CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 novembre 2013
118.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 NOVEMBRE 2013

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 7 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 8.55.

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 1670-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo e contenute nel fascicolo n. 2.

  Dario PARRINI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere nella seduta del 6 novembre 2013, segnala, con riferimento ai profili di carattere finanziario, l'emendamento 1.400 delle Commissioni. Fa presente che la suddetta proposta emendativa autorizza l'ulteriore spesa di 300 mila euro per l'anno 2013 in favore delle associazioni combattentistiche. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, rechi le necessarie disponibilità. Rileva, infine, che le restanti proposte emendative, contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità, esprime parere Pag. 32favorevole sull'emendamento 1.400 delle Commissioni. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1670-A Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 114 del 2013, recante Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 1.400;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
C. 1690 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2013.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono state presentate 60 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Fa presente che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Rileva che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura. Fa presente che, in particolare, Pag. 33nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». Ricorda inoltre che, come evidenziato dalla sentenza sopra citata, «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto- legge». Sottolinea che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Ricorda altresì che il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Evidenzia inoltre che la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge». Rileva che in tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Fa presente che, alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: Melilla 1.4 e Marcon 1.3, che recano una copertura finanziaria relativa alla riduzione delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, trattandosi di una copertura riguardante materia del tutto estranea rispetto a quelle oggetto del decreto-legge in esame; Guidesi 1.18, volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno, per l'anno 2013, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di vigilanza e rafforzamento della sicurezza per un importo di 150 milioni di euro; Guidesi 1.14, che reca una Pag. 34copertura finanziaria che introduce un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici complessivi, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, trattandosi di una copertura riguardante materia del tutto estranea rispetto a quelle oggetto del decreto-legge in esame; Marchi 1.01, recante disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione attraverso il rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, anche mediante l'assunzione di personale a tempo indeterminato; Guerra 2.30, che interviene in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte degli enti locali, differendo alcuni termini entro i quali il citato esercizio deve essere assicurato; Guidesi 2.17, volto ad escludere dai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno le spese sostenute, negli anni 2013-2015, dai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, per la gestione in economia delle residenze sanitarie assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni; Palese 2.9, volto ad attribuire, per l'anno 2013, ai comuni titolari di concessione per l'esercizio del gioco d'azzardo, spazi finanziari pari a 40 milioni di euro, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace; Guerra 2.32, volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno, a decorrere dall'esercizio 2013, alcune spese a carico del comune di Campione d'Italia; Guerra 2.28, volto a prevedere per le società controllate direttamente o indirettamente dalle province, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento rispetto a quello complessivo, lo scioglimento delle stesse entro il 31 dicembre 2014 ovvero, a decorrere dal 1o luglio 2015, la loro alienazione con procedure ad evidenza pubblica; Sani 2.29, volto a modificare le modalità di determinazione, da parte dei comuni, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà; Cenni 2.22, volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per interventi di bonifica del sito minerario dismesso ubicato nel territorio del comune medesimo; Dallai 2.11, volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per interventi di bonifica dei siti minerari dismessi ubicati nei nel territori dei comuni medesimi; Martella 2.24, volto a prevedere l'esclusione delle società costituite per la salvaguardia di Venezia dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di scioglimento ed alienazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni; Causi 2.23, volto a posporre, dal 1o gennaio 2013 al 1o gennaio 2015, il termine entro il quale le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private; Marcon 2.6, volto ad intervenire sulla composizione dell'apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze preposto alla verifica degli adempimenti connessi al pagamento dei debiti da parte delle regioni e delle province autonome, integrandola con la presenza di rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI; Tentori 2.27, volto ad introdurre una norma di interpretazione autentica concernente l'applicazione dell'imposta municipale propria ai terreni; Rughetti 2.01, che prevede l'introduzione entro il mese di marzo 2014 di un nuovo meccanismo di riparto del fondo di solidarietà comunale sulla base di una metodologia concordata con l'ANCI, mentre il provvedimento si limita ad incrementare il predetto fondo di solidarietà e a disporne il riparto per l'anno 2013; Melilla 3.3, che reca una copertura finanziaria relativa alla riduzione delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per Pag. 35l'acquisto di buoni taxi, trattandosi di una copertura riguardante materia del tutto estranea rispetto a quelle oggetto del decreto-legge in esame; Misiani 3.4, volto a prevedere il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, delle somme iscritte nel conto residui del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, relative al progetto denominato Super B Factory, ai fini della loro successiva riassegnazione al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e dei consorzi interuniversitari; Palese 3.7, volto a prevedere la possibilità, per i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, relativamente alle forniture di importo inferiore a 1.500 euro, di derogare alle disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici; Magorno 3.01, volto a prevedere la riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Avverte che il termine per la presentazione di richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili è previsto per lunedì 11 novembre, alle ore 10, e che nel pomeriggio della stessa giornata la Commissione si riunirà per dare conto dell'esito dei ricorsi eventualmente presentati. Fa presente infine che le votazioni delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame avranno inizio a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 12 novembre. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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