CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 ottobre 2013
113.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
C. 1574-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Con riferimento al testo del provvedimento in esame e alle proposte emendative ad esso riferite, rappresenta l'opportunità di rinviarne l'esame a una seduta da convocare nella prima mattinata di domani, al fine di consentire alla Commissione di poter disporre, prima dell'espressione del parere di competenza, dei necessari elementi istruttori che saranno compiutamente forniti dal Governo nelle prossime ore, sia sulle numerose modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo del provvedimento, sia sull'elevato numero delle proposte emendative presentate in Assemblea.
  Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 29 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
C. 1690 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, ricorda che, com’è noto, il provvedimento all'esame della Commissione reca misure volte a consentire, in conformità ai parametri dell'Unione europea, il contenimento del deficit del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3 per cento del Pil. Tali misure sono finalizzate, in particolare, a migliorare di circa 1,6 miliardi di euro l'indebitamento netto, producendo una correzione di 0,1 punti percentuali di Pil, che consente di posizionare tale saldo al 3,0 per cento del Pil medesimo, anziché al 3,1 cui si sarebbe attestato in assenza dell'intervento correttivo effettuato dal provvedimento. Rileva che l'importo di 1,6 miliardi di euro viene reperito tramite l'inasprimento del patto di stabilità interno per gli enti locali, disposto all'articolo 2, comma 5 (450 milioni di euro); mediante la costituzione di accantonamenti indisponibili delle spese relative alle Missioni di ciascun Ministero, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 (590 milioni di euro); attraverso l'utilizzo, tramite il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di quota parte delle risorse iscritte in conto residui per l'anno 2013 e non ancora erogate del Fondo per la tutela dell'ambiente (35 milioni di euro) e per mezzo di un programma di dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro l'anno, che dovrà generare entrate per 525 milioni di euro. Fa presente che il provvedimento reca inoltre ulteriori disposizioni in materia di finanza locale, di pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni territoriali nonché, infine, misure volte a fronteggiare le esigenze indotte dal fenomeno dell'immigrazione. Ciò precisato, venendo al dettaglio delle singole disposizioni, osserva che l'articolo 1 del decreto-legge in esame incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (comma 1) ed istituisce un Fondo immigrazione con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 (comma 2). Rileva che le somme dei fondi non utilizzate nell'esercizio in corso possono esserlo nell'anno successivo (comma 3). Per la copertura dei complessivi 210 milioni del finanziamento dei due fondi si provvede, per 90 milioni di euro dal Fondo rimpatri, per 70 milioni di euro dalle entrate dell'INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati e per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (comma 4). Sottolinea che, con la disposizione di cui al comma 2, si intende privilegiare una gestione dell'emergenza esclusivamente attraverso le strutture ordinarie dell'amministrazione: infatti, la gestione delle risorse è affidata al Ministro dell'interno, che provvederà alla ripartizione delle risorse attraverso propri decreti, seppur di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi, da un lato, che le risorse di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, relative al gettito concernente il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea, da assegnare al Fondo rimpatri e agli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai citati permessi, risultino già affluite al bilancio dello Stato, nella misura di 90 milioni di euro nell'anno 2013, dall'altro lato, che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente per il medesimo anno. Giudica, inoltre, opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo, nella misura di 50 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (capitolo 2341- Ministero dell'interno) Pag. 60rechi le necessarie disponibilità, anche alla luce delle numerose riduzioni previste in recenti provvedimenti legislativi. Con riferimento all'articolo 2, segnala che i commi da 1 a 4 prevedono un aumento delle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 per un importo complessivo di 120 milioni di euro. Ricorda che il citato fondo – istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ed alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni – è finalizzato a ristorare quei comuni che, per effetto dell'introduzione dell'IMU e della conseguente soppressione dei trasferimenti statali, abbiano conseguito minori introiti. Fa presente, in particolare, che il comma 1 dispone, per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un importo complessivo di 120 milioni di euro. Tale contributo è ripartito tra i comuni nella misura indicata nella tabella A allegata al decreto in esame. Rileva che il comma 1 – sebbene definisca direttamente, rinviando all'apposita Tabella A, la quota di spettanza di ciascun comune ai fini del riparto dei 120 milioni di euro aggiuntivi – mantiene ferma la modalità di riparto tra i comuni delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, come definite «in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380». Segnala che, alla data attuale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle modalità di alimentazione e di riparto del Fondo per l'anno 2013 – che avrebbe dovuto essere adottato entro la data del 30 aprile 2013 – non risulta ancora emanato. Evidenzia che il comma 2 esclude il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 dalle entrate finali dell'ente, considerate ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013. Rammenta che il comma 3 provvede alla copertura finanziaria di tali oneri reperendo le risorse, quanto a 30 milioni di euro a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, relativamente alla «Sezione enti locali», quanto a 90 milioni di euro mediante riduzione del contributo assegnato alle regioni per l'attivazione del cosiddetto patto regionale verticale incentivato, utilizzando allo scopo la parte di contributo non attribuito alle regioni Puglia e Molise. Ricorda che tale patto viene attivato nel caso in cui le regioni cedano propri spazi finanziari inutilizzati ai fini del patto di stabilità interno a beneficio degli enti locali che si trovano nel proprio territorio. Segnala che la relazione allegata al disegno di legge di conversione in esame specifica che le regioni Puglia e Molise non hanno provveduto ad attivare il patto regionale verticale, cedendo i corrispondenti spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio, e – per tale motivo – le corrispondenti risorse non sono state erogate dallo Stato. Osserva che l'utilizzo a copertura delle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti, che, ricorda, è un Fondo a restituzione, ai fini della concessione di contributi a fondo perduto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, disposto dal comma 3, determina, a sua volta, oneri per il bilancio dello Stato in termini di minori interessi attivi, che sarebbero stati versati dagli enti locali allo Stato in fase di restituzione delle anticipazioni di liquidità. A tali oneri, quantificati dal comma 4 in un milione di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, considera opportuno che il Governo confermi che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze) di cui è previsto l'utilizzo, nella misura di un milione di euro a decorrere dal 2014, rechi le necessarie disponibilità e fornisca un riepilogo delle risorse residue del medesimo Fondo a decorrere dal 2014, posto che recenti provvedimenti hanno più volte Pag. 61attinto ad esso. Inoltre, ai fini della corretta imputazione dell'onere giudica opportuno precisare il carattere annuo di quest'ultimo. Rileva che il comma 5 dell'articolo 2, con alcune modifiche all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, inasprisce, per l'anno 2013, i vincoli del patto di stabilità interno, aumentando il contributo finanziario richiesto, nell'ambito del patto, a ciascun ente e sospendendo, al contempo, l'applicazione del sistema di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari del patto tra gli enti medesimi. L'inasprimento dei vincoli del patto per gli enti locali determina un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2013. In particolare, la lettera a) della norma in esame – inserendo il comma 2-bis all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 – introduce per l'anno 2013, in deroga alla disciplina vigente, un aggravio delle misure finanziarie imposte dal patto di stabilità interno, aumentando per tutti gli enti locali la misura del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, attraverso un incremento dell'obiettivo di saldo finanziario che deve essere conseguito da parte di ciascun ente. Sottolinea che, come indicato nella relazione tecnica, la norma in esame, incrementando le percentuali per il calcolo dei saldi-obiettivo e non riattribuendo gli spazi finanziari così determinati ai comuni virtuosi – posto che la successiva lettera b) del comma in esame sospende per l'anno 2013 l'applicazione del meccanismo di virtuosità – determina un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per un importo pari a 450 milioni di euro. Il comma in esame, inoltre, inserendo il comma 2-ter nell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, introduce una norma programmatica finalizzata a favorire ed incentivare gli investimenti degli enti locali, prevedendo che, nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari a valere sul patto di stabilità interno. Il comma in esame, alla lettera b), novellando il comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, sospende anche per l'anno 2013 – come già previsto per l'anno 2014 dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 102 del 2013 – l'applicazione del meccanismo di virtuosità recato dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, ai fini della determinazione degli obiettivi finanziari del patto per gli enti di ciascun livello di governo sulla base della virtuosità, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto. Infine, sottolinea che resta confermata l'applicazione delle misure premiali previste per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, sull'armonizzazione dei bilanci – in quanto non espressamente sospesa l'efficacia del comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 – che prevede per tali enti un miglioramento complessivo di 20 milioni di euro degli obiettivi del patto per il 2013, tramite la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente, da ripartirsi sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata. Fa presente che le disposizioni recate dal comma 6 sono finalizzate a consentire alle regioni sottoposte a Piano di rientro del disavanzo sanitario, in caso di riduzione strutturale del disavanzo (verificata dai Tavoli tecnici), di evitare le massimizzazioni delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF. Tenuto fermo che una quota parte del relativo gettito deve essere finalizzata alla copertura del disavanzo, per la restante quota di gettito la regione interessata può disporre la riduzione delle aliquote ovvero la destinazione anche a finalità extrasanitarie. Osserva che il comma 7 reca modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 35 del 2013, concernente il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. In particolare esso definisce la tempistica entro la quale procedere Pag. 62alla assegnazione dell'ammontare per il 2014 delle risorse della Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013 – ammontare che sarà concesso entro il 31 marzo 2014, unitamente alle risorse non erogate nel 2013, per anticipazioni di liquidità richieste entro il 28 febbraio 2014 –; chiarisce che sono ammessi anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio (che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2012) ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive stanziate dal decreto-legge n. 102 del 2013 sul Fondo anticipazioni liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché sulle risorse per il 2014 sulla Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome del predetto Fondo e sulle risorse già ripartite tra le regioni con decreto ministeriale del 14 maggio 2013 e non ancora erogate; introduce la previsione che all'atto dell'estinzione da parte della regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Osserva che il comma 8 dell'articolo 2 introduce una modifica ai termini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, ai fini dell'applicazione dell'istituto della c.d. «definizione agevolata» nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che proprio tale ultima disposizione ha esteso oltre le previsioni originarie. In particolare, la disposizione in esame proroga al 4 novembre 2013 il termine del 15 ottobre fissato come data ultima per la presentazione della richiesta di definizione agevolata e riduce da 15 a 7 giorni il termine entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio. Resta fermo che, in caso di accoglimento, il giudice determina con decreto la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013. Rileva che l'articolo 3 reca le disposizioni volte a consentire nel 2013 il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 3 per cento del PIL, definito in sede europea. A tal fine, il comma 1 dispone che siano accantonate e rese indisponibili le disponibilità di competenza e di cassa relative alle missioni di spesa del bilancio dello Stato di ciascun Ministero, secondo gli importi di cui alla tabella B, allegata al decreto-legge, tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni di 590 milioni di euro nel 2013. Il comma 2 specifica che le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. In proposito, ritiene necessario che il Governo chiarisca, anche ai fini dell'eventuale modificazione del testo del provvedimento, se dagli accantonamenti di risorse disposti dal comma 2 siano esclusi i capitoli su cui si siano formati debiti e in quanto tali non suscettibili di rimodulazioni in riduzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013 Evidenzia che per tutti i capitoli di spesa interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1, è sospesa per l'anno 2013 la facoltà di disporre variazioni compensative di sola cassa prevista dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 (comma 3). Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca quali conseguenze possano derivare dalla sospensione per l'anno 2013 – limitatamente ai capitoli interessati dagli accantonamenti di risorse disposti ai sensi del comma 2 – della facoltà riconosciuta ai dirigenti responsabili della gestione di disporre variazioni compensative di sola cassa occorrenti ai fini dell'effettuazione dei pagamenti nei tempi stabiliti, posto che tale facoltà appare funzionale al progressivo contenimento dell'insorgenza di posizioni debitorie a carico dell'amministrazione statale. Osserva che il Pag. 63comma 4 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1 si provvede attraverso l'utilizzo di 249 milioni nel 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Rileva infine che il comma 5 stabilisce che le somme iscritte nel conto residui per l'anno 2013 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di intervenire in sede di replica.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.