, Russo 1.7, gli identici emendamenti Capozzolo 1.8, Carrescia 1.9, Cirielli 1.10, D'Ottavio 1.11, Lodolini 1.12, Melilli 1.13, Russo 1.14, Matteo Bragantini 1.15, Palmizio 1.16, Pilozzi 1.17, De Mita 1.18 e Pastorelli 1.19 nonché gli emendamenti Gelmini 1.20, Matteo Bragantini 1.21, Bianconi 1.22 e 1.23, De Mita 1.24. Prende altresì atto che l'emendamento Gelmini 1.25 è stato ritirato. Comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.125 dei relatori risultano, altresì, preclusi gli identici emendamenti Invernizzi 1.26 e Dieni 1.27 nonché gli identici emendamenti Capozzolo 1.28, Cirielli 1.29, D'Ottavio 1.30, Lodolini 1.31, Invernizzi 1.32, Pastorelli 1.33 e gli identici emendamenti Russo 1.34 e Palmizio 1.35. Risultano inoltre preclusi gli emendamenti Russo 1.36 e 1.37, Fabbri 1.38, Gelmini 1.39, gli identici emendamenti Bianconi 1.40 e Kronbichler 1.41, gli emendamenti Russo 1.42 e 1.43, Matteo Bragantini 1.44, Gasparini 1.45, Bianconi 1.46, Gelmini 1.47, gli identici emendamenti Bianconi 1.48 e Gelmini 1.49, gli identici emendamenti Bianconi 1.50, Gelmini 1.51 e Matteo Bragantini 1.52, gli emendamenti Russo 1.53, Matteo Bragantini 1.54, Dieni 1.55, gli identici emendamenti Capozzolo 1.56, Cirielli 1.57, Carrescia 1.58, D'Ottavio 1.59, Melilli 1.60, Lodolini 1.61, Pastorelli 1.62, Russo 1.63, Palmizio 1.64 e Matteo Bragantini 1.65, l'emendamento Russo 1.66, gli identici emendamenti Bianconi 1.67, Russo 1.68 e Lavagno 1.69, nonché l'emendamento Lavagno 1.70.

  Emanuele FIANO (PD) sottoscrive il subemendamento Borghi 0.1.126.1 e, successivamente, lo ritira.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.126.2, ne illustra la finalità evidenziando che la predetta proposta emendativa mira ad ampliare le fattispecie previste dall'emendamento Pag. 131.126 dei relatori che riconosce competenze aggiuntive per quei territori montani che confinano con Stati stranieri valorizzando, in tal modo, la specificità di alcune zone del nostro Paese. Dichiara di non condividere la relazione illustrativa del provvedimento presentata dal Governo dalla quale si evince la volontà di eliminare la partecipazione politica dei cittadini al governo degli enti di secondo livello giudicando, così, inefficienti le politiche territoriali che tanto appassionano invece le popolazioni locali.
  Evidenzia, infine, che l'estensione delle specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15 del provvedimento anche alle ipotesi contenute nella sua proposta emendativa costituisce altresì una forma di rispetto non soltanto per chi ha governato quelle realtà territoriali ma anche per i dipendenti delle provincie stesse.

  La Commissione respinge il subemendamento 0.1.126.2 Pilozzi.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 26 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
Atto n. 35.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La seduta comincia alle 14.40.

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame di cui dà lettura (vedi allegato 2).

  Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alla questione se i beneficiari dello status di residente di lungo periodo acquisiscano il diritto a spostarsi solo sul territorio italiano ovvero anche negli altri Paesi dell'Unione europea. A suo avviso, infatti, ove tali beneficiari potessero liberamente muoversi all'interno dei confini dell'Unione non sarebbe molto rilevante prevedere il requisito della conoscenza della lingua italiana ai fini dell'attribuzione del predetto status e dei relativi benefici.

  Il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico MANZIONE, replicando all'Onorevole Matteo Bragantini, fa presente che i beneficiari dello status di residente di lungo periodo possono liberamente muoversi all'interno dei confini dell'Unione europea. Precisa, inoltre, che l'elemento fondamentale previsto dallo schema di decreto legislativo in esame è costituito dalla norma che impone di calcolare i termini per la determinazione del periodo di residenza utile per ottenere il predetto status di soggiornante di lungo periodo, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 26 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.
COM(2013)197 final.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, introducendo l'esame, ricorda come la proposta di regolamento in titolo si inserisca in una vicenda che comincia nell'ottobre del 2009, quando il Consiglio europeo, mirando alla tutela delle persone bisognose di protezione, sollecitò la Commissione europea ad intervenire affinché fossero definite disposizioni comuni chiare, con regole di ingaggio altrettanto chiare, in materia di operazioni congiunte in mare nell'ambito della sorveglianza delle frontiere marittime esterne.
  Tale sollecitazione ha portato, nell'aprile del 2010, ad un'apposita Decisione adottata dal Consiglio, volta a pervenire ad una interpretazione univoca delle regole da applicare in materia di operazioni marittime coordinate dall'Agenzia Frontex, che – è il caso di ricordare – ha sede a Varsavia.
  Si tratta delle operazioni relative alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea per le quali Frontex svolge un ruolo di coordinamento a supporto degli Stati membri, anche attraverso l'istituzione – come si è visto a Lampedusa – di squadre congiunte.
  A questa tipologia di operazioni sono riconducibili le missioni attualmente in corso nel Mediterraneo e di cui l'Italia è lo Stato membro ospitante. Particolare attenzione ha ricevuto, da parte dell'opinione pubblica, anche in relazione alle tragiche vicende verificatesi al largo dell'isola di Lampedusa, l'operazione «Hermes», concernente i flussi di immigrati provenienti dalla Tunisia, dalla Libia e dall'Algeria e diretti verso la Sicilia. Sia la missione «Hermes», sia l'omologa missione «Enea» localizzata nel mar Ionio relativa ai flussi di immigrazione irregolare diretti verso Puglia e Calabria, sono state prorogate sino al 30 novembre 2013. Per inciso, va detto che l'imminente scadenza di questo termine impone di riflettere su quel che accadrà dopo questa data.
  La Decisione adottata dal Consiglio nel 2010 si proponeva in primo luogo l'obiettivo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti dei rifugiati attraverso la previsione del divieto di respingere quei soggetti che nel paese di provenienza avrebbero rischiato di essere perseguitati o di subire trattamenti inumani, a prescindere dalla territorialità delle acque in cui si fossero trovate le imbarcazioni che li ospitavano.
  La Decisione del Consiglio è stata tuttavia oggetto di forti rilievi di carattere giuridico.
  In particolare, il Parlamento europeo ha contestato davanti alla Corte di giustizia la legittimità della procedura adottata, ritenendo che la materia debba essere normata mediante ricorso alla procedura legislativa ordinaria, che garantisce la parità di condizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, piuttosto che mediante la procedura di comitatologia o comitologia, Pag. 15cui si era fatto ricorso, in quanto la suddetta Decisione introduceva, tra l'altro, nuovi elementi essenziali rispetto all'atto di base, cioè il codice frontiere Schengen.
  Nel dicembre del 2012 la Corte di giustizia ha accolto il ricorso del Parlamento europeo annullando la Decisione.
  Il difetto procedurale non fa tuttavia venir meno le ragioni alla base della necessità di adottare una normativa comune in materia. Per questo motivo, nell'aprile scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento in esame, che reca norme per la salvaguardia delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia Frontex.
  Senza entrare nel dettaglio delle singole disposizioni recate dalla proposta di regolamento – per le quali rinvia alla puntuale documentazione appositamente predisposta dagli uffici (e in particolare al dossier n. 15 del 18 novembre 2013 – reputa opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti particolarmente significativi.
  Un primo elemento che va segnalato è che la proposta di regolamento riproduce soltanto parzialmente il contenuto della Decisione già annullata dalla Corte di giustizia.
  Vi sono, infatti, diverse significative differenze, la prima delle quali consiste nel carattere vincolante delle regole ivi previste a fronte del fatto che la Decisione conteneva soltanto orientamenti non vincolanti.
  Il ricorso allo strumento del regolamento comporta, in sostanza, un rafforzamento della forza giuridica delle regole previste.
  La proposta introduce poi il concetto di «luogo sicuro», inteso come il luogo in cui le operazioni di soccorso devono concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei soggetti interessati, compresa la protezione dei loro diritti fondamentali, non è minacciata.
  È poi affermato in termini inequivoci il divieto di sbarcare e consegnare le persone che si trovano sulle imbarcazioni intercettate alle autorità di un Paese in cui vi sia il rischio che tali persone possano essere sottoposte a pena di morte, torture o altre pene inumane e degradanti.
  Nel disegno della Commissione europea, la disciplina recata dalla proposta di regolamento in materia dei diritti fondamentali, così come il principio del non respingimento, intendono dare attuazione all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che – come si sa – è ormai parte integrante del diritto dell'Unione europea.
  Più in dettaglio, per quanto concerne le norme specificamente previste in materia di localizzazione delle imbarcazioni, di intercettazione, di ricerca, di soccorso e di sbarco, merita segnalare che una prima distinzione si determina a seconda che tali operazioni siano poste in essere nelle acque territoriali interne di uno Stato membro, nella zona contigua ovvero in alto mare.
  Il principio generale, per quanto concerne la competenza all'autorizzazione delle operazioni, è quello della territorialità delle acque, valido anche qualora lo Stato membro non partecipi all'operazione marittima.
  Un problema specifico riguarda tuttavia il regime relativo alle operazioni che si svolgono nella zona contigua, posto che l'Italia non ha mai ufficialmente dichiarato il limite della propria zona. Ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione Onu sul diritto del mare, la zona contigua è uno spazio di mare che non può estendersi oltre le 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura l'ampiezza del mare territoriale. È questa quindi forse l'occasione giusta per ribadire la necessità che il Governo adotti al più presto – e prima dell'entrata in vigore del regolamento in esame – le misure necessarie perché l'Italia dichiari ufficialmente i confini della zona contigua, stante l'equiparazione delle acque territoriali a quelle contigue per quanto riguarda gli effetti connessi allo sbarco nello Stato membro costiero in caso di intercettazione.
  In proposito, osserva altresì che la prevalenza del principio di territorialità potrebbe non risultare compatibile con Pag. 16l'esigenza di fronteggiare situazioni di emergenza. In sostanza, andrebbe evitato il rischio che, in assenza di autorizzazioni dello Stato territorialmente competente, soprattutto se non partecipante alle operazioni, possa essere messa a repentaglio la sicurezza delle persone che si trovano sull'imbarcazione intercettata. Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento ai criteri che vengono indicati per quanto concerne l'individuazione dello Stato in cui è possibile condurre la nave, ai sensi dell'articolo 6, lettera f), anche in relazione alla disciplina prevista dal successivo articolo 10 in materia di sbarco.
  Il testo potrebbe inoltre prestarsi a incertezze anche per quanto riguarda l'individuazione del centro di coordinamento del soccorso cui rivolgersi, posto che a tal fine si fa riferimento al centro che «sia in grado di assumere meglio il coordinamento». Non è chiaro, in sostanza, a chi spetti valutare tale condizione.
  Va detto che l'elaborazione della proposta di regolamento in esame non è stata facile, pur riproducendo essa, in larga parte, il contenuto della precedente Decisione. In particolare, le delegazioni dei paesi rivieraschi del Mediterraneo, rappresentativi dei Paesi più investiti dall'ingente flusso di immigrati provenienti dalle coste del nord Africa, tra cui l'Italia, avrebbero espresso forti perplessità sulla stessa opportunità di adottare una normativa specifica, specie di contenuto vincolante quale quella in esame.
  In sede di negoziato, sarebbe stato espresso da più parti la convinzione che gli strumenti e le regole del diritto internazionale vigenti e, in particolare, la convenzione internazionale sulla ricerca e sul salvataggio in mare – cosiddetta SAR, del 1979 – già offrirebbero un quadro normativo sufficientemente chiaro e inequivoco tale da non richiedere l'adozione di un'ulteriore disciplina a livello europeo.
  A questo riguardo è però opportuno considerare che l'istituzione e l'avvio della operatività di Frontex costituiscono una novità importante che impone di verificare se il quadro normativo preesistente sia davvero adeguato a tenere conto di tutte le situazioni che si può rendere necessario fronteggiare.
  Si tratta di un profilo da considerare attentamente per il quale è opportuno procedere a un'accurata valutazione con il Governo e, in particolare, con le amministrazioni più direttamente coinvolte in materia: in particolare le Capitanerie di porto e il Ministero dell'interno.
  È evidente la preoccupazione – sottesa alle prese di posizione di diversi Paesi membri, tra cui l'Italia – che, ferma restando la necessità di garantire i diritti delle persone, la conduzione delle operazioni di intercettazione, ricerca, soccorso e sbarco finisca però per dare luogo, in buona sostanza, a massicci ingressi di immigrati clandestini nei rispettivi territori.
  In tal senso devono intendersi anche i rilievi avanzati con riferimento alla base giuridica della proposta di regolamento, che – a giudizio della Commissione – deve riconoscersi nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Tale disposizione prevede che il Parlamento e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino le misure per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. L'obiezione mossa da taluni alla base giuridica citata consiste nell'affermazione per cui tale articolo non giustificherebbe l'adozione di una disciplina riguardante anche le operazioni di ricerca, soccorso e sbarco di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento.
  In sostanza, la proposta di regolamento riveste un evidente rilievo sia per i delicati profili giuridici che essa pone sia in relazione al contesto generale in cui il suo esame si svolge, dominato dalla recrudescenza dell'emergenza dei flussi di immigrazione via mare, che si sono tradotti nelle recenti, dolorose tragedie al largo di Lampedusa.
  Per l'importanza della materia trattata e in considerazione del valore dell'obiettivo che il provvedimento si prefigge, cioè quello di salvaguardare le vite umane e la Pag. 17sicurezza delle persone coinvolte, garantendo al tempo stesso un efficace controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea, ritiene indispensabile che sulla proposta di regolamento si svolga un'approfondita istruttoria, nell'ambito della quale potrebbe risultare opportuno svolgere un numero limitato di audizioni di alcuni soggetti particolarmente qualificati, tra cui i rappresentanti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, oltre ai rappresentanti della amministrazioni nazionali già richiamate, vale a dire le Capitanerie di porto e il Ministero dell'interno.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che la proposta di audizioni avanzata dal relatore potrà essere discussa nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 26 novembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline» fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.
C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore Onorevole Richetti, impegnato in concomitanti impegni istituzionali, ricorda che il 13 febbraio 2013 è stato firmato l'Accordo sul Gasdotto transadriatico (TAP), preceduto, in margine all'inaugurazione a New York della sessione annuale dei lavori dell'Assemblea generale dell'ONU, da un Memorandum d'intesa italo-greco-albanese del 27 settembre 2012, quale accordo preliminare sulla cooperazione allo sviluppo della realizzazione del progetto Trans Adriatic Pipeline – TAP, conformemente alla normativa comunitaria di settore.
  Fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, approvato dal Senato il 17 ottobre scorso, si compone di quattro articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza una cifra pari a 1.150 euro per il 2013 e 1.155 euro a decorrere dal 2014. L'articolo 4 stabilisce che la predetta legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Evidenzia che il disegno di legge è corredato di un'Analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge l'assenza della necessità di ulteriori norme di attuazione dell'Accordo TAP, nonché l'assenza di incompatibilità di esso con il quadro normativo vigente, inclusi i principi costituzionali, con le competenze delle Regioni e degli enti locali, con le competenze dell'Unione europea. Il disegno di legge è altresì corredato di un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in base alla quale destinatari indiretti del provvedimento sono gli operatori economici del settore energetico, tra i quali, per il nostro Paese, Snam rete gas, Enel Energia S.p.A., ENI Gas Power S.p.A., nonché le municipalità ove il Gasdotto transiterà. Nel ricordare che l'AIR dà notizia dell'avvenuta ratifica da parte del Parlamento albanese in data 25 marzo 2013 e del Parlamento greco il 9 aprile 2013, sottolinea che l'Accordo in esame, come segnalato ancora una volta dall'analisi di impatto regolamentare che accompagna il testo del disegno di legge, si inserisce nella Strategia Pag. 18energetica nazionale adottata con decreto interministeriale nel marzo 2013, all'interno della quale il Gasdotto transadriatico potrà contribuire a una significativa riduzione dei costi energetici, che dovrebbero allinearsi all'ingrosso ai livelli europei, a una maggiore sicurezza di approvvigionamento e flessibilità del sistema nonché ad un effetto positivo sulla crescita economica.
  Passando all'analisi del contenuto dell'accordo, osserva, in sintesi, che lo stesso si compone di un preambolo e di 14 articoli. L'articolo 1 rinvia, per il significato di termini rilevanti impiegati nel testo dell'Accordo, all'Appendice al medesimo. L'articolo 2 contiene l'impegno delle Parti a consentire l'attuazione del progetto in coordinamento reciproco, fornendo per l'esecuzione del medesimo condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie. Il comma 2 stabilisce l'intesa delle Parti a che il trasporto sia effettuato conformemente alle disposizioni dell'Accordo in esame e alla legislazione derivante dai Trattati comunitari e dal Trattato della Comunità per l'energia, senza imposizione di ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.
  Ricorda che l'articolo 3 prevede una clausola di salvaguardia nei confronti delle disposizioni dell'Accordo, per quanto riguarda la Grecia e l'Italia, delle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari, e, per l'Albania, delle disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunità per l'energia. Si stabilisce inoltre che i Partecipanti al progetto vadano considerati investitori ai fini dell'articolo 1, comma 7, del Trattato sulla Carta europea dell'energia, mentre ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al progetto va considerato un investimento nel territorio della Parte interessata ai fini dell'articolo 1, comma 6 del medesimo Trattato sulla Carta europea dell'energia.
  L'articolo 4 designa, per i tre Paesi Parti dell'Accordo, i soggetti abilitati a trasmettere e ricevere comunicazioni e avvisi relativi al medesimo, nonché ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo in esame: per la Repubblica italiana, tale soggetto è il Dipartimento per l'energia, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche presso il Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 5 prevede la stipula di uno specifico Accordo tra il governo ospitante e l'Investitore del progetto, al quale aderiranno l'Albania e la Grecia, quali Parti nei cui territori sarà ubicata la maggior parte del Gasdotto transadriatico. L'Accordo, tenendo conto della salvaguardia cui al precedente articolo 3, comma 1, include disposizioni sulle tasse che saranno applicate all'Investitore del progetto nella giurisdizione greca e albanese. Il comma 2 prevede che nessuna legge ordinaria della Grecia o dell'Albania potrà limitare, diminuire o avere un effetto sfavorevole nei confronti dei diritti concessi dall'Accordo del governo ospitante con l'Investitore del progetto o con qualsiasi Partecipante allo stesso; nessuna legge greca o albanese potrà inoltre derogare, abrogare o prevalere sull'Accordo del governo ospitante o su parte di esso.
  Fa presente che, in base all'articolo 6, ciascuna Parte dovrà adottare ogni provvedimento per facilitare la realizzazione del progetto nel proprio territorio, incluse tutte le autorizzazioni necessarie, senza irragionevoli ritardi o restrizioni, seppure in conformità delle leggi della Parte interessata. L'articolo 7, comma 1, prevede, inoltre, che nessuna delle Parti dovrà interrompere, limitare o ritardare il flusso in entrata o in uscita di gas naturale attraverso il gasdotto transadriatico, se non ricorrendo a una delle autorità competenti ai sensi del regolamento UE sulle forniture di gas (regolamento 994/2010). I commi 2 e 3, invece, riguardano minacce di interruzione o ritardo di altri aspetti del progetto, nei confronti delle quali la Parte interessata per territorio dovrà compiere ogni ragionevole tentativo per eliminarle. In ogni modo, la Parte nel cui territorio si sia verificato un evento di interruzione o ritardo di qualsiasi aspetto del progetto dovrà immediatamente comunicarlo alle altre Parti dell'Accordo e all'Investitore del progetto, con completa e dettagliata informazione. Segnala che l'articolo 9 riguarda Pag. 19le questioni fiscali: in particolare, per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del progetto verranno applicate le disposizioni nazionali pertinenti in base ai principi dell'OCSE. Vi saranno inoltre accordi preliminari sui prezzi, giuridicamente vincolanti, stipulati tra le autorità fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorità fiscale elvetica – è infatti Svizzera la giurisdizione dello statuto dell'Investitore del progetto –, in coerenza con le clausole dei trattati sull'eliminazione della doppia imposizione. È previsto che gli accordi preliminari sui prezzi abbiano una durata minima di 25 anni, e che non possano essere modificati o risolti se non con il consenso dell'Investitore del progetto.
  Venendo all'articolo 10, rileva che tale disposizione istituisce una Commissione di attuazione composta da due rappresentanti per ciascuna Parte dell'Accordo. La Commissione, organo consultivo senza poteri decisionali e vincolanti, vigilerà sul rispetto dell'accordo e opererà al fine di concordare un Protocollo con le Parti, d'intesa con l'Investitore del progetto, per l'istituzione degli standard coerenti e uniformi di cui al precedente articolo 8. A tale proposito, ricorda che l'articolo 8 in questione, in ragione della natura transfrontaliera del progetto, contiene il riconoscimento delle Parti dell'essenzialità di applicare al progetto un insieme coerente e uniforme di standard tecnici, di sicurezza, ambientali, sociali e del lavoro. L'articolo 11 interviene in materia di responsabilità: esso prevede che qualsiasi mancanza o rifiuto di adempiere ai propri obblighi, di adottare misure e di concedere diritti o benefici previsti dal presente Accordo costituirà una violazione ai sensi del medesimo. La responsabilità di una delle Parti, in conformità del diritto internazionale generale, è estesa anche agli atti od omissioni di qualsiasi autorità o entità statale. Segnala che l'articolo 12 riguarda le modifiche o la risoluzione dell'Accordo, che nessuna delle Parti può modificare o disapplicare senza il previo consenso scritto delle altre Parti. La durata dell'Accordo è prevista fino alla data di completamento dell'eventuale smantellamento di tutto il Gasdotto transadriatico. Nessuna delle Parti potrà denunciare o recedere dall'Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, qualora il Consorzio del giacimento Shah Deniz non dovesse scegliere di servirsi del Gasdotto transadriatico per il trasporto di gas naturale verso l'Europa, si cercheranno fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di ciò, una delle Parti potrà recedere allora dall'Accordo, previo invio, con tre mesi di anticipo, di una comunicazione scritta alle altre Parti inoltrata per la via diplomatica.
  Fa presente che, parimenti per via diplomatica, ai sensi dell'articolo 13, dovranno essere risolte le controversie relative all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo in esame, il quale entrerà in vigore, in base all'articolo 14, alla data in cui saranno stati scambiati tra le Parti i rispettivi strumenti nazionali di ratifica, mediante i quali altresì ciascuna Parte adotta le misure giuridiche necessarie all'applicazione dell'Accordo.
  Conclude evidenziando che non sussistono, in generale, motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale del provvedimento in discussione e che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (vedi allegato 3).

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) dà lettura di un volantino distribuito in Puglia avente ad oggetto il gasdotto TAP. Tale documento evidenzia che mentre la Regione francese Nord Pas de Calais si prepara a diventare una delle regioni più efficienti del mondo, produttive e sostenibili per quanto riguarda l'uso delle risorse naturale investendo 200 miliardi in 10 anni, creando 165.000 posti di lavoro ed aumentando di 10 miliardi netti il Prodotto interno lordo annuale (PIL), la Regione Pag. 20Puglia governata dal Presidente Vendola, assiste inerte alla chiusura dello stabilimento fotovoltaico della Marcegaglia – Buildtech a Taranto ed al licenziamento di 140 lavoratori. Ricorda che il volantino sottolinea che per l'ennesima volta la politica «fossile» soffoca quella «solare» ponendo attenzione sull’autogoal clamoroso causato dal fatto che l'Italia resta indietro nonostante le politiche europee siano ormai orientate verso la «Terza rivoluzione industriale». A suo avviso, è grave che la Puglia, continui a favorire i soliti grandi mostri devastatori – come ENEL e ILVA – a discapito dei progetti virtuosi già esistenti, invece di assumere un ruolo guida nella transizione vero la «Terza rivoluzione industriale» sfruttando le grandi risorse naturali che questo straordinario territorio offre, per sviluppare le tecnologie atte a passare dal ciclo fossile a quello solare, come stanno facendo, ad esempio, in Francia. Rileva che queste politiche malsane hanno devastato e continuano a devastare i nostri territori oltre ad essere assolutamente anti economiche e, oggi, finalmente, in controtendenza rispetto al futuro industriale verso il quale il mondo e i mercati iniziano ad orientarsi. Fa presente che non c’è più alcuna giustificazione plausibile a tutto questo e che nulla può giustificare la realizzazione di grandi opere inutili e dannose come il gasdotto TAP o le grandi centrali fossili, ormai obsolete e costosissime, oltre che devastanti per l'ambiente e per la salute dei cittadini.
  Evidenzia che il gasdotto TAP è totalmente inutile poiché in Italia le centrali a turbogas sono tutte in rosso e la capacità elettrica installata è già adesso doppia rispetto alla domanda, sia a livello nazionale che a livello pugliese. Sottolinea che l'opera è dannosa per l'economia del territorio, per la pesca, l'agricoltura ed il turismo e che la stessa non fa abbassare il prezzo dell'elettricità perché il prezzo degli idrocarburi è volatile. A suo avviso, infatti, solo le energie rinnovabili garantiscono un abbassamento del prezzo dell'elettricità a breve, medio e lungo termine. Ricorda che il gasdotto TAP è illegale perché i cittadini non sono stati coinvolti nel processo autorizzativo come prescrive la Convenzione di Aarhus recepita dall'Italia con la legge n. 108 del 2001 e come stabilito dal regolamento CE 1367/2006 e dalle direttive 2003/4/CE e 2004/35/CE. Evidenzia che il gasdotto TAP è totalmente indipendente dalla esecuzione delle bonifiche non previste per l'esecuzione di nuove opere, in applicazione del principio di «chi inquina paga» prescritto dalla citata direttiva 2004/35/CE.
  L'opera, a suo avviso, non è affatto collegata alla riconversione del gas delle centrali a carbone poiché si tratta di due processi separati e indipendenti. Segnala, inoltre, che il gasdotto serve a portare il gas in Europa non in Italia e, pertanto, ammesso che sia realmente necessario, il suo percorso va rinegoziato con l'Europa e le autorizzazioni italiane devono essere sospese. Nell'evidenziare che il gasdotto TAP non è etico perché serve a commercializzare gas con l'Azerbajian, un paese che è sulla black list di Amnesty International per continue violazioni dei diritti umani, con migliaia di prigionieri politici osserva che il progetto non porta nessun benessere sul territorio ma arricchisce soltanto chi lo costruisce e che le partecipazioni italiane nel consorzio di costruzione legittimano il sospetto che esistano interessi opachi anche a livello locale.
  Conclude ricordando che il gasdotto TAP devasta i fondali marini distruggendo la biodiversità e le possibilità di riproduzione delle specie necessarie alle catene alimentari.

  Alessandro NACCARATO, presidente, replicando al collega D'Ambrosio, ricorda che il suo intervento ha preso in considerazione aspetti di merito sottesi al disegno di legge di ratifica dell'Accordo sul progetto TAP che sono stati già esaminati dalla Commissione affari esteri, organo competente ad esaminare il provvedimento in sede referente. Fa presente che il Comitato permanente per i pareri è tenuto esclusivamente all'analisi delle questioni di legittimità costituzionale del disegno di legge di ratifica.

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  Fabiana DADONE (M5S), preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore in considerazione del fatto che il disegno di legge di ratifica, pur non contenendo profili di illegittimità costituzionale, non è assolutamente condivisibile nel merito.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) preannuncia, senza entrare nel merito delle iniziative intraprese dalla Regione Puglia per lo sviluppo delle energie rinnovabili, che il suo gruppo si asterrà nella votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore anche in considerazione di alcune osservazioni contenute nell'ultima parte dell'intervento del collega D'Ambrosio da lui, peraltro, condivise.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere favorevole, formulata dal relatore, in considerazione dell'assenza di motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale del provvedimento in discussione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Diritto di asilo.
C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo.

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.
C. 1359-B-cost., Governo, approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera.

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