CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2013
120.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 74

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 12 novembre 2013.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.20 alle 10.40.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 12 novembre 2013.

Modifiche alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.40 alle 11.05.

INTERROGAZIONI

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Sui lavori della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, prima di passare allo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, comunica che il seguito dell'esame in sede referente delle proposte di legge nn. 254 e 272, recanti disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, già previsto per la giornata di oggi, non avrà luogo, in quanto nella riunione del relativo Comitato ristretto, svoltasi stamattina, si è convenuto di fissare un'ulteriore riunione di detto Comitato ristretto per la mattina di giovedì 14 novembre.
  Avverte, altresì, che la presidenza – facendo seguito alle richieste formulate, per le vie brevi, dal competente dicastero e fermo restando che tutti i punti previsti in calendario saranno confermati – si riserva di aggiornare gli orari di convocazione della Commissione per la giornata di domani, anche al fine di organizzare più adeguatamente l'articolazione dei lavori: in particolare, dovrebbe essere anticipata al primo punto dell'ordine del giorno la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essere inserita una nuova riunione del Comitato ristretto per l'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 249 e 1186 (trattamento pensionistico del personale della scuola), mentre la discussione della risoluzione n. 7-00159 dovrebbe avere luogo non prima delle ore 15, proprio al fine di consentire al rappresentante del Governo di essere presente alla seduta.

  La Commissione prende atto.

5-01186 Airaudo: Vertenza occupazionale concernente la ABIT Piemonte.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Fabio LAVAGNO (SEL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto, quanto meno per il fatto che da essa traspare il raggiungimento di un accordo, sia pure a fronte di una riduzione, nel breve periodo, delle prospettive occupazionali. Auspica, in ogni caso, che il Governo continui a monitorare la situazione, in vista del reintegro occupazionale di tutte le risorse umane coinvolte e di una piena ripresa delle attività produttive dell'azienda.

5-01338 Rostellato: Sull'entità dell'aliquota contributiva INAIL a carico dei datori di lavoro agricolo.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gessica ROSTELLATO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta fornita, si dichiara soddisfatta, auspicando per il futuro un'ulteriore riduzione degli infortuni e, in prospettiva, del carico fiscale nei confronti delle imprese agricole, a fronte di un progressivo assorbimento del disavanzo della gestione assicurativa.

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 14.40.

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Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253 Giorgia Meloni e C. 1547 Zanetti.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che si avvia oggi l'esame di un argomento che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di dicembre, ove concluso dalla Commissione. Al riguardo, comunica preliminarmente che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sede di definizione delle modalità di organizzazione dell'esame, si è unanimemente convenuto che alla proposta di legge C. 1253 Giorgia Meloni, il cui inserimento nel calendario dei lavori della Commissione è stato richiesto dal gruppo Fratelli d'Italia, fosse abbinata anche la proposta di legge C. 1547 Zanetti, vertente su analoga materia. Ricorda, peraltro, che in quella sede diversi rappresentanti di gruppo hanno preannunciato la presentazione, sul medesimo argomento, di ulteriori proposte normative, di cui sarà valutato l'eventuale abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, una volta che esse saranno effettivamente assegnate alla Commissione.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA) lamenta, a nome del suo gruppo, che nella corrente legislatura la presidenza della Commissione non abbia mai conferito l'incarico di relatore a deputati appartenenti a gruppi di opposizione. Tale circostanza, a suo avviso, assume toni ancor più evidenti in occasione dell'avvio dell'esame dei provvedimenti in titolo, se si pensa che la proposta di legge n. 1253 è di iniziativa di un gruppo che ne ha chiesto l'inserimento nel programma dei lavori dell'Assemblea in «quota opposizione». Manifesta, pertanto, un certo disagio nel constatare come – anche questa volta – non si sia inteso riconoscere un ruolo più incisivo alle opposizioni.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel confermare che in questa legislatura la presidenza della XI Commissione ha sempre seguito il criterio di affidare l'incarico di relatore a deputati appartenenti ai gruppi di maggioranza, segnala come, tuttavia, anche nella precedente legislatura tale prassi sia stata seguita dai presidenti pro tempore, ad eccezione di qualche incarico conferito alle opposizioni in occasione dell'esame di provvedimenti in sede consultiva. Preso atto, tuttavia, delle sollecitazioni appena ricevute, si riserva di verificare più attentamente i precedenti e di effettuare le necessarie valutazioni della prassi testé richiamata. Ricorda, in ogni caso, come rientri nelle prerogative del Presidente di Commissione il compito di svolgere personalmente le funzioni di relatore, ovvero di delegarle a un deputato da questi scelto. Precisa, altresì, che sui provvedimenti in esame la presidenza ha assunto un orientamento basato sulle competenze del deputato individuato, considerato anche che oggi la Commissione inizia il dibattito su due proposte di legge abbinate, l'una di iniziativa di un gruppo di opposizione e l'altra di un gruppo di maggioranza, e che di almeno altre due proposte di legge è stata preannunciata la presentazione in tempi brevi; al contempo, rileva come l'argomento oggetto dei provvedimenti in esame sia contemplato anche in un intervento inserito nel disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame del Senato. Per queste ragioni, ritiene che la presidenza abbia operato nel solco della prassi vigente, consentendo, comunque, a tutti i gruppi di svolgere le proprie valutazioni e di influire concretamente sul percorso legislativo in materia.

  Walter RIZZETTO (M5S) fa notare come il suo gruppo sia pienamente consapevole delle prerogative riconosciute alla presidenza della Commissione: tali prerogative, tuttavia, si basano più su una prassi applicativa che non su una cogente norma regolamentare. Per tale ragione, osserva Pag. 77che il suo gruppo avrebbe gradito il conferimento dell'incarico di relatore a un deputato appartenente a gruppi di opposizione.

  Giorgia MELONI (FdI) rileva come il provvedimento a sua prima firma rappresenti l'unica proposta di legge che il suo gruppo sia riuscito a portare all'esame della Commissione sin dall'inizio della legislatura. Ritiene, pertanto, che non sarebbe stato sbagliato affidare l'incarico di relatore a un deputato appartenente a gruppi diversi da quelli di maggioranza: ciò, infatti, avrebbe costituito un segnale importante di attenzione nei confronti delle opposizioni. A mero titolo di esempio, ricorda peraltro che nella scorsa legislatura il deputato Fedriga ha svolto le funzioni di relatore per l'esame di progetti di legge in sede referente, pur essendo appartenente a un gruppo che si collocava all'opposizione rispetto al Governo Monti.

  Davide BARUFFI (PD) osserva che, a prescindere dalla ovvia esigenza di rispettare le prerogative della presidenza della Commissione e di riconoscere le indiscutibili competenze della relatrice incaricata sui provvedimenti in esame, non vi sarebbero problemi, per il suo gruppo, ad accettare che l'incarico di relatore sia affidato a un deputato appartenente a gruppi di opposizione: tale circostanza, tuttavia, può verificarsi solo laddove vi siano le opportune condizioni politiche, in presenza di temi preliminarmente condivisi e a fronte di soluzioni convergenti nel merito.

  Cesare DAMIANO, presidente, prende atto dei rilievi sollevati dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, che dichiara di rispettare. Rivendica, tuttavia, la legittimità della propria scelta di affidare l'incarico di relatore a un deputato appartenente alla maggioranza parlamentare, precisando come, in questa legislatura, analogo orientamento sia stato adottato in occasione dell'esame dell'altro provvedimento in «quota opposizione» (la proposta di legge in materia di risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie) e come, nella precedente legislatura, il caso richiamato dalla collega Giorgia Meloni si riferisse a un incarico di relatore (affidato al deputato Fedriga, per l'esame in sede referente dei progetti di legge in materia di reversibilità) conferito quando ancora era in carica il Governo Berlusconi. Altro caso, a suo avviso, si configura per l'esame di provvedimenti in sede consultiva, per i quali effettivamente nella scorso legislatura si sono avuti casi di affidamento a deputati dell'opposizione del compito di riferire alla Commissione.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, osserva che le proposte di legge C. 1253 (Giorgia Meloni ed altri) e C. 1547 (Zanetti e altri) recano norme per la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo elevato: si tratta, come è noto, di un tema particolarmente delicato, che soprattutto di recente ha richiamato una forte attenzione degli organi di informazione e dell'opinione pubblica, stimolando un ampio dibattito sui principi di equità e giustizia nell'erogazione di prestazioni previdenziali, anche in chiave intergenerazionale e di sostenibilità complessiva del sistema pensionistico. A tal fine, giudica importante ricondurre alla realtà anche le cifre concrete delle cosiddette «pensioni d'oro», cercando di inquadrare l'effettiva consistenza del fenomeno, soprattutto a fronte di quanto, anche in questi giorni, è presente in termini scandalistici sui mezzi di informazione.
  Fa presente che le predette proposte di legge avviano il proprio percorso di esame parlamentare in una fase in cui, sul medesimo argomento, è appena intervenuto anche il disegno di legge di stabilità 2014 (attualmente all'esame del Senato): infatti, l'articolo 12, comma 4, dell'Atto Senato n. 1120 prevede un contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti. In particolare, ricorda che si prevede che l'aliquota del contributo sia pari: al 5 per cento per le fasce di importo superiori a 150.000 euro lordi Pag. 78annui e fino a 200.000 euro; al 10 per cento per le fasce superiori a 200.000 euro e fino a 250.000 euro; al 15 per cento per le fasce superiori a 250.000 euro; a tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal medesimo soggetto e le somme derivanti dalle trattenute restano acquisite dalla gestione previdenziale che eroga il trattamento. Rammenta, peraltro, che al Senato sono già state presentate diverse proposte emendative, finalizzate a ridurre le fasce di importo alle quali riferire il contributo. In proposito, ritiene quindi che la Commissione debba tenere conto dell'esistenza di tali norme durante l'esame dei provvedimenti in titolo, ai fini di una più organica valutazione della materia, considerato anche che, con ogni probabilità, tali disposizioni sono destinate ad entrare in vigore entro la fine dell'anno.
  Passando, dunque, al contenuto dei provvedimenti in esame, fa notare che la proposta di legge C. 1253, composta di un solo articolo, prevede il ricalcolo con il metodo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (pari a 64.406 euro annui). Osserva, quindi, che il comma 1 dell'articolo unico, nell'individuare la platea dei potenziali destinatari, specifica che oggetto del ricalcolo sono i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, escludendo dal ricalcolo solo le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno del reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e le rendite erogate dall'INAIL. Fa presente che, ai sensi del medesimo comma 1, il ricalcolo – che avviene secondo il sistema contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995 – opera anche nel caso in cui il limite di dieci volte il trattamento minimo INPS venga superato per effetto del cumulo di più trattamenti pensionistici di cui beneficia un medesimo soggetto. Rileva, quindi, che il comma 2 dell'articolo unico di tale proposta normativa introduce una misura di salvaguardia, prevedendo che l'importo dei trattamenti pensionistici, a seguito del ricalcolo, non possa essere comunque inferiore a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS; il comma 3 dell'articolo unico, inoltre, prevede che i risparmi di spesa conseguiti a seguito del ricalcolo vengano destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge n. 222 del 1984. Sotto questo profilo, intende precisare che la legge n. 335 prevede l'esclusione di un trattamento minimo per tutte le pensioni contributive: per tale ragione, occorre – a suo giudizio – avviare una riflessione su questo aspetto.
  Osserva, quindi, che la proposta di legge C. 1547, composta di 4 articoli, introduce un contributo di solidarietà, per cinque anni, sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 60.000 euro annui. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1 prevede che il contributo di solidarietà si applichi a tutti i trattamenti pensionistici erogati da enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria, inclusi gli enti previdenziali privati (i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato). Rileva poi che l'articolo 2 stabilisce che il contributo di solidarietà è dovuto, con aliquote progressive per scaglioni, sul differenziale esistente tra l'ammontare del trattamento pensionistico in essere e l'ammontare del trattamento pensionistico calcolato per intero con il metodo contributivo, prevedendo, come norma di salvaguardia, che l'importo del trattamento pensionistico, a seguito del contributo di solidarietà, non possa essere comunque inferiore a 60.000 euro. Sottolinea, quindi, che l'articolo 3 disciplina la destinazione delle somme derivanti dai contributi di solidarietà, che confluiscono in un apposito fondo del bilancio dello Stato, a favore di interventi finalizzati a ridurre, anche in modo selettivo, il carico fiscale e contributivo sui redditi di lavoro dipendente o autonomo (nonché dell'attività d'impresa svolta in prevalenza con il lavoro del titolare), ovvero a copertura di interventi di finanziamento e di rifinanziamento di ammortizzatori sociali e degli asili nido; il medesimo articolo 3 stabilisce poi che la quota prelevata sui trattamenti pensionistici Pag. 79liquidati da enti i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato resta nella disponibilità degli enti medesimi e deve essere integralmente reimpiegata a copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali e assistenziali degli iscritti per i quali il calcolo del montante previdenziale è effettuato per intero sulla base del metodo contributivo. Infine, evidenzia che l'articolo 4 di tale proposta prevede che la legge entri in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: per il primo anno di applicazione la dotazione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 è pari a 100 milioni di euro, mentre negli anni successivi viene alimentato dalle sole risorse derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà relativa ai trattamenti pensionistici.
  Sottolinea che dall'esame del contenuto dei provvedimenti, dunque, emerge con chiarezza come le questioni poste siano di indubbio rilievo, coinvolgendo temi di natura previdenziale sui quali la Camera e, soprattutto, la XI Commissione si sono a più riprese concentrate; in particolare, la questione dei trattamenti pensionistici di importo elevato liquidati con il metodo retributivo è stata oggetto, nell'attuale legislatura, di vari atti di sindacato ispettivo – discussi in Aula e in Commissione – nei quali il Governo, pur dichiarando la propria volontà di affrontare la questione, ha evidenziato anche l'esigenza di valutare il quadro giuridico esistente, ponendo, altresì, la massima attenzione ai profili di compatibilità costituzionale.
  Proprio su tali aspetti di legittimità costituzionale, ritiene che si debba svolgere un'attenta riflessione, considerato che la giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale con riferimento ai principali profili della materia – per un più analitico approfondimento della quale rinvia all'articolata documentazione predisposta dagli uffici – appare complessa e diversificata. Ricorda, peraltro, che il metodo di calcolo retributivo è stata una conquista dei lavoratori, non a caso ottenuta con una legge del 1969, e che l'unico principio che il suo gruppo abbia condiviso pienamente della recente «Riforma Fornero» sia stata l'introduzione del metodo contributivo per tutti i cittadini a partire dal gennaio 2012: tuttavia, il problema consiste nel fatto che si elimina anche il limite delle 2080 settimane contributive (40 anni), per cui le poche categorie che possono arrivare a 70 anni di età con il proprio lavoro sono quelle che avranno il maggiore beneficio.
  Nel rilevare, dunque, le principali linee di tendenza a livello di giurisprudenza costituzionale, al fine di incanalare la discussione nell'ambito di un quadro di principi di riferimento certo, intende sottolineare che tale giurisprudenza riflette, da un lato, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dagli anni ’90 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema, e, dall'altro, l'esigenza di salvaguardare le posizioni acquisite dai lavoratori, nell'ambito del principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali. Per quanto riguarda, in particolare, il tema dei trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, segnala che la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla «cristallizzazione» normativa – riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali – purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente. Quanto al contributo di solidarietà, ricorda che la Corte si è a più riprese pronunciata – inquadrandolo nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge (soggetto per tale ragione ai principi di uguaglianza e ai criteri di progressività) – da ultimo con la sentenza n. 116/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1o agosto 2011 e Pag. 80fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie.
  Giudica evidente, peraltro, come per un'esauriente valutazione dell'impatto di tali provvedimenti non si possa prescindere da un'analisi circa la sua incidenza sulla platea dei soggetti potenzialmente coinvolti dalle proposte di legge in esame, che, da dati dell'INPS, risultano, nel 2012, pari a circa 150.000, facendo riferimento ai beneficiari di trattamenti previdenziali superiori a 10 volte il trattamento minimo.
  Soffermandosi poi su taluni aspetti più problematici delle proposte abbinate, fa notare, con riferimento alla proposta di legge C. 1253, l'esigenza di valutare con attenzione l'opportunità di includere nel ricalcolo i trattamenti pensionistici complementari, in quanto si è di fronte a trattamenti non a carico del bilancio dello Stato, liquidati secondo le regole proprie di ciascun fondo (per lo più a capitalizzazione), tenendo conto anche dei piani individuali di investimento.
  Ritiene che debba, altresì, essere rilevato come presenti taluni aspetti da valutare anche la previsione che, ai fini della verifica del superamento del limite oltre il quale opera il ricalcolo (ossia dieci volte il trattamento minimo INPS), si faccia riferimento non già ai trattamenti pensionistici singolarmente considerati, ma all'insieme dei trattamenti pensionistici di cui beneficia uno stesso soggetto (secondo la regola del cumulo, esplicitata all'articolo 1, comma 1), con effetti penalizzanti per coloro che hanno scelto di accedere (anche tramite il versamento della quota di spettanza del TFR) alla previdenza complementare.
  Con riferimento alla proposta di legge C. 1547, inoltre, osserva che l'applicazione del contributo di solidarietà anche ai trattamenti pensionistici erogati da enti di natura privatistica (le Casse professionali), nonché la previsione di uno specifico vincolo di destinazione dei relativi importi, appare difficilmente conciliabile con l'autonomia che l'ordinamento ha riconosciuto a tali enti a seguito della privatizzazione, soprattutto con riferimento ai trattamenti pensionistici maturati e liquidati successivamente alla privatizzazione medesima, i quali non gravano in alcun modo sul bilancio dello Stato.
  Prima di concludere la relazione introduttiva, desidera infine ricordare che, per un inquadramento complessivo dei vincoli esistenti a livello di erogazione delle pensioni, l'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, ha previsto un massimale annuo (su cui applicare l'aliquota di computo, cioè la percentuale che viene applicata alla retribuzione o reddito pensionabile di ogni anno per calcolare figurativamente i contributi accumulati ed ottenere il cosiddetto «montante contributivo» individuale) della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1o gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, nonché per coloro che abbiano optato per la pensione con il sistema contributivo (con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione): tale massimale, ai sensi della circolare INPS n. 22 dell'8 febbraio 2013 (punto 6) è pari, per il 2013, a 99.034 euro. Evidenzia, quindi, come il legislatore abbia già prestato attenzione alla questione dei «tetti» e dei massimali, rilevando che ora vi è anche l'esigenza di verificare eventuali limiti alle possibilità di cumulo.
  In conclusione, nell'auspicare che sul tema in esame possa svolgersi un lavoro proficuo e approfondito, dichiara sin d'ora un'ampia disponibilità al confronto in Commissione con i rappresentanti di tutti i gruppi, al fine di giungere a soluzioni condivise che sappiano contemperare con equilibrio le diverse esigenze poste in gioco da tali complesse tipologie d'intervento, anche tenendo conto dell'evoluzione che assumerà la norma presente, al momento, all'interno del disegno di legge di stabilità.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA, nel ringraziare la relatrice per l'ampia e approfondita relazione introduttiva, fa presente che il Governo segue con grande attenzione il tema in esame, che appare complesso e di grande attualità. Ricorda Pag. 81che, come segnalato anche nella predetta relazione introduttiva, il disegno di legge di stabilità contiene un intervento specifico, del quale ritiene che la Commissione debba tenere conto. Assicura che l'Esecutivo, in ogni caso, contribuirà con interesse e partecipazione ai lavori della Commissione, nel segno di un confronto che auspica possa essere il più possibile ampio ed aperto.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene necessario che il Parlamento riaffermi il primato della politica su tali importanti tematiche, anche mettendo in discussione sentenze della Corte costituzionale che, nella loro interpretazione della Costituzione, che giudica discutibile, dimostrano come tale organo non sia infallibile. Ritiene importante, quindi, che si risponda a un'esigenza di giustizia dei cittadini, intervenendo laddove si annidano privilegi, sia sulle pensioni più alte erogate in favore di pochi soggetti (cita, al riguardo, il dato dell'INPS che afferma che soltanto 400 persone beneficiano di una pensione da oltre 400.000 euro l'anno), sia su eventuali forme di cumulo tra redditi di lavoro e pensioni a partire da una certa soglia in poi, avendo cura evitare che il divieto di cumulo costituisca una ingiusta penalizzazione per i redditi più bassi. Fatto presente che l'intervento predisposto dal Governo in materia va valutato con attenzione in relazione alla sua reale possibilità di incidere sui privilegi esistenti, auspica che il lavoro della Commissione possa proseguire speditamente al fine di introdurre al più presto misure previdenziali eque e condivise.

  Enrico ZANETTI (SCpI), pur ammettendo che il riconoscimento del sistema retributivo ha rappresentato una conquista dei lavoratori, fa notare che oggi, con l'introduzione generalizzata del sistema contributivo, si impone un ripensamento complessivo del modello di calcolo nei confronti di tutti i lavoratori, nel segno di un principio di equità che fa riferimento alla corrispondenza tra contributi versati e pensione erogata. Evidenzia, peraltro, che la sua proposta normativa mira a incidere parzialmente sulle pensioni calcolate con il sistema retributivo, chiedendo un piccolo sacrificio in termini di contributo di solidarietà, calcolato sulla base di coefficienti che tengono conto della maggiorazione della prestazione erogata rispetto ai contributi versati. Fa poi notare che le misure recate dalla sua proposta in relazione alle Casse privatizzate appaiono legittime e opportune, considerato che proprio in tale ambito si sono consolidate posizioni di sperequazione tra contributi pagati e pensioni concesse, ai danni delle generazioni più giovani. Peraltro, evidenzia come tale forma di intervento, più che ledere l'autonomia di tali enti previdenziali privati, ne prevede un accrescimento: al riguardo, dunque, precisa che si potrebbe ipotizzare di riconoscere alle stesse Casse la possibilità di stabilire un contributo di solidarietà, così rafforzando ulteriormente il loro grado di autonomia.

  Giorgia MELONI (FdI), richiamato anzitutto il suo forte impegno parlamentare sull'argomento, ritiene che legittimi interventi del legislatore sulle pensioni di importo elevato non possano essere accusati di violare principi di presunta legittimità costituzionale, nel presupposto che si sia in presenza di posizioni acquisite, che in realtà non corrispondo a diritti effettivi, ma a vere e proprie forme di privilegio. Fa presente, quindi, che le pronunce con le quali la Corte costituzionale è a più riprese intervenuta sul tema non possono rispecchiare le esigenze di giustizia sottese all'articolo 3 della Costituzione, dal momento che tengono in vita una evidente sproporzione tra l'importo previdenziale erogato e la concreta contribuzione versata durante la vita lavorativa. Ritiene che ciò appaia ancora più iniquo se si raffrontano tali situazioni con quelle delle migliaia di giovani dalla carriere discontinue, che, sottoposte al regime contributivo, non potranno godere di pensioni dignitose. Prende atto, dunque, che nel Paese sussistono pesanti disparità di trattamento a seconda della generazione alla quale si appartiene, sottolineando come si Pag. 82continui a tutelare solo i più anziani in danno delle generazioni future, sulle quali si tendono a scaricare i costi della crisi economica. Ritiene necessario che il Parlamento affermi un principi di giustizia, garantendo un riequilibrio in favore delle generazioni più svantaggiate, in nome della salvaguardia di una maggiore unità tra generazioni e tra cittadini che vivono nello stesso Paese e appartengono allo stesso popolo.
  Giudicato ridicolo l'intervento del Governo sulla materia inserito nel disegno di legge di stabilità, dal momento che incide per una parte minima sull'importo di tali elevate prestazioni previdenziali, osserva che la Corte costituzionale, proprio in nome dei principi di eguaglianza a più riprese affermati, avrebbe allora dovuto dichiarare incostituzionali le norme intervenute in materia di blocco della indicizzazione delle pensioni o le stesse disposizioni che hanno introdotto il sistema contributivo, atteso che tali interventi hanno generato sperequazioni inaccettabili all'interno della società. Ritiene poi inammissibile che la Corte costituzionale si pronunci sull'illegittimità di un contributo di solidarietà sulle cosiddette «pensioni d'oro», motivandolo con argomentazioni – che definisce capziose – che fanno riferimento alla mancanza di un intervento analogo sui redditi da lavoro, dal momento che simili considerazioni non sono state addotte nei confronti di altri interventi legislativi peggiorativi delle condizioni dei pensionati e dei lavoratori.
  Ritiene, quindi, che le norme recate dalla sua proposta normativa, che prevedono un ricalcolo con il sistema contributivo dei trattamenti pensionistici più elevati, relativamente alla parte che eccede una certa soglia, rappresentino un preciso segnale di giustizia con il quale il Parlamento può dettare un cambiamento di rotta, nel segno di una redistribuzione delle risorse a favore dei giovani, giudicati i soggetti più deboli e svantaggiati della società.

  Walter RIZZETTO (M5S) dichiara che il suo gruppo è a favore dell'affermazione della centralità del Parlamento sul tema delle pensioni di elevato importo, anche rispetto al ruolo della Corte costituzionale, che ritiene sia intervenuta in materia con sentenze quantomeno discutibili. Ritiene inaccettabile impedire al Parlamento di intervenire ad eliminare le rendite godute da poche categorie sociali, che, come testimoniato dallo stesso Governo in risposta a talune interrogazioni discusse in Assemblea e in Commissione, in alcuni casi arrivano a percepire somme spropositate e ingiustificate, se si fa riferimento ai contributi versati. Osservato che il suo gruppo è pronto a battersi contro ogni forma di disparità di trattamento in materia previdenziale, ricorda che esso ha già presentato un atto di indirizzo volto proprio a mettere in luce le sperequazioni presenti in tale ambito, stigmatizzando l'esistenza di talune norme – come la legge n. 252 del 1974 – palesemente inique che, ad esempio, riconoscono soltanto a un determinato numero di categorie il godimento di prestazioni previdenziali elevate, pur in assenza di contribuzione effettiva o in presenza di soli contributi figurativi.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la prosecuzione del dibattito di carattere generale è prevista per la giornata di giovedì 14 novembre.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

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